VACANZE E VIAGGI GODETEVI LE VACANZE IN ASSOLUTA SERENITÀ LE NOSTRE POSSIBILITÀ ASSICURATIVE. atupri.ch. Minori (fino a 17 anni compiuti)

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1 VACANZE E VIAGGI Assicurazione complementare GODETEVI LE VACANZE IN ASSOLUTA SERENITÀ L assicurazione per le vacanze e i viaggi all estero Che si tratti di starsene sdraiati in spiaggia, di conoscere culture esotiche o di scoprire nuovi highlight urbani: le vacanze sono un piacere e un relax allo stato puro. Tanto più irritante è perciò la malattia o l infortunio che arriva a guastare le giornate di riposo. Anche le conseguenze finanziarie di questi eventi sgradevoli possono essere notevoli, p. es. a causa delle cure da ricevere sul posto o dei trasporti necessari: le prestazioni a norma di legge dell assicurazione obbligatoria di base valgono solo in Svizzera, ma non all estero. Per evitare tali pericoli e non mettere a rischio il vostro relax, vi consigliamo l assicurazione Atupri vacanze e viaggi: vi consente di assicurarvi e di assicurare i vostri cari individualmente e secondo i vostri bisogni personali anche in vacanza. In tal modo potete godervi le vacanze in tutta sicurezza e tranquillità. A proposito: potete stipulare la nostra assicurazione vacanze e viaggi anche se non avete nessuna assicurazione di base o complementare presso di noi. LE NOSTRE POSSIBILITÀ ASSICURATIVE Durata Adulti (dai 18 anni) Minori (fino a 17 anni compiuti) Famiglia* (1 figlio e più) 8 giorni CHF 12 CHF 6 CHF giorni CHF 22 CHF 11 CHF giorni CHF 30 CHF 15 CHF giorni CHF 36 CHF 18 CHF giorni CHF 60 CHF 30 CHF giorni CHF 80 CHF 40 CHF giorni CHF 110 CHF 55 CHF giorni CHF 150 CHF 75 CHF giorni con assicurazione Mivita CHF 30 CHF 15 CHF 60 * Sono considerati famiglia: i genitori con i loro figli o partner di concubinato con figli che vivono nella medesima economia domestica. Vantaggi per gli assicurati Mivita Avete un assicurazione complementare Mivita? Allora potete stipulare l assicurazione vacanze e viaggi e usufruire del prezzo agevolato per adulti (CHF 30), minorenni (CHF 15) e famiglie (CHF 60). Avete domande? Chiamando il numero saremo lieti di consigliarvi personalmente. atupri.ch

2 ATUPRI ASSICURAZIONE VACANZE E VIAGGI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA) SECONDO LA LEGGE FEDERALE SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (LCA) edizione GENERALITÀ 1.1 Basi Le Condizioni generali d assicurazione (CGA), come pure la polizza (attestazione di pagamento), costituiscono le basi del contratto Nella misura in cui in questa documentazione un fatto non è regolato espressamente, vige la legge federale sul contratto d assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908 comprese tutte le successive modifiche. 1.2 Proposta La proposta d assicurazione deve essere compilata in maniera veritiera e completa. 1.3 Persone assicurate Sono assicurate le persone indicate nella polizza (attestazione di pagamento). 2 ENTITÀ DELL ASSICURAZIONE 2.1 Oggetto dell assicurazione Con questa assicurazione sono assunte le spese di cura e di degenza in ospedale in caso di malattia e di infortunio in conformità alla legislazione svizzera (legge federale sull assicurazione malattie, LAMal) nonché le spese di trasporto durante un viaggio di vacanze o di affari all estero. 2.2 Premessa per la stipulazione Possono stipulare l assicurazione tutte le persone domiciliate in Svizzera oppure in una fascia di frontiera estera fino a 20 chilometri. 2.3 Stipulazione dell assicurazione La stipulazione ha luogo con il pagamento del relativo premio d assicurazione e con l indicazione dei dati necessari all esercizio dell assicurazione stessa Se il premio pagato non corrisponde alla durata d assicurazione richiesta, è determinante la durata d assicurazione corrispondente al pagamento del premio. 2.4 Validità territoriale Al di fuori della Svizzera, l assicurazione vale in tutto il mondo Per i frontalieri la fascia di frontiera di 20 chilometri dal confine di Stato svizzero è parificata al territorio della Svizzera. 