IL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO D PROCESSO CIVILE. Prof.Dott. Armando Urbano
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1 IL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO D NEL PROCESSO CIVILE Prof.Dott. Armando Urbano
2 Il giudice, peritus peritorum, per dirimere questioni tecniche complesse,ai sensi dell art. 61 c.p.c., può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti. Ecco la figura del CTU ( Consulente tecnico del Giudice). Il consulente tecnico d ufficio è un ausiliario del giudice, indipendente dalle parti, particolarmente esperto in una materia.
3 Il ruolo del consulente non è solo quello di riferire al giudice, ma piuttosto quello di fornirgli una conoscenza che non può possedere, una regola scientifica o tecnica che può essere necessaria, nel corso di un procedimento, sia per accertare che per valutare una fattispecie.
4 Il consulente d ufficio deve possedere alcuni requisiti essenziali tra cui: Una pratica professionale provata e incontestabile. La buona conoscenza della procedura giudiziaria al fine di rispettare la forma e in particolare per vigilare sullo stretto rispetto dei diritti delle parti. Una buona capacità di analisi e di sintesi. La sensibilità alle relazioni umane. Il costante aggiornamento. L integrità e l imparzialità. L indipendenza nel giudizio.
5 Le operazioni svolte dal CTU dovranno essere inattaccabili sul piano della forma; non è compito del consulente tecnico dire il giusto, o attribuire responsabilità, ma solo sviluppare gli elementi tecnici sui quali si fonderà il giudizio del magistrato competente.
6 FASI PRELIMINARI
7 Nomina La nomina avviene con ordinanza del Giudice istruttore che fissa l udienza di comparizione del consulente davanti a sé per raccogliere il giuramento, formulare il quesito e conferire l incarico (art. 191 c.p.c.). La nomina del CTU costituisce atto istruttorio discrezionale del Giudice e può scaturire non solo da una richiesta delle parti ma anche da un iniziativa dello stesso Giudice.
8 Il consulente, di norma riceve la convocazione per l affidamento dell incarico mediante notifica dell Ufficiale Giudiziario. Nel documento notificato devono esserci sempre la data e l ora dell udienza, il nome del Giudice di riferimento, numero del registro generale e i nomi delle parti. Nel caso in cui sia allegata l ordinanza che dispone la CTU potrebbe già essere indicato il quesito.
9 Il Giudice incontra alcuni vincoli nella nomina del consulente: l art. 61, secondo comma, c.p.c., impone la nomina di persone iscritte nell apposito albo di cui all art. 13 disp. att. c.p.c., formato da un apposito Comitato e tenuto dal Presidente del Tribunale, il quale esercita la vigilanza anche disciplinare sugli iscritti (artt. 19, 20, 21 disp. att. c.p.c.).
10 La nomina di persone non iscritte nell albo del Tribunale è possibile, ma subordinata all indicazione dei motivi e al parere del Presidente del Tribunale; l inosservanza delle predette norme non produce nullità processuali. Nel caso di particolare delicatezza o complessità delle indagini da compiersi, oppure quando sono richiesti diversi tipi di competenza professionale, il giudice può nominare più consulenti (art. 191, comma 2, c.p.c.).
11 All udienza fissata per la raccolta del giuramento e il conferimento dell incarico,oltre a ricordare al consulente l importanza delle funzioni e a ricevere il giuramento di rito, il Giudice assume ulteriori provvedimenti quali: determina d ufficio (nella prassi però lo fa il consulente) la data l ora e il luogo d inizio delle operazioni peritali; espone il quesito e delimita i poteri di indagine del consulente; autorizza il Ctu al ritiro dei fascicoli di parte ovvero copia di atti del fascicolo d ufficio ove ciò è necessario;
12 assegna un termine per il deposito della relazione peritale; conferisce l incarico al fine di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti; provvede sulla richiesta di proroga, ove il termine non sia già scaduto, del termine per la nomina dei consulenti di parte; autorizza, su richiesta del consulente, l uso del mezzo proprio o la collaborazione di coadiutori; accorda un acconto o un fondo spese.
13 Astensione L accettazione dell incarico è obbligatoria per il professionista che sia iscritto in un albo (cfr. art. 63 c.p.c.). Il rifiuto o la mancata esecuzione dell incarico costituisce reato (art. 366, c.2, c.p.) oltre che illecito disciplinare, salvo che non ricorra un ipotesi di astensione riconosciuta dal Giudice.
