Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto"

Transcript

1 Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto Guida esplicativa alla applicazione della deliberazione recante disposizioni per la raccolta dati ai sensi dell articolo 9 bis della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE Versione 1.1 Maggio 2010

2 INDICE 1 PREMESSA RACCOLTA DATI AI SENSI DELL ARTICOLO 9 BIS DELLA DIRETTIVA ETS CRITERI INTERPRETATIVI DELLE ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA ETS DAL 1/1/ ATTIVITÀ DI COMBUSTIONE Definizione ampia di Attività di combustione Attività di combustione Vs attività più specifiche Attività specifiche con soglia di capacità espressa come potenza termica nominale totale superiore a 20 MW ALTRE QUESTIONI INTERPRETATIVE Che cosa si intende per potenza termica nominale Incenerimento dei rifiuti e co-incenerimento REGOLA DI AGGREGAZIONE Capacità La clausola di aggregazione Unità di riserva e di backup e capacità in parallelo Definizione di unità ALBERO DECISIONALE Definizione degli impianti ricadenti nell ETS NUOVE ATTIVITÀ Cosa si intende con prodotti chimici organici su larga scala (bulk organic chemicals)? Gliossale e acido gliossalico Acido nitrico, acido adipico, gliossale e acido gliossalico Produzione di alluminio primario e secondario

3 1 PREMESSA La direttiva 2009/29/CE integra e modifica, tra l altro, l allegato I della direttiva 2003/87/CE "Categorie di attività cui si applica la presente direttiva", prevedendo l'inclusione di nuove attività nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) a far data dall'1 gennaio Alcune delle attività già incluse, inoltre, sono state modificate. Contestualmente, l'articolo 9bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE (di seguito, Direttiva ETS) prevede che: "Per gli impianti che esercitano le attività di cui all allegato I e che sono inseriti nel sistema comunitario solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti presentino all autorità competente responsabile i dati sulle emissioni debitamente giustificati e verificati in maniera indipendente affinché queste possano essere prese in considerazione ai fini dell adeguamento del quantitativo comunitario di quote da rilasciare. La presente Guida esplicativa intende fornire uno strumento pratico per l interpretazione del campo di applicazione della deliberazione del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito, Comitato ) recante disposizioni per la raccolta dati ai sensi dell articolo 9 bis della Direttiva ETS, per la determinazione del contributo dell Italia all adeguamento del quantitativo comunitario di quote di emissione da rilasciare per il periodo Il presente documento ha esclusivamente valore interpretativo e in nessun caso può essere richiamata a giustificazione di condotte non conformi alla norma, inoltre, potrà essere integrato o modificato qualora si rendesse necessario fornire ulteriori informazioni o dettagli per l interpretazione del campo di applicazione della Direttiva ETS. 2

4 2 RACCOLTA DATI AI SENSI DELL ARTICOLO 9 BIS DELLA DIRETTIVA ETS Sono soggetti alla deliberazione recante la raccolta dati ai sensi dell articolo 9 bis della Direttiva ETS, i gestori di impianto con emissioni associate ad almeno una delle attività modificate o addizionali incluse nel campo di applicazione per il periodo (vedi attività riportate in allegato I), provenienti da fonti di emissioni non autorizzate. Ricadono nella suddetta definizione: a) le emissioni provenienti da fonti di emissione non autorizzate ad emettere gas ad effetto serra associate a nuove attività incluse nel campo di applicazione per il periodo ai sensi della Direttiva 2009/29/CE (Produzione di acido nitrico, produzione di alluminio primario, etc.). b) le emissioni provenienti da fonti di emissione non autorizzate ad emettere gas ad effetto serra associate ad attività soggette a modifiche od indicazioni interpretative addizionali riportate nell allegato 1 della Direttiva 2009/29/CE che ne determinano quindi l inclusione nel campo di applicazione (Attività di combustione, Fabbricazione di prodotti ceramici, etc.). Le emissioni già comunicate ai sensi del DL 273/2004 del 12 novembre 2004 e ai sensi della deliberazione n. 25/2007 non sono soggette alla presente raccolta dati di emissioni storiche. L appartenenza ad una delle due casistiche sopra riportate è valutata sulla base di una interpretazione autentica delle attività modificate o addizionali incluse nel campo di applicazione per il periodo ai sensi della Direttiva 2009/29/CE. A tal fine si riporta nel capitolo successivo la descrizione estesa dei criteri interpretativi. La presente Guida esplicativa, nel definire i criteri interpretativi delle attività modificate o addizionali incluse nel campo di applicazione per il periodo ai sensi della Direttiva 2009/29/CE, è basata sul documento Guidance on interpretation of Annex I of the EU ETS Directive (excl. Aviation activities), predisposto dalla Commissione europea e condiviso dagli Stati Membri nella riunione del 18 marzo 2010 del Comitato Cambiamenti Climatici (CCC). Il documento, cui si rimanda anche per tutti gli aspetti non contemplati dal presente documento, è reso disponibile sulle pagine del Comitato del sito Si ricorda che, per gli impianti che rientreranno nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione dal 1 gennaio 2013, la partecipazione al la raccolta dati risulta propedeutica per il rilascio dell autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e per l inserimento nella lista nazionale di impianti soggetti alla assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni per il periodo

