QUADERNO TEMATICO N.1/2015 SEMPLIFICAZIONI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE

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1 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CALABRIA UFFICIO CONSULENZA QUADERNO TEMATICO N.1/2015 SEMPLIFICAZIONI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE a cura di Francesca Costantino

2 PREMESSA Con il Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n.175 (cd. Decreto Semplificazioni fiscali e dichiarazione dei redditi precompilata), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2014, il legislatore nazionale ha introdotto disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell art.7 della legge delega di riforma del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014, n.23) *). Il Decreto Legislativo (di seguito: il decreto) contiene, tra l altro, l introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati e numerose misure di semplificazione e snellimento di adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società e ai rimborsi fiscali, oltre alla eliminazione di adempimenti superflui. 2

3 PREMESSA - segue Il decreto, composto da sei capi, interviene nelle seguenti macroaree: 1. semplificazioni per le persone fisiche; 2. semplificazioni per i rimborsi; 3. semplificazioni per le società; 4. semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale; 5. eliminazione di adempimenti superflui; 6. semplificazioni e coordinamenti normativi. Il presente quaderno vuole offrire un quadro di sintesi delle novità riguardanti le persone fisiche, tra le quali riveste un ruolo di primaria importanza la dichiarazione dei redditi precompilata. 3

4 PREMESSA - segue NOTE *) art. 7 della legge n. 23 del 2014: 1. Il Governo e' delegato a provvedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1: a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue; b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità; c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 4

5 INDICE SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE Dichiarazione dei redditi precompilata pag Accesso alla dichiarazione pag Opzioni a disposizione del contribuente pag Effetti della presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata pag. 9 4.Tempistica trasmissione certificazioni e dati pag Scadenze presentazione mod.730 pag. 16 Addizionale comunale e regionale all IRPEF pag. 18 Spese di vitto e alloggio dei professionisti pag. 20 Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare pag. 26 Lavori di riqualificazione energetica degli edifici pag. 32 5

6 DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA (artt.1-6) A decorrere dal 2015, in via sperimentale, è introdotta la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell Agenzia delle entrate. Nella fase di avvio, i soggetti destinatari della norma sono le persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati (lavoratori dipendenti e pensionati) che hanno i requisiti per presentare il mod.730. La dichiarazione precompilata viene elaborata dall Agenzia delle entrate utilizzando: - le informazioni disponibili nell Anagrafe Tributaria (es. la dichiarazione dell anno precedente ed i versamenti effettuati), - i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (es. banche, assicurazioni ed enti previdenziali); - i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d imposta in relazione ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo ed ai redditi diversi (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). 6

7 DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - segue Accesso alla dichiarazione Entro il 15 aprile di ciascun anno, l Agenzia delle entrate rende disponibile al contribuente, in via telematica, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell anno precedente. Il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali: - direttamente, online, in un area autenticata del sito internet dell Agenzia delle entrate; - conferendo apposita delega al proprio sostituto d imposta che presta assistenza fiscale; - conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale (CAF) oppure ad un professionista abilitato (iscritto nell albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell assistenza fiscale); - se non possiede il codice PIN di autenticazione rilasciato dall Agenzia delle entrate, tramite sistemi alternativi rappresentati da credenziali rilasciate da altri enti, tra i quali l INPS. Con Provvedimento del Direttore dell Agenzia saranno individuati gli ulteriori canali di accesso alla dichiarazione. 7

8 DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - segue Opzioni a disposizione del contribuente Il contribuente può accettare la dichiarazione così come precompilata oppure può modificarla, rettificando i dati comunicati dall Agenzia e/o inserendo altre informazioni riguardanti, ad esempio, ulteriori oneri e spese sostenute. Il contribuente può accettare, integrare, correggere la dichiarazione e trasmetterla all Agenzia delle entrate entro il 7 luglio: - direttamente o tramite il proprio sostituto d imposta che presta assistenza fiscale; - tramite CAF e professionisti abilitati. Il contribuente può, in ogni caso, continuare a presentare la dichiarazione dei redditi compilata autonomamente con le modalità ordinarie (modello 730 oppure modello Unico Persone Fisiche). 8

9 DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - segue Effetti della presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata 1^ ipotesi: dichiarazione presentata direttamente dal contribuente, in via telematica, oppure tramite il sostituto d imposta che presta assistenza fiscale. a) il contribuente accetta la dichiarazione dei redditi precompilata, senza modifiche I dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti da banche, assicurazioni, ecc., non sono sottoposti al controllo formale. Non si applica la disposizione relativa ai controlli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori ai quattromila euro, in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze relative a precedenti dichiarazioni. *) Rimane fermo, invece, il controllo sull esistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni ed alle agevolazioni. 9

