Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione: gennaio 2014 (versione luglio 2015) Ente assicurativo: Sanitas Assicurazioni private SA
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- Abele Viola
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1 Assicurazione contro la perdita di guadagno Assicurazione collettiva d indennità giornaliera secondo la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA) Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione: gennaio 2014 (versione luglio 2015) Ente assicurativo: Sanitas Assicurazioni private SA
2 Condizioni generali concernenti l'assicurazione contro la perdita di guadagno (assicurazione d indennità giornaliera) Dopo l estinguersi dell obbligo di pagamento del salario secondo la Convenzione relativa alle Condizioni di lavoro degli Impiegati di Banca (CIB). Dove, per agevolare la lettura, è stata utilizzata unicamente la forma maschile, questa deve intendersi estesa anche a quella femminile. Art. 1 Condizioni generali b. I danni alla salute dovuti a gravidanza e parto sono considerati come malattia, a condizione che esista già un rapporto di lavoro all inizio della gravidanza e che tale rapporto sia ancora in corso nel momento in cui subentra la malattia. c. Qualora i danni alla salute siano da attribuire solo in parte a una malattia assicurata, le prestazioni saranno ridotte in modo corrispondente. d. Sono assicurati gli infortuni, le malattie professionali, le lesioni corporali parificabili alle conseguenze di un infortunio e le altre lesioni riconosciute e indennizzate dall assicuratore infortuni (Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni, LAINF). La base di queste Condizioni generali è costituita dal contratto di lavoro stipulato con il Credit Suisse AG e le società affiliate. L ente assicurativo è Sanitas Assicurazioni private SA. Art. 2 Oggetto L indennità giornaliera è intesa a sopperire un eventuale perdita del reddito che potrebbe presentarsi durante il periodo che va dall estinzione dell obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro, ai sensi della CIB, all inizio del versamento di una rendita d invalidità dell assicurazione federale contro l invalidità (AI) e della Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera). Art. 5 Validità territoriale a. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. b. Per i viaggi e i soggiorni all estero per motivi privati, la validità della copertura assicurativa è limitata a 12 mesi. c. Per i viaggi e i soggiorni all estero per conto del Credit Suisse AG o per una delle società affiliate la validità della copertura assicurativa è limitata a 6 anni. Dietro richiesta della persona assicurata, il Credit Suisse AG può prolungare la durata della copertura assicurativa. La richiesta deve essere inoltrata entro la fine del 6 anno. Art. 6 Durata della copertura assicurativa Art. 3 Persone assicurate a. Sono assicurati obbligatoriamente tutti i collaboratori del Credit Suisse AG e delle società affiliate: con un impiego fisso e un orario di lavoro settimanale di almeno 8 ore con un contratto a termine di più di 3 mesi di impiego e un orario di lavoro settimanale di almeno 8 ore i collaboratori in pensione con un contratto di reddito annuale saranno ulteriormente assicurati al massimo fino all età di riscossione dell AVS. b. Non sono assicurati i collaboratori con contratto di lavoro a termine minore/uguale a tre mesi d impiego, con contratto su chiamata e i collaboratori in pensione che lavorano in base ad un salario orario. Art. 4 Malattie e infortuni assicurati a. Ai sensi dell assicurazione è considerata come malattia qualsiasi alterazione dello stato di salute, oggettivamente constatabile dal punto di vista medico, che occorra indipendentemente dalla volontà dell assicurato e non sia attribuibile alle conseguenze di un infortunio. La decisione del medico di fiducia è determinante a tal proposito. a. Inizio della protezione assicurativa Per ogni collaboratore la copertura assicurativa ha effetto dal giorno in cui inizia a lavorare presso il Credit Suisse AG o una delle società affiliate. Per le persone parzialmente inabili al lavoro alla data prevista per l entrata in servizio, la copertura assicurativa ha effetto solo quando esse hanno riacquistato interamente l idoneità lavorativa. b. Fine della protezione assicurativa La copertura assicurativa cessa per ogni collaboratore con la sua uscita dalla società di appartenenza. In caso d interruzione del lavoro durante la quale l assicurato non percepisce il salario, la copertura assicurativa cessa 30 giorni dopo l estinguersi dell obbligo di pagamento del salario. Questa conserva però la sua efficacia in caso d interruzione del lavoro in seguito a malattia, infortunio o prestazione di servizio nell esercito svizzero o nella protezione civile (escluso il servizio attivo); Con il raggiungimento dell età tecnica pensionabile prevista dalla Cassa pensione del Credit Group (Svizzera). 2
