COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI DA INFORTUNIO E DA MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE. Titolo I

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1 COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI DA INFORTUNIO E DA MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE Titolo I Copertura assicurativa per lesioni ed infermita dipendenti da causa di servizio non tutelate da copertura INAIL Art. 1 (Soggetti assicurati) Soggetti assicurati sono tutti i dipendenti del Comune di Trezzo sull Adda - di seguito denominato Amministrazione - coperti e non da assicurazione presso l Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro a norma delle vigenti disposizioni, siano essi di ruolo nonche assunti con contratti temporanei, ad e- sclusione del personale con mansioni operaie. Art. 2 (Oggetto dell assicurazione) Ferma restando la copertura assicurativa per lesioni ed infermita dipendenti da causa di servizio riconosciute ai fini dell equo indennizzo prevista dal Titolo II del presente contratto, l assicurazione ha per oggetto il risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro o da infortunio in itinere, nonche da malattie contratte a causa di servizio, che non siano assicurabili a norma di legge presso l INAIL. Ai fini del presente contratto: a) per infortunio si intende l evento avvenuto, per causa fortuita, violenta ed esterna, in servizio o per causa di servizio (compresi i tumulti popolari) ed intendendosi per tale anche l evento verificatosi in occasione di missioni o per l espletamento di attivita di servizio fuori dalla sede ordinaria dello stesso - per le quali sia intervenuta regolare autorizzazione all uso del proprio automezzo - da cui sia derivata la morte od una invalidita permanente al lavoro, assoluta o parziale, di grado pari o superiore al 6% b) per malattia professionale si intende l alterazione a carattere evolutivo dello stato di salute contratta per causa di servizio, da cui derivi la morte od una inabilita permanente al lavoro, assoluta o parziale, di grado pari o superiore al 6%. Art. 3 (Attualizzazione delle rendite) Negli articoli relativi al presente capo si fa riferimento alle rendite ai soli fini della determinazione dell'indennizzo, che avviene mediante la traduzione di dette rendite in capitali adottando le tabelle e i criteri stabiliti dal DM 9 luglio Art. 4 (Determinazione della retribuzione ai fini del calcolo dell indennizzo) Ai fini della determinazione della misura dell'indennizzo, verra presa a base di calcolo la retribuzione annua lorda del dipendente, in conformita alle disposizioni del presente articolo. Si considera retribuzione annua l'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti o spettanti al dipendente, al lordo delle ritenute, nell'anno immediatamente precedente a quello in cui si e verificato l'infortunio o si e' manifestata la malattia, esclusi quelli costituiti dal trattamento economico di missione o dai compensi per prestazioni straordinarie. Nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia avuto durata inferiore all'anno, la retribuzione che verra presa a base di calcolo per la determinazione della misura dell indennita e quella corrispondente all'ammontare complessivo degli emolumenti di cui sopra corrisposti o spettanti nel mese immediatamente precedente al verificarsi dell'infortunio od al manifestarsi della malattia, moltiplicato per tredici. Comune di Trezzo sull Adda Capitolato polizza infortuni pag. 1

