COMMERCIO DEI FORAGGI

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1 n) Erbe, sementi e foraggi (vedi anche Titolo V Capitolo Secondo Sottocapitolo a) Frumento) COMMERCIO DEI FORAGGI Sommario FIENO Distinzione Art. 1 Provenienza e composizione.» 2 Modo di misurazione......» 3 Peso » 4 Consegna » 5 Pagamento » 6 Obblighi di garanzia del venditore » 7 Mediazione (provvigione)...» 8 VENDITA DI FORAGGI AI MALGHESI Forma e oggetto del contratto Art. 9 Modo di misurazione......» 10 Tempo del contratto » 11 Consegna e pagamento.....» 12 Mediazione (provvigioni)...» 13 FORAGGI VERDI Requisiti della merce Art.14 Trasporto » 15 Mediazione (provvigioni)...» 16 STRAMAGLIE Oggetto del contratto Art.17 Modo di pesatura » 18 Pagamento » 19 Garanzie » 20 Mediazione (provvigioni)...» 21 PAGLIA Oggetto e modalità del contatto Art.22 Forma del contratto » 23 Misurazione » 24 Tolleranza di peso (calo)....» 25 Pagamento » 26 Garanzia » 27 Mediazione (provvigione)...» 28 ITER DELL ACCERTAMENTO Primo accertamento: 27 agosto Ultima revisione: a) esame del Comitato tecnico: 30 gennaio b) approvazione del testo dalla Commissione: 17 marzo c) approvazione della Giunta: deliberazione n del 27 novembre 1970.

2 FIENO Art. 1 - Distinzione. Il fieno si distingue in fieno totalmente essiccato al sole e fieno da silos. In relazione all epoca del taglio si denomina: a) maggengo, il fieno raccolto durante il mese di maggio, prodotto al primo taglio dell annata; b) agostano, il fieno prodotto dal secondo taglio; c) terzuolo, il fieno prodotto dal terzo taglio; d) quartirolo, il fieno prodotto dal quarto taglio. Art. 2 - Provenienza e composizione. 1) Maggengo milanese: è il fieno prodotto dai prati polifiti della plaga milanese. 2) Maggengo o maggenghino milanese di marcita: è il prodotto dei prati marcitori nei quali si sono fatti, prima, uno o più sfalci di erba, e che è raccolto oltre maggio. Esso è composto quasi esclusivamente di graminacee. 3) Maggengo bresciano: è il prodotto dei prati della pianura bresciana e delle migliori plaghe finitime del Cremonese, del Mantovano e del Veronese. È composto in prevalenza delle migliori erbe foraggere, graminacee, leguminose, rosacee con aroma speciale e con fermentazione la quale abbia provocato un colore che non oltrepassi quello del cuoio naturale. 4) Maggengo emiliano: è il prodotto dei prati dell Emilia e della Romagna ed è composto in prevalenza di graminacee e di leguminose. 5) Maggengo piemontese: è simile al maggengo bresciano ma più grossolano e meno assortito nelle varie essenze che lo compongono. 6) Fieno milanese agostano: è composto di leguminose in prevalenza e di graminacee, bene essiccate e con colore che può essere un po più carico di quello del cuoio naturale. 7) Fieno terzuolo milanese: è composto di leguminose e di graminacee con tolleranza di pabio fino al 15%, bene essiccato e con colore che può essere un po più carico di quello del cuoio naturale. 8) Fieno quartirolo milanese: come per il precedente terzuolo, con tolleranza di pabio fino al 35% circa. 9) Fieno agostano bresciano: è composto di leguminose in prevalenza e di graminacee di buona essiccazione e con colore che non può essere più carico del cuoio naturale. 10) Fieno terzuolo bresciano: come per l agostano, con tolleranza fino al 15% circa di pabio. 11) Fieno di erba medica. 12) Fieno di ladino. Art. 3 - Modo di misurazione. Il fieno è contrattato a quintale. Il fieno sciolto è venduto sul campo o in cassero, tanto alla rinfusa che in falde; quello pressato è venduto al tenimento (cascina) o alla stazione partenza o alla stazione arrivo. Per fieno pressato si intende il fieno in balle a forma di prisma rettangolare, contenute da 4 o 6 legni o stecche, legate con 3 o 4 fili di ferro (senza legni o stecche) oppure legate con cordatura (pressati sul campo con macchina pressa-raccoglitrice). I legni o le stecche non devono oltrepassare il 5% del peso delle balle. Art. 4 - Peso. Il peso ritenuto valevole è quello accertato a mezzo della pesa pubblica o della pesa privata del venditore, regolarmente bollata, o quello determinato dal tecnico agrario. La spesa per la determinazione del peso è a carico del venditore. Art. 5 - Consegna. Il fieno è venduto franco partenza oppure franco arrivo. Nelle vendite franco partenza, se il trasporto avviene per ferrovia, l Amministrazione ferroviaria ne certifica il peso sul quale è ammesso un calo naturale, a favore del venditore, non superiore al 2%.

