COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
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- Riccardo Pugliese
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1 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intende per: Amministrazione:.., Contraente della polizza; Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e protetto dalla assicurazione; Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione; Societa : la Compagnia assicuratrice ; Broker: ATI Willis Italia S.p.A. / AON / Assidea & Delta; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione; Franchigia: la parte di danno che l Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dal risarcimento; Scoperto: il trasferimento all Assicurato di una percentuale del sinistro indennizzabile; Sinistro: l evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro; Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo; Annualita assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione; Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all anno della sua 1 immatricolazione dalle quotazioni Eurotax colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell ultima edizione antecedente il momento del sinistro; Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 65% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e parziale; Parti accessorie: l installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals; Comune di Alba Capitolato polizza kasko pag. 1
2 Optionals: l installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo; Eventi naturali: le trombe d aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve, la grandine. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 (Durata del contratto) Il presente contratto ha durata fino al e si intende automaticamente disdettato alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti. E comunque facoltà di ciascuna delle parti rescinderlo in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante comunicazione raccomandata inviata all altra parte almeno 60 giorni prima della data di scadenza interessata. Art. 2 (Gestione del contratto) La gestione del presente contratto è affidata all ATI WILLIS ITALIA S.p.A. / AON ed Assidea & Delta, in qualità di broker di assicurazione dell Amministrazione. L Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti avverranno per il tramite del suddetto broker. Art. 3 (Riferimento alle norme di legge - Foro competente) Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile. Per le controversie riguardanti l applicazione del presente contratto, è competente l Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l Amministrazione. Art. 4 (Pagamento del premio) I premi dovranno essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società. L Amministrazione pagherà presso la propria Tesoreria all'ufficio incaricato: a) entro 30 giorni dal perfezionamento del presente contratto, la rata di premio riferita al primo periodo assicurativo; b) entro 60 (sessanta) giorni da ciascuna data di scadenza, il premio riferito al periodo assicurativo in corso; c) entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di ciascuna appendice di polizza emessa dalla Società per l eventuale conguaglio di premio di cui al successivo art. 6), l importo conteggiato. Trascorsi i termini sopra indicati, l assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Art. 5 (Facoltà di recesso) Avvenuto un sinistro, e sino al 60 giorno dalla de finizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all altra mediante lettera raccomandata A.R.. In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione) e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario. Comune di Alba Capitolato polizza kasko pag. 2
3 Art. 6 (Costituzione del premio) Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario convenuto - che rimane costante per tutta la durata del contratto - per il numero dei kilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli di cui al successivo art. 7), e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ed all inizio di ogni annualità assicurativa e da una regolazione calcolata sui dati consuntivi. Il premio provvisorio per ogni annualità successiva alla prima sarà costituito dall importo corrispondente al premio definitivo (provvisorio anticipato più regolazione) dell annualità precedente. L Amministrazione pertanto si impegna a fornire alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell annualità precedente, il numero complessivo dei kilometri percorsi riferito a tale periodo. L Amministrazione e esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli, per i quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della Amministrazione stessa. Qualora l Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sui parametri sulla base dei quali viene conteggiato il premio la Società riconoscerà la piena validità del contratto fermo il suo diritto a richiedere la quota di maggior premio non percepita. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Art. 7 (Beni assicurati) I beni assicurati sono i veicoli a motore utilizzati dai dipendenti, dirigenti, Segretario G.le e Direttore G.le del Comune di Alba - di seguito denominato Amministrazione - in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall ufficio per i quali sia intervenuta regolare autorizzazione all uso del proprio veicolo, con esclusione di quelli di proprietà od in uso o locazione all'amministrazione. Art. 8 (Oggetto dell assicurazione) Oggetto dell assicurazione sono tutti i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati al precedente art. 7) che si verifichino, in occasione del loro uso per l effettuazione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall ufficio, in conseguenza di: a) COLLISIONE CON ALTRI VEICOLI; b) URTO CONTRO QUALSIASI OSTACOLO ; c) RIBALTAMENTO; d) USCITA DI STRADA verificatasi durante la circolazione; e) EVENTI SOCIO POLITICI ed ATTI VANDALICI (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo); f) EVENTI NATURALI (trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fulmini, smottamenti di terreno, caduta di neve, grandine). g) Cristalli, fino alla concorrenza di 1.000,00 per sinistro L assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo, nonché i danni subiti dalle parti accessorie purché stabilmente installate sul veicolo e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde. Art. 9 (Esclusioni) Comune di Alba Capitolato polizza kasko pag. 3
