Lezione n. 4. La disciplina delle telecomunicazioni
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1 Lezione n. 4 La disciplina delle telecomunicazioni
2 Evoluzione Coincidenza tra il mezzo e il servizio che il mezzo consente di trasmettere Discipline diverse Convergenza tecnologica che consente l utilizzazione di uno stesso mezzo per diffondere servizi diversi Disciplina univoca
3 La convergenza determina difficoltà di inquadramento costituzionale delle diverse attività comunicative. Art. 15 o art. 21? Quale tutela per pay tv, televisione interattiva, mailing list, newsgroup Che criterio utilizzare? Quello tecnico? Quello soggettivo? Volontà di selezionare nell ambito di un pubblico indifferenziato un numero definito di destinatari (in questo caso si rientrerebbe nel concetto di corrispondenza). Per cui pay tv, televisione interattiva, newsgroup, mailing list aperte troverebbero tutela nell art. 21, mentre mailing list chiuse, videoconferenze ristrette nell art. 15
4 L innovazione tecnologica determina due conseguenze di rilievo: Nuova definizione di servizi di telecomunicazione Tramonto dei monopoli pubblici e apertura ad un mercato concorrenziale
5 Regolamento per l attuazione di direttive comunitarie nel settore delle comunicazioni dpr 318/97 La definizione di servizi di telecomunicazione prescinde dal mezzo trasmissivo trasmissione e instradamento di segnali su reti di telecomunicazione, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione di programmi radiofonici e televisivi
6 Fine dei monopoli Aspetti tecnici: l evoluzione della tecnologia consente l accesso ad una pluralità di operatori Aspetti normativi:interventi della Comunità Europea volti ad erodere il regime di monopolio
7 Excursus storico 1925 Il territorio nazionale fu suddiviso in cinque zone date in concessione alle società telefoniche Stipel (che controllava la Sip), Telve, Timo, Teti e Set, vincitrici della gara d'appalto indetta nel 1923 dal governo Mussolini. La concessione dava il diritto di prendere possesso degli impianti presenti nelle zone attribuite, obbligando le società ad assorbire i 63 concessionari preesistenti la Sip portò sotto il proprio controllo le concessionarie Timo e Telve In seguito alla crisi economica, la Sip elettrica fu rilevata dall'iri (Istituto per la ricostruzione industriale) che nel 1933 attuò la scorporazione delle società telefoniche (Stipel, Telve e Timo) dal gruppo Sip elettrico e fondò la Stet, la società finanziaria di settore, con lo scopo di controllare la gestione delle tre concessionarie telefoniche. La Stet, dopo aver acquisito il controllo anche delle altre due concessionarie (Teti e Set), coordinò e diresse dal 1958 al 1964 l'intero settore telefonico nacque la nuova Sip - Società per l'esercizio telefonico, attraverso la fusione per incorporazione delle cinque concessionarie nella Sip elettrica. 1985, sulla base della nuova convenzione siglata con lo Stato l'anno precedente, che portò al riassetto del sistema delle telecomunicazioni in Italia, la Sip cambiò la sua ragione sociale in Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni. 1994, in seguito all'approvazione da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del piano di riassetto delle telecomunicazioni stabilito dall'iri, la Sip e le altre società del gruppo Iri- Stet (Italcable, Telespazio, Sirm e Iritel) vennero fuse in un unico gestore denominato Telecom Italia.
