COD. TARIFFA 21PV. 1. Informazioni generali
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2 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA TEMPORANEA CASO MORTE ELISIR COD. TARIFFA 21PV NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 1. Informazioni generali A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE a) La denominazione sociale della Compagnia è AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A.. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni ed appartiene al Gruppo AXA; b) La sede Legale e la Direzione Generale sono in Italia, in Via Aldo Fabrizi, Roma; c) Recapito telefonico: ; numero verde: ; sito internet: info@axa-mpsvita.it; d) AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni Vita e Capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/07/1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 08/08/1974; e) La società di revisione è Mazars & Guérard S.p.A., Corso di P.ta Vicentina, Milano. 2. Conflitto di interessi Con riferimento alla specifica tipologia contrattuale non si ravvedono situazioni di conflitto di interessi. La Compagnia opera, in ogni circostanza, in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile. pagina 1 di 26
3 B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La durata del contratto è stabilita dal Contraente all atto della sottoscrizione della proposta e deve essere non inferiore ad 1 anno e non superiore a 25 anni. Alla scadenza contrattuale, l Assicurato non potrà avere una età superiore a 75 anni. PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento a favore dei Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato in caso di morte indicato in polizza. Si precisa che non è prevista alcuna prestazione in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza contrattuale. Il contratto richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato mediante visita medica. Tuttavia se il capitale da garantire in caso di morte non è superiore ad euro e l Assicurato non ha superato i 60 anni di età, è possibile evitare l accertamento con la compilazione di un questionario sostitutivo del controllo medico. In proposito si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario. In caso di assicurazione assunta senza visita medica, l efficacia della garanzia del capitale in caso di morte nei primi sei mesi di assicurazione risulta limitata, come specificato nella clausola 1 delle Condizioni di Assicurazione. Una ulteriore limitazione dell efficacia nella garanzia assicurativa è prevista nella clausola 2 anche per le assicurazioni assunte con visita medica, qualora l Assicurato rifiuti di sottoporsi agli esami clinici necessari per l accertamento dell eventuale stato di malattia da HIV o sieropositività. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato, con esclusione dei casi in cui il decesso sia causato da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione, o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione. Se il decesso è dovuto ad uno dei predetti eventi, la Compagnia non corrisponderà alcun importo. 4. Premi Elisir prevede il versamento di un premio annuo costante pagabile per tutta la durata contrattuale. Il premio può essere anche frazionato in rate semestrali o mensili. Si rinvia al punto per il dettaglio dei relativi costi di frazionamento. pagina 2 di 26
4 Il premio è determinato in relazione al capitale assicurato, alla durata del contratto, all età, al sesso, allo stato di salute, alla professione e all eventuale attività sportiva svolta dall Assicurato. Si riportano di seguito le tabelle illustrative dei premi Assicurazione temporanea caso morte Capitale assicurato: euro Sesso: maschile Età Durata 30 53,25 56,25 61,00 69,00 80, ,50 65,75 76,25 90,50 111, ,00 86,75 104,50 130,00 162, ,75 124,50 156,25 195,25 248, ,00 190,50 238,25 303,75 385, Capitale assicurato: euro Sesso: femminile Età Durata 30 36,00 38,50 42,25 47,25 53, ,25 46,00 52,50 60,25 70, ,50 59,50 68,50 80,50 95, ,75 79,25 93,50 111,00 136, ,75 109,25 130,25 161,00 205, Capitale assicurato: euro Sesso: maschile Età Durata 30 82,50 88,50 98,00 114,00 137, ,00 107,50 128,50 157,00 198, ,00 149,50 185,00 236,00 300, ,50 225,00 288,50 366,50 472, ,00 357,00 452,50 583,50 747, Capitale assicurato: euro Sesso: femminile Età Durata 30 48,00 53,00 60,50 70,50 83, ,50 68,00 81,00 96,50 116, ,00 95,00 113,00 137,00 166, ,50 134,50 163,00 198,00 248, ,50 194,50 236,50 298,00 386, pagina 3 di 26
5 Capitale assicurato: euro Sesso: maschile Età Durata ,00 153,00 172,00 204,00 250, ,00 191,00 233,00 290,00 373, ,00 275,00 346,00 448,00 576, ,00 426,00 553,00 709,00 921, ,00 690,00 881, , , Capitale assicurato: euro Sesso: femminile Età Durata 30 72,00 82,00 97,00 117,00 143, ,00 112,00 138,00 169,00 208, ,00 166,00 202,00 250,00 308, ,00 245,00 302,00 372,00 472, ,00 365,00 449,00 572,00 749, Capitale assicurato: euro Sesso: maschile Età Durata ,00 282,00 320,00 384,00 476, ,00 358,00 442,00 556,00 722, ,00 526,00 668,00 872, , ,00 828, , , , , , , , , Capitale assicurato: euro Sesso: femminile Età Durata ,00 140,00 170,00 210,00 262, ,00 200,00 252,00 314,00 392, ,00 308,00 380,00 476,00 592, ,00 466,00 580,00 720,00 920, ,00 706,00 874, , , Si precisa che gli importi indicati nelle tabelle non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti, ad esempio, alla professione ed allo stato di salute dell assicurato, che possono essere effettuate dalla Compagnia solo dopo che l assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario o si sia sottoposto a visita medica. pagina 4 di 26
