CONVENZIONE AUTO CERTA INTERGEA Cod. AC01I. Contraente : Intergea S.p.A POLIZZA N A09/0008

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1 CONVENZIONE AUTO CERTA INTERGEA Cod. AC01I Contraente : Intergea S.p.A POLIZZA N A09/0008 Mod. CNDAC01I versione del Maggio 2009 Pagina 1 di 14

2 NOTA INFORMATIVA La presente nota informativa è predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 518/D del 21 novembre Informazioni relative alla Società Intergea Assicurazioni S.p.A, ha sede legale in Corso Vinzaglio Torino e Direzione Operativa in Via Lanzo Borgaro Torinese. Telefono 011/ fax 011/ info@intergeaassicurazioni.com Intergea Assicurazioni S.p.A, esercita la propria attività in base all autorizzazione rilasciata da ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con Provvedimento N 2621 del 6 agosto Reclami relativi al contratto Eventuali reclami in merito al contratto possono essere proposti per iscritto direttamente a: Intergea Assicurazioni S.p.A Direzione Operativa Via Lanzo Borgaro Torinese Telefono 011/ fax 011/ info@intergeaassicurazioni.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque (45), potrà rivolgersi a: ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale Roma corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Intergea Assicurazioni S.p.A. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Prescrizione Ai sensi dell art del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Pagina 2 di 14

3 Nel testo si intende per: DEFINIZIONI ASSICURATO I clienti acquirenti di vetture commercializzate dalla rete di vendita Intergea S.p.A ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CONDUCENTE La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del proprietario. CONTRAENTE Intergea S.p.A in nome e per conto delle Concessionarie del gruppo che aderiranno al programma DANNO PARZIALE Danno di importo inferiore al 75% del valore assicurato. DANNO TOTALE Danno di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato. A titolo esemplificativo si considerano danno totale il furto o rapina del veicolo senza ritrovamento o con ritrovamento del medesimo successivamente alla proposta di riacquisto e /o la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nella garanzia di polizza. FRANCHIGIA La parte del danno che resta a carico dell'assicurato, espressa in Euro. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. PARTI Il Contraente e la Società. POLIZZA I documenti che provano il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. PROPRIETARIO DEL VEICOLO L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. RELITTO Veicolo con danni superiori al 75% del valore assicurato. RESIDENZA Luogo in cui il proprietario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale. SCHEDA PER COPERTURA ASSICURATIVA Documento che riporta i dati anagrafici del proprietario e quelli necessari alla gestione del contratto nonché i dati identificativi del veicolo assicurato. SCOPERTO Pagina 3 di 14

4 La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. SOCIETÀ Intergea Assicurazioni S.p.A VALORE ASSICURATO Corrisponde al valore di acquisto del veicolo e degli accessori, così come documentato dalla fattura di acquisto (o documento equipollente). Non comprende i costi di registrazione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico, i costi delle pratiche alla Motorizzazione ed eventuali altri costi sostenuti dall Assicurato presso Uffici Pubblici. VALORE COMMERCIALE E il valore assicurato al netto del deprezzamento dovuto all età, così come determinato in base alla tabella INFOCAR di QUATTRORUOTE. VEICOLO Il veicolo a motore assicurato. Si considerano parte integrante del veicolo anche gli accessori di normale uso incorporati o fissi al momento dell immatricolazione. VEICOLO ASSICURABILE Si considerano veicoli assicurabili esclusivamente quelli intestati al pubblico registro automobilistico ad assicurati la cui zona territoriale di residenza sia compresa nella tabella indicata al punto 2.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE - delle NORME RELATIVE AI DANNI MATERIALI E DIRETTI VEICOLO SOSTITUTIVO Veicolo a motore che viene dato in uso gratuito all assicurato esclusivamente per la durata della riparazione del danno indennizzato ai sensi di polizza quando viene operativa la clausola Estensione Fedeltà. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile 1.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente e l'assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art Cod. Civ. 1.3 DECORRENZA E DURATA DELL ASSICURAZIONE Le garanzie prestate dalla presente assicurazione sono operative per i veicoli acquistati dalla clientela a mezzo leasing o finanziamento o altre forme di pagamento, con decorrenza dalla data di immatricolazione/voltura/verbale di consegna. Pagina 4 di 14

