Le modifiche introdotte dalla Legge 4 novembre 2010 n. 183 Collegato lavoro
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- Alfredo Perri
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1 Le modifiche introdotte dalla Legge 4 novembre 2010 n. 183 Collegato lavoro A cura di UILCOM Lombardia
2 Deleghe al governo (art. 1 e 23) Viene conferita una delega al governo al fine di disciplinare, entro 3 mesi, i benefici pensionistici per i lavoratori addetti ad attività usuranti. Viene conferita una delega al governo al fine di riordinare, entro 6 mesi, la normativa relativa ai congedi, aspettative e permessi per i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati. Misure contro il lavoro sommerso (art. 4) Modificate e inasprite le sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non regolarizzano i rapporti di lavoro (ad esclusione del lavoro domestico) Previste sanzioni più lievi nei casi di tardiva regolarizzazione Modifiche alla disciplina sull orario di lavoro (art. 7) Modificato il regime sanzionatorio in materia di violazioni dell orario di lavoro, nello specifico: - ripristinata la sanzione nei casi di violazione del limite della durata massima dell orario di lavoro (era stata abrogata dal DL 112/08 art 18bis); - vengono ridefinite le sanzioni nei casi di violazione delle norme riguardanti la disciplina del riposo settimanale, del mancato godimento delle ferie (con differenziazione a seconda del numero di lavoratori/lavoratrici interessati dalla violazione). Modifiche Legge 104/92 (art. 24) In assenza di ricovero del disabile, il diritto ai permessi retribuiti per assistenza (art. 33 Legge 104/92) spetta al lavoratore/lavoratrice parente o affine entro il SECONDO grado di parentela (non più entro il TERZO grado). Il diritto ai permessi retribuiti per assistenza ai disabili spetta al lavoratore/lavoratrice parente o affine entro il TERZO grado di parentela solo nelle seguenti casistiche: - genitori/coniuge del disabile che abbiano compiuto i 65 anni di età; - genitori/coniuge del disabile affetti da patologia invalidante, o che siano deceduti o mancanti* 1 - In caso di minori con handicap, dopo il terzo anno di vita, il diritto a fruire dei permessi viene riconosciuto a entrambe i genitori, anche adottivi, in modo alternativo e in maniera continuativa nell ambito del mese (diritto già riconosciuto dall INPS). La condizione di convivenza viene soppressa al fine del diritto ai permessi (norma già prevista dalla Legge 53/2000 art 20), e vengono aboliti i requisiti di ASSISTENZA ESCLUSIVA e CONTINUATIVA (richiesti in precedenza nei casi di non convivenza con il disabile). Il lavoratore/lavoratrice che assiste un disabile può chiedere il trasferimento presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (non più al proprio domicilio). * 1 l espressione mancanti deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità Circolare INPS 155/2010 A cura di R. Musu - UILCOM Lombardia Pagina 2
3 Certificati di malattia (art. 25) Viene estesa anche per i dipendenti del settore privato l obbligatorietà della trasmissione telematica dei certificati a cura del medico curante, di conseguenza non vi è più obbligo per il lavoratore di trasmettere all INPS e al datore di lavoro il certificato di malattia. Il lavoratore/lavoratrice è comunque obbligato a comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia e eventuali variazioni di domicilio durante la malattia stessa. Il lavoratore/lavoratrice ha il diritto di chiedere al medico l attestato di malattia (privo di diagnosi) e una copia cartacea del certificato ovvero il file dello stesso tramite posta elettronica oppure il protocollo d identificazione del certificato. Certificazione del contratto di lavoro (art. 30) Istituita con il D.lgs. n. 276/2003, la certificazione del contratto di lavoro viene confermata e ampliata, rafforzando il valore vincolante della certificazione stessa. Possono essere oggetto di certificazione tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. Gli enti abilitati alla certificazione sono: - Province; - Direzioni Provinciali del Lavoro; - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale tutela condizioni di lavoro; - Enti bilaterali; - Università e Fondazioni Universitarie; - Consigli provinciali dei consulenti del lavoro (unicamente nell ambito di intese definite tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (con l attribuzione a quest ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi). Per i rapporti di lavoro in corso, l eventuale certificazione del contratto di lavoro avrà valore retroattivo alla data di stipula del contratto stesso. In caso di contestazione e controversia di lavoro, viene confermato l obbligo di proporre il tentativo di conciliazione presso la commissione che ha effettuato la certificazione stessa. In caso di proseguimento del contenzioso in sede giudiziale, il giudice nelle valutazioni è vincolato a quanto attestato nella certificazione, fatti salvi i seguenti casi: - difformità tra quanto certificato e svolgimento del rapporto di lavoro; - erronea qualificazione del contratto; - vizio del consenso. Conciliazione ed arbitrato (art. 31) Conciliazione Abolito, con esclusione dei contratti certificati, l obbligo di promuovere il tentativo di conciliazione ex art 410 cpc. Per chi intende comunque promuovere il tentativo di conciliazione presso la D.P.L. (Direzione Provinciale del Lavoro) la procedura è la seguente: A cura di R. Musu - UILCOM Lombardia Pagina 3
4 - la richiesta di ricorrere alla conciliazione (ovviamente sottoscritta dal proponente) va presentata con raccomandata A/R, lettera a mano (o tramite posta elettronica certificata se tutte le parti coinvolte - datore di lavoro, lavoratore e commissione di conciliazione - ne sono in possesso); - la richiesta deve contenere i seguenti elementi: dati identificativi di chi promuove il tentativo di conciliazione e i dati della controparte (denominazione, sede, ecc ) identificazione del luogo dove è sorta la controversia (ad es. filiale di lavoro) luogo dove devono essere inviate le comunicazioni esposizione dei fatti che hanno dato origine alla controversia e delle rivendicazioni (es. differenze retributive, licenziamento ecc ) che devono essere quantificate. - dalla data in cui si deposita la richiesta di tentativo di conciliazione, la controparte ha venti giorni di tempo (indicativi) per comunicare l adesione o meno a discutere la controversia in sede di conciliazione e per depositare la memoria difensiva. La commissione di conciliazione, preso atto che le parti hanno espresso entrambe la volontà di discutere il contenzioso in sede conciliativa, ha dieci giorni dei tempo per convocare le parti. Il tentativo di conciliazione deve svolgersi entro i 30 giorni successivi. Presentazione della richiesta di promuovere il tentativo di conciliazione entro 20 giorni accettazione della controparte e deposito della memoria difensiva nei successivi 10 giorni la commissione convoca le parti entro 30 giorni Nel caso in cui il tentativo di conciliazione si concluda con un mancato accordo, o la controparte non accetti di discutere la controversia in sede conciliativa, l eventuale ricorso in giudizio dinanzi al Giudice, va depositato in tribunale entro 60 giorni. Il Giudice nella valutazione del contenzioso dovrà tenere conto delle memorie presentate dalle parti in sede di tentativo di conciliazione, della proposta di conciliazione formulata dalla commissione e rifiutata dalle parti le cui motivazioni dovranno essere espresse nel verbale di mancato accordo. Arbitrato Possibilità di ricorrere alla procedura di arbitrato a condizione che: - venga prevista questa modalità di soluzione del contenzioso nel C.C.N.L.; - le parti (lavoratore e datore di lavoro) abbiano pattuito attraverso una clausola compromissoria certificata, il ricorso all arbitrato per la soluzione delle controversie di lavoro. La clausola compromissoria non può essere sottoscritta prima del termine del periodo di prova del lavoratore, o in assenza di esso, prima che siano trascorsi 30 giorni dalla stipula del contratto. Il ricorso all arbitrato è possibile sulle seguenti materie: - permessi e ferie, qualifica e mansioni, progressioni di carriera, orario di lavoro ecc.. Non è possibile fare ricorso all arbitrato per i casi di licenziamento o dimissioni. Il collegio arbitrale è composto da un rappresentante per ciascuna parte e da un terzo componente, che ha funzione di presidente (scelto tra docenti universitari di materie giuridiche e avvocati legittimati a patrocinare in sede di Corte di Cassazione). A cura di R. Musu - UILCOM Lombardia Pagina 4