5 Le emissioni dichiarate dai gestori nella raccolta dati non potranno essere riconosciute valide dal Comitato in assenza dell attestato di verifica rilasciato da un verificatore indipendente, in quanto la direttiva prevede che i dati sulle emissioni debbano essere debitamente giustificati e verificati in maniera indipendente. Per agevolare gli operatori, l elenco dei Verificatori indipendenti, che hanno ottenuto il riconoscimento del Comitato, è riportato in allegato II al presente documento. 3 CRITERI INTERPRETATIVI DELLE ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA ETS DAL 1/1/ ATTIVITÀ DI COMBUSTIONE L attività di combustione risulta già inclusa tra le attività incluse nel campo di applicazione per il periodo , tuttavia, la varietà di dispositivi produttivi coinvolti, nonché le diverse interpretazioni date dai vari Stati Membri, hanno reso necessario l inserimento di un chiarimento nell allegato I della Direttiva 2009/29/CE, nonché di ulteriori dettagli interpretativi nella citata Guidance on interpretation of Annex I of the EU ETS Directive (excl. Aviation activities) Alla luce dei citati chiarimenti, è possibile che impianti con emissioni associate ad attività di combustione possano avere necessità di dichiarare emissioni storiche non precedentemente comunicate al Comitato: in tal senso, le emissioni relative alle fonti di emissione la cui inclusione nel campo di applicazione è stata chiarita solo ora, possono essere comunicate nell ambito delal raccolta dati per la definizione del cap Definizione ampia di Attività di combustione L obiettivo dell ETS è definito nella Direttiva stessa. Uno dei risultati principali della revisione della direttiva ETS è l applicazione in termini di legge della definizione di attività di combustione più ampia possibile : per combustione si intende qualsiasi ossidazione di combustibili, indipendentemente dall impiego che viene fatto dell energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico. Sebbene non sia esplicitamente chiarito dalla Direttiva, in conformità con il principio sopra riportato e nell ottica di minimizzare le ambiguità, il termine combustibile dovrebbe essere inteso come qualsiasi materiale solido, liquido o gas combustibile. La gassificazione è un processo di ossidazione, nonostante sia usata una quantità di ossigeno inferiore a quella stechiometrica. Durante la pirolisi il calore deve essere fornito al processo come prodotto di una combustione. I prodotti gassosi della pirolisi e della gassificazione sono utilizzati solitamente come combustibili in sito. Per tale motivo in questi casi si può assumere la presenza di un attività di combustione. La nuova definizione di combustione è applicabile a tutti i tipi di attività economiche, incluse le attività industriali elencate nell Allegato I della Direttiva ETS come pure quelle non incluse (es. 4

6 miscelazione di asfalto, produzione tessile, ecc.) ed i settori di servizio, non importa se si tratti di utilizzo di calore diretto (es. forno per il riscaldamento dell acciaio) o di utilizzo di un mezzo (vapore, acqua calda, etc) per il trasferimento del calore. Anche se il calore generato non viene utilizzato interamente (torce e in alcune unità di postcombustione 1 ), la presenza di combustione comporta l inclusione nell ETS, dal momento che la nuova definizione di combustione chiarisce che tale attività sia definita indipendentemente dall impiego che viene fatto dell energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo. Inoltre, sono incluse tutte le unità di combustione delle quali venga utilizzata solo l energia meccanica senza l utilizzo del calore o la generazione di energia elettrica. Questo si applica ad esempio alle stazioni di compressione metanodotti e ad altri compressori azionati direttamente da turbine o motori. Il fatto che la definizione sia molto ampia è dimostrato dal paragrafo 3 dell Allegato I, che fornisce una lista non esaustiva delle tipologie di unità di combustione che includono: tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatori, motori, pile a combustibile, unità di chimica looping combustion, torce e dispositivi di postcombustione termici o catalitici. In conseguenza della nuova definizione di combustione, le attività associate sono rilevanti anche per l attività combustione di combustibili : in questo senso, le emissioni di processo possono aver luogo come parte di attività di combustione ed essere incluse nel campo di applicazione, specialmente in considerazione delle emissioni di CO 2 da desolforazione, da unità denox (ad esempio quando l urea è utilizzata come riducente) ecc Attività di combustione Vs attività più specifiche Nell Allegato I della Direttiva ETS sono elencate 9 attività per le quali la soglia di capacità (se indicata) non è espressa come capacità termica nominale totale, ma come capacità produttiva, capacità di fusione o solo capacità. Queste attività sono: Attività Capacità rilevante Soglia di capacità rilevante da superare Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria e secondaria), compresa la relativa colata continua Capacità 2,5 tonnellate all ora Produzione di clinker (cemento) Capacità di produzione 500 tonnellate al giorno (in forni rotativi) 50 tonnellate al giorno (in altri tipi di forni) Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite Fabbricazione di vetro tra cui le fibre di vetro Capacità di produzione Capacità di fusione 50 tonnellate al giorno 20 tonnellate al giorno 1 Si noti che non vengono fatte distinzioni tra gas di torcia e combustibili ausiliari. 5

