Indice. Unità 1 Prevenzione dei rischi e tutela della salute nei luoghi di lavoro, 1. Unità 4 Le opere provvisionali, 75

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1 Indice III Indice Presentazione, V Unità 1 Prevenzione dei rischi e tutela della salute nei luoghi di lavoro, Il sistema normativo, Norme a carattere generale e per l edilizia, I dispositivi di protezione individuale, Principali dispositivi di protezione individuale, DPI delle vie respiratorie e degli occhi, DPI dell udito e del capo, DPI delle mani e degli arti inferiori, DPI contro il pericolo di cadute, Attività che richiedono l uso dei DPI, La segnaletica nei luoghi di lavoro, La segnaletica come misura di sicurezza, I segnali di divieto, I segnali di avvertimento, I segnali di prescrizione, La prevenzione degli infortuni in edilizia, La prevenzione nell uso degli apparecchi di sollevamento, La prevenzione nell uso delle betoniere, La prevenzione nell uso delle seghe circolari, La prevenzione durante gli scavi di splateamento e sbancamento, La prevenzione durante l esecuzione delle fondazioni, La prevenzione durante gli scavi in trincea e in pozzo, La prevenzione durante l esecuzione delle opere in elevazione, La prevenzione durante l esecuzione delle coperture, La prevenzione durante l esecuzione di murature, intonaci e finiture, La sicurezza nei cantieri stradali, Requisiti dei posti di lavoro, Locali e servizi igienico-assistenziali del cantiere, Gli uffici, Il pronto soccorso e la sorveglianza sanitaria, Le zone di deposito, I percorsi all interno del cantiere, Alimentazione elettrica e idrica, Distanze da linee elettriche aeree, Distanze da canalizzazioni interrate, 72 SINTESI, 73 VERIFICA, 74 Unità 4 Le opere provvisionali, Generalità, I ponteggi fissi, Componenti dei ponteggi a tubi e giunti, Impianto dei ponteggi a tubi e giunti, Montaggio e smontaggio, Ponteggi a telai prefabbricati e ponteggi mobili, Ponteggi autosollevanti, Prescrizioni di sicurezza, Intavolati e parapetti, Parasassi, andatoie, passerelle e protezioni delle aperture nei solai, Ponti di servizio, ponti a sbalzo e ponti su cavalletto, 86 SINTESI, 87 VERIFICA, 88 SINTESI, 34 VERIFICA, 35 Unità 2 Il cantiere, Il cantiere edile e il suo progetto, Soggetti interessati alle operazioni di cantiere, Il committente, Obblighi del committente in materia di sicurezza, L appaltatore, Il direttore tecnico di cantiere, l assistente e il responsabile per la sicurezza, Le maestranze, Il direttore dei lavori e i collaudatori, I professionisti delegati alla sicurezza nel cantiere, Gli adempimenti per la sicurezza, Il piano di sicurezza e coordinamento, Il piano operativo di sicurezza e il fascicolo di manutenzione, Determinazione dell entità presunta del cantiere, Calcolo del parametro uomini-giorno, La valutazione del rumore, I documenti del cantiere, La tabella di cantiere, 52 SINTESI, 53 VERIFICA, 54 Unità 3 L impianto del cantiere, Generalità: la sequenza delle operazioni, Fattori che influiscono sull organizzazione del cantiere, Criteri generali di organizzazione del cantiere, Le zone del cantiere, Individuazione e tracciamento della costruzione, Opere di recinzione e di protezione, Le protezioni come pubblicità o arredo urbano, 62 Unità 5 Macchine del cantiere, Generalità, Macchine per movimento terra, Criteri di scelta delle macchine, Escavatori, Pale caricatrici cingolate e su ruote gommate, Apripista e livellatrici, Terne, Miniescavatori e minipale, Ruspe e compattatori, Macchine per mescolamento dei materiali, Betoniere, Impastatrici e molazze, Impianti di betonaggio, Macchine per trasporto dei materiali, Autocarri e dumper, Carrelli trasportatori, trasportatori a nastro, carrelli transpallet, Apparecchi di sollevamento, Elevatori, Gru a torre, Gru a torre traslanti, Autogru, 107 SINTESI, 108 VERIFICA, 109 Unità 6 Programmazione dell attività di cantiere, La programmazione dei lavori e il diagramma di Gantt, Allocazione delle risorse, Ottimizzazione delle risorse, Concentrazione e lisciatura dei picchi, Altri criteri di ottimizzazione, Il lancio delle attività, Il diagramma di Gantt, Lisciatura del diagramma operai comuni, Analisi dell esposizione finanziaria, Il PERT, 121 SINTESI, 122 VERIFICA, 123

2 IV Indice Unità 7 Il terreno, Generalità, Interazioni tra costruzioni e terreno, I terreni, Caratteristiche del terreno, Granulometria, Peso dell unità di volume, Comportamento in presenza di acqua, Permeabilità, contenuto di acqua e consistenza, Attrito interno e coesione, Compressibilità, Capacità portante, Distribuzione dei carichi nel terreno, Bulbi di pressione, I cedimenti del terreno, L analisi del terreno, Indagini in sito: indagini indirette, Indagini in sito: indagini dirette e prove di carico, Indagini di laboratorio, Tecniche di consolidamento, Riferimenti normativi, Normativa riguardante i terreni, Relazione geologica e relazione geotecnica, 146 SINTESI, 147 VERIFICA, 148 Soluzioni, 149 Indice delle tabelle, 150 Indice analitico, 151

3 unità 1 Prevenzione dei rischi e tutela della salute nei luoghi di lavoro contenuti 1.1 Il sistema normativo 1.2 Norme a carattere generale e per l edilizia 1.3 I dispositivi di protezione individuale 1.4 Principali dispositivi di protezione individuale 1.5 Attività che richiedono l uso dei DPI 1.6 La segnaletica nei luoghi di lavoro 1.7 La prevenzione degli infortuni in edilizia 1.8 La sicurezza nei cantieri stradali obiettivi Conoscere le fonti normative che regolano la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute. Conoscere i dispositivi di protezione individuale da utilizzare nei cantieri. Conoscere la segnaletica nei luoghi di lavoro. Conoscere i comportamenti da adottare durante le più comuni operazioni di cantiere per prevenire gli infortuni.

