Edilizia PRATICHE EDILIZIE Restauro e Risanamento conservativo Descrizione

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1 Edilizia PRATICHE EDILIZIE Restauro e Risanamento conservativo Descrizione Interventi di restauro e risanamento conservativo. Per tale tipologia di interventi deve intendersi quella rivolta a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino, il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio originario. Per restauro si intende l insieme di quegli interventi miranti alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, specialmente nei casi di elementi di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale. Gli interventi possono anche utilizzare materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché vengano mantenute le caratteristiche dell edificio; Per risanamento conservativo si intende l insieme delle operazioni finalizzate al recupero igienico, statico e funzionale dell'edificio per il quale si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell'assetto planimetrico. E sempre possibile l utilizzo di materiali e tecniche moderne, purché in linea con le caratteristiche dell'edificio. Le operazioni di restauro e risanamento conservativo possono anche produrre modifiche della destinazione d'uso degli edifici purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio e sia ammessa dagli strumenti urbanistici vigenti. L'immobile, quindi, non deve perdere la sua forma originaria, ma può essere internamente modificato perché possa essere funzionalmente adoperato, anche con una nuova destinazione d'uso che sia compatibile con le sue caratteristiche, pur con riorganizzazione dello spazio interno, mantenendosi, comunque, la leggibilità dell'originario assetto e con introduzione di elementi tecnici caratteristici dei tempi odierni. Secondo la giurisprudenza la fattispecie del restauro e risanamento conservativo presuppongono, ovviamente, un organismo edilizio preesistente e ben definito, e che gli interventi realizzati, pur migliorandolo funzionalmente, ne conservano l'aspetto e le caratteristiche strutturali, lasciandone inalterata la tipologia e la morfologia,

2 ossia la sagoma, il prospetto e la facciata, oltre che i volumi e le superfici (Cons. St., V, 6 settembre 1999, n. 1019, RG ED, 1999, I, 1388). Interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali dell'edificio e come tali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, c.2, del T.U. (edilizia libera previa comunicazione inizio lavori asseverata) Singoli interventi "strutturali" non costituenti un "insieme sistematico di opere" e quindi non qualificabili come "ristrutturazione edilizia", come modifiche ai prospetti con leggere variazioni alle aperture in facciata Interventi di frazionamento o l'accorpamento di una unità immobiliare in due o più distinte unità mediante l'esecuzione di opere "interne", per ottenere la fisica separazione o fusione dell' unità Le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. (Art. 22, comma 2, ). Per questi tipi di varianti, in Regione Lombardia, è ammessa anche la CILA. Gli interventi di ampliamento di fabbricati all'interno della sagoma esistente che non determinino volumi funzionalmente autonomi. Gli interventi costituiti da semplici modifiche prospettiche (come per esempio apertura o chiusura di una o più finestre, di una o più porte). Realizzazione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga agli strumenti urbanistici (Art. 137, ) Realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico (Art. 137, ) Le serre bioclimatiche, definite come quelle strutture addossate alle costruzioni che consentono risparmio energetico sfruttando passivamente l'energia solare, riscaldando lo spazio creatosi tra la parete vetrata della serra e la parete dell'edificio. La regione Lombardia considera le serre bioclimatiche, qunado hanno le caratteristiche previste al comma 4, art. 4 della, 39, come volumi tecnici, quindi non rientranti nel calcolo volumetrico dell'edificio. L'eliminazione di barriere architettoniche che incidono sulla sagoma dell'edificio. L'installazione di pannelli solari o fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare all'interno dei centri storici. L'installazione di serbatoi di gpl oltre i 13 metri cubi.

3 Interventi di ristrutturazione edilizia leggera ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all'. Requisiti (come modificato dalla in vigore dal ) DPR 380/2001 L.R. Lombardia 12/2005 La S.C.I.A. ha sostituito la D.I.A. per tutti gli interventi edilizi previsti e. La D.I.A. però trova ancora applicazione nei casi in cui la normativa nazionale o regionale l'abbia resa alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire (ad esempio per gli interventi di cui o a quelli previsti delle leggi regionali). In questi casi la D.I.A. ha assunto il nome di Super D.I.A. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la S.C.I.A. non sostituisce gli atti di autorizzazione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale. Gli interventi edilizi ai quali si applica la S.C.I.A., sono quelli di cui e che assegna alla S.C.I.A. gli interventi rimanenti, dopo aver indicato gli interventi soggetti all'edilizia Libera e al Permesso di Costruire. In particolare la S.C.I.A. riguarda i seguenti ambiti di applicazione: interventi che non siano riconducibili all'elenco di cui ossia a quegli interventi soggetti al permesso di costruire (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento di destinazione d'uso); che non siano riconducibili all'elenco di cui, ossia agli interventi ad attività "libera" per i quali non è prescritto nessun titolo abilitativo; che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e della discipline urbanistico-edilizia vigente. Pertanto sono soggetti a S.C.I.A. i seguenti interventi: gli interventi di restauro e risanamento conservativo; i mutamenti di destinazione d'uso "funzionale"; gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali dell'edificio (e come tali non rientranti nell'ambito di applicazione (relativo all' attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori asseverata);

