L approccio al Concorso per Sedi Farmaceutiche dalla Preparazione all Esposizione
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1 L approccio al Concorso per Sedi Farmaceutiche dalla Preparazione all Esposizione
2 Legislazione Farmaceutica ed Autorizzazioni in Farmacia
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4 PER PROVVEDERE AI BISOGNI DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA NELLE STAZIONI DI CURA, IL PREFETTO, SENTITO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ,, PUÒ AUTORIZZARE L'APERTURA, NELLE STAZIONI STESSE, DI FARMACIE SUCCURSALI, LIMITATAMENTE A UN PERIODO DELL'ANNO CHE VIENE DETERMINATO NEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE. Dati certificati dagli Enti Provinciali del Turismo E una sede farmaceutica la cui apertura può essere autorizzata limitatamente a un periodo dell anno che viene determinato nel decreto di autorizzazione per provvedere ai bisogni dell assistenza farmaceutica nella stazioni turistiche o di cura dove si verifichino sostanziali variazioni del numero della popolazione. Farmacia succursale REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, n ART. 116
5 Farmacia succursale Art. 120, R.D Il farmacista titolare deve preporre all effettiva direzione della f. succursale un farmacista iscritto all albo albo professionale. La farmacia succursale, anche se funzionante per periodi limitati dell anno, è a tutti gli effetti una farmacia, per cui deve essere diretta in i modo continuativo secondo gli orari di esercizio e i turni
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7 Dispensario farmaceutico Il dispensario farmaceutico è una struttura, non una farmacia,, destinata alla distribuzione dei medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati. Il dispensario può essere attivato in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a abitanti (L. 362/91 art. 6). La gestione viene affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona, con preferenza del titolare della farmacia più vicina.
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10 Profili di incompatibiltà LA PARTECIPAZIONE AD UNA SOCIETÀ CHE GESTISCE UNA FARMACIA E LA TITOLARITÀ STESSA DI UNA FARMACIA SONO INCOMPATIBILI: Con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore c di altra farmacia Con qualsiasi attività espletata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco Con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato
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16 La responsabilità del farmacista consegue ad un comportamento posto in essere nell esercizio esercizio della professione, in relazione a un rapporto o ad una norma attinenti il servizio farmaceutico e/o l assistenza l farmaceutica. I reati che il farmacista può commettere sono di tipo penale, civile, amministrativo e disciplinare. Hanno la qualifica di Pubblico Ufficiale (art. 357 Cod. Pen.) coloro che rappresentano la Pubblica Amministrazione Farmacisti ASL; RESPONSABILITA DEL FARMACISTA Presidente dell Ordine; Membri Commissioni Ispettiva delle farmacie. Hanno la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio (art. 358 Cod. Pen.) coloro che in nome e per conto dell ASL erogano l assistenza l farmaceutica: direttore e collaboratore di farmacia ospedaliera, direttore e collaboratore di farmacia comunale, titolare o direttore o gestore provvisorio di farmacia privata, gestore di dispensario Ha la qualifica di Privato che esercita servizio di pubblica necessit essità (art.359 Cod. Pen.) Il collaboratore di farmacia privata
17 214 L apertura della farmacia prima dell ispezione preventiva è un reato penale e amministrativo e comporta la decadenza dall autorizzazione autorizzazione all esercizio della farmacia
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21 LICENZA UTIF (Ufficio Tecnico ed Imposte Fabbricazione) Art.14 dell'allegato A al D.L. 26/04/1945, n GLI ZUCCHERI NON SONO PIU SOGGETTI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE!!! 2. LA LICENZA UTIF SERVE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LA DETENZIONE ED IL COMMERCIO DI ALCOLI DIVERSI DALL ETANOLO!!! Es. Metanolo, Propanolo, Butanolo, etc
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25 324 Ossigeno terapeutico Dal 1 gennaio 2010 (DM 29 febbraio 2008) Dunque AIC FARMACO
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28 NORME DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426 SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO. (Abrogata dal Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114) L autorizzazione all esercizio della farmacia comporta per il farmacista la possibilità di detenere per la vendita e dispensare prodotti farmaceutici o specialità medicinali, ivi compresi altri prodotti affini, presidi medico chirurgici ed articoli sanitari:
29 LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426 SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO. (Abrogata dal Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114)
30 E POSSIBILE DETENERE E DISPENSARE Medicinali costituiti da vaccini e sieri LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426 SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO. (Abrogata dal Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114) OCCORRE UNA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALLA ASL SOLAMENTE PER DETENERE IN FARMACIA IL VACCINO anti-poliomelitico ORALE TIPO SABIN DA CONSERVARE CONGELATO
31 E POSSIBILE DETENERE E DISPENSARE Specialità medicinali (comprese quelle utilizzabili esclusivamente dallo specialista, per le quali è vietata la vendita al pubblico) Mepivacaina (CARBOCAINA F.le 3%) Medicinale ad esclusivo uso del medico odontoiatra LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426 SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO. (Abrogata dal Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114) Lidocaina (XYLOCAINA SPRAY) Medicinale ad esclusivo uso del medico odontoiatra Tossina Botulinica (VISTABEX) Medicinale ad esclusivo uso della categoria medica
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43 LEGGE 8 MARZO 1968, N. 221 PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI 1. Le farmacie sono classificate in due categorie: a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a abitanti.
