VITAINTERA POLIZZADIASSICURAZIONE SULLA VITA

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1 VITAINTERA POLIZZADIASSICURAZIONE SULLA VITA NOTAINFORMATIVAE CONDIZIONICONTRATTUALI EDIZIONE MILANO ASSICURAZIONI 1825

2 Milano Assicurazioni spa - Fondata nel Sede Legale: Assago - Milanofiori (MI) Strada 6, Palazzo A13 - Capitale sociale ,92 interamente versato - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L n. 966) Nota Informativa VITA INTERA - Assicurazione a vita intera in caso di morte a premio annuo temporaneo, rivalutabile (Tariffa 2FV2) o costante (Tariffa 2FCV2), con rivalutazione annua del capitale. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter valutare in modo corretto e completo l opportunità di sottoscrivere l assicurazione vita denominata Assicurazione a vita intera in caso di morte, a premio annuo temporaneo rivalutabile (Tariffa 2FV2) o costante (Tariffa 2FCV2), con rivalutazione annua del capitale. La presente informativa precontrattuale e quelle da fornire in corso di contratto, relative alla suddetta tipologia di assicurazioni, sono regolate da specifiche disposizioni impartite dall ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell ordinamento italiano con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell ISVAP. 1 - Informazioni relative alla Società MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - in seguito sinteticamente indicata con Società - ha sede legale in Italia, Strada 6 Palazzo A13, Assago (MI) Milanofiori ed è autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 R.D.L. 29 aprile1923 n Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite del soggetto abilitato dalla Società al collocamento, al quale è assegnata la polizza, oppure potrà inviare le stesse direttamente al seguente indirizzo: MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Direzione Linea Vita Via L. il Magnifico, Firenze 2 - Informazioni relative all assicurazione 2.1) Prestazioni L assicurazione qui descritta è denominata Assicurazione a vita intera in caso di morte, a premio annuo temporaneo rivalutabile (Tariffa 2FV2) o costante (Tariffa 2FCV2), con rivalutazione annua del capitale. La garanzia principale consiste nell impegno della Società a pagare ai Beneficiari designati, in qualunque momento si verifichi il decesso dell Assicurato, il capitale assicurato a quel momento. Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute. La stipulazione dell assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato mediante visita medica; accertamenti sanitari aggiuntivi sono previsti per la garanzia relativa al caso di decesso dovuto ad infezione da HIV (AIDS e patologie collegate). Tuttavia è possibile, a determinate condizioni, la semplice compilazione di un questionario, ma in tal caso la garanzia per il caso di morte ha inizialmente un efficacia limitata (periodo di carenza). Comunque, sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso dovuti a determinate cause, come specificato nelle Condizioni contrattuali. È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni da parte della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto al pagamento delle prestazioni. Con la sottoscrizione di questa assicurazione, fermo restando quanto illustrato al successivo punto 2.5, si acquisiscono i seguenti benefici: il diritto alla riscossione di un capitale, in qualsiasi momento si verifichi la morte dell Assicurato, anche dopo il versamento di un solo premio (fatte salve le limitazioni previste dalle Condizioni contrattuali per il periodo di carenza); una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione separata degli investimenti a cui è collegato il contratto; la garanzia del consolidamento, e cioè la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite; pertanto, in ciascun anno, il capitale assicurato non può diminuire; la garanzia del valore minimo del capitale assicurato, grazie all attribuzione di un interesse annuo del 2% sotto forma di misura annua minima di rivalutazione; la facoltà di convertire, totalmente o parzialmente, il valore di riscatto, maturato ad un qualsiasi anniversario della decorrenza del contratto - ma non durante il periodo di pagamento dei premi annui - in una delle seguenti prestazioni (alle condizioni che saranno allora in vigore): una rendita annua da corrispondere all Assicurato finché in vita; una rendita annua con garanzia di suo pagamento per 5 o 10 anni (quindi anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell Assicurato) e, successivamente, finché l Assicurato è in vita; una rendita annua su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore dell Assicurato superstite finché in vita. 2.2) Durata del contratto L assicurazione qui descritta è a vita intera : la sua durata coincide con quella della vita dell Assicurato. 2.3) Informazioni sui premi L assicurazione richiede il versamento alla Società - tramite il competente soggetto abilitato - di premi annui anticipati, dovuti per tutta la durata del periodo di pagamento dei premi ma comunque non oltre la morte dell Assicurato. L importo del premio annuo può essere, a seconda della scelta iniziale del Contraente, rivalutabile (Tariffa 2FV2) o costante (Tariffa 2FCV2). La durata del periodo di pagamento dei premi può essere fissata - di norma - da un minimo di 5, ad un massimo di 30 anni. La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l età dell Assicurato. Il premio annuo può essere corrisposto anche ratealmente, previa maggiorazione del suo importo annuo, nella misura rispettivamente del 2,5% (rateazione semestrale), 3,5% (rateazione quadrimestrale), 4% (rateazione trimestrale), 4,5% (rateazione bimestrale), 6% (rateazione mensile). L importo iniziale del premio annuo dipende dall ammontare del capitale inizialmente assicurato, dalla