7 Attività Capacità rilevante Soglia di capacità rilevante da superare Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie Capacità di produzione Capacità di fusione 75 tonnellate al giorno 20 tonnellate al giorno Fabbricazione di carta o cartone Capacità di produzione 20 tonnellate al giorno Fabbricazione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili Produzione di idrogeno (H2) e gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale Capacità di produzione Capacità produttiva 100 tonnellate al giorno 25 tonnellate al giorno Tabella 1:attività per le quali la soglia di capacità non è espressa come potenza termica nominale totale Il paragrafo 4 dell Allegato I della Direttiva ETS stabilisce che : se un unità serve per un attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all inclusione nel sistema comunitario. Questo comma stabilisce che le soglie di capacità specifiche per le singole attività elencate nella tabella 1 avranno la precedenza (rispetto alla soglia di capacità termica nominale totale) nella decisione di inclusione nell ETS. La soglia di capacità specifica ha unicamente la precedenza e pertanto non esclude l applicazione di un altra soglia espressa come potenza termica nominale totale. In alcuni casi un unità può essere assegnata a due categorie di attività distinte, come ad esempio un forno usato per la produzione di vetro, che può essere considerato o come un unità di combustione (nel qual caso la soglia per tutte le unità di combustione viene espressa come potenza termica nominale totale) o come un unità dedicata all attività fabbricazione di vetro (per cui la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, ma come tonnellate giornaliere). In questo caso: 1. se entrambe le soglie vengono superate per l impianto in questione, allora la soglia non espressa come potenza termica nominale totale ha la precedenza sull altra, e l impianto viene incluso nell ETS come facente capo all attività corrispondente alla soglia (ad esempio, fabbricazione di vetro come nel caso esposto sopra). Conoscere per quali attività l impianto ricada nell ETS è rilevante per una serie di ragioni: rispetto alle informazioni che devono essere inoltrate per aprire un conto operatore; rispetto al contenuto dell autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra; rispetto alla possibilità di essere escluso come piccolo impianto. 6

8 2. se solo una delle soglie di capacità viene superata (ad esempio la soglia di 20 MW per la potenza termica nominale totale) l impianto è incluso nell ETS come facente parte della relativa attività (ad esempio come attività Combustione di combustibili ). 3. Se nessuna delle soglie viene superata allora l impianto non è incluso nell ETS. Esempio. Un impianto che fabbrica prodotti ceramici è provvisto di 3 unità, cioè due forni e un impianto di cogenerazione (CHP, Combined Heat and Power). Se l impianto ceramico supera le 75 tonnellate al giorno, esso deve essere incluso nell ETS. L attività Fabbricazione di prodotti ceramici presente nell Allegato I della Direttiva ETS deve essere citata nell autorizzazione ad emettere gas serra. In relazione alla capacità termica nominale totale dell impianto di cogenerazione, anche questa unità deve essere compresa nell autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ( o nel piano di monitoraggio) come stabilito nel paragrafo 5 2 dell Allegato I della Direttiva ETS. Se l impianto ceramico non supera la soglia di 75 tonnellate al giorno, la valutazione deve continuare per confermare se l attività combustione di combustibili sia presente nell impianto. Se tale attività supera 20 MW, quest impianto rientra nell ETS. L attività espressa nell autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra risulta essere pertanto combustione di combustibili Attività specifiche con soglia di capacità espressa come potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Nell Allegato I della Direttiva ETS vi sono 5 attività (oltre a combustione di combustibili ) in cui la specifica attività è unita ad una soglia di capacità che risponde alla condizione ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (vedere la tabella 2). Queste attività avrebbero potuto essere incluse nell Allegato I sotto la voce combustione di combustibili, poiché l ampia definizione di combustione sarebbe stata sufficiente per la loro inclusione. Tuttavia, queste (ad esempio, trasformazione di metalli ferrosi e non ferrosi) possono dar vita ad emissioni di processo (ad esempio da agenti riducenti, elettrodi di grafite, etc.) che non sarebbero inclusi nell ETS se ricadessero esclusivamente nell attività combustione di combustibili 3. L aver tenute separate nella lista dell Allegato I queste attività da quelle con soglia di 20 MW evidenzia il fatto che tutte le emissioni contenute nelle rispettive attività siano incluse nell ETS, e non solo, quindi, quelle relative alla combustione. Attività Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse ferroleghe).- La trasformazione include tra l altro laminatoi, riscaldatori, forni di 2 Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l incenerimento di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (cfr. direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE). 3 Come descritto nel paragrafo 3.1, alcune emissioni di processo possono essere parte della stessa attività di combustione, limitatamente alle emissioni di processo provenienti dal lavaggio dei gas di scarico. 7