6 Il pagamento del premio può avvenire mediante: addebito sul c/c bancario, previa autorizzazione; bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Non è prevista alcuna rivalutazione della prestazione assicurata. 6. Opzioni contrattuali Non sono previste opzioni in corso di contratto. 7. Costi C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 7.1 Costi gravanti direttamente sul contraente Costi gravanti sul premio Tipologia Importo Periodicità di prelievo Modalità di prelievo Spese di emissione del contratto e 24 Su ciascun premio Comprese nel premio da versare Caricamento percentuale 15% Su ciascun premio Comprese nel premio da versare In caso di frazionamento semestrale o mensile del pagamento del premio è prevista una maggiorazione pari rispettivamente al 2,00% e al 5,00% del premio stesso Costi per riscatto Il contratto non prevede il riscatto della prestazione assicurata. 7.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione Non previsti 8. Regime fiscale Detrazione fiscale dei premi Sui premi versati alla Compagnia per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte ed entro il pagina 5 di 26
7 limite massimo di euro 1.291,14, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente del 19% dei premi stessi. Trattamento fiscale delle prestazioni Il capitale corrisposto in caso di morte dell Assicurato è esente dall imposta sui redditi e non concorre alla formazione dell asse ereditario ai fini dell imposta di successione. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l accettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio, sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. L Assicurazione entra in vigore alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso. 10. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi Il contratto si risolve se il contraente non provvede al pagamento del premio dovuto entro i trenta giorni successivi a ciascuna scadenza. Il contratto può essere, tuttavia, ripristinato entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi stabiliti in misura pari al 3% in base annua. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza il ripristino è subordinato alla verifica dello stato di salute dell Assicurato. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l assicurazione non potrà più essere ripristinata. Il contratto si risolve, comunque, al decesso dell Assicurato. 11. Riscatto Il contratto non prevede il riscatto della prestazione assicurata. 12. Revoca della proposta Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata. La Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia. pagina 6 di 26
8 13. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, Roma. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato. 14. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni Si rinvia all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio della documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni. La Compagnia effettua i pagamenti entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Si richiama l attenzione sui termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa (Art del Codice Civile). 15. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 16. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto è in lingua italiana. 17. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia (AXA MPS Assicurazioni Vita SpA - Servizio Clienti - Via Aldo Fabrizi, 9 - Roma Italia, fax: , info@axa-mpsvita.it). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. pagina 7 di 26
9 18. Informativa in corso di contratto La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. 19. Comunicazioni del contraente alla Compagnia Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria o fax) eventuali comunicazioni inerenti: modifiche dell indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto; variazione degli estremi di c/c bancario. AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Roma, marzo 2009 Il rappresentante legale L Amministratore Delegato Frederic de Courtois AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel Fax Sito Internet: info@axa-mpsvita.it. - Capitale Sociale e i.v. - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA S.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. pagina 8 di 26
10 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA TEMPORANEA CASO MORTE ELISIR COD. TARIFFA 21PV CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEZIONE 1 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del contratto Il presente contratto prevede la corresponsione di un capitale, determinato in base a quanto previsto all Art.13 in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale. Alla scadenza contrattuale, l Assicurato non potrà avere una età superiore a 75 anni. Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa ha diritto: a) quando esiste dolo o colpa grave: di impugnare il contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Trascorso detto termine la Compagnia decade da tale diritto; di rifiutare, in caso di sinistro ed in ogni tempo, qualsiasi pagamento; b) quando non esiste dolo o colpa grave: di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da fare all Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; di ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. La Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione o dalla sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all età reale, delle somme dovute. Art. 3 - Conclusione del contratto Entrata in vigore del contratto Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l accettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante invio del documento di polizza. pagina 9 di 26