14 Il consulente scelto tra gli iscritti in un Albo, se ritiene di doversi astenere, deve presentare un ricorso di astensione almeno tre giorni prima dell udienza di comparizione (art. 63 c.p.c.), al contrario il consulente non iscritto all Albo ha la facoltà di non accettare l incarico,anche se ha l obbligo di denunciare tale volontà al magistrato che lo ha designato e di astenersi ove ne ricorrano i presupposti.
15 Per il consulente tecnico d ufficio non vi sono motivi tipici di astensione, ma si rimette al giudice la valutazione del caso concreto in conformità all interesse pubblico e al corretto e imparziale svolgimento del servizio. Non ricorre, in ogni caso, la nullità della consulenza se il CTU che aveva l obbligo di astenersi non si sia astenuto.
16 Fac-simile domanda astensione Dott. / Rag.. Ill.mo Sig. Giudice Istruttore Dr Tribunale di.. Sezione.. Oggetto: Causa.c. R.G.. Domanda di astensione.. Il sottoscritto..., nato a il, e residente in.. alla Via....; avente studio professionale in.. alla Via..., tel. fax.nominato consulente tecnico d ufficio dal Tribunale di - Sezione. nella causa in oggetto, con ordinanza del notificata allo scrivente in data. RITIENE di non essere in grado di svolgere le funzioni affidate di CTU nella causa indicata per i seguenti motivi e pertanto CHIEDE alla S.V. Ill.ma di valutare, ricorrendo giusti motivi di astensione, l opportunità di procedere alla sostituzione del sottoscritto. Con osservanza. Luogo, il Il Consulente Tecnico
17 Ricusazione Le parti possono contestare la designazione del CTU mediante istanza di ricusazione (con ricorso depositato in cancelleria) Decorso il termine per la ricusazione, la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità è definitivamente preclusa (Cass. 8 marzo 2001, n e Cass., sez. II, , n. 8184). L ordinanza con la quale il Giudice decide sulle eventuali ricusazioni non è impugnabile (art. 192 c.p.c.)
18 Il giuramento Il giuramento del CTU viene prestato all udienza al momento del conferimento dell incarico, ma può essere prestato successivamente fino al deposito della perizia. Nel caso di chiarimenti o di nuovi accertamenti, anche in grado di appello, il consulente non è tenuto a rinnovare il giuramento. La mancata apposizione da parte del consulente tecnico d ufficio della propria firma nel verbale dell udienza, nella quale lo stesso presta il giuramento, costituisce una mera irregolarità.
19 Formula del giuramento GIURA DI BENE E FEDELMENTE ASSOLVERE AL COMPITO AFFIDATOGLI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE AL GIUDICE LA VERITA? LO GIURO.
20 La formulazione del quesito Una buona perizia deriva da un buon quesito, nella cui formulazione il giudice ha piena libertà anche quando una parte abbia fatto istanza di nomina del consulente e abbia formulato i quesiti che ritiene necessario sottoporgli. Sono le parti che richiedono al giudice questo mezzo istruttorio indicando il quesito da proporre. Solitamente i quesiti sono molto circostanziati a causa della pressione esercitata dalle parti e alla tendenza delle stesse di legare il CTU il più possibile alle proprie premesse di causa; ne deriva che il CTU svolge indagini che danno risposta al quesito ma non forniscono al giudice tutti gli elementi idonei e necessari ai fini della decisione della causa.
21 Istanza per correzione, integrazioni o chiarimento del quesito Tribunale di All Ill.mo Sig. Giudice Dott..... Procedimento civile di cui al R.G.C. n. 0000/00 tra le parti ROSSI MARIO, parte attrice c o n t r o BIANCHI ANDREA, parte convenuta Istanza per correzione / integrazione / chiarimento quesito Il sottoscritto incaricato dalla S.V.Ill.ma CTU nella procedura giudiziaria in epigrafe nella udienza del 30 Novembre 2007 con conferimento del seguente quesito (indicazione del quesito) IN VIRTÙ che per (spiegare brevemente le ragioni) il detto quesito risulta errato, incompleto, non chiaro CHIEDE alla S.V. Ill.ma di voler disporre in merito. 15 Dicembre 2007 Con osservanza
22 Termine ed acconto su compenso Dopo aver conferito l incarico, il giudice assegna un termine entro il quale il consulente deve depositare la propria relazione tecnica e gli attribuisce un acconto sulle competenze il cui pagamento di solito viene addebitato, in via provvisoria, a carico della parte che ha richiesto la consulenza o dell attore qualora la CTU sia stata disposta dall ufficio. Laddove la parte onerata non provveda al pagamento dell acconto, il CTU è comunque obbligato a svolgere il compito affidatogli.