9 ricottura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio Produzione di alluminio secondario Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, incluse la produzione di leghe,l affinazione,la formatura in fonderia, etc. Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione. Tabella 2: attività specifiche presenti nell Allegato I unite ad una soglia di capacità che risponde alla condizione ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. Un altra questione derivante da queste pseudo-attività di combustione è l unione di unità appartenenti ad attività separate. Come esempio possiamo utilizzare una fonderia che produce prodotti da ferro fuso (utilizzando unità di combustione da 15MW di capacità) e prodotti da ottone (anche queste unità con capacità di 15 MW). In questo caso avvengono contemporaneamente attività di produzione o trasformazione di metalli non ferrosi e attività di produzione o trasformazione di metalli ferrosi, ma ciascuna di essa si trova al di sotto della soglia di capacità. In ogni caso, in questo esempio la condizione di precedenza (paragrafo 4 dell Allegato I della Direttiva ETS) non viene applicata, in quanto entrambe le attività hanno una soglia di capacità espressa con potenza termica nominale totale. Di conseguenza, tutte le unità comprese nelle due attività devono esser considerate unità facenti capo all attività combustione di combustibili, e tutte le capacità devono essere sommate insieme. Questo comporta una potenza termica nominale totale di 30 MW e l impianto risulta pertanto incluso nell ETS come attività di combustione di combustibili. 3.2 ALTRE QUESTIONI INTERPRETATIVE Che cosa si intende per potenza termica nominale Nel contesto dei processi di emissione di gas ad effetto serra, col termine potenza termica nominale si intendono tutti gli input sottoforma di combustibili. Quindi, se ad esempio un forno può produrre calore sia tramite energia elettrica sia tramite combustione di combustibili, solo l input relativo al combustibile viene utilizzato nel calcolo. In alcuni casi, quando possono essere utilizzate proporzioni diverse di calore di input, viene fissato il valore massimo per l input relativo al combustibile. In generale, conformemente all Allegato B della Decisione di Assegnazione per il periodo , la capacità termica nominale complessiva (o di input) si intende il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima del combustibile bruciato così come dichiarato dal costruttore in MW termici. Tale valore massimo solitamente è specificato dal costruttore e viene evidenziato nelle specifiche tecniche previo consenso in una visita ispettiva. Nei casi in cui possono essere utilizzati combustibili diversi o diverse miscele di combustibili dovrebbe essere utilizzato il valore di potenza termica nominale in termini di input termico più alto possibile tra tutti quelli massimi. Quando non sono disponibili informazioni dal costruttore, il gestore dell impianto deve fornire al Comitato una stima basata sulle informazioni disponibili (per esempio la massima capacità di utilizzo del combustibile ottenuta in 24h nell ultimo anno solare). Poiché nella maggior parte dei casi i gas esausti hanno una temperatura superiore ai 100 C e in linea con le disposizioni per il 8

10 monitoraggio definite in MRG, il potere calorifico inferiore (PCI) è considerato più indicato per la definizione dell input termico. Quando i combustibili sono utilizzati come agenti riducenti nella produzione o trasformazione di metalli non ferrosi 4, il rispettivo calore di input deve essere considerato nel calcolo della potenza termica nominale come se fossero effettivamente combustibili Incenerimento dei rifiuti e co-incenerimento Sono in corso approfondimenti su tale tematica al fine di individuare potenziali divergenze delle indicazioni fornite a livello EU con l interpretazione nazionale. Per quanto riguarda l interpretazione nazionale si faccia riferimento all allegato 1 della direttiva ETS e alla deliberazione n. 025/2007, nonché alla relativa guida esplicativa. REGOLA DI AGGREGAZIONE Capacità Per una definizione generale di capacità, si faccia riferimento all Allegato B della decisione di assegnazione ( Capacità termica nominale ) La clausola di aggregazione Il paragrafo di aggregazione nell Allegato 1 della Direttiva ETS utilizza lo stesso approccio della Direttiva IPPC. La clausola è presente nella seconda frase del paragrafo 2 nell Allegato I della Direttiva ETS e stabilisce: 2. Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, le capacità di tali attività si sommano. Il comma dovrebbe trattare equamente gli impianti di uguale capacità, anche se l uno svolge la sua attività tramite tante piccole unità di produzione e l altro invece tramite una sola grande unità. Tuttavia, per venire incontro all ampia definizione di combustione, la Direttiva ETS aggiunge ulteriori regole con il comma 3 dell Allegato 1: In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel sistema comunitario, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibile all interno dell impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di chemical looping combustion, torce e dispositivi di post combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le unità che utilizzano esclusivamente biomassa rientrano quelle che utilizzano combustibili fossi solo in fase di avvio o di arresto. Questo comma ha vari obiettivi: 4 Anche le ferroleghe come FeMn e FeSi rientrano tra i metalli non ferrosi. 9

