Polizza di Assicurazione danni accidentali veicoli dipendenti in missione

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1 Polizza di Assicurazione danni accidentali veicoli dipendenti in missione (Compagnia) Terbroker S.r.l. Corso Cerulli, Teramo Tel Fax

2 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per Assicurazione : Polizza : Contraente : Assicurato : Società : Broker : Premio : Rischio : Sinistro : Indennizzo : Franchigia : Scoperto : Annualità assicurativa o periodo assicurativo : Il contratto di assicurazione Il documento che prova l'assicurazione; Il soggetto che stipula l assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione L impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; La Società Terbroker quale mandataria incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto e riconosciuta dalla Società. La somma dovuta dal Contraente alla Società. la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. La parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. 2

3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'art C.C.. La Società corrisponderà, al netto dell imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell annualità di premio. La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione dell assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate. Il Contraente e l Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art. 2 - Decorrenza dell assicurazione e pagamento del premio A parziale deroga dell'art del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60 giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24,00 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive. Art.3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 3

4 Art.4 - Pagamento dell indennizzo La Società, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, provvede al pagamento dell'indennizzo in favore dell Assicurato entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell Atto di liquidazione. Art.5 - Recesso in caso di sinistro Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In ambedue i casi, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso. Nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata all interno del periodo di 90 giorni previsto per l efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 90 giorni ed il periodo intercorrente tra l avviso di recesso e la scadenza della rata. Art.6 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art.7 - Clausola Broker Il contraente affida la gestione ed esecuzione del presente contratto alla A.T.I. con capofila Terbroker Srl, in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. n.209/2005 e s.m.i. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker che tratterà con la Società. Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'assicurato alla Società si intenderà come fatta dall'assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società. La Società riconosce che il pagamento dei premi sia effettuato tramite il Broker sopra indicato, riconoscendo l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal Contraente al Broker, anche ai sensi dell'art.1901 del C.C. L opera del Broker sarà remunerata dalla Società nella misura del 10% (dieci per cento) del premio imponibile di polizza. Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, la presente "clausola Broker" potrà essere modificata, su richiesta del Contraente, dalla data di decorrenza dell'eventuale nuovo incarico ad un Broker subentrante, senza il consenso del Broker cessante. Art.8 - Foro competente Per le controversie diverse da quelle previste all'art.30, il Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Contraente. Art.9 - Durata dell assicurazione Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno di disdetta. Qualora il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale, è facoltà delle Parti rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di novanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata. 4

5 E facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro la scadenza contrattuale, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d ora a prorogare in tal caso l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza. Il rateo anticipato ed il premio di regolazione afferenti la proroga dovranno essere corrisposti entro i termini stabiliti all Art. 2) che precede. Art.10 - Obbligo di fornire i dati sull andamento del rischio Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo la Società si impegna a fornire al Contraente esaurienti resoconti sull andamento del rischio, ed in particolare: a) elenco dei sinistri denunciati comprensivo di data di accadimento e data di denuncia; b) indicazione dei sinistri liquidati e relativo importo; c) indicazione dei sinistri riservati e relativo importo; d) indicazione dei sinistri respinti e motivazione scritta della reiezione; e) indicazione dei sinistri senza seguito. Art.11 - Rinvio alle norme di Legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art.12 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Art.13 - Coassicurazione e delega (opzionale) L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker A.T.I. Terbroker e le Imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata nella presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla A.T.I. Terbroker, la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Art.14 Revisione del contratto Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che, ai sensi dell art. 115 del D.Lgs. 163/2006 Codice degli Appalti, durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione. La revisione verrà operata, nell accordo delle Parti, sulla base di un istruttoria condotta, tenuto conto delle disposizioni di cui all art. 7, comma 4), lettera c) e comma 5 del Codice degli Appalti. Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambi le Parti contrattuali. 5

