LA SICUREZZA NEI CANTIERI NASCE A SCUOLA
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- Clementina Leone
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1 Dipartimento di Sanità Pubblica SEDE di MODENA LA SICUREZZA NEI CANTIERI NASCE A SCUOLA Da Studente a RSPP Progetto sperimentale per gli Istituti superiori per Geometri della Provincia di Modena A1- titolo docente:davide Ferrari Azienda USL di Modena Modena 3 novembre 2009 hanno collaborato: Provincia di Modena Comune di Modena Collegio dei Geometri della Provincia di Modena Direzione Provinciale del lavoro INPS AMPI Edili ANCE Sindacati Istituti tecnici per Geometri GUARINI di Modena - CALVI di Finale Emilia - BAGGI di Sassuolo
2 Dipartimento di Sanità Pubblica SEDE di MODENA L approccio alla prevenzione attraverso il D. Lgs. 626/94( ora D.lgs. 81/08). Il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento hanno collaborato: Provincia di Modena Comune di Modena Collegio dei Geometri della Provincia di Modena Direzione Provinciale del lavoro INPS AMPI Edili ANCE Sindacati Istituti tecnici per Geometri GUARINI di Modena - CALVI di Finale Emilia - BAGGI di Sassuolo
3 Modulo A Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP, valido per tutti i macrosettori e costituisce credito permanente. Ha una durata di 28 ore. Obiettivo generale del corso è l acquisizione di elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ai principi della prevenzione
4 Modulo A Obiettivi specifici Acquisire elementi di conoscenza su: - Sistema legislativo in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro - I soggetti del sistema di prevenzione aziendale - Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi - Classificazione dei rischi in relazione alla normativa - Criteri metodologici per la valutazione dei principali rischi per la salute e la sicurezza - Ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi - Modalità con cui organizzare e gestire un sistema di prevenzione aziendale
5 Modulo A Valutazione Al termine del modulo A, obbligatorio per tutti i settori lavorativi e propedeutico agli specifici moduli di specializzazione, i partecipanti devono conseguire l idoneità alla prosecuzione del corso mediante un test di valutazione delle conoscenze acquisite. Tale idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi alle diverse specializzazioni Attestato Al termine del modulo A è rilasciato un attestato di frequenza (per il quale è necessario partecipare ad almeno il 90% del monte ore) e l idoneità a frequentare i moduli di specializzazione. Credito formativo La frequenza al modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.
6 Lezione A1 Argomenti L approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94 per un percorso di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori Il sistema legislativo: esame della normativa di riferimento
7 QUADRO NORMATIVO Scala gerarchica delle fonti del diritto Costituzione (artt. 32 e 41) Codice penale e Codice civile Leggi ordinarie dello Stato Decreti legislativi, Decreti Presidente della Repubblica Decreti ministeriali Leggi Regionali * Circolari ministeriali e regionali
8 Quadro normativo Norme non cogenti Norme tecniche armonizzate europee (UNI EN CEI EN) Norme tecniche internazionali (ISO IEC) Norme tecniche nazionali (UNI CEI) Altre norme di buona tecnica..
9 PRINCIPI COSTITUZIONALI ART. 32 COSTITUZIONE La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti ART. 41 COSTITUZIONE L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
10 ART CODICE CIVILE L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
11 Danni da lavoro Infortuni sul lavoro Malattie professionali
12 Infortunio sul lavoro Evento lesivo da causa violenta in occasione di lavoro
13 Malattia professionale Patologia dovuta alla esposizione prolungata ad agenti nocivi presenti nell ambiente di lavoro
14 REATI PENALI DELITTI CONTRAVVENZIONI Multa Reclusione Ammenda Arresto
15 DELITTI Art. 437 C.p. - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Art. 451 C.p. - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Art. 589 C.p. - Omicidio colposo Art. 590 C.p. - Lesioni personali colpose
16 ARTICOLO 437 C.P. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
17 ARTICOLO 451 C.P. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro - Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103 a 516.
18 ARTICOLO 589 C.P. Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona,... se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,... è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
19 ARTICOLO 590 C.P. Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona da altri, per colpa, una lesione personale.. con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.. è punito, se le lesioni sono lievi, con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 516; se le lesioni sono gravi con la reclusione da due a sei mesi o con la multa da Euro 206 a 619; se le lesioni sono gravissime con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da Euro 619 a 1239
20 COLPA Il reato è colposo, o contro l intenzione, quando l evento, anche se preveduto, non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
21 LEGISLAZIONE ANNI 50 Dopoguerra normativa tutela igienica incompleta e frammentaria Riforma Legge delega 51/55 Dpr 547/55 - Prevenzione infortuni Dpr 303/56 - Igiene del lavoro Dpr 302/56 - Lavori pericolosi Dpr 164/56 - Prevenzione infortuni lavori nelle costruzioni...