11 In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio, sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. L Assicurazione entra in vigore alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso. Gli impegni della Compagnia relativi al pagamento del capitale assicurato in caso di morte, tuttavia, sono così limitati: assicurazioni assunte senza visita medica ma previa compilazione di apposito questionario sostitutivo del controllo sanitario, con capitali assicurati non superiori a euro e con età dell assicurato non superiore a 60 anni: troverà applicazione la clausola di carenza indicata nelle presenti condizioni come Clausola 1; assicurazioni assunte con visita medica e capitali assicurati superiori a euro : troverà applicazione la Clausola 2 nel solo caso in cui l Assicurato rifiuti di sottoporsi agli esami clinici necessari per l accertamento dell eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività. Art. 4 - Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. E escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione, o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione. Art. 5 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; b) dopo la morte del Contraente; c) dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di vincolo di polizza richiedono l assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento. Art. 6 - Cessione e vincolo Il Contraente può cedere ad altri o vincolare il contratto. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Compagnia ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta. In tale momento la Compagnia deve effettuare la relativa annotazione sull originale della polizza o su appendice. pagina 10 di 26
12 Art. 7 - Pagamenti della Compagnia Le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dai documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. In ogni caso devono essere consegnati: l originale della polizza ed eventuali appendici; il certificato di morte; la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo; copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto in assenza del testamento, con l indicazione (se del caso) degli eredi legittimi; certificato di esistenza in vita dei Beneficiari; decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l indicazione della persona designata alla riscossione. La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione di carattere sanitario, non prevista nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in considerazione di particolari esigenze istruttorie. Verificatasi la risoluzione del contratto la Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto i pagamenti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario. Art. 8 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto. Art. 9 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, Roma. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato. Art Foro Competente Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto. SEZIONE 2 CONDIZIONI PARTICOLARI Art Durata La durata del contratto è stabilita dal Contraente all atto della sottoscrizione della proposta e non può essere inferiore ad 1 anno e superiore a 25 anni. Alla scadenza contrattuale l Assicurato non potrà avere una età superiore a 75 anni. pagina 11 di 26
13 Art. 12 Premi Il contratto prevede il versamento di un premio annuo che potrà essere pagato mediante: addebito sul c/c bancario, previa autorizzazione; bonifico bancario sul c/c intestato alla Compagnia. Il premio annuo è costante per tutta la durata contrattuale, ed è dovuto non oltre l anno di decesso dell Assicurato. Lo stesso può essere corrisposto, oltre che annualmente, anche in rate semestrali o mensili; in tal caso sarà applicata l addizionale di frazionamento pari rispettivamente al 2,00% e al 5,00% del premio stesso. L interruzione del pagamento, anche di una sola rata di premio, comporta l interruzione della copertura assicurativa. Art Prestazioni In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà al Beneficiario il capitale assicurato indicato in polizza. Se il decesso è dovuto ad uno degli eventi di cui all Art. 4, la Compagnia non corrisponderà alcun importo. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza contrattuale, nulla sarà dovuto dalla Compagnia. Art Ripristino (riattivazione) Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha diritto di riprendere il versamento dei premi e ripristinare l assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi stabiliti in misura pari al 3% in base annua. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, il ripristino può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia che può richiedere nuovi accertamenti sanitari, il cui costo eventuale è a carico del Contraente, e decidere tenendo conto del loro esito. In ogni caso di ripristino, l assicurazione entra nuovamente in vigore, per l intero suo valore, alle ore ventiquattro del giorno del pagamento dell importo dovuto. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l assicurazione non potrà più essere ripristinata. Art. 15 Riscatto Il presente contratto non prevede il riscatto. SEZIONE 3 CONDIZIONI SPECIALI Condizioni Speciali di Carenza per Assicurazioni Senza Visita Medica CLAUSOLA 1 Premesso che l Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, pagina 12 di 26
