La corretta gestione dei rifiuti
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- Carmelo Lorenzi
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1 La corretta gestione dei rifiuti Paolo Pipere Esperto di Diritto dell Ambiente Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti Ambientali (Ass.I.E.A.) Definizioni Art. 183 D. Lgs. 152/2006: Comma 1 f) Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione(produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); Paolo Pipere 2016 Tutti i diritti riservati
2 Definizioni bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti [ ] Deposito temporaneo Lo stoccaggio dei rifiuti presso il luogo ove sono stati prodotti non richiede un autorizzazione preventiva a condizione che avvenga nel rispetto di determinati limiti temporali o quantitativi Il produttore dei rifiuti può liberamente scegliere: se impegnarsi a rispettare una frequenza minima trimestrale di asportazionedei medesimi dal magazzino dell impresa o dell ente oppure se impegnarsi a non porre in deposito temporaneo quantitativi di rifiuti prodotti in quel luogo superiori a determinati limiti quantitativi, espressi in termini volumetrici e articolati in funzione della classificazione del rifiuto. In quest ultimo caso l avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti deve sempre avvenire entro un anno dal momento in cui i rifiuti sono stati generati.
3 Deposito temporaneo Cass. Sez. III n del 16 settembre 2014 A norma dell'art. 183, comma 1, lett. aa), d.lgs. 152/2006, il deposito temporaneo può essere effettuato solo nel luogo di produzione del rifiuto, dovendosi per tale intendere, nella sua accezione più lata, quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione. Cass. Sez. III n del 23 settembre 2014 In tema di gestione illecita dei rifiuti, il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purchéfunzionalmente collegato al luogo di produzione. Obblighi di corretta gestione La responsabilità del produttore di rifiuti in merito alla corretta gestione degli stessi è definita dall art. 188 del D.Lgs. 152/ (oneri dei produttori e dei detentori) nei seguenti termini: «1. Gli oneri relativi alle attivitàdi smaltimento sono a carico del detentoreche consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonchédei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti».
4 Obblighi di corretta gestione La consegna del rifiuto a terzi implica per il produttore o il detentore l obbligo di un accurato controllo preventivo dei titoli abilitativi (iscrizioni al Albo nazionale gestori ambientali, autorizzazioni) di tutti i soggetti coinvolti nella filiera di gestione del rifiuto: trasportatore, intermediario o commerciante senza detenzione, gestore dell impianto di recupero o di smaltimento. Obblighi di corretta gestione Nel caso in cui tale doverosa verifica sia omessa, il produttoredetentore risponde a titolo di concorsocon il soggetto qualificato nella commissione del reato di cui all art. 256, c. 1 D.Lgs. 152/2006 (Cass. III Pen del 25 febbraio 2008; conf. Cass. III Pen del 28 novembre 2007). «colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo (ex multis, sez. 3, 4 giugno 2013, n , rv ; sez. 3, 19 dicembre 2007, n. 6101, rv )» (Cass. III Pen., n del 14/05/2014 ).
5 Obblighi di corretta gestione Per questo motivo: la corretta attribuzione del codice identificativo del rifiuto desunto dall elenco armonizzato europeo (il cosiddetto Catalogo Europeo dei Rifiuti CER), dato che nel nostro Paese i titoli abilitativi, a differenza che nella maggior parte degli Stati membri dell unione Europea, sono rilasciati agli operatori del settore sulla base di tali codici, e la corretta classificazione del rifiuto sia in base all origine sia alla pericolosità, sono entrambi elementi imprescindibili al fine di assicurare la corretta gestione del rifiuto limitando la responsabilità del produttore dello stesso. Come attribuire il corretto codice CER ad un rifiuto? Paolo Pipere 2016 Tutti i diritti riservati
6 Catalogo Europeo dei Rifiuti Il catalogo europeo dei rifiuti - CER èsuddiviso in venti classi (prime due cifre del codice) ciascuna delle quali èa sua volta suddivisa in un numero variabile di sottoclassi - processi produttivi (seconda coppia di cifre) nell ambito delle quali sono elencati i singoli tipi di rifiuti (ultime due cifre). Paolo Pipere 2016 Tutti i diritti riservati CER 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell elenco 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
7 Il processo di attribuzione dei codici 1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio)vanno classificati alla voce e non alla voce Paolo Pipere 2016 Tutti i diritti riservati Il processo di attribuzione dei codici 2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. Paolo Pipere 2016 Tutti i diritti riservati
8 Il processo di attribuzione dei codici 3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all attività identificata al precedente punto 1». Paolo Pipere 2016 Tutti i diritti riservati La codifica: le responsabilità Errori nella codifica comportano la violazione delle prescrizioni connesse a: Deposito temporaneo; Trasporto; Selezione dei fornitori di servizi; Formulari identificativi del rifiuto; Eventuali Registri di carico e scarico; Eventuale MUD; SISTRI. Paolo Pipere 2016 Tutti i diritti riservati
9 Obblighi di corretta gestione Dalla data di effettiva piena operatività del SISTRI sarà in vigore anche il disposto di cui all art. 188, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 secondo cui: il produttore iniziale dei rifiuti [ ] che consegni tali rifiuti ad un altro soggetto che ne effettui, anche in parte, il trattamento [ ] conserva la responsabilità per l intera catena di trattamento, restando inteso che essa sussiste anche nel caso in cui i rifiuti siano trasferiti per il trattamento preliminaread uno dei soggetti consegnatari. Obblighi di corretta gestione In proposto, la Direttiva 2008/98/CE sancisce che: quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminaredal produttore iniziale o dal detentore a una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 [un commerciante, un ente o un impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato],la responsabilitàdell esecuzione di un operazione completa di recupero o smaltimento di regola non èassolta
10 Obblighi di corretta gestione Con l estensione del regime della responsabilità del produttore fino ad avvenuto recupero o smaltimento finali per il produttore non sarà più sufficiente verificare: l iscrizione all Albo nazionale gestori ambientali del trasportatore e dell eventuale intermediario l efficacia dell autorizzazione del gestore di un impianto di messa in riserva, di deposito preliminare o di trattamento intermedio Obblighi di corretta gestione Diventerà, infatti, indispensabile verificare i titoli abilitativi di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto fino allo smaltimento finale o fino alla realizzazione del processo di end of waste, quindi fino alla cessazione della qualifica del rifiuto, cessazione che si ottiene solo quando l impianto di recupero trasforma il rifiuto in un prodotto.
