Tra. UNSICOOP Associazione Nazionale Sindacale Cooperative UNSIC - rappresentata dal Coordinatore Nazionale, sig. Nazareno INSARDA

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1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ NEI SETTORI AGRICOLTURA E FLOROVIVAISMO, FLORICOLTURA, FORESTALE E MANUTENZIONE GIARDINI L'anno 2014, il giorno 05 del mese di marzo, presso la sede della CONFSAL sita in Roma, in Viale Trastevere, 60 Tra UNSIC Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori - rappresentata dal Presidente Nazionale Generale, sig. Domenico MAMONE assistito dal Responsabile Nazionale Ufficio Legale & Sindacale UNSIC, Dott. Vittorio PISCOPO UNSICOOP Associazione Nazionale Sindacale Cooperative UNSIC - rappresentata dal Coordinatore Nazionale, sig. Nazareno INSARDA APEO Associazione Produttori Europei Olivicoli rappresentata dal Presidente Nazionale, sig. Salvatore MAMONE ASNALI - Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori - rappresentato dal Presidente Nazionale, sig. Alessandro DEL FIESCO A.I.C. Associazione Italiana Coltivatori, rappresentata dal Presidente Nazionale, rappresentata dal Presidente Nazionale sig. Giuseppino SANTOIANNI CONFEUR- Confederazione delle Associazioni e Sindacati Liberi dei Lavoratori Europei - rappresentata dal Presidente, sig. Rocco TISO E FNA/CONFSAL - Federazione Nazionale Agricoltura - rappresentata dal Segretario Nazionale Generale, sig. Cosimo NESCI SNAF-FNA/CONFSAL Sindacato Nazionale Autonomo Forestali rappresentato dal Segretario Nazionale, sig. Mario FOLZ EUROSIL Sindacato Intercategoriale Lavoratori Liberi rappresentato dal Segretario Nazionale Andrea Michele TISO

2 CONFIAL Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori - rappresentata dal Segretario Nazionale, sig. Pasquale GENTILE CONFSAL Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori - rappresentata dal Segretario Generale, Prof. Marco Paolo NIGI Art. 3 - Collegio di Conciliazione e Arbitrato Le Parti concordano di assegnare la gestione dei licenziamenti individuali con le modalità e le procedure come appresso indicate alle lettere A) e B), in ottemperanza agli artt L.183/2010. A)Tentativo facoltativo di conciliazione Per i licenziamenti individuali alla luce del collegato lavoro legge 183/2010 tutte le conciliazioni in materia di lavoro, in qualunque sede, divengono facoltative. Unica eccezione è quella prevista dall art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 276/2003 cioè quando si intende impugnare un contratto certificato. Il tentativo obbligatorio deve avere quale motivazione l erronea qualificazione del contratto, il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. In tal caso l interesse ad espletare il tentativo obbligatorio è, in genere, del lavoratore, ma è possibile che ciò avvenga anche per iniziativa dell altra parte o di un terzo ispettore del lavoro o di un Ente previdenziale) che ha riscontrato, nel corso della sua attività, tale difformità. Composizione della Commissione Tutte le controversie di lavoro per le quali si ritiene opportuno azionare la Direzione Provinciale del Lavoro saranno trattate avanti alla Commissione di conciliazione (o sottocommissione) di tre membri: il Presidente (dirigente della DPL o suo delegato o un magistrato a riposo indipendentemente dalla specializzazione riferita all attività svolta in passato), un rappresentante del datori di lavoro; un rappresentante dei lavoratori. La rappresentatività di tale commissione è prevista su base territoriale. Procedura La richiesta del tentativo di conciliazione può essere presentata dal lavoratore, dal prestatore, datore di lavoro o committente. Deve essere sottoscritta da chi la presenta e va presentata a mano o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione ovvero via posta certificata. Analoga copia va inviata a controparte. La richiesta può essere anche congiunta. La delega a conciliare e transigere può validamente essere rilasciata davanti ad un notaio o ad un funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro. L istanza deve contenere i seguenti elementi:

