Compensazioni: le nuove limitazioni da gennaio 2011

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1 Compensazioni: le nuove limitazioni da gennaio 2011 Nell ambito del DL n. 78/2010, c.d. Manovra correttiva, il Legislatore ha introdotto un ulteriore tassello nell attività di contrasto degli abusi in materia di compensazione dei crediti ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97. Il Decreto all' articolo 31 introduce, a decorrere dal 1º gennaio 2011, il divieto di compensazione dei crediti tributari con i debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per importi superiori ad euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento. Nell ambito del DL n. 78/2010, c.d. Manovra correttiva, in tema di compensazioni vanno segnalate le novità apportate dall art. 31 comma 1 le quali introducono ulteriori importanti limitazioni. In particolare, è previsto che, a partire dall : non sarà possibile effettuare compensazioni orizzontali fino a concorrenza dell importo dei debiti tributari scaduti per imposte erariali e relativi accessori se superiori a In caso di inosservanza, si applicheranno sanzioni pari al 50% dell importo indebitamente compensato. Tuttavia, i debiti erariali ed i relativi accessori iscritti a ruolo potranno essere, anche solo parzialmente, pagati mediante compensazione con crediti relativi alle medesime imposte, secondo modalità da definire attraverso un futuro decreto ministeriale; le procedure di compensazione volontaria di cui all art. 28-ter, D.P.R. 600/1973, in caso di rimborsi fiscali, non operano per ruoli di importo fino a Nella trattazione che segue vengono analizzati i diversi aspetti della nuova disciplina e delle relative modalità operative. Premessa L art.31, infatti, denominato Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi, prevede espressamente che a decorrere dal 1 gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Dal punto di vista operativo, dunque, la misura si traduce in una forma, sia pure legittima, di limitazione all'utilizzo delle risorse finanziarie delle imprese che, per evitare di incorrere nelle violazioni, hanno la sola possibilità di bloccare le compensazioni. Quanto descritto, peraltro, produrrà i propri effetti proprio a decorrere dai primi mesi del nuovo anno, periodo durante il quale si concentrano i maggiori utilizzi dei crediti formatisi nel corso del precedente esercizio1. I precedenti interventi normativi in materia di compensazione hanno riguardato: da un lato l art. 10 del D.L. 78/2009, convertito dalla L. 102/2009, che ha introdotto penetranti limitazioni alla compensazione orizzontale nel Modello F24, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 241/1997, dei crediti Iva risultanti dalla dichiarazione annuale o dalle istanze di rimborso trimestrali presentate dai contribuenti. Le nuove norme in tema di compensazione dei crediti Iva, introdotte dal D.L. 78/2009, prevedono, come noto, due soglie: fino a euro , non c è necessità di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito, né obbligo di presentazione del Modello F24 mediante Fisconline o Entratel; fino a euro , non è obbligatorio il visto di conformità (o la sottoscrizione del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell art bis, c.c.) sulla dichiarazione annuale da cui emerge il credito. Ne segue, che superando tali limiti vi sarà: - obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR; - obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate; La normativa

2 Art.10 D.L. 78/2009 obbligo per la dichiarazione annuale IVA del visto di conformità apposto da parte di un soggetto abilitato oppure l'apposita sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile. Dall' altro ai sensi dell'art. 27 comma 18 del DL n. 185, convertito nella L n. 2 e successive modificazioni, si osserva un inasprimento del regime sanzionatorio amministrativo per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 di crediti inesistenti. Tale normativa si traduce: nell' applicazione della sanzione dal 100% al 200% dei crediti inesistenti compensati; nell'applicazione della sanzione del 200% in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per importi superiori a per ciascun anno solare, esclusione delle sanzioni irrogate dalla definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 co. 3 e 17 co, 2 del DLgs,n A partire dal prossimo 1 gennaio, dunque, i contribuenti dovranno confrontarsi con una nuova limitazione alla compensazione dei crediti erariali con modello F24. Dal 2011 Divieto di compensazione Art.27,c.18 D.L. 185/2008 Inasprimento sanzioni per utilizzo di crediti inesistenti (Dl 185/2008) Sanzione del 100%, incrementata al 200% se il credito utilizzato è superiore a 50 mila euro per anno solare. Limitazioni alle compensazioni dei crediti Iva(Dl 78/2009) La compensazione per importi superiori