2 In analogia a quanto previsto dall'art. 116 del T.U. n. 1124/1965, e successive modificazioni e/o integrazioni, si fa riferimento, come valori limite per la determinazione della retribuzione base, al minimale ed al massimale stabiliti con Decreto Ministeriale per il settore industriale, con la precisazione che:? per retribuzioni annue inferiori od uguali al minimale, si considera tale valore come riferimento base? per retribuzioni annue comprese tra il valore minimale ed il valore massimale, si considera l'effettiva retribuzione annua percepita dal dipendente? per retribuzioni annue uguali o superiori al massimale, si considera tale valore come retribuzione base. La retribuzione base come sopra determinata, verra adeguata automaticamente in conformita ai valori che risulteranno dai suddetti DD.MM., per ogni anno interessato. Art. 5 (Caso morte) Qualora l'evento abbia per conseguenza la morte dell'assicurato, le rendite spettanti ai superstiti verranno convertite in capitale mediante l'adozione dei coefficienti e dei criteri indicati nel D.M. 9 luglio Per quanto concerne l individuazione dei superstiti aventi diritto all'indennizzo e la individuazione delle quote di rendita spettanti agli stessi, si fa riferimento alle disposizioni previste ai numeri 1, 2, 3, e 4 dell'art. 85 del T.U. 1124/65. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti, nelle misure a ciascuno sopra assegnate, non puo superare l importo dell'intera retribuzione calcolata con i criteri esposti nel precedente art. 4. Nel caso in cui la somma predetta abbia superato la retribuzione, le singole quote di rendita sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Art. 6 (Caso di invalidita o inabilita permanente) Qualora l'evento abbia per conseguenza una invalidita od una inabilita permanente, si conviene che la determinazione dell'indennizzo avvenga in conformita a quanto precisato alle lettere a), b) e c) del presente articolo. a) Determinazione del grado di invalidita : Il grado di inabilita al lavoro conseguente ad infortunio o malattia professionale, verra determinato tramite accertamenti medici e sulla base:? della "tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidita permanente -industria- (all. 1 al DPR 1124/65)? della "tabella di valutazione delle menomazioni della acutezza visiva" (all. 1 al DPR 1124/65)? dei criteri di valutazione stabiliti dall art. 78 del T.U. n. 1124/65. Si conviene inoltre che:? qualora l'evento colpisca una persona la cui integrita fisica od attitudine al lavoro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilita fisica permanente e parziale, la valutazione del grado di invalidita sara determinata dal rapporto espresso da una frazione in cui il denominatore e rappresentato dal grado di integrita preesistente (100% detratta la percentuale di inabilita preesistente) ed il numeratore dalla differenza fra il grado di integrita preesistente ed il grado di integrita fisica residuata dopo il verificarsi dell'evento;? qualora l'evento dannoso colpisca una persona la cui integrita fisica od attitudine al lavoro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilita fisica permanente e totale, l invalidita sara valutata in misura pari al grado di invalidita determinato con le modalita di cui al presente articolo, maggiorato del 50%. Il massimo grado di invalidita non potra comunque superare la misura del 100%. Per quanto concerne la determinazione del grado di invalidita preesistente, si dovra fare riferimento ad eventuali provvedimenti o ad atti ufficiali di Enti Assistenziali o Previdenziali a carattere obbligatorio, ovvero, in loro mancanza, alle tabelle indicative delle percentuali di invalidita contenute nel D.M. 25 luglio Comune di Trezzo sull Adda Capitolato polizza infortuni pag. 2

3 b) Determinazione delle rendite: La quota di rendita spettante al dipendente invalido sara pari all'intera rendita base determinata sulla scorta della tabella delle "aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione" (allegato n. 7 al DPR 1124/65 in vigore dal 1 luglio 1965). Le quote di rendita spettanti ai famigliari a carico del dipendente saranno determinate con le modalita stabilite dall'art. 77 del DPR 1124/65, modificato in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1988, n Famigliari a carico sono da intendersi i soggetti rientranti nella previsione dell'art. 77 sopra menzionato e della citata modifica allo stesso. c) Determinazione dell'indennizzo: L'indennizzo sara corrispondente alla somma dei capitali che si otterranno riducendo le singole rendite di cui alla precedente lettera b) in un importo capitale. Al riguardo verranno utilizzate le tabelle ed i criteri previsti dal D.M. 9 luglio Titolo II Copertura assicurativa per lesioni ed infermita dipendenti da causa di servizio riconosciute ai fini dell Equo Indennizzo Art. 7 (Soggetti assicurati) Soggetti assicurati sono tutti i dipendenti dell Amministrazione, siano essi di ruolo nonche assunti con contratti temporanei, iscritti e non iscritti all INAIL a norma delle vigenti disposizioni. Art. 8 (Oggetto dell assicurazione) Oggetto dell assicurazione e il pagamento dell equo indennizzo di cui all art. 68 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, se ed in quanto dovuto, da assoggettarsi alla disciplina dei DPR 3 maggio 1957 n. 68 e 20 aprile 1994 n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni. Viene altresi convenuta la rinuncia da parte della Societa all applicazione delle disposizioni degli artt. 56, 59 e 60 del DPR n. 686/57. Art. 9 (Adeguamenti per effetto di variazioni alla normativa vigente) La Societa si impegna a consentire l adeguamento delle clausole contenute nel presente titolo, qualora dovessero intervenire variazioni alla normativa disciplinante l istituto dell equo indennizzo. A fronte di tale obbligo si conviene che, per i casi in cui dette eventuali modifiche dovessero interessare la variazione dei livelli retributivi, l aliquota pro-mille convenuta con il presente titolo II, verra modificata con le modalita indicate al successivo art. 11 lettera b). In tutti gli altri casi, saranno concordate variazioni alle condizioni contrattuali qui previste e, di conseguenza, al premio convenuto. Comune di Trezzo sull Adda Capitolato polizza infortuni pag. 3