3 DEFINIZIONI 3.1 Forma maschile/femminile La forma maschile usata in queste Condizioni generali d assicurazione (CGA) vale anche per le persone di sesso femminile. 3.2 Malattia/infortunio Per malattia si intende ogni riduzione della salute fisica o mentale che non è conseguenza di un infortunio e che richiede una visita medica o un trattamento È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario, che ha per conseguenza la riduzione della salute fisica o mentale o il decesso. Le lesioni fisiche simili agli infortuni e le malattie professionali corrispondono alla definizione dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) e sono equiparate agli infortuni. 4 INIZIO E FINE DELL ASSICURAZIONE 4.1 Inizio della copertura assicurativa La copertura assicurativa inizia a partire dalla data indicata sull attestazione di pagamento, comunque non prima dell inizio effettivo del viaggio né prima del pagamento del premio all Atupri Assicurazione della salute (vale la data del timbro postale rispettivamente la data dell accredito in caso di versamento bancario). 4.2 Durata della copertura assicurativa La copertura assicurativa ha la durata indicata sulla proposta. Resta riservato cifra L assicurazione vale soltanto per gli eventi causati o intervenuti entro la durata contrattuale. 4.3 Fine dell assicurazione L assicurazione si estingue: con il decesso della (ultima) persona assicurata; con il trasferimento del domicilio legale all estero; con il trasferimento della dimora abituale all estero per un periodo superiore a 12 mesi. 5 PREMI 5.1 Tariffa/ pagamento dei premi La tariffa può prevedere una graduazione dei premi secondo l età, la durata assicurativa ed il numero delle persone assicurate Il premio deve essere pagato in anticipo. 6 DOVERI E DIRITTI 6.1 Dovere d annuncio In caso di malattia improvvisa, infortunio oppure decesso all estero, per i quali si rendono necessarie prestazioni per una degenza ospedaliera oppure prestazioni secondo cifra e 7.1.4, si deve avvertire immediatamente la centrale di soccorso dell Atupri Assicurazione della salute Il necessario intervento di soccorso viene predisposto e organizzato dalla centrale di soccorso e quindi assunto dall Atupri Assicurazione della salute. 6.2 Dovere di trattamento medico/dovere d informazione Qualora una malattia oppure un infortunio comporti prevedibilmente la corresponsione di prestazioni, si deve provvedere al più presto possibile ad un trattamento sanitario adeguato. La persona assicurata è tenuta ad osservare le prescrizioni del medico curante o di altri fornitori di prestazioni sanitarie L Atupri Assicurazione della salute ha il diritto di richiedere informazioni e documenti supplementari da parte dei fornitori di prestazioni sanitarie, in particolare i certificati medici. Lo stipulante l assicura-

3 zione, rispettivamente la persona assicurata, è inoltre tenuto a fornire in maniera completa e veritiera tutte le informazioni relative al sinistro, come pure a malattie e/o infortuni occorsi in precedenza La persona assicurata ha il dovere di svincolare dal segreto professionale i fornitori di prestazioni sanitarie interpellati dall Atupri Assicurazione della salute, presso i quali si trova o è stata in cura, nei confronti del suo servizio medico fiduciario, per tutte le informazioni necessarie relative alla proposta ed all esercizio del contratto. 6.3 Costituzione del diritto Se la persona assicurata richiede la corresponsione di prestazioni assicurative, essa deve inoltrare all Atupri Assicurazione della salute tutti gli originali dei certificati medici, dei rapporti, delle fatture e delle ricevute di pagamento dei fornitori di prestazioni sanitarie, al più tardi entro 6 mesi dall inizio del trattamento Se per le conseguenze della malattia o dell infortunio ci sono, oltre all Atupri Assicurazione della salute, altri assicuratori tenuti a prestazione, si devono inoltrare all Atupri Assicurazione della salute, oltre ai documenti menzionati, anche i conteggi del relativo altro assicuratore Se i documenti inoltrati non sono sufficientemente dettagliati e le indicazioni complementari richieste non vengono fornite, l Atupri Assicurazione della salute fissa le sue prestazioni, conto tenuto della gravità della malattia rispettivamente dell infortunio, secondo debita discrezione. 