22 D.P.R. 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro I. Disposizioni generali II. Ambienti, posti di lavoro e di passaggio III. Norme generali di protezione delle macchine IV. Norme particolari di protezione per determinate macchine V. Mezzi ed apparecchi di sollevamento di trasporto e di immagazzinamento VI. Impianti ed apparecchi vari VII. Impianti, macchine ed apparecchi elettrici VIII. Materie e prodotti pericolosi o nocivi IX. Manutenzione e riparazione X. Mezzi personali di protezione e soccorsi d urgenza XI. Norme penali XII. Disposizioni transitorie e finali
23 D.P.R. 303/56 Norme generali per l igiene del lavoro Titolo I - Disposizioni generali Titolo II - Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali I. Ambienti di lavoro II. Difesa dagli agenti nocivi III. Servizi sanitari IV. Servizi igienico-assistenziali V. Nuovi impianti Titolo III - Disposizioni relative alle aziende agricole Titolo IV- Norme penali Titolo V- Disposizioni transitorie e finali
24 Campo di applicazione del 547/55 e del 303/56 Si applicano a tutte le attività, sia pubbliche che private, alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, fatte salve alcune specifiche attività espressamente escluse in quanto disciplinate da altre normative (es. esercizio di miniere e cave, servizi e impianti gestiti dalle Ferrovie, esercizio di trasporti pubblici, ecc.)
25 Campo di applicazione del 547/55 e del 303/56 Per lavoratore subordinato si intende colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un arte o una professione
26 Soggetti destinatari del 547/55 e del 303/56 Datori di lavoro Dirigenti Preposti Lavoratori
27 D.LGS. 277/91 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (piombo, amianto, rumore) Oggi abrogato
28 D.LGS. 626/94 Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI Titolo VII Titolo VIII Titolo IX Titolo X Disposizioni generali Luoghi di lavoro Uso di attrezzature di lavoro Uso di dispositivi di protezione individuale Movimentazione manuale dei carichi Uso di attrezzature munite di videoterminali Protezione da agenti cancerogeni Protezione da agenti biologici Sanzioni Disposizioni transitorie e finali
29 PRINCIPI DEL D.LGS. 626/94 Valutazione dei rischi Miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza Introduzione di figure con compiti specifici Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori
30 Le Misure generali di tutela previste dal D.lgs. 626/94 (art.3) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso riduzione dei rischi alla fonte utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro misure di protezione collettiva ed individuale, con priorità delle misure di protezione collettiva limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio rispetto dei principi ergonomici misure igieniche controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici con eventuale allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari programmazione della prevenzione informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, misure di emergenza regolare manutenzione
31 ATTORI DELLA SICUREZZA DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI SPP E RSPP RLS INCARICATI MISURE DI EMERGENZA E P.S. MEDICO COMPETENTE
32 DATORE DI LAVORO Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l organizzazione dell impresa, ha la responsabilità dell impresa stessa o dell unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
33 DATORE DI LAVORO NELLA SCUOLA Datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione: dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario senza qualifica dirigenziale nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale e di spesa. Nelle istituzioni scolastiche ed educative statali datore di lavoro è il DIRIGENTE SCOLASTICO.
34 DIRIGENTE E colui che dirige le attività lavorative ed è tenuto ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza nell ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Non è soggetto al potere gerarchico da parte di altri lavoratori subordinati ma è soggetto solo a quello del datore di lavoro. Nella Scuola: il DSGA, in determinate circostanze l insegnante.
35 PREPOSTO E un lavoratore dipendente che sovraintende le attività lavorative di un gruppo di lavoratori (es. capo officina, capo turno, capo cantiere, capo ufficio, ecc.), con il potere di impartire ordini e istruzioni. Principio di effettività. Nella scuola: insegnante, assistente tecnico, collaboratore scolastico.
36 LAVORATORI Persone che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. Nella scuola: insegnante, assistente tecnico, collaboratore scolastico, assistente amministrativo, studente nei laboratori, studente in alternanza scuola-lavoro.
37 Le Responsabilità Datore di lavoro Gestione (decisione e spesa) Organizzazione Controllo Vigilanza Attuazione Preposto Controllo Vigilanza Attuazione Dirigente Organizzazione Controllo Vigilanza Attuazione Lavoratore Attuazione
38 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell azienda, ovvero unità produttiva L organizzazione del Servizio è sempre obbligatoria.