4 2 unità Il sistema normativo Il processo di rapida e profonda evoluzione di tutte le attività produttive, che ha avuto inizio alla fine della seconda guerra mondiale e ha caratterizzato l intera seconda metà del XX secolo, è stato accompagnato da una sempre maggiore attenzione da parte delle legislazioni dei Paesi industrializzati verso la necessità di elaborare sistemi normativi in grado di tutelare convenientemente i lavoratori dal pericolo che la crescita tumultuosa dei processi di produzione, anziché accompagnarsi a un miglioramento delle condizioni di lavoro, si traducesse in una progressiva erosione dei livelli di sicurezza. L atto formale che ha sancito al più alto livello internazionale la necessità di porre l uomo al centro delle finalità ultime di ogni attività è stata la Dichiarazione universale dei diritti dell uomo, approvata dall Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1948, ai cui princìpi si sono ispirate le normative della maggior parte degli Stati del mondo. In ambito europeo, con lo stesso Trattato di Roma, che nel 1957 istituì la Comunità Economica Europea (CEE), gli Stati membri del Consiglio d Europa affermarono i diritti dei lavoratori alla sicurezza sul posto di lavoro, alla protezione della salute e alla sicurezza sociale, aprendo la strada alla promozione di Direttive comunitarie miranti a favorire e armonizzare le norme e le iniziative che garantissero il rispetto di tali diritti negli Stati membri. Questi stessi princìpi furono poi ribaditi nella Carta Sociale Europea, ratificata nel L Italia, che la sua stessa Carta Costituzionale definisce come repubblica democratica fondata sul lavoro, ha regolamentato la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sia con norme di carattere generale sia con norme destinate a tutelare particolari tipi di attività lavorative o a scongiurare particolari forme di pericolo per la sicurezza e per la salute. Norme costituzionali Il nucleo del sistema normativo italiano per la prevenzione degli infortuni risiede nella Costituzione, che all art. 32 riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell individuo e come interesse della collettività, all art. 35 afferma l esigenza della tutela del lavoro in tutte le sue forme e all art. 41 stabilisce il principio che nessuna attività può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Codice civile Il Codice Civile sancisce le responsabilità dell imprenditore che, nell esercizio dell impresa, ha l obbligo di adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087). Statuto dei lavoratori La legge 20 maggio 1970 n. 300, comunemente nota come Statuto dei lavoratori, stabilisce che i lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l elaborazione e l attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica (art. 9 - Tutela della salute e dell integrità fisica). A questo scopo sono stati istituiti appositi Comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, per l igiene e per l adeguatezza dell ambiente di lavoro. Questi Comitati svolgono attività di prevenzione e controllo del rispetto delle norme di legge. approfondimento L indice di frequenza degli infortuni Per indice di frequenza degli infortuni gravi si intende il rapporto tra il numero degli infortuni mortali o con invalidità permanente e il numero di ore lavorative annuali, moltiplicato per Questo indice è particolarmente elevato nelle attività connesse con la costruzione. Dai dati elaborati in sede europea riguardo agli infortuni nei cantieri edili, risulta che il 60% degli incidenti mortali può essere posto in relazione con le scelte effettuate prima dell inizio dei lavori (in particolare, il 35% di questi incidenti mortali è dovuto a cadute dall alto, un tipo di infortunio sul quale influiscono la concezione del progetto, delle attrezzature, dei materiali e dei posti di lavoro), mentre il 28% è originato dall esecuzione di attività simultanee ma non compatibili, cioè da fatti che chiamano in causa l organizzazione del cantiere.