10 DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - segue b) il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi precompilata con modifiche Se le modifiche incidono sulla determinazione del reddito o dell imposta, non si applica l esclusione del controllo formale che viene, conseguentemente, effettuato su tutti i dati indicati in dichiarazione. 2^ ipotesi: dichiarazione presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionista abilitato Il CAF ovvero il professionista abilitato sono tenuti ad apporre il visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli indicati nella dichiarazione precompilata. Il controllo formale si effettua nei confronti del soggetto che appone il visto di conformità (CAF o professionista) e riguarda, anche, i dati contenuti nella dichiarazione precompilata e forniti all Agenzia delle entrate da soggetti terzi. Nei confronti del contribuente permane il controllo sull esistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. 10

11 DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - segue Visto infedele Nella seconda ipotesi considerata (dichiarazione presentata tramite CAF o professionista abilitato), l eventuale richiesta di pagamento a seguito dei controlli formali non è rivolta al contribuente, ma al CAF o al professionista, che sarà tenuto al pagamento di una somma pari all importo dell imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, ai sensi dell art.36-ter del DPR n.600 del Le comunicazioni con le quali sono richieste tali somme costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo. Nella relazione illustrativa al decreto è precisato che si determina una sorta di sostituzione della posizione dell originario debitore (il contribuente) con quella del CAF o del professionista inadempienti rispetto alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale con il contribuente che trova il suo fondamento nel rilascio di un visto di conformità infedele da parte dell intermediario chiamato a svolgere un ruolo essenziale di mediazione tra amministrazione e contribuente. La disposizione sanzionatoria subisce una deroga nel caso in cui il visto infedele sia stato determinato dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. 11

12 DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - segue Rettifica errori Nel caso in cui il CAF o il professionista rilevano errori, entro il 10 novembre dello stesso anno in cui la violazione è stata commessa, possono trasmettere: a) una dichiarazione rettificativa del contribuente; b) una comunicazione dei dati rettificati, qualora il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione. Il CAF o il professionista sono tenuti al pagamento della sola sanzione, ridotta ad un ottavo del minimo, se il pagamento avviene entro il 10 novembre (avvalendosi della riduzione art.13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n.472 del 1997), mentre l imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. 12

13 DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - segue Tempistica trasmissione certificazioni e dati Trasmissione certificazioni sostituti d imposta I sostituti d imposta devono trasmettere, in via telematica, all Agenzia delle entrate i dati della certificazione unica entro il 7 marzo dell anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. Trasmissione dati di oneri e spese I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell anno precedente: - quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; 13

14 DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - segue - -premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; -contributi previdenziali ed assistenziali; -contributi previdenza complementare. Con Provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle entrate n /2014, n /2014 e n del 16 dicembre 2014 sono state stabilite le modalità ed il contenuto dei flussi informativi provenienti dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici, dagli enti previdenziali e dalle forme pensionistiche complementari. Il termine per la trasmissione, precedentemente fissato al 30 aprile, viene anticipato al 28 febbraio al fine di consentire l utilizzazione dei relativi dati per l elaborazione della dichiarazione precompilata. 14

15 DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - segue Trasmissione oneri e spese sanitarie Per l elaborazione della dichiarazione dei redditi, l Agenzia delle entrate può utilizzare i dati del Sistema Tessera Sanitaria. Al fine di predisporre, a partire dal 2016 per l anno d imposta 2015, le dichiarazioni precompilate complete anche dei dati relative alle spese mediche, di assistenza specifica ed alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall imposta, i soggetti terzi (asl, aziende ospedaliere, farmacie, policlinici universitari, iscritti all Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ecc.) devono trasmettere telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel

16 DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - segue Scadenze presentazione mod.730 A partire dal 2015, per il periodo d imposta 2014, sono unificate al 7 luglio le scadenze per la presentazione del mod.730, sia se il modello è presentato direttamente dal contribuente, sia se è presentato tramite sostituto d imposta, Caf o professionista abilitato. Per i soggetti privi di sostituto d imposta che possa effettuare il conguaglio, il termine di presentazione della dichiarazione è anticipato al 31 maggio in quanto tali contribuenti devono effettuare gli eventuali versamenti dovuti entro il 16 giugno. Il 7 luglio rappresenta, anche, il termine per: la consegna ai contribuenti della dichiarazione elaborata dai sostituti d imposta, dai Caf e dai professionisti; la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate ai sostituti, ai Caf ed ai professionisti. 16