23 La nomina dei CTP Qualora le parti non abbiano provveduto a nominare consulenti tecnici di propria fiducia nella stessa udienza di conferimento dell incarico, il giudice deve assegnare alle parti un termine entro il quale devono provvedere a tale facoltà. (art. 201, primo comma, c.p.c.)
24 Il consulente dovrà tenere costantemente informato il giudice di tutte le vicende che esulano dalla sua pertinenza e che investono i poteri del giudice. In particolare il CTU dovrà rivolgersi al giudice qualora: avverta la necessità di utilizzare coadiutori; avverta la necessità di nominare esperti in specifiche fasi del quesito; quando una parte ha omesso il deposito di documentazione ordinatole; quando una parte o terzi hanno impedito le verifiche comandate al consulente; quando sia necessario ottenere una proroga al termine di deposito dell elaborato peritale; quando ha definito la vertenza conciliando le parti.
25 Svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica L attività del consulente comprende in primo luogo quella di assistenza alle udienze su convocazione del giudice (art. 194 c.p.c.); inoltre compie, da solo e insieme al giudice, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini che gli sono state affidate (art. 62 c.p.c.) ed è tenuto a fornire i chiarimenti che il magistrato gli richiede (art. 62 c.p.c.).
26 Il consulente d ufficio avrà cura in primo luogo di esaminare approfonditamente i fascicoli di parte e di estrarre copia dei verbali di causa. Il CTU inizia a compiere tutte le indagini che ritiene opportune presso gli uffici competenti, munendosi di preventiva autorizzazione del giudice se si tratta di uffici pubblici, sempre che non sia stata già conferita all atto della nomina.
27 L esecuzione dell incarico è personale e non può essere delegata a terzi. Il consulente può avvalersi di collaboratori per l espletamento di operazioni materiali, accessorie e strumentali ma assumendone la responsabilità verso le parti e verso il Giudice. L obbligo di diligenza e perizia nell espletamento dell incarico del consulente è presidiato non solo sotto il profilo della responsabilità disciplinare e civile, ma addirittura da una disposizione penale (art. 64 c.p.c.) che incrimina la condotta del consulente d ufficio il quale incorra in colpa grave nell esecuzione degli atti che gli sono richiesti e commina la sanzione dell arresto fino a un anno o dell ammenda fino a ,00 salvo l obbligo del risarcimento del danno.
28 LE OPERAZIONI PERITALI
29 Inizio operazioni peritali Il consulente dovrà dare avvio all incarico affidatogli, nel giorno nell ora e nel luogo indicati nel verbale di udienza o successivamente comunicati alle sole parti costituite, cioè, ai loro difensori e non anche alla parte contumace, oltre che ai consulenti tecnici di parte eventualmente già nominati (Cass. 11 giugno 1990, n. 5659).
30 TRIBUNALE ORDINARIO DI CONSULENZA TECNICA Nella causa n. /20 di R.G.- G.I.. VERBALE DI SESSIONI PERITALI Il giorno.alle ore, nel proprio Studio in., Via...., il consulente tecnico d ufficio dott. dà avvio alle operazioni peritali relative alla causa in epigrafe. Oltre al CTU, è presente: la dott.ssa.(ctp di.) il dott....(ctp di ). Si ricordano i termini assegnati dal G.I. che sono di. giorni dall inizio delle operazioni peritali per il deposito dell elaborato. Il CTU informa le parti che le corrispondenze avverranno preferibilmente a mezzo posta elettronica o fax. Si riportano per comodità i rispettivi indirizzi: dott...,..@...it; Il CTU procede alla lettura del quesito e chiede se vi sono osservazioni in ordine alla comprensione e all interpretazione dello stesso. Non ci sono osservazioni. A questo punto il CTU ritiene di poter individuare la seguente metodologia di lavoro: 1. esecuzione dei conteggi secondo le istruzioni del giudice e secondo i seguenti criteri:. 2. discussione sulle operazioni dubbie o per le quali è necessaria un indagine interpretativa più approfondita; 3. esame Si discutono in particolare le operazioni.. Il CTU invierà prima della prossima riunione alle parti brogliaccio sulle risultanze di cui al punto 1). Considerato quanto sin qui espresso, la prossima riunione viene fissata il giorno..alle ore nello studio del CTU. La riunione si chiude alle. Previa redazione, lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.