3 Art. 6 - Pagamento. Nei contratti aventi per oggetto il fieno il pagamento è effettuato per contanti. Art. 7 - Obblighi di garanzia del venditore. Il fieno, sia essiccato al sole sia conservato in silos, è venduto sano e mercantile, salvo che il compratore espressamente lo abbia contrattato senza garanzia. Non è sano e mercantile il fieno che presenti uno dei seguenti vizi: l aver preso acqua sul campo, durante il periodo di essiccazione, così che siano modificati, in modo evidente, il valore nutritivo ed il profumo; l essere il fieno ammuffito o eccessivamente o malamente fermentato; il contenere materiale di difficile ingestione da parte degli animali (piccole spine, semi pungenti, duri, etc.); l esser mescolato a stramaglie. Art. 8 - Mediazione (provvigione). Al mediatore è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti una provvigione dell 1% sul prezzo o da a per quintale. VENDITA DI FORAGGI AI MALGHESI Art. 9 - Forma e oggetto del contratto. Nelle vendite di foraggi ai malghesi i contratti sono fatti per iscritto ed hanno per oggetto: a) foraggi secchi o verdi; b) le erbe pascolative oppure falciate tanto di marcita che di prato in genere; c) il fieno anche da silos di vari tagli e le stramaglie nei fienili del venditore. Sono accessori necessari del contratto la concessione gratuita di locali per il ricovero del bestiame, per l abitazione del malghese, per il caseificio ed eventualmente per l abitazione delle persone addette allo stesso, nonché del falettame necessario per la mandria. Art Modo di misurazione. Le erbe da pascolo sono calcolate a superficie; quelle falciate sono pesate di volta in volta e consegnate su carro alla stalla del compratore; il fieno ammassato nei fienili è selezionato, misurato e pesato da un tecnico agrario scelto dalle parti. Art Tempo del contratto. I contratti con i malghesi sono stipulati: a) in agosto o in settembre per la stagione invernale che va dal 29 settembre al 24 aprile immediatamente successivo, ovvero fino all esaurimento dei foraggi secchi; b) in aprile per la stagione estiva che va dal 24 aprile al 15 giugno o al 29 settembre. Art Consegna e pagamento. All inizio del contratto, per la stagione invernale, si addiviene alla valutazione del fieno esistente nel fienile. Le spese relative alla valutazione, che si esegue ordinariamente in novembre, sono a carico del venditore. L erba consegnata quotidianamente, durante il periodo estivo, è pagata alla fine di ogni mese, con tolleranza fino al giorno 10 del mese successivo. L erba richiesta dal malghese compratore, in più della dote, durante il periodo invernale, è pagata settimanalmente. Il pagamento del fieno e delle stramaglie si effettua in sei rate a cominciare dal mese di ottobre. Art Mediazione (provvigioni). Al mediatore è dovuta una provvigione, da ciascuna delle parti contraenti, dell 1% sul prezzo o da a al quintale per fieno e stramaglie e da a al quintale per le erbe. Nessuna provvigione è dovuta a fine stagione per le erbe da pascolare comprese nel contratto del fieno, ma è dovuta la relativa provvigione per l erba eventualmente concessa a pascolo nella primavera successiva.

