nota informativa 1) Informazioni relative alla Società 2) Informazioni relative al contratto

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1 nota informativa La presente Nota informativa vuol contribuire a far conoscere le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere il contratto di assicurazione sulla vita denominato Casomai. Il contratto prevede alcuni termini specifici, quali: Società: l Impresa Assicuratrice, cioè Zurich Investments life. Contraente: chi stipula il contratto con la Società. Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto. Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate. Premio: l importo dovuto dal Contraente alla Società. Riserva matematica: l importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali. 1) Informazioni relative alla Società La Zurich Investments life S.p.A. con Sede legale a Milano Italia - in Piazza C. Erba n. 6, è una Società per azioni di diritto italiano, autorizzata all esercizio della attività assicurativa con Decreto Ministeriale del ) Informazioni relative al contratto 2.1 Prestazioni del contratto Il capitale assicurato, pari a ,00 Euro è pagabile alle persone designate (Beneficiari) nel caso in cui il decesso dell Assicurato avvenga prima della scadenza del contratto. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da alcune specifiche cause, dettagliate all Art. 3 delle Condizioni contrattuali ( Esclusioni ). Poiché i premi sono destinati alla sola copertura del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza del contratto. Questa assicurazione è riservata alle persone fisiche la cui età, alla data di decorrenza del contratto sia compresa tra 18 e 50 anni e con riferimento agli ultimi cinque anni precedenti alla data di decorrenza del contratto, godano dei requisiti qui di seguito descritti e ne rilascino apposita dichiarazione: - non abbiano consultato medici, né siano stati invitati a consultarli, né si siano sottoposti a terapie o a cure o ad esami, nè siano stati ricoverati in case di cura, sanatori, ospedali, per malattie o interventi diversi da raffreddori, influenza, febbre da fieno o altri malesseri minori, appendicectomia, adenotonsillectomia, ernia inguinale, parto; - non si siano mai sottoposti a test HIV e sull'epatite, oppure si siano sottoposti, ma con risultati negativi; - non siano titolari di pensione d'invalidità e non abbiano in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso l'ente di previdenza obbligatoria di appartenenza o presso Assicurazioni private o Enti di previdenza o assistenza facoltativi; - non siano stati colpiti da malattia organica o lesione fisica che possa aver limitato la normale prosecuzione delle loro capacità di lavoro e comunque non siano stati assenti dal lavoro per motivi di salute oltre 20 giorni consecutivi negli ultimi sei mesi; - nello svolgimento del loro lavoro, o nel tempo libero, non pratichino alcuna attività pericolosa con utilizzo di sostanze pericolose o nocive alla salute o abbiano soggiornato per un periodo superiore a 6 mesi in paesi extraeuropei. L efficacia della garanzia risulterà comunque limitata per i primi sei mesi al caso in cui il decesso avvenga direttamente a seguito del sopravvenire di una malattia a decorso rapido, di uno shock anafilattico e di un infortunio, come specificato all Art. 4 delle Condizioni contrattuali ( Periodo di carenza ). Un periodo di carenza di 5 anni è comunque previsto per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione H.I.V. (AIDS e patologie ad essa collegate). È di fondamentale importanza che la citata dichiarazione resa ai fini di certificare il godimento dei requisiti di assicurabilità sia veritiera per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che possono anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari ad ottenere il pagamento delle prestazioni. 1