4 L assicurazione non è operante: se il veicolo e guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge e comunque non facenti parte dell Amministrazione; se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti; se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite o estranee agli scopi della missione o servizio. Sono inoltre esclusi dall assicurazione i danni: cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati; conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta od a mano, circolazione fuori strada ; derivanti da uso improprio del veicolo; determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo; conseguenti allo stato di incuria o cattiva manutenzione del veicolo; conseguenti a furto (consumato o tentato), rapina, incendio, esplosione o scoppio, se non determinati da uno degli eventi previsti al precedente art. 8); direttamente o indirettamente dovuti a o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezione, requisizione, legge marziale, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento derivante da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità; direttamente o indirettamente dovuti a o causati da trasmutazioni del nucleo dell atomo e radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti. L ammontare del danno sarà pari: Art. 10 (Determinazione dell ammontare del danno) a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero. Per valore commerciale, si intende il valore riportato dalle quotazioni Eurotax colore giallo dell ultima edizione antecedente il momento del sinistro. Dall indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l Amministrazione e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l obbligo dell avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e stipulate dai proprietari dei veicoli assicurati. Art. 11 (Adempimenti conseguenti al danno) Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto, entro cinque giorni dal verificarsi dell evento dannoso dovrà farne denuncia scritta all Amministrazione, che provvederà al suo inoltro alla Società entro i cinque giorni successivi. Sarà inoltre trasmessa una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l indicazione del luogo, data e ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali intervenuti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro. In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alla lett. e) del precedente art. 8), sarà altresì fornito l originale o copia autentica della denuncia presentata all Autorità Giudiziaria. In caso di danno ai veicoli di cui alla lett. b) dell art. 8), sarà trasmessa anche una attestazione del dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, che il sinistro e avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio. Comune di Alba Capitolato polizza kasko pag. 4
5 Art. 12 (Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno) La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all evento sono effettuate dalla Società e dal beneficiario dell assicurazione. A tal fine, la Società dovrà inviare a quest ultimo una proposta di indennizzo. Qualora il beneficiario dell assicurazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dal beneficiario ed il terzo d accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione. La Società ed il beneficiario sostengono le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo. Gli arbitri, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell arbitro dissenziente. Art. 13 (Modalità per la liquidazione dell indennizzo) La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento delle indennità entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti. L indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all arbitrato, saranno ricalcolate in base al tasso di variazione dei numeri indice mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicati dall ISTAT relativamente al periodo trascorso dall avvenimento del sinistro al pagamento dell indennità, e saranno maggiorate degli interessi legali. La Società rimetterà l indennizzo liquidabile a termini di contratto alla Amministrazione, che stipula il presente contratto in adempimento alla normativa vigente al riguardo, perché ne disponga a favore dei destinatari aventi diritto al risarcimento. Contestualmente all accettazione dell atto di quietanza, l Amministrazione rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell adempimento dell obbligazione contrattuale riferita al caso di danno risarcito. CONTEGGIO PREMIO Kilometri annui percorsi Premio unitario imponibile Premio imponibile complessivo (veicoli art. 1) Comune di Alba Capitolato polizza kasko pag. 5
6 Totale premio imponibile. Imposte. Totale premio lordo annuo. Note: Comune di Alba Capitolato polizza kasko pag. 6
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