5 Prevenzione dei rischi e tutela della salute nei luoghi di lavoro Norme a carattere generale e per l edilizia La normativa italiana in materia di prevenzione dei rischi e tutela della salute riguardante il settore delle costruzioni può essere distinta in norme a carattere generale, norme specifiche del lavoro in edilizia e norme per la prevenzione degli incendi (vedi volume Impianti). Norme a carattere generale Le più importanti norme a carattere generale riguardanti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro sono le seguenti. D.P.R n Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che regolamenta in modo organico l intera materia. D.P.R n Norme generali per l igiene del lavoro, che contiene norme riguardanti la salute e le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e indica le caratteristiche che devono avere gli ambienti lavorativi, stabilendo responsabilità e procedure per l espletamento degli adempimenti e dei controlli. Questo decreto, come d altra parte il D.P.R. n. 547/1955, è stato ampiamente modificato dal D.Lgs. n. 626/1994 per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e i servizi igienico-assistenziali. Legge n Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che costituisce l atto di nascita dell attuale sistema sanitario italiano, alla quale è seguito il D.Lgs che ha istituito le Aziende Sanitarie Locali (ASL). Legge n Norme per la sicurezza degli impianti e D.P.R n Regolamento di attuazione della legge n. 46 in materia di sicurezza degli impianti, che regolamentano la progettazione, l installazione e la manutenzione degli impianti negli edifici civili (vedi volume Impianti). D.Lgs n Attuazione delle Direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, che contempla tanto i rischi generali quanto quelli derivanti dall esposizione al piombo, all amianto e al rumore. D.Lgs n Attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e il D.Lgs n Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 626/1994, che prescrivono misure a tutela dei lavoratori in tutti i settori di attività, adeguando l Italia alla normativa europea. Il D.Lgs. 626/1994 impone l organizzazione di un servizio di prevenzione e protezione, l adozione di provvedimenti per la prevenzione degli incendi, per l evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo e per gli interventi di pronto soccorso e sorveglianza sanitaria. Prevede, inoltre, la partecipazione e l informazione dei lavoratori riguardo alle misure di tutela della sicurezza, l adeguamento dei luoghi di lavoro e l uso di dispositivi di protezione individuale. D.Lgs n Attuazione della Direttiva CEE 92/58 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro. D.P.R n Regolamento per l attuazione delle Direttive CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. D.M , inerente la formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro. Norme specifiche del lavoro in edilizia Le più importanti norme di tutela della salute e la prevenzione degli infortuni nel cantiere edile sono le seguenti. D.P.R n Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, che riguarda i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, di muratura, di calcestruzzo armato, di metallo, di legno o di altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. D.P.R n Norme per la prevenzione degli infortuni e l igiene del lavoro in sotterraneo, che riguarda i lavori in sotterraneo per costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne e pozzi. Circ. Min. n. 24/1982 e n. 149/1985, che riguardano i ponteggi metallici. D.Lgs n Attuazione della Direttiva CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza da osservare nei cantieri temporanei o mobili e D.Lgs n Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 494/1996. approfondimento I decreti 494/1996 e 528/1999 Il D.Lgs. n. 494/1996, che prescrive misure per la tutela della salute elasicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, coordina e integra tutte le precedenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri, adeguando il quadro normativo italiano a quello europeo. Le novità più importanti introdotte da questo decreto sono le seguenti: gli oneri per la sicurezza costituiscono elementi contrattuali, che sono posti a carico del committente o di un responsabile dei lavori incaricato dal committente (vedi pag. 39 ); è imposto l obbligo della notifica preliminare agli Organi di controllo dei lavori e dei soggetti che sono coinvolti nell attività di sicurezza (vedi pag. 40 ). Il successivo D.Lgs. 528/1999 ha apportato modifiche al D.Lgs. 494/1996, anche per armonizzarlo alle disposizioni della legge 415/1998, nota come legge Merloni ter, per la regolamentazione dell attività edilizia nel settore pubblico (vedi pag. 43 ).

6 4 unità I dispositivi di protezione individuale L impiego di indumenti appropriati è, in edilizia come in ogni altra attività, un fattore di primaria importanza per la sicurezza. A questo proposito la normativa prescrive che, a seconda delle mansioni che svolgono, i lavoratori utilizzino specifici dispositivi di protezione individuale (brevemente denominati DPI), che hanno la funzione di salvaguardare la persona da rischi per la salute e la sicurezza. I dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti dalle altre misure di prevenzione e di protezione collettiva, messe in atto ai fini della sicurezza. Requisiti dei dispositivi di protezione individuale I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi ai requisiti essenziali stabiliti dalle norme. Tali requisiti sono: assicurare una protezione adeguata contro i rischi da prevenire, non comportare rischi aggiuntivi, rispondere alle esigenze di ergonomia, di igiene e di benessere termico dei lavoratori, poter essere adattati all utilizzatore, essere compatibili tra loro in modo da essere usabili contemporaneamente. Sono considerati conformi i dispositivi di protezione individuale muniti della marcatura CE o di uno specifico attestato di certificazione (vedi volume Tecniche). Categorie di dispositivi di protezione individuale Le norme dividono i DPI in tre categorie: prima categoria. Comprende i DPI che devono salvaguardare dal rischio di danni fisici di lieve entità, quali lesioni superficiali prodotte da strumenti meccanici, da contatto con prodotti detergenti o con oggetti a temperature inferiori a 50 C ecc.; seconda categoria. Riguarda i DPI che non rientrano nella prima o nella terza categoria; terza categoria. Comprende i DPI che devono salvaguardare da rischi di morte o da lesioni gravi di carattere permanente, causati da polveri e gas irritanti e pericolosi, da aggressioni chimiche, da temperature dell aria superiori a 100 C o inferiori a 50 C, dalle cadute all alto, dalle scariche elettriche. I principali dispositivi di protezione individuale destinati ai lavoratori nell edilizia sono: dispositivi di protezione delle vie respiratorie, dispositivi di protezione degli occhi, dispositivi di protezione dell udito, dispositivi di protezione del capo, dispositivi di protezione delle mani, dispositivi di protezione degli arti inferiori, dispositivi di protezione dalle cadute. approfondimento Norme relative ai requisiti dei DPI e obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi ai requisiti essenziali stabiliti dal D.Lgs n. 475 e successive modificazioni (D.Lgs. 10/1997, entrato in vigore il ). Il datore di lavoro è soggetto a vari obblighi riguardanti la scelta, l utilizzo e la manutenzione dei DPI, compresi quelli di informare i lavoratori sul tipo e sul grado di protezione offerto da ciascun DPI (con corsi di addestramento sul corretto impiego nel caso dei DPI di terza categoria), di controllarne la conformità prevista dalla legge, di mantenerne l efficienza e assicurare le condizioni d igiene nel caso siano usati da più lavoratori. Tra gli obblighi spettanti ai lavoratori vi sono invece quelli di seguire i programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro, di utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e di segnalare immediatamente eventuali difetti o inconvenienti che potrebbero compromettere la funzionalità dei dispositivi.

