N. 153/13 R.G. RD n. 182/15 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 N. 153/13 R.G. RD n. 182/15 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori: - Avv. Giuseppe PICCHIONI Presidente f.f. - Avv. Rosa CAPRIA Segretario - Avv. Francesco LOGRIECO Componente - Avv. Fausto AMADEI - Avv. Carla BROCCARDO - Avv. Davide CALABRO - Avv. Lucio Del PAGGIO - Avv. Anna LOSURDO - Avv. Enrico MERLI - Avv. Michele SALAZAR - Avv. Stefano SAVI - Avv. Carla SECCHIERI - Avv. Priamo SIOTTO - Avv. Francesca SORBI con l intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice ha emesso la seguente SENTENZA sul ricorso presentato dall avv. M.G. avverso la decisione in data 14/12/12, con la quale il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Catanzaro gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall esercizio dell attività professionale per la durata di anni uno ; Il ricorrente, avv. M.G., non è comparso; 1

2 Per il Consiglio dell Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso; Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Picchioni; Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l accoglimento parziale del ricorso con riduzione della sanzione; FATTO Con ricorso depositato il 12/4/2013 l avv. M.G.,.., impugnava la decisione 14/12/2012-4/3/2013 con la quale il C.O.A. di Catanzaro gli aveva inflitto la pena disciplinare della sospensione dall esercizio della professione forense per mesi dodici avendo ritenuto fondato il seguente capo di incolpazione: 1. L inosservanza dell art. 59 del C.D. per avere omesso di dare esecuzione, benché sollecitato, all accordo transattivo intervenuto con terzi, omettendo il versamento dell importo concordato con i benefici e venendo così meno all obbligo di provvedere all adempimento dei propri obblighi; 2. L inosservanza dell art. 6 del C.D. per avere realizzato, con il comportamento di cui al capo che precede, comportamento non confacente ai doveri di lealtà e di correttezza; 3. l inosservanza del generale dovere del C.D. di probità, dignità e decoro (art. 5). Il procedimento disciplinare era stato aperto a seguito di esposto presentato in data 3/6/2012 dall avv. M. G. il quale aveva riferito che l avv. M.G. aveva stipulato con gli eredi del de cuius F. F., che l avvocato aveva assistito in un giudizio civile, un atto di transazione in forza del quale si era impegnato a corrispondere loro la somma di.. Era stato addebitato all avv. M.G. di aver abbandonato il giudizio civile, di non aver reso informazioni al proprio assistito e di essere quindi responsabile dell esito negativo del processo che si era concluso con la sua condanna al risarcimento dei danni. L esponente segnalava che l avv. M. G. aveva rilasciato a garanzia 3 pagherò cambiari di cadauno qualificati come informali sostituendoli poi con altri otto di diversi importi ( ) che erano tornati tutti protestati. Si doleva altresì l avv. M. G. del fatto che l avv. M G. non si fosse dimostrato degno della fiducia accordatagli quando, essendogli stato consentito di provvedere al pagamento attraverso un ulteriore dilazione, si era limitato ad effettuare versamenti di piccole somme, adducendo via via scuse pretestuose per sottrarsi ai propri obblighi ed arrivando a consegnare assegni di terzi rivelatisi poi non capienti e quindi protestati. 2

