JOBS ACT AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
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- Cristoforo Mori
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1 NEWSLETTER n ottobre 2015 JOBS ACT AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA RAPPORTO LAVORO RIFERIMENTI: D.Lgs 148/2015 (GU n.221 del ) Con il Decreto n. 148/2015 il Legislatore ha ridisegnato il quadro degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, rivedendo i criteri di concessione e di utilizzo, nonché le procedure burocratiche di richiesta e concessione. La presente Newsletter intende fornirne una breve panoramica. INCE DEGLI ARGOMENTI 1. SPOSIZIONI GENERALI 2. CASSA INTEGRAZIONE ORNARIA 3. CASSA INTEGRAZIONE STRAORNARIA 4. FON SOLIDARIETA BILATERALI 5. CONTRATTI SOLIDARIETA ESPANSIVA 6. MATERNITA E CONCILIAZIONE TEMPI VITA E LAVORO ENTRATA VIGORE LAVORATORI BENEFICIARI MISURA IN SPOSIZIONI GENERALI Le nuove norme contenute nel decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 si applicano solo ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015, ai trattamenti pregressi continueranno ad applicarsi le norme previgenti. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio) che possiedono un anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni. Per gli apprendisti la fruizione del trattamento di Cassa integrazione è prevista limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale. La conseguente sospensione o riduzione dell orario determina, da un lato la proroga del termine di scadenza del periodo formativo e dall altro una variazione in aumento della contribuzione ordinaria. Rimane confermato il trattamento salariale all 80 % della retribuzione globale Associazione Professionale Dottori Commercialisti - C.F./P.I. IT W boscolonet.eu TRIESTE TREVISO PRATA PORDENONE Via Dante Alighieri Trieste T F E trieste@boscolonet.eu Piazza San Vito Treviso T F E treviso@boscolonet.eu Via Cesare Battisti Prata di Pordenone T F E prata@boscolonet.eu
2 DURATA CONTRIBUTO ADZIONALE CONTRIBUZIONE FIGURATIVA MODALITÀ EROGAZIONE E TERMINI PER IL RIMBORSO CONZIONALITÀ E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, nei limiti degli importi massimi stabiliti e annualmente rivalutati. Viene prevista una revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento CIGO e CIGS non potrà superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, elevabile a 36 mesi soltanto se si utilizza la CIGS per causale contratto di solidarietà. Inoltre ai fini del calcolo la durata dei trattamenti di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte fino ai 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Nel solo settore edile, la durata massima complessiva dei trattamenti e fissata in 30 mesi. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali, i trattamenti richiesti prima del 24 settembre 2015 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. Le imprese che ricorreranno all integrazione salariale saranno soggette ad una contribuzione aggiuntiva, calcolata non sull importo della prestazione, ma sulla retribuzione teorica, con le seguenti aliquote: - 9% per i periodi di CIGO, CIGS e contratti di solidarietà sino a un anno di utilizzo nel quinquennio mobile; - 12% sino a due anni di utilizzo nel quinquennio mobile; - 15% sino a tre anni di utilizzo nel quinquennio mobile. Il contributo addizionale non è dovuto nei casi di eventi oggettivamente non evitabili. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. L'impresa paga le integrazioni salariali ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e l INPS rimborsa, oppure l'impresa conguaglia l'importo fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. A pena di decadenza, il conguaglio o la richiesta di rimborso, deve essere effettuato entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Il pagamento diretto è possibile solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa. Quando è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, i lavoratori sono convocati dal centro per l'impiego per stipulare un patto di servizio personalizzato. Il lavoratore che svolge attività lavorativa (autonoma o subordinata) durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al trattamento salariale per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore decade dal diritto se non provvede a dare la comunicazione preventiva alla sede territoriale Inps dello svolgimento di lavoro. Viene precisato che le comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro (UNILAV) sono valide ai fini dell assolvimento di tale obbligo. CAMPO APPLICAZIONE CASSA INTEGRAZIONE ORNARIA La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie si applicano a: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle 2
3 CAUSALI DURATA CONTRIBUZIONE cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; l) imprese addette all'armamento ferroviario; imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. L integrazione salariale e concessa per le seguenti causali: - situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; - situazioni temporanee di mercato. Le integrazioni sono corrisposte fino ad un massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane. Qualora l impresa abbia fruito dell integrazione per più periodi non consecutivi, la durata massima (salvo alcune particolari eccezioni), non può superare 52 settimane in un biennio mobile. La presentazione di nuova domanda di integrazione è ammessa per la medesima unità produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa (salvo alcune particolari eccezioni). Nei limiti di durata indicati, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione di integrazione salariale. La misura del contributo ordinario a carico delle imprese è così stabilito: a) 1,70%, per i dipendenti di imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti; b) 2%, per i dipendenti di imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti; c) 4,70%, per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile; d) 3,30%, per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei; e) 1,70%, per gli impiegati e i quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti; 3