a 10 mila euro può essere effettuata solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale. Per gli importi superiori a 15mila euro è richiesto il visto di conformità. Divieto di compensazione di crediti erariali in presenza di ruoli scaduti (Dl 78/2010) La compensazione di crediti erariali è vietata sino a concorrenza dell importo dei ruoli, scaduti e non pagati relativi ai medesimi tributi, di importo almeno superiore a Già in vigore In vigore dal 2011 In altri termini, la cd. Compensazione orizzontale, prevista dall art. 17, comma 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell importo dei debiti erariali iscritti a ruolo: - di ammontare superiore a 1.500; - per i quali è scaduto il termine di pagamento. Come desumibile dalla Relazione accompagnatoria del citato Decreto la possibilità di compensare anche in presenza di importi iscritti a ruolo genera l incongrua conseguenza di consentire la compensazione immediata (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo, anche di considerevole ammontare e risalenti nel tempo, e che si ostina a non pagare, costringendo gli organi della riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da deliberate spoliazioni preventive del patrimonio del debitore. Secondo l'articolo 17 del Dlgs n. 241/97, il legislatore ha limitato la compensazione tra tributi diversi, ossia la cosiddetta compensazione «orizzontale». Non vi dovrebbero essere problemi, quindi, ad operare in senso "verticale", ad esempio compensando crediti Iva con debiti Iva, nel modello F24, o saldi Ires a credito con acconti dovuti per lo stesso tributo. Le motivazioni La compensazione verticale

3 iscritti a ruolo per imposte erariali; di ammontare superiore a 1.500; per i quali sia scaduto il termine di pagamento. Quando scatta la limitazione Compensazione orizzontale es. credito Iva con debito Ires Si limitazione Compensazione verticale es. credito Iva con debito Iva No limitazione Laddove, invece, in presenza di un debito Ires iscritto a ruolo, scaduto e non pagato, si vanti un credito Iva che si intende compensare, l'eventuale compensazione risulterebbe sanzionabile anche se sul credito è stato ottenuto il «visto di conformità», salvo aperture interpretative. Tale inibizione varrà in tutte le ipotesi in cui detti importi iscritti nei ruoli superino l'ammontare di euro, mentre la sanzione per l'eventuale utilizzo dei crediti in compensazione in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 del dl 78/2010, sarà pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali sia scaduto il termine di pagamento e, naturalmente, fino alla concorrenza dell'ammontare di questi ultimi indebitamente compensati. Come precedentemente indicato l operatività della disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte. La norma, infatti, si riferisce specificamente alle «imposte erariali», per cui, escluso l IRAP, il blocco non interessa crediti e debiti contributivi. Da ciò consegue anche che se il debito iscritto a ruolo riguarda tributi locali o multe stradali, nessun impedimento sussiste alla compensazione dei crediti. Nel caso dell art. 31, dunque, è lecito pensare che ICI ed IRAP restino invece esclusi dalla preclusione, sia se diano origine a crediti compensabili, sia se risultino iscritti a ruolo quale debito del contribuente. I debiti per imposte erariali vanno però considerati al lordo dei relativi accessori. Ambito applicativo del divieto Tributi esclusi Sono esclusi dall ambito applicativo del nuovo divieto: - i tributi locali (es. ICI); - i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95); - i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada). Più dubbio è l'inserimento tra gli accessori degli interessi di mora, dato che questi, oltre a non essere originariamente compresi nel ruolo, maturano giornalmente. Dunque, relativamente alle somme iscritte a ruolo l art. 31, considera anche gli accessori delle imposte erariali, quali gli interessi e le sanzioni. È opportuno che sia chiarito se tra gli altri accessori rientrano anche gli aggi della riscossione3 e le spese di notifica della cartella. In base al testo del comma 1 i debiti che generano la preclusione alla compensazione devono essere debiti per i quali è scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Qualora sia intervenuta l' ipotesi di sospensione della riscossione non può configurarsi un inadempimento del contribuente iscritto a ruolo. Si tratta in particolare: - della sospensione concessa, su istanza del contribuente, dall Ufficio dell Agenzia delle Entrate o dalla Direzione provinciale che ha formato il ruolo ex art. 39, DPR n. 602/73; - della sospensione della riscossione operata dalla Commissione tributaria in caso di