7 1.4 Principali dispositivi di protezione individuale DPI delle vie respiratorie e degli occhi Prevenzione dei rischi e tutela della salute nei luoghi di lavoro 5 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie I rischi per l apparato respiratorio connessi con le attività in edilizia sono generalmente costituiti dall esposizione a polveri derivanti dalla frantumazione di materiali solidi, o a nebbie (cioè a minuscole goccioline dovute alla verniciatura), o a fumi (e particelle fini) generati dalla saldatura. Le maschere di protezione delle vie respiratorie (fig. 1.1) sono costituite da filtri di tessuto-non tessuto di fibra polipropilenica che trattiene le particelle presenti nell aria grazie a un azione elettrostatica. Tali filtri sono suddivisi in classi a seconda della loro efficienza filtrante e della lavorazione per la quale vanno usati: non esistono, infatti, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie che siano in grado di proteggere da tutti i rischi, ma è necessario impiegare quelli specifici per ogni situazione. Devono inoltre essere sostituiti quando si avverte un aumento sensibile della resistenza al passaggio dell aria e comunque dopo ogni turno di lavoro. Dispositivi di protezione degli occhi I dispositivi di protezione degli occhi devono essere impiegati nelle lavorazioni in cui esistono rischi meccanici (proiezione di schegge, polveri ecc.), ottici (esposizione ai raggi ultravioletti, infrarossi e laser), chimici (contatto con vapori, nebbie, fumi ecc.), termici (irraggiamento del calore). Sono adatti a tale scopo gli occhiali (dotati di lenti con colori adatti a ciascuna lavorazione) e le visiere (o schermi facciali), che estendono la protezione al volto (fig. 1.2). a) a) b) b) Fig. 1.2 Dispositivi di protezione degli occhi: occhiali a mascherina con stanghette regolabili a) e schermo facciale sollevabile b). approfondimento Fig. 1.1 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: mascherine filtranti a) e semimaschere con membrana fonica b). Altri dispositivi di protezione individuale Il D.Lgs. 475/1992 prescrive anche l impiego di altri DPI, quali gli indumenti di protezione chimica, da adottare nelle attività in presenza di agenti cancerogeni, di sostanze tossiche, di solventi ecc., e gli indumenti antimpigliamento per gli operatori che lavorano in prossimità di macchine pericolose.

8 6 unità Principali dispositivi di protezione individuale DPI dell udito e del capo Dispositivi di protezione dell udito L impiego di dispositivi di protezione dell udito è indispensabile quando il lavoratore è soggetto ad un esposizione quotidiana personale (L EP d) che superi gli 85 db(a) (vedi pag. 50 ) (D.Lgs. 277/1991, art. 43, comma 1, vedi volume Impianti). Per una corretta protezione dell udito è necessario conoscere il campo di frequenze del rumore a cui è sottoposto il lavoratore, in modo da scegliere un DPI che offra un attenuazione mirata su tali frequenze. É inoltre necessario che tale protezione non venga sovradimensionata fino a impedire la percezione di rumori di bassa intensità, perché ciò creerebbe un senso di disagio nel lavoratore eccessivamente isolato dall ambiente. I dispositivi di protezione dell udito di uso più comune sono (fig. 1.3): inserti auricolari monouso, inserti auricolari riutilizzabili, cuffie antirumore. Dispositivi di protezione del capo L obbligo dell uso dei dispositivi di protezione del capo è previsto nei seguenti lavori: montaggio e smontaggio di ponteggi, operazioni di demolizione, scavi di fossati, pozzi, gallerie, montaggio di ascensori, montacarichi, gru e nastri trasportatori ecc. Questi DPI consistono in elmetti dotati di particolare resistenza agli urti e alla perforazione, ma anche agevolmente adattabili alla morfologia del cranio del lavoratore e compatibili con il contemporaneo impiego di altri DPI (fig. 1.4). a) b) a) elemento di sicurezza nervatura luce libera cupola c) Fig. 1.3 Dispositivi di protezione dell udito: inserti auricolari monouso a), inserti auricolari riutilizzabili b) e cuffie antirumore c). Le cuffie offrono migliore protezione, ma sono più scomode (specie per lunghi periodi d uso). nastro falda calotta b) coprifascia fascia attacchi della bardatura bordo dell elmetto Fig. 1.4 Dispositivi di protezione del capo: elmetto antiurto a) e parti costituenti un elmetto b).