4 Titolo III Normativa generale Art. 10 (Costituzione del premio) Il premio relativo alla copertura assicurativa prestata con il presente contratto e calcolato moltiplicando le a- liquote promille indicate nella scheda di conteggio allegata, per il totale delle retribuzioni erogate al personale di cui ai precedenti artt. 1 e 7 e con le modalita previste dal successivo art. 11). Art. 11 (Regolazione annuale del premio) Ad ogni scadenza annuale del contratto, si procedera alla regolazione del premio secondo le seguenti modalita : a) Titolo I La regolazione del premio riguardante le garanzie previste e prestate a norma del Titolo I, verra effettuata con la seguente formula: Retribuzioni definitive corrette x Tasso relativo alla annualita in corso La somma risultante dal calcolo di cui sopra verra diminuita degli importi corrispondenti al premio imponibile gia anticipato allo stesso titolo e per il medesimo periodo. b) Titolo II La regolazione del premio riguardante le garanzie previste e prestate a norma del Titolo II, verra effettuata con la seguente formula: Retribuzioni definitive corrette x Tasso relativo all annualita precedente La somma risultante dai calcoli di cui sopra verra diminuita degli importi corrispondenti al premio imponibile gia anticipato allo stesso titolo e per il medesimo periodo. Si conviene che, per effetto delle eventuali variazioni dei livelli retribuzioni del personale interessato, l aliquota pro-mille verra adeguata di una percentuale di incremento corrispondente alla differenza tra i nuovi livelli e quelli precedenti. Nel caso di periodi assicurativi di durata inferiore all'anno, le suddette regolazioni saranno calcolate sulla base degli effettivi periodi di applicazione delle variazioni retributive. Si conviene inoltre che:? il premio calcolato all'inizio di ciascun periodo assicurativo risultera un'anticipazione con conseguente regolazione consuntiva (attiva o passiva)? il premio provvisorio di ciascuna annualita successiva alla prima sara calcolata prendendo come riferimento il premio definitivo (provvisorio anticipato piu regolazione) della annualita precedente? l Amministrazione si impegna a fornire alla Societa entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell annualita precedente, l ammontare delle retribuzioni lorde erogate in tale periodo. Si intende per: a) Retribuzioni definitive corrette: Le retribuzioni effettivamente erogate decurtate di una percentuale determinata sulla base dei "Numeri Indice delle Retribuzioni Contrattuali per Dipendenti della Pubblica Amministrazione - Provincie e Comuni - (ed. ISTAT) riferiti al mese di settembre dell'anno considerato e raffrontati a quelli dello stesso mese dell'anno precedente. La suddetta percentuale viene ottenuta dal rapporto espresso dalla frazione in cui il denominatore e rappresentato dal numero indice relativo all'anno considerato ed il numeratore dalla differenza tra questo e quello relativo all'anno precedente. Comune di Trezzo sull Adda Capitolato polizza infortuni pag. 4