4 proposizione del ricorso se dall atto impugnato può derivare al contribuente un danno grave ed irreparabile ex art. 47, D.Lgs. n. 546/92, ecc.; - della sospensione operata ai sensi dell'art. 19-bis del DPR 602/73 se si verificano situazioni eccezionali tali da alterare lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti; in tal caso la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze; - ovvero, in caso di regolare pagamento delle rate a seguito di dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73. In caso di concessione della dilazione e di regolare pagamento delle rate, infatti, il contribuente non dovrebbe essere considerato inadempiente e pertanto sembrerebbe possibile ricorrere alla compensazione. Sospensione della riscossione Interessi di mora Debiti per imposte erariali Si considerano al lordo dei relativi accessori Una questione operativa si pone con riferimento al fatto se la disposizione in esame sia applicabile soltanto in presenza di iscrizioni a ruolo definitive ovvero possa trovare applicazione anche alle cartelle di pagamento scadute derivanti da iscrizioni a ruolo a titolo non definitivo. Come prescritto dall art. 14, DPR n. 602/73 sono iscritte a ruolo a titolo definitivo: - le imposte e/o ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e dell art 54-bis, DPR n. 633/72; - le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi; - i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall Ufficio in base alle risultanze catastali; - i relativi interessi e pene pecuniarie. Sono iscritte a ruolo non definitivo, ad esempio, le iscrizioni a ruolo effettuate in presenza di accertamenti non definitivi ex articoli 15, DPR n. 602/73 e 68 D.Lgs. n. 546/92. Sia la rubrica della norma che la relazione governativa fanno riferimento ai soli ruoli definitivi, ossia a quelli in cui il debito non è più in attesa di un giudizio; ad esempio nel caso in cui il contribuente non ha impugnato l'atto, ovvero perché il ricorso è stato giudicato inammissibile oppure ancora bocciato dal giudice tributario e sono decorsi i termini per proporre appello. La rubrica, infatti, allude sì a ruoli definitivi, ma non utilizza la formula tecnica che distingue nell art. 14 del D.P.R. n. 602/1973 «le iscrizioni a ruolo a titolo definitivo» (quelle derivanti da controlli formali sulle dichiarazioni, ovvero da accertamenti definitivi) da quelle in base ad accertamenti non definitivi, disciplinate principalmente dall art. 15 dello stesso decreto.5 La disposizione in esame non distingue tra iscrizione a titolo provvisorio o definitivo, ingenerando dubbi interpretativi al riguardo. Appare comunque chiaro che limitare l applicazione della disposizione soltanto ai casi di iscrizione a titolo definitivo significherebbe ridurre l ambito operativo della nuova disposizione. Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo o provvisorio Il dubbio Nessuna limitazione alla compensazione Si pone quindi il problema di stabilire se la disciplina del divieto di compensazione si applichi anche in presenza di cartelle di pagamento scadute derivanti da iscrizioni a ruolo a titolo non definitivo. Dopo le modifiche apportate in sede di conversione, la norma prevede, per il ruolo ancora oggetto di contestazione, solo un differimento nell applicazione della sanzione e non l inapplicabilità del divieto di compensazione. La sanzione, pertanto, non può essere irrogata fino a quando sull'iscrizione pende una contestazione giudiziale o amministrativa ; successivamente, nel caso sia dovuta, essa può essere

5 irrogata nel termine di cinque anni dal giorno successivo alla definizione del contenzioso. Ne segue che la pendenza di un procedimento giudiziario o amministrativo relativo all'iscrizione a ruolo sembra costituire solo una causa di sospensione dell'irrogazione della sanzione, fino alla conclusione del procedimento, ma non si ritiene possa essere sufficiente ad escludere le iscrizioni a ruolo oggetto di contestazione. L applicazione operativa della limitazione in esame dovrà essere coordinata con quanto contenuto nell art. 29, DL n. 78/2010, in base al quale a decorrere dall , gli atti di accertamento riguardanti imposte sui redditi e IVA, relativi ai periodi d imposta in corso al e successivi, conterranno l intimazione ad adempiere al versamento delle somme ivi indicate entro 60 giorni dalla notifica. Quindi, poiché l art. 29 prevede che tutti i rimandi normativi alla iscrizione a ruolo siano da considerare effettuati all avviso di accertamento, è da ritenere che da quella data un avviso di accertamento che rechi una pretesa creditoria dell Amministrazione superiore alla soglia di cui al testo sia preclusiva dell utilizzo in compensazione di crediti riferiti ad imposte erariali. L'avviso di accertamento, infatti, conterrà l'intimazione ad adempiere al versamento delle somme ivi indicate, entro il termine 60 giorni dalla sua notifica; inoltre, trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in agli Agenti