9 1.4 Principali dispositivi di protezione individuale DPI delle mani e degli arti inferiori Prevenzione dei rischi e tutela della salute nei luoghi di lavoro 7 Dispositivi di protezione delle mani L impiego di dispositivi di protezione per le mani è obbligatorio quando il lavoratore è soggetto al rischio di traumi meccanici, aggressioni chimiche, assorbimento di agenti tossici per via cutanea ecc. Sono considerati adatti a tale scopo i guanti rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle norme (D.Lgs. 475/1992), tra le quali l adeguata resistenza, la superficie esterna liscia, rugosa o zigrinata per consentire una presa degli oggetti adatta ai vari tipi di lavoro e l aderenza alla pelle (senza fenomeni allergici). I guanti sono contrassegnati da pittogrammi che indicano gli impieghi per i quali sono in grado di assicurare un adeguata protezione (fig. 1.5). Dispositivi di protezione degli arti inferiori I dispositivi di protezione degli arti inferiori hanno lo scopo di prevenire gli infortuni derivanti dalla caduta di oggetti pesanti sui piedi, dalla perforazione della suola delle calzature, dalla proiezione e dal contatto con materiale incandescente o con aggressivi chimici, nonché dallo scivolamento. I principali tipi di calzature idonei a soddisfare queste esigenze sono (fig. 1.6): scarpe di sicurezza con suola imperforabile (per lavori su impalcature) o senza suola imperforabile (per lavori su ponti in acciaio), scarpe di sicurezza con tacco e con suola continua e con intersuola imperforabile (per lavori sui tetti), scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante (per interventi su masse molto fredde o ardenti), scarpe di sicurezza a sfilamento rapido (in caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti sul piede). Fig. 1.5 Indicazione tramite pittogrammi di alcuni tipi di protezione offerti dai guanti: protezione dai rischi meccanici a); protezione dai rischi chimici b); protezione dai rischi del calore c). MALLEOLO capacità di assorbimento energia PROTEZIONI PARTICOLARI - resistenza al calore - isolamento termico - antistaticità PUNTA resistenza a: - schiacciamento - urti - corrosione puntale TALLONE capacità di assorbimento PIANTA energia resistenza a: - perforazione a) - flessione ripetuta b) Fig. 1.6 Dispositivi di protezione degli arti inferiori: parti di una scarpa di sicurezza a), scarpa di sicurezza con dispositivo di sfilamento rapido b).

10 8 unità Principali dispositivi di protezione individuale DPI contro il pericolo di cadute Fig. 1.7 Cintura di trattenuta per il posizionamento sul lavoro. I dispositivi di protezione dalle cadute sono di uso obbligatorio nelle attività su impalcature, nel montaggio di elementi prefabbricati, nelle cabine sopraelevate delle gru e nei lavori in pozzi e in fognature. Essi devono ovviamente salvaguardare dai rischi di scivolamenti e di cadute dall alto, ma anche da quelli derivanti dal brusco arresto del moto di caduta e dagli urti contro ostacoli laterali causati dalle oscillazioni del corpo quando resta appeso alla fune di trattenuta. I dispositivi di protezione dalle cadute si suddividono essenzialmente in: cinture di trattenuta, dotate di un doppio punto d ancoraggio per fune di trattenuta e per dispositivo di ancoraggio, che consentono di mantenere il lavoratore in posizione sicura quando ha raggiunto la quota di lavoro, ma non sono in grado di arrestare una caduta senza causare danni, poiché non sono adatte a trattenere l operatore in posizione eretta (fig. 1.7). La fune di trattenuta deve essere di tipo regolabile da 1 a 2 m per facilitare i movimenti durante il lavoro; deve inoltre essere regolata in modo da evitare cadute di altezza superiore a 70 cm; imbracature anticaduta, dotate di un attacco al centro della schiena (o al centro del petto o in entrambe le posizioni) per l ancoraggio con una fune di trattenuta a un punto situato possibilmente sulla verticale al di sopra dell operatore (fig. 1.8); è opportuno prevedere una fune di trattenuta di lunghezza minima e comunque non superiore a 1,5 m, in modo da evitare gli urti contro le strutture sottostanti in caso di caduta; dispositivi di salita e discesa. Si tratta di dispositivi anticaduta scorrevoli che si impiegano quando i movimenti del lavoratore siano di salita e di discesa lungo una scala con un minimo di movimenti laterali. Hanno un supporto costituito da un cavo (di acciaio o di nylon) ancorato a un attacco superiore, a eventuali attacchi intermedi e a un attacco inferiore dotato di tenditore (fig. 1.9). a) b) Fig. 1.9 Dispositivo anticaduta scorrevole a). Particolare del dispositivo anticaduta b) Fig. 1.8 Imbracatura anticaduta: 1. bretelle; 2. aggancio toracico; 3. regolazione bretelle; 4. agganci e regolazioni cosciali; 5. cosciali; 6. anello d aggancio dorsale; 7. placca di tenuta dorsale; 8. cintura di tenuta posteriore; 9. etichetta

11 Prevenzione dei rischi e tutela della salute nei luoghi di lavoro Attività che richiedono l uso dei DPI Nella tabella 1.1 sono sintetizzate alcune prescrizioni riguardanti l impiego dei dispositivi di protezione individuale e le indicazioni contenute negli allegati IV e v del decreto 626/1994. Tab. 1.1 Sintesi delle prescrizioni di legge riguardanti l uso dei DPI. Organo da proteggere/ prescrizione di legge DPI Attività del cantiere edile Protezione delle vie respiratorie - D.P.R. 547/1955 Maschere Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione. Lavori in pozzetti, canali e altri vani sotteranei nell ambito della rete fognaria. Attività di impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante. Esposizioni a polveri derivanti dalla frantumazione di materiali solidi o a nebbie (verniciatura) o a fumi (saldatura). Protezione degli occhi e del volto - D.P.R. 547/1955 Occhiali di protezione, visiere (schermi facciali) Lavori di saldatura, molatura e tranciatura. Lavori di mortasatura e di scalpellatura. Lavorazione e finitura di pietre. Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti. Rimozione e frantumazione di schegge. Operazioni di sabbiatura. Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi. Impiego di pompe a getto liquido. Lavori che comportano esposizione al calore radiante. Impiego di laser. Protezione dell udito - D.P.R. 303/1956 Inserti auricolari Cuffie antirumore Lavori che implicano l uso di utensili pneumatici. Battitura di pali e costipazione del terreno. Lavori nel legname. Protezione del capo - D.P.R. 547/1955 Elmetti Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione. Lavori su ponti d acciaio, su opere edili in strutture d acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche. Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera. Lavori in terra e in roccia. Brillatura mine. Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori.