5 b) Tasso relativo all annualita in corso: Il tasso relativo all annualita precedente aumentato della percentuale di incremento del minimale e del massimale previsti dai DD.MM. emessi ai sensi dell'art. 116, e successive modificazioni e/o integrazioni. La suddetta percentuale e costituita dal rapporto espresso da una frazione, il cui denominatore indica il massimale (o minimale) relativo all'anno precedente ed il numeratore dalla differenza tra il massimale (o minimale) relativo all'anno in corso e quello riferito all'anno precedente. L Amministrazione e esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalita degli assicurati, per la cui identificazione si fara riferimento ai documenti ufficiali. Qualora l Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sull'ammontare delle retribuzioni erogate, la Societa riconoscera la piena validita del contratto, fatto salvo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita. Art. 12 (Pagamento del premio - Termini di rispetto) L Amministrazione paghera presso la propria Tesoreria all ufficio incaricato: a. al perfezionamento del presente contratto, la rata di premio riferita al primo periodo assicurativo b. entro 60 (sessanta) giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso c. entro 60 giorni dalla presentazione dell appendice, l eventuale conguaglio di premio di cui al precedente art. 11). Trascorsi i termini sopra indicati, l assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Art. 13 (Controversie sulla definizione del danno) In caso di disaccordo sulla valutazione del danno, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre medici, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l Amministrazione. Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione e vincolante, anche se l arbitro dissenziente non l ha sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e meta di quelle del terzo. Art. 14 (Beneficiari) L Amministrazione stipula il presente contratto in adempimento al DPR 13 maggio 1987 n. 268, all art. 23 del DPR 3 agosto 1990 n. 333 e successive modificazioni e integrazioni, ed al corrispondente articolo del Regolamento Organico del Personale in vigore presso l Amministrazione. Pertanto, in caso di sinistro la Societa rimettera il capitale liquidabile a termini di polizza alla Amministrazione, perche ne disponga a favore dei soggetti aventi diritto al risarcimento. Contestualmente all accettazione dell atto di quietanza, l Amministrazione rilascera a favore della Societa una dichiarazione liberatoria dell adempimento dell obbligazione contrattuale riferita al caso di danno risarcito, valida a tutti gli effetti ed erga omnes. Art. 15 (Denuncia dei sinistri) La denuncia del sinistro verra effettuata per iscritto alla Societa od all ufficio all uopo incaricato, entro dieci giorni dall evento o da quanto l Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterra l indicazione del giorno, luogo e ora dell evento, la descrizione delle cause che lo determinarono, l indicazione dei nominativi di eventuali testimoni, nonche tutti gli elementi atti a consentire una adeguata ricostruzione dell evento, e sara corredata delle certificazioni mediche. Comune di Trezzo sull Adda Capitolato polizza infortuni pag. 5

6 L assicurato o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Societa. Inoltre, e sempre a questo scopo, l assicurato si obbliga a liberare dal segreto professionale i medici curanti o dallo stesso interessati. Qualora l evento abbia causato la morte dell assicurato o quando questa intervenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Societa. Art. 16 (Durata del contratto) Il presente contratto ha durata fino al e si intende automaticamente disdettato alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti. E comunque facolta di ciascuna delle parti rescinderlo in occasione della scadenza anniversaria intermedia, mediante comunicazione raccomandata inviata all altra parte almeno 90 giorni prima della data di scadenza interessata. Art. 17 (Rinuncia al diritto di surroga) La Societa dichiara di rinunciare a favore dell assicurato o dei suoi aventi diritto, all azione di surroga che possa competerle ai sensi dell art C.C.. Art. 18 (Facolta di recesso) Avvenuto un sinistro, e sino al 60 giorno dalla definizione dello stesso, le parti possono recedere dal contratto previa comunicazione con lettera raccomandata R.R.. In tale caso la garanzia prestata avra valore per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra eventualmente richiesto dalla Amministrazione) e, dopo tale periodo, la Societa rimborsera il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonche ogni altro onere di carattere tributario. Art. 19 (Gestione del contratto) La gestione del presente contratto e affidata a WILLIS ITALIA SpA, in qualita di broker di assicurazione dell Amministrazione. L Amministrazione e la Societa si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti l esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del suddetto broker. Art. 20 (Riferimento alle norme di legge - Foro competente) Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate. Per le controversie riguardanti l applicazione del presente contratto, e competente l Autorita Giudiziaria del luogo ove ha sede l Amministrazione. Comune di Trezzo sull Adda Capitolato polizza infortuni pag. 6

7 Conteggio del premio Titolo Cumulo delle retribuzioni Aliquota promille Premio imponibile provvisorio I euro , II euro , Totale premio imponibile euro.. Imposte euro.. Totale premio lordo euro.. Comune di Trezzo sull Adda Capitolato polizza infortuni pag. 7

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