44 IL NUMERO DI SEDI È STABILITO IN: 1 ogni 5000 abitanti fino a residenti nel Comune; 1 ogni 4000 abitanti nei Comuni con popolazione superiore ai LE FARMACIE RURALI POSSONO A LORO VOLTA DISTINGUERSI IN: ordinarie, se situate in centri con più di 3000 abitanti sussidiate, se la popolazione residente non supera questo limite. Il sussidio è stabilito dalla legge nazionale ed integrato dalla legge regionale.
45 Ma il sussidio a chi spetta?? E a quanto ammonta??
46 LEGGE 8 MARZO 1968, N. 221 PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI 2. Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a abitanti, l'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 1 è fissata in relazione alla popolazione nella misura che segue: lire annue per popolazione fino a abitanti; 438,98 lire annue per popolazione da abitanti; 335,67 lire annue per popolazione da a abitanti. 258,22 3. L'indennità di residenza di cui all'articolo precedente spetta al farmacista direttore responsabile che sostituisca il titolare nei casi consentiti, nonché al farmacista che abbia la gestione provvisoria dell'esercizio a termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto o 27 luglio 1934, n. 1265, nella misura fissata per il titolare.
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51 Oggi il concorso è REGIONALE La procedura concorsuale per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio è stata innovata dall'art. 48 del Decreto Legge nr.. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, nr il conferimento di sedi farmaceutiche, sia di nuova istituzione risultanti dalla revisione biennale della Pianta Organica, che di quelle che si dovessero - per qualsiasi motivo - rendere vacanti, a decorrere dall'entrata in vigore della citata legge di conversione, non avviene più su base provinciale, a seguito di svolgimento di apposito pubblico concorso, ma, proprio per snellire le procedure e rendere più agevole l'apertura di nuove farmacie, attraverso la formazione di una graduatoria unica regionale di idonei, con validità quadriennale, cui far ricorso direttamente per tutto il periodo di validità.
52 Art. 4, comma 2, Legge n. 362/1991. SONO AMMESSI AL CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE PER IL PRIVATO ESERCIZIO I FARMACISTI CHE ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NON ABBIANO COMPIUTO IL SESSANTESIMO ANNO DI ETA CORTE COSTITUZIONALE ordinanza n. 357 del 22 luglio 1999
53 Art. 12 Legge 2 Aprile 1968 n. 475 Norme concernenti il servizio farmaceutico. PER PARTECIPARE AL CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE L DI SEDI FARMACEUTICHE PER IL PRIVATO ESERCIZIO DEVONO ESSERE TRASCORSI DIECI ANNI DALL AVVENUTO AVVENUTO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIA FARMACIA
54 Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente Nell arco temporale di una vita, si può vendere e riacquistare una farmacia solo per una volta (ovvero è consentita la titolarità di una farmacia per 2 volte nella vita!) Art. 13 L. 362/91
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62 L ATTUALE NORMATIVA (Legge n. 389 del 28 Ottobre 1999) PREVEDE CHE LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE O DI RINUNCIA DELLA SEDE FARMACEUTICA VINTA DEBBA ESSERE FATTA: ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE
63 INDENNITA DI AVVIAMENTO (art. 110 R.D. 1934) Il farmacista che subentri nella titolarità o nella gestione provvisoria di una sede farmaceutica, oltre a rilevare gli arredi, le provviste e le dotazioni della farmacia, è tenuto a corrispondere a chi lo ha preceduto sia esso titolare o gestore provvisorio un indennit indennità di avviamento pari a tre annualità del reddito medio imponibile prodotto dalla farmacia nell ultimo quinquennio Pertanto, l assegnatario l della farmacia deve SEMPRE: INDICARE GLI ESTREMI DEL LOCALE DIMOSTRARE L AVVENUTO L PAGAMENTO DELL INDENNIT INDENNITÀ DI AVVIAMENTO SE DOVUTA (qualora la farmacia non sia di nuova istituzione) Il mancato adempimento equivale a rinuncia. Adempiute da parte del vincitore le formalità sopra specificate, viene emesso il decreto di autorizzazione. Copia del provvedimento è trasmesso all intendenza di finanza e all ordine dei farmacisti (art.11.11,, DPR n.1275n.1275/71).