39 Compiti del servizio di prevenzione e protezione Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 28, comma 2 e i sistemi di controllo di tali misure; ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35; a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.
40 RSPP Persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 D.Lgs. 81/08
41 RSPP nella scuola Il Dirigente Scolastico che non si autonomina RSPP deve designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è può individuarlo tra le seguenti categorie (ai sensi del DM 382/98 art. 2 c.3 e della Circolare Ministeriale 119/99): 1. personale interno all unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all attività da svolgere e che si dichiari disponibile; 2. personale interno all unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari disponibile; 3. personale interno ad un unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti; 4. Tecnico dell Ente locale proprietario degli edifici scolastici, se disponibile; 5. Esperto esterno che opera per enti specializzati; 6. Esperto esterno libero professionista.
42 RSPP nella scuola Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell opera di un unico esperto esterno, con stipula di apposita convenzione, prioritariamente con gli Enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e, in via subordinata, con Enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con un altro esperto esterno (DM 382/98 art.2 c.4)
43 MEDICO COMPETENTE Medico in possesso di specifici requisiti di legge incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
44 RLS Persona, ovvero persone, eletta o designata dai lavoratori per rappresentare i lavoratori stessi per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
45 Legislazione relativa a particolari categorie di lavoratori Lavoratrici madri (D.lgs. 151/01) Minori (D.lgs. 345/99 D.lgs. 262/00) Lavoro notturno (D.lgs. 532/99 D.lgs. 66/03) Lavoratori atipici (L. 30/03 D.Lgs. 276/03)
46 Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto Supplemento Ordinario n. 142
47 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI D.P.I. TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI TITOLO VIII - AGENTI FISICI COME MODIFICATO DAL D.LGS. 106/09 TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
48 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 TITOLO I - PRINCIPI COMUNI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE RAPPR. LAVORATORI SEZIONE VIII -DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI STATISTICHE I INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI SEZIONE I SANZIONI SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE.
49 Finalità - (Art. 1) Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e coordinamento delle stesse in un unico testo normativo. Il decreto legislativo persegue tali finalita' garantendo l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
50 Definizioni - (Art. 2) PREVENZIONE il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno
51 Campo di applicazione - (Art. 3) Il decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
52 Campo di applicazione - (Art. 3) Nei confronti di: Forze armate e di Polizia, compresa l Arma dei Carabinieri Vigili del fuoco Servizi di protezione civile, Dipartimento di protezione civile fuori dal territorio nazionale Strutture giudiziarie, penitenziarie e di ordine e sicurezza pubblica Università e istituti di istruzione ed educazione Uffici all estero di cui all art. 30 DPR 18/67 (ordinamento amministraz. affari esteri) Mezzi di trasporto aerei e marittimi Archivi, biblioteche e musei sottoposti a vincoli di tutela le disposizioni si applicano tenendo conto delle effettive particolari esigenze specifiche, individuate entro il 15 maggio 2010 con decreti interministeriali. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni e i decreti previgenti.
53 Definizioni - (Art. 2) Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
54 Definizioni - (Art. 2) Sono equiparati a lavoratori: il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto l'associato in partecipazione il soggetto che frequenta tirocini formativi e di orientamento l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile i lavoratori socialmente utili (LSU)
55 Riassumendo i principali adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 2. Nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) in possesso dei requisiti formativi previsti dalle norme 4. Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (pronto soccorso antincendio) e formazione specifica 6. Nomina del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria) 8. Elezione/designazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno o esterno all azienda (RLS o RLS-T)
56 Principali adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 Valutazione dei rischi e redazione del relativo Documento di Valutazione Adozione delle misure di protezione collettiva (tecniche, organizzative, procedurali) per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza Fornitura dei Dispositivi di protezione Individuale (DPI) Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi dell attività lavorativa e le relative misure di prevenzione Effettuazione visite mediche preventive e periodiche a cura del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria) Predisposizione del piano di emergenza
57 Principali documenti relativi alla gestione della prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 1. Atto di nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) e attestazione dei corsi di formazione per RSPP 2. Atti di nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (pronto soccorso antincendio) e attestazione corsi di formazione specifici 3. Atto di nomina del medico competente (quando dovuta) e relazione sanitaria annuale redatta dal medico stesso 4. Verbale di elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ed attestazione del corso di formazione di 32 ore; comunicazione del nominativo a INAIL ed eventualmente a OO.PP. 5. Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs 81/08 6. Documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto (DUVRI) 7. Attestazioni relative alle attività di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e la loro prevenzione e alla formazione di dirigenti e preposti 8. Verbale della riunione periodica di prevenzione 9. Registro infortuni 10. Piano di emergenza
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