FRA La Provincia di Monza e della Brianza e i 55 Comuni della Provincia stessa

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1 Bozza di CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA GESTIONE DELLA "AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" FRA La Provincia di Monza e della Brianza e i 55 Comuni della Provincia stessa Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da conservare agli atti della Provincia di Monza e della Brianza, le persone indicate in calce, ciascuna autorizzata alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti in forza delle deliberazioni accanto a ciascuno indicate. Visti: L art.30 del D.lgs n.267 Testo unico degli Enti Locali ; l'articolo 148, comma 1, del d.lgs n.152 Norme in materia ambientale che individua l'autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale, delimitato dalla competente Regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente; l'art 2, della legge , n. 191, Legge Finanziaria 2010, comma 186 bis inserito con il decreto-legge , n. 2, coordinato con la legge di conversione , n. 42 recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» ed in particolare l art.1 c 1 quinquies che dispone lo scioglimento delle autorità di ATO entro un anno dalla sua approvazione; il capo III della L.R , n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) e s.m.i., in base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato; che stabilisce l incostituzionalità della norma regionale citata laddove separa, nel settore idrico, attività di gestione della rete e attività di erogazione del servizio; l art.15 del D.L n.135 come convertito con legge n.166 che modifica le modalità di affidamento dei servizi di erogazione e gestione delle reti di pubblica utilità; l art. 2, comma 186-bis, della L , n 191 (comma inserito dall'art. 1, comma 1-quinquies, D.L , n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L , n. 42); Richiamati: il Regolamento regionale n.5 per il funzionamento della Conferenza d ambito territoriale ottimale; il parere deliberato dal Consiglio della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.15 trasmesso all ATO Milano in data prot , che conferma la non conformità degli affidamenti in house alle società erogatrici

2 del servizio e da atto della scadenza definitiva degli affidamenti in essere al ; la deliberazione n. *** del , con cui la Conferenza dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza e dalla Provincia, ha approvato lo schema della presente convenzione; Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale e dei Consigli Comunali, acquisite al protocollo provinciale, mediante cui gli enti, nel concordato termine di 60 giorni della sopra menzionata deliberazione della Conferenza dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza e dalla Provincia, hanno approvato lo schema della presente convenzione. Premesso che: tra gli obiettivi prioritari da conseguire in base alle vigenti leggi è individuato quello connesso alla riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito ATO), finalizzati: a. al rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub bacino o dei bacini idrografici contigui, b. al superamento della frammentazione delle gestioni, c. al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici -demografici - tecnici e delle ripartizioni politiche amministrative; La Provincia di Monza e della Brianza, in ossequio alla normativa previgente e nell esplicazione delle potestà riconosciute dall articolo 48 L.R. 26/2003, avrebbe dovuto promuovere la costituzione di un Consorzio dell Autorità d ambito territoriale ottimale, onde dotare la medesima di personalità giuridica, secondo il disposto dell art. 63 del d.lgs. 152/2006; Il procedimento di costituzione dell Autorità d ambito per l ATO della provincia di Monza-Brianza si sarebbe dovuto perfezionare una volta ultimato il processo di scorporo dall ATO della Provincia di Milano, tenuto conto che la precedente Provincia di Milano ha formato una cooperazione tra gli Enti locali mediante apposita Conferenza; Nelle more del predetto procedimento, l art. 2, comma 186-bis, della L , n 191 ha stabilito che, Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. In data l Autorità d ambito dell ATO Provincia di Milano ha convocato la propria conferenza, limitatandone la partecipazione ai soli Comuni facenti parte della Provincia di Milano, con esclusione di quelli della Provincia di Monza e Brianza, così definendo, con detto comportamento concludente, il processo di scorporo dell ATO Provincia di Milano da quello di Monza e Brianza; Pagina 2

