CITTA DI OTRANTO PROVINCIA DI LECCE
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- Cosima Pugliese
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1 CITTA DI OTRANTO ROVINCIA DI LECCE COIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 394 Del Registro Seduta del OGGETTO: CONTROLLI AMMINISTRATIVI MEDIANTE ACCESSI NEI LOCALI DELLE IMRESE.CRITERI ALICATIVI. areri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 Regolarità Tecnica Regolarità Contabile arere FAVOREVOLE Data arere Data Il Responsabile del Servizio Il Responsabile di Ragioneria F.to Manca Maria aola F.to L anno duemilatredici addì tre del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. CARIDDI LUCIANO UZZOVIO LAVINIA TENORE MICHELE MERICO DANIELE STEFANO GIANFRANCO artecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Rodolfo Luceri Assume la presidenza il Sig. Luciano Cariddi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull oggetto sopra indicato.
2 Delibera di G.C. n. 394 del LA GIUNTA COMUNALE REMESSO che l art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 recante Semestre Europeo prime disposizioni urgenti per l economia, convertito in legge, con modificazioni, dall arti. 1, comma 1, della L. 12 luglio 2011, n. 106, parzialmente modificato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201convertito, con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito alcune misure per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti stabilendo che: 1. esclusi i casi straordinari di controlli per la salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma di accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati; 2. a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di olizia locali comunque denominate e le aziende e agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica; 3. il coordinamento degli accessi è affidato al Comune, che può avvalersi delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le Amministrazioni interessate provvedono all attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; 4. le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai controlli e agli accessi in materia di repressione dei reati, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, a quelli funzionali alla tutela dell igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell ordine e della sicurezza pubblica e ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità e urgenza; DATO ATTO che l art. 5, della L.R. 14 dicembre 2011, n. 37 Ordinamento della olizia Locale stabilisce che competono alla olizia Locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell irrogazione delle relative sanzioni; VISTO il D. Lgs n. 33/2013 che all art. 25 dispone le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul sito istituzionale del Comune e sul sito: l elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le modalità di svolgimento. L elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività sono tenute a rispettare CONSIDERATO che il comando di olizia Locale di questo Comune, per svolgere il compito istituzionale assegnatogli dalla L.R. 37/2011, effettua accessi nei locali delle imprese che possono essere così classificati: a) accessi richiesti dagli uffici del Comune perché necessari per definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese con istanze, segnalazioni certificate di inizio attività e atti similari finalizzati all avvio, modificazione o alla cessazione dell attività di impresa (commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande, artigianale, di servizio, di intrattenimento, ecc.); b) accessi per verifiche di carattere tributario; c) accessi richiesti da cittadini singoli o associati o dai loro rappresentanti per verificare presunte violazioni di natura amministrativa o penale; d) accessi di iniziativa del comando di olizia Locale nell ambito dell attività di istituto finalizzata alla tutela, in generale, dei cittadini e, in particolare, dei consumatori; RITENUTO necessario individuare i criteri cui attenersi per predisporre, con cadenza mensilmente l elenco nominativo delle imprese cui accedere per i controlli di cui al punto precedente; RILEVATO che attualmente il maggior numero di attività di carattere economico si attivano mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (SCIA) sulla quale la vigente normativa (art. 19 della L. 241/90) consente la verifica su quanto dichiarato entro un termine massimo di sessanta giorni; RECISATO che al fine di non gravare inutilmente sullo svolgimento dell attività di impresa, sia necessario procedere alle verifiche di richieste di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, per la verifica di presunte violazioni di natura amministrativa o penale, solo se presentate in forma scritta (compresa la posta elettronica), sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità;
