AMMORTIZZATORI SOCIALI D.LGS. N. 22 /2016 e D. LGS. N. 148/2015. USR CISL Liguria Dipartimento Formazione Sindacale

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1 AMMORTIZZATORI SOCIALI D.LGS. N. 22 /2016 e D. LGS. N. 148/2015 1

2 La logica della riforma degli ammortizzatori sociali Spostate le tutele dal posto di lavoro al mercato del lavoro Razionalizzare gli ammortizzatori sociali con l obiettivo di riportarli alla funzione originaria di mantenimento del capitale umano (durate più brevi e causali ridotte) Per compensare Ampliate le tutele alle imprese da 6 a 15 addetti con il sistema dei Fondi bilaterali Rafforzati i sussidi di disoccupazione con la Naspi a regime da subito a 24 mesi (oltre 2,5 miliardi di euro all anno aggiuntivi a carico della fiscalità generale) Introdotto uno schema di protezione dopo la Naspi, con l Asdi a regime da subito 2

3 In tema di tutela in caso disoccupazione D.Lgs n. 22/2015 Unifica i trattamenti di aspi e mini aspi introdotti dalla Legge 92 /2012 in un unica indennità NASPI (decorrenza 1 maggio 2015) Introduce in via sperimentale l indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) Riconosce, a coloro che hanno fruito la naspi per intero nel 2015, e si trovano in stato di bisogno, l assegno di disoccupazione ASDI 3

4 NASPI 1.Requisiti Soggettivi per il diritto alla naspi Stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs 181/2000 almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l inizio del periodo di disoccupazione 30 giornate di lavoro effettivo*, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l inizio del periodo di disoccupazione *la circolare INPS 94/2015 precisa che sono quelle di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In attesa di chiarimento I periodi ferie, permessi retribuiti e assenze retribuite totalmente a carico dell azienda sono considerati giorni di effettivo lavoro e quindi calcolati? I requisiti soggettivi sono fortemente migliorativi (e calcolati su 4 anni). Infatti per avere diritto all ASPI il lavoratore doveva far valere almeno 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente, per avere diritto alla MINI -ASPI doveva far valere almeno 13 settimane negli ultimi 12 mesi 4

5 NASPI 2.Domanda e decorrenza della prestazione La domanda va presentata all INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro*. L indennità decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto 3.Condizionalità permanenza dello stato di disoccupazione; partecipazione a politiche attive del lavoro 4. Altre norme Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato e autonomo (reddito 8 mila euro annui decade ; se la durata del rapporto di lavoro è superiore a 6 mesi viene sospesa ; se il reddito annuale è inferiore mantiene) Incentivo all auto imprenditorialità : liquidazione in unica soluzione dell importo complessivo della NASPI come incentivo all avvio di un attività di lavoro autonomo Decadenza : 1. perdita dello stato di disoccupazione, 2. inizio attività lavorativa senza le comunicazioni previste, 3. raggiungimento del diritto all assegno di invalidità; 4. violazione delle regole di condizionalità 5

6 DIS- COLL Erogata in via sperimentale solo per il nella legge di stabilità 2016, su forte pressione della Cisl, viene prorogata per l anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL. La proroga della DIS-COLL viene finanziata con 54 milioni di euro per l anno 2016 e 24 milioni di euro per l anno Tali somme possono essere incrementate in misura pari alle risorse residue destinate nell anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi nel corso del 2015 e non utilizzate. collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita iva (esclusi: amministratori e sindacati), per le cessazioni involontarie avvenute nel periodo gennaio-dicembre 2015 e in virtù della proroga genn-dicembre

7 DIS- COLL Requisiti soggettivi Stato di disoccupazione almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità) almeno un mese di contribuzione nell anno solare in cui si verifica l evento di cessazione del lavoro,oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione(requisito contributivo/reddituale**) Prestazione L importo è pari al 75% del reddito relativo all anno in cui si è verificata la cessazione dal lavoro e all anno precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione (per redditi mensili superiori a 1195 euro, è incrementata del 25% del differenziale) con un massimale di 1300 euro. L indennità è ridotta progressivamente del 3% dal quarto mese **QUEST ultimo requisito non si considera per gli episodi di disoccupazione verificatesi nel corso del 2016 legge di stabilità 2016 In caso di omissione dei versamenti da parte del committente all INPS, i collaboratori non avranno diritto alla DIS-COLL 7