della Riscossione ai fini dell'esecuzione forzata. Come sopra descritto il divieto in esame è applicabile qualora l importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori sia di ammontare superiore a Di conseguenza non sussiste alcun divieto alla compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo e non pagati di importo pari o inferiore a tale limite. Compensazioni: il limite di 1500 euro Il limite in esame dovrebbe essere inteso quale importo complessivo delle somme iscritte a ruolo e non pagate. Così, ad esempio, il divieto opera in presenza di una cartella di pagamento scaduta per a titolo di IRPEF e di un altra per 900 a titolo di IVA. Inoltre, considerato che il divieto è limitato all importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500, qualora i crediti a disposizione del contribuente siano superiori ai debiti iscritti a ruolo e non pagati la compensazione dovrebbe essere ammessa relativamente all eccedenza. Così, ad esempio, in presenza di un credito Ires pari a e di un debito Iva iscritto a ruolo e non pagato di , al contribuente è concesso di utilizzare il credito Ires in compensazione per un importo pari a Dovrà essere chiarito se, invece, il limite di costituisca una sorta di franchigia soltanto oltre la quale scatta il divieto di compensazione. Un dubbio frequente riguarda l'ottenimento di una rateizzazione da parte di Equitalia, ai sensi dell'articolo 19 Dpr n. 602/73. Questa situazione non dovrebbe creare particolari problematiche, dato che il provvedimento che concede la ripartizione temporale del debito «rimette in termini» il contribuente, per cui non si è più nelle condizione di fronteggiare un «debito scaduto e non pagato». Alle stesse conclusioni si dovrebbe giungere nel caso si ottenga dalle Entrate una sospensione della riscossione, secondo l'articolo 39 del Dpr n. 602/73, se non quella «eccezionale» disciplinata dall'articolo 19-bis. La rateazione della cartella La limitazione alla compensazione scatta unicamente se esistono importi iscritti a ruolo di ammontare superiore a euro. In caso di crediti superiori a euro, la compensazione è possibile per l eccedenza. Il limite dovrebbe essere inteso in senso complessivo (es. una cartella di euro ed una di 800 euro). L'art. 31 coma 1 del DL 78/2010 prevede inoltre, che, nell'ambito delle attività di controllo dell'agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, sia assicurata la vigilanza sull'osservanza del

6 divieto di compensazione in esame anche mediante specifici piani operativi. In caso di violazione del divieto in esame è applicabile la sanzione del 50% dell importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato. Si tratta, quindi, di una sanzione più elevata rispetto a quella "ordinaria" prevista per l'omesso o insufficiente versamento di tributi (30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97), ma decisamente inferiore a quella prevista in caso di compensazione di crediti inesistenti (dal 100% al 200 % dell'importo dei crediti inesistenti compensati, ai sensi dell'art. 27 co. 18 del DL 185/2008 conv. L. 2/2009). Ciò potrebbe essere inteso che in pendenza di un procedimento contro l iscrizione a ruolo sia possibile effettuare la compensazione. Nel caso in cui l iscrizione a ruolo successivamente sia, in tutto o in parte, riconosciuta legittima, la compensazione è considerata indebita con conseguente applicazione della relativa sanzione. Qualora, invece, il procedimento si concluda con l'annullamento dell'iscrizione a ruolo la compensazione operata diventa pienamente legittima, in quanto è venuto meno il requisito della presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. La norma in esame parla letteralmente di contestazioni «sul ruolo», laddove, nella maggior parte dei casi, il contribuente non impugna il ruolo ma l'atto da cui è sorto il titolo per l'iscrizione. Dunque, la sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato. Aspetti sanzionatori Controlli L art. 31 prevede espressamente che la sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa. In tali ipotesi i termini di decadenza e prescrizione dell atto contestazione e di irrogazione delle sanzioni decorrono dal giorno successivo alla data di definizione della contestazione. Va evidenziato che l atto di irrogazione della sanzione, ex art. 20, D.Lgs. n. 472/97, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la definizione della contestazione giudiziaria o amministrativa sull iscrizione a ruolo. La sanzione introdotta dall'articolo 31 del Dl 78/10 dovrebbe, quindi, seguire le regole generali delle penalità amministrative in ambito tributario, per cui non vi dovrebbero essere ostacoli alla definizione in via breve e al ravvedimento operoso. Come abbiamo indicato con la nuova disposizione sarà sanzionata l'effettuazione delle compensazioni di tributi erariali in capo