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66 SOSTITUZIONE TEMPORANEA Il titolare é responsabile della gestione patrimoniale e della conduzione tecnico nico- professionale della farmacia. Egli ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia. L ASL competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda d del titolare, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto to all'ordine professionale nella conduzione professionale della farmacia. SOSTITUZIONE DEL TITOLARE IN FARMACIA (Art.( 11, L.3L.362/91) a) Infermità (per un periodo continuativo massimo di 5 anni ogni decennio o per un periodo non continuativo di 6 anni ogni decennio) b) Gravi motivi di famiglia (per un massimo di 3 mesi in un anno) c) Gravidanza...nei.nei termini e con le condizioni di cui alle norme per la tutela della la maternità d) Adozione di minori e affidamento familiare (9 mesi) e) Servizio militare f) Chiamata a funzioni pubbliche elettive o incarichi sindacali. g) Ferie
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68 Farmacie gestite da società La società costituita per l esercizio di una farmacia privata deve essere una società di persone e non di capitali. Tale società di persone potrà essere in nome collettivo (SNC) o in accomandita semplice (SAS), semprechè i soci siano tutti farmacisti, iscritti all Albo ed in possesso dell idoneità alla titolarità. Se viene meno la pluralità di soci in una società di gestione di una farmacia, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi colleghi nel termine perentorio di sei mesi.
69 Farmacie gestite da società E SEMPRE AMMISSIBILE UN CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE TRA IL TITOLARE DI UNA FARMACIA ED UN TERZO (Cassazione civile Sez.I del 20 Febbraio 1979 n. 550) L'associazione in partecipazione è uno dei contratti tipici disciplinati dalla codificazione civilistica italiana. Esso è il negozio giuridico con il quale una parte (l'associante) attribuisce ad un'altra (l'associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato. Tale apporto, secondo la giurisprudenza prevalente, può essere di natura patrimoniale ma potrà anche consistere nell'apporto di lavoro.
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75 Gestione Provvisoria Ereditaria (GPE) La Legge 8 Novembre 1991, n. 362 (Gazz. Uff. 16 Novembre, n. 269) Norme di riordino del settore farmaceutico statuiva che: la durata massima della Gestione Provvisoria Ereditaria (GPE) è decennale qualora uno degli eredi sia di età superiore ai 20 anni e si iscriva ad una Facoltà di Farmacia. la durata massima della Gestione Provvisoria Ereditaria (GPE), qualora uno degli eredi sia di età inferiore ai 20 anni, è fino al compimento del trentesimo anno di età del sopracitato erede. la durata massima della Gestione Provvisoria Ereditaria (GPE), è di tre anni qualora nessuno degli eredi sia iscritto ad una Facoltà di Farmacia e qualora gli stessi abbiano superato il trentesimo anno di età.