8 ASDI Assegno di disoccupazione E stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, il decreto attuativo del 29 ottobre 2015, che disciplina l attuazione dell ASDI. Destinatari Il Decreto interministeriale del 29 ottobre ha stabilito che gli aventi diritto all assegno di disoccupazione ASDI sono i lavoratori che hanno già percepito la Naspi entro il 31 dicembre 2015 e che alla data di presentazione della domanda si trovino nelle seguenti condizioni: 1. Stato di disoccupazione; 2. Abbiano un nucleo familiare in cui sia presente un minore; 3. Oppure Età di almeno 55 anni, o di età superiore, che non hanno ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata; 4. Che siano in possesso di un indicatore ISEE non superiore a euro; 5. Non abbiamo fruito di Asdi per periodi pari a sei mesi nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della Naspi e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel Quinquennio precedente; 6. Abbiano sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso il Centro per l Impiego. Prestazione L assegno è erogato mensilmente per una durata massima di 6 mesi e il suo importo è pari al 75% dell ultima indennità NASPI percepita e, comunque, non superiore all assegno sociale (448,52 euro), incrementato per gli eventuali carichi familiari. 8

9 AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO D.LGS N. 148/2015 Realizzato un unico testo normativo per Cassa integrazione ordinaria e straordinaria e Fondi di solidarietà con abrogazione delle norme stratificate dal 1945 a oggi (47 art.) Viene mantenuto l attuale perimetro della Cassa Integrazione, Ordinaria e Straordinaria, e dei Fondi bilaterali di solidarietà. Cigo e Cigs: nulla cambia per quanto concerne le aziende, settori e dimensioni di azienda ma cambiano le durate e viene introdotto il criterio del bonus malus, secondo cui più utilizzi e più paghi. Fondi bilaterali di solidarietà: per le crisi temporanee, il sostegno al reddito verrà esteso a tutti i datori di lavoro che occupano oltre 5 dipendenti (non più da 15), finora tutelate attraverso la cassa in deroga. 9

10 Disposizioni Generali CIGO - CIGS Presupposto per la concessione delle integrazioni salariali Al fine di beneficiare del trattamento d integrazione salariale, i lavoratori devono possedere un anzianità di <<effettivo lavoro>> di 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione. Circolare MLePS n. 24 del 05/10/2015 e, la Circolare INPS n. 197 del 2/12/15 ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti Per giornate di <<effettivo lavoro>> si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata orario, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Sono computati anche i periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria. La Circolare precisa anche che l esonero dal requisito dei 90 giorni di anzianità previsto dal Dlgs 148 per la CIGO per gli eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale si intende esteso anche alle imprese industriali dell edilizia e affini e alle imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e dopo una una modifica legislativa all art. 1 del 148, contenuta nella Legge di Stabilità, tale esonero è esteso anche al settore dell edilizia artigiana. Si tratta di una modifica richiesta dalla Cisl, in quanto la precedente formulazione, limitando l esonero dal requisito per eventi oggettivamente non evitabili al settore industriale, avrebbe tagliato fuori le imprese del settore artigiano edile. 10

11 Disposizioni generali - 2 CIGO - CIGS Responsabilizzazione delle imprese- aliquote del contributo d uso Per CIGO e CIGS (inclusi i contratti di solidarietà): incremento del contributo addizionale in caso di utilizzo effettivo della seguente entità: Per i primi 12 mesi: 9% Fino a 24 mesi: 12% Fino a 36 mesi: 15% *Il contributo è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate. Il contributo NON E DOVUTO in caso di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili Per la sola CIGO: riduzione generalizzata del 10% delle aliquote ordinarie di versamento Contribuzione figurativa Si conferma la normativa previgente, i periodi di cassa integrazione sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale. Per retribuzione si intende quella globale effettivamente perduta Ore complessivamente autorizzabili Divieto della cassa a zero ore Tale divieto per la CIGS entra in vigore solo a fine

