LE PENSIONI Importi aggiornati e limiti di reddito per le prestazioni sociali e assistenziali

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1 LE PENSIONI 2014 Importi aggiornati e limiti di reddito per le prestazioni sociali e assistenziali Aggiornato febbraio

2 Sommario Gli importi delle pensioni dal 1 gennaio 2014 e limiti di reddito per alcune prestazioni sociali... 3 IMPORTO DELLE PENSIONI PER L ANNO Periodicità di pagamento delle pensioni... 8 Limiti di reddito per l integrazione al minimo delle pensioni Assegni di invalidità INPS CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO ASSEGNO MENSILE PER L ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA PENSIONE DI REVERSIBILITA INPS, INPDAP CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO ASSEGNO SOCIALE Assegni sociali in trasformazione LE PENSIONI E INDENNITA CIVILI ASSISTENZIALI Importante messaggio INPS n del 24 dicembre IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE Di seguito si riportano i 4 allegati con i limiti di reddito Imposta sul reddito delle persone fisiche Raccolta messaggi INPS

3 GLI IMPORTI DELLE PENSIONI DAL 1 GENNAIO 2014 E LIMITI DI REDDITO PER ALCUNE PRESTAZIONI SOCIALI Valori mensili e annuali definitivi per l anno 2013 Con nota dell ISTAT il valore definito per l anno 2013 è pari al 3%, era stato attribuito un aumento provvisorio (dal 1/1/2013) del 3%, pertanto sulla pensione di gennaio 2014 non verrà concesso nessun conguaglio a favore dei pensionati Valori mensili e annuali definitivi per l anno 2013 IMPORTO DELLE PENSIONI PER L ANNO 2013 Valori definitivi TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali 1 gennaio ,43 282,40 364,51 442,30 IMPORTI ANNUI 6.440, , , ,90 AUMENTI PER COSTO VITA aumento del 3,0 % fino a 1.443,00 Dal 1 gennaio 2013 aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia oltre 1.443,00 e fino a 1.486,29 viene garantito l importo di 1.486,29 Nessun aumento oltre 1.486,29 Le norme della perequazione automatica La rivalutazione delle pensioni negli anni 2012 e 2013 Con il comma 25 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) viene abrogato l art. 18, comma 3 della legge n. 111/2011 che aveva ridotto la perequazione automatica delle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo. Contemporaneamente viene previsto, peggiorando la norma 3

4 abrogata, che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione delle pensioni è limitata esclusivamente ai trattamenti di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS. Per salvaguardare le pensioni di importo compreso tra 3 volte l importo del trattamento minimo e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica viene disposto che in tal caso la rivalutazione automatica è attribuita fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo incrementato con la perequazione. 4

5 IMPORTO DELLE PENSIONI PER L ANNO 2014 Valori provvisori TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali 1 gennaio ,38 285,79 368,89 447,61 IMPORTI ANNUI 6.517, , , ,93 AUMENTI PER COSTO VITA (senza fasce e nessun limite) Fino a 3 volte il TM 1,2 % fino a 1.486,29 oltre 1.486,29 e fino a Fascia di Garanzia * 1.488,06 garantiti 1.504,13 Oltre 3 e fino a 4 volte il TM 1,08 % oltre 1.486,29 e fino a 1.981,72 Fascia di Garanzia * oltre 1.981,72 e fino a 1.985,25 Dal 1 gennaio 2014: garantiti 2.003,12 Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 0,90 % oltre 1.981,72 e fino a 2.477,15 Fascia di Garanzia* Oltre 5 e fino a 6 volte il TM 0,60 % oltre 2.477,15 e fino a 2.484,53 garantiti 2.499,44 oltre 2.477,15 e fino a 2.972,58 Oltre a ,58 Importo fisso Aumento di 17,84 5

6 * Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. Questa è la tabella utilizzata nella rivalutazione provvisoria per il 2014 Dopo l approvazione della legge di stabilità (n. 147/2013) avremo le seguenti dinamiche (testo di legge) 483. Per il triennio la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimoinps. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per I trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non e' riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 6