31 Rinvio delle parti dinanzi al Giudice Il CTU deve interrompere le operazioni peritali e rinviare le parti davanti al giudice quando egli non possa proseguire nella attività demandatagli, ovvero: quando non è chiara la lettura del quesito e le parti dissentono sulla sua interpretazione; quando, all esito delle prime verifiche, risulta necessario un collegio di esperti per la particolarità di alcune parti del quesito che richiedono altre specializzazioni; quando una (o più) delle parti adotta un contegno che rende impossibile il procedere delle operazioni, impedendo materialmente le verifiche, su documenti o luoghi.
32 Deposito della relazione peritale La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine assegnato nel verbale di conferimento dell incarico (art. 195, terzo comma, c.p.c.), in caso di mancato deposito nel predetto termine ordinatorio, può essere fatta valere la nullità relativa della consulenza. Il CTU può chiedere la proroga del deposito dell elaborato peritale. La proroga va chiesta, per iscritto, prima della scadenza del termine assegnato e deve essere motivata.
33 La conciliazione Il CTU può tentare la conciliazione delle parti, pur non essendo assolutamente obbligato a farlo. Con specifico riferimento alla consulenza in tema di esame contabile, l art. 199, primo comma, c.p.c. prevede, poi, che, qualora le parti giungano a un accordo, si redige processo verbale di conciliazione che viene sottoscritto dalle parti e dal consulente,successivamente inserito nel fascicolo d ufficio. Tale documento ha natura di scrittura privata, ma il giudice gli attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo. Al riguardo la dottrina ha dedotto che si tratta di una sorta di provvedimento di omologazione non impugnabile. L art. 199 c.p.c., il quale regola la conciliazione delle parti davanti al consulente tecnico d ufficio, trova applicazione soltanto quando la causa abbia a oggetto una controversia di natura contabile.
34 VERBALE DI CONCILIAZIONE Oggi, alle ore avanti il Dott...consulente tecnico d ufficio, nella causa n.../20.rg, sono presenti: il.s.r.l., in persona., personalmente presente, con l avv., pure presente; e il.., personalmente presente, con gli avvocati.. di e di.., il secondo pure presente. * * * PREMESSA Tra le parti pende innanzi.la causa iscritta al n.../20.rg C. rel. dr. - promossa da.. (con gli avvocati.) con atto di citazione notificato al.. in data Con detta citazione ha chiesto la condanna al pagamento in favore di s.r.l. delle seguenti somme di denaro: quale.; complessivi, oltre accessori, per spese.. Le parti, pur mantenendo e ribadendo ognuna le proprie posizioni sostanziali e processuali e disconoscendo quelle avversarie, intendono ora addivenire a un componimento bonario del contenzioso de quo, ponendo definitivamente fine alla controversia, la quale viene regolata, a ogni effetto, unicamente ed esclusivamente dalla presente scrittura.
35 Condizioni Tutto ciò premesso, le parti conciliano e transigono la controversia di cui in premessa, stabilendo concordemente quanto di seguito. 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di conciliazione giudiziale. 2. S.r.l. con la firma del presente accordo e il versamento della somma di cui al punto 4, in ragione di quanto previsto al successivo punto 4), a definizione e saldo di ogni preteso debito, dichiara di non aver più nulla a pretendere da, ritenendo estinta ogni obbligazione dello stesso, per i fatti di cui è causa nei procedimenti indicati nella premessa. 3.. versa a.. S.r.l. la somma di ( /00) a mezzo assegno circolare, assegno della cui ricezione.. S.r.l. dà la quietanza con questo atto, salvo buon fine del medesimo. 4. Con l incasso, del suddetto importo di..,00 (../00).s.r.l. non avrà più nulla a pretendere da a nessun titolo, motivo e/o ragione in quanto 5. Le parti rinunciano reciprocamente agli atti del processo pendente innanzi.- R:G: /20 ; accettando la rinuncia avversaria, essendo la vertenza conciliata con il presente verbale, a spese compensate. 6. Le spese dell imposta di registro e bollo del verbale di conciliazione saranno a esclusivo carico di.., così come qualsiasi altra obbligazione tributaria a questo atto collegata; 7. Si sottoscrivono i difensori delle parti per rinuncia alla solidarietà prevista dall art. 68 L.P.F.