durata del periodo di pagamento dei premi, dal sesso e dall età dell Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita. Il premio, una volta stabilito in base a tali elementi, non può essere modificato nel corso del periodo di pagamento dei premi, salvo che per effetto della rivalutazione (nel caso della Tariffa 2FV2). L importo del premio indicato nel progetto esemplificativo allegato si riferisce all ipotesi di un Assicurato in perfette condizioni di salute. In caso di scelta del premio annuo rivalutabile, l importo del premio cresce ogni anno nella stessa misura di rivalutazione del capitale assicurato, come precisato al successivo punto 2.4. È comunque possibile rifiutare parzialmente o integralmente la crescita del premio, riducendosi però, in tal caso, la rivalutazione del capitale assicurato; per esercitare questa facoltà, il Contraente deve farne richiesta scritta rispettando i termini di preavviso previsti dalle Condizioni contrattuali. In caso di scelta del premio annuo costante, l importo del premio resta invariato per tutto il periodo di pagamento dei premi, mentre il capitale assicurato si accresce, per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute, con le modalità indicate nelle Condizioni contrattuali. La formula di pagamento del premio sopra descritta ha le caratteristiche di un programma assicurativo ad accumulazione: la scelta del premio rivalutabile privilegia l efficace salvaguardia del livello delle prestazioni assicurate rispetto agli effetti dell inflazione; la scelta del premio costante consente di predeterminare sin dall origine l esborso complessivo. Il Contraente potrà chiedere chiarimenti in ordine agli elementi che concorrono a determinare il premio. In tal caso, a richiesta

3 del Contraente, verrà riportata nella proposta di assicurazione l indicazione del caricamento, cioè della parte del premio netto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto. Il Contraente può scegliere se versare i premi in contanti oppure con assegno bancario o circolare tratto o emesso all ordine della Società; i versamenti successivi al primo possono anche essere effettuati mediante apposito bollettino di conto corrente postale intestato al competente soggetto abilitato oppure bonifico bancario a favore dello stesso. Nei casi in cui il contratto sia collocato tramite il canale bancario e nei casi in cui venga contrattualmente stabilito, è invece richiesto il pagamento del premio mediante addebito sul conto corrente del Contraente e contestuale accredito a favore della Società; in tali casi, il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente potrà chiedere alla Società di indicargli le modalità per proseguire i versamenti. In ogni caso, la Società non è tenuta ad inviare avvisi di scadenza né a provvedere all incasso dei premi a domicilio. 2.4) Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili - Rivalutazione Le forme assicurative descritte sono collegate ad una specifica gestione patrimoniale, denominata FONDO 3A, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento riportato in polizza. La gestione è annualmente certificata da una Società di revisione contabile, iscritta all Albo di cui al D.P.R. n. 136/75, per attestarne la correttezza. Il rendimento realizzato da FONDO 3A viene annualmente attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato - per un aliquota non inferiore all 80%. In ogni caso il rendimento annuo attribuito al contratto (beneficio finanziario) non può superare il rendimento di FONDO 3A diminuito di un punto percentuale. La progressiva maggiorazione per rivalutazione del capitale assicurato avviene (con le diverse modalità previste dalle Condizioni contrattuali per la Tariffa 2FV2 e per la Tariffa 2FCV2) in base alla misura annua di rivalutazione, che è uguale al rendimento annuo attribuito e non può risultare inferiore al 2%. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel progetto allegato, con l avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri di FONDO 3A e che gli stessi sono espressi senza tenere conto degli effetti dell inflazione. Nel progetto esemplificativo è comunque indicato anche il capitale minimo assicurato al termine del periodo di pagamento dei premi per effetto della rivalutazione minima garantita contrattualmente. 2.5) Sospensione del pagamento dei premi - Risoluzione del contratto Versati i primi tre premi annui, è facoltà del Contraente di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto a prestazioni ridotte, determinate come stabilito dalle Condizioni contrattuali. Nel caso, invece, che il Contraente non versi una delle rate dei primi tre premi annui entro 30 giorni dalla relativa scadenza, il contratto resta sospeso. In ogni caso, entro 180 giorni dalla sospensione del pagamento dei premi, è possibile riattivare la piena efficacia del contratto mediante corresponsione delle rate di premio arretrate maggiorate di interessi; trascorsi 180 giorni, ma entro un anno, la riattivazione può invece essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. Se il contratto sospeso non viene riattivato nei modi di cui sopra, i premi già versati restano acquisiti dalla Società. Purché siano stati versati i primi tre premi annui, il Contraente ha diritto a richiedere alla Società, mediante raccomandata, il valore di riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni contrattuali, risolvendo definitivamente il contratto, salvo che venga esercitata la facoltà, richiamata al precedente punto 2.1, di convertire il valore di riscatto in rendita. 