17 DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - segue NOTE *) L art.1, comma 586, della legge n.147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) prevede che i rimborsi IRPEF, risultanti dal modello 730, non possono essere erogati direttamente dai sostituti d imposta qualora si verificano le seguenti due condizioni: - importo del rimborso superiore a euro, anche se determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; - detrazioni per carichi di famiglia. Ricorrendo tali presupposti, i rimborsi da mod.730 perdono il carattere automatico che li contraddistingue. La procedura di erogazione del rimborso viene curata completamente dall Agenzia delle entrate che effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia. I controlli vengono effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione dei modelli 730. La disposizione si applica a partire dalle dichiarazioni presentate nell anno

18 ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL IRPEF (art.8) Addizionale regionale Viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell addizionale regionale con quella già prevista ai fini dell addizionale comunale. La data rilevante è ora stabilita anche per l addizionale regionale al 1 gennaio, anziché al 31 dicembre. Ne consegue che, relativamente al periodo d imposta 2014, l addizionale regionale all IRPEF viene determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio Addizionale comunale L art.8 del decreto ha soppresso la previsione contenuta nell art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 360 del 1998 che consentiva di variare l aliquota dell acconto mediante delibere pubblicate entro il 20 dicembre precedente l anno di riferimento. Pertanto, l acconto dell addizionale comunale viene calcolato con la stessa aliquota deliberata dal comune per l anno precedente e validamente pubblicata nel Portale del federalismo fiscale. 18

19 ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE ALL IRPEF - segue NOTE art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 446 del 1997 (addizionale regionale) 5. L'addizionale regionale e' versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 360 del 1998 (addizionale comunale) 4.(.) L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. (..) Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente. 19

20 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI (art. 10) L art.10 del decreto modifica il trattamento fiscale delle spese di vitto ed alloggio dei professionisti sostenute direttamente dal committente, mediante la sostituzione del secondo periodo del comma 5 dell art. 54 del DPR n. 917 del ) Per effetto della modifica, le spese relative a prestazioni alberghiere ed a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. La norma introduce una deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente ovvero il sostenimento delle spese direttamente da parte del committente. Nella relazione illustrativa è precisato che i professionisti, pertanto, non devono riaddebitare in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. 20

21 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI - segue Per il professionista: tali spese non costituiscono un costo deducibile e non concorrono alla determinazione dell ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Per il committente: non opera il limite di deducibilità, stabilito dall art. 54, comma 5, e dall art. 109, 2) comma 5, del DPR n. 917 del 1986, in relazione alle spese di vitto ed alloggio di cui sono beneficiari i professionisti, nell ambito di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo. Ai fini della deducibilità, sono necessari i seguenti requisiti: 1) inerenza della spesa rispetto all attività del committente, 2) effettività della spesa; 3) indicazione nella documentazione fiscale degli estremi del professionista che ha fruito delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande. Sul punto, la circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 ha svolto una puntuale analisi e ha sintetizzato i principali aspetti di differenziazione rispetto al previgente impianto normativo. 21

22 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI - segue Nel seguente schema sono evidenziati i tratti distintivi del regime fiscale applicabile ante e post modifiche, ossia fino al periodo d imposta 2014 e dal periodo d imposta Fino al 2014: costituisce compenso Il committente riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio. Dal 2015: non costituisce compenso Il committente riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio. Il committente: -comunica al professionista l ammontare della spesa effettivamente sostenuta; -invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale. In questo momento il costo non è deducibile per l impresa committente. Il committente: -non comunica al professionista l ammontare della spesa effettivamente sostenuta; -non invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale. Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa). 22

23 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI - segue Il professionista: -emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente; -considera il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni. Il professionista: -emette la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per l acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande; -considera non deducibili le spese sostenute dal committente per l acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande. L impresa committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese. Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa). 23

24 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI - segue NOTE 1) art. 54, comma 5, DPR n. 917 del 1986, in vigore sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. ( ). art. 54, comma 5, DPR n. 917 del 1986, modificato dall art. 10 del decreto, in vigore dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista (...). 24

25 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI - segue 2) art. 109, comma 5, DPR n. 917 del ( ) Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. ( ). 25

26 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: esoneri e documenti da allegare (art.11) L art. 11 del decreto ha modificato gli artt. 28 1), 30 2) e 33 3) del D.Lgs. n. 346 del 1990 (di seguito: TUS), al fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione. Esoneri In particolare, le modifiche agli artt. 28, comma 6, e 33, comma 1, sono dirette a semplificare gli adempimenti dichiarativi degli eredi in presenza di crediti fiscali a favore del defunto. Per effetto delle modifiche, non sussiste l obbligo di presentare la dichiarazione integrativa nell ipotesi di erogazione di rimborsi fiscali in data successiva alla presentazione della dichiarazione di successione (art. 28, comma 6, TUS). In tale caso, l ufficio dell Agenzia delle entrate effettua la liquidazione dell imposta tenendo conto anche dei rimborsi fiscali erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione (art.33, comma 1, TUS). Le nuove disposizioni si applicano ai rimborsi non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014). 26