3 Per effetto del comportamento concludente serbato dall Autorità d ambito dell ATO Provincia di Milano, infatti, la partecipazione dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza all originaria convenzione dell ATO Provincia di Milano (inizialmente estesa ai 188 Comuni) deve considerarsi definitivamente risolta; Considerato che: Vi sono adempimenti urgenti da assumere in relazione alla riqualificazione del sistema idrico integrato al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dalle normative comunitarie, anche a seguito di procedura d infrazione da parte dell UE nei confronti dell Italia e segnatamente sul bacino Lambro-Seveso-Olona, nonché obbligazioni in ordine alle procedure per gli affidamenti per la gestione del servizio; E necessario ad ogni modo assicurare la funzionalità e l autonomia all Ambito Territoriale Ottimale così come previsto dall attuale normativa regionale in coincidenza con i limiti provinciali, nelle more delle scelte che l amministrazione regionale dovrà operare entro un anno; Risulta ad oggi, per gli effetti del combinato disposto delle normative sopra richiamate ed in particolare di quanto previsto dall articolo 2, comma 186-bis, della L , n 191, illogico e inutilmente dispendioso organizzare l autorità per gli ATO di Monza e Brianza in forma giuridica (Consorzio fra enti locali), stante la sua durata limitata nel tempo fino al 31 dicembre prossimo venturo, salvo modifica dell ordinamento attualmente vigente; Ritenuto di: stabilire che la gestione dell ATO di Monza e Brianza sia assicurata, nelle more delle scelte obbligatorie e improcrastinabili della Regione Lombardia, da una Conferenza dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza e dalla Provincia stessa, regolando nel contempo i rapporti tra le Amministrazioni partecipanti all ATO mediante la presente convenzione; TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO Allo scopo di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dal complesso dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, per concorde comune assenso si conviene e si stipula tra le parti quanto segue: CONTENUTI E FINALITA'DELLA CONVENZIONE Articolo 1 (Ambito territoriale ottimale) 1. E' individuato, in attuazione della L.R , n. 26 e s.m.i., l'ato della Provincia di Monza e Brianza, corrispondente ai limiti territoriali della Provincia stessa. 2. Dell'ATO fanno obbligatoriamente parte tutti i Comuni della circoscrizione provinciale brianzola e la Provincia di Monza e Brianza, secondo le quote espresse in centesimi e tre decimali indicate nell allegato A, parte integrante del presente atto. Pagina 3

4 Articolo 2 (Finalità e oggetto della convenzione) 1. Tra comuni e provincia appartenenti all'ato, effetti tenuto conto dell'articolo 148, comma 1, del d.lgs n.152 ed in attuazione dell'art. 48 della L.R , n. 26 e dall articolo 2, comma 186-bis, della L , n 191, si addiviene alla presente convenzione alla quale partecipano, in via obbligatoria, gli enti locali sopra richiamati, secondo lo Statuto allegato, quale parte integrante della presente convenzione ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 30 del d.lgs n Lo strumento convenzionale dovrà garantire l'organizzazione del servizio idrico integrato nell'ato, nonché l'espletamento delle funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo, quantitativo e qualitativo, sullo svolgimento del servizio stesso, fino a diversa regolazione della materia che sarà stabilita con legge regionale in base all'art 2, della legge , n. 191, Legge Finanziaria 2010, comma 186 bis inserito con il decreto-legge , n. 2, coordinato con la legge di conversione , n. 42 recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» ed in particolare l art.1 c 1 quinquies che dispone lo scioglimento delle autorità di ATO entro un anno dalla sua approvazione. 3. Tale organizzazione dovrà garantire: a. la valorizzazione e la salvaguardia nel tempo della qualità e della quantità del patrimonio idrico per usi antropici, ambientali e produttivi; b. la rimozione dei fattori che causano o potrebbero causare diseconomia nella produzione di servizi e nella qualità del prodotto erogato all utenza, razionalizzando e ottimizzando in particolare le dotazioni idriche e la loro qualità, gli equilibri fra i diversi usi, la politica tariffaria, riducendo inoltre le perdite delle reti e superando la frammentazione gestionale; c. la gestione all interno dell'ato dei servizi idrici integrati come sopra definiti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con il vincolo della reciprocità di impegni per tutti i soggetti gestori; d. livelli omogenei e standard di qualità e di consumo adeguati, sia nell organizzazione sia nell erogazione dei servizi idrici; e. la protezione, in attuazione della normativa comunitaria, nazionale, regionale, delle risorse idriche destinate al consumo umano, nonché l utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile; f. il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino nonché il raggiungimento dell unitarietà della tariffa d ambito definita in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito secondo norma e buona prassi. Articolo 3 (Conferenza d Ambito) 1. Le scelte organizzative, le attività d indirizzo, vigilanza, programmazione sono esercitate dalla Conferenza d ambito il cui svolgimento è regolato dal Regolamento regionale n.5, presieduta dal Presidente della Provincia o suo delegato e composta da lui e dai 55 Sindaci dei Comuni della Brianza, o loro delegati, con potere di rappresentanza indicato nell allegato A. 2. Lo svolgimento delle sedute è regolato dal Titolo VI del citato regolamento. 3. la Conferenza definisce le modalità di partecipazione dei gestori concessionari dei servizi idrici e dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, nonché le modalità di consultazione dei rappresentanti di utenti e consumatori. Pagina 4