4 i singoli interventi "strutturali" non costituenti un "insieme sistematico di opere" e quindi non qualificabili come "ristrutturazione edilizia", come la suddivisione di un immobile in due unità, l'accorpamento di due immobili in uno solo, modifiche ai prospetti con leggere modifiche alle aperture in facciata. Possono anche essere presentate come S.C.I.A. le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. In Regione Lombardia, per questo tipo di varianti in corso d'opera, può essere presentata anche una comunicazione, ai sensi, chiamata anche CEA (comunicazione di eseguita attività), accompagnata dall'asseverazione di un professionista che certifichi che la variante ricada nei termini previsti dalla legge. Sono pure soggetti a S.C.I.A.: la realizzazione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga agli strumenti urbanistici; la realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico. Il cittadino può optare anche per la presentazione della richiesta del permesso di costruire anziché della S.C.I.A. Adempimenti La SCIA per interventi edilizi può essere presentata dal proprietario dell'immobile o da avente titolo in base a valido negozio giuridico (es.: delega, procura, mandato da parte del proprietario) e diventa efficace dalla data della sua protocollazione. Gli interventi oggetto della S.C.I.A. possono quindi essere iniziati dalla data stessa di presentazione al SUE. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. L'Amministrazione può comunque assumere determinazioni in via di autotutela. Decorso il termine di 30 giorni per I'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. Immobili soggetti a vincolo storico artistico, paesaggistico Fermo restando che il parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo non potrà essere sostituito da una S.C.I.A., è ammessa la S.C.I.A. anche per immobili soggetti a vincoli di tutela storico-artistica o paesaggistica ambientale, purché alla stessa sia allegato il prescritto nulla osta o parere favorevole. Va ribadito comunque che il parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del vincolo deve essere già stato rilasciato nel momento in cui viene presentata la S.C.I.A. e deve essere allegato alla S.C.I.A. stessa, in quanto è dal momento di presentazione della S.C.I.A. che I'interessato può dare inizio ai lavori. La SCIA ha un'efficacia di tre anni dalla data di inizio dei lavori; decorsi i tre anni, nel caso i lavori non fossero terminati, è necessario riproporre un'altra S.C.I.A. riguardante i lavori da completare. Documentazione a corredo La S.C.I.A. deve essere corredata dalle autorizzazioni necessarie, e nei casi in cui la legge prevede l acquisizione di pareri di organi o di enti appositi, dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti sulla conformità dell intervento alle disposizioni di legge. Tali attestazioni e asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Il professionista dovrà inoltre asseverare la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie. Se necessari, i pareri in materia ambientale rilasciati da ARPA, o altri Enti Preposti, devono essere acquisiti prima della presentazione della SCIA, tramite richiesta preventiva al SUE oppure, se consentito dall Ente preposto, in modo autonomo dall ente competente. Sempre anteriormente al deposito della SCIA deve essere ottenuta, attraverso il SUE, la valutazione dei Vigili del Fuoco sulla conformità del progetto ai criteri di sicurezza antincendio, qualora l intervento ricada nelle ipotesi di cui alle. La S.C.I.A. dovrà anche essere corredata dall'indicazione dell'impresa cui sono affidati i lavori, dall'autocertificazione dell impresa esecutrice dei lavori e dal DURC in corso di validità. (180 giorni secondo - il così detto Decreto del fare varato il 15 giugno 2013). Nel caso l'intervento preveda di interessare anche parti strutturali, è necessario presentare i disegni e i calcoli strutturali a firma di un professionista abilitato. Se l'intervento prevede interventi sugli impianti, a norma del, sarà necessario presentarne gli schemi di progetto. Compilazione Scheda Istat L Istituto Nazionale di statistica effettua la rilevazione statistica sulle pratiche edilizie che producono nuove volumetrie. La mancata fornitura dei dati configura violazione dell obbligo di risposta a norma.