4 f) 2%, per gli impiegati e i quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti; Ai fini del computo dei dipendenti valgono le seguenti regole: - si fa riferimento al 1 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dalle imprese - nel caso di imprese costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE - si computano tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l impresa deve comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. PROCEMENTO CONCESSIONE All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti indicati. Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l impresa è tenuta a presentare in via telematica all INPS la domanda di concessione. Nella richiesta devono essere indicati: la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall inizio della sospensione o riduzione dell attività lavorativa. Se la domanda è presentata dopo tale termine, l eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Se dall omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all integrazione salariale non percepita. Da 1 gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell'inps territorialmente competente. CAMPO APPLICAZIONE Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento, saranno definiti i criteri di esame delle domande di concessione. CASSA INTEGRAZIONE STRAORNARIA La disciplina della CIGS trova applicazione in relazione alla seguente tipologia di imprese: - Industriali, comprese quelle edili e affini che nel semestre precedente la 4
5 CAUSALI INTERVENTO data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti). - Sempre con riferimento alla stessa media occupazionale spetta anche alle seguenti particolari tipologie di imprese: o artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente; o appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale; o appaltatrici di servizi di pulizia, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; o dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; o cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; o di vigilanza - Commerciali (comprese quelle della logistica), agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente più di 50 dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti). A prescindere dal numero dei dipendenti, la disciplina trova applicazione in relazione alle categorie seguenti: - imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale; - partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa previsti per il 2015 e anni a seguire. La CIGS può essere concessa per una delle seguenti tre causali: - riorganizzazione aziendale: il programma deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Il programma deve inoltre essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro. - crisi aziendale: a decorrere dal 1 gennaio 2016, non può più essere concessa nei casi di cessazione dell attività produttiva dell azienda o di un ramo di essa. È stato previsto però un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che permette di autorizzare un ulteriore intervento per una durata massima rispettivamente di dodici mesi nel 2016, nove nel 2017 e sei nel 2018, qualora al termine del programma di crisi aziendale l impresa cessi l attività produttiva, ma sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. l programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale e deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale. 5
6 DURATA - contratto di solidarietà: è stipulato attraverso contratti collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. La percentuale di riduzione complessiva dell orario di lavoro di ciascun lavoratore non può essere superiore al 70 per cento nell arco dell intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. La durata della CIGS varia a seconda della causale e precisamente: - riorganizzazione aziendale massimo 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile; - crisi aziendale massimo 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione può essere concessa non prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione. - contratto di solidarietà massimo 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile (o 36 mesi in alcuni specifici casi). CONTRIBUZIONE CONSULTAZIONE SINDACALE Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale le sospensioni sono autorizzate soltanto nel limite dell'80 % delle ore lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. È dovuto un contributo ordinario pari al 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (0,60% a carico dell'impresa e 0,30% a carico del lavoratore). È dovuto inoltre il contributo addizionale a carico delle imprese nella misura precedentemente indicata nelle disposizioni generali. La procedura per le imprese che intendono richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale è la seguente: - comunicare alle RSA o RSU e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l entità' e durata prevedibile ed il numero dei lavoratori interessati; - entro 3 giorni dalla comunicazione, l'impresa o i soggetti sindacali presentano domanda di esame congiunto della situazione aziendale; PROCEMENTO - la procedura di consultazione si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la richiesta di esame congiunto (10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti); La domanda di concessione di CIGS deve essere presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati. Sarà cura dell'inps inviare tali informazioni alle Regioni e Province Autonome. La sospensione o la riduzione dell'orario decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Tale disposizione si applica ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1 novembre La domanda di concessione di CIGS è presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e alle DTL competenti per territorio. La concessione del trattamento avviene con decreto del Ministero del Lavoro per l'intero periodo richiesto adottato, in via generale, entro 90 giorni dalla 6