3 - dati identificativi del richiedente e del convenuto con l indicazione degli indirizzi e della sede; - il luogo dove è sorto il rapporto o dove si trova l azienda o la dipendenza ove è addetto il lavoratore o dove prestava la propria opera all atto della cessazione del rapporto; - luogo ove vanno indirizzate le comunicazioni; - esposizione dei fatti e delle rivendicazioni a fondamento della pretesa. Nei venti giorni successivi al ricevimento della richiesta il soggetto che l ha ricevuta può aderire al tentativo di conciliazione depositando, se vuole, le proprie contro deduzioni. Nei dieci giorni successivi la Commissione fissa l incontro che deve avvenire entro trenta giorni. In caso di licenziamento, se il datore di lavoro rifiuta l incontro, il lavoratore può ricorrere al giudice entro i 60 giorni successivi al rifiuto. In caso di non adesione alla richiesta del lavoratore il termine per adire l autorità giudiziaria è fissato in 270 giorni dalla impugnativa comunicata al datore entro i 60 giorni dal licenziamento o dalla comunicazione dei motivi. Se il tentativo di conciliazione viene accettato da controparte i termini per il ricorso giudiziale sono sospesi fino al giorno in cui si sottoscrive la mancata conciliazione. In caso di mancato accordo (art. 411 comma 2 cpc) la Commissione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia i cui termini devono essere riportati nel verbale con le indicazioni espresse dalle parti. B) Arbitrato Le Associazioni Territoriali delle Confederazioni firmatarie il presente CCNL istituiranno un Collegio di arbitrato con sede nel territorio di competenza che avrà le seguenti funzioni: a) esaminare ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti; b) definizione della classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL; c) verificare e valutare l'effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva;

4 d) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione del presente CCNL e della contrattazione integrativa di II livello. e) intervenire e fissare l'ammontare dell' incentivo in caso di controversia fra le parti nella contrattazione di II livello; f) esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali; g) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL. Il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente, il datore di lavoro è tenuto a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione. Il Collegio è composto da tre membri, uno designato dalle OO.SS. territoriali dei datori e uno dalle OO.SS. territoriali dei lavoratori ed un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da suddette Organizzazioni territoriali. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, quest ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le parti. La segreteria del Collegio è istituita presso l Associazione imprenditoriale. L istanza della parte sarà presentata dall Organizzazione cui aderisce e/o conferisce mandato che provvederà ad inviarla, a mezzo raccomandata A/R, entro i 20 giorni successivi al Collegio. Il Presidente, ricevuto l incarico nel termine di 15 giorni successivi, convoca il Collegio che si pronuncerà entro i 30 giorni successivi.

5 Contratto: H011 COMMERCIO E SERVIZI Stipulato in data: 15/03/2011 ART. 38 COLLEGIO ARBITRALE Ai sensi dell art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L istanza della parte sarà presentata, attraverso l organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all altra parte. L istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale della Confesercenti territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale UGL a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell interesse delle stesse parti.

6 In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; b) l autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori elementi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l Ente Bilaterale. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 4 novembre 2010 n. 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell art. 412 c.p.c. relative all efficacia ed all impugnabilità del lodo stesso. In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, il Collegio Arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi dell art. 38 bis, opererà secondo le modalità di cui all art. 412 quater c.p.c..

7 Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le Parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività. Dichiarazione a verbale Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia. ART. 38 BIS - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Ai sensi dell art. 31, comma 10, della Legge n. 183/2010, le parti concordano la possibilità di pattuire nell ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui l art. 38, delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del mobbing, delle molestie sessuali e degli istituti di cui alla sezione IV, titolo V, capo IX. La clausola di cui al primo comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata.

8 COMMERCIO E SERVIZI DIRIGENTI L anno 2011, il giorno 27 del mese di settembre in Roma tra LA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI E DELLE P.M.I. CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L ITALIA E MANAGERITALIA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI, QUADRI E PROFESSIONAL DEL COMMERCIO, TRASPORTI, TURISMO, SERVIZI, TERZIARIO AVANZATO si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 23 gennaio 2008 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, del quale costituiscono parte integrante anche gli allegati (Accordo politiche attive del lavoro; Accordo per il Piano di riordino FASDAC). VERBALE DI ACCORDO L anno 2012, il giorno 3 del mese di luglio in Roma, in sede di Commissione Sindacale

9 la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del turismo, dei servizi, delle Professioni e delle P.M.I. CONFCOMMERCIO-Imprese per l Italia e MANAGERITALIA Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato a completamento e integrazione del CCNL 27 settembre 2011, hanno concordato: Art. 1 Collegio Arbitrale L art. 31 del CCNL del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: 1. Ai sensi della Legge 24 novembre 2010, n. 183 é istituito, a cura delle associazioni territoriali competenti aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di Conciliazione e Arbitrale che opererà ai sensi dell art. 412 ter c.p.c. e che dovrà pronunciarsi sui ricorsiprevisti dal presente contratto. 2. Il Collegio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascuna delle due organizzazioni territorialmente competenti ed un terzo, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo, sempre dalle due organizzazioni territoriali. 3. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. 4. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. 5. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile. 6. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. 7. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle organizzazioni territoriali competenti.