11 La clausola di aggregazione è ripetuta con un chiarimento specifico per tutte quelle attività che hanno una soglia di capacità espressa come potenza termica nominale totale. Tutte le unità in cui vengono bruciati combustibili (cioè senza distinzione tra attività più specifiche) devono essere aggregate. Esso chiarisce (insieme alla definizione di impianto Articolo 3(e) della direttiva ETS) la gerarchia dei termini: un sito è l elemento più grande, che può comprendere diversi impianti. Un impianto a sua volta può essere costituito da più unità. La lista non esaustiva da un ulteriore idea di cosa queste unità possono realmente essere: caldaie, turbine, forni, torce... È inclusa un eccezione (regola de-minimis) alla clausola di aggregazione: le unità con una capacità termica nominale inferiore a 3 MW sono escluse, Unità di riserva e di backup e capacità in parallelo La presenza negli impianti di unità di riserva o backup è una pratica industriale molto diffusa. Tali unità vengono utilizzate per sostituire quelle principali durante i periodi di manutenzione o fermata, o per soddisfare la domanda di calore durante i picchi di carico. Quindi queste unità possono essere utilizzate in parallelo con quelle principali e non sono operative durante la maggior parte dell anno. Una situazione simile si presenta quando due forni intermittenti si alternano per i lotti di produzione. Questa situazione, quando parti di impianto solitamente non operano nello stesso momento, non è di per sé una ragione per non sommare tra loro le capacità. Può essere fatta eccezione solo nel caso in cui il gestore riesca a dare prova all autorità competente che non esistano restrizioni fisiche o legali che effettivamente impediscano il funzionamento simultaneo di queste unità. Queste restrizioni devono essere identificate con chiarezza ed essere richieste dall autorità competente In tali casi, la capacità più grande tra le due deve essere presa in considerazione per determinare l inclusione nell ETS Definizione di unità Il termine unità è definito solo indirettamente nella Direttiva ETS, da un lista non esaustiva presente nel comma 3 dell Allegato I : Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di chemical looping combustion, torce e dispositivi di post combustione termici o catalitici. Potrebbe esserci spazio all interpretazione quando un unità elencata nella lista, ad esempio un forno, è costituita da sub-unità presenti anche esse in lista, ad esempio tanti bruciatori che insieme forniscono il calore necessario per un certo tipo di processo produttivo. In tali casi, l unità generale (in questo caso il forno) deve essere considerata l unità alla quale applicare la clausola di aggregazione o l esenzione per unità de-minimis. Esistono due motivazioni per questo: Un forno da 12 MW può essere equipaggiato con 2 bruciatori da 6 MW, ma anche con 3 bruciatori da 4 MW, 4 da 3MW o 6 da 2MW e tante altre possibilità. Al fine di considerare 10

12 equamente tutti i forni tra loro comparabili, il bruciatore non può essere considerato un unità. La Direttiva definisce che Tra le unità che utilizzano esclusivamente biomassa rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio e di arresto. La direttiva perciò riconosce con i suoi stessi esempi, che una unità rappresenta solitamente l elemento più complesso e può comprendere vari bruciatori indipendenti (il combustibile fossile di avvio solitamente viene utilizzato in un bruciatore dedicato all avvio). Da quanto sopra esposto si può concludere che l elemento bruciatore è presente in lista per ragioni di completezza e per dimostrare quanto ampia sia la definizione includendo i rari casi di bruciatori indipendenti. Tuttavia, un bruciatore solitamente è considerato come un componente di un unità più grande che nel suo complesso soddisfa un particolare scopo, come ad esempio forni, caldaie o essiccatoi, reattori chimici, colonne di distillazione, impianti CHP, etc. L esclusione delle unità de minimis è rilevante solo ai fini della decisione per l inclusione dell impianto nell ETS. Non appena l intero impianto viene incluso nell ETS, vengono incluse anche queste unità. 3.3 Albero decisionale Definizione degli impianti ricadenti nell ETS Riassumendo il capitolo precedente, il seguente albero decisionale può essere utilizzato per determinare se un impianto ricada o meno nel campo di applicazione dell ETS: 1. Applicare i più ampi confini possibili per l impianto. 2. Ci sono attività dell Allegato 1 diverse da combustione di combustibili svolte dall impianto? a. Sì: soglia di capacità (se presente) relativa alla specifica attività superata? i. Sì: 1. Includere tutte le attività direttamente correlate (specialmente le unità di combustione comprensive del trattamento dei gas di scarico) 2. Verificare che le unità di combustione dei rifiuti urbani e pericolosi siano escluse secondo quanto riportato nella sezione3.2.2, ii. No: continuare al punto 3 (analizzando le unità di combustione). b. No: continuare al punto 3 (analizzando le emissioni di combustione). 3. Elencare tutte le unità di combustione dell impianto 4. Escludere le unità di incenerimento dei rifiuti urbani e pericolosi (vedere paragrafo 3.2.2) dalla lista di cui al punto 3 ma contemplare nella stessa le unità per il co-incenerimento. 5. Escludere le unità di biomassa dalla lista 5 6. Escludere dalla lista le unità con un valore di capacità termica di input inferiore ai 3 MW t. 7. Aggiungere nella lista le capacità termiche di input delle unità rimanenti. 8. La somma al punto 7 determina il superamento di 20 MW t? a. Sì: l impianto ricade nel campo di applicazione ETS. Aggiungere tutte le unità escluse ai punti 5 e Le unità dotate di bruciatori di avvio sono anche esse escluse, confrontare il paragrafo per la definizione 11