36 Istanza di revoca dell incarico per avvenuta conciliazione Tribunale di ll Ill.mo Sig. Giudice Dott Procedimento civile di cui al R.G.C. n. 0000/00 tra le parti, parte attrice c o n t r o..., parte convenuta Istanza di revoca d incarico d per avvenuta conciliazione Il sottoscritto Dott.Rag,, nominato CTU nella procedura giudiziaria in epigrafe nella udienza del., fa presente che nel corso delle operazioni peritali, mediante incontri con le parti ed i legali, ha sviluppato un concreto esperimento conciliativo della controversia che ha fornito gli esiti auspicati, avendo le parti sottoscritto in data.. accordo stragiudiziale sulle questione formanti oggetto di lite giudiziaria con l impegno l di non proseguire il giudizio a mezzo del meccanismo dell art. 309 c.p.c.; pertanto essendo le parti addivenute alla C O N C I L I A Z I O N E della controversia pendente presso il Tribunale, il sottoscritto ringraziando per la fiducia accordata, restituisce i fascicoli di causa chiedendo alla S.V.Ill.ma di essere esonerato dal deposito della relazione peritale..,. Con osservanza IL CTU INCARICATO (Dott.Rag )
37 MODELLO DI RELAZIONE PERITALE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SEZIONE GIUDICE ISTRUTTORE : Dott. RG: Ruolo Sezione:. ATTORE:. contro CONVENUTO:. Il sottoscritto Prof. Dott..., iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari e dall albo dei Periti e Consulenti Tecnici d Ufficio presso il Tribunale di Bari, veniva nominato nell epigrafo procedimento Consulente Tecnico d Ufficio all udienza del allo scopo di rispondere ai seguenti quesiti: 1) INSERIRE I QUESITI Nell udienza del.., il sottoscritto CTU, accettato l incarico, prestava il giuramento di rito con ritiro dei fascicoli di parte. Le operazioni peritali hanno avuto inizio il giorno.alle ore.presso lo studio del CTU, così come stabilito nell udienza del.. e risultavano presenti l Avv difensore dell attore e l Avv., difensore del convenuto, il quale nominava consulente tecnico di parte il Dott., presente alle operazioni peritali. Risultava assente ma regolarmente convocato, l attore, e non risultava essere stato nominato consulente tecnico di parte attorea.
38 Il sottoscritto CTU ha esaminato la documentazione ponendo particolare attenzione ai quesiti posti in sede di conferimento dell incarico. RISULTANZE DEGLI ATTI Dai fascicoli di parte si evince che: (INSERIRE TUTTE LE RISULTANZE DEI FASCICOLI DI PARTE) SVOLGIMENTO DEL LAVORO (ILLUSTRARE COME IL CTU HA IMPOSTATO IL LAVORO) METODOLOGIA DEI CALCOLI (ILLUSTRARE IN MODO DETTAGLIATO COME SONO STATI EFFETTUATI I CONTEGGI AIUTANDOSI SIA CON SCHEMI COME QUELLO DI SEGUITO ILLUSTRATO, SIA CON TABELLE DA INSERIRE COME ALLEGATI DELL ELABORATO PERITALE) Per ulteriore chiarezza si espone il riepilogo dei conteggi effettuati: DESCRIZIONE SALDO DEBITORE INTERESSI CALCOLATI DALLA BANCA TOTALE AL NETTO INTERESSI BANCARI INTERESSI RICALCOLATI SALDO FINALE IMPORTI IN LIRE IMPORTI IN EURO
39 Il Ctu precisa che più volte ha convocato le parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione, chiedendo il rinvio del deposito dell elaborato peritale. Le parti, come si evince dalla documentazione allegata, hanno chiesto al sottoscritto di poter fissare nuovamente la data del tentativo di conciliazione. In virtù di recenti colloqui telefonici con i difensori delle parti, il Consulente Tecnico d ufficio ha appreso che non vi era alcuna possibilità di poter conciliare la causa, pertanto è stata completata la redazione dell elaborato peritale. CONCLUSIONI Ritenendo di aver assolto l incarico ricevuto, il sottoscritto CTU deposita l elaborato peritale che si compone di n ( ) pagine dattiloscritte, oltre a N (..) allegati. Il presente elaborato è depositato in Cancelleria unitamente ai fascicoli di causa delle parti. Nel ringraziare la S.V. Ill.ma per la fiducia accordata, manifestando fin d ora la mia assoluta disponibilità per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione, sentitamente ossequio. Bari, Il Consulente Tecnico
40 LE CAUSE DI NULLITA DELLA RELAZIONE DI CONSULENZA
41 LE CAUSE DI NULLITA FORMALE Sono cause di nullità formale quelle che attengono alla veste esteriore dell atto. Al fine di non incorrere in una simile ipotesi, il CTU deve avere cura di: redigere la relazione in lingua italiana; sottoscriverla; controllare che la copia da lui sottoscritta e quella da lui estesa coincidano.