7 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalita'» sono soppresse. l interpretazione logica e corretta: - per le pensioni d importo superiore a 5 minimi e fino a 6 minimi + 0,60%. Pertanto una pensione pari a 6 volte il minimo INPS (euro 2.972,58) diventa di euro 2.990,42 (+ 17,84 euro); -per le pensioni d importo superiore a 6 minimi + 0,48% fino all importo di 6 minimi. Pertanto una pensione pari a 6 volte il minimo INPS (euro 2.972,58) diventa di euro 2.986,85 (+ 14,27 euro); - alle pensioni d importo poco superiore a 6 volte il minimo INPS deve essere attribuito il più favorevole aumento tra quello derivante dall incremento fino a euro 2.990,42 e 14,27. In sostanza: una pensione di euro 2.972,59 deve aver l incremento di euro 17,83 ; una pensione di euro 2.972,72 deve aver l incremento di euro 17,70; una pensione di euro 2.973,32 deve aver l incremento di euro 17,10 ; una pensione di euro 2.974,00 deve aver l incremento di euro 16,42 ; una pensione di euro 2.975,00 deve aver l incremento di euro 15,42; una pensione di euro 2.976,00 deve aver l incremento di euro 14,42 ; una pensione di euro 2.976,15 deve aver l incremento di euro 14,27 ; a tutte le pensioni d importo superiore a euro 2.976,15 deve essere garantito l aumento di euro 14,27 Attenzione: non compete alcun aumento di perequazione automatica sugli assegni straordinari di sostegno al reddito VOCRE- VOCOOP e le ISOPENSIONI -VOESO (circolare INPS n. 7/2014). 7

8 PERIODICITÀ DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1 gennaio di ciascun anno, sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate. La delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle lire per difetto; considerato che lire corrispondono a 5,16 euro, si considera un arrotondamento a 5,00 euro, per difetto. L importo del trattamento minimo a gennaio 2014 (con la perequazione provvisoria dello 1,2%) è pari a euro 501,38. Il corrispondente due per cento è pari a euro 10,0276 da arrotondare a euro 10,00, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a euro 75,2070 da arrotondare a euro 75,00. Viene, quindi, disposto il pagamento annuale nel caso in cui l importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 10,00 euro. Deve essere disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 75,00 euro. Viene disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi. Attribuzione della perequazione Gestione ex INPDAP con l indennità integrativa speciale Per le pensioni erogate dalla Gestione Dipendenti Pubblici, nei casi in cui l indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia del trattamento complessivo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica di cui sopra, il trattamento pensionistico è stato considerato complessivamente, ovvero comprensivo dell indennità integrativa speciale. In merito alle modalità di attuazione delle disposizioni sopra riportate si fa presente che sarà presa in considerazione la rata mensile di pensione in pagamento al 31 dicembre 2013, comprensiva anche dell indennità integrativa speciale. Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a 1.486,29 sarà incrementato soltanto l importo mensile della voce pensione mentre la misura dell indennità integrativa speciale resterà invariata a quella spettante al 31 dicembre Per effetto dell applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell indennità integrativa speciale dal 1 gennaio 2014 sarà elevata a 767,83; l importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità sarà determinato per l anno 2014 e in 747,83. 8

9 Per tutti i cumuli intervenuti dal 1 gennaio 2013 si è provveduto a bloccare l importo dell indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull indennità integrativa speciale, sull importo mensile della sola voce pensione. Qualora l indennità integrativa speciale fosse già bloccata all importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 o al 31 dicembre 2011 per effetto dell art. 24, comma 25 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, tali blocchi restano confermati. Si conferma che anche per l anno 2014, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. principale e secondaria attribuendo l incremento della perequazione in misura proporzionale. 9

10 LIMITI DI REDDITO PER L INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 Limite di reddito annuale personale PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL ANNO 1994 Anno Limiti di reddito personale che esclude l integrazione al minimo Limiti di reddito personale che consente l integrazione al minimo intero Limiti di reddito personale (*) che consente l integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell importo a calcolo della pensione 2013 Oltre ,18 Fino a 6.440,59 Oltre 6.440,59 fino a , Oltre ,88 Fino a 6.517,94 Oltre 6.517,94 fino a ,88 Attenzione: chi supera il limite di reddito individuale non ha diritto al TM, anche se non supera l eventuale limite coniugale Limite di reddito annuale coniugale PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL ANNO 1994 Anno Limiti di reddito coniugale che escludono l integrazione al minimo Limiti di reddito coniugale che consentono l integrazione al minimo intero Limiti di reddito coniugale (*) che consentono l integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell importo a calcolo della pensione 2013 Oltre ,36 Fino a ,77 Da ,77 fino a , Oltre ,76 Fino a ,82 Da ,82 fino a ,76 10

