CAPITOLATO POLIZZA TUTELA LEGALE

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1 CAPITOLATO POLIZZA TUTELA LEGALE CONTRAENTE COMUNE DI CENTO (FE) EFFETTO: SCADENZA PRIMA RATA: SCADENZA CONTRATTO

2 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: Polizza: Contraente: Assicurato: Società: Premio: Sinistro: Indennizzo: il contratto di assicurazione il documento che prova l'assicurazione il Comune di Cento (FE) i soggetti previsti in polizza l'impresa assicuratrice la somma dovuta dall'assicurato alla Società il verificarsi del fatto dannoso - cioè l'insorgere della controversia - per il quale è prestata l'assicurazione la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Pagina 2 di 11

3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). 2) ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile). 3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 della data di effetto del contratto. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all art del codice civile. 4) REGOLAZIONE PREMIO Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo. A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'assicurazione, l'assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione. Pagina 3 di 11

4 Le differenze attive o passive a favore della Società o del Contraente,, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell articolo 1898 C.C. Tuttavia, l omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). 7) DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. 8) DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta, è tuttavia facoltà del Contraente inviare disdetta per ogni scadenza annuale della polizza Pagina 4 di 11

5 tramite lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni della scadenza del singolo periodo assicurativo. Il Contraente si riserva a proprio insindacabile giudizio di prorogare, alle condizioni normative e tariffarie in corso, la presente polizza di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori tre anni oltre la scadenza prevista e la Società si intende vincolata in questo senso. La Contraente ha l obbligo di comunicare alla Società o al Broker la propria volontà di prorogare il contratto tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza. Il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 90 giorni, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l aggiudicazione di un nuovo contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata. 9) ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 10) FORO COMPETENTE Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede il Contraente. 11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 12) CLAUSOLA BROKER Il Comune di Cento (FE) si affida per la gestione del presente contratto alla Associazione Temporanea d Imprese Sanpaolo IMI Insurance Broker S.p.A. e Marsh S.p.A. Via Riva di Reno, Bologna. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dalla Associazione Temporanea d Imprese Sanpaolo IMI Insurance Broker S.p.A. e Marsh S.p.A. che tratterà con la Compagnia Delegataria informandone le Compagnie Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune. Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. 13) COASSICURAZIONE E DELEGA Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratiici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro Pagina 5 di 11

6 conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. 14) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 15) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile). 16) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, la Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Pagina 6 di 11

7 PREMESSA: La presente polizza trae origine da fonte normativa che prevede l obbligo a carico dell ente di tenere indenni i propri rappresentanti (amministratori) ed i propri dipendenti da spese legali che dovessero dagli stessi essere sostenute a tutela dei propri interessi in relazione a procedimenti di responsabilità civile, penale, contabile o amministrativa conseguenti ad atti o fatti connessi all espletamento del servizio o all adempimento dei compiti di ufficio. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l onere relativo ad ogni spesa per l assistenza giudiziale, in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità nonché extragiudiziale e peritale - comprese quelle liquidate dal giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dal Contraente o dagli assicurati così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti connessi all espletamento dell incarico o del servizio ed all adempimento delle funzioni esercitate per conto del contraente. CONDIZIONI PARTICOLARI 1) SPESE COMPRESE NELL ASSICURAZIONE La garanzia è operante per le spese rese necessarie: a) - per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall Assicurato (a persone o cose) per fatto colposo o doloso di terzi nell esercizio della sua attività ovvero, quando ne sussistano i presupposti, l assistenza e la difesa necessaria a promuovere l azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti b) - per resistere ad azioni o pretese in relazione ai procedimenti di responsabilità civile, amministrativa, contabile, patrimoniale, fiscale, tributaria e penale aperti a carico dell Assicurato in conseguenza di fatti e atti connessi all espletamento del servizio e all adempimento dei compiti di ufficio; c) per l assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento accidentale dell aria, dell acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati; d) per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie Pagina 7 di 11

8 2) ESCLUSIONI L assicurazione non obbliga la Società quando la controversia: a) - deriva da fatto doloso dell Assicurato salvo i seguenti casi: 1) qualora l originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa; 2) quando intervenga sentenza di archiviazione, proscioglimento o assoluzione; 3) in caso di estinzione del reato (a causa di remissione di querela, prescrizione o morte del reo) salvo che la causa di estinzione non intervenga successivamente ad una sentenza di condanna. b) - da richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l assicurato; c) - è originata da eventi di navigazione; d) - sorge in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato. e) - a giudizio della contraente contenga elementi di conflitto fra i propri interessi e quelli dell Assicurato. f) - dalla controversia emerga una colpa grave dell assicurato accertata con sentenza, salvo quanto previsto al successivo art.10). 3) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA L assicurazione vale per gli atti giudiziali e/o controversie, e fino alla sentenza che definisce il giudizio, notificati e/o insorte durante il periodo di validità del contratto, indipendentemente dalla data in cui gli atti e i comportamenti sono stati posti in essere, purchè non antecedenti a 5 anni dalla data di decorrenza della presente polizza e tiene comunque indenni anche gli assicurati che non ricoprono più la carica o ruolo, o che non siano più alle dipendenze del contraente. La garanzia è altresì operante per le vertenze determinate da atti o fatti verificatisi durante il periodo di validità della polizza semprechè denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto 4) SOMME E PERSONE ASSICURATE Le somme e le persone assicurate sono quelle riportate nelle singole schede applicative. 5) FRANCHIGIE Non viene applicata franchigia alla liquidazione dei sinistri. 6) OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Entro e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento o dall invio di un atto giudiziale o stragiudiziale dal quale possa emergere una controversia che impegni la garanzia prestata, l Assicurato deve farne comunicazione scritta al contraente. Il contraente provvederà quindi sollecitamente all invio di regolare denuncia all Assicuratore. Nella denuncia del sinistro dovrà essere indicato il nominativo del legale a cui è stato conferito l incarico. Pagina 8 di 11