42 LE CAUSE DI NULLITA SOSTANZIALE Le cause di nullità sostanziale si concretizzano essenzialmente nella violazione del principio del contraddittorio. Le più frequenti cause di nullità, in tutto o in parte, della relazione peritale sono rappresentante: dall omesso invito alle parti dell avviso contenente la data e il luogo di inizio delle operazioni; dalla valutazione, per rispondere ai quesiti, di documenti non ritualmente prodotti in causa; dall espletamento di indagini e, in generale, di compiti esorbitanti dai quesiti posti dal giudice, ovvero non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente.
43 Il CTU deve avere cura di non: compiere valutazioni di tipo giuridico per esempio in ordine alla proprietà, alla colpa, all inadempimento; accertare l esistenza di norme; interpretare e valutare prove documentali, in quanto giudizio riservato esclusivamente al giudice.
44 LA CONSULENZA TECNICA IN VIA PREVENTIVA
45 L art. 696 bis del c.p.c. dispone: L espletamento di una ( consulenza tecnica in via preventiva), può essere richiesta anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell art. 696, ai fini dell accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. (omissis) Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti (omissis). L istituto in esame può essere definito un mezzo alternativo di risoluzione delle liti. La generica facoltà del CTU, nominato in corso di causa, di tentare, ai sensi degli articoli 199 e 200 c.p.c., la conciliazione delle parti è stata estesa anche all accertamento tecnico preventivo come regola obbligatoria.
46 Il legislatore ha riconosciuto alle parti la facoltà di ricorrervi a prescindere dalla sussistenza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, che caratterizzano i procedimenti cautelari, facendola quindi rientrare nel novero dell esercizio del diritto alla difesa di cui all art. 24 della Costituzione italiana. L art. 696 bis secondo comma, dispone poi che se le parti si conciliano il CTU redige processo verbale e il giudice (terzo comma) attribuisce con decreto l efficacia del titolo esecutivo a tale processo verbale. Per incentivare la conciliazione, il legislatore ha previsto che il relativo verbale sia totalmente esentato dall imposta di registro.
47 Il CTU non è tenuto ad osservare la privacy Il CTU non deve chiedere il consenso dell interessato, neanche per il trattamento dei dati riconoscibili come sensibili, basandosi sulle seguenti considerazioni: I CTU quali ausiliari dei Giudici Istruttori svolgono il loro incarico in posizione d indipendenza dalle parti in causa, svolgendo le loro funzioni in piena autonomia. La loro attività è infatti strettamente connessa e logicamente integrata con l attività giurisdizionale in senso proprio ed infatti la perizia elaborata dal CTU rientra tra i trattamenti effettuati nell ambito di uffici giudiziari per ragioni di Giustizia. I CTU nell ambito del loro mandato non devono quindi preoccuparsi di acquisire preventivamente il consenso dell interessato. Ciò detto, sarà bene ricordare gli obblighi d ordine deontologico secondo i quali essi debbono comunque porsi dei limiti nella gestione dei dati di cui vengono in possesso nell espletamento delle operazioni peritali, infatti, essi sono sempre: Tenuti a garantire la maggiore sicurezza del trattamento; rispondono civilmente per eventuali danni cagionati per aver esorbitato i limiti descritti; rispondono penalmente per l omessa adozione delle misure minime di sicurezza; sono sempre soggetti agli accertamenti e controlli da parte dell Ufficio del Garante.
48 Bibliografia Il Consulente tecnico - Il Sole 24 Ore
Il consulente tecnico d ufficio nel processo civile
Circolare Monografica 31 agosto 2016, n. 2457 PROFESSIONI Il consulente tecnico d ufficio nel processo civile Il ruolo e i compiti di Armando Urbano Il consulente tecnico d ufficio (in sigla CTU) viene
Introduzione... pag. XIII Autore...» XV
INDICE Introduzione... pag. XIII Autore...» XV 1. LA FIGURA DEL CTU E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE...» 1 1.1 Il Consulente Tecnico d Ufficio...» 1 1.2 Gli altri ausiliari del giudice...» 2 1.3 L Albo
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