3 Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e dal Comandante della olizia Municipale VISTA la L.R. n. 37 /2011 recante l Ordinamento della olizia Locale; Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; Visto il D.lgs n. 267/2000 e smi; Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1) di approvare i seguenti criteri di programmazione dell attività di controllo effettuata mediante accesso ispettivo presso i locali delle imprese da parte della polizia locale, in applicazione dell art. 7 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio n. 106, parzialmente modificato dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) le imprese assoggettate alle modalità di controllo contemplate dalla presente disposizione sono costituite dai soggetti previsti dalla legge e, in particolare: - gli imprenditori di cui all art del Codice Civile; - le società di cui all art del codice civile, ivi comprese le società cooperative di cui all art del codice civile; - gli imprenditori agricoli di cui all art del codice civile; - i piccoli imprenditori di cui all art del codice civile; - le società semplici di cui all art del codice civile; - le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti agli albi delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e comunque i soggetti tenuti all iscrizione nel registro delle imprese ai sensi delle normative vigenti; b) si intende per attività di controllo amministrativo, sottoposta ai criteri contenuti nel presente atto, quella esercitata d Ufficio o su impulso di parte, deputata in generale alla verifica sull osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria o accessoria, un atto di accertamento sanzionatorio in materia tributaria o, comunque, una misura repressiva o sfavorevole per il destinatario avente natura amministrativa. Sono tali e a titolo esemplificativo, le sanzioni e le misure adottate in materia di: 1. commercio e attività produttive; 2. esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande; 3. polizia urbana e amministrativa; 4. tutela del consumatore, con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari; 5. sicurezza e regolarità del lavoro. Rientra, inoltre, nell ambito di applicazione dei criteri di cui al presente atto, l attività di controllo strumentale dei procedimenti amministrativi comunque inerenti all esercizio dell impresa; c) gli accessi richiesti dal Responsabile del SUA del Comune, perché necessari alla definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese, sono programmati mensilmente e sono inerenti a: 1. controlli delle istanze SCIA pervenute per inizio, modifica e cessazione dell attività economica come definito nelle premesse; 2. controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni di legge per le attività economiche sottoposte al procedimento domanda autorizzazione, successivamente all inizio dell attività; 3. controlli allorché la superficie dell attività, in fase di sua prima attivazione, sia stata dichiarata dall interessato con un estensione prossima o pari al limite massimo consentito dalla normativa vigente; 4. controlli per la verifica della sorvegliabilità dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande ; 5. controlli allorché sia necessario verificare l esistenza e la tipologia dei fondi agricoli i cui prodotti sono messi in vendita dai medesimi imprenditori agricoli; 6. controlli per i procedimenti amministrativi che, per inerzia imputabile a coloro che li hanno attivati, non possono essere definitivamente conclusi dall ufficio competente; 7. controlli che siano adeguatamente motivati dal responsabile del procedimento. Le richieste per i controlli indicati dalla lettera c) punto2 e 6 saranno inviate dal Responsabile del SUA al Comandante della olizia Locale e verranno inserite nell elenco mensile, salvo particolari urgenze adeguatamente motivate. d) gli accessi di iniziativa della polizia locale nell ambito dell attività di istituto finalizzata alla tutela, in generale, dei cittadini e in particolare, dei consumatori sono programmati mensilmente;
4 e) gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate da altri enti pubblici o economici, da aziende e agenzie regionali e locali, sono programmate mensilmente; 2) di dare atto che sono da ritenere esclusi dalla disciplina di cui all art.7, commi 1, lett.a) e 2, lett.a), del predetto D. L., e sono pertanto consentiti i controlli amministrativi in forma di accesso: a) da effettuare in luoghi esterni e diversi dai locali di esercizio dell attività di impresa, intendendosi per locale una porzione o un vano di una costruzione stabilmente realizzata ai sensi della normativa edilizia. A titolo esemplificativo, sono tali i controlli compiuti: 1. in spazi e aree pubbliche; 2. in dehors; 3. in aree mercatali; 4. presso chioschi temporanei/stagionali di vendita; ( es. cocomeri,verdura,ecc.); 5. sui veicoli attrezzati all attività di vendita su area pubblica; 6. che non richiedono l accesso ai locali d impresa (es.verifica orari di chiusura/apertura e riposo settimanale degli esercizi); b) da effettuare la repressione dei reati e per motivi di giustizia. A titolo esemplificativo: 1. per reati previsti dal penale connessi con attività commerciali (es. art.474 per vendita di oggetti con marchio contraffatto); 2. per reati previsti da leggi speciali connessi con attività commerciali (es. L.633/1941 di tutela di diritti d autore); 3. per il compimento di attività disposte o delegate dall Autorità giudiziaria; c) da effettuare per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs n.81/2008); d) da effettuare per la tutela della salute comma 1, lett.a) in casi straordinari, e della igiene pubblica comma 2, lett.a), n.5). A titolo esemplificativo sono tali controlli: 1. per l etichettatura dei prodotti alimentari (D.Lgs n.109/1992); 2. per la disciplina igienico sanitaria sulla vendita di sostanze alimentari (D.Lgs 193/07, DR n. 327/1980, L. n.283/1962; Regolamento comunale d igiene); 