7 PRESTAZIONI 7.1 Prestazioni assicurate I seguenti costi di guarigione vengono assunti, senza limiti di somma, secondo la tariffa locale vigente: costi di cura per trattamenti ambulatoriali; costi di cura e di degenza in caso di ricovero ospedaliero Le prestazioni secondo cifra vengono corrisposte: solo per trattamenti prestati da un medico autorizzato o da personale paramedico le cui applicazioni terapeutiche sono scientificamente riconosciute; solo per trattamenti effettuati nel relativo paese di soggiorno; solo fino a quando il rimpatrio non è indicato o non può ragionevolmente essere preteso In caso di malattia seria, infortunio grave oppure decesso, vengono assunte le seguenti prestazioni, organizzate dalla centrale di soccorso dell Atupri Assicurazione della salute: i trasporti di salvataggio e di pronto soccorso fino al medico o all ospedale più vicino; i trasporti necessari di trasferimento e di rientro; spese di ricerca e di ricupero di persone disperse nonché le spese di trasporto per la traslazione di persone decedute fino ad un importo massimo di CHF Se per motivi medici il rientro o la continuazione del viaggio sono impossibili, sono coperti fino ad un importo massimo di CHF 5 000: i costi di albergo e alloggio per le persone coassicurate e accompagnatrici, che vivono in comunione domestica o che hanno una relazione di parentela, oppure i costi di prolungamento del soggiorno; i relativi costi di modifica della prenotazione. 7.2 Durata delle prestazioni Le prestazioni assicurate vengono corrisposte soltanto fino al momento del possibile rimpatrio dal punto di vista medico oppure del trasferimento nel nosocomio svizzero competente, al massimo comunque fino a 90 giorni oltre la scadenza della durata assicurativa stipulata. 8 LIMITAZIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 8.1 Esclusioni Le malattie e gli infortuni che si verificano in relazione ai seguenti eventi sono esclusi dall assicurazione: conseguenze di eventi bellici; se la persona assicurata viene sorpresa da tali avvenimenti all estero, la copertura assicurativa si estingue soltanto 14 giorni dopo il loro inizio; servizio militare in un esercito estero; partecipazione ad atti bellici o terroristici; partecipazione a tumulti ed agitazioni di ogni genere, come pure tafferugli e risse, a meno che la persona assicurata non dimostri che essa non era dalla parte degli agitatori, rispettivamente dei litiganti, né abbia incitato il tumulto, oppure che sia rimasta ferita nel tentativo di soccorrere persone indifese; pericoli ai quali la persona assicurata si espone provocando altre persone; la partecipazione a corse di vetture e di battelli a motore, nonché per tutti i viaggi su circuiti di corsa e di allenamento, ai rally e alle corse simili con vetture a motore; crimini e delitti commessi o tentati intenzionalmente; malattie e postumi di infortuni, i cui trattamenti medici non erano terminati un anno prima dell inizio dell assicurazione; malattie e infortuni per i quali esiste un esclusione presso un assicurazione esistente; se la persona assicurata si reca all estero con lo scopo di sottoporsi a trattamento o a cure; trasferimenti e trattamenti in terzi paesi; abuso di narcotici e stupefacenti (alcool, droghe, farmaci); trattamenti per i quali non può essere dimostrato scientificamente che sono efficaci, appropriati ed economici; fanno stato le definizioni della legislazione svizzera in materia (LAMal, LAINF); partecipazione ai costi dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e di altre assicurazioni. 