Codice deontologico e di condotta Dell Unione Italiana Professionisti - UNIP. Premessa

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1 1 Codice deontologico e di condotta Dell Unione Italiana Professionisti - UNIP Premessa L Unione Italiana Professionisti, in sigla UNIP, associazione senza scopo di lucro che riconosce e riunisce diverse figure professionali non rappresentate giuridicamente da Albi e/o Ordini professionali e che opera ai sensi e per effetti della legge 4/2013, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate, per una verifica di conformità ed efficacia del proprio sistema ha ritenuto opportuno formalizzare e pubblicare in un solo documento il Codice deontologico e di condotta. Il documento, di seguito denominato Codice, è l insieme di quei valori, principi e regole intesi a guidare la condotta di tutti gli Associati, finalizzato a stabilire i corretti canoni di comportamento, validi nello svolgimento della propria attività professionale, in armonia con le finalità e gli obiettivi dell Associazione. L appartenenza all UNIP implica l accettazione e la piena adesione al suo Statuto, al Regolamento ed al Codice deontologico e di condotta adottati nonché l osservanza della normativa giuridica generale vigente. Il Codice deontologico e di condotta è stato approvato dall assemblea il 31 luglio 2015.

2 2 CODICE DEONTOLOGICO e DI CONDOTTA Titolo I Principi fondamentali (Artt. 1 5) Titolo II Rapporti interni e con i terzi (Artt. 6 14) Titolo III La condotta e le sanzioni disciplinari (Artt ) Titolo I Principi fondamentali Art. 1 - Dignità L Associato procede con tutta la dignità e la correttezza che convengono in materia giudiziaria salvaguardando la protezione dei minori. Egli si astiene da qualsiasi pubblicità riguardante gli incarichi che può ricevere e specialmente dal fare annunci, avvisi od offerte di servizi a mezzo stampa, manifesti, insegne, prospetti, nonché, nell'intento di ottenere degli incarichi, dal compiere passi o far proposte presso mandatari, uomini d'affari o intermediari qualsiasi, mediante provvigioni o rimesse sui suoi onorari od altri vantaggi di qualsiasi natura. Se egli fa parte di un raggruppamento professionale, può farne menzione, senza approfittare tuttavia delle funzioni che potrebbe svolgere in questo contesto per farsene pubblicità. Art. 2 - Indipendenza L Associato è eticamente responsabile del proprio lavoro verso se stesso, verso la società civile tutta, verso l UNIP nel dare il proprio contributo sia come persona, sia come professionista. L Associato conserva un'indipendenza assoluta, non cedendo ad alcuna pressione od influenza di qualsiasi natura. Egli non dipende che dalla sua coscienza e non obbedisce che alle leggi in vigore. Art. 3 - Imparzialità L associato deve conformare la propria condotta professionale ai principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di imparzialità, evitando ogni preconcetto di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione e affari. Art. 4 - Correttezza La regolamentazione oggetto del presente Codice è rivolta a tutelare, promuovere e realizzare, nel generale interesse, la correttezza dell operato sia dell Associato che dell UNIP e la sua conseguente considerazione nei confronti della collettività, dell opinione pubblica ed in genere di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti di collaborazione. Art. 5 - Trasparenza all interno dell Associazione e verso i terzi

3 3 Il Codice riflette l impegno dell Associato all osservanza delle leggi vigenti ma anche la volontà di operare, in ogni profilo concreto della sua azione, secondo trasparenti e corrette norme di comportamento. Titolo II Rapporti interni e rapporti con i terzi Art. 6 - Rapporti con l Associazione L Associato considera l UNIP Associazione di riferimento per lo sviluppo di capacità ed attitudini professionali basandosi su principi di dignità, integrità morale, obiettività e di lealtà nei rapporti con gli altri soci e con i soggetti a cui è rivolta l attività professionale. L Associato deve essere disponibile allo scambio di informazioni di carattere generale e di interesse professionale in ambito associativo. Accetta ed osserva lo Statuto, il Regolamento, il Codice deontologico e di condotta, nonché gli accordi intercorrenti tra l UNIP e le altre organizzazioni professionali e/o associative a carattere nazionale ed internazionale. L operato dell Associato per conto ed a favore dell UNIP deve essere svolto normalmente a titolo volontario. Specifici incarichi e relativi compensi possono essere affidati all Associato dietro approvazione del Consiglio Direttivo o da altro Organo da esso autorizzato. L Associato deve essere in regola con la quota annuale prevista per l iscrizione all associazione e con l aggiornamento continuo. Art. 7 Rapporti con gli altri Associati Ogni associato deve mantenere sempre, nei confronti degli altri soci - professionisti, rapporti di lealtà e di collaborazione. Pertanto, egli dovrà astenersi dal ricorrere a mezzi scorretti per ottenere incarichi professionali come la denigrazione delle altrui capacità o l offerta di vantaggi o di assicurazioni esterne al rapporto professionale. L Associato non deve cercare di sostituirsi forzatamente ai soci - professionisti che abbiano ricevuto incarichi professionali o comunque conferiti dal Committente. Qualora esso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro socio, deve informare quest ultimo, con l accordo del Committente. L Associato che si attribuisce opera professionale su lavoro compiuto da altri, ovvero assuma incarichi professionali in un settore nel quale non è competente adducendo e palesando, comunque, la propria appartenenza all associazione, commette mancanza professionale.