12 Disposizioni generali - 3 CIGO - CIGS Riduzione Termine per il rimborso delle prestazioni Ridotte a 6 mesi i termini per chiedere il conguaglio o il rimborso delle prestazioni..non più 10 anni Semplificazione dei controlli Un unico controllo tre mesi prima della fine del periodo di cassa Condizionalità e politiche attive del lavoro Viene introdotto il meccanismo della condizionalità delle prestazioni: I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione dell orario di lavoro nell arco di un anno SUPERIORE al 50% sono convocati dai Centri per l Impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato. Questo patto di servizio, come previsto dal decreto sulle politiche attive, è più leggero di quello rivolto ai disoccupati, ed è finalizzato in primo luogo a fornire iniziative formative e di riqualificazione, anche in concorso con le imprese e i fondi interprofessionali. 12

13 CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA INVARIATE : Gestione di appartenenza; campo di applicazione e causali di concessione della Cigo ( a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato) Durata Ferme le regole sulla durata: le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Superate le 52 settimane consecutive, una nuova domanda può essere proposta per la stessa unità produttiva solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L integrazione ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non puo superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. (Da tali ultimi limiti resta esonerata l edilizia) La Circolare INPS n. 197 del 02/12/2015 ha chiarito che ai fini del computo del limite temporale (52 settimane) si tiene conto anche dei periodii di CIGO anteriori al 24 settembre 2015, non essendo modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobile della CIGO. Ha chiarito inoltre che per le imprese elencate dall art. 10, lett. da a) a l) ( imprese settore industria), gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili** non sono computati nel computo delle 52 settimane nel biennio. Questa regola tuttavia non è estesa alla valutazione del limite complessivo dei 24 mesi nel quinquennio mobile. E prevista una sola eccezione a questa regola relativa alle imprese di cui all articolo 10*, lettere m), n), ( imprese industriali dell edilizia e affini ed imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei) per queste imprese gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili si computano nel limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile. diversamente dalla normativa previgente, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell integrazione salariale La circolare Circolare MLePS n. 24 del 05/10/2015 precisa che esso debba essere rispettato anche tra trattamenti autorizzati ai sensi della previgente normativausr e trattamenti autorizzati ai sensi della nuova normativa. CISL Liguria 13

14 CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA 2 La Circolare INPS n. 197 del 02/12/2015 ha fornito chiarimenti anche in merito alla decorrenza della nuova disciplina della CIGO. In particolare precisa che per le domande di CIGO presentate a decorrere dal 24 settembre 2015 anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima del 24 sett. NON E richiesto il requisito dell anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni e le modalità di presentazione della domanda rimangono regolate dalla precedente disciplina. Continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti riguardo i trattamenti già richiesti prima dell entrata in vigore del decreto anche se con riferimento ai periodi di CIGO successivi a tale data. Contribuzione Viene stabilita per la sola Cassa Integrazione Ordinaria una riduzione generalizzata del 10% sul contributo ordinario pagato da tutte le aziende su ogni lavoratore. L aliquota del contributo ordinario, indipendentemente dall utilizzo della cassa, passa quindi dall 1,9% all 1,70% della retribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti, dal 2,20% al 2% per quelle sopra i 50, dal 5,20% al 4,70% per l edilizia. Viene invece definito il contributo addizionale, nelle misure di cui visto Il numero dei dipendenti si determina, con effetto dal 1 gennaio di ogni anno, sulla base del numero medio dei dipendenti in forza l anno precedente, inclusi quelli a domicilio e gli apprendisti Riduzione dei termini abolizione commissioni provinciali riduzione dei tempi per la presentazione della domanda di CIGO : da 25 a 15 giorni dall inizio della sospensione o riduzione dell attività lavorativa; abolizione delle commissioni provinciali: a decorrere dal 1 gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell INPS territorialmente competente. 14

15 CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA Gestione di appartenenza e campo di applicazione restano quelle in essere. Causali di intervento Riorganizzazione ( Ristrutturazione e Riconversione ) Crisi aziendale Durata durata massima 24 mesi anche continuativi in un quinquennio mobile durata massima 12 mesi anche continuativi, una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione Contratto di solidarietà I contratti di solidarietà di tipo A previsti per le imprese rientranti nell ambito di applicazione della CIGS, diventano quindi una causale della CIGS (prendendone tutte le regole cioè mutano integralmente le regole in termini di misura della prestazione e di contribuzione addizionale e massimali.prima non c erano i tetti né era dovuto il contributo addizionale ) può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile ESEMPI: 12 mesi di CIGO + 12 mesi di CIGS ( es. riorganizzazione ): STOP a 24 mesi 12 mesi di CIGO + 24 mesi di CDS ( contratto di solidarietà) : OK 36 mesi 12 mesi di CIGS (es crisi) + 24 mesi di CDS : OK 36 mesi 36 mesi di CDS : OK 12 mesi di CIGO+ 12 mesi di CDS : possibili altri 6 mesi di CIGO/CIGS (perché i 12 mesi di CDS si computano perla metà cioè 6) oppure altri 12 mesi di CDS 15