5 A tale fine devono compilare il modello di rilevazione tutti i richiedenti un permesso di costruire, i titolari di DIA o SCIA per nuovi fabbricati o per ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti, nonché le pubbliche amministrazioni per le quali è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di fabbricati o ampliamenti destinati a edilizia pubblica ai sensi dell'art. 7 del DPR 380/2001. Nell'ambito della riorganizzazione del processo di raccolta delle informazioni sui permessi di costruire (circ. Istat 8171 del 4/12/2009), è stato attivato il sito che consente di effettuare la rilevazione in modalità telematica. Il Comune ha a disposizione le credenziali di primo accesso, trasmesse con la circolare Istat (prot dell'11/06/2010), per la registrazione e la conseguente attivazione del sito a livello comunale. Solo l'attivazione da parte del Comune permetterà ai rispondenti alla rilevazione la compilazione on-line dei modelli ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE relativi all'area territoriale di competenza. Se il Comune non ha attivato il sito di sua competenza, il modello Istat dovrà essere presentato in formato cartaceo prelevandolo dal sito dove sono presenti in formato idoneo per la stampa, nella funzione "ISTRUZIONI", i due tipi di modello di rilevazione: ISTAT/PDC/RE (per l'edilizia residenziale) e ISTAT/PDC/NRE (per l'edilizia non residenziale) e le rispettive istruzioni per la compilazione del modello. Per la compilazione on-line ci si deve prima registrare mediante la funzione "REGISTRAZIONE" avendo cura di conservare il codice utente e la password iniziale. Per replicare gli accessi con la funzione "MODELLO" si dovrà utilizzare il codice utente e la password personale. Una dettagliata "Guida alla procedura telematica" è consultabile tramite la funzione "ISTRUZIONI". Per l'utilizzo della procedura telematica è necessario avere un indirizzo . Per informazioni sulla rilevazione fare riferimento al sito Termine dei lavori Al termine dei lavori è necessario inviare al SUE la comunicazione della data della fine lavori accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma del progettista o un tecnico abilitato, con il quale si attesti la conformità dell'opera al progetto presentato con la S.C.I.A. Dovrà essere inoltre presentato al SUE l'avvenuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate o a dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento dell'immobile (stato, consistenza, classe, categoria). PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI: L importo da pagare ammonta a: - euro 80,00 per diritti di segreteria. Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: versamento alla Tesoreria del Comune di Bellinzago Lombardo presso: 1) Banca di CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE E INZAGO S.c. filiale di Bellinzago Lombardo Via Roma n. 51 con il seguente conto corrente bancario: Codice paese Cin IBAN Cin BBAN Abi Cab Conto IT 55 J Modalità di pagamento: Sportello bancario: Mediante versamento in contanti oppure con assegno circolare intestato alla Tesoreria Comunale di Bellinzago Lombardo oppure con Bonifico Bancario, indicando sempre la causale 2) UFFICIO POSTALE Bollettino postale: mediante versamento sul conto corrente postale n intestato alla predetta Tesoreria Comunale di Bellinzago Lombardo, indicando sempre la causale 3)COMUNE: In contanti presso l ufficio tecnico comunale che rilascerà apposita ricevuta. SANZIONI La realizzazione di interventi edilizi rientranti nell'ambito di applicazione della S.C.I.A. in assenza della presentazione della S.C.I.A. o in difformità della S.C.I.A. presentata comporterà la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516,00. quando le opere realizzate in assenza di S.C.I.A. consistono in interventi di restauro e di

6 Powered by TCPDF ( risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salvo applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, potrà ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irrogherà una sanzione pecuniaria da 516,00 ad ,00; qualora gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nei centri storici (zone classificate "A" dagli strumenti urbanistici) il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiederà al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516,00. Se il parere non verrà reso entro sessanta giorni della richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvederà autonomamente. Per gli interventi in assenza o in difformità della S.C.I.A. si potrà ottenere la sanatoria. Se l'intervento eseguito risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile potranno ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164,00 e non inferiore ad 516,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio. La presentazione spontanea della S.C.I.A., effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporterà il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516,00 (fermo restando la possibilità per il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di adottare, entro i successivi 30 giorni, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa). Responsabilità del professionista In tema di sanzioni prevede che "ove II fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la S.C.I.A., dichiara o attesta falsamente I'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1, è punito con la reclusione do uno a tre anni"; si ritiene che la suddetta sanzione, specificatamente prevista dalla disciplina in materia di S.C.I.A., sia applicabile anche al tecnico abilitato nel caso di false dichiarazioni ed attestazioni nella relazione e/o negli elaborati progettuali presentati a corredo della S.C.I.A. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informerà I'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. La mancanza del certificato di collaudo finale, e dell'eventuale variazione catastale, comporta l'applicazione della sanzione di 516,00. La mancata presentazione della S.C.I.A. non comporta l'applicazione di sanzioni penali. Normativa Non presente

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