3 c. Casi assicurativi non ancora conclusi all'estinzione della protezione assicurativa Le indennità giornaliere sono erogate anche oltre la data d uscita dalla società d appartenenza (ulteriore prestazione). La durata della prestazione è definita in base all art.10 cpv. d. Art. 8 Infortuni o malattie causati per negligenza Per tutte le malattie e gli infortuni causati per negligenza dall assicurato, si rinuncia al diritto di riduzione delle prestazioni previsto dalla legge. d. Casi attuali Se il collaboratore al momento dell uscita dalla società d appartenenza è inabile al lavoro, l erogazione della prestazione è fornita tramite il contratto collettivo della Sanitas. La continuazione del pagamento del salario effettuata da parte del Credito Suisse AG e le prestazioni fornite da parte dell assicurazione contro la perdita del guadagno saranno accreditate fino all obbligo massimo di prestazione di 365 giorni. Il valore delle prestazioni è definito in base all art.10 cpv. a e b. Art. 9 Einschränkungen des Versicherungsschutzes Sono esclusi dall assicurazione: a. le conseguenze d avvenimenti bellici: in Svizzera, all estero. Tuttavia, qualora l assicurato fosse sorpreso dallo scoppio di una guerra nel paese in cui soggiorna, la copertura assicurativa rimarrà in vigore ancora per 14 giorni a partire dal momento in cui è scoppiata la guerra; Art. 7 Passaggio all assicurazione individuale a. In caso d uscita dal Credit Suisse AG o da una delle società affiliate, a ogni assicurato domiciliato in Svizzera, è riservato il diritto di passare nell assicurazione individuale della Sanitas Assicurazioni private SA e della Wincare Assicurazioni complementari SA. Il diritto di passaggio dovrà essere esercitato entro 30 giorni dall uscita dalla società d appartenenza o una volta terminata l erogazione delle prestazioni. Questo diritto può essere fatto valere anche dai collaboratori che hanno più di 15 anni di servizio e non rientrano più nell assicurazione contro la perdita di guadagno. b. Nei limiti delle condizioni e delle disposizioni tariffarie dell assicurazione individuale, valevoli al momento del passaggio, la Sanitas accorda le prestazioni che sono assicurate alla data del passaggio (queste prestazioni saranno ridotte nella misura in cui l assicurato riduca o abbandoni l attività lavorativa). b. gli effetti di radiazioni ionizzanti. Eccezioni: la copertura assicurativa è tuttavia operante per i danni alla salute conseguenti a trattamenti con radiazioni prescritti da un medico per la cura di una malattia assicurata; c. gli infortuni subiti in seguito al compimento di un crimine o delitto intenzionale; d. il suicidio, l autolesionismo o il loro tentativo, eccetto se l assicurato, nel momento in cui ha compiuto un tale atto, era completamente e senza colpa propria incapace di agire razionalmente; e. gli infortuni subiti in seguito al pilotaggio di aeromobili e alla pratica del paracadutismo, qualora l assicurato abbia trasgredito le prescrizioni emanate dall autorità o non sia in possesso delle licenze e delle autorizzazioni ufficiali; f. gli infortuni subiti durante il servizio militare in un esercito straniero; c. In caso d incapacità lavorativa in corso nel momento in cui avviene il passaggio, l assicurato avrà diritto alle prestazioni dell assicurazione collettiva con decorrenza dalla data del passaggio. La durata delle prestazioni d'indennità giornaliera si basano sull'art. 6 cpv. c. In caso di ricaduta nell arco di 12 mesi, il numero di giorni per i quali è stata versata la prestazione in base alla presente assicurazione sarà considerato nel computo della durata delle prestazioni dell assicurazione collettiva. d. Il diritto di passaggio nell assicurazione individuale non sussiste: in caso di cambiamento del posto di lavoro e di adesione all assicurazione d indennità giornaliera in caso di malattia presso il nuovo datore di lavoro oppure dopo il raggiungimento dell età tecnica pensionabile prevista dalla Cassa pensione del Credit Suisse (Svizzera). in caso di viaggi e soggiorni all'estero per conto del Credit Suisse AG di durata superiore ai 6 anni, a condizione che il collaboratore continui a trovarsi all'estero. 3 g. la partecipazione ad atti di guerra; h. la partecipazione ad atti di terrorismo o di banditismo; i. la partecipazione a risse e baruffe, a meno che l assicurato sia stato ferito dai litiganti senza essere direttamente coinvolto oppure mentre prestava soccorso a una persona indifesa; j. la partecipazione a disordini. Art. 10 Indennità giornaliera Il diritto a un indennità giornaliera sussiste per tutta la durata dell incapacità lavorativa attestata dal medico, al più presto dal momento in cui si estingue l obbligo di pagamento del salario da parte del Credit Suisse AG o di una delle società affiliate.