13 b. No: l impianto non ricade nel campo di applicazione ETS. Uscire dall albero decisionale. 3.4 NUOVE ATTIVITÀ Cosa si intende con prodotti chimici organici su larga scala (bulk organic chemicals)? I prodotti chimici organici su larga scala sono solitamente prodotti su vasta scala e venduti come prodotti di base per produrre altre sostanze chimiche. I processi produttivi caratteristici di questa attività sono cracking, reforming, ossidazione parziale o totale e processi simili (cioè processi nei quali predominano rilevanti condizioni termiche e/o ossidative). Un processo produttivo può essere considerato come processo simile per questa attività se le emissioni di CO 2 non derivano unicamente dalla combustione, ma nel quale parte del carbonio emesso deriva dall alimentazione al processo. Altri processi produttivi chimici dovrebbero essere valutati in riferimento all inclusione nell ETS e in relazione alla attività di combustione. Non c è una lista esaustiva delle sostanze chimiche capace di soddisfare la definizione di attività presente nell Allegato 1 della direttiva ETS. La seguente tabella può servire comunque come punto di partenza. Il fatto che le sostanze chimiche prodotte non siano contemplate nella tabella non implica quindi che l impianto considerato non dovrebbe essere incluso nell ETS. Pertanto è necessaria un analisi caso per caso. Tabella 3: lista non esaustiva dei prodotti chimici organici di base Etilene / propilene / Butene / butadiene e altre olefine Acetilene, se non prodotta da carburo di calcio EDC / VCM (cloruro di vinile) Aromatici (benzene, toluene, xilene, stirene, etilbenzene, naftalene e altri) Acido tereftalico / dimetiltriptammina Ossido di etilene e glicole di etilene, ossido di propilene e altri epossidi Fenolo ed altri fenoli Acetone, cicloesanone e altri chetoni Acrilonitrile, acido acrilico, acido metacrilico Cumene Metanolo, etanolo (se non prodotte con la fermentazione) e di alcoli superiori Formaldeide, acetaldeide, acroleina e aldeidi superiori Acido formico, acido acetico (se non dalla fermentazione) e acidi carbossilici superiori Acido ftalico, acido maleico e loro anidridi Anidride acetica Polietilene, polipropilene, polistirene, cloruro di polivinile Policarbonato, poliammide, derivati Urea, siliconi 12

14 Quando viene prodotta più di una sostanza chimica organica, la clausola di aggregazione prevede che l intero volume produttivo debba essere sommato. La produzione di sostanze chimiche che non sono identificate come sostanze chimiche organiche su larga scala e che non sono esplicitamente elencate nell Allegato 1 della Direttiva ETS (cioè sostanze come ammoniaca, carbon black, etc) deve essere valutata, ai fini dell inclusione nell ETS, a partire dalla attività di combustione di combustibile Gliossale e acido gliossalico Un caso particolare che rientra nell Allegato 1 della Direttiva ETS è la produzione di gliossale e acido gliossalico. Questi possono essere prodotti in due modi differenti: (1) L ossidazione del glicol etilenico in presenza di catalizzatore porta unicamente alla formazione di CO2. (2) La fase liquida dell ossidazione dell acetaldeide con acido nitrico è causa di emissioni sia di CO2 sia di N2O. Entrambi i processi devono essere tenuti in considerazione Acido nitrico, acido adipico, gliossale e acido gliossalico Queste attività comprendono l emissione di CO 2 e N 2 O, ovvero le emissioni di N 2 O incluse nell Allegato XIII della Decisione 2009/73/CE (revisione della Decisione 2007/589/CE) e tutte le emissioni di CO 2 derivanti dai processi produttivi di tali sostanze chimiche e dalle attività di combustione presenti nell impianto. Entrambe le tipologie di emissioni devono essere tenute in considerazione Produzione di alluminio primario e secondario Nel caso di produzione di alluminio primario, le emissioni di CO 2 possono scaturire dalla combustione del combustibile e dal consumo dell anodo, mentre le emissioni di PFC 6 dal cosiddetto effetto anodo. Nella produzione di alluminio secondario possono verificarsi emissioni di CO 2 derivanti dal consumo di combustibile. Riguardo ai confini di impianto utile alla determinazione delle unità incluse nell ETS, devono essere presi in considerazione le seguenti fasi di processo : Operazioni primarie di fusione (CO2 e PFC) Colata di alluminio primario Combustione di combustibile per o Operazioni secondarie di rifusione 6 I gas da prendere in considerazione sono CF4 e C2F6 13

15 o o o o Operazioni secondarie di affinazione (refining) Operazioni di laminazione Operazioni di estrusione Colata L affinazione dell allumina e la produzione dell anodo sono considerate parte dell attività produzione di alluminio se avvengono nello stesso impianto. Se la produzione avviene in impianti diversi, queste attività devono essere incluse nell ETS se i combustibili utilizzati sono bruciati ottenendo una capacità termica di input superiore ai 20 MW. 14

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto Deliberazione n. 22/2011 DISCIPLINA DELL AUTORIZZAZIONE

Dettagli

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto Deliberazione n. 47/2012 PROCEDURE APPLICABILI PER IL PERIODO

Dettagli

ALLEGATO II. Calcolo della produzione da cogenerazione

ALLEGATO II. Calcolo della produzione da cogenerazione ALLEGATO II Calcolo della produzione da cogenerazione I - Calcolo dell energia elettrica da cogenerazione 1. Per calcolare il risparmio di energia primaria di una unità di cogenerazione, occorre anzitutto

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce

Dettagli

STABILIMENTO DI TARANTO. Febbraio 2007. Allegato D10

STABILIMENTO DI TARANTO. Febbraio 2007. Allegato D10 STABILIMENTO DI TARANTO Febbraio 2007 Analisi energetica dello Stabilimento Siderurgico ILVA di Taranto Lo stabilimento siderurgico di Taranto consuma, nel suo assetto attuale, c.a. 181.000 Tj/anno in