3 Avvertito della presentazione dell esposto, l avv. M. G. il 6/7/2011 si dichiarava disponibile ad un tentativo di conciliazione che veniva fissato per l 8/5/2012 ma non aveva poi luogo. Il C.O.A. di Catanzaro con delibera 23/5/2012 apriva il procedimento disciplinare comunicando i capi di incolpazione e fissando poi per la celebrazione del dibattimento l udienza del 14/12/2012 in esito alla quale, in assenza dell incolpato, veniva inflitta la pena della sospensione per dodici mesi. In data 17/12/2012 l avv. M. G. depositava al C.O.A. una propria dichiarazione 14/12/2012 inviata via fax al C.O.A. il 14/12/2012 ad ore 20,23 nella quale faceva presente di non aver potuto partecipare all udienza disciplinare avendo dovuto farsi visitare dal proprio medico curante, affermando di essere intenzionato a definire bonariamente la vicenda e chiedendo un rinvio. L istanza era confortata da una dichiarazione di una avvocata la quale faceva presente di aver incontrato in Tribunale il giorno 14/ l avv. M. G., di aver verificato che lo stesso non era in buone condizioni di salute, di aver visto documentazione medica da depositare al C.O.A. per ottenere un rinvio dell udienza disciplinare, di essersi allontanata e di aver poi appreso che tale deposito non era stato effettuato nella mattinata. Alla citata richiesta, pervenuta via fax al C.O.A. alle 20,23 del giorno 14/12/2012 (il dibattimento era stato celebrato alle ore 15,30), era allegata una certificazione medica con prognosi di un giorno per gastroenterite. Il C.O.A. di Catanzaro era giunto all affermazione di colpevolezza avendo ritenuto che la fondatezza dell esposto risultasse documentalmente provata e che le deduzioni difensive svolte fossero al limite della temerarietà, attesa l evidenza degli inadempimenti e dei tentativi di non dare seguito nel concreto all intento conciliativo. Ai fini della determinazione della pena il C.O.A. evidenziava il curriculum disciplinare dell avv. M. G. che lo aveva portato ad essere oggetto di circa una decina di sanzioni, per la maggior parte definitive, con pregresse comminate sospensioni. Con atto di impugnazione depositato il 12/4/2013 ricorreva l avv. M. G. riconoscendo l avvenuta violazione deontologica ma censurando l eccessività della sanzione inflitta e richiedendo una valutazione più favorevole dell accaduto alla luce dei propri rilevanti problemi economici e personali che erano stati aggravati dall impossibilità di esercitare la professione (causa altra sospensione disciplinare) proprio nel periodo in cui avrebbe dovuto essere eseguito l accordo transattivo. DIRITTO 3

4 Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto con una nuova determinazione della sanzione inflitta alla luce dell entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico come richiamato dall art. 65 della L. n. 247/2012. Nulla quaestio circa la fondatezza delle incolpazioni: il fatto storico è stato provato ed è in equivoca la rilevanza deontologica del comportamento addebitato in evidente violazione del precetto di cui all art. 9 del nuovo C.D. secondo il quale. l avvocato anche al di fuori dell attività professionale deve osservare i doveri di dignità e di decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e nell impegno della professione forense. Nello specifico la fattispecie addebitata è tipizzata dall art. 64 del C.D. che prevede al c. 1 che l avvocato debba adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi.. ed al c. 2 che..l inadempimento alle obbligazioni estranee all esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità e gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l affidamento di terzi. Se da un lato va dato atto all avv. M. G. di aver correttamente tratto le conseguenze del proprio errore professionale (non esattamente individuato, peraltro, nei suoi precisi termini fattuali) accollandosi l obbligazione risarcitoria, dall altro non può non osservarsi come il reiterato inadempimento e la modalità dello stesso siano connotati da gravità tale da compromettere quella dignità della professione e quell affidamento dei terzi richiamati dalla norma citata. L art. 64 del nuovo C.D. prevede la sanzione edittale della sospensione dell esercizio dell attività professionale da due a sei mesi e non sussistono i presupposti per far luogo ad un aggravamento alla luce della corretta assunzione di responsabilità, pur nell illiceità del comportamento, da parte dell avv. M. G. le cui difficoltà economiche paiono essere state oggettive. A favore del ricorrente vanno valutati sia il fatto di avere collaborato ad un accordo conciliativo, fondato su di una ammissione di responsabilità che sarebbe stata tutta da dimostrare sia il fatto di aver versato modesti acconti dando prova comunque di una disponibilità non venuta meno pur in presenza di difficoltà economiche. In applicazione del precetto dettato dall art. 65, 5 c. L. n. 247/12, volto a regolare la successione nel tempo tra le norme del previgente e dell attuale Codice Deontologico, al presente procedimento disciplinare deve applicarsi l art. 64 sopra richiamato siccome più favorevole nella determinazione della sanzione. P.Q.M. 4

5 Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio; visti gli artt. 40 e 54 R.d.l. n. 1578/1933 e 59 segg. R.D. n. 37/1934; in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione inflitta in quella della sospensione dall esercizio dell attività professionale per mesi sei. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza. Così deciso in Roma il 15 luglio IL SEGRETARIO f.to Avv. Rosa Capria IL PRESIDENTE f.f. f.to Avv. Giuseppe Picchioni Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 30 novembre 2015 LA CONSIGLIERA SEGRETARIA f.to Avv. Rosa Capria Copia conforme all originale LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria 5

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