11 Obblighi di corretta gestione Ma come sarà possibile farlo? Come saràpossibile accertarsi che il rifiuto sottoposto ad uno stoccaggio o a un trattamento intermedio giunga effettivamente all impianto di trattamento finale? In assenza di una tracciabilità completa del singolo lotto/carico di rifiuti quali saranno i rischi del produttore? Selezione dei fornitori Il produttore (o il detentore) del rifiuto è tenuto a verificare l adeguatezza dei titoli abilitativi: sia del trasportatore (iscrizione all Albo nazionale gestori ambientali) sia del gestore dell impianto di trattamento (e dell intermediario o commerciante senza detenzione di rifiuti)
12 Selezione dei fornitori Iscrizione all Albo nazionale gestori ambientali per l esercizio, fondamentalmente, delle attività di trasporto, di intermediazione e di bonifica Selezione dei fornitori DM 406/1998 (ABROGATO) 1- raccolta e trasporto rifiuti urbani 2 raccolta e trasporto di rifiuti speciali recuperabili non pericolosi 3 raccolta e trasporto di rifiuti speciali recuperabili pericolosi Categorie d iscrizione DM 120/2014 (VIGENTE) 1- raccolta e trasporto rifiuti urbani 2 ABROGATA 3 ABROGATA 2-bis trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (<30 kg/l giorno ) effettuato da produttori iniziali 3 bis distributori [mancano i gestori di centri di assistenza tecnica] e installatori di AEE, trasportatori di AEE uno contro uno in nome dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza tecnica
13 Selezione dei fornitori DM 406/1998 (ABROGATO) 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Categorie d iscrizione DM 120/2014 (VIGENTE) 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 5 raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi 6 [giàin precedenza abrogata] gestori di impianti di trattamento di titolarità di terzi 7- [già in precedenza abrogata] gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero 5 raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi [e, su richiesta, di rifiuti speciali non pericolosi] 6 -imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti 7 - operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti [categoria non ancora attiva] Selezione dei fornitori DM 406/1998 (ABROGATO) 8 -Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi 9 - bonifica di siti 10- bonifica di beni contenenti amianto Categorie d iscrizione trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (<30 kg/l giorno ) effettuato da produttori iniziali Distributori, gestori di centri di assistenza tecnica e installatori di AEE, trasportatori di AEE uno contro uno in nome dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza tecnica DM 120/2014 (VIGENTE) 8 Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi 9 - bonifica di siti 10- bonifica di beni contenenti amianto
14 Selezione dei fornitori Trasporto Un impresa iscritta alla quinta categoriapuò trasportare anche rifiuti recuperabili(pericolosi ex D.M. 161/2002 e non pericolosi ex D.M. 5/2/1998) e rifiuti speciali non pericolosi [verificare i codici CER riportati nel provvedimento di iscrizione all Albo] Selezione dei fornitori Trasporto l articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, dispone che: nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l impresa è iscritta
15 Selezione dei fornitori Trasporto l Albo nazionale gestori ambientali ha pubblicato sul proprio sito internet l elenco degli iscritti. Per un controllo più approfondito di una singola posizione è possibile richiedere una verifica alla Sezione regionale (o provinciale, nel caso di Trento e Bolzano) dell Albo territorialmente competente (quella dove è ubicata la sede legale dell impresa) Selezione dei fornitori Tipologie di autorizzazione degli impianti procedura semplificata: comunicazione di inizio attività ex art. 216, D.Lgs. 152/2006 (ora inclusa in A.U.A.) al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti; procedura ordinaria: ex artt. 208 D.Lgs. 152/2006; Autorizzazione Integrata Ambientale: ex artt. 213 D.Lgs. 152/2006; Impianti di ricerca e sperimentazione: ex artt. 211 D.Lgs. 152/2006;
16 Selezione dei fornitori Recupero o smaltimento se il rifiuto: è un rifiutorecuperabile non pericoloso (D.M. 5/2/1998) l impresa che gestisce l impianto deve essere iscritta mediante procedura semplificata (comunicazione di inizio attività ex art. 216, D.Lgs. 152/2006 ora inclusa in A.U.A.) alregistro provinciale delle imprese che effettuano attivitàdi recupero dei rifiuti; è un rifiuto speciale non pericolosol impresa che gestisce l impianto deve essereautorizzata mediante procedura ordinaria (ex artt. 208, 213, 211 D.Lgs. 152/2006); Selezione dei fornitori Recupero o smaltimento se il rifiuto: èun rifiutorecuperabile pericoloso (D.M. 161/2002) l impresa che gestisce l impianto deve essere iscritta mediante procedura semplificata (comunicazione di inizio attività ex art. 216, D.Lgs. 152/2006 ora inclusa in A.U.A.) al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti; èun rifiuto speciale pericolosol impresa che gestisce l impianto deve essereautorizzata mediante procedura ordinaria (ex artt. 208,211, 213 D.Lgs. 152/2006).
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