2 2.2 Prestazione aggiuntiva riservata agli Assicurati che siano contraenti delle polizze di Zurigo S.A. denominate Fortuna, Salve, For Family e MetroperMetro In forza di apposita convenzione stipulata tra la Società e la Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A., con sede a Zurigo, Rappresentanza Generale per l Italia in Milano, P.za Carlo Erba, 6 (di seguito Zurigo S.A.), in caso di decesso dell Assicurato durante la durata contrattuale, viene riconosciuto agli aventi diritti alla contraenza delle polizze denominate Fortuna, Salve, For Family e MetroperMetro sottoscritte dall Assicurato prima della stipulazione del presente contratto o entro un anno da tale atto, l esonero dal pagamento dei premi previsti per il periodo di tempo intercorrente tra la data del decesso e le scadenze delle citate polizze inizialmente previste, semprechè siano stati regolarmente pagati i premi scaduti prima del decesso dell Assicurato. Condizioni e modalità di riconoscimento di tale prestazione aggiuntiva sono indicate all Art. 2 delle Condizioni contrattuali ( Prestazione aggiuntiva riservata agli Assicurati che siano contraenti delle polizze di Zurigo S.A. denominate Fortuna, Salve, For Family e MetroperMetro ). 2.3 Durata del contratto Per durata del contratto si intende l arco di tempo in cui la garanzia è operante ed è quindi pari all intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza dello stesso. Il contratto prevede una durata pari a 10 anni. 2.4 Modalità e durata del versamento dei premi A fronte delle prestazioni assicurate il Contraente deve corrispondere un premio annuo costante per tutta la durata del contratto. I premi possono essere versati attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno o bonifico bancario sul c/c dell Agenzia cui è assegnato il contratto o sul c/c della Società stessa. E ammesso anche il pagamento a mezzo contanti effettuato presso i locali della suddetta Agenzia. 2.5 Informazioni sui premi L ammontare del premio è calcolato in funzione dell età e del sesso dell Assicurato. Il premio dovuto non può essere modificato dalla Società nel corso della durata del contratto. 2.6 Costi Il costo che la Società ritiene di dover sostenere con la gestione tecnico-amministrativa del contratto e dei rapporti con il Cliente è chiamato caricamento ed è inserito nel premio indicato in polizza. 2.7 Modalità di scioglimento del contratto Interruzione del pagamento dei premi Non è prevista la possibilità di chiedere il riscatto o la riduzione. In caso di mancato pagamento dei premi entro 30 giorni dalla scadenza, il contratto si risolve e non può essere riattivato. In tal caso decade anche la prestazione aggiuntiva descritta al precedente punto 2.2. Pagamenti e prescrizioni Per tutti i pagamenti della Società deve essere preventivamente consegnata la documentazione prevista all Art. 14 delle Condizioni contrattuali ( Pagamenti della Società). La Società effettuerà il pagamento nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ai sensi dell art del C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 3) Informazioni di carattere generale 3.1 Proposta di polizza e sua revocabilità Fino al momento in cui il contratto non è concluso il Contraente può revocare la proposta inviando comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l eventuale somma corrisposta. 3.2 Modalità di esercizio del diritto di recesso Ai sensi dell art. 111 del D.Lgs 174/95 il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di 2

3 conclusione. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell originale della polizza, la Società provvederà a restituire il premio, al netto delle spese quantificate forfettariamente in 30 e della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Effettuata la liquidazione nulla è più dovuto in forza del presente contratto. 3.3 Regime fiscale dei premi e delle prestazioni I premi del contratto non sono soggetti ad imposte di assicurazione e sono fiscalmente detraibili nella misura fissa del 19% per un importo massimo di 1.291,14 Euro. Le prestazioni del contratto sono esenti da imposizione fiscale. 3.4 Diritti del Beneficiario Ai sensi dell art del C.C., il Beneficiario in caso di morte acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. 3.5 Reclami Nel caso di dubbi, di necessità di informazioni o di segnalazioni di disservizi si potrà ricorrere all Intermediario che gestisce il contratto, oppure rivolgersi direttamente alla Società: - scrivendo alla Direzione della Società in Milano Piazza C. Erba, 6; - inviando un fax con le richieste al numero Le Norme vigenti prevedono inoltre la possibilità di rivolgersi, con esposto scritto, all Organo di Controllo ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) - che ha sede a Roma - Via del Quirinale, 21 - che provvederà ad interessare direttamente la Società delle richieste ricevute. 3.6 Legislazione applicabile Ai contratti si applica la legge italiana. Il contratto viene redatto in lingua italiana. 4) Informazioni in corso di contratto La Società si impegna a inviare tempestiva comunicazione scritta ai Contraenti delle polizze in corso, per qualsiasi variazione dei dati della Società indicati nella presente Nota informativa. 3