8 Excursus normativo Codice postale 1973 Esclusiva riserva allo Stato dei servizi di telecomunicazione (realizzazione e gestione delle infrastrutture ed erogazione dei servizi) Riforma del settore delle telecomunicazioni 1992 Separazione delle funzioni di controllo da quelle di gestione del servizio Concentrazione in un unico gestore di tutti i servizi di telecomunicazione Adeguamento delle regole imposte dalla Comunità Europea (d.lgs. 55/93, d.lgs.103/95, legge 249/97 Apertura del mercato Trasparenza e obbligo di interconnessione Servizio Universale Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Regole antitrust
9 Apertura del mercato Libertà di accesso al mercato; Regime di autorizzazioni generali : denuncia di attività e silenzio assenso licenze individuali : autorizzazione esplicita
10 Trasparenza e obbligo di interconnessione Trasparenza: tenere separata la contabilità delle attività riguardanti l installazione e l esercizio delle reti e quella riguardante la fornitura di servizi Obbligo di interconnessione: obbligo di coloro che sono in possesso delle infrastrutture di rete di consentirne l utilizzo da parte dei nuovi operatori
11 Servizio universale Insieme minimo di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica ad un prezzo accessibile Telefonia vocale Elenco degli abbonati Servizi di informazione abbonati Apparecchi telefonici pubblici Servizi di pubblica sicurezza, soccorso pubblico etc. Meccanismo di ripartizione dei costi tra operatori
12 Servizio universale Costituisce la contropartita alla liberalizzazione del mercato. Quanto veniva garantito nei regimi monopolistici (in particolare dall obbligo del monopolista di fornire il servizio a tutti coloro che lo richiedessero) viene assicurato in un sistema concorrenziale dal servizio universale. Ciò pone però il problema di definizione dei servizi rientranti nella categoria e della qualità minima garantita
13 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Eredita le competenze proprie del Garante per la radiodiffusione e l editoria e ne assume altre specifiche in materia di telecomunicazioni Le sono attribuiti Poteri consultivi e di proposta Poteri di regolazione e di controllo Poteri paragiurisdizionali e sanzionatori I poteri sono esercitati A garanzia degli utenti A garanzia degli operatori
14 Garanzie per gli utenti Lo sviluppo del sistema delle comunicazioni non può avvenire a danno dei cittadini, che, per primi, devono poter beneficiare delle accresciute possibilità offerte dalla concorrenza. L Agcom vigila affinché i diritti degli utenti siano pienamente garantiti. Nel settore delle telecomunicazioni, in particolare, a una maggiore quantità di proposte immesse sul mercato non deve corrispondere una peggiore qualità dei servizi: l Autorità verifica pertanto le modalità di distribuzione dei prodotti e la trasparenza delle comunicazioni rivolte al pubblico e può direttamente intervenire nelle controversie insorte tra cittadini e operatori. Compito dell Autorità è, però, soprattutto, quello di assicurare la prestazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti. In materia di servizio universale, l Agcom definisce ogni anno la contribuzione all apposito fondo di tutti gli operatori che vi sono obbligati; a tutela delle fasce più deboli della popolazione ha già disposto, in concorso con la Presidenza del Consiglio e con l Inps, alcune agevolazioni sul canone di abbonamento alla telefonia fissa. Nel settore dell audiovisivo la garanzia degli utenti si traduce essenzialmente nella salvaguardia del pluralismo informativo: l Autorità ha elaborato un complesso sistema di monitoraggio che, con l ausilio di esperti e centri specializzati nella rilevazione dei dati, consente un controllo, 24 ore su 24, di tutte le trasmissioni televisive nazionali e un tempestivo intervento nel caso di violazioni delle norme di legge in materia di pubblicità, obblighi di programmazione, pluralismo politico e sociale, tutela dei minori. In materia di pubblicità e di par condicio elettorale, l Autorità ha provveduto a emanare i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge. La disciplina della pubblicità messa a punto dall Agcom realizza un giusto equilibrio fra le esigenze degli operatori e quelle degli utenti e ha recepito, interpretandole, alcune disposizioni normative quali quelle relative ai programmi destinati ai minori spesso applicate in modo discrezionale dalle emittenti. Le violazioni sono punite con sanzioni pecuniarie comminate dall Autorità. In tema di par condicio, l intervento dell Agcom, non è limitato soltanto al periodo di campagna elettorale, e si rivolge tanto alle emittenti pubbliche quanto a quelle private
15 Garanzie per gli operatori Uno dei cardini dell attività dell Agcom è la promozione e la tutela della concorrenza nei mercati delle comunicazioni. L intervento regolamentare dell Autorità è stato molto intenso nel settore delle telecomunicazioni, dove più forte era la tradizione di monopolio. L apertura della rete dell operatore dominante, con la disciplina dell interconnessione e dell accesso, ha spianato la strada della liberalizzazione, mentre le manovre di riequilibrio tariffario, nella telefonia fissa e nelle comunicazioni fisso-mobile, hanno corretto le principali distorsioni presenti sul mercato. L approvazione del piano di numerazione ha contribuito a razionalizzare l uso di risorse indispensabili per lo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni; l introduzione della selezione di operatore (per