5 1.4 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri stati dell Unione Europea nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Croazia, Principato di Monaco e Svizzera. 1.5 IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. 1.6 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia. 1.7 ALIENAZIONE E SOSTITUZIONE DEL VEICOLO In caso di trasferimento della proprietà a terzi del veicolo, ovvero in caso di sostituzione non è prevista la restituzione di alcuna somma al cliente assicurato e la copertura cessa automaticamente. 2.1 DANNI MATERIALI E DIRETTI NORME RELATIVE AI DANNI MATERIALI E DIRETTI COSA ASSICURA La Società indennizza all Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto riportate: FURTO Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina. Sono inoltre compresi i danni conseguenti al tentativo di furto di parti del veicolo o conseguenti al furto di cose non assicurate a bordo dello stesso INCENDIO Incendio, fulmine, esplosione e scoppio (anche in conseguenza di atti vandalici e dolosi in genere) ATTI VANDALICI Atti vandalici e dolosi in genere non conseguenti a circolazione EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI Trombe d aria, uragani e grandine Scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio CRISTALLI Oggetto dell assicurazione - L assicurazione vale per i danni materiali e diretti di rottura dei cristalli / parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali dell'autovettura identificata in polizza per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L`assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 400,00 per sinistro e per anno. Pagina 5 di 14

6 Esclusione L assicurazione cristalli non vale: per rigature, segnature, screpolature, scheggiature e simili; per danni causati da caduta di neve; per danni dovuti ad atti di sabotaggio, terrorismo, sciopero, sommosse, tumulti popolari, insurrezioni, invasioni, occupazione militare, atti di guerra Liquidazione del danno Cristalli Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, su presentazione di regolare fattura in misura pari alle spese sostenute, fermo il limite di cui all'art In caso di utilizzo di una diversa struttura diversa da quella indicata dal servizio sinistri, ciascun danno verrà liquidato con una franchigia fissa di 150,00 per sinistro PERDITA CHIAVI La Società rimborsa all Assicurato i costi sostenuti per il rifacimento delle chiavi originali a seguito di smarrimento regolarmente denunciato alle competenti Autorità SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO La Società rimborsa all Assicurato le spese sostenute per la custodia e/o parcheggio del veicolo a seguito di furto totale, con il massimo di 300,00 per sinistro e per anno assicurativo RIMBORSO SPESE TAXI La Società rimborsa all Assicurato le spese di taxi sostenute per il rientro alla propria residenza in conseguenza di incendio/rapina/furto totale del veicolo assicurato con il massimo di 80,00 per sinistro e per anno assicurativo ESTENSIONE FEDELTA Questa estensione di garanzia si intende valida ed operante esclusivamente in caso di riacquisto di un nuovo veicolo presso il medesimo Concessionario che ha venduto la vettura oggetto della presente assicurazione, a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza. La medesima estensione di garanzia è valida e operante in caso di utilizzo di una officina o di una carrozzeria convenzionata o facente capo al medesimo Concessionario che ha venduto la vettura oggetto della presente assicurazione, a seguito di un danno riparabile/indennizzabile a termini della presente assicurazione. La Società provvede al : 1. rimborso delle spese di immatricolazione, tassa di possesso e premio RCA non goduto, con il limite di 500,00 per sinistro in caso di danno totale; 2. rimborso delle spese sostenute per ottenere i documenti necessari alla liquidazione del danno, con il limite di 250,00 per sinistro in caso di danno totale; 3. rimborso delle spese per un veicolo sostitutivo ottenuto tramite il presso il medesimo Concessionario che ha venduto la vettura oggetto della presente assicurazione, per un massimo di 30 giorni in caso di furto totale/incendio/rapina del veicolo assicurato; 4. rimborso in caso di danno totale indennizzabile ai sensi di polizza tenendo conto del valore assicurato del veicolo nei primi 18 mesi dalla data di prima immatricolazione solo in caso di riacquisto di un altro veicolo nuovo presso il medesimo Concessionario che ha venduto la vettura oggetto della presente assicurazione. Successivamente, ( dopo il 18 mese ), il degrado del veicolo sarà limitato al 15%. Dalla terza annualità, l indennizzo in caso di danno totale sarà pari alla quotazione INFOCAR di Quattroruote. 5. rimborso in caso di danno parziale indennizzabile ai sensi di polizza tenendo conto del valore assicurato nei primi 18 mesi dalla data di 1 immatricolazione e successivamente secondo la tabella di deprezzamento indicata all art 2.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO della presente polizza. Pagina 6 di 14