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7 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI 2.1 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dei veicoli - purché non intestati al PRA e/o in uso al Contraente - anche se derivanti da colpa grave dell Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzate dai dipendenti, dagli specialisti ambulatoriali o professionisti, o dalle persone comunque in rapporto di lavoro con il Contraente, compreso Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, in occasione di missioni e per adempimento di servizio fuori della sede di lavoro, limitatamente al tempo necessario per l esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento ed uscita di strada, atti vandalici e dolosi di terzi, terrorismo e sabotaggio, eventi naturali e/o atmosferici, incendio, furto e/ rapina. La garanzia è operante anche se i danni derivano da colpa grave dell Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato. 2.2 Limiti, esclusioni, base per il calcolo del premio La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo per ogni sinistro di Euro ,00 a Primo Rischio Assoluto, con l applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per sinistro. Il massimo indennizzo per anno assicurativo è convenuto in Euro ,00. La garanzia non è operante per i danni: a) causati da cose od animali trasportati sul veicolo; b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuori strada; c) originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, inondazioni, alluvioni e sviluppo di energia - comunque insorto -, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione; d) determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato. Il premio minimo anticipato, che sarà anche il minimo di polizza, sarà computato sulla base della percorrenza annua di chilometri. 2.3 Regolazione e conguaglio del premio Entro 90 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i dati consuntivi per ciascuna Categoria, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli, mediante formale comunicazione scritta, un ulteriore termine non inferiore 30 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente abbia 7

8 adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 2.4 Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell art C.C. nei confronti del conducente del veicolo e dei trasportati. 8

9 NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO 3.1 Obblighi dell assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Broker entro dieci giorni dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l indicazione delle sue conseguenze e dell entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell Assicurato danneggiato, dell Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni. 3.2 Determinazione dell ammontare del danno Premesso che la polizza è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto. In caso di danno parziale la Società rimborserà il danno tenendo conto del valore a nuovo delle parti dell autoveicolo danneggiate o distrutte. L indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell intero autoveicolo al momento del sinistro, con il massimo in ogni caso del capitale assicurato per sinistro. In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e in ogni caso somma non superiore al capitale assicurato per sinistro. Nella determinazione dell ammontare del danno si terrà conto dell incidenza dell IVA, ove l Assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse in ogni caso dall indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture. 3.3 Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell indennizzo L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell Assicurato in parti uguali. L Assicurato sin d ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico e di prelevare detto importo dall indennizzo spettantegli. Il pagamento dell indennizzo viene effettuato a favore dell intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell Assicurato se diverso. Per i danni verificatesi all estero la liquidazione viene effettuata in Italia ed in euro. 3.4 Obbligo di salvataggio e di conservazione 9

10 L Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o di parte del mezzo; per le spese relative si applica l art del Codice Civile. L Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità. 3.5 Recupero franchigie La Società si impegna a liquidare all Assicurato l importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie. Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la Società comunicherà al Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla data di richiesta dei suddetti importi da parte della Società, in unica soluzione. Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo sinistro e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta. CONTRAENTE SOCIETA 10

11 A L L E G A T O (Costituente parte integrante della presente polizza) RUZZO RETI S.P.A. Contraente Via Nicola Dati, Teramo Codice fiscale o Partita Iva Durata Anni 3 Decorrenza Scadenza Frazionamento annuale Prima rata sino al Calcolo del premio: Descrizione elementi variabili Premio lordo unitario Premio annuo complessivo Numero chilometri PREMIO ALLA FIRMA Netto Accessori Imposta Lordo Euro =========== Euro =========== Euro =========== Euro =========== PREMIO ANNUO Netto Accessori Imposta Lordo Euro =========== Euro =========== Euro =========== Euro =========== 11

12 Consenso al trattamento dei dati personali: Le parti, ai sensi della Legge n 675. autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker. ACCETTAZIONE: La Società... autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n.... del... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n... del..., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente Capitolato e quant altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute. La Società Il Contraente Dichiarazione -Agli effetti dell'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente dichiara quanto segue che le cose descritte della presente polizza non sono assicurate presso altre Società Formattati: Elenchi puntati e Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell art del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: Art. 1 Art. 2.2 Art. 2.3 Art. 3.1 Art. 3.2 Art. 3.3 Art. 5 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Limiti, esclusioni, base per il calcolo del premio Regolazione e conguaglio del premio Obblighi dell assicurato in caso di sinistro Determinazione dell ammontare del danno Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell indennizzo Recesso in caso di sinistro Clausola broker Foro competente Durata dell assicurazione Data La Società Il Contraente 12

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