scegliere il gestore attraverso un apposito codice), della preselezione di operatore (con il codice impostato in automatico), dell accesso disaggregato alla rete locale (il cosiddetto ultimo miglio ) e della portabilità del numero fisso e mobile, ha permesso e permette a una pluralità di soggetti di competere, in condizioni di parità, nell offerta di servizi agli utenti. Destinato a cedere il passo a una più intensa attività di vigilanza e di risoluzione delle controversie, l impegno dell Agcom nella definizione delle regole ha gettato le basi di una duratura espansione del mercato. Ciò vale anche nel settore dell audiovisivo, dove l intervento dell Autorità mira a garantire il pluralismo nell offerta e un equa distribuzione delle risorse. Spetta infatti all Autorità l elaborazione e l approvazione dei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze, l accertamento relativo alla costituzione e al mantenimento di posizioni dominanti, la corretta applicazione della disciplina antitrust. In previsione dell avvento del digitale, l Autorità ha già fissato la disciplina delle trasmissioni numeriche terrestri, via cavo e via satellite e ha disposto precise misure deconcentrative nei confronti di Rai e Mediaset per incentivare il passaggio alla nuova tecnologia e aprire spazi alla capacità imprenditoriale di nuovi soggetti. La varietà di operatori presenti sul mercato, è, d altronde, già realtà. Una realtà che sarà fedelmente riportata nel Registro Unico degli Operatori, al quale sono tenuti a iscriversi protagonisti vecchi e nuovi del mondo della comunicazione uniti nella prospettiva della convergenza.
16 Norme antitrust Accanto al numero massimo di concessioni e autorizzazioni rilasciabili,la definizione di posizione dominante poggia sul piano della quote di risorse che i diversi operatori assorbono nei diversi segmenti in cui si articola il mercato della comunicazione (radiofonia, televisivo via etere terrestre, televisione via cavo o via satellite etc.)
17 Nuovi interventi della Comunità Europea Le prime direttive avevano lo scopo di creare le condizioni del passaggio dal mercato monopolistico a quello concorrenziale Non erano adeguate a disciplinare l evoluzione. Nuove direttive nel 2002
18 Principi generali Viene meno la distinzione tra radiotelevisione e telecomunicazioni (in precedenza la stessa disciplina regolava entrambi i settori in modo distinto) Regole ex post anziché ex ante. Prima venivano fissati obblighi e limiti a priori, ora si prevedono misure correttive solo quando si accertano situazioni contrarie al principio di libertà di concorrenza. Autorità nazionali di regolamentazione: forti interrelazioni tra loro e tra loro e la Commissione europea
19 D.lgs. 259/03 Codice delle comunicazioni elettroniche Rimane la distinzione tra telecomunicazioni e radiotelevisione (per quest ultima norme speciali) Ribadito il regime fondato su autorizzazioni generali e licenze individuali. Rimangono, però, validi i titoli abilitativi già acquisiti fino alla loro naturale scadenza Ancora forti poteri al Ministero delle comunicazioni
20 Principi generali Principi generali 1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. 2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice
21 Obiettivi generali Art. 4 Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica 1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) libertà di comunicazione; b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica; c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
22 Disposizioni generali La struttura del codice Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico Autorizzazioni Accesso e interconnessioni Servizio universale Reti e impianti Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato Dichiarazioni Libero uso
23 Fornitura la pubblico di servizi wireless Autorizzazione generale alle seguenti condizioni: l'utilizzazione di apparecchiature conformi la sicurezza della rete contro l'accesso non autorizzato, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati ed in particolare le prestazioni ai fini di giustizia sin dall'inizio dell'attività; il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ivi incluso il rispetto dei tetti previsti per le emissioni elettromagnetiche; l'assenza di interferenze dannose la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio; l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami; il pagamento dei contributi, ove previsti; la fornitura di fatture dettagliate e documentate, ove applicabile in funzione della tipologia del servizio offerto; l'adozione di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'access point; il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza;
24 Libero uso Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio tra le quali rientrano in particolare: a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell ambito del fondo b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell ambito del fondo c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario; d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme; e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali; f) telecomandi dilettantistici; g) applicazioni induttive; h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali; i) ausilii per handicappati; j) applicazioni medicali di debolissima potenza; k) applicazioni audio senza fili; l) apriporta; m) radiogiocattoli; n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga ( )
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