2.6) Riscatto - Riduzione delle prestazioni Nel progetto esemplificativo allegato, con riferimento alle ipotesi specificate, sono riportati i valori del riscatto e del capitale ridotto, determinati in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati, nonché i valori di riscatto in alcuni degli anni successivi al termine del periodo di pagamento premi. Il valore di riscatto via via maturato in relazione ai premi versati ed alle rivalutazioni effettivamente riconosciute è garantito. L ammontare del capitale ridotto, maturato in relazione ai premi versati ed alle rivalutazioni effettivamente riconosciute, resta acquisito in via definitiva e continua a beneficiare delle rivalutazioni annuali. Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell assicurazione si ottiene solo rispettando il piano assicurativo inizialmente stabilito. In particolare, l operazione di riscatto, in quanto modifica l equilibrio economico e demografico dell assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto, il Contraente deve valutare con particolare attenzione, prima della stipulazione: l impegno che si sta assumendo, sia in termini di durata del periodo di pagamento dei premi che di entità del premio; le conseguenze, generalmente negative, che comporta l interruzione di un contratto in corso, anche se effettuata contestualmente alla stipulazione di un altro contratto presso la stessa o un altra Compagnia. In alternativa al riscatto, il Contraente deve considerare la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di prestito, nei limiti del valore di riscatto maturato. 2.7) Pagamenti della Società La Società effettua i pagamenti - presso il proprio domicilio o quello del competente soggetto abilitato, dietro presentazione dell originale della polizza e delle eventuali appendici - entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l obbligo del pagamento, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria a verificare l esistenza dell obbligo stesso e ad individuare gli aventi diritto; in caso contrario, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. I pagamenti dovuti in esecuzione del contratto vengono effettuati previa richiesta, mediante invio alla Società dell apposito modulo allegato alla polizza (comunque disponibile presso i soggetti abilitati), debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, completo di tutta la documentazione specificata nel modulo stesso in relazione alla causa del pagamento richiesto. Per i pagamenti dovuti in caso di vita dell Assicurato, è anche necessario esibire un documento valido comprovante la sua esistenza in vita. La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l ulteriore documentazione necessaria a verificare l esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. 2.8) Diritto di recesso e di revoca della proposta Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente riceve la comunicazione scritta, firmata dalla Società, di accettazione della proposta di assicurazione - anche mediante consegna della polizza - oppure, in assenza della proposta, nel giorno in cui la polizza firmata dalla Società viene sottoscritta dal Contraente. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, dietro consegna dell originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto, diminuito: di 41,32 (L ) quale recupero delle spese sostenute, oppure dei diritti di polizza per contratti con visita medica, il cui importo varia in relazione all ammontare del capitale assicurato. Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate, al netto delle spese di 41,32 (L ) o dei suddetti diritti di polizza per contratti con visita medica. 2.9) Aspetti legali. Legislazione e lingua applicabili Il contratto è assoggettato alla legge italiana ed è redatto, di norma, in lingua italiana. Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell art del Codice Civile, le somme dovute dall assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Diritto proprio del beneficiario Ai sensi dell art del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto

4 di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario. Regime fiscale dei premi I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Se l assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. L importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare 1.291,14 (L ). Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall imposta sulle successioni. Negli altri casi - con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di capitale - è necessario fare le seguenti distinzioni: Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5% e con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) per tenere conto che il reddito si è formato in un periodo pluriennale. La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (netti dell eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all erogazione; le rate di rendita, limitatamente all importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%. L imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta. In ogni caso, le somme percepite nell esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d impresa restando assoggettate all ordinaria tassazione (non si applica quindi l imposta sostitutiva). 2.10) Reclami Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società (Servizio Assistenza Clienti) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con sede in Via del Quirinale n ROMA, quale organo a ciò preposto. 3 - Informazioni in corso di contratto Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato, per effetto della rivalutazione prevista dal contratto, oppure la corrispondente misura di aumento. Inoltre il Contraente potrà chiedere alla Società (Servizio Assistenza Clienti) ogni informazione relativa al contratto; in particolare, la Società fornirà l informazione relativa al valore di riscatto maturato, non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Al Contraente verrà tempestivamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto.