8.2 Riduzioni Le prestazioni assicurate vengono ridotte, ed in casi di particolare gravità negate: se lo stipulante l assicurazione, rispettivamente la persona assicurata, non adempie ai propri doveri nei confronti dell Atupri Assicurazione della salute (cifra 1.2 e cifra 6.1 a 6.3), a meno che non possa dimostrare che la violazione non è avvenuta per propria colpa; per infortuni dovuti ad atti temerari; c è atto temerario se la persona assicurata si espone ad un pericolo particolarmente grave senza prendere o poter prendere le precauzioni per limitare il rischio a proporzioni ragionevoli; sono tuttavia assicurati gli atti di salvataggio di persone, malgrado

4 si possano considerare temerari. 8.3 Prestazioni non assicurate Non sono concesse prestazioni dell assicurazione di vacanze e viaggi per: le spese di viaggi organizzati, ai quali la persona assicurata non può partecipare a causa di una malattia o di un infortunio; le spese per le riparazioni di danni o altre spese in connessione con una vettura; le spese supplementari di qualsiasi genere, che non sorgono in seguito ad un evento menzionato alla cifra Colpa grave L Atupri Assicurazione della salute ha il diritto, nel caso di provocazione per colpa grave dell evento, a ridurre le prestazioni. 8.5 Prestazioni di altri assicuratori o di terzi responsabili Le prestazioni vengono corrisposte a complemento di quelle derivanti della legislazione federale svizzera sull assicurazione malattie, contro gli infortuni, militare e contro l invalidità, come pure di quelle di assicuratori esteri corrispondenti. Se l assicurato ha diritto a prestazioni delle citate assicurazioni sociali, le prestazioni di questa assicurazione vengono corrisposte soltanto se il caso sarà stato annunciato in tempo utile a tali assicuratori Se l assicuratore sociale rifiuta di corrispondere le prestazioni derivanti dalle assicurazioni esistenti, oppure se tali assicurazioni non sono state stipulate, le prestazioni che l Atupri Assicurazione della salute dovrebbe corrispondere secondo l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie vengono dedotte, anche se ciò dovesse comportare maggiori costi per la persona assicurata Se ci sono contratti d assicurazione di diritto privato presso più assicuratori tenuti a corrispondere le prestazioni, queste vengono corrisposte in totale una sola volta. In tal caso l Atupri Assicurazione della salute corrisponde le sue prestazioni proporzionalmente Se si rivendicano diritti nei confronti dell Atupri Assicurazione della salute, in luogo di terzi responsabili o dei loro assicuratori di responsabilità civile, la persona assicurata deve cedere i suoi diritti all Atupri Assicurazione della salute nella misura delle prestazioni corrisposte. Gli indennizzi pagati da terzi responsabili o dal loro assicuratore di responsabilità civile vengono dedotti dalle prestazioni dell Atupri Assicurazione della salute Le eventuali riduzioni praticate da altri assicuratori non vengono coperte dall Atupri Assicurazione della salute Non c è obbligo di prestazione quando, senza il consenso dell Atupri Assicurazione della salute, l assicurato conviene con un terzo tenuto a corrispondere prestazioni una rinuncia parziale o totale a prestazioni assicurative o di risarcimento dei danni, oppure un indennizzo unico in capitale. 9 VARIE 9.1 Foro giuridico In caso di vertenze derivanti dal presente contratto, lo stipulante l assicurazione, rispettivamente la persona assicurata, può scegliere tra il foro giuridico della località del suo domicilio svizzero oppure il foro giuridico di Berna. 9.2 Comunicazioni Tutte le comunicazioni possono essere inoltrate con validità legale alla sede centrale dell Atupri Assicurazione della salute Le comunicazioni dell Atupri Assicurazione della salute vengono inoltrate con validità legale all indirizzo in Svizzera indicato dallo stipulante l assicurazione sulla polizza (attestazione di pagamento).