7 FON BILATERALI FON BILATERALI ALTERNATIVI presentazione della domanda da parte dell'impresa. Le Direzioni territoriali del lavoro, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento, accertano gli impegni aziendali formulando una relazione ispettiva trasmessa al competente ufficio ministeriale nei termini di legge. FON SOLIDARIETA BILATERALI Una tipologia di fondo di solidarietà bilaterale previsto è quello costituito su iniziativa delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali soggetti stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sulla integrazione salariale. L'istituzione dei fondi è obbligatoria in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. I fondi già costituiti alla data del 24 settembre 2015 si devono adeguare alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale dal 1 gennaio Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto. I fondi hanno la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di cassa integrazione. Inoltre, i fondi possono prevedere interventi finalizzati a: - assicurare ai lavoratori prestazioni integrative rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o rispetto a trattamenti di integrazione salariale; - prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; - contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. I fondi possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sulle integrazioni salariali. Tali fondi, frutto della bilateralità, sono alternativi al modello precedentemente descritto. La norma evidenzia che nei settori dell artigianato e della somministrazione di lavoro risultano già consolidati sistemi di bilateralità e consente ad essi di operare anche dopo la riforma se alla data del 24 settembre 2015 risultano perseguite le analoghe finalità previste per i fondi di solidarietà bilaterale secondo il modello ordinario. I fondi devono garantire ai lavoratori prestazioni nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in costanza di rapporto di lavoro per le cause previste in materia di integrazione salariale. I fondi devono assicurare entro fine 2015 almeno una delle seguenti prestazioni: a) una prestazione analoga per durata e misura pari all assegno ordinario (di cui si tratta successivamente); b) l assegno di solidarietà (di cui si tratta successivamente) per un periodo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. 7
8 FONDO RESIDUALE FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE ASSEGNO ORNARIO ASSEGNO La contribuzione ordinaria prevista a decorrere dal 2016 è pari allo 0,45% dell imponibile ai fini previdenziali ripartita tra datore di lavoro e lavoratore secondo quanto previsto dagli accordi. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente più di 15 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi, opera il fondo residuale. I datori di lavoro hanno l obbligo di versare la contribuzione al fine di consentire l accesso a prestazioni che consentano di richiedere prestazioni in caso di sospensione o riduzione dell orario di lavoro. A decorrere dal 1 gennaio 2016 il fondo residuale assume la denominazione di fondo di integrazione salariale. Sono soggetti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione delle norme sulle integrazioni salariali e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Ai fini del raggiungimento della soglia vanno conteggiati anche gli apprendisti. Il fondo garantisce: - un assegno di solidarietà per tutti i datori di lavoro. Per quelli fino a 15 dipendenti tuttavia l accesso alla prestazione sarà possibile solo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro che si verificheranno dal 1 luglio 2016; - un assegno ordinario per la durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che occupano più di 15 lavoratori, in relazione alle causali previste per l intervento della CIGO (con esclusione delle intemperie) e CIGS (solo per riorganizzazione e crisi aziendale). I fondi bilaterali assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale, alle durate massime previste dalla legge per le integrazioni salariale, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista per legge. La domanda deve essere presentata non prima di 30 giorni dall inizio della sospensione o riduzione dell attività lavorativa, e non oltre 15 giorni dall inizio della sospensione/riduzione. Dal 1 gennaio 2016 il fondo di solidarietà residuale garantisce un assegno di solidarietà in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano accordi collettivi aziendali per una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. L'assegno può essere corrisposto per massimo 12 mesi in un biennio mobile. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. La percentuale di riduzione complessiva dell orario di lavoro di ciascun lavoratore non può essere superiore al 70 per cento nell arco dell intero periodo per il quale l accordo di solidarietà è stipulato. Il datore di lavoro entro 7 giorni dall accordo sindacale deve presentare domanda in via telematica all INPS la quale deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati sottoscritto dalle organizzazioni sindacali. 8
9 CONTRATTI ESPANSIVA CONTRATTI SOLIDARIETA ESPANSIVA Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali, prevedano una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro spetta per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione: - un contributo pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile per i primi 12 mesi; - un contributo rispettivamente ridotto al 10 e al 5 per cento nei due anni successivi. In sostituzione del contributo, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi, per i primi 3 anni e comunque non oltre il compimento del 29 anno di età, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti; la contribuzione a carico del lavoratore rimane invece piena. Sono introdotte anche delle norme per agevolare il turn-over presso datori di lavoro con contratto di solidarietà in atto, secondo le quali ai lavoratori in possesso di specifici requisiti anagrafici e contributivi, spetta la pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro ad orario ridotto. PROROGA BENEFICI MATERNITA E CONCILIAZIONE TEMPI VITA E LAVORO Sono state stanziate le risorse per assicurare i benefici disposti dal D.lgs. n. 80/2015 per quanto riguarda le norme di tutela della maternità/paternità anche per gli anni successivi al L analisi dell argomento è stato trattato nella newsletter n. 25/
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