12 10 unità 1 Organo da proteggere/ prescrizione di legge Protezione del tronco, delle braccia e delle mani - D.P.R. 547/1955 Protezione degli arti inferiori - D.P.R. 547/1955 Indumenti protettivi Guanti DPI Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile Attività del cantiere edile Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi. Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un esposizione al calore. Lavorazione di vetri piani. Lavori di sabbiatura. Saldatura. Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine. Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini. Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali. Lavori su impalcatura. Demolizioni di rustici. Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature. Lavori in cantieri edili e in aree di deposito. Lavori su tetti. Lavori su ponti d acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, gru. Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche. Lavori di trasformazione e di manutenzione. Lavorazione e finitura di pietre. Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura. Protezione anticaduta - D.P.R. 547/1955 Scarpe di sicurezza con tacco e con suola continua e con intersuola imperforabile Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante Scarpe di sicurezza a sfilamento rapido Imbracature anticaduta Lavori sui tetti. Attività su e con masse molto fredde o ardenti. Attività con rischio di penetrazione di masse fuse. Lavori su impalcature. Montaggio di elementi prefabbricati. Lavori su piloni. Cinture di trattenuta Dispositivi di salita e discesa Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru. Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di trans-elevatori. Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione. Lavori in pozzi e in fogne.

13 1.6 La segnaletica nei luoghi di lavoro La segnaletica come misura di sicurezza Prevenzione dei rischi e tutela della salute nei luoghi di lavoro 11 La segnaletica di sicurezza, di recente unificata a livello europeo, ha lo specifico scopo di attirare rapidamente e facilmente l attenzione su oggetti o situazioni che possono essere causa di pericolo. Essa non sostituisce in nessun caso le necessarie misure di sicurezza, rispetto alle quali assolve funzioni complementari (fig. 1.10). Fig La simbologia dei segnali di sicurezza Si definisce segnale di sicurezza quello che trasmette un determinato messaggio volto a garantire la sicurezza attraverso la propria forma geometrica, il colore e l eventuale simbolo. I segnali di sicurezza possono essere (tab. 1.2): di divieto (forma circolare, con sbarra) di avvertimento (forma triangolare) di prescrizione (forma circolare). Esistono poi segnali di informazione, di forma rettangolare o quadrata. Nelle pagine che seguono sono riportati i segnali, il messaggio che essi trasmettono e i luoghi nei quali è necessario che siano esposti. approfondimento Il ruolo della segnaletica La segnaletica è un elemento di grande importanza nei luoghi di lavoro (fig. 1.11). Il ricorso a segni, numeri, simboli a colori e messaggi acustici consente infatti di trasmettere con grande rapidità ed efficacia informazioni e messaggi. Occorre però non dimenticare che l impiego eccessivo della grafica può dare luogo a fenomeni di reciproca neutralizzazione dei segnali, con effetti diversi da quelli desiderati. informazione comportamentistica antincendio distributori automatici di ristoro segnale di identificazione a distanza strumenti di segnalazione-azionamenti estintori carrellati estintori manuali Fig Studio di sistemi segnaletici in ambiente industriale. Tab. 1.2 I segnali di sicurezza. Esempio di simbolo Denominazione del segnale Funzione Segnale di divieto Vieta un comportamento potenzialmente pericoloso. Segnale di avvertimento Avverte di un pericolo. Segnale di prescrizione Prescrive un determinato comportamento. Segnale di salvataggio Indica l ubicazione dei dispositivi di salvataggio, delle uscite di sicurezza e dei posti di pronto soccorso. Segnale di informazione Fornisce indicazioni complementari agli altri segnali. Segnale antincendio Indica l ubicazione dei dispositivi antincendio.

14 12 unità La segnaletica nei luoghi di lavoro I segnali di divieto Tab. 1.3 I segnali di divieto. Simbolo Divieto Luoghi e situazioni nei quali è esposto Vietato fumare Nei luoghi ove è esposto è espressamente vietato fumare per motivi igienici o per prevenire gli incendi. Vietato fumare o usare fiamme libere È quasi sempre accompagnato da segnali di pericolo: Materiale infiammabile Materiale esplosivo In tutti i luoghi nei quali esiste il pericolo di incendio o di esplosione. Sulle porte di ingresso dei locali ove sono installate batterie di accumulatori. In prossimità delle pompe di rifornimento carburanti. Nei luoghi di deposito di esplosivi, combustibili, bombole di acetilene, ossigeno, recipienti di acetone, alcool etilico, olio di trementina (acquaragia), petrolio ecc. In autorimesse, officine, laboratori di falegnameria ecc. Nei locali di verniciatura. Vietato spegnere con acqua Sulle porte di ingresso delle stazioni elettriche, delle centrali elettriche non presidiate, delle cabine elettriche ecc. Dove esistono conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. In prossimità delle pompe di rifornimento carburanti. Acqua non potabile Ovunque esistano prese d acqua e rubinetti con emissione di acqua non destinata a scopi alimentari. Lavori in corso, non effettuare manovre Nei posti di manovra e comando di macchine, apparecchi, condutture elettriche a qualunque tensione, quando su di esse sono in corso lavori. Nei posti di manovra e comando di apparecchiature diverse (idrauliche, meccaniche ecc.) quando su di esse sono in corso lavori. Vietato pulire, oliare o ingrassare organi in moto Nelle officine di manutenzione delle macchine. Nei pressi delle macchine che presentano organi in movimento con necessità periodica di pulizia o lubrificazione quali, in particolare: centrali di betonaggio, betoniere, mescolatrici per calcestruzzo ecc. Vietato eseguire operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto Nelle officine di manutenzione delle macchine. Nei pressi di centrali di betonaggio, betoniere, mescolatrici, pompe, gru ecc.