16 CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA - 2 Nell ambito della causale Crisi aziendale, sono esclusi, a decorrere dal 1 gennaio 2016 i casi di cessazione dell attività produttiva dell azienda o di ramo di essa. FONDO Viene tuttavia previsto un FONDO di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che consente la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di cassa integrazione straordinaria per una durata massima rispettivamente di 12 mesi nel 2016, 9 mesi nel 2017 e 6 mesi nel 2018, qualora al termine del programma l azienda cessi l attività ma sussistono concrete prospettive di rapida cessione dell azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. CIRCOLARE MINISTERIALE n. 24 del 05/10/2015 Ambito della causale crisi aziendale sono ricomprese: 1. crisi per andamento involutivo o negativo degli indicatori economico finanziari 2. crisi determinata da evento improvviso ed imprevisto. Riorganizzazione aziendale CIGS concesso per riorganizzazione aziendale non potrà essere prorogato per complessità dei processi produttivi e per complessità connessa alle ricadute occupazionali, come era invece previsto dalla previgente normativa. 16

17 CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA - 3 Riduzione di Orario Riguardo: - i lavoratori interessati al contratto di solidarietà La circolare precisa che la percentuale del 70% per ciascun lavoratore di riduzione complessiva dell orario di lavoro è intesa come media di riduzione nell arco dell intero periodo per ciascun lavoratore. resta confermata la percentuale media (collettiva) di riduzione dell orario che non può superare il 60% dell orario giornaliero, settimanale o mensile e viene, inoltre previsto (a tutela del lavoratore), una percentuale individuale: per ciascun lavoratore la riduzione complessiva dell orario non può essere superiore al 70% nell arco dell intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Riguardo: - le causali di riorganizzazione e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell 80% delle ore lavorabili nell unità produttiva nell arco di tempo di cui al programma autorizzato. 17

18 CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA - 4 Trattamento di fine rapporto (TFR) CIGS con causale Contratto di solidarietà In tutti gli altri casi di Cigo e Cigs Contribuzione Certezza dei tempi il decreto dispone che le quote di accantonamento sono a carico dell Inps, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente, che invece sono poste a carico del datore di lavoro. i ratei di TFR restano a carico del datore di lavoro. Nessuna modifica per quanto attiene al contributo ordinario. Restano ferme le aliquote ordinarie di contribuzione, pari allo 0.90%, di cui 0,60% a carico dell impresa e 0,30% a carico del lavoratore. Viene invece ridefinito il contributo addizionale, nelle misure di cui visto La CIGS parte 30 giorni dopo la domanda (per le richieste presentate a decorrere dal 1 novembre 2015). Quindi le sospensioni o le riduzioni di orario dei lavoratori coinvolti nella Cigs non potranno decorrere dalla data prevista dall accordo sindacale o dalla fine della consultazione sindacale ma potranno avvenire solo decorsi 30 gg dalla data di presentazione della domanda al ministero La concessione della CIGS avviene sempre con decreto del Ministero del Lavoro, adottato entro 90 gg dalla presentazione della domanda da parte dell impresa. Infine è prevista la facoltà per l impresa di chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento (sentite le organizzazioni sindacali) mentre valuta caso per caso la possibileusr convenienza di Cigs e CIGO: Il Testo Unico si è preoccupato di specificare che CISL Liguria la CIGS non può essere richiesta per le unità produttive per le quali sia stata concessa la CIGO, con riferimento agli stessi periodi e per18 causali Dipartimento Formazione Sindacale sostanzialmente coincidenti. Non pare trattarsi di un divieto assoluto, l incompatibilità dovrebbe verificarsi solo qualora le causali a base delle