14 a parziale deroga delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto e la polizza stessa sia in regola col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà una somma pari alla riserva matematica maturata al momento del decesso. Qualora la polizza risulti emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti, espressamente richiamati nella polizza stessa, l applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite. La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta: a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l entrata in vigore della polizza; c. di infortunio avvenuto dopo l entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all Art. 4 delle Condizioni di assicurazione) l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato in caso di morte indicato in polizza non sarà pagato. In suo luogo sarà corrisposta una somma pari al valore della riserva matematica maturata al momento del decesso. Resta, infine, convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti. CLAUSOLA 2 Integrazione delle Condizioni di Assicurazione per contratti assunti con visita medica in assenza di test HIV. Premesso che l Assicurato non ha aderito alla richiesta della Compagnia di eseguire gli esami clinici necessari per l accertamento dell eventuale stato di malattia da HIV o sieropositività, rimane convenuto che se il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato per il caso di morte non sarà pagato. In suo luogo sarà corrisposta una somma pari al valore della riserva matematica maturata al momento del decesso. Roma, marzo 2009 AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel Fax Sito Internet: info@axa-mpsvita.it. - Capitale Sociale e i.v. - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento di AXA S.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. pagina 13 di 26
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18 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA TEMPORANEA CASO MORTE ELISIR COD. TARIFFA 21PV GLOSSARIO TERMINOLOGIA GENERALE DEFINIZIONI GENERALI anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la compagnia ed il contraente. assicurato Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l evento assicurato avvenga in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata. caricamenti Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della compagnia. cessione e vincolo Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunipagina 17 di 26
19 cazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un appendice dello stesso. In caso di vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l efficacia delle garanzie prestate richiede l assenso scritto del vincolatario. compagnia Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa, definita alternativamente anche società o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione. conclusione del contratto Momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l accettazione della proposta, comunicandola per iscritto con raccomandata o mediante l invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. condizioni contrattuali (o di polizza) Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. condizioni generali Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni particolari e speciali. condizioni particolari Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali. condizioni speciali Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa. conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della compagnia può collidere con quello del contraente. contraente Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla compagnia. costi (o spese) Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla compagnia. decorrenza Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. pagina 18 di 26
20 detraibilità fiscale (del premio versato) Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. dichiarazioni precontrattuali Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la compagnia stessa può chiedere l annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente. diritti (o interessi) di frazionamento In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata. diritto proprio (del beneficiario) Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente. durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace. durata del pagamento dei premi Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso. esclusioni Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. età assicurativa Modalità di calcolo dell età dell assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno. fascicolo informativo L insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: nota informativa; condizioni di assicurazione; glossario; modulo di proposta. impignorabilità e insequestrabilità Principio secondo cui le somme dovute dalla compagnia al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. pagina 19 di 26
Data ultimo aggiornamento: 07/2014
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