Dettagli

TESTO. Art. 2. Sono abrogati i decreti ministeriali 10 gennaio 1950 e 2 agosto 1956. ALLEGATO

TESTO. Art. 2. Sono abrogati i decreti ministeriali 10 gennaio 1950 e 2 agosto 1956. ALLEGATO Decreto del Presidente della Repubblica n 1208 del 05/09/1966 Modifiche alla vigente disciplina normativa in materia di apparecchi di alimentazione per generatori di vapore aventi potenzialità specifica

Dettagli

Il controllo dei gas di combustione degli impianti termici

Il controllo dei gas di combustione degli impianti termici AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIRO L Landesagentur für Umwelt PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Agenzia provinciale per l ambiente Il controllo dei gas di combustione degli impianti termici Nel

Dettagli

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto Deliberazione n. 27/2012 ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO

Dettagli

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti Alessandro Mazzeranghi, Rossano Rossetti MECQ S.r.l. Quanto è importante la manutenzione negli ambienti di lavoro? E cosa

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 397/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 397/2013 DELLA COMMISSIONE L 120/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 1.5.2013 REGOLAMENTO (UE) N. 397/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

Rapporto ambientale Anno 2012

Rapporto ambientale Anno 2012 Rapporto ambientale Anno 2012 Pagina 1 di 11 1 ANNO 2012 Nell anno 2005 la SITI TARGHE srl ha ottenuto la certificazione ambientale secondo la norma internazionale ISO 14001:2004, rinnovata nel 2008 e

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

Come funziona una centrale a ciclo combinato? Aggiungere l immagine sotto e fare un mix dei due testi di spiegazione del funzionamento

Come funziona una centrale a ciclo combinato? Aggiungere l immagine sotto e fare un mix dei due testi di spiegazione del funzionamento LA TECNOLOGIA DEL CICLO COMBINATO A GAS NATURALE La maggiore quantità di energia elettrica generata da Edison è prodotta da 28 centrali termoelettriche. Edison sviluppa, progetta e costruisce interamente,

Dettagli

Anno 2014. Rapporto ambientale

Anno 2014. Rapporto ambientale Anno 2014 Rapporto ambientale 1 ANNO 2014 Nell anno 2005 la SITI TARGHE S.r.l. ha ottenuto la certificazione ambientale secondo la norma internazionale ISO 14001:2004, rinnovata nel 2008, nel 2011 e nel

Dettagli

Caldaie, stufe e termocamini alimentati a Biomasse

Caldaie, stufe e termocamini alimentati a Biomasse Caldaie, stufe e termocamini alimentati a Biomasse Le caratteristiche tecniche richieste per ottenere il conto termico. Antonietta Serra, responsabile sezione Termotecnica presso Istituto Giordano Spa

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

MODALITA DI REGISTRAZIONE

MODALITA DI REGISTRAZIONE MODALITA DI REGISTRAZIONE Oltre all Amministratore, ci sono cinque diversi tipi di utenti del Registro: - gli Operatori, le Organizzazioni e i singoli Individui, che devono registrarsi per aprire un conto

Dettagli

Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili.

Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili. REGIONE PIEMONTE BU12 20/03/2014 Codice DB1013 D.D. 12 marzo 2014, n. 52 Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili. Con D.C.R.

Dettagli

Codice NOSE- P. Tutte 104.08 Altre trasformazioni dei combustibili solidi (Produzione di coke, prodotti petroliferi e combustibile nucleare)

Codice NOSE- P. Tutte 104.08 Altre trasformazioni dei combustibili solidi (Produzione di coke, prodotti petroliferi e combustibile nucleare) CodiceIPPC Attività allegato I Direttiva 96/61 Capacità produttiva Codice NOSE- P Processi NOSE-P Codice NACE Settori economici 1. Attività energetiche 1.1 1.2 Impianti di combustione con potenza calorifica

Dettagli

Domande Frequenti Autorizzazioni gas serra

Domande Frequenti Autorizzazioni gas serra Domande Frequenti Autorizzazioni gas serra Versione del 16-07-2010 AGGIORNAMENTO DELL AUTORIZZAZIONE...2 a) Come richiedere l aggiornamento dell autorizzazione?...2 b) Come accedere al sito?...2 c) Come

Dettagli

GESTIONE DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI PER SCARICHI INDUSTRIALI ED EMISSIONI NOCIVE LEZIONE 10. Angelo Bonomi

GESTIONE DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI PER SCARICHI INDUSTRIALI ED EMISSIONI NOCIVE LEZIONE 10. Angelo Bonomi GESTIONE DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI PER SCARICHI INDUSTRIALI ED EMISSIONI NOCIVE LEZIONE 10 Angelo Bonomi CONSIDERAZIONI SUL MONITORAGGIO Un monitoraggio ottimale dipende dalle considerazioni seguenti:

Dettagli

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori

Dettagli

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI articolo 282 Campo di applicazione 1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell inquinamento atmosferico, gli impianti termici

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Dettagli

Definizioni rilevanti in relazione ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo

Definizioni rilevanti in relazione ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo Definizioni rilevanti in relazione ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo I sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) sono sistemi caratterizzati dall insieme dei sistemi elettrici, connessi