4 a. Nel caso di malattia L ammontare dell indennità giornaliera corrisponde al 90% del salario assicurato. In caso di occupazione irregolare il salario assicurato è calcolato in base al salario medio durante un determinato periodo. Di regola tale periodo corrisponde agli ultimi tre mesi. b. Nel caso d infortunio L ammontare dell indennità giornaliera corrisponde al 10% del salario assicurato, fino all importo massimo previsto dalla LAINF, e al 90% della parte del salario eccedente tale importo. I certificati che attestano anticipatamente l incapacità lavorativa sono ammessi solo per un periodo massimo di 14 giorni. c. Termine d attesa Il termine di attesa corrisponde alla durata dell obbligo di pagamento del salario secondo CIB, ossia a: 90 giorni dal 1 al 4 anno di servizio completato 180 giorni dal 5 al 10 anno di servizio completato 240 giorni dall'11 al 14 anno di servizio completato 365 giorni* dal 14 anno di servizio completato * fine dell erogazione dell indennità giornaliera Al momento del passaggio all'assicurazione individuale sono applicabili le seguenti riduzioni del termine di disdetta: riduzione da 90 a 60 giorni dal 1 al 4 anno di servizio completato riduzione da 180 a 90 giorni dal 5 al 10 anno di servizio completato riduzione da 240 a 120 giorni dall'11 al 14 anno di servizio completato riduzione da 365 a 120 giorni dal 14 anno di servizio completato giorni. Agli assicurati stranieri che soggiornano all estero (escluse le degenze in ospedale) e che non possiedono né il permesso di dimora svizzero né lo statuto di lavoratore con permesso di soggiorno annuale, l indennità giornaliera è versata al massimo per il periodo obbligatorio per il Credit Suisse AG o una società affiliata, in base alle disposizioni contrattuali concernenti il pagamento del salario. Per i frontalieri questa limitazione non si applica fintantoché l assicurato soggiorna nel luogo di residenza o nelle vicinanze. In ogni caso un assicurato ammalato che si reca all estero senza il consenso della Sanitas e del Credit Suisse AG avrà diritto alle prestazioni solo dal momento in cui fa rientro in Svizzera. e. Incapacità al lavoro parziale Se l inabilità al lavoro è di almeno 25%, l indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado Per la determinazione della durata delle prestazioni e del periodo di attesa i giorni di incapacità al lavoro parziale vengono calcolati per intero. f. Prestazioni di terzi Se la persona assicurata ha diritto anche a prestazioni di assicurazioni statali o di terzi responsabili, una volta scaduto il periodo d'attesa, queste vengono integrate fino a raggiungere la somma dell indennità giornaliera della persona assicurata. Per la determinazione della durata delle prestazioni i giorni con prestazioni ridotte vengono calcolati per intero. La presente disposizione è applicabile anche per rispettive situazioni assicurative con sede all'estero. Se Sanitas eroga indennità giornaliere per la copertura della perdita di guadagno al posto di un terzo responsabile, è surrogata in misura delle sue prestazioni nei diritti dell'assicurato o di un avente diritto. Se a copertura della perdita di guadagno vi sono diverse assicurazioni d'indennità giornaliera, la perdita di guadagno assicurata è coperta dalle presenti condizioni generali d'assicurazione solamente in rapporto alle prestazioni garantite da tutti gli assicuratori insieme. d. Durata delle prestazioni L indennità giornaliera è versata per una durata massima di 365 giorni, con deduzione del numero di giorni corrispondenti alla durata dell obbligo di pagamento del salario