11 Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l importo mensile in vigore al 1 gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335). (*) Quando il reddito si colloca in fascia intermedia, tra i valori indicati, sulla pensione spetterà una quota di integrazione fino al limite massimo della fascia. L'importo della pensione in pagamento potrà essere pari all'importo del T.M. o parzialmente integrata in base all'importo a calcolo della pensione stessa (adeguata). Nota di approfondimento Tabella importi TM INPS dal 2007 al 2014 Decorrenza importo mensile importo annuo 1/1/ , ,82 1/1/ , ,28 1/1/ , ,60 1/1/ , ,61 1/1/ , ,55 1/1/ , ,00 1/1/ , ,59 1/1/ , ,94 Il trattamento minimo è un integrazione che lo Stato, tramite l INPS o altro Ente Previdenziale, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi versati nell arco della vita lavorativa, è di importo inferiore alla quota della pensione minima in vigore nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, norma regolamentata dal 1/10/1983 dalla legge 638. Sono escluse dal diritto all integrazione al TM: le pensioni supplementari; 11

12 le pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo (per i soggetti che hanno iniziato a versare contribuzione solo a partire dal 1/1/1996 e per gli optanti al sistema contributivo); gli assegni di invalidità hanno diritto ad una particolare integrazione al trattamento minimo (l integrazione mensile non può superare l importo dell assegno sociale, non opera il criterio della cristallizzazione e in caso di superamento dei limiti di reddito la pensione deve essere ricalcolata anno per anno). 12

13 ASSEGNI DI INVALIDITÀ INPS INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D INVALIDITA articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA Anno Pensionato solo Pensionato coniugato 2013 Oltre ,80 Oltre , Oltre ,86 Oltre ,79 NOTE DI APPROFONDIMENTO Il massimo dell integrazione spettante è pari dal 1/1/96 all importo mensile dell assegno sociale e fino al limite massimo dell importo del trattamento minimo Inps. Per chi non supera il limite di reddito l integrazione spetta sempre per intero e non fino a concorrenza del limite stesso. A differenza dell integrazione al T.M., previsto dall art. 6 della L. 638/83, nel computo dei redditi si deve sempre tenere conto dei redditi soggetti ad IRPEF, ma si deve valutare anche il TFR o le relative anticipazioni, i redditi a tassazione separata, escludendo solo il reddito della casa di abitazione (art. 1 c.4 della L. 222/84). Dal 1/1/95 l importo dell assegno di invalidità del richiedente non si valuta. Non è applicabile il criterio della cristallizzazione, in caso di superamento dei limiti di reddito, l importo della pensione deve essere ricalcolato anno per anno. Per le persone coniugate si verifica il solo limite di reddito coniugale, mai il reddito personale. Per le pensioni di inabilità (art. 2 L. 222/84) il diritto all integrazione al T.M. va verificato in base alle norme generali (art. 6 L. 638/83) verificando il limite di reddito personale e anche coniugale per le decorrenze successive al Agli assegni di invalidità o alle pensioni di inabilità liquidate esclusivamente con il calcolo contributivo non viene garantita nessuna quota di integrazione al trattamento minimo (per il 2013/2014/2015: 65 anno e 3 mesi, possibilità di diritto all assegno sociale INPS, se vengono rispettati i limiti di reddito personale e coniugale). 13

14 CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, c. 42, della legge n. 335/95 - Tabella G TABELLA G IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Fino a ,36 Nessuna 2013 oltre ,36 fino a ,95 25% oltre ,95 50% Fino a ,76 Nessuna 2014 oltre ,76 fino a ,70 25% oltre ,70 50% NOTE DI APPROFONDIMENTO Esiste una norma di salvaguardia nel caso in cui i redditi posseduti siano di poco superiori ai limiti di reddito previsti dalla tabella G. Si devono valutare solo redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale e redditi d impresa (al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali). La tabella G è da applicare agli assegni di invalidità con decorrenza dal 1/8/1984, nei casi di superamento del limite di reddito per le decorrenze anteriori al 1/9/95, si opera con il criterio della cristallizzazione dell importo in pagamento nel mese di agosto 95 e con riassorbimento sui futuri miglioramenti. La norma di legge descritta per il cumulo cessa dalla data di trasformazione in pensione di vecchiaia. Dopo la decurtazione della quota per l eventuale applicazione della tabella G, se l importo della pensione rimane superiore al T.M., devono applicarsi le norme generali sul cumulo Pensione-lavoro, in presenza di una attività lavorativa. Le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell art. 82 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 non vanno indicate al fine dell applicazione della tabella G (messaggio INPS n. 340/2003). 14