4 FORAGGI VERDI Art Requisiti della merce. L erba venduta deve essere consegnata possibilmente asciutta. Se la consegna è eseguita nella mattinata, l erba deve essere stata falciata nelle ore pomeridiane del giorno precedente, ad eccezione dei mesi più caldi. L erba da vendere deve essere sottoposta a periodo di asciutta, ossia il prato ove si trova non deve essere irrigato da otto giorni. L erba è pesata al tenimento (cascina) o alla pesa pubblica e, se bagnata dal maltempo, è concesso un abbuono non superiore al 10% sul peso accertato. Art Trasporto. L erba è venduta su carri e il trasporto avviene a carico del venditore. Art Mediazione (provvigioni). Al mediatore è dovuta, da ciascuna delle parti contraenti, una provvigione da a al quintale. STRAMAGLIE Art Oggetto del contratto. Per stramaglie si intendono le erbe raccolte sui cigli dei fossi o dei canali, essiccate, le stoppie magre e tutte le erbe di scarso valore nutritivo. Le stramaglie si vendono alla rinfusa e sono consegnate sul campo, al tenimento (cascina) o su mezzo di trasporto. Art Modo di pesatura. Il peso è accertato a mezzo della pesa pubblica; la misura è determinata dal tecnico agrario. Art Pagamento. Il pagamento, nei contratti aventi per oggetto stramaglie, è eseguito per contanti. Art Garanzie. Le stramaglie sono vendute sane e mercantili, salvo che il compratore espressamente le abbia contrattate senza garanzia. Non sono sane e mercantili le stramaglie che abbiano preso acqua sul campo in modo da esserne deteriorate o che siano mescolate ad erbe acquitrinose dei fossi o che comunque possano arrecare danno alla salute del bestiame. Art Mediazione (provvigioni). Al mediatore è dovuta, da ciascuna delle parti contraenti, una provvigione dell 1% sul prezzo. PAGLIA Art Oggetto e modalità del contratto. Per paglia si intende la paglia del frumento, quella di segale, quella di avena e quella di riso. La paglia è venduta sia alla rinfusa che pressata ed è consegnata sul campo, al tenimento (cascina) o sul mezzo di trasporto. Il compratore non è tenuto a ritirare il primo strato a contatto con il terreno. Art Forma del contratto. Il contratto è concluso verbalmente se riguarda paglia sciolta e in piccoli quantitativi al tenimento (cascina) o pressata a singoli vagoni alla stazione di partenza o su mezzo di trasporto; per iscritto, quando il contratto ha per oggetto partite importanti di paglia pressata oppure quando trattasi di contratti annuali per consegne ripartite, sia a domicilio del compratore che alla stazione di partenza. Art Misurazione. Il peso è accertato: a) dalla pesa pubblica o privata regolarmente bollata se si tratta di paglia sciolta; b) dalle Ferrovie, in partenza o in arrivo, se si tratta di paglia spedita a vagoni ed a seconda che si tratti di consegna alla stazione di partenza o di arrivo; c) dalla pesa pubblica o privata di partenza o dalla pesa pubblica di arrivo se si tratta di trasporto eseguito con

5 mezzi diversi ed a seconda che si tratti di consegna alla partenza o all arrivo. Art Tolleranza di peso (calo). Nei contratti per la paglia venduta franco partenza è tollerato a favore del venditore un calo di peso non superiore al 2%. Art Pagamento. Nei contratti aventi per oggetto paglia in piccoli quantitativi, sciolta o a vagoni isolati, il pagamento è eseguito per contanti. Se il contratto prevede consegne ripartite nell annata, il pagamento è eseguito mensilmente per la quantità ricevuta in tale periodo. Nelle vendite fra agricoltori e commercianti è d uso una caparra. Art Garanzia. La paglia è venduta sana e mercantile, salvo che il compratore espressamente l abbia contrattata senza garanzia. Non è sana e mercantile la paglia che contenga pula ed altre materie eterogenee o falde ammuffite, per essere stata raccolta bagnata o umida o conservata in luoghi non protetti dalle intemperie. Art Mediazione (provvigione). Al mediatore è dovuta una provvigione, da ciascuna delle parti contraenti, dell 1% sul prezzo.

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