DIAMO SICUREZZA A CHI CI REGALA EMOZIONI

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1 CONVENZIONE ASSICURATIVA FIPAV UNIPOL Polizza Convenzione Kasco Autovetture utilizzate da ARBITRI E/O OSSERVATORI COMPONENTI LO STAFF TECNICO DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI COMPONENTI CONSIGLIO FEDERALE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DIAMO SICUREZZA A CHI CI REGALA EMOZIONI POLIZZA n /131 /

2 INDICE DEFINIZIONI E PRECISAZIONI 3 OGGETTO DELLA GARANZIA 4 ART.1 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA 4 NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA GUASTI 5 ART.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 5 ART.3 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE 6 NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA EVENTI NATURALI 7 ART.4 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 7 ART.5 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE 7 NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA EVENTI SOCIO-POLITICI 7 ART.6 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 7 ART.7 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE 8 NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RICORSO DI TERZI E RISCHIO LOCATIVO 8 ART.8 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINIT CONDIZIONI COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DURATA DELL' ASSICURAZIONE E PROROGA DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO DIMINUZIONE DEL RISCHIO ONERI FISCALI FORO COMPETENTE RINVIO ALLE NORME LEGISLATIVE IN VIGORE ESTENSIONE TERRITORIALE APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI RISOLUZIONE DELLA POLIZZA PER FURTO, DEMOLIZIONE O VENDITA RECESSO DAL CONTRATTO ED ANTICIPATA RISOLUZIONE 11 CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO RELITTI PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO ESTENSIONE TEMPORANEA DI GARANZIA 15 2

3 DEFINIZIONI E PRECISAZIONI Nel testo si intende: Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione : Contraente : Parti : Polizza : Premio : Il contratto di assicurazione. La Federazione Italiana Pallavolo Il Contraente e la Società. I documenti che provano il contratto di assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società. Sinistro : Il verificarsi del fatto dannoso e, limitatamente alla Sezione Assistenza legale, il verificarsi dei casi di controversia. Inoltre alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito riportato: Apparecchi fonoaudiovisivi : Radio, giradischi, mangianastri, casse acustiche, televisori, radiotelefoni e simili. Cose : Gli oggetti materiali, gli animali ed i veicoli intendendosi per tali quelli indicati all'art. 47 del Codice della Strada. Franchigia : dell'assicurato. La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico Indennizzo - Risarcimento : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Proprietario del veicolo : L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Relitto :Veicolo danneggiato ridotto allo stato di scocca o tecnicamente ed economicamente irreparabile. 3

4 Residenza : Luogo in cui il Proprietario del veicolo ha stabilito la sua residenza anagrafica. Scoperto :La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato. Utilizzatore privato :Colui che utilizza il veicolo non come mezzo per lo svolgimento della propria attività. Utilizzatore professionale: Colui che utilizza il veicolo come mezzo per lo svolgimento della propria attività. Valore a nuovo :Il valore di listino 'Automobili nuove" riportato dalla rivista "Quattroruote" oppure il valore indicato nella fattura di acquisto. Detto valore si riferisce esclusivamente alle autovetture ad uso privato. Valore commerciale A) Per le autovetture ad uso privato: il valore di listino "Automobili usate" riportato dalla rivista "Quattroruote". B) Per gli altri veicoli e per i fonoaudiovisivi: il valore del bene, in comune commercio. Veicolo :Il veicolo a motore, assicurato. Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi o, per i veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici, le attrezzature relative incorporate o fisse. OGGETTO DELLA GARANZIA Art.1 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA L'assicurazione è prestata, per le garanzie di seguito riportate, a favore delle autovetture utilizzate da : arbitri e osservatori; componenti lo staff tecnico delle rappresentative Nazionali componenti il Consiglio Federale; componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della FIPAV esclusivamente in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni e degli incarichi. La garanzia è operante a condizione che : l'arbitro, l'osservatore, il componente lo staff tecnico delle rappresentative Nazionali risulti essere tesserato della FIPAV e svolga il proprio incarico o mansione per conto e dietro autorizzazione della FIPAV; 4