ai contribuenti che hanno cartelle esattoriali scadute e non pagate per un importo pari all'ammontare del debito pendente. Così, ad esempio, se un contribuente vanta un credito Iva di euro e non ha provveduto a pagare una cartella esattoriale per ritenute d'acconto non versate di euro, l'utilizzo del credito Iva sarà ammissibile ma solo per i restanti euro. Diversamente, se la cartella non pagata fosse di euro, l'intera compensazione del credito Iva verrebbe ad essere preclusa. Allo stesso modo, per esempio, nel caso di un debito Ires iscritto a ruolo e non pagato pari a euro compensato un credito Iva pari a euro, la sanzione applicabile sarebbe pari a euro (50% di euro); poiché tale importo supera l'ammontare del 50% di quanto indebitamente compensato, pari a 5.000,00 euro (50% di euro), la sanzione applicabile diventa pari a 5.000,00 euro. In tal caso, infatti, la sanzione è pari al 50% del minore importo tra il debito iscritto a ruolo ed il credito indebitamente compensato. Obiettivi del legislatore Esempi

7 La Sanzione non può essere superiore al 50% dell importo indebitamente compensato; non può essere applicata fino a quando sull iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa. Mentre, nel caso si presenti un debito IVA iscritto a ruolo e non pagato pari a ,00 euro compensato un credito IRES pari a euro, la sanzione applicabile sarà pari a euro (50% di euro). La relazione illustrativa della manovra indica quale intento del legislatore quello di evitare che il contribuente vanifichi le azioni di recupero del fisco, continuando ad utilizzare i crediti di imposta vantati, assumendo un comportamento non equilibrato. Va sottolineato che, poiché non è stato ritenuto opportuno introdurre un vero e proprio blocco alle compensazioni, l'obiettivo del legislatore è stato raggiunto inserendo un meccanismo sanzionatorio capace di scoraggiare certi comportamenti dei contribuenti. L art. 31 del Dl 78/2010 prevede, inoltre, la possibilità di effettuare il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Viene quindi prevista una particolare forma di compensazione interna tra crediti compensabili (in quanto non chiesti a rimborso) relativi a imposte erariali e debiti iscritti a ruolo relativi alle stesse imposte, attualmente non consentita. Tale facoltà è tuttavia subordinata all'emanazione di un decreto ministeriale un Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze di prossima emanazione. I contribuenti, quindi, potranno utilizzare crediti disponibili (Iva, Ires, Irpef) anche al di fuori della compensazione canonica su modello F24, con un effetto benefico sul versante finanziario delle aziende, specialmente nei casi in cui tali crediti non riuscivano ad essere compensati. L ultimo periodo del comma 1 dell art. 31 dispone che ai ruoli di ammontare non superiore a non sono più applicabili le disposizioni di cui all art. 28-ter, DPR n. 602/73, riguardanti il pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione volontaria con i crediti richiesti a rimborso. Infatti, a decorrere dall le disposizioni di cui all art. 28-ter, DPR n. 602/73, che disciplinano l erogazione di un rimborso d imposta in presenza di un iscrizione a ruolo, saranno applicabili soltanto per i ruoli di ammontare superiore a Compensazione con crediti richiesti a rimborso Compensazione interna Pertanto, per importi superiori a Euro 1.500, la compensazione resterà utilizzabile soltanto per i pagamenti dei ruoli eseguiti tempestivamente, ovvero, entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Le modalità con le quali sarà possibile utilizzare la compensazione con le somme iscritte a ruolo non sono ancora note in quanto demandate all emissione di un apposito Decreto. L art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 prevede, infatti, una specifica procedura che deve essere seguita qualora l Amministrazione Finanziaria intenda operare compensazione tra debiti e crediti di imposta del contribuente. L Agenzia delle Entrate in questo caso deve mettere a disposizione dell agente della riscossione le somme da rimborsare, ed informarlo di ciò mediante una apposita segnalazione in via telematica; l agente della riscossione, a sua volta notifica al creditore/debitore idonea proposta di compensazione, sospendendo l azione di recupero per i ruoli non sanati ed invitandolo a pronunciarsi entro 60 giorni. In caso di esito positivo, totale o parziale, della proposta di compensazione: entro il limite dell'importo oggetto di compensazione, l'agente della Riscossione versa a proprio favore le somme per le quali il contribuente risulta debitore rilasciando quietanza al contribuente e comunicando all'agenzia delle Entrate gli estremi del suddetto versamento; la parte delle somme da rimborsare eccedente l'importo oggetto da compensazione viene