19 CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA Semplificazione procedure di consultazione sindacale Per la CIGS sono introdotte varie semplificazioni All atto della comunicazione alle associazioni sindacali, viene meno l obbligo per l impresa di comunicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione; Per quanto riguarda i criteri di scelta e rotazione, viene stabilito che la congruità dei criteri di scelta si valuta sulla coerenza con le ragioni per cui viene richiesto l intervento; Vengono abrogate le norme sulla rotazione, complicatissime e di difficile attuazione, e le sanzioni che ne conseguivano. D ora in poi, le sanzioni (semplificate) si applicano solo per il mancato rispetto delle modalità di rotazione concordate nell esame congiunto. Vengono dunque abrogate le norme sull obbligo di rotazione, effettivamente di difficile attuazione, e le sanzioni che ne conseguivano. La rotazione può essere concordata nell esame congiunto e le sanzioni si applicano solo se l impresa non ottempera ai criteri di rotazione concordati. Va tenuto presente che la rotazione è comunque fortemente sostenuta dalla norma che non consente di autorizzate sospensioni dal lavoro oltre il limite dell 80% delle ore lavorabili nell unità produttiva. Viene altresì previsto che le parti, nella richiesta di intervento straordinario, devono indicare - esplicitandole- sia le ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzione di orario sia dichiarare espressamente la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà (in Edilizia tale ultima esplicitazione non è richiesta). 19

20 CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA Procedure Concorsuali La circolare ministeriale n. 24 del 05/10/2015 fornisce alcune precisazioni circa la disciplina relativa alla causale procedure concorsuali (art. 3 Legge n.223/91) soffermandosi sulla fase di transizione fino al , stante l abrogazione già disposta dalla L.n.92/2012 con effetto dal 1 gennaio Chiarisce dunque che fino al 31 dicembre 2015 continuano a trovare applicazione le circolari nn. 4 del 2 marzo 2015 e 12 dell 8 aprile Successivamente al 31 dicembre 2015, nel caso in cui l impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell esercizio d impresa, ove sussistono i presupposti, la fattispecie potrà rientrare nell ambito delle altre causali previste dal DLgs 148/2015. Contributo addizionale obbligatorio /non dovuto tale contributo non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedure concorsuali di cui all art.8, comma 8-bis L.160/1998, dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui L.236/93 dalle imprese sottoposte a procedure concorsuali con continuazione dell attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accederanno, a decorrere dal 1 gennaio 2016, al trattamento di CIGS per le causali previste dal DLgs dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all art.7 co.10-ter della L.236/93 (intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese commissariate in base al decreto legge n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge , n. 95) 20

21 Il decreto mantiene la struttura predisposta dalla L. 92/2012 basata sui Fondi bilaterali di solidarietà, chiamati a fornire prestazioni a tutti i datori di lavoro esclusi dal sistema Cigo / Cigs, apportando però significative novità. Fondi di solidarietà bilaterali (istituiti presso INPS) L obbligo di adesione ai Fondi di solidarietà bilaterale viene esteso a tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (l obbligo era previsto in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti) appartenenti a settori che non rientrano nell ambito di applicazione della Cigo e Cigs, adeguamento I fondi già costituiti devono adeguarsi alle nuova platea di riferimento entro il 31 dicembre In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale (denominato FIS) a decorrere dal 1 gennaio 2016, ma con erogazione dei trattamenti da luglio 2016, e sono soggetti alla nuova disciplina prevista per il FIS. Aliquote di versamento/contributo addizionale non viene stabilita una aliquota contributiva ma viene stabilita la ripartizione della aliquota tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di 2/3-1/3. Previsto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di effettivo utilizzo delle prestazioni, stabilita dal decreto istitutivo, ma comunque non inferiore all 1,5% 21

22 Prestazioni dovranno garantire: per le causali di Cigo e Cigs, un assegno ordinario di importo almeno pari a Cigo e Cigs, con durata massima non inferiore a 13 settimane nel biennio mobile e non superiore a seconda della causale invocata alle durate massime di Cigo e Cigs, e comunque nel rispetto della durata massima dei 24 mesi (con la solidarietà computata per la metà). Prestazioni integrative possono assicurare ai lavoratori anche prestazione integrative: rispetto alle prestazioni previste per legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in termini di importo o durate oppure, in termini di solo importo rispetto ai trattamenti di integrazione salariale; Prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all esodo, ai lavoratori che raggiungono i requisiti di pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni; Contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell Unione Europea Gli accordi e i contratti collettivi possono prevedere che nel fondo confluisca anche l eventuale fondo interprofessionale con relativo gettito. 22