15 Prevenzione dei rischi e tutela della salute nei luoghi di lavoro 13 Simbolo Divieto Luoghi e situazioni nei quali è esposto Vietato l accesso Il cartello è normalmente accompagnato dall indicazione della natura del pericolo In prossimità dei piani inclinati. All imbocco delle gallerie ove sia ritenuto pericoloso l accesso ai pedoni. In corrispondenza delle zone di lavoro o degli ambienti ove, per ragioni contingenti, possa essere pericoloso accedere come, per esempio, quando si eseguono demolizioni. Vietato passare e sostare nel raggio d azione dell escavatore Sulle macchine per movimento terra. In prossimità della zona dove sono in corso lavori di scavo e/o movimenti terra con mezzi meccanici. Vietato passare o sostare nel raggio d azione della gru Nelle aree di montaggio di elementi prefabbricati. In corrispondenza dei posti di sollevamento dei materiali. Vietato trasportare e sollevare persone D.P.R. n. 547/1955 art. 184 Sollevamento e trasporto persone. I mezzi di sollevamento e di trasporto non soggetti a disposizioni speciali, qualora vengano adibiti, anche saltuariamente o per sole operazioni di riparazione e di manutenzione, al sollevamento o al trasporto di persone, devono essere provvisti di efficaci dispositivi di sicurezza o, se questi non sono applicabili, devono essere usati previa adozione di idonee misure precauzionali. Vietato rimuovere le protezioni e i dispositivi di sicurezza D.P.R. n. 547/1955 art. 6 Doveri dei lavoratori. I lavoratori devono: Omissis. d) Non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza aver ottenuto l autorizzazione. Omissis. D.P.R. n. 547/1955 art. 47 Rimozione temporanea delle protezioni delle macchine. Le protezioni e i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro. Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva. Il ripristino della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.

16 14 unità La segnaletica nei luoghi di lavoro I segnali di avvertimento Tab. 1.4 I segnali di avvertimento. Simbolo Avvertimento Luoghi e situazioni nei quali è esposto Pericolo generico È completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare) Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Tensione elettrica pericolosa Sulle porte di ingresso delle cabine di distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su barriere, difese, ripiani posti a protezione di circuiti elettrici. Pericolo di caduta in apertura del suolo Per segnalare le aperture esistenti nel suolo o nella pavimentazione dei luoghi di lavoro o di passaggio (pozzi e fosse comprese) quando per esigenze tecniche e lavorative siano momentaneamente sprovviste di coperture o parapetti normali. Carrelli di movimentazione Nelle aree soggette al transito e alla manovra dei carrelli elevatori. I carrelli elevatori, molto diffusi per la loro capacità di trasportare in modo rapido e razionale una gamma svariatissima di materiali, costituiscono sempre un pericolo per: le dimensioni e la stabilità del carico; le particolari manovre che devono eseguire nell ambito degli ambienti di lavoro. Il loro impiego presuppone quindi che il personale operante nell ambiente ove sono utilizzati sia al corrente dei suddetti movimenti e presti le dovute attenzioni. Attenzione ai carichi sospesi Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi. Veicoli su rotaia In corrispondenza delle uscite che immettono sulle vie di scorrimento della gru. In corrispondenza dei luoghi ove transitano vagonetti su guide per il trasporto di materiale. Materiale infiammabile È accompagnato sempre dal segnale: Vietato fumare o usare fiamme libere Nei depositi di bombole di gas disciolto o compresso (acetilene, idrogeno, metano), di acetone, di acool etilico, di liquidi detergenti. Nei depositi di carburanti. Nei locali con accumulatori elettrici.

17 Prevenzione dei rischi e tutela della salute nei luoghi di lavoro 15 Simbolo Avvertimento Luoghi e situazioni nei quali è esposto Materiale esplosivo È sempre accompagnato dal segnale: Vietato fumare o usare fiamme libere Sulle porte dei locali in cui sono depositati materiali esplosivi in genere. Sui recipienti o tubi, anche aperti, che abbiano contenuto materiale i cui residui, evaporando, o gassificandosi sotto l azione del calore e dell umidità, possano formare miscele esplosive. Raggi laser È di solito accompagnato dall avviso: Non fissare la fonte a occhio nudo Per segnalare la presenza di apparecchi utilizzanti radiazioni laser. Sostanze velenose Nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze nocive o pericolose (per esempio mercurio, tetracloruro di carbonio ecc.). Sostanze corrosive Poiché le sostanze possono formare con l aria vapori e miscele esplosive, di solito, è esposto anche il cartello: Materiale esplosivo Nei luoghi di immagazzinamento di sostanze corrosive (per es. acido muriatico, vetriolo, cloruri ferrici, soluzioni di idrazina, candeggina, varechina, morfolina, potassa caustica, soda caustica). Materiale irritante e/o nocivo Nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze nocive o irritanti (per esempio ammoniaca, trementina ecc.). Radiazioni ionizzanti Per segnalare e delimitare l esistenza di una zona controllata, cioè di un luogo in cui esiste una sorgente di radiazione (centrali nucleari). Per segnalare la presenza di apparecchi utilizzanti sorgenti di radiazioni ionizzanti: rilevatori di fumo, analizzatori di polveri, macchine radiogene per controlli industriali, valvole termoioniche, microscopi elettronici, parafulmini radioattivi.