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8 GARANZIA COLLISIONE (ADDIZIONALE QUALORA INTEGRATA DALL ASSICURATO CON PREMIO SPECIFICO) La società si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali/diretti subiti dal veicolo, in conseguenza di: Collisione con veicolo identificato con targa o altro dato di immatricolazione, verificatisi durante la circolazione. La presente garanzia opera senza applicazione di scoperto o franchigia, fino alla concorrenza della somma assicurata o del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro se inferiore a detto importo in caso di operatività dell articolo Estensione Fedeltà. In caso contrario viene applicata una franchigia di euro 1.000,00 per sinistro. Ai fini della presente garanzia sono esclusi danni derivanti da collisione con macchine agricole o con ciclomotori non immatricolati a norma del DPR 153/2006 e con le sole esclusioni di cui all articolo successivo. Fa obbligo per l assicurato di presentare copia della CAI ( costatazione amichevole di danno) debitamente sottoscritta dalle parti o copia della documentazione rilasciata dall Autorità intervenuta al momento del sinistro ESCLUSIONI COLLISIONE L assicurazione garanzia collisione non comprende i danni : 1. verificatisi durante la guida del veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore 2. causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata sanzione ai sensi degli art del Codice della Strada 3. cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico/scarico 4. verificatisi a causa di traino attivo/passivo, di manovre a spinta o a mano verificatisi per circolazione a di fuori di sede stradale. 5. Verificatisi durante circolazione abusiva di veicolo a seguito di furto o rapina 6. Alle ruote, cerchioni, coperture e camere d aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La società rinuncia all azione di surrogazione che le compete ai sensi dell art 1916 del Cod. Civ. nei confronti del conducente, dei trasportati e dei familiari dell assicurato e delle persone con quest ultimo conviventi. 2.2 VALORE ASSICURATO COME ASSICURA Il valore assicurato indicato nella Scheda di copertura assicurativa deve corrispondere al valore di acquisto del veicolo e degli accessori indicato nella fattura di acquisto. 2.3 DANNI ESCLUSI COSA NON ASSICURA La Società non indennizza i danni causati al veicolo da: 1. Atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, occupazioni militari; 2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3. terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate e frane; Pagina 8 di 14

9 4. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall ACI o CSAI; 5. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; 6. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo; 7. dolo dell assicurato e dei suoi familiari conviventi; 8. colpa grave dell assicurato o dei suoi familiari conviventi salvo quanto previsto all art appropriazione indebita. 10. l Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, in possesso o in custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terzi in base alla Legge; 11. inquinamento o da contaminazione; 12. già assicurati da polizza obbligatoria RC Veicoli. 2.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE In caso di danno totale o parziale a seguito di: 1. Furto, Rapina: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione degli scoperti/ franchigie di cui alla seguente tabella quando operativo art ESTENSIONE FEDELTA. Zona territoriale di residenza Province Scoperto/Franchigia 1 BG - BS CO LC - MI - SO - TO - VA 10% minimo 150 euro 2 AL - AO - AT - BI - BL - BO - BZ - CN - CR - FC - FE - GE - GO - IM - LO - MN - MO - NO - PC - PD - PN - PR - PV RA - RE - RN - RSM - RO - SP SV -TN - TS - TV - UD - VB - VC - VE - VI - VR. 10% minimo 100 euro Qualora non sia operativo l art ESTENSIONE FEDELTA gli scoperti/franchigie si intendono del 15% con minimo di Euro 500,00, con un limite di indennizzo in caso di furto parziale di Euro 3000,00 per sinistro e per anno. I veicoli con intestatari al Pubblico Registro Automobilistico ( PRA ) residenti in province diverse da quelle sopra elencate non sono assicurati o assicurabili con la presente polizza. Pagina 9 di 14

10 2. Atti Vandalici, Eventi Naturali ed Eventi Socio-Politici La liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di Euro 150,00 per sinistro quando operativo art ESTENSIONE FEDELTA. In caso contrario lo scoperto è del 15% del danno con minimo di Euro 1000,00 per sinistro applicando un limite di indennizzo come segue: Euro 3.000,00 per eventi naturali e socio politici Euro 2.000,00 per atti vandalici 3. Cristalli Vedasi art LIQUIDAZIONE DEL DANNO 2.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI L Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salve le riparazioni di prima urgenza, e dovrà altresì: a) dare avviso del sinistro alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il veicolo; b) fare denuncia scritta all Autorità Giudiziaria competente in caso di incendio, furto o tentato furto, rapina, atti vandalici; c) presentare, su richiesta della Società, la documentazione necessaria tra cui: - estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico; - dichiarazione di perdita di possesso annotata nel Certificato di Proprietà; - procura a vendere a favore della Società. In caso di sinistro verificatosi all estero l Assicurato dovrà presentare denuncia all Autorità locale e, in caso di furto totale o rapina, al suo rientro in Italia dovrà ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti. L Assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall art c.c. mediante comunicazione via fax al numero 011/ , specificando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo. La denuncia deve essere integrata dai seguenti documenti: - copia autentica della denuncia effettuata dall Assicurato alle Autorità competenti; - copia della denuncia presentata alle competenti Autorità straniere qualora il sinistro si sia verificato in uno Stato Estero nonché copia della denuncia effettuata all Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana. - Documento di identità dell assicurato. - Libretto di circolazione aggiornato Tali documenti dovranno essere inviati a : Intergea Assicurazioni S.p.A. Servizio sinistri Via Lanzo, Borgaro Torinese. Allo stesso modo, dovranno essere inviate alla medesima tutte le documentazioni utili alla ricostruzione degli eventi ed alla quantificazione degli eventuali indennizzi. 2.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO Fermo il disposto di cui al punto 2.2 VALORE ASSICURATO, e fatto salvo quanto previsto al punto ESTENSIONE FEDELTA, la determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri: 1. in caso di danno totale, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, applicando sul valore assicurato del veicolo (comprensivo degli accessori documentati con fattura o documento equipollente) indicato sulla fattura di acquisto, un deprezzamento dovuto all età, sulla base della seguente tabella: Pagina 10 di 14

