REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana. Assessorato Regionale della Sanità **********
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1 ALL.1 D.A. n /09 REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato Regionale della Sanità ********** Linee di indirizzo per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente all'area dirigenziale medica e veterinaria a seguito dei processi di riorganizzazione L.R. n. 5/09 Articolo 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 1. Le linee di indirizzo di cui alla presente regolamentazione si forniscono ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. g) del D. Lgs.vo 30/12/1992, n.502, previo confronto regionale con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica e Veterinaria, ai sensi dell'art. 5 CCNL. del 17/10/08 e degli artt. 31 e 32 del CCNL 5/12/1996, dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, al fine di rendere uniforme, a livello regionale, la disciplina riguardante le procedure di ricollocazione e di mobilità dei Dirigenti della medesima Area, a seguito di processi di ristrutturazione e di riordino di cui alla legge regionale n. 5/ Si richiama, quale normativa di riferimento: a) art. 3, comma 4, della legge 16/11/2001, n. 405, di conversione del decreto- legge 28/9/2001, n. 347; b) artt. 33 e 34 del D. Lgs.vo 30/3/2001, n. 165; c) artt. 31 e 32 del CCNL. 5/12/1996; d) art. 39, comma 8, del CCNL 8/6/2000; e) art. 16 del CCNL 10/02/04; Articolo 2 ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE SANITARIE 1. Ciascuna Azienda Sanitaria adotta, previa intesa con le Organizzazioni Sindacali in sede di consultazione obbligatoria ai sensi dell'art. 6 del CCNL 8/6/2000, e previa adozione del nuovo Regolamento di organizzazione (parte integrante dell Atto Aziendale), apposita deliberazione di rideterminazione della dotazione organica, nella quale devono essere indicati i posti di dotazione organica, con la specificazione: 1
2 1) dei posti coperti (con personale in servizio a tempo indeterminato); 2) dei posti vacanti e disponibili; 3) dei posti vacanti e non disponibili (con procedure concorsuali avviate/congelati per incarico ex art. 15 septies decreto legislativo n. 502/92, etcc..) 4) dei posti che presumibilmente si renderanno vacanti per cessazione dal servizio entro due anni dalla data di rideterminazione delle dotazioni organiche; 2. I posti di cui al precedente comma 1, pt. nn. 2 e 4, in sede di prima applicazione, sono disponibili esclusivamente ai fini, prioritariamente, delle ricollocazioni interne e in subordine, delle mobilità regionali conseguenti ai processi di ristrutturazione. 3. Nelle deliberazioni, di cui al precedente comma 1, le Aree e le Discipline devono essere indicate con la denominazione principale di cui alla tabella A) del D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Le deliberazioni aziendali, di cui al precedente comma 1, devono essere trasmesse al competente Servizio 1 Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, dell Assessorato Regionale Sanità per il prescritto controllo. I suddetti atti, altresì, devono essere trasmessi alle OO.SS. aziendali e provinciali, firmatarie del vigente CCNL. Articolo 3 ORDINE DEGLI ADEMPIMENTI 1. Ai sensi dell'art.31, comma 1, del CCNL. 5/12/1996, deve essere esperito ogni utile tentativo di ricollocazione di tutti i Direttori e Dirigenti in esubero, oltre che nelle discipline di appartenenza, anche in discipline equipollenti o affini a quelle di appartenenza, secondo la regolamentazione statuita negli articoli seguenti, con l'obiettivo principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza. 2. A tal fine le operazioni di ricollocazione e di mobilità dei Dirigenti Medici e Veterinari, scaturenti dai processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell'ordine di priorità qui di seguito indicato: a) Ricollocazione interna all'azienda, di cui al successivo articolo 4; b) Mobilità esterna, di cui al successivo articolo 5; c) Collocazione in disponibilità, di cui al successivo articolo Nei confronti dei Dirigenti sindacali di cui all'art.10 del CCQN 7/8/98, la ricollocazione interna conseguente al conferimento del nuovo incarico deve essere esplicitamente accettata dal Dirigente, ai sensi dell'art.16 del CCNL 10/02/04, previo nulla osta della Organizzazione sindacale di appartenenza. Quanto previsto dal presente comma non si applica se la struttura viene disattivata. 4. La dichiarazione di eccedenza interviene solo dopo aver esperito inutilmente le procedure di ricollocazione interna, di cui alla lettera a) del precedente comma 2, per la successiva attuazione della mobilità esterna e, infine, della collocazione in disponibilità. Articolo 4 RICOLLOCAZIONE INTERNA 1. All'interno delle Aziende Sanitarie di appartenenza i Direttori e i Dirigenti Medici e 2