15 ASSEGNO MENSILE PER L ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222 decorrenza importo mensile Euro 510, Euro 526,26 NOTE DI APPROFONDIMENTO Compete ai titolari di pensione di inabilità e viene erogato dall INPS (msg. n /2009), è esportabile all estero. L assegno viene erogato per 12 mensilità e non è reversibile. È incompatibile con l analogo assegno liquidato a norma del Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o analoga prestazione erogata da altro ente. L assegno mensile non compete durante i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico di pubblica amministrazione, o presso istituti di cura privati con retta a carico della pubblica amministrazione. A decorrere dal 1 giugno 2005 l assegno può essere corrisposto anche se il pensionato è residente in uno Stato dell Unione Europea diverso dall Italia, resta in vigore l inesportabilità nei confronti dei soggetti residenti in Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera (circ. INPS n. 137/2006). Pensione d inabilità dei pubblici dipendenti In relazione alle norme che stabiliscono che la pensione di inabilità (legge n. 335/95) è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente e autonoma ovvero con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali o con trattamenti a carico dell'ago contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione, l'inps ha dettato le proprie disposizioni operative precisando che le Direzioni provinciali devono revocare i trattamenti pensionistici di inabilità ove sia accertata una contribuzione connessa ad attività lavorativa autonoma o subordinata che si collochi in un arco temporale successivo alla decorrenza della pensione di inabilità o in presenza dell'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi nominativi di cui sopra (Inps, messaggio 16 dicembre 2013, n ). TABELLA DEL CUMULO LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO E ASSEGNO DI INVALIDITA 15

16 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE NORME SUL CUMULO DELLA PENSIONE O ASSEGNO DI INVALIDITA' CON LAVORO (DIPENDENTE O AUTONOMO) Tipologia di attività svolta Operaio Agricolo O.T.D - O.T.I. Pensione/Assegno con decorrenza entro il 31/12/94 Assegno di invalidità con decorrenza dal 1/1/1995 TRATTENUTA MISURA TRATTENUTA MISURA NO zero NO zero DOMESTICO NO zero NO zero DIPENDENTE SI (parziale) 50% quota eccedente T.M. SI/parziale 50% quota eccedente il T.M. (Nessuna trattenuta in presenza di un contratto a termine non superiore alle 50 giornate nell'anno solare, se si supera tale limite di gg, non opera la trattenuta solo in presenza di un reddito complessivo non superiore all'importo del TM annuo: anno 2013 euro 6.440,59, anno 2014 euro 6.517,94 in questo ultimo caso non rileva il numero delle giornate lavorate, ma solo la quantità del reddito) AUTONOMO NO Nessuna trattenuta SI/parziale 30% quota eccedente il T.M e non oltre il 30% del reddito (fino al 31/12/2000 era pari al 50% e solo fino a concorrenza del reddito prodotto), non viene operata nessuna trattenuta se il reddito complessivo al netto della contribuzione INPS non supera l'importo del TM annuo: anno 2013 euro 6.440,59, anno 2014 euro 6.517,94 In presenza di una pensione o assegno liquidato con una anzianità contributiva pari a 40 anni (sono validi NO in presenza di qualsiasi attività autonoma e dipendente Nessuna trattenuta dal 1/1/2001 NO in presenza di qualsiasi attività autonoma e dipendente Nessuna dal 1/1/2001 trattenuta 16

17 anche i contributi per supplementi liquidati ) Legenda: TM = Trattamento Minimo Inps FPLD = Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti c/o Inps GGSS = Gestioni speciali Autonome - Art. - Com - CD/CM c/o INPS OTD = Operaio agricolo a tempo determinato OTI = Operaio agricolo a tempo indeterminato 17