4 4 Non è concesso promuovere vertenze giudiziarie contro un collega associato, per motivi professionali se non dopo aver informato il Consiglio Direttivo per un tentativo di conciliazione. Art. 8 Incarichi professionali e Responsabilità Nell espletamento della propria attività professionale, l associato deve: a) operare con diligenza, prudenza e rispetto delle norme vigenti, in linea con i documenti associativi di riferimento; b) esprimere con imparzialità le proprie valutazioni professionali; c) conservare autonomia di giudizio tecnico ed intellettuale e difenderlo da qualsiasi condizionamento; d) deve svolgere incarichi professionali inerenti alla propria specifica competenza. Egli non può farsi sostituire da un terzo, salvo formali accordi con il Committente. Può farsi assistere da aiutanti o da collaboratori che operano sotto le sue direttive e sotto il suo controllo e responsabilità; e) rispettare le normative ed i comportamenti inerenti la segretezza dei dati di cui entra in contatto nello svolgimento del suo ruolo ed in ogni caso garantire la massima riservatezza professionale; f) adempiere al suo incarico nel tempo ragionevolmente necessario con la natura del lavoro a lui commissionato; g) aderire a percorsi di formazione continua come da Regolamento. L Associato che ha accettato un incarico deve compierlo fino a completa esecuzione. Se tuttavia, una causa di forza maggiore o un motivo legittimo gli impedisse di portare a termine l incarico, informerà tempestivamente il Committente e faciliterà il compito del suo successore. Art. 9 - Rapporti con magistrati e consulenti delle parti Il socio professionista convocato davanti alle autorità che lo designano, risponde ponderatamente, ma con precisione, alle questioni che gli sono poste. Egli ascolta con serenità le critiche che sono mosse, difende il suo punto di vista esponendo con calma le osservazioni che egli giudica opportune e si astiene da qualsiasi commento se il suo elaborato non viene omologato. Egli si impegna a non convocare le parti se non dopo essersi preventivamente inteso con i loro consulenti, per quanto riguarda luogo, giorno ed ora delle riunioni. Art. 10 Segreto professionale L Associato deve trattare con alto livello di protezione le informazioni professionali delle quali venga a conoscenza in ragione dei propri incarichi e non destinate espressamente alla divulgazione.

5 5 Egli non può disfarsi dal segreto professionale se non col consenso delle parti o se ne è sollevato legalmente. Art. 11 Compensi professionali e/o retribuzioni I compensi per le prestazioni professionali e/o retribuzioni sono determinati esclusivamente dall Associato nel rispetto delle leggi esistenti, dei contratti di lavoro e delle tariffe di mercato. L Associato proporziona le sue richieste di compenso alle difficoltà operative, alla complessità delle attività ed al livello di responsabilità assunto. Se più soci formano un consiglio di esperti ognuno di essi determina il suo compenso nel limite della sua effettiva partecipazione ai lavori. Art Probità L'Associato si fa obbligo di non ricevere dalle parti o dai terzi, direttamente od indirettamente, alcun regalo, presente, favore o vantaggio qualsiasi o altra rimunerazione che non sia quella da lui ufficialmente chiesta per onorari, spese ed esborsi. L Associato può utilizzare la propria appartenenza all UNIP solo a titolo qualificante e non per ottenere in modo improprio benefici personali indebiti. Art. 13 Incarichi associativi L Associato non può operare a nome dell UNIP se non a fronte di uno specifico mandato deliberato dal Consiglio Direttivo o da un Organo dell Associazione deputato ad autorizzare l associato come da Statuto o da Regolamento. L Associato che abbia ricevuto o accettato mandati, incarichi o nomine dall Associazione è tenuto ad onorarli con serietà professionale, perseguendo gli obiettivi assegnati con impegno, assiduità e nel rispetto dei tempi. Art Tutela nel nome dell Associazione Nello svolgimento delle proprie attività l Associato non deve commettere azioni che contravvengono allo Statuto, al Regolamento, ed al presente Codice. E fatto divieto anche di compiere gesti capaci di danneggiare o compromettere i profili valoriali e di immagine che caratterizzano l UNIP ed il suo buon nome, né la sua progettualità, ossia le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi. A tal proposito è fatto divieto di esporre e/o utilizzare targhette, attestati, tesserini e/o altro materiale recante il Logo ed il nome dell Associazione se non espressamente rilasciati ed autorizzati dall UNIP stessa.

