Scritto da Administrator Venerdì 03 Dicembre :45 - Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Dicembre :38
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- Marta Poggi
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1 Testo Legge 4 Novembre 2010, n.183 Allegato 1 Allegato 2 COMMENTO COLLEGATO AL LAVORO ART L entrata in vigore a tutti gli effetti della legge approvata il 19 ottobre, dopo quasi due anni di discussione, pubblicata in gazzetta ufficiale martedi 9 novembre 2010, la legge conosciuta come collegato al lavoro dal 24 novembre 2010 sarà in essere diventando cosi effettiva. La legge n. 183 del 4 novembre 2010, si occupa di deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro Una vera rivoluzione o una controriforma per quello che è il processo del lavoro e le controversie di lavoro Questa Riforma prevede e garantisce nuove tutele alle aziende, naturalmente a danno della parte già più debole che è il LAVORATORE. 1 / 6
2 Sarà sempre più difficile vincere le cause di lavoro, impugnare i licenziamenti ingiusti ed ottenere i risarcimenti. L ART. 30 comma 1 clausole generali e certificazione del contratto di lavoro il controllo del giudice è limitato esclusivamente all accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecnico, organizzative e produttive, le quali aspettano al datore di lavoro e committente. Il giudice dovrà valutare non tanto il diritto,quanto le dimensioni e le condizioni dell attività del datore di lavoro; La situazione del mercato di lavoro locale; l anzianità e le condizioni del lavoratore; il comportamento delle parti contrattuali anche nel periodo precedente il licenziamento. la situazione peggiora nel caso del contratto certificato dove il GIUDICE non potrà contestare le deroghe peggiorative contenute negli accordi individuali; l ART. 31 stabilisce che il tentativo di conciliazione nei rapporti di lavoro privato che pubblico non è più obbligatorio, ma ritorna ad essere facoltativo, salvo che per i contratti certificati. Il tentativo diviene facoltativo, ma, ove venga proposto, dovrà, adesso seguire una procedura più complessa, diventerà una sorta fac simile di atto giudiziale. Fino ad oggi le sole ipotesi conosciute di arbitrato erano: quelle irrituale scelto liberamente dalle parti, quello ritua le che poteva essere introdotto sia per effetto di clausola compromissoria, sia per compromesso e sempre, anche in questo caso, che il contratto collettivo lo autorizzasse. Oggi la riforma amplia ad una terza ipotesi di arbitrato, quello secondo equità, il collegio arbitrale dovrà decidere non secondo le norme del diritto del lavoro che conosciamo, ma secondo ciò che lo stesso collegio arbitrale ritiene giusto. 2 / 6
3 Il problema è se il lavoratore si è già impegnato per la devoluzione all arbitro delle controversie con il proprio datore di lavoro in virtù della cosiddetta clausola compromissoria contenuta nel contratto di lavoro certificato, quindi firmata in corso di rapporto e prima dell insorgenza della lite. CLAUSOLE COMPROMISSORIE le parti del rapporto di lavoro parasubordinato possono pattuire clausole compromissorie, tale clausola comporta una scelta di devoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale privato e non più al giudice del lavoro. La clausola compromissoria deve essere certificata all atto della sottoscrizione della stessa, La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, se previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto. ART. 32 Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato Viene introdotto il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento con atto scritto, anche extragiudiziale per tutti i tipi di licenziamento. Tali regole si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento, e pertanto anche a quelli nulli, ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. L impugnazione è inefficace se non seguita entro il successivo termine di 270 giorni dal deposito in cancelleria del ricorso, oppure dalla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato, qualora però la conciliazione o l arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l accordo necessario all espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. L obbligo di impugnare i provvedimenti del datore di lavoro,con le nuove regole, quindi 60 giorni, 3 / 6