8 erogata dall'agenzia delle Entrate direttamente al beneficiario del rimborso. Mentre, in caso di esito negativo della proposta di compensazione, le somme che l' Agenzia delle Entrate aveva accreditato resteranno nell' apposita contabilità speciale ai fini dell' attività di riscossione coattiva. Nell ambito della conversione del DL n. 78/2010 il Legislatore ha introdotto anche la norma che dal 1 gennaio 2011 permetterà alle imprese di compensare i crediti commerciali vantati nei confronti di enti locali e servizio sanitario nazionale con i debiti iscritti a ruolo. Restano tuttavia nel testo gli elementi che hanno suscitato la perplessità di professionisti e mondo produttivo specie riguardo la limitazione dello strumento ai soli importi iscritti a ruolo e la necessità di dotarsi preventivamente di una certificazione del credito, alquanto difficile da ottenere. PA: Crediti compensabili In caso di esito positivo In caso di esito negativo Con l inserimento del nuovo articolo 28-quater nel D.P.R. n. 600/1973 viene, infatti, consentita la compensazione tra i debiti iscritti a ruolo e i crediti maturati, per somministrazione, forniture ad appalti, nei confronti di: - Regioni; - Enti locali; - Enti del servizio sanitario nazionale. La norma consente, a partire dal 1 gennaio 2011, di estinguere i ruoli con l'utilizzo di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazioni, forniture ed appalti. L'esistenza di tali crediti nei confronti degli enti interessati dovrà risultare da apposita certificazione, da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 9 del Dl 185/08 (anch'esso modificato dalla manovra correttiva) che, una volta ottenuta, potrà essere spesa come denaro contante nei confronti di Equitalia per il saldo totale o parziale di cartelle esattoriali. Per effettuare tale compensazione, possibile dal 1 gennaio 2011, è necessario che: a) il crediti verso tali enti siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; b) il creditore acquisisca la certificazione, di cui all art. 9, co. 3-bis del D.L. n. 185/2008. Detta certificazione è inoltre necessaria ai fini dell estinzione del debito iscritto a ruolo. In caso di mancato versamento da parte dei suddetti enti dell importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione, l agente della riscossione passa alla riscossione coattiva nei confronti dell ente sulla base del ruolo emesso a carico del creditore. Infatti, una volta consegnata la certificazione il contribuente può disinteressarsi delle evoluzioni future della vicenda; se l'ente subentrato nel rapporto non dovesse provvedere al saldo nei termini previsti, nessuna sanzione potrà essere imputata all'originario debitore. Per l'attuazione di tale meccanismo, però, si dovrà attendere l'emanazione di un decreto ministeriale. È stato, infine, modificato l articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 il quale nell attuale formulazione prevede la possibilità da parte delle Regioni e degli Enti locali di certificare, entro 20 giorni dal ricevimento dell istanza, ai creditori che ne facciano richiesta, l esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche al fine di consentirne al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari. Paradossalmente tale possibilità non è concessa ai professionisti. Molti di essi, vantano anche consistenti crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per il lavoro professionale svolto e quindi non è comprensibile la motivazione per cui possono beneficiare di questa opportunità prevista nell'attuale stesura, solo le imprese. La decorrenza delle limitazione alla compensazione sopra esaminate è applicabile a decorrere dall Si ritiene che lo stesso riguardi i modelli F24 presentati a decorrere da tale data,

9 indipendentemente dall anno di maturazione dei crediti, dall anno di riferimento delle imposte iscritte a ruolo, dall anno di formazione del ruolo e dall anno di scadenza del pagamento della relativa cartella. Pertanto, la prima scadenza «rischiosa» è quella del 17 gennaio 2011 (il 16 è domenica), indipendentemente dal fatto che il credito da compensare o il debito iscritto a ruolo siano anteriori al 1 gennaio. Sembra, peraltro, di poter affermare che sino a quando il debito non è scaduto (ordinariamente dopo sessanta giorni dalla notifica dell'atto) non sussistono limitazioni alla compensazione, anche se, successivamente, il debito resta insoluto. Anche l operatività della procedura della compensazione volontaria di cui al citato art. 28-ter decorre dall Decorrenza nuove disposizioni Decorrenza limitazioni alla compensazione Dall 01/01/ Riguarda Mod. F24 presentati dall 01/01/ Riguarda anche debiti scaduti antecedentemente all 01/01/ Riguarda anche crediti maturati antecedentemente all 01/01/2011. Il primo banco di prova Le compensazioni del 17 gennaio 2011 (il 16 è domenica)

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