9 La Compagnia potrà acquisire anche direttamente dal legale designato, e fino alla conclusione della vertenza, ogni utile informazione, nonché copie di atti o documenti, il tutto con dispensa dal segreto professionale. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta dei consulenti o dei periti. 7) LIQUIDAZIONE DELLE SPESE La Società liquiderà all Assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di regolare parcella, o nota pro forma, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Tutte le somme comunque ottenute per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all Assicurato. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell Assicurato, spetta alla Società, nei limiti dell esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l art C.C. Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite. transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore. Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l Assicurato al pagamento. Sono a carico dell Assicurato le somme dovute per: pene pecuniarie inflitte da un Autorità Giudiziaria; le multe e le ammende; tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo; le spese per la registrazione delle sentenze. 8) ANTICIPI DI INDENNIZZO FONDO SPESE Si conviene che gli anticipi delle spese sostenute dall Assicurato verranno riconosciuti anche sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo a sentenza se essi rientrano in garanzia. Tale estensione viene prestata fino ad un importo di 2.600,00 per ogni singola vertenza. La Compagnia erogherà direttamente all Assicurato (dipendente, amministratore, segretario) l ammontare dell anticipo della parcella legale, fino all importo massimo sopraindicato. Il Contraente visterà per conoscenza l Atto di Quietanza dell Assicurato e si impegna, nei confronti della Compagnia a restituire a quest ultima quanto essa ha anticipato all Assicurato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo. Resta confermato che gli anticipi: verranno riconosciuti per intero, ovvero senza limite di 2.600,00, per i sinistri che risultino coperti dalla garanzia. non saranno dovuti per i sinistri respinti dalla Compagnia in quanto riferiti alle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo. 9) TERRITORIALITÀ L assicurazione vale per i fatti o gli atti accaduti nel territorio della UE. Pagina 9 di 11

10 10) GARANZIA PRESTATA PER CONTO DI CHI SPETTA Considerato che la legislazione di cui alla premessa, esclude la possibilità che la Contraente tuteli ipotesi che comprendano la colpa grave degli Assicurati o conflitto di interessi tra gli stessi e l Ente Contraente, per tale ipotesi, la garanzia viene prestata in nome e per conto di chi spetta (Art.1891 C.C.), e la copertura di tali garanzie resta a carico degli assicurati per i quali non sia stata corrisposta alla Compagnia il premio convenuto per l attivazione di tale garanzia. In caso di mancata corresponsione del premio previsto, le suddette garanzie non saranno operanti. 11) ARBITRATO RITUALE ED IRRITUALE Le parti si obbligano a devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l interpretazione del presente contratto. Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l arbitrato. Tale luogo è quello della sede legale della Contraente. Sarà pure compito degli Arbitri determinare l attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni della vertenza e alle relative determinazioni La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale. 12) MASSIMALI ASSICURATI Massimale per sinistro anche se coinvolti più assicurati ,00. Massimale per anno assicurativo illimitato. 13) PERSONE ASSICURATE. Le garanzie del presente contratto sono operanti per i ruoli e le funzioni sottostanti, individuate in via non nominativa, e si devono intendere valide anche nei confronti delle persone subentranti nell incarico o nel ruolo assicurato dal contratto, così come assicurati devono intendersi i sostituti temporanei delle persone che ricoprono ruoli o funzioni assicurate dalla presente polizza. Resta fermo l obbligo del Contraente di comunicare al termine di ogni annualità assicurativa le variazioni numeriche dei ruoli assicurati, così come previsto dall art. 11) della presente polizza. Pagina 10 di 11

11 Categoria di Assicurati Comune di Cento 1 Sindaco 1 Amministratori 7 Segretario Comunale 1 Dirigenti 5 Posizioni Organizzative/APO 12 Numero Assicurati Si conviene che la garanzia è espressamente prestata per le persone assicurate dal presente contratto anche per le loro eventuali funzioni di amministratore /o dirigente di società controllate dalla Contraente 14) CALCOLO DEL PREMIO Premesso che la garanzia è prestata per le funzioni ed i ruoli professionali di seguito precisati vigenti durante il periodo di efficacia del presente contratto, il loro numero viene così definito in via preventiva: Categoria di Assicurati Comune di Cento Sindaco Amministratori Segretario Comunale Dirigente Posizioni Organizzative/APO Premio lordo per ciascun Assicurato Premio a carico dell Ente Premio a carico di ciascun Assicurato per estensione a colpa grave TOTALE COMPLESSIVO Scomposizione del premio Premio annuo imponibile.= Imposte.= TOTALE.= Pagina 11 di 11

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