18 PENSIONE DI REVERSIBILITA INPS, INPDAP REQUISITI Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa: almeno 780 contributi settimanali almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l assegno ordinario di invalidità). Compete in caso di morte: al coniuge superstite al coniuge separato legalmente anche senza assegno alimentare al coniuge separato legalmente anche per colpa (in presenza di assegno alimentare - circ. INPS n. 277/1989) al coniuge divorziato in presenza di assegno divorzile (circ. INPS n. 132/2001) ai figli minorenni ai figli maggiorenni inabili e a carico alla data del decesso ai figli maggiorenni studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni ai figli maggiorenni studenti universitari, per la durata del corso legale di laurea e non oltre i 26 anni ai figli legittimi e legittimati ai nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti purché a carico del defunto ai genitori, in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, con almeno 65 anni di età, non titolari di pensione, e a carico del defunto IMPORTO EROGABILE L importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95: 60%, solo coniuge (*); 70%, solo un figlio; 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge; 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli; 18

19 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti. N.B.: Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1 gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili. Aliquota spettante al coniuge superstite Tabella di riepilogo in presenza di particolari condizioni Status personale del ex coniuge superstite Diritto non risposato alla pensione di reversibilità Separato senza colpa Se separato con propria colpa SI, in tutti i casi Si, se titolare dell assegno alimentare stabilito dal Tribunale Divorziato Si, se titolare dell assegno divorzile stabilito dal Tribunale Si, come sopra e in concorrenza con l altro coniuge superstite Divorziato, da una persona che si è risposata ( intervento del Giudice) Convivente more uxorio NO - sentenza C.C. 461/2000 Divorziato che si risposa NO 19

20 Tabella dei diritti dell ex coniuge titolare di assegno di divorzio (circ. INPS n. 132/2001) Situazione Solo ex coniuge Diritto alla pensione di reversibilità 60% della pensione diretta del deceduto Ex coniuge e coniuge Il giudice assegna una quota di pensione ad entrambi, entro il tetto del 60% Ex coniuge, coniuge e figli I coniugi si dividono il 60% della pensione, ai figli va il restante 20% (un figlio) o 40% (due o più figli) Ex coniuge si risposa Perde il diritto alla pensione, richiedere la doppia annualità Ex coniuge e coniuge: uno Chi si risposa perde la pensione e trasferisce la sua quota in capo all altro dei due si risposa coniuge, chi si risposa deve fare la domanda della doppia annualità Due ex coniugi e coniuge Il giudice assegna le quote nel limite del 60% Ex coniuge si risposa, poi divorzia una seconda volta Non riacquista il diritto alla pensione Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto Per l anno 2014 il limite di reddito per essere considerati a carico, ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all importo annuo di ,85. Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un assistenza, il limite suindicato va aumentato dell importo dell indennità di accompagnamento, pari a 526,26 mensili per 12 mensilità, pertanto il limite complessivo è pari a euro ,97. Per gli aspetti relativi alla sussistenza delle condizioni economiche per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli maggiorenni inabili, nonché la condizione di convivenza e quella di non convivenza, si rinvia a quanto disciplinato con nota operativa Inpdap n. 49/

21 CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO articolo 1, c. 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 TABELLA F IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Fino a ,77 Nessuna 2013 oltre ,77 fino a ,36 25% oltre ,36 fino a ,95 40% oltre ,95 50% Fino a ,82 Nessuna 2014 oltre ,82 fino a ,76 25% oltre ,76 fino a ,70 40% oltre ,70 50% NOTE DI APPROFONDIMENTO Non si applica la tabella F quando nel nucleo superstite sono presenti da soli o con il genitore superstite figli di minore età, studenti anche maggiorenni, inabili. Esiste una norma di salvaguardia (correttivo) nel caso in cui i redditi posseduti siano di poco superiori ai limiti di reddito previsti dalla tabella F, in pratica il trattamento non può essere inferiore a quello che spetterebbe alla stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. La tabella F è da applicare alla generalità delle pensioni ai superstiti, nei casi di superamento del limite di reddito per le decorrenze anteriori al 1/9/95 si opera con il criterio della cristallizzazione dell importo in pagamento nel mese di agosto 95 e con riassorbimento sui futuri miglioramenti (escludendo i miglioramenti delle cosiddette pensioni d annata applicati dal 1/10/95 - Msg. Inps n. 27 del 6/10/95). La tabella F si applica anche a tutti i trattamenti di reversibilità dei fondi esclusivi e sostitutivi con esclusione dei fondi esonerativi. In base all articolo 73, comma 1 e articolo 78, commi 20 e 33, legge 388/2000 e articolo 1, comma 2, decreto legge 346/2000 non sono più applicabili le norme previste dall articolo 1 comma 43 della legge 335/95, pertanto è totalmente cumulabile la pensione ai superstiti e la rendita INAIL, in conseguenza anche dello stesso originario evento invalidante. 21

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