3 Veterinari risultati in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione stabiliti dalla Regione Sicilia ai sensi della L.R. 5/09, sono prioritariamente ricollocati a domanda secondo l'ordine delle opzioni espresse, e nel rispetto degli elenchi degli idonei/graduatorie di cui al successivo comma Le opzioni possono essere espresse per tutte le seguenti fattispecie: a) per la copertura dei posti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione; b) per la copertura dei posti vacanti; c) per la copertura dei posti che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio del titolare, nell'arco temporale di due anni dalla data di rideterminazione delle dotazioni organiche; 3. I Dirigenti medici che non trovino immediata ricollocazione per la mancata contestuale attivazione della struttura per la quale abbiano espresso utile opzione, vengono comunque temporaneamente utilizzati fino all'attivazione della suddetta struttura nella Azienda sanitaria di appartenenza in strutture della stessa disciplina o di disciplina equipollente o, in subordine di disciplina affine per la quale siano in possesso dei requisiti di accesso di cui al DPR n. 483/97 anche in soprannumero compresi i servizi territoriali. 4. In ordine all'applicazione dell'art. 31, comma 1, del CCNL. 5/12/1996, la ricollocazione interna dei Dirigenti, anche Direttori di struttura complessa, deve avvenire prioritariamente nella disciplina di appartenenza o in subordine, in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e, secondariamente, in discipline affini, ai sensi del D.M. 31/1/1998, per le quali l'interessato possieda i requisiti di accesso; ovvero, da ultimo, la ricollocazione interna può essere disposta anche in disciplina diversa da quella di appartenenza in caso di conferimento di incarichi, per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. 5. Nel limite inderogabile del numero delle strutture complesse e semplici individuate nell'atto aziendale, a seguito dei provvedimenti regionali di ristrutturazione, la ricollocazione interna deve altresì avvenire, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. F) del CCNL , attraverso il rinvenimento, in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale, dei vari strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di eccedenza e di prevedere, in sede di graduazione delle funzioni dirigenziali, l'attuazione della norma di salvaguardia di cui all'art. 39, comma 8, del CCNL. 8/6/2000 dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, sino alla scadenza del contratto individuale di conferimento dell incarico dirigenziale vigente al 1 settembre 2009, tramite apposita regolamentazione aziendale che disciplini le modalità di conferimento di un incarico dirigenziale di eguale valore economico, anche di alta professionalità, in linea con l obiettivo D1.1. del Piano di Rientro di cui meglio al D.A. 31 dicembre 2007, al fine di garantire, comunque, il contenimento della spesa delle Aziende Sanitarie. 6. La deliberazione aziendale di rideterminazione della dotazione organica, di cui al precedente art. 2, dopo l'approvazione da parte dell Assessorato Regionale Sanità, deve essere adeguatamente pubblicizzata mediante affissione agli albi di ogni struttura dell Azienda Sanitaria interessata, nonché mediante notifica alle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del CCNL e ai Direttori e Dirigenti di tutte le Unità Operative con esuberi. 7. Contestualmente l'area del Personale provvederà ad invitare formalmente ciascun Dirigente delle Unità Operative con esuberi a produrre obbligatoriamente, entro 15 3
4 giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui al precedente comma, apposita domanda corredata del proprio curriculum formativo e professionale, di ricollocazione volontaria nell'ambito delle previsioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 2 del presente articolo, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità di opzione. 8. I Direttori devono presentare domanda di ricollocazione su posti disponibili di Direttore oppure optare per la ricollocazione su posti di Dirigente. 9. In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascuna disciplina e posizione funzionale, il Direttore Generale nominerà apposita commissione di tecnici, al fine di provvedere: a) per i Direttori di struttura complessa (incarichi conferiti con le procedure previste dal D.P.R. 484/1997), alla valutazione comparativa dei curricula degli istanti tenuto conto dei criteri di cui al D.P.R. 10/12/1997, n. 484; alla individuazione motivata del candidato al posto da assegnare provvederà il Direttore Generale con apposito provvedimento. Dalla selezione di cui alla presente lettera sono escluse eventuali istanze di Direttori di struttura complessa nominati ex art. 15 septies D.Lvo. n.502/92. b) per gli altri Dirigenti, fatte salve le precedenze di cui alla legge n. 104/1992, alla formulazione di graduatorie per soli titoli sulla base dei criteri di cui all' art.27, commi 4 e 5 per i medici, art.31, commi 4 e 5 per gli odontoiatri, art.39, commi 4 e 5 per i veterinari del D.P.R. 10/12/1997, n. 483; 10. I Direttori vengono collocati a domanda nei posti confermati e nei posti vacanti e disponibili all'interno dell'azienda secondo le