5 CON QUESTE PRESTAZIONI POSSIAMO ASSISTERVI ALL ESTERO Presenza in tutto il mondo una centrale di emergenza raggiungibile 24 ore su 24 e assunzione dei costi di tutti i trasporti di salvataggio e di emergenza: con queste e altre prestazioni disponete di un assicurazione completa anche all estero e durante i periodi di ferie e vacanze. Assicurati in tutto il mondo Noi ci assumiamo tutte le vostre spese di cura all estero, che non sono coperte dall assicurazione di base in tutto il mondo e senza limitazioni. La nostra centrale di emergenza: al vostro servizio 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 Potete raggiungere la nostra centrale di emergenza in qualsiasi momento. In caso di urgenza dovete semplicemente chiamare il numero della centrale Medicall per ricevere un assistenza immediata. La centrale Medicall vi aiuta anche a bloccare le carte di credito smarrite o rubate, a procurarvi nuovi assegni, a ordinare e spedire pezzi di ricambio, a rimpatriare veicoli che non sono più in condizioni di circolare, a procurarvi un assistenza legale all estero e in tante altre cose. Trasporti di salvataggio e di emergenza Ci assumiamo i costi dei trasporti di salvataggio e di emergenza fino al medico o all ospedale più vicini come pure i costi di trasferimento e rimpatrio senza limiti di importo. Spese alberghiere impreviste Se per motivi medici non potete continuare il viaggio o non potete affrontare il viaggio di ritorno, ci assumiamo le spese alberghiere per i vostri compagni di viaggio o familiari coassicurati, oppure il prolungamento o la modifica dell arrangiamento fino a CHF Operazioni di ricerca e recupero Ci assumiamo i costi delle operazioni di ricerca e recupero delle persone disperse, come pure il trasporto dei defunti fino a un massimo di CHF Validità prolungata di 90 giorni Se la vostra malattia o l infortunio si verificano durante il periodo assicurato, ci assumiamo pure i costi delle cure mediche e ospedaliere fino a 90 giorni dopo la scadenza del periodo che avete assicurato.

6 PAGATE LA FATTURA E SIETE SUBITO ASSICURATI Stipulate subito l assicurazione vacanze e viaggi con la polizza di versamento, per telefono od online. Basta scegliere la durata assicurativa desiderata, pagare il premio e il vostro viaggio può iniziare subito con una copertura ottimale. Con polizza di versamento Compilate interamente la polizza di versamento (se le persone sono più di cinque, ordinate altre polizze) e pagate l importo a mezzo posta o banca prima che inizi il viaggio. La ricevuta con il timbro postale (o con il vostro bonifico bancario) è simultaneamente la vostra polizza assicurativa. In caso di pagamento elettronico a mezzo posta o banca non dimenticate di indicare il numero della polizza e tutte le informazioni richieste nel campo «Persone assicurate». Stipulazione telefonica Non avete che telefonarci e subito vi spediremo una polizza di versamento la copertura assicurativa inizierà dopo l avvenuto pagamento. Stipulazione online Stipulate l assicurazione vacanze e viaggi online e dopo il pagamento con Postcard o carta di credito partite subito con una copertura ottimale. Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta Einzahlung Giro Versement Virement Versamento Girata Assicurazione vacanze e viaggi Questa ricevuta, munita del timbro postale o della conferma di versamento bancario, vale quale polizza assicurativa. Portatela sempre con voi durante il viaggio. Numero di polizza Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Atupri Assicurazione della salute Assicurazione vacanze e viaggi 3007 Berna Konto/Compte/Conto Einzahlung für / Versement pour / Versamento per Atupri Assicurazione della salute Assicurazione vacanze e viaggi 3007 Berna Konto/Compte/Conto Fr. c. Fr. c. Persone assicurate (prego compilare!) Assicurazione vacanze e viaggi dell Atupri Assicurazione della salute Cognome Nome Data di nascita Giro aus Konto Virement du compte Girata dal conto Einbezahlt von / Versé par / Versato da Numero di polizza Vogliate indicare: persone singole famiglia Inizio dell assicurazione il: Numero di giorni (tabella tariffale): assicurato Mivita 8.P Einbezahlt von / Versé par / Versato da 202 Die Annahmestelle L office de dépôt L ufficio d accettazione > >

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