27 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - segue La modifica dell art. 28, comma 7, del TUS ha ampliato le ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione, quando l eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Viene, quindi, elevato il limite di valore dell attivo ereditario da lire cinquantamilioni (pari ad euro ,00) ad euro centomila, utile per determinare l insorgenza dell obbligo di presentazione della dichiarazione di successione qualora ricorrano le condizioni previste dall art.28, comma 7, del TUS. Documenti da allegare L inserimento del comma 3-bis all art. 30 del TUS introduce la possibilità per il contribuente di allegare, in luogo dei documenti in originale o in copia autenticata, copie non autenticate unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all art.47 del DPR n.445 del 2000, attestante che le stesse costituiscono copia degli originali, corredata di copia del documento di identità del dichiarante. 27

28 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - segue I documenti che possono non essere allegati in originale ovvero in copia autentica sono quelli esattamente individuati alle lettere c), d), g), h) ed i) del comma 3 del medesimo articolo 30: c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; d) la copia autentica dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l eventuale accordo delle parti per l integrazione dei diritti di legittima lesi; g) la copia autentica dell ultimo bilancio o inventario di cui all art. 15, comma 1, e all art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma; h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. Rimane ferma la possibilità, da parte dell ufficio dell Agenzia delle entrate, di richiedere, ove necessario, i documenti in originale o in copia autentica. 28

29 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - segue Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014) anche con riferimento alle successioni già aperte a tale data. In applicazione del principio del favor rei (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997), non vengono irrogate sanzioni nei confronti dei soggetti che abbiano omesso di presentare la dichiarazione di successione entro i termini previsti e che, sulla base delle modifiche introdotte con il decreto, non risultano più tenuti a tale adempimento. 29

30 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - segue art. 28, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 346 del 1990 NOTE 6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che da' luogo a mutamento della devoluzione dell'eredita' o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e Non vi e' obbligo di dichiarazione se l'eredita' e' devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.. art. 30, comma 3-bis, D.Lgs. n. 346 del bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.. 30

31 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - segue art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 346 del L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione.. 31

32 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI L art.12 del decreto ha abrogato il comma 6 dell art. 29 1) del D.L. n. 185 del 2008, secondo il quale i contribuenti interessati alla detrazione IRPEF e IRES delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori proseguivano oltre il periodo d imposta, dovevano inviare all Agenzia delle entrate apposita comunicazione in cui elencare i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti. La mancata osservanza del termine entro cui inviare la comunicazione (90 giorni dal termine di ciascun periodo di imposta in cui sono sostenute le spese oggetto di comunicazione), ovvero la sua omissione non erano causa di decadenza dal beneficio fiscale, ma comportavano l irrogazione di una sanzione da euro 256 ad euro (circolare n.21/e del ) ). A decorrere dal 13 dicembre 2014 non sussiste più l obbligo di effettuare la suddetta comunicazione. 32

33 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - segue La soppressione dell obbligo di comunicazione all Agenzia delle entrate riguarda: - i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguono nel 2015; - i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. In applicazione del principio del favor rei, non sono applicabili le sanzioni anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell entrata in vigore del decreto, per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo (cfr. circolare n. 31 del 30 dicembre 2014). Risultano superate, di conseguenza, le indicazioni fornite con circolare n. 21/E del

34 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - segue NOTE 1) art. 29, comma 6, del D.L. n. 185 del Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio ( ). 34

35 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI -segue 2) Stralcio circolare n. 21 del 23 aprile 2010 ( )3.5. Comunicazione all Agenzia delle Entrate per lavori che proseguono per più periodi di imposta D: L art.29, comma 6, del decreto legge n.185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.2 del 2009, ha previsto che per le spese sostenute nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all art.1, commi da 344 a 347, della legge n.296 del 2006, debbono inviare all Agenzia delle Entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo modalità da definirsi tramite provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. È possibile beneficiare della detrazione in caso di mancato o irregolare assolvimento di tale adempimento? R: Il provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha approvato il modello con il quale devono essere comunicate all Agenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi d imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato all Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il marzo dell anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute. 35

36 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - segue L adempimento, previsto in relazione ai soli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d imposta, è stato introdotto in attuazione dell articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, al fine di consentire il monitoraggio dell onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d imposta del 55 per cento. Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall art.11, comma 1, del d.lgs. n.471 del 1997, per l omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.( ). aggiornamento dicembre

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