indicazioni e, per i Dirigenti, secondo le graduatorie scaturite dalle procedure di cui al precedente comma 9. L elenco degli idonei, per i dirigenti di struttura complessa, e le graduatorie, per i dirigenti, avranno validità biennale, fermo restando il diritto, per il Direttore/Dirigente interessato, all'attuazione della norma di salvaguardia di cui all'art. 39 comma 8, del CCNL 8/6/2000 dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria sino alla scadenza del contratto individuale di conferimento dell incarico dirigenziale vigente al 1 settembre L'Azienda esperite le procedure di collocazione volontaria di cui ai commi precedenti, convoca d'ufficio i Direttori non collocati ai quali propone la ricollocazione nei posti residui per i quali gli stessi possiedono i prescritti requisiti anche ai sensi del precedente comma 4 sulla base della valutazione comparativa del curriculum ai sensi del D.P.R. n. 484/ Il conferimento del posto a seguito di ricollocazione interna, a domanda o d'ufficio, è disposto con provvedimento formale del Direttore Generale, da notificare al Direttore o al Dirigente interessato, il quale deve provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 12, del CCNL 8/6/2000, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale. 13. I Direttori e i Dirigenti che, avendone l'obbligo, non presentano la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti o che non accettano la ricollocazione interna d'ufficio o che non sottoscrivono nei termini prescritti il nuovo contratto individuale, sono inclusi nell'elenco dei Dirigenti dichiarati in eccedenza. Tale elenco dovrà essere formalmente notificato agli interessati nel termine di quindici giorni. 14. Esaurite le operazioni di cui ai precedenti commi, il Direttore Generale adotta, entro il , una deliberazione di ricognizione successiva alla conclusione dell'intero procedimento di ricollocazione interna, nella quale per ciascuna sede di 4
5 servizio e Unità Operativa, risultanti dal nuovo assetto organizzativo regionale e aziendale, deve essere indicato quanto segue: a) i posti di organico con l'elenco nominativo dei Dirigenti confermati e ricollocati, tenendo conto anche di quanto stabilito dall'art.2, comma 2, del presente Regolamento; b) l'indicazione dei posti rimasti vacanti e delle rispettive sedi di servizio, con la specificazione di quelli indisponibili. Articolo 5 MOBILITA' ESTERNA 1. Le deliberazioni aziendali di ricognizione successiva devono essere immediatamente trasmesse all Assessorato Regionale Sanità Dipartimento Pianificazione Strategica Servizio 1, che provvede ad effettuare una ricognizione complessiva, che deve riportare, per ciascuna Area e Disciplina, l'elenco nominativo dei Direttori e dei Dirigenti dichiarati in eccedenza e l'indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili, con la specificazione delle rispettive Aziende di provenienza, Unità Operative e sedi di servizio, dandone preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali regionali della Dirigenza Medica e Veterinaria, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 33 del D. Lgs.vo 30/3/2001, n 165 e dell'art. 5 del CCNL del Nelle suddette deliberazioni per i Dirigenti devono essere riportati i punteggi conseguiti nelle graduatorie delle Aziende di provenienza. 2. Effettuata la ricognizione complessiva di cui al precedente comma 1, l Assessorato Regionale Sanità procede ad approntare le graduatorie per disciplina dei Dirigenti medici dichiarati in eccedenza sulla base dei punteggi conseguiti presso le aziende di provenienza in applicazione del precedente art. 4 comma 9 lett. b) e, in caso di parità, sulla base di eventuali titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente. 3. Sulla base e nell'ordine delle graduatorie di disciplina, l Assessorato Regionale Sanità della Regione Sicilia interpella i Dirigenti e perviene al loro riassorbimento sui posti vacanti di altre Aziende Sanitarie, prioritariamente della stessa disciplina, secondariamente in disciplina equipollente e, in subordine, in disciplina affine per la quale il Dirigente interessato sia in possesso dei requisiti di accesso. 4. Esperite le procedure di mobilità esterna volontaria, la Regione propone ai Dirigenti non collocati la mobilità esterna d'ufficio nei residui posti disponibili, dando priorità a coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti. 5. La collocazione d'ufficio sui posti disponibili è disposta con delibera di Giunta Regionale, da notificare alle Aziende di provenienza e di destinazione, nonchè al Dirigente interessato, il quale deve provvedere, ai sensi dell'art. 13. comma 12, del CCNL. 8/6/2000 alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale, nel rispetto della norma di salvaguardia di cui al comma 8, dell'art. 39, del CCNL 8/6/2000. Della mancata sottoscrizione l'azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione per i conseguenti provvedimenti. 6. I Dirigenti che non accettano la mobilità esterna o che non sottoscrivono nei termini prescritti il nuovo contratto individuale o che, comunque, rimangono non collocati dopo la conclusione delle procedure di mobilità esterna, di cui al presente articolo, 5