4

5 condizioni contrattuali assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costante Parte I Oggetto del contratto Articolo 1 Prestazioni assicurate In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari o aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato, definito in Euro, nel caso in cui la morte dell Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale sempreché siano stati regolarmente corrisposti i premi annui convenuti alla conclusione del contratto. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza, il contratto si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società. Articolo 2 Prestazione aggiuntiva riservata agli Assicurati che siano contraenti delle polizze di Zurigo S.A. denominate Fortuna, Salve, For Family e MetroperMetro Tra la Società e la Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A., con sede a Zurigo, Rappresentanza Generale per l Italia in Milano, P.za Carlo Erba, 6 (di seguito Zurigo S.A.) è stata stipulata una Convenzione in forza della quale quest ultima si impegna, in caso di decesso dell Assicurato durante la durata contrattuale del presente contratto, ad emettere, relativamente ad ognuna delle polizze denominate Fortuna, Salve, For Family e MetroperMetro sottoscritte dall Assicurato prima della stipulazione del presente contratto o entro un anno da tale atto, apposita appendice che esoneri gli aventi diritto alla contraenza dal pagamento dei premi nel periodo di tempo intercorrente tra la data del decesso e le scadenze contrattuali di tali polizze inizialmente previste, semprechè siano stati regolarmente pagati i premi scaduti prima del decesso dell Assicurato. Ai fini di quanto previsto al precedente comma l ammontare del premio e la durata contrattuale di ognuna delle polizze denominate Fortuna, Salve, For Family e MetroperMetro sono quelle in vigore: - alla data di sottoscrizione del presente contratto, se tali polizze sono state sottoscritte dall Assicurato prima della sottoscrizione del presente contratto; - alla data di sottoscrizione di tali polizze, se sottoscritte dall Assicurato nel primo anno di durata del presente contratto. La prestazione di cui al presente articolo sarà riconosciuta da Zurigo S.A. a condizione che la Società abbia accolto la richiesta di liquidazione da parte dei beneficiari designati, della prestazione descritta al precedente Art. 1 ( Prestazioni assicurate ). La Società si impegna a tenere indenni gli aventi diritto da ogni danno derivante loro dalla mancata o ritardata emissione da parte di Zurigo S.A. della citata appendice. Articolo 3 Esclusioni Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: -dolo del Contraente e del Beneficiario; - partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra; - incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; - suicidio, se avviene nel primo anno dall entrata in vigore dell assicurazione; - infortunio derivante dalla pratica e/o uso di armi anche se durante lo svolgimento di attività lavorativa; - sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia ad essa collegata; - uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; - partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore; - pratica di attività sportive agonistiche, pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; - malattie diagnosticate o infortuni subiti prima della sottoscrizione del contratto. In questi casi la Società restituisce una somma pari all ammontare dei premi versati. 5