6 6 Titolo III La condotta e le sanzioni disciplinari Art. 15 Commissione di Disciplina e Provvedimenti disciplinari La Commissione di disciplina, i cui membri sono nominati dal Consiglio Direttivo, è competente per la verifica della costante applicazione del Codice, fornendone l esatta interpretazione e censurando le scorrettezze e le inadempienze dei soci in ambito associativo e professionale. Ovunque l'infrazione venga commessa l'organo giudicante sarà sempre la Commissione di disciplina che avvia un procedimento istruttorio, informando contestualmente il socio interessato, su segnalazione motivata e documentata per iscritto da almeno un socio o con una procedura d ufficio promossa dal Consiglio Direttivo, o anche su segnalazione di terzi cui è rivolta l attività professionale dei soci. Per le infrazioni alle fattispecie contenute nel Codice Deontologico e di Condotta, si provvederà a comminare le seguenti sanzioni: 1. Avvertimento 2. Censura 3. Sospensione 4. Radiazione (per i casi di cui all'art. 11 lett. c dello Statuto). La sanzione è adottata dopo aver sentito il socio a propria difesa, in forma scritta, e qualora il Comitato di Disciplina lo ritenga opportuno con comparizione personale, previo invito a comparire inviato con adeguato preavviso. Avvertimento: consiste nel richiamare l'associato sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi. Censura: dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo in corso, è comminata dalla Commissione di disciplina. Sospensione: è dichiarata dalla Commissione di disciplina sentito il professionista, per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale a causa di mancato adempimento alle norme deontologiche. Tutte le comunicazioni di cui sopra dovranno avvenire mediante raccomandata A/R oppure mediante indirizzo di posta certificata. La sospensione interviene anche in casi di: a. Interdizione dai pubblici uffici per una durata fino a tre anni; b. Emissione di mandato o di ordine di cattura. Terminato il periodo di sospensione il socio è riammesso alla piena titolarità del rapporto associativo, dietro presentazione di propria istanza ed in regola con la quota associativa. La sospensione opera per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

7 7 Art. 16 Risoluzione del rapporto associativo La risoluzione è deliberata dopo aver sentito l Associato, per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale dell UNIP, a causa della inosservanza del presente Codice. La revoca dell iscrizione all Associazione è prevista al verificarsi di violazioni gravi e/o ripetute di quanto formalmente accettato dall Associato all atto della iscrizione (rispetto dello Statuto, Regolamento, del Codice e dell uso del Nome/Logo dell UNIP). In tali motivi di contestazione, ricadono anche comportamenti che possono ledere in modo grave e documentato l immagine dell UNIP. Art. 17 Sanzioni del procedimento disciplinare Nel caso in cui il procedimento disciplinare non sia attivato d ufficio e risulti palesemente infondato, la Commissione di disciplina valuterà l esistenza dei presupposti per adottare una sanzione disciplinare nei confronti del socio che ha dato avvio al procedimento stesso. Art Emanazione e modifiche del Codice Il Codice Deontologico e di Condotta è approvato dall Assemblea Ordinaria dei Soci, eventuali successivi aggiornamenti sono portati a conoscenza dei destinatari e del pubblico attraverso: distribuzione, in formato cartaceo e/o elettronico, pubblicazione sul sito internet ufficiale dell Associazione ed attraverso qualsiasi altra forma pubblicitaria che l UNIP ritenga appropriata. Art Sottoscrizione di impegno e di accettazione del Codice Ogni Associato prende visione ed accetta il presente Codice, esprimendo in modo esplicito l impegno a non contravvenire al presente Codice in nessun modo e a non ostacolare il lavoro degli organi preposti alla salvaguardia della sua effettività. Art. 20 Pubblicazione Il presente Codice Deontologico e di Condotta sarà pubblicato sul sito internet dell UNIP con entrata in vigore immediata e retroattiva alla data di costituzione dell Associazione. IL PRESIDENTE Prof. Avv. Maurizio Dinoi

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