23 Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, non costituti presso l Inps e quindi meno vincolati da norme di legge, in settori con consolidati sistemi di bilateralità (sono solo quelli operanti nei settori della somministrazione di lavoro e nell artigianato). = adeguamento anche per loro sia per quanto riguarda la platea sia con riguardo alle prestazioni da assicurare entro il 31 dicembre altrimenti confluenza nel FIS **non è più prevista nel decreto la Prestazioni almeno una delle seguenti prestazioni: Assegno ordinario, di importo pari all 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate -con durata massima non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per la Cigo e per la Cigs possibilità di utilizzare questa modal Per entrambe le prestazioni è dovuta la contribuzione correlata, da versare alla gestione di iscrizione del lavoratore. Assegno di solidarietà, di importo pari all integrazione salariale (80%) per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile, sulla base di accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Vigono le stesse regole del tradizionale contratto di solidarietà. (precedentemente, invece, l assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata non poteva eccedere la durata massima prevista per la CIGO) La domanda di accesso all assegno ordinario erogato dai fondi bilaterali e dal fondo residuale deve essere presentata non prima di 30 giorni dall inizio della sospensione o riduzione attività e non oltre i 15 giorni dall inizio della sospensione. Aliquota di contribuzione al fondo Gli accordi istitutivi dei fondi devono stabilire l aliquota di versamento pari almeno allo 0,45% (nella normativa previgente era pari allo 0,20%) della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1 gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri stabiliti da un accordo tra le parti entro il 31 dicembre 2015 fatto salvo il caso in cui al fondo alternativo abbia confluito quota parte del contributo del Fondo Formatemp ( DLGS 276/2003) in tal caso si applica un aliquota complessiva di contribuzione ordinaria in misura non inferiore allo 0,30 Al settore della somministrazione di lavoro è data la possibilità di utilizzare quota parte del contributo al fondo Formatemp (4%), previsto dal dlgs 276/200, per il versamento del contributo al fondo di solidarietà. In tal caso, il contributo può essere posto interamente a carico del datore di lavoro e l aliquota di contribuzione non può essere inferiore allo 0,30%. USR CISL Liguria Tali fondi, cosi come i fondi di solidarietà bilaterali, possono inoltre erogare prestazioni integrative rispetto alle prestazioni di disoccupazione, oppure nel quadro23 dei Dipartimento Formazione Sindacale processi di agevolazione all esodo dei lavoratori prossimi all età di pensionamento.

24 A decorrere dal 1 gennaio 2016 il Fondo residuale previsto dall art.3, co. 19 della legge n.92/2012 viene rinominato Fondo di Integrazione Salariale (FIS), e ad esso dovranno aderire tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori e aziende che non rientrano nell ambito di applicazione della Cigo e Cigs, per i quali non siano stati stipulati accordi volti all attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Resta ferma la possibilità di uscire da questo Fondo (clausola di opting out) e creare un proprio Fondo bilaterale di settore, prevedendo un aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il FIS (0,45%) in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti e garantiscono l assegno ordinario. Il FIS garantisce: Prestazioni Le imprese da 6 a 15 dipendenti potranno utilizzare solo l assegno di solidarietà l assegno di solidarietà, per un importo pari all 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile l assegno ordinario, per i soli datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, per un importo pari all 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, corrisposto per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile in relazioni alle causali della CIGO (ad esclusione delle intemperie stagionali) e della CIGS (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale). Mutualità Le imprese potranno utilizzare inizialmente prestazioni fino a 4 volte i contributi versati, con un graduale innalzamento del limite fino al aliquote di versamento Dal 1 gennaio 2016 la aliquota di versamento è fissata allo 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e allo 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro in caso di effettivo utilizzo pari al 4% della retribuzione persa. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono Dipartimento autorizzati dalla Formazione struttura territoriale INPS competente in relazione all unità produttiva. In caso24 di aziende Sindacale plurilocalizzate l autorizzazione è comunque unica.

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