18 16 unità La segnaletica nei luoghi di lavoro I segnali di prescrizione Tab. 1.5 I segnali di prescrizione. Simbolo Prescrizione Luoghi e situazioni nei quali è esposto Protezione degli occhi Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed elettrica, operazioni di molatura, lavori alle macchine utensili, lavori da scalpellino, impiego di acidi, sostanze tossiche o velenose, materiali caustici ecc.) Protezione del capo Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall alto o di urto con elementi pericolosi. I caschi di protezione devono essere usati da tutto il personale, senza eccezione alcuna, visitatori compresi L uso dei caschi di protezione è tassativo per gallerie, cantieri di prefabbricazione, cantieri di montaggio ed esercizio di sistemi industrializzati, in tutti i cantieri edili per gli operai esposti a caduta di materiali dall alto. Protezione delle vie respiratorie Il personale deve essere a conoscenza del luogo di deposito, delle norme di impiego e addestrato all uso Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell organismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi. Protezione delle mani I guanti devono avere caratteristiche specifiche in relazione all agente nocivo: guanti di cuoio/croste per protezione da tagli, punture, abrasioni, scintille; guanti dielettrici, per lavori su impianti elettrici; guanti di gomma, neoprene, PVC per la protezione da acidi, solventi, tossici Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il pericolo di lesione delle mani. Protezione dell udito Presuppone sempre che le maestranze siano state istruite sulle modalità d impiego dei mezzi personali di protezione in oggetto Negli ambienti di lavoro o in prossimità delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per l udito.

19 Prevenzione dei rischi e tutela della salute nei luoghi di lavoro 17 Simbolo Prescrizione Luoghi e situazioni nei quali è esposto Protezione dei piedi Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di puntura ai piedi (chiodi, trucioli metallici ecc.). I cantieri edili, in generale, rientrano fra gli ambienti di lavoro nei quali è necessario utilizzare le scarpe di sicurezza. Cintura di sicurezza D.P.R. n. 164/1956 art. 10, Cinture di sicurezza. Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegata a fune di trattenuta. La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole, lungo una fune appositamente tesa a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da una eventuale caduta del lavoratore. La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre 1,50 m. Nei lavori su pali l operaio deve essere munito di ramponi e cintura di sicurezza. In prossimità delle lavorazioni o delle attrezzature ove è obbligatorio l uso delle cinture di sicurezza durante l esecuzione di particolari operazioni quali, per esempio, montaggio, smontaggio e manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Durante il montaggio di costruzioni prefabbricate o industrializzate, per alcune fasi transitorie di lavoro non proteggibili con sistemi di tipo collettivo. Durante i lavori entro pozzi, cisterne e simili. Veicoli a passo d uomo In corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro dove devono transitare mezzi meccanici che possono costituire pericolo per le maestranze intente a eseguire lavori. In corrispondenza di lavori che si stanno eseguendo lungo le piste prestabilite per i mezzi meccanici (per esempio gallerie).

20 18 unità La prevenzione degli infortuni in edilizia La prevenzione nell uso degli apparecchi di sollevamento In questa pagina e in quelle che seguono viene presentato un quadro generale delle operazioni di prevenzione necessarie per evitare i rischi di infortuni derivanti dall uso di apparecchi di sollevamento (tab. 1.6), betoniere (tab. 1.7), seghe circolari (tab. 1.8) e durante l esecuzione di scavi di splateamento e di sbancamento (tab. 1.9), scavi in trincea e in pozzo (tab. 1.10), fondazioni (tab. 1.11), opere in elevazione (tab. 1.12), coperture (tab. 1.13), murature, intonaci e finiture (tab. 1.14). Tab. 1.6 Prevenzione nell uso degli apparecchi di sollevamento. Fase Segnaletica di Operazioni Rischi di lavoro Avvertimento Divieto Prescrizione di prevenzione Cedimenti 1 Controllare la stabilità del terreno e della base di sostentamento dei binari dell apparecchio. Prima dell uso di carichi 1 Controllare l efficienza di tutte le zavorre e contrappesi. 2 Verificare il funzionamento dei freni, dei limitatori di corsa e degli altri dispositivi di sicurezza. 3 Rivedere lo stato delle funi, delle catene, dei ganci. di persone 1 Non sostare sulla zavorra di base o lungo il traliccio per eseguire le manovre. Cedimenti 1 Non oltrepassare la portata massima ammessa per le diverse condizioni di uso. Durante l uso di carichi o investimenti 1 Imbracare bene i carichi; usare ceste o benne per materiali minuti. 2 Avvertire le persone sottostanti e adiacenti alla traiettoria dell apparecchio e del carico mediante l apposito segnalatore acustico. 3 Eseguire con gradualità la partenza, gli arresti e ogni manovra. Dopo l uso Cedimenti e investimenti 1 Prima di lasciare l apparecchio: rialzare il gancio e avvicinarlo alla torre, aprire tutti gli interruttori, assicurare gli apparecchi scorrevoli ai loro binari mediante tenaglie o simili.

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