3. per la tutela della salute dei non fumatori (art. 51, L.n.3/2003); 4. per la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche in esercizi pubblici in ore notturne (art.6, L.160/2007); 5. per la tutela delle fonti di inquinamento acustico; e) da effettuare a tutela della pubblica incolumità e nei casi straordinari di emergenza. A titolo esemplificativo sono tali i controlli in caso di allertamento di rotezione Civile (es. verifica dello sgombero dei locali commerciali a rischio di allagamento o cedimento strutturale); f) da effettuare a tutela dell ordine e della sicurezza pubblica. A titolo esemplificativo sono tali i controlli relativi alle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di ubblica Sicurezza (T.U.L..S. R.D. n. 773/1931), con particolare riguardo alle attività per la quale è prevista dallo stesso testo unico una autorizzazione di polizia (pubblici esercizi di somministrazione, esercizi di pubblico spettacolo, circoli privati, commercio di oggetti preziosi), nonché per le attività ricettizie (art. 109 T.U.L..S.), gli accessi in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per la verifica della sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. n. 564/1992 e gli accessi in tutti i locali e i luoghi dei pubblici esercizi in genere per il controllo della normativa vigente in materia di prevenzione del gioco d azzardo; g) da effettuare per ragioni, adeguatamente motivate, di necessità e urgenza. A titolo esemplificativo sono tali i controlli: 1. in caso di flagranza di illecito amministrativo rilevato direttamente dall agente operante, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della Legge n. 689/1981, e, in generale, di violazioni che richiedono una contestazione immediata; 2. su segnalazioni specifiche sottoscritte e contenente tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell esponente, ossia su circostanziati esposti scritti o verbali non anonimi, compresa la posta elettronica, di presunti illeciti accertabili d ufficio ai sensi degli articoli 13 e seguenti della Legge n. 689/81, da cui emerga la sussistenza di indilazionabili ragioni operative volte a garantire l effettività del potere sanzionatorio e preservare l'efficacia dell'azione di repressione degli illeciti amministrativi;
5 3. su richiesta degli uffici del Comune, al fine di verificare la sussistenza di possibili violazioni alle norme di settore, nei casi in cui sussistano indifferibili esigenze, in generale per salvaguardare l'efficacia dell'azione amministrativa e inoltre, con particolare riferimento all'ambito tributario, per tutelare il gettito e la pretesa impositiva dell'ente; 1. per mera verifica documentale del titolo abilitante l esercizio dell attività (es. possesso di licenza commerciale, occupazione di suolo pubblico, ecc.) giustificata dall esigenza di reprimere fenomeni, quali l abusivismo commerciale, che postulano interventi immediati; h) decisi dal Comando di olizia Locale con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità e urgenza; 3) che il Responsabile dello SUA del Comune predisponga settimanalmente l elenco nominativo delle imprese nelle quali accedere nel rispetto dei criteri sopra descritti e che tale elenco sia inviato al Comando di olizia Locale, con la dichiarazione che è stato redatto nel rispetto dei criteri sopra descritti; 4) di dare atto che per quanto non derogato dal presente atto, si applica la disciplina generale contemplata, in materia di ispezioni, dall articolo 13, comma 1, della Legge n. 689 del 1981; 5) di stabilire che gli atti formati a seguito dei suddetti controlli amministrativi, con particolare riferimento ai processi verbali di sequestro cautelare e di ispezione, nonché alla segnalazione per l applicazione di misure repressive non sanzionatorie in senso stretto, siano accompagnati, in sede di loro trasmissione all Autorità competente all emanazione del provvedimento finale, di dichiarazione attestante il rispetto dell articolo 7 Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011, n. 106, parzialmente modificato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, o la sussistenza di una delle cause di esclusione dall ambito di applicazione della disciplina in materia di accessi contemplata dalla legge e dalla presente deliberazione; 6) di dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
6 Delibera di G.C. n. 394 del Del che si è redatto il presente verbale: IL RESIDENTE F.to Luciano Cariddi F.to Rodolfo Luceri Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all Albo retorio del Comune il per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) Otranto, F.to Rodolfo Luceri Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. Otranto, Dott. Rodolfo Luceri Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, A T T E S T A Che la presente deliberazione: E stata pubblicata all albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell Art. 124 comma1, del D.Lgs n. 267, senza reclami; E stata trasmessa in data , ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell Art. 125, del D.Lgs n. 267 E stata trasmessa alla refettura con nota n. del ai sensi dell art 135 comma 2 del D.Lgs n Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno : erché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4 del D.Lgs 267/00. er compiuta pubblicazione - Art comma 3 del D.Lgs 267/00 Otranto,
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