6 Articolo 4 Requisiti di assicurabilità - Periodo di carenza L efficacia della copertura del rischio di morte è subordinata alla circostanza che l età dell Assicurato, alla data di decorrenza del contratto sia compresa tra 18 e 50 anni e con riferimento agli ultimi cinque anni precedenti alla data di decorrenza del contratto, l Assicurato stesso goda dei requisiti qui di seguito descritti e ne abbia rilasciato apposita dichiarazione: - non abbia consultato medici, né sia stato invitato a consultarli, né si sia sottoposto a terapie o a cure o ad esami, nè sia stato ricoverato in case di cura, sanatori, ospedali, per malattie o interventi diversi da raffreddori, influenza, febbre da fieno o altri malesseri minori, appendicectomia, adenotonsillectomia, ernia inguinale, parto; - non si sia mai sottoposto a test HIV e sull'epatite, oppure si sia sottoposto, ma con risultati negativi; - non sia titolare di pensione d'invalidità e non abbia in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso l'ente di previdenza obbligatoria di appartenenza o presso Assicurazioni private o Enti di previdenza o assistenza facoltativi; - non sia stato colpito da malattia organica o lesione fisica che possa aver limitato la normale prosecuzione delle sue capacità di lavoro e comunque non sia stato assente dal lavoro per motivi di salute oltre 20 giorni consecutivi negli ultimi sei mesi; - nello svolgimento del suo lavoro, o nel tempo libero, non pratichi alcuna attività pericolosa con utilizzo di sostanze pericolose o nocive alla salute o abbia soggiornato per un periodo superiore a 6 mesi in paesi extraeuropei. Tuttavia, in caso di decesso dell Assicurato durante i primi sei mesi di durata contrattuale, la Società si limita unicamente a restituire una somma pari al premio versato. Tale limitazione non si applica, e quindi la Società garantisce l intera prestazione assicurata, esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l entrata in vigore dell assicurazione: a) una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica; b) shock anafilattico; c) infortunio, inteso come l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. La durata del periodo di carenza è pari a sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione. Limitatamente al caso di decesso dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a cinque anni. Articolo 5 Durata del contratto e modalità di versamento dei premi Il premio annuo, costante per tutta la durata del contratto, è indicato nel documento di polizza ed è dovuto in via anticipata. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento del premio. Ogni pagamento deve essere effettuato presso l Agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società. La durata del contratto è fissata in 10 anni. Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso Articolo 6 Conclusione del contratto Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società, la polizza sottoscritta. L assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio annuo, dalle ore 24 del 6

7 giorno di conclusione del contratto o dal giorno indicato in polizza quale data di decorrenza dell assicurazione, se successivo. Articolo 7 Diritto di recesso dal contratto Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto di 30 come rimborso forfettario delle spese sostenute dalla Società per l'emissione del contratto. e della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Effettuata la liquidazione nulla è più dovuto in forza del presente contratto. Articolo 8 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C. L inesatta dichiarazione dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all età reale, delle somme dovute. Parte III Regolamentazione in corso di contratto Articolo 9 Interruzione del pagamento dei premi Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, determina la risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti alla Società. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all incasso a domicilio. Articolo 10 Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto L assicurazione, cessata a seguito della risoluzione del contratto di cui all Art. 9, non può essere riattivata. Articolo 11 Riscatto Il presente contratto non ammette valore di riscatto. Articolo 12 Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo, l operazione di recesso di cui al precedente Art. 7 ( Diritto di recesso dal contratto ) richiede l assenso scritto del creditore o del vincolatario. Parte IV Beneficiari e pagamenti della Società Articolo 13 Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; - dagli eredi dopo la morte del Contraente; - dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, e il beneficio sia stato accettato, le operazioni di recesso di cui al precedente Art. 7 ( Diritto di recesso dal contratto ), cessione, pegno o vincolo 7

8 richiedono l assenso scritto del Beneficiario. Articolo 14 Pagamenti della Società In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione: - modello di richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione; - originale di polizza e delle eventuali appendici; - certificato di morte corredato dalla documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario necessaria ad accertare la causa del decesso e il diritto alla prestazione (es. cartella clinica di eventuali ricoveri avvenuti nei 24 mesi precedenti il sinistro o relazione delle Autorità competenti in caso di incidenti e morti violente); - atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento; - copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno; - per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi; - documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente); - dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy). Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società. Parte V Legge applicabile e fiscalità Articolo 15 Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non regolato dal contratto, valgono le norme di legge. Articolo 16 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto, è competente il Foro nel quale si trova la residenza del Contraente. Zurich Investments life S.p.A. 8

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