4 si applicano anche ai seguenti casi: trasferimento del lavoratore (sede di lavoro), al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, all azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, anche a quelli in essere alla data in entrata in vigore del collegato al lavoro, con decorrenza dall entrata in vigore del collegato stesso; alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell art con termine decorrente dalla data del trasferimento; in ogni caso in cui si chieda la costituzione o l accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto di lavoro come nel caso della somministrazione irregolare. Viene anche ridotto il risarcimento per i contratti a tempo determinati e contratti di collaborazione irregolari, da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto, tale limite è addirittura dimezzato, max. 6 mensilità, in presenza di accordi sindacali che abbiano previsto graduatorie cui attingere per assunzioni a tempo determinato o indeterminato. Tali regole si applicano a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge, in qualsiasi stato e grado di giudizio essi si trovano. Il lavoratore licenziato, fino ad oggi, una volta impugnato il licenziamento entro i 60 giorni per i casi che erano previsti dalla legge, aveva 5 anni di tempo per poter presentare un ricorso davanti al giudice, oggi solo 270 giorni, che potrebbero sembrare sufficienti ma per i lavoratori e per chi dovrà tutelarli sarà una vera corsa contro il tempo. In questa normativa rientrano i licenziamenti inefficaci, quindi 60 giorni per l impugnazione e il resto del percorso, mentre prima per i licenziamenti inefficaci non c era l obbligo di impugnare il licenziamento entro 60 giorni. Il collegato al lavoro prevedendo l impugnazione ai licenziamenti inefficaci ed illegittimi, vuole a ns. avviso comprendere anche i casi di licenziamenti nulli. A tal proposito, si introduce una novità non indifferente, in quanto il licenziamento nullo è improduttivo di effetti e non necessiterebbe di impugnazione, in quanto, appunto inefficace. 4 / 6
5 Quindi dal 24 novembre 2010 la lavoratrice madre, licenziata nell anno di età del bambino/a, dovrà far pervenire la propria impugnazione del licenziamento all azienda, entro e non oltre i 60 gg. dalla data di comunicazione. La stessa procedura deve essere seguita dai contratti a termine, dove c e la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, fino ad oggi non c era una vera scadenza per poter impugnare, oggi invece il lavoratore ha solamente 60 giorni per poter contestare l illegittimità del contratto di lavoro, perdendo la possibilità di ottenere il riconoscimento della vigenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le tipologie di contratto che possono prevedere un termine finale del rapporto di lavoro sono molti, qualunque sia la tipologia prescelta come ad esempio la somministrazione (lavoro interinale), contratto di associazione in partecipazione, lavoro intermittente (lavoro a chiamata o job on call), contratto di inserimento, collaborazioni coordinate e continuative o a progetto (co.co.co o co.co.pro). Le ricadute di queste normative sono disastrose, ad esempio i lavoratori delle Poste Italiane hanno tutta la mia solidarietà visto che tutti quei lavoratori reintegrati rischiamo nei gradi successivi di giudizio di vedere I limitato il proprio diritto al risarcimento a sole sei mensilità e di essere condannati alla restituzione del più incassato per il risarcimento. Hanno trovato la via indiretta per poter attaccare i diritti dei lavoratori, svuotando dall interno l impianto normativo di tutela dei lavoratori, attaccando il processo del Lavoro e le tutele. Un gravissimo attacco ai diritti dei lavoratori, però per 60 giorni la nostra priorità, sarà informare e contattare tutti i precari possibili. Basta una lettera per far interrompere i termini di legge e poi nei 270 giorni si valuterà la possibilità di procedere con il ricorso. 5 / 6
6 Per tutti i lavoratori che negli anni o nei mesi precedenti dall entrata in vigore della legge n. 183 del 4 novembre 2010 che hanno avuto un rapporto di lavoro con contratto precario, termine, lavoro somministrato, trasferimento di sede di lavoro, di qualunque tipologia, o un rapporto di lavoro subordinato diverso da quello subordinato devono inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all azienda con la quale hanno lavorato, per poter bloccare il termine di 60 giorni per l impugnativa e salvaguardarsi poi nei 270 giorni successivi la possibilità di introdurre la causa di lavoro. Tutti i lavoratori che si dovessero trovare in queste condizioni si possono rivolgere presso le nostri sedi e/o all ufficio vertenze per informazioni e difendere un loro diritto che questa legge vorrebbe negare. Ufficio Vertenze Fermo : fermo.vertenze@marche.cgil.it Ufficio Vertenze Porto Sant Elpido : l.decarolis@marche.cgil.it 6 / 6
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