10 8. Ciascuna delle parti, anche qualora il tentativo di conciliazione di cui all art. 44 del presente contratto non riesca, può promuovere il deferimento della controversia al Collegio di arbitrato, secondo le norme previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire l autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla L. 11/8/73 n Il Collegio sarà investito della vertenza su istanza della competente organizzazione territoriale aderente a Manageritalia ovvero all Associazione datoriale territorialmente competente.l organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso, sottoscritto dalla parte, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso. 9. Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della organizzazione di cui al precedente comma, alla corrispondente organizzazione territoriale e alla parte convenuta. 10. Fino al giorno antecedente la prima udienza, la Parte convenuta è tenuta a manifestare per iscritto al Collegio la propria adesione ovvero è tenuta a manifestare l eventuale volontà di rinunciare alla procedura arbitrale. 11. La competenza territoriale, salvo diverso accordo fra le parti, è stabilita con riferimento all'ultima sede di lavoro del dirigente. 12. Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui al comma Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro procuratori, potrà effettuare il tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo, le parti saranno interrogate su quanto costituisce materia della controversia e delle loro dichiarazioni sarà redatto verbale. Il Collegio, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al fine dell istruttoria della controversia, assegnando alle parti termini per deduzioni istruttorie scritte e produzioni documentali. Dell istruttoria sarà redatto processo verbale. 14. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, tenendo contodell eventuale assenza immotivata di una delle parti, nonché, in caso di licenziamento, anche dell eventuale carenza di motivazione contestuale, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione

11 alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. Nella pronuncia del lodo si applica l art. 429, 3 comma, del codice di procedura civile. 15. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, compreso quello di cui al terzo comma dell'art. 36 ed al terzo comma dell articolo Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto. 17. Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il Collegio stabilirà l'indennità supplementare nella seguente misura graduabile tra: - un minimo pari alle mensilità di preavviso spettanti al dirigente in base all'art. 36; - un massimo pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso. 18. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio prestato in azienda nella qualifica superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 66 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente: - 9 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti; - 8 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti; - 7 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti; - 6 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti; - 5 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti; - 4 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 61 e i66 anni compiuti.

12 Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell ago o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo Inps. L onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente. 19. L indennità supplementare ha natura risarcitoria, non è assoggettabile a contribuzioni di alcun tipo e dovrà essere computata sull ultima retribuzione in atto, compresi i ratei delle mensilità supplementari e delle ferie e gli effetti sul trattamento di fine rapporto. 20. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le organizzazioni costituenti il Collegio stesso. 21. Le parti si danno atto che: a) il Collegio Arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi dell art. 412-ter del codice di procedura civile. Al lodo arbitrale si applica quanto previsto dall art. 412, commi 3 e 4 del codice di procedura civile. b) nel caso in cui l eventuale tentativo di conciliazione previsto dal comma 13 del presente articolo abbia esito positivo, l accordo intervenuto non è impugnabile ai sensi dell art. 2113, 4 comma codice civile come modificato dall art. 31, comma 7, legge n. 183/2010.

13 Accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti di Centri Elaborazione Dati (CED), per le società tra professionisti, costituite ai sensi dell art. 10, L. n. 183/2011, per gli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi e per le agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative Il giorno 28 del mese dì maggio dell anno 2012, Art. (Collegio arbitrale) Le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, ai sensi dell art. 412-ter cod. proc. civ., affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia. A tale scopo è istituito un Collegio di arbitrato, a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1 comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L istanza della parte sarà presentata, attraverso l Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all altra parte. L istanza sottoscritta dalla parte promotrice deve essere inoltrata a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con

14 dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno designato da Assoced, uno da Ugl-Terziario e il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; b) l autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei Procuratori di queste; c) eventuali ulteriori elementi istruttori. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate.

15 È fatta salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l Ente bilaterale. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 4 novembre 2010, n. 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento. Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell art. 412 cod. proc. civ. relative all efficacia ed all impugnabilità del lodo stesso. In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, il Collegio arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi dell art. 38-bis, opererà secondo le modalità di cui all art. 412-quater cod. proc. civ.. Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività. Dichiarazione a verbale Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

16 Art (Clausola compromissoria) Ai sensi dell art. 31, c. 10, L. n. 183/2010, le Parti riconoscono la possibilità di pattuire nell ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui all art. (Collegio arbitrale) delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del "mobbing", delle molestie sessuali e degli istituti di cui al Titolo XVIII del CCNL. La clausola di cui al 1 comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata dalle Commissioni previste dal precedente Art. (Commissioni di certificazione).

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