6 sono iscritti negli elenchi nominativi dei collocati in disponibilità, secondo le procedure di cui al successivo art Successivamente all'adozione della deliberazione di Giunta Regionale, di cui al precedente comma 5, prima del collocamento in disponibilità, devono essere ulteriormente esperiti tutti i possibili tentativi di ricollocazione dei Dirigenti, di cui al precedente comma 6, anche nell'ambito del Servizio Sanitario di altre Regioni e negli altri comparti del pubblico impiego, attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.vo n. 165/2001, a domanda dell'interessato o su iniziativa delle stesse Amministrazioni. Articolo 6 COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITA' E RISOLUZIONE CONSENSUALE 1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 4 e 5, le Aziende Sanitarie collocano in disponibilità e iscrivono nell'apposito elenco, di cui all'art. 34, comma 1, del citato D. Lgs.vo n. 165/2001, i Dirigenti per i quali non è stata possibile la ricollocazione o il trasferimento nell'ambito dell'azienda di appartenenza o di altre Amministrazioni e trasmettono tale elenco alle strutture provinciali e regionale previste dal Decreto Legislativo 23/12/1997, n. 469 e successive modificazioni e integrazioni, alle quali compete la gestione dei Dirigenti in disponibilità, nonché i compiti di riqualificazione professionale e di ricollocazione presso altre Amministrazioni, realizzando opportune forme di coordinamento, ai sensi del summenzionato art. 34, commi 2 e 3, del D. Lgs.vo n. 165/ In attuazione del disposto di cui al comma 7 del medesimo art. 34 del D Lgs.vo n. 165/2001, le Aziende Sanitarie, in presenza di pareggio o di attivo di bilancio, possono istituire apposito fondo per la riqualificazione professionale e la formazione dei Dirigenti ricollocati, destinandovi le eventuali economie, accertate ai sensi di legge, derivanti anche dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità, che restano a disposizione del proprio bilancio. 3. Ai sensi dell'art. 22 del CCNL. 8/6/2000, su iniziativa del Dirigente non ricollocato o posto in disponibilità, ovvero dell'azienda di appartenenza, si può addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali Aziendali della Dirigenza Medica e Veterinaria, mediante le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettera B), del citato CCNL 8/6/2000. In tal caso l azienda può erogare una indennità supplementare nell ambito della effettiva capacità di spesa del rispettivo bilancio. La misura dell indennità può variare, giusta comma 4 del succitato art. 22, fino ad un massimo comunque di 24 mensilità, comprensive: dello stipendio tabellare, dell indennità di specificità medico veterinaria e di esclusività del rapporto in godimento, degli assegni personali o dell indennità di incarico di struttura complessa ove spettanti nonchè della retribuzione di posizione complessiva in atto. Articolo 7 VINCOLI PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI 1. Ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D. Lgs.vo n. 165/2001, la copertura dei posti vacanti e disponibili, mediante qualsiasi procedura, per le nuove aziende del S.s.r. è 6
7 subordinata alla formale verifica dell'impossibilità di ricollocare i Dirigenti in esubero, in eccedenza o in disponibilità, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale. 2. A tal fine le Aziende Sanitarie della Regione Sicilia, prima di avviare qualsiasi procedura per la copertura di posti vacanti e disponibili, trasmettono apposita richiesta di accertamento dell'esistenza nell'apposito elenco di Dirigenti in disponibilità da ricollocare, nel rispetto dell'area e della Disciplina di provenienza, secondo le procedure di cui al precedente art. 5, alle strutture provinciali e regionali, di cui al D. Lgs.vo n. 469/1997, che rispondono formalmente ai sensi della Legge n. 241/ Le Aziende sono tenute a dare espressamente atto, dell'impossibilità di coprire il posto vacante e disponibile mediante ricollocazione interna dei Dirigenti in esubero, ai sensi del precedente art.4, nonché dell'esito negativo dell'accertamento di cui al precedente comma 2, nel bando di avviso o di concorso e nel provvedimento formale di assunzione o di trasferimento sul posto in questione. Articolo 8 NORME DI RINVIO 1. In caso di inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, la Regione nomina un Commissario ad acta, che provvede nei termini prescritti. 2. Per quanto non previsto con la disciplina di cui ai precedenti articoli si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricollocazione e mobilità dei Dirigenti Medici e Veterinari, dipendenti delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a seguito di processi di ristrutturazione. 3. L applicazione degli artt. 5 e 6 è subordinata al completamento, da parte di tutte le aziende del S.S.R., dell iter di cui all art. 4. 7
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