11 TABELLA DI DEPREZZAMENTO Giorni trascorsi dalla data di prima immatricolazione alla data del sinistro dal 1 al al 365 dal 366 al 730 dal 731 al 1096 dal 1097 al 1462 dal 1463 al 1828 % di deprezzamento 0 20% 30% 35% 45% Valore commerciale 100% 80% 70% 65% 55% (% del valore assicurato) 2. in caso di danno parziale l ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. La liquidazione del danno, come concordato, verrà effettuata direttamente all Assicurato. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà; tale degrado non verrà applicato per i primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione. L ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi. Nella determinazione del danno si terrà conto dell incidenza dell I.V.A. qualora l Assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato. Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo, calcolato al momento del sinistro, il danno sarà equiparabile al danno totale. 2.7 LIQUIDAZIONE DEL DANNO La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti. Nel caso l accordo non sia raggiunto, quando una delle parti lo richieda, la liquidazione potrà aver luogo mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall Assicurato secondo le procedure dell arbitrato. 2.8 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società. 2.9 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO In caso di ritrovamento del veicolo il Contraente o l Assicurato deve darne immediato avviso alla Società, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all invio del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti. L Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo, la Società indennizzerà i danni parziali eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro RELITTI Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, il Contraente o l'assicurato dovrà produrre l attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione CLAUSOLA DI VINCOLO La presente polizza è vincolata a società di leasing e/o finanziamento scelta dal Cliente per tutta la durata del contratto di leasing o di finanziamento. La società si obbliga per la durata della polizza ed indipendentemente dalle risultanze al PRA a: Pagina 11 di 14

12 1. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto; 2. comunicare alla società di leasing/finanziaria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia 3. non pagare, in caso di sinistro occorso al veicolo assicurato, l eventuale indennizzo senza il consenso scritto della Società di leasing/finanziaria VEICOLO SOSTITUTIVO L assicurato può usufruirne solo se operante la clausola Estensione Fedeltà CONDIZIONI DI POLIZZA Il cliente dichiara di aver preso visione delle condizioni integrali di assicurazione che sono a sua disposizione presso la sede di stipula del contratto di assicurazione. Pagina 12 di 14

13 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Assicurato deve inoltrare denuncia scritta entro 3 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. La denuncia va anticipata a mezzo fax al numero 011/ Ufficio Sinistri e trasmessa a mezzo Raccomandata A/R a : Intergea Assicurazioni S.p.A Ufficio Sinistri Via Lanzo, Borgaro Torinese La denuncia va sempre presentata alle competenti Autorità in caso di : Furto/Incendio totale Rapina Furto parziale Atto vandalico Alla denuncia va allegata la seguente documentazione In caso di DANNO PARZIALE N. 1 originale della denuncia alle Autorità Copia del libretto di circolazione Recapito telefonico Documento di identità IN CASO DI ROTTURA CRISTALLI (copertura prestata per il solo danno accidentale) Denuncia con la dettagliata descrizione dell'evento Originale fattura di riparazione (in copia solo se il soggetto recupera l'iva) Copia del libretto di circolazione Documentazione fotografica del veicolo, del danno al cristallo ante e post riparazione. Per informazioni relative alla denuncia di sinistro rivolgersi a: Ufficio Sinistri Intergea Assicurazioni S.p.A. Intergea Assicurazioni S.p.A Borgaro Torinese Via lanzo, 29 Tel Fax Orario apertura : Lunedì Venerdì: / Pagina 13 di 14

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