5 il componente il Consiglio Federale o il Collegio dei Revisori risulti in carica, e svolga la propria attività per conto e su mandato della FIPAV. In caso di sinistro la sussistenza del presupposto di cui sopra deve esser attestata con certificazione rilasciata dalla Federazione Italiana Pallavolo. La garanzia è operante esclusivamente per le autovetture di proprietà (anche in qualità di locatario nei contratti di leasing) dell Assicurato e dei familiari conviventi. Relativamente all'identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione attestante la proprietà del veicolo. In caso di sinistro rientrante nei sopracitati casi sarà necessario allegare alle documentazione un certificato anagrafico di stato di famiglia che certifichi la residenza ed il rapporto di parentela con l Assicurato del proprietario dell'autoveicolo danneggiato. Per gli Arbitri e/o Osservatori si farà riferimento anche alle autorizzazioni vidimate dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali della FIPAV, con le quali si autorizzano arbitri ed osservatori all'utilizzo, per le trasferte espressamente autorizzate, delle autovetture dagli stessi indicate negli appositi moduli di comunicazione trasmessi all'inizio dell'anno sportivo. In caso di sinistro che coinvolga autovetture intestate a familiari conviventi con l Assicurato sarà necessario produrre, oltre alla documentazione attestante la proprietà del veicolo, anche un certificato anagrafico di stato di famiglia che certifichi la residenza ed il rapporto di parentela con l Assicurato del proprietario dell'autoveicolo danneggiato. Ovviamente anche per tali autovetture deve essere prodotta la preventiva autorizzazione all'uso, e questa deve essere la sola rilasciata per l'annata agonistica in capo allo stesso arbitro/osservatore. La garanzia non risulterà infatti operante per quegli arbitri/osservatori che risulteranno essere intestatari di più di una autorizzazione per la stessa stagione agonistica. NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA GUASTI Art.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione vale per i danni diretti e materiali derivanti dal danneggiamento subito dalle autovetture usate da arbitri ed osservatori, in conseguenza di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada verificatisi durante la circolazione. La garanzia è operante fino alla concorrenza di : 5

6 1.800,00# per arbitri, osservatori, componenti lo staff tecnico delle rappresentative Nazionali 5.000,00# per componenti il Consiglio federale ed il Collegio dei Revisori dei Conti Sulla somma liquidabile a sensi di polizza verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta : di 180,00# nel caso di danni subiti in conseguenza di urto o collisione con veicolo a motore identificato verificatosi durante la circolazione; di 360,00# nel caso di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione. Sono compresi i danni ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere, purché incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato, sempreché tali danni si siano verificati in seguito e congiuntamente ad un sinistro indennizzabile a sensi del primo comma. Sono inoltre compresi i danni da colpa grave. L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del trasportato. Art.3 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione non opera se il conducente non e' abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni: A) verificatisi in occasione di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; B determinati da trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, da caduta della grandine o della neve e da altre calamita' naturali: C) determinati da dolo dell'assicurato e dei suoi familiari conviventi; D) verificatisi durante la partecipazione a corse, gare ed alle prove ed allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'aci; E) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, da operazioni di carico e scarico; F) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada"; 6

7 G) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia; H) conseguenti a furto del veicolo. I) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti in violazione alle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n.285. NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA EVENTI NATURALI Art.4 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L'Impresa assicura, fino alla concorrenza di ,00# e con la franchigia fissa ed assoluta di 250,00# i danni diretti e materiali subiti dal veicolo in conseguenza di trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve e da altre calamita' naturali. Art.5 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione non comprende : A) i danni verificatisi in occasione di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; B) da dolo dell'assicurato e dei suoi familiari conviventi determinati; NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA EVENTI SOCIO-POLITICI Art.6 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L'Impresa assicura, fino alla concorrenza di ,00# e con la franchigia fissa ed assoluta di 250,00# i danni diretti e materiali subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi in genere compresi quelli di terrorismo e sabotaggio. 7

8 Salvo espressa pattuizione che deve apparire in polizza, la garanzia non e' operante quando il veicolo cui la stessa e' riferita sia un autobus, una macchina operatrice o un veicolo ad uso speciale. Art.7 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione non comprende : A) i danni verificatisi in occasione di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; B) i danni determinati da trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, da caduta della grandine o della neve e da altre calamita' naturali: C) determinati da dolo dell'assicurato e dei suoi familiari conviventi; D) i danni ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere; NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RICORSO DI TERZI E RISCHIO LOCATIVO Art.8 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L'Impresa assicura la Responsabilità Civile del proprietario del veicolo indicato in polizza per i danni cagionati a terzi dall'incendio del veicolo o dallo scoppio del serbatoio e dal fumo conseguente all'incendio: - a cose, quando il veicolo non si trovi in circolazione a sensi della legge , n.990 e successive modificazioni; - al locale condotto in locazione dal proprietario del veicolo assicurato e da lui stesso utilizzato come autorimessa. 8