5 TARIFFA 2FV2 - Condizioni Contrattuali VITA INTERA - Assicurazione a vita intera in caso di morte a premio annuo temporaneo rivalutabile con rivalutazione annua del capitale (Tariffa 2FV2) I - Oggetto del contratto 1. Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione la Società garantisce, in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale assicurato. Il capitale assicurato, il cui ammontare iniziale è indicato nella scheda di polizza, si rivaluta annualmente come stabilito all art Esclusioni e limitazioni La garanzia per il caso di morte è operante qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato - fatte salve le esclusioni e le limitazioni descritte agli artt. 17 e Premio Il premio annuo è dovuto dal Contraente alla data di decorrenza del contratto e ad ogni suo anniversario, per il numero di anni del periodo di pagamento premi indicato nella scheda di polizza, e deve essere corrisposto in via anticipata nella rateazione pattuita, ma comunque non oltre la morte dell Assicurato. Il premio annuo, il cui ammontare iniziale è indicato nella scheda di polizza, si rivaluta ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto nella misura definita al punto b dell art. 7. Il Contraente - tramite il competente soggetto abilitato dalla Società al collocamento e con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all anniversario considerato - può comunque rifiutare parzialmente o integralmente la rivalutazione del premio indicando alla Società la misura limitata di rivalutazione da applicare al premio stesso, misura che viene posta uguale a zero in caso di rifiuto integrale e che, in caso di rifiuto parziale, non può essere inferiore alla misura annua minima di rivalutazione del 2%; la conseguente minor rivalutazione del capitale assicurato viene effettuata come stabilito all art. 8. Il Contraente deve versare i premi alla Società - tramite il competente soggetto abilitato al collocamento - scegliendo fra il pagamento in contanti oppure con assegno bancario o circolare tratto o emesso all ordine della Società; per i versamenti successivi al primo sono inoltre ammessi i seguenti mezzi di pagamento: apposito bollettino di conto corrente postale intestato al soggetto abilitato, oppure bonifico bancario a favore dello stesso. Nei casi in cui il contratto sia collocato tramite il canale bancario e nei casi in cui le parti lo stabiliscano contrattualmente, il pagamento del premio avviene mediante addebito sul conto corrente del Contraente e contestuale accredito a favore della Società; in tali casi, il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente potrà chiedere alla Società di indicargli le modalità per proseguire i versamenti. II - Conclusione del contratto e diritto di recesso 4. Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell assicurazione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato, oppure il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l assenso della Società stessa. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stata versata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata nella scheda di polizza, se successiva. Nel caso in cui il versamento della prima rata di premio sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata nella scheda di polizza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento. La data di decorrenza indicata nella scheda di polizza è fissata al 1 giorno del mese di emissione della polizza stessa. In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie esplicitamente previsti. che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva: di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell art C.C., quando esiste malafede o colpa grave, di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell art C.C., quando non esiste malafede o colpa grave. Trascorsi 180 giorni dall entrata in vigore delle garanzie o dalla data dell eventuale riattivazione del contratto accordata dalla Società, la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave. L inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. 6. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Direzione Linea Vita Via L. il Magnifico, Firenze Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, dietro consegna dell originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente le rate di premio versate, diminuite di 41,32 (L ) a fronte delle spese sostenute, oppure dei diritti di polizza per contratti con visita medica, il cui importo varia in relazione all ammontare del capitale assicurato. III - Regolamentazione nel corso della durata contrattuale 7. Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate A fronte degli impegni assunti con il presente contratto - facente parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita individuata dalla Serie la Società ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti denominata FONDO 3A, disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto. a. Rendimento attribuito - Entro la fine del mese che precede quello in cui cade la data di rivalutazione considerata, la Società dichiara il rendimento annuo da attribuire al contratto, che è almeno pari all 80% del rendimento di FONDO 3A - di cui al punto 3 bis del Regolamento - realizzato nei dodici mesi che precedono l inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione considerata. Il rendimento annuo attribuito non può comunque risultare superiore al rendimento di FONDO 3A diminuito di un punto percentuale. b. Misura di rivalutazione - La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito. Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2%. c. Rivalutazione del capitale assicurato - Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato nella misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b. Gli aumenti del capitale per rivalutazione vengono comunicati annualmente al Contraente. 5. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali 8. Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate in caso di rifiuto parziale o integrale della rivalutazione del premio In caso di rifiuto parziale o integrale della rivalutazione del premio ad un anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato

6 viene rivaluto secondo le seguenti modalità in luogo di quelle previste al punto c dell art. 7. Al capitale assicurato in vigore nell anno precedente, aumentato nella misura limitata di rivalutazione applicata al premio, viene aggiunto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza del contratto, l ulteriore ammontare ottenuto moltiplicando la misura aggiuntiva di rivalutazione - pari alla differenza fra la misura annua di rivalutazione, di cui al punto b dell art. 7, e la misura limitata di rivalutazione del premio - per la somma dei due importi seguenti: l importo che si ottiene riducendo il capitale iniziale riproporzionato - sotto definito - nel rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto ed il numero di anni del periodo di pagamento premi; l importo che si ottiene come differenza fra il capitale assicurato in vigore nell anno precedente e il capitale iniziale riproporzionato. Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto dell importo iniziale del capitale assicurato, per il rapporto fra l ammontare del premio annuo (al netto dei diritti) dovuto nell anno che precede l anniversario considerato, ed il corrispondente ammontare dovuto nel primo anno di assicurazione. In caso di rifiuto integrale della rivalutazione del premio prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto, al capitale assicurato in vigore nell anno precedente viene tuttavia aggiunto un ammontare ottenuto moltiplicando la misura annua minima di rivalutazione del 2%, per la somma dei due importi sopra definiti. 9. Riscatto A condizione che siano stati versati i primi tre premi annui, il Contraente può chiedere alla Società, mediante lettera raccomandata, la corresponsione del valore di riscatto. Sempreché non si sia verificata la sospensione del pagamento dei premi ai sensi dell art. 10, il valore di riscatto: dopo il pagamento di tutti i premi pattuiti, è pari al capitale assicurato alla data di richiesta del riscatto; prima che sia completato il pagamento dei premi, si ottiene come differenza fra gli importi di cui ai seguenti punti a e b: a. l importo che si determina moltiplicando il capitale assicurato alla data di riscatto, per il rapporto fra il numero dei premi annui pagati - comprese eventuali frazioni - ed il numero dei premi annui pattuiti; b. l importo che si determina moltiplicando il 75% dell ultimo premio annuo netto, interamente o parzialmente versato, per il rapporto fra il numero dei premi annui - con eventuali frazioni - pattuiti e non pagati, ed il numero di quelli pattuiti; se la durata del periodo di pagamento premi è inferiore a 10 anni, detto importo viene ridotto a tanti decimi quanti sono gli anni della durata suddetta. Nel caso che si sia verificata la sospensione del pagamento dei premi, il valore di riscatto si determina ai sensi dell art. 10. Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. 10. Sospensione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto o riduzione delle prestazioni assicurate Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, costituisce - a partire dalle ore 24 di quest ultima data - sospensione del pagamento dei premi. In tal caso, se il Contraente ha versato meno di tre premi annui, il contratto resta sospeso e, se non viene riattivato ai sensi dell art. 11, si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Società; altrimenti il contratto rimane in vigore con prestazioni ridotte, ma senza pagamento di ulteriori premi, salva la possibilità di riattivazione ai sensi dell art. 11. Il capitale ridotto è uguale al valore di riscatto calcolato alla data di sospensione del pagamento dei premi. Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi, il capitale ridotto viene rivalutato nella misura definita al punto b dell art. 7. Il valore di riscatto del contratto con prestazioni ridotte è pari al capitale ridotto in vigore alla data di riscatto. A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all incasso a domicilio. 11. Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto Entro 180 giorni dalla sospensione del pagamento dei premi, il Contraente può riattivare il contratto sospeso o in vigore con prestazioni ridotte, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi - il capitale assicurato per il medesimo importo che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata la sospensione del pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni e le limitazioni esplicitamente previste per le garanzie. Gli interessi vengono calcolati in base alla misura annua di rivalutazione applicata al contratto - a norma del punto b dell art. 7 - all ultimo anniversario che precede la data di riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse. Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla sospensione del pagamento dei premi, la riattivazione può essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. 12. Prestiti Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società nel limite del valore di riscatto disponibile. Nell atto di concessione del prestito, la Società ne indica le condizioni ed il tasso di interesse. 13. Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda di polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazione di riscatto e di prestito richiedono l assenso scritto del creditore o vincolatario. 14. Opzioni All anniversario in cui termina il periodo di pagamento premi, o ad un anniversario successivo, il Contraente può ottenere, mediante richiesta per lettera raccomandata da inviare alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all anniversario considerato, che il valore di riscatto a tale anniversario sia convertito, totalmente o parzialmente, in una delle seguenti prestazioni: una rendita annua da corrispondere all Assicurato finché in vita; una rendita annua da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (quindi anche in caso di decesso dell Assicurato) e, successivamente, fintanto che l Assicurato è in vita; una rendita annua su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull Assicurato superstite finché in vita. I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della conversione in rendita. IV - Beneficiari e pagamenti della Società 15. Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. 16. Pagamenti della Società Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto). I pagamenti vengono effettuati previa richiesta, mediante invio alla Società dell apposito modulo allegato alla polizza (modello GF, comunque disponibile presso i soggetti abilitati), debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, completo di tutta la documentazione specificata nel modulo stesso in relazione alla causa del pagamento richiesto.