76 Conseguimento della titolarità per successione dopo legge Bersani (L /2006) Erede in possesso dell idoneit idoneità: passaggio diretto della farmacia o della quota societaria. Erede non in possesso dell idoneit idoneità: DUE anni di tempo per conseguire l idoneitl idoneità o per cedere la farmacia o la quota societaria Nomina di un gestore provvisorio quale direttore della farmacia Nessun erede: : vacanza della farmacia. La legge non dispone che per l avvenire l e non ha, pertanto, effetto retroattivo. Un soggetto non può essere privato da una norma successiva delle posizioni giuridiche attive già acquisite in base alla norma precedente
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81 E lo strumento tecnico-amministrativo attraverso cui viene attuata la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacie, la quale deve indicare: a) la popolazione del comune ed il numero delle farmacie che il Comune deve avere applicando il criterio demografico; b) le sedi farmaceutiche; Pianta Organica c) la circoscrizione (mediante dati topografici) della zona del territorio comunale entro la quale ogni farmacia deve avere sede d) il numero delle farmacie esistenti (Art.( 2, L. 475/68). La pianta organica dei singoli Comuni è stabilita con provvedimento definitivo della Regione Campania (delibera di Giunta nel 1998, oggi decreto o Dirigenziale) sentita l ASL l (parere obbligatorio) e l Ordine l dei Farmacisti
82 La pianta organica delle farmacie è un atto politico della Regione (o della Provincia Autonoma), istituito e rivisto su base comunale, che applica a il criterio demografico o in deroga quello topografico o quello urbanistico Pianta Organica Criterio demografico (gia descritto!) Il numero delle autorizzazioni è tale che ve ne sia una ogni 5000 abitanti in comuni fino a abitanti e una ogni 4000 per gli altri comuni. Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell ambito della sede per la quale fu concessa l autorizzazione, deve farne domanda all autorit autorità sanitaria competente per territorio (sindaco o Organo di gestione dell ASL). Tale locale deve essere situato a una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie senza tenere conto del codice della strada.
83 Pianta Organica Criterio topografico Le Regioni, quando particolari esigenze dell assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire in deroga al criterio della popolazione, sentiti l unitl unità sanitaria locale e l Ordine l dei Farmacisti, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. (in questo modo si evita il verificarsi che l apertura l di nuove farmacie, che pur essendo attivate in un comune differente, di fatto sono ubicate in un ambito territoriale attiguo al comune confinante ) Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a abitanti e con limite di una farmacia per comune.
84 Pianta Organica Decentramento delle farmacie (art5 L.3L.362/91) Criterio Urbanistico Le Regioni, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultano intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell area metropolitana, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo di abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Le Regioni possono quindi autorizzare, determinare il trasferimento della farmacia,, nell ambito del comune o dell area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo,, tenuto conto delle esigenze dell assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero di farmacie in rapporto o alla popolazione Comma 1 Comma 2
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90 Farmacie Comunali Diritto di Prelazione La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione può essere assunta in parte dal Comune. Il titolare, in questo caso, è una persona giuridica,, cioè il Comune rappresentato dal Sindaco. La riforma Mariotti (legge n.495n.495/68) istituiva il diritto di prelazione da parte dei Comuni sul 50% delle farmacie poste a concorso perché rese si vacanti o di nuova istituzione (art. 9, legge n. 475/68). Se il numero delle farmacie risulta dispari, l unitl unità eccedente spetta al Comune.
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92 CIRCOLARE DELLA FOFI N DEL 12 FEBBRAIO 1996 INSEGNE L'insegna della farmacia deve riportare la dicitura FARMACIA accompagnata o meno dell ORDINE dalla ragione sociale,, da simboli storici e professionali. Possono essere esposte in maniera distinta indicazioni riferite all'esistenza in farmacia di particolari reparti. Le insegne a bandiera in forma di croce inserite sulla facciata e comunque sull'edificio della farmacia sono obbligatorie. CARTELLI INDICATORI ANCHE IN FORMA DI FRECCIA DIREZIONALE: Potranno contenere soltanto nome, ragione sociale della farmacia,, indirizzo, recapito telefonico, distanza, simbolo, distintivo professionale,, e saranno installati esclusivamente nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in Pianta Organica.
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Fonti giuridiche: L.2.4.1968 n.362 "Norme concernenti il servizio i farmaceutico" " n.475. "Norme di riordino del settore farmaceutico"
ORDINAMENTO DELLA FARMACIA Fonti giuridiche: L.2.4.1968 n.362 "Norme concernenti il servizio i farmaceutico" " n.475 L.8.11.1991 1991 n.362 "Norme di riordino del settore farmaceutico" L.248 /2006 (Bersani)
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