9 Sono peraltro esclusi i danni subiti dall'assicurato o dalle cose che abbia in consegna, in possesso od in custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti ed affini fino al 3 grado con loro conviventi od a carico; ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro in uno dei rapporti di cui sopra. Sono comunque esclusi i danni da inquinamento o da contaminazione, nonché quelli già coperti dalla polizza dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile. L'assicurazione e' prestata fino alla concorrenza di ,00# per sinistro. Salvo diversa pattuizione che deve apparire in polizza, sono esclusi dalla garanzia i veicolo adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. CONDIZIONI COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE 11 - DURATA DELL' ASSICURAZIONE E PROROGA La presente polizza é stipulata per la durata di anni 2 dalla data di decorrenza, dal 30/09/2004 al 31/12/2005, cessando automaticamente a tale data senza bisogno di disdetta DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ., fermo quanto previsto dalla legge MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 9

10 14 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art del Cod. Civ DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art del Cod. Civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso ONERI FISCALI Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente 17 - FORO COMPETENTE Foro competente esclusivamente quello del luogo di dove ha sede il Contraente RINVIO ALLE NORME LEGISLATIVE IN VIGORE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme legislative in vigore ESTENSIONE TERRITORIALE L Assicurazione vale per i danni che si verifichino in Europa e negli altri Paesi esteri indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) e per i quali è operante l assicurazione RC Veicoli. 20- APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI Sono esclusi dall'assicurazione gli apparecchi fonoaudiovisivi, se non espressamente ricompresi alle singole garanzie. 10

11 21- RISOLUZIONE DELLA POLIZZA PER FURTO, DEMOLIZIONE O VENDITA DEL VEICOLO SENZA SUBINGRESSO In caso di cessazione del rischio per furto, demolizione o vendita del veicolo senza subingresso non si procederà al rimborso del premio e il Contraente è tenuto, nel caso di frazionamento della polizza, a completarne il pagamento annuo RECESSO DAL CONTRATTO ED ANTICIPATA RISOLUZIONE La Società rinuncia a valersi della facoltà di recedere dal contratto a seguito di sinistro CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 23 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro verificatosi in Italia, il Contraente o l'assicurato deve: 1) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, gli eventuali testimoni nonché eventualmente il luogo dove si trova il veicolo. La denuncia deve essere redatta sul modulo di Constatazione amichevole di incidente. Relativamente alle Sezioni Eventi Sociopolitici ed Eventi Atmosferici il Contraente o l'assicurato deve altresì: 2) fare denuncia scritta all Autorità Giudiziaria competente (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando la Società, l'agenzia e il numero della polizza; 3) presentare, su richiesta della Società: a) l'estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico; b) la dichiarazione di perdita di possesso per demolizione; c) la procura a vendere a favore della Società stessa in caso di ritrovamento del veicolo. L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza. 24- RELITTI Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto la Società, anche in deroga a quanto previsto al punto 22.4, ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. 11

12 A richiesta della Società, l'assicurato dovrà produrre il certificato, rilasciato dall ACI (radiazione del veicolo dal PRA), attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione DETERMINAZIONE DEL DANNO Premesso che l'attribuzione del valore che il veicolo assicurato aveva al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 4.11, la determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri: 1) in caso di danno totale, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. 2) in caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni che non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all età ed allo stato del veicolo. La Società ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate in luogo di pagarne l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il contro valore. La Società non risponde comunque delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento. Limitatamente alle autovetture ad uso privato, la valutazione del danno, a modifica di quanto sopra previsto, viene effettuata in base ai seguenti criteri: 3) qualora il sinistro si verifichi entro 6 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione dell'ammontare del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento dell'autovettura o delle parti sostituite, purché il veicolo sia stato assicurato con la Società nei primi 3 mesi dalla data di prima immatricolazione; 4) qualora il sinistro si verifichi entro il secondo anno dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione dell'ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria ed ai vetri o cristalli, viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite. Il danno totale viene determinato in base al valore dell'autovettura al momento del sinistro quale risultante dalla quotazione "Automobili usate" contenuta nella rivista Se al momento del sinistro il valore del veicolo determinato in base ai criteri stabiliti al punto 4.11 è maggiore del valore assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori. In caso di sinistro verificatosi all'estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equipollente. 12

13 26 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità : 1) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, 2) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Bologna li, 30 settembre

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