5 Articolo 4 (Ente locale responsabile del coordinamento) 1. L ente locale responsabile del coordinamento è la Provincia di Monza e della Brianza. 2. Il Rappresentante di tale Ente locale: a. svolge funzioni di Presidente della Conferenza; b. sottoscrive gli atti necessari a regolare i rapporti con i soggetti deputati all erogazione del servizio idrico integrato, nel rispetto di quanto stabilisce la legge vigente e tenuto conto di quanto statuito della sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del ; c. adotta, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, tutte le iniziative ed i provvedimenti attuativi delle decisioni della Conferenza, nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione; Articolo 5 (Comitato ristretto) 1. La Conferenza d ambito procede alla nomina del Comitato ristretto composto da un delegato del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, dal Sindaco del Comune di Monza e da 5 Sindaci o loro delegati. 2. il funzionamento e le attribuzioni del Comitato sono stabilite dagli artt. 24, 25, 26, 27 dal Regolamento regionale 16 luglio 2001 n.5. Articolo 6 (Segreteria Tecnica) 1. I compiti di segreteria tecnica sono svolti dal competente settore Ambiente e Agricoltura della Provincia di Monza e Brianza d intesa con la segreteria tecnica dell ATO Provincia di Milano. Articolo 7 (Durata) 1. la durata della presente convenzione è temporanea, fino alla definizione della riforma obbligatoria degli Ambiti territoriali omogenei da parte della Regione Lombardia. Articolo 8 (Organizzazione del servizio idrico integrato) 1. Alla gestione del servizio idrico integrato d ambito provvede un unico soggetto erogatore/gestore, fino ad attivazione dei nuovi affidamenti in conformità all ordina-mento. 2. I rapporti tra il soggetto erogatore/gestore e gli Enti locali convenzionati sono definiti mediante i contratti in essere. Articolo 9 (Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato) 1. Per l organizzazione del servizio idrico integrato la Segreteria Tecnica dell ATO, secondo le proprie competenze ed in collaborazione con gli EE.LL. interessati, provvede entro dodici mesi dall attivazione della Conferenza dell ATO: a. alla ricognizione delle opere di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti; b. alla ricognizione delle forme di gestione esistenti; c. a formulare le proposte del programma di interventi e del Piano tecnico, economico, finanziario, tenuto conto delle programmazioni in atto. Pagina 5

6 2. La ricognizione delle opere di cui al c. 1 lett. a) comprende anche la valutazione del funzionamento e della consistenza economica, da effettuarsi secondo criteri uniformi stabiliti con atto amministrativo della Giunta Regionale. Articolo 10 (Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato) 1. Contestualmente al piano finanziario e in relazione allo stesso, tenuto conto altresì del piano degli interventi, l Ente locale responsabile del coordinamento approva la tariffa di riferimento secondo quanto deciso dalla Conferenza. 2. La tariffa è applicata dal soggetto erogatore/gestore nel rispetto della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato. Articolo 11 (Obblighi e garanzie) 1. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a dare in concessione onerosa al soggetto erogatore/gestore, le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici. 2. Il soggetto erogatore/gestore assume i relativi oneri di gestione e manutenzione nei termini previsti dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico. 3. L ottenimento del riconoscimento all uso dell acqua o di nuova concessione, ai sensi del T.U , n e successive modificazioni, è di competenza degli Enti Locali convenzionati in quanto proprietari degli impianti. 4. Gli Enti locali autorizzano il soggetto erogatore/gestore, per la durata della Convenzione per la gestione del servizio idrico, a utilizzare il suolo e il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l installazione di opere, impianti e attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi d'intervento concordati. 5. A garanzia dell adempimento degli obblighi assunti dal soggetto erogatore/gestore, la Convenzione per la gestione del servizio idrico prevede l obbligo della stipula di polizze assicurative o bancarie, singole o collettive, nei confronti degli Enti Locali convenzionati. Articolo 12 (Vigilanza e controllo) 1. Nella Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e della vigilanza sul servizio idrico integrato. 2. La Segreteria Tecnica dell ATO svolge, in nome e per conto della Conferenza, le attività di vigilanza e controllo, informando gli Enti locali degli esiti dei controlli effettuati e proponendo l applicazione delle misure previste dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato. Gli Enti locali convenzionati si impegnano a fornire alla Segreteria Tecnica ogni informazione e indicazione utile ai fini dell esercizio delle suddette attività. Articolo 13 (Conflitti) 1. Le parti convengono che i conflitti aventi origine dalla presente Convenzione saranno sottoposti alle Autorità competenti. In caso di conflitto non ricomponibile in via amministrativa, è competente il Foro di Monza. Pagina 6

7 Articolo 14 (Garanzie) 1. A prescindere dalle quote di rappresentanza delle quali è portatore ciascun Ente locale, la Conferenza deve garantire la medesima cura per tutti gli Enti convenzionati. Articolo 15 (Entrata in vigore) 1. La presente Convenzione di cooperazione assume efficacia senza soluzione di continuità dal Con la sottoscrizione si riterranno, altresì, ratificati tutti gli atti nel frattempo posti in essere dagli organi dell ATO nel rispetto, sempre, della presente convenzione e di quella previgente relativa al territorio della Provincia di Milano ante Letto, approvato e sottoscritto Pagina 7

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