secondo la CIB. Per i collaboratori con un contratto a termine la durata della prestazione scade al più tardi alla scadenza del periodo d impiego concordato. La durata della prestazione si riduce degli eventuali pagamenti continuati del salario e delle prestazioni dell assicurazione contro la perdita di guadagno erogato durante gli ultimi dodici mesi. Giorno di riferimento per la durata del diritto a prestazioni è il primo giorno dell'incapacità al lavoro. Assenze in seguito a malattia e infortunio non vengono cumulate. Art. 11 Determinazione delle prestazioni assicurate in base al guadagno Per il calcolo delle prestazioni è determinante il salario assicurato, sempre che detto salario sia stato conseguito presso il Credit Suisse AG o una delle società affiliate. Per il calcolo del salario assicurato, per ciascun assicurato è considerato il salario annuo, comprensivo degli assegni familiari, degli assegni per i figli a carico, delle indennità di formazione e delle indennità per turni speciali fino a un massimo di CHF Eventuali componenti variabili del salario (per esempio ricompense speciali, buoni premi) non vengono considerate. Dopo il raggiungimento dell età tecnica pensionabile della Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera) l indennità giornaliera è erogata per un massimo di 90 4
5 Art. 12 Premio Art. 17 Modifiche Il premio è sopportato in parti uguali dal datore di lavoro e dall assicurato. La quota di premio a carico dell assicurato è prelevata mensilmente dal salario. I premi sono i seguenti: La Sanitas, in concordanza con il Credit Suisse AG, è autorizzata a modificare le presenti condizioni generali d assicurazione (CGA) in qualsiasi momento. Anni di servizio dal 1 al 4 anno completo dal 5 al 10 anno completo dall'11 al 14 anno completo dal 14 anno completo premio in del salario assicurato Collabo- Banca 2,3 2,3 1,0 1,0 0,4 0,4 0 0 Art. 18 E ntrata in vigore Le presenti condizioni generali d assicurazione (CGA) entrano in vigore il 1 gennaio Art. 13 Obblighi in caso di sinistro In caso di malattia le cui conseguenze potrebbero comportare il versamento delle prestazioni assicurative, occorre rivolgersi non appena possibile a un medico e provvedere a una cura adeguata. L assicurato è tenuto a seguire le prescrizioni del medico curante e del personale di cura. È tenuto a sottoporsi a una visita da parte del medico di fiducia. La Sanitas è autorizzata a chiedere ulteriori attestati e informazioni, in particolare i certificati medici. L assicurato riconosce alla Sanitas il diritto di richiedere direttamente, a sue spese, detti attestati e informazioni. L assicurato è tenuto a liberare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti del medico di fiducia. Art. 14 Conseguenze dell inosservanza delle condizioni generali In caso di violazione colposa degli obblighi di cui all art. 13 (avviso, comportamento, ecc.), alla Sanitas è riservata la facoltà di ridurre proporzionalmente le prestazioni, salvo che l assicurato dimostri che tale violazione non ha influito né sull accertamento della malattia né sulle conseguenze della stessa. Art. 15 Violazione delle condizioni generali senza colpa Qualora, considerate le circostanze, la violazione degli obblighi di cui all art.13 non sia imputabile a colpa, i pregiudizi di cui sopra non avranno effetto. Art. 16 Cessione dei diritti Senza l espresso consenso della Sanitas i diritti concernenti le prestazioni assicurate non possono essere né ceduti né dati in pegno prima della loro fissazione definitiva. 5 E-CSKTG it
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