7 Per i pagamenti dovuti in caso di vita dell Assicurato, è inoltre necessario esibire un documento valido comprovante la sua esistenza in vita. La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l ulteriore documentazione necessaria a verificare l esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l obbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. V - Esclusioni e limitazioni 17. Esclusioni Durante il periodo di pagamento premi, sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; suicidio e omicidio dell Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla data dell eventuale riattivazione del contratto accordata dalla Società. In caso di decesso dell Assicurato durante il periodo di pagamento premi, dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all ammontare dei premi versati dal Contraente, al netto di eventuali soprapremi e senza aggiunta di interessi o rivalutazioni, ma comunque non inferiore al valore di riscatto eventualmente maturato dal contratto e non superiore al capitale in vigore per il caso di morte. 18. Limitazioni La piena efficacia della garanzia per il caso di morte è subordinata alla circostanza che l Assicurato si sia preventivamente sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Nel caso che l Assicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia per il caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall entrata in vigore delle garanzie, o dalla data dell eventuale riattivazione del contratto accordata dalla Società. Il periodo di carenza è esteso a cinque anni per i casi di decesso dovuti a infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate. Detta limitazione (periodo di carenza) è operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza; in caso contrario la garanzia per il caso di morte si intende pienamente efficace. Qualora si verifichi il decesso dell Assicurato durante il periodo di carenza, il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all ammontare dei premi versati dal Contraente, al netto di eventuali soprapremi e senza aggiunta di interessi o rivalutazioni, ma comunque non inferiore al valore di riscatto eventualmente maturato dal contratto e non superiore al capitale in vigore per il caso di morte. La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l entrata in vigore delle garanzie: una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; shock anafilattico; infortunio, inteso come il trauma prodotto all organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili. VI - Legge applicabile e fiscalità 19. Legge applicabile Il contratto è regolato dalla legge italiana. 20. Foro competente Per tutte le controversie è competente l Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente/Assicurato ha la residenza o il domicilio. 21. Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

8 TARIFFA 2FCV2 - Condizioni Contrattuali VITA INTERA - Assicurazione a vita intera in caso di morte a premio annuo temporaneo costante con rivalutazione annua del capitale (Tariffa 2FCV2) I - Oggetto del contratto 1. Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione la Società garantisce, in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale assicurato. Il capitale assicurato, il cui ammontare iniziale è indicato nella scheda di polizza, si rivaluta annualmente come stabilito all art Esclusioni e limitazioni La garanzia per il caso di morte è operante qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato - fatte salve le esclusioni e le limitazioni descritte agli artt. 16 e 17. può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave. L inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. 6. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Direzione Linea Vita Via L. il Magnifico, Firenze 3. Premio Il premio annuo indicato nella scheda di polizza, di ammontare costante, è dovuto dal Contraente alla data di decorrenza del contratto e ad ogni suo anniversario, per il numero di anni del periodo di pagamento premi indicato nella scheda di polizza, e deve essere corrisposto in via anticipata nella rateazione pattuita, ma comunque non oltre la morte dell Assicurato. Il Contraente deve versare i premi alla Società - tramite il competente soggetto abilitato al collocamento - scegliendo fra il pagamento in contanti oppure con assegno bancario o circolare tratto o emesso all ordine della Società; per i versamenti successivi al primo sono inoltre ammessi i seguenti mezzi di pagamento: apposito bollettino di conto corrente postale intestato al soggetto abilitato, oppure bonifico bancario a favore dello stesso. Nei casi in cui il contratto sia collocato tramite il canale bancario e nei casi in cui le parti lo stabiliscano contrattualmente, il pagamento del premio avviene mediante addebito sul conto corrente del Contraente e contestuale accredito a favore della Società; in tali casi, il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente potrà chiedere alla Società di indicargli le modalità per proseguire i versamenti. II - Conclusione del contratto e diritto di recesso 4. Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell assicurazione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato, oppure il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l assenso della Società stessa. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stata versata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata nella scheda di polizza, se successiva. Nel caso in cui il versamento della prima rata di premio sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata nella scheda di polizza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento. La data di decorrenza indicata nella scheda di polizza è fissata al 1 giorno del mese di emissione della polizza stessa. In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie esplicitamente previsti. 5. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva: di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell art C.C., quando esiste malafede o colpa grave, di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell art C.C., quando non esiste malafede o colpa grave. Trascorsi 180 giorni dall entrata in vigore delle garanzie o dalla data dell eventuale riattivazione del contratto accordata dalla Società, la stessa Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, dietro consegna dell originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente le rate di premio versate, diminuite di 41,32 (L ) a fronte delle spese sostenute, oppure dei diritti di polizza per contratti con visita medica, il cui importo varia in relazione all ammontare del capitale assicurato. III - Regolamentazione nel corso della durata contrattuale 7. Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate A fronte degli impegni assunti con il presente contratto - facente parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita individuata dalla Serie la Società ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti denominata FONDO 3A, disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto. a. Rendimento attribuito - Entro la fine del mese che precede quello in cui cade la data di rivalutazione considerata, la Società dichiara il rendimento annuo da attribuire al contratto, che è almeno pari all 80% del rendimento di FONDO 3A - di cui al punto 3 bis del Regolamento - realizzato nei dodici mesi che precedono l inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione considerata. Il rendimento annuo attribuito non può comunque risultare superiore al rendimento di FONDO 3A diminuito di un punto percentuale. b. Misura di rivalutazione - La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito. Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2%. c. Rivalutazione del capitale assicurato - Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, fino al termine del periodo di pagamento premi, il capitale assicurato viene rivalutato aggiungendo allo stesso l ammontare ottenuto moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b, per la somma dei due importi seguenti: l importo che si ottiene riducendo il capitale inizialmente assicurato nel rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto ed il numero di anni del periodo di pagamento premi; l importo che si ottiene come differenza fra il capitale assicurato in vigore nell anno precedente e il capitale inizialmente assicurato. Ad ogni anniversario successivo al termine del periodo di pagamento premi, il capitale assicurato viene rivalutato nella misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b. Gli aumenti del capitale per rivalutazione vengono comunicati annualmente al Contraente. 8. Riscatto A condizione che siano stati versati i primi tre premi annui, il Contraente può chiedere alla Società, mediante lettera raccomandata, la corresponsione del valore di riscatto.

9 Sempreché non si sia verificata la sospensione del pagamento dei premi ai sensi dell art. 9, il valore di riscatto: dopo il pagamento di tutti i premi pattuiti, è pari al capitale assicurato alla data di richiesta del riscatto; prima che sia completato il pagamento dei premi, si ottiene come differenza fra gli importi di cui ai seguenti punti a e b: a. l importo che si determina aggiungendo al capitale inizialmente assicurato, moltiplicato per il rapporto fra il numero dei premi annui pagati - comprese eventuali frazioni - ed il numero dei premi annui pattuiti, la differenza fra il capitale assicurato alla data di riscatto e lo stesso capitale inizialmente assicurato; b. l importo che si determina moltiplicando il 75% del premio annuo netto, per il rapporto fra il numero dei premi annui - con eventuali frazioni - pattuiti e non pagati, ed il numero di quelli pattuiti; se la durata del periodo di pagamento premi è inferiore a 10 anni, detto importo viene ridotto a tanti decimi quanti sono gli anni della durata suddetta. Nel caso che si sia verificata la sospensione del pagamento dei premi, il valore di riscatto si determina ai sensi dell art. 9. Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. 9. Sospensione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto o riduzione delle prestazioni assicurate Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, costituisce - a partire dalle ore 24 di quest ultima data - sospensione del pagamento dei premi. In tal caso, se il Contraente ha versato meno di tre premi annui, il contratto resta sospeso e, se non viene riattivato ai sensi dell art. 10, si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Società; altrimenti il contratto rimane in vigore con prestazioni ridotte, ma senza pagamento di ulteriori premi, salva la possibilità di riattivazione ai sensi dell art. 10. Il capitale ridotto è uguale al valore di riscatto calcolato alla data di sospensione del pagamento dei premi. Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi, il capitale ridotto viene rivalutato nella misura definita al punto b dell art. 7. Il valore di riscatto del contratto con prestazioni ridotte è pari al capitale ridotto in vigore alla data di riscatto. A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all incasso a domicilio. 10. Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto Entro 180 giorni dalla sospensione del pagamento dei premi, il Contraente può riattivare il contratto sospeso o in vigore con prestazioni ridotte, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi - il capitale assicurato per il medesimo importo che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata la sospensione del pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni e le limitazioni esplicitamente previste per le garanzie. Gli interessi vengono calcolati in base alla misura annua di rivalutazione applicata al contratto - a norma del punto b dell art. 7 - all ultimo anniversario che precede la data di riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse. Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla sospensione del pagamento dei premi, la riattivazione può essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. 11. Prestiti Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società nel limite del valore di riscatto disponibile. Nell atto di concessione del prestito, la Società ne indica le condizioni ed il tasso di interesse. 12. Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda di polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l assenso scritto del creditore o vincolatario. 13. Opzioni All anniversario in cui termina il periodo di pagamento premi, o ad un anniversario successivo, il Contraente può ottenere, mediante richiesta per lettera raccomandata da inviare alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all anniversario considerato, che il valore di riscatto a tale anniversario sia convertito, totalmente o parzialmente, in una delle seguenti prestazioni: una rendita annua da corrispondere all Assicurato finché in vita; una rendita annua da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (quindi anche in caso di decesso dell Assicurato) e, successivamente, fintanto che l Assicurato è in vita; una rendita annua su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull Assicurato superstite finché in vita. I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della conversione in rendita. IV - Beneficiari e pagamenti della Società 14. Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. 15. Pagamenti della Società Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto). I pagamenti vengono effettuati previa richiesta, mediante invio alla Società dell apposito modulo allegato alla polizza (modello GF, comunque disponibile presso i soggetti abilitati), debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto, completo di tutta la documentazione specificata nel modulo stesso in relazione alla causa del pagamento richiesto. Per i pagamenti dovuti in caso di vita dell Assicurato, è inoltre necessario esibire un documento valido comprovante la sua esistenza in vita. La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l ulteriore documentazione necessaria a verificare l esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l obbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. V - Esclusioni e limitazioni 16. Esclusioni Durante il periodo di pagamento premi, sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; suicidio e omicidio dell Assicurato consenziente, se avviene nei primi

10 due anni dall entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla data dell eventuale riattivazione del contratto accordata dalla Società. In caso di decesso dell Assicurato durante il periodo di pagamento premi, dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all ammontare dei premi versati dal Contraente, al netto di eventuali soprapremi e senza aggiunta di interessi o rivalutazioni, ma comunque non inferiore al valore di riscatto eventualmente maturato dal contratto e non superiore al capitale in vigore per il caso di morte. 17. Limitazioni La piena efficacia della garanzia per il caso di morte è subordinata alla circostanza che l Assicurato si sia preventivamente sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Nel caso che l Assicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia per il caso di morte è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall entrata in vigore delle garanzie, o dalla data dell eventuale riattivazione del contratto accordata dalla Società. Il periodo di carenza è esteso a cinque anni per i casi di decesso dovuti a infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate. Detta limitazione (periodo di carenza) è operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza; in caso contrario la garanzia per il caso di morte si intende pienamente efficace. Qualora si verifichi il decesso dell Assicurato durante il periodo di carenza, il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all ammontare dei premi versati dal Contraente, al netto di eventuali soprapremi e senza aggiunta di interessi o rivalutazioni, ma comunque non inferiore al valore di riscatto eventualmente maturato dal contratto e non superiore al capitale in vigore per il caso di morte. La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l entrata in vigore delle garanzie: una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; shock anafilattico; infortunio, inteso come il trauma prodotto all organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili. VI - Legge applicabile e fiscalità 19. Legge applicabile Il contratto è regolato dalla legge italiana. 20. Foro competente Per tutte le controversie è competente l Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente/Assicurato ha la residenza o il domicilio. 21. Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

11 Regolamento della Gestione Speciale FONDO 3A Gestione interna separata degli investimenti in Euro denominata Gestione Speciale FONDO 3A (in breve FONDO 3A ) nel regolamento indicata con Gestione Speciale 1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, con criteri conformi alle norme stabilite dall Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e ad eventuali successive disposizioni. Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Speciale. Le attività gestite sono espresse o realizzabili nella valuta di riferimento in cui sono espressi i contratti, salvo la liquidità in Euro per la necessaria gestione di cassa. 2. La Gestione Speciale è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all albo di cui al D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta la rispondenza della Gestione Speciale stessa al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Speciale, il rendimento della stessa Gestione Speciale realizzato nell esercizio, quale descritto al seguente punto 3, e l adeguatezza di ammontare delle attività, a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche, quale richiesta al punto Il rendimento annuo della Gestione Speciale per l esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Speciale di competenza di quell esercizio al valore medio degli investimenti della stessa Gestione Speciale. Per risultato finanziario della Gestione Speciale si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Speciale - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e dell attività di certificazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Speciale e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all atto dell iscrizione nella Gestione Speciale per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio degli investimenti della Gestione Speciale si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività della Gestione Speciale. La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito ai fini della determinazione del rendimento annuo della Gestione Speciale. L esercizio della Gestione Speciale da sottoporre a certificazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 3bis Per i contratti della serie 2000, all inizio di ogni mese viene determinato il rendimento annuo della Gestione Speciale realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il rendimento annuo realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente punto 3; il rendimento annuo realizzato in ciascun altro periodo di osservazione si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione Speciale, di competenza del periodo di osservazione considerato, al valore medio degli investimenti della Gestione Speciale nello stesso periodo. 4 La Società si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell attuale legislazione fiscale. VITA INTERA - Nota Informativa e Condizioni Contrattuali - Tariffa 2FV2-2FCV2 - Mod M - Edizione

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