5 La procedura di arbitrato prevede per le parti i seguenti costi: ogni parte compensa le spese del proprio rappresentante (1% del valore della controversia), al quale si aggiunge il compenso del presidente della commissione di arbitrato che è pari al 2% del valore della controversia. Il costo dell arbitrato può essere ripartito tra le parti oppure posto a carico della parte che risulterà perdere il lodo arbitrale. Al termine della valutazione della commissione arbitrale viene emesso un lodo che è inoppugnabile, fatti salvi i seguenti casi, che devono comunque essere oggetto di contestazione entro 30 giorni dall emissione del lodo: - invalidità della clausola compromissoria; - mancato rispetto delle procedure (vizio di forma) - mancata osservazione del contraddittorio tra le parti; - mancato rispetto da parte degli arbitri delle clausole definite tra le parti Le parti interessate possono chiedere nel ricorso che la decisione della commissione venga assunta secondo: - norme di diritto; - equità, nel rispetto dei principi dell ordinamento e delle norme in materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Contratto di lavoro a tempo determinato (art. 32) Con effetto retroattivo, i rapporti di lavoro a tempo determinato che vengono giudicati nulli, avranno diritto a un indennità risarcitoria ominicomprensiva, definita dal Giudice nella misura compresa tra un minimo di 2,5 mensilità e massimo 12 mensilità dell ultima retribuzione di fatto. Tale risarcimento è ridotto del 50% nel caso in cui vi siano contratti, ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali ( ) che prevedano l assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell ambito di specifiche graduatorie Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia (art. 45) Viene prevista la copertura contributiva senza limiti di durata per i casi di infortunio sul lavoro che comporti inabilità al lavoro. Modifiche al D.lgv 276/2003 (art. 48) Viene prevista la possibilità di assolvere all ultimo anno di istruzione obbligatoria attraverso l apprendistato. Per l attuazione della norma è necessaria un intesa tra Regioni, Ministero del Lavoro e dell Istruzione, sentite le parti sociali, che in Lombardia è già stata realizzata. Disposizioni in materia di Collaborazioni Coordinate e Continuative (art. 50) Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso si accerti la natura subordinata di rapporti di Collaborazioni Coordinate e Continuative, il datore di lavoro che entro il 30 settembre 2008 ha offerto al lavoratore/lavoratrice interessato la stipulazione di un rapporto di lavoro, è tenuto unicamente a indennizzare il lavoratore/lavoratrice con un indennità compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità. A cura di R. Musu - UILCOM Lombardia Pagina 5
6 Modifiche alle norme sul giudizio dinanzi all Autorità Giudiziaria (artt. 30 e 31) Vengono modificate le tempistiche per proporre ricorso all Autorità giudiziaria secondo la seguente tabella: OGGETTO PRIMA DELLA RIFORMA L. 183/10 DOPO LA RIFORMA L. 183/10 Trasferimento del lavoratore Licenziamento scritto lavoro Licenziamento verbale lavoro Cessazione lavoro per scadenza dei termini Cessazione scritta del contratto a progetto con rivendicazione del lavoro Cessazione scritta del contratto a prestazione coordinata e Impugnazione nei 60 giorni continuativa con rivendicazione del lavoro Cessazione scritta del contratto di associazione in partecipazione Impugnazione nei 60 giorni con rivendicazione del lavoro Cessione del rapporto di lavoro per trasferimento di azienda con rivendicazione del rapporto in capo al cedente Somministrazione illecita nel rapporto di lavoro Rivendicazioni differenze retributive lavoro e para Pagamento delle competenze di fine rapporto nel rapporto di lavoro Rivendicazione del superiore inquadramento e differenze retributive nel rapporto di lavoro Altre rivendicazioni economiche lavoro e non Rifiuto arbitrato o mancata conciliazione DPL, su qualsiasi domanda Tabella elaborata a cura di R. Bottalico e Studio Avv. Cartillone Assenza di termini di impugnazione e di decadenza A pena decadenza, deposito ricorso in tribunale entro 60 giorni A cura di R. Musu - UILCOM Lombardia Pagina 6
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