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI

Dettagli

Nota interpretativa. La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell applicazione dei principi di revisione internazionali

Nota interpretativa. La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell applicazione dei principi di revisione internazionali Nota interpretativa La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell applicazione dei principi di revisione internazionali Febbraio 2012 1 Mandato 2008-2012 Area di delega Consigliere Delegato

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE-GENERALE AZIONE PER IL CLIMA Direttorato B Mercato del Carbonio Europeo e Internazionale

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE-GENERALE AZIONE PER IL CLIMA Direttorato B Mercato del Carbonio Europeo e Internazionale COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE-GENERALE AZIONE PER IL CLIMA Direttorato B Mercato del Carbonio Europeo e Internazionale Domande&Risposte relative alla metodologia armonizzata per l assegnazione gratuita

Dettagli

UTILIZZATORI A VALLE: COME RENDERE NOTI GLI USI AI FORNITORI

UTILIZZATORI A VALLE: COME RENDERE NOTI GLI USI AI FORNITORI UTILIZZATORI A VALLE: COME RENDERE NOTI GLI USI AI FORNITORI Un utilizzatore a valle di sostanze chimiche dovrebbe informare i propri fornitori riguardo al suo utilizzo delle sostanze (come tali o all

Dettagli

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 20.1 PREMESSA... 255 20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE... 255 20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA... 255 20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA

Dettagli

Deliberazione 30 settembre 2011 - EEN 8/11

Deliberazione 30 settembre 2011 - EEN 8/11 Deliberazione 30 settembre 2011 - EEN 8/11 Verifica di proposte di progetto e di programma di misura per progetti di efficienza energetica presentate ai sensi della deliberazione dell Autorità per l energia

Dettagli

Domande e risposte sulla legge 10/91

Domande e risposte sulla legge 10/91 Domande e risposte sulla legge 10/91 Di cosa si occupa la legge 10/91? La legge 10/91 contiene le norme per l attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

COMPONENTI TERMODINAMICI APERTI

COMPONENTI TERMODINAMICI APERTI CAPITOLO NONO COMPONENTI TERMODINAMICI APERTI Esempi applicativi Vengono di seguito esaminati alcuni componenti di macchine termiche che possono essere considerati come sistemi aperti A) Macchina termica

Dettagli

Art. 1 "A partire dal 1 giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione"

Art. 1 A partire dal 1 giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione Art. 1 "A partire dal 1 giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione" QUESITO N. 2 Quali impianti devono essere muniti del libretto? Ad esempio se ho

Dettagli

Tali fluidi, utilizzati in prossimità del punto di produzione, o trasportati a distanza, possono essere utilizzati per diversi impieghi:

Tali fluidi, utilizzati in prossimità del punto di produzione, o trasportati a distanza, possono essere utilizzati per diversi impieghi: LA COGENERAZIONE TERMICA ED ELETTRICA 1. Introduzione 2. Turbine a Gas 3. Turbine a vapore a ciclo combinato 4. Motori alternativi 5. Confronto tra le diverse soluzioni 6. Benefici ambientali 7. Vantaggi

Dettagli

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA DEFINIZIONI

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA DEFINIZIONI ALLEGATO 1 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA DEFINIZIONI Ai fini della presente determinazione si definisce impianto di climatizzazione un impianto tecnologico la cui produzione di calore

Dettagli

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso SORVEGLIANZA E CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso Pagina 1 di 10 INTRODUZIONE La Norma UNI EN ISO 9001:2008 fa parte delle norme Internazionali

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella

Dettagli

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ing. Davide Musiani Modena- Mercoledì 8 Ottobre 2008 L art. 30 del D.Lgs 81/08 suggerisce due modelli organizzativi e di controllo considerati idonei ad avere efficacia

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 29 luglio 2010 - ARG/elt 117/10 Criteri per la determinazione dei crediti spettanti ai sensi dell articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, ai gestori degli impianti o parti di

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

1- OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 2- INTRODUZIONE

1- OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 2- INTRODUZIONE 1- OBIETTIVI DEL DOCUMENTO... 1 2- INTRODUZIONE... 1 3- ACCESSO ALLA PROCEDURA... 2 4- COMPILAZIONE ON-LINE... 4 5- SCELTA DELLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA... 5 6- DATI ANAGRAFICI... 6 7- DATI ANAGRAFICI

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Relazione Tecnica. Allegato n 1. Valutazione Impatto Ambientale CENTRALE DI COGENERAZIONE. IMPIANTO DI POST COMBUSTIONE DEL CHP3 (Camino n 3)

Relazione Tecnica. Allegato n 1. Valutazione Impatto Ambientale CENTRALE DI COGENERAZIONE. IMPIANTO DI POST COMBUSTIONE DEL CHP3 (Camino n 3) Relazione Tecnica Allegato n 1 Valutazione Impatto Ambientale Impianto IPPC SEDAMYL S.p.A. AIA n.1018 del 12/10/2007 in fase di rinnovo Comune SALUZZO CENTRALE DI COGENERAZIONE IMPIANTO DI POST COMBUSTIONE

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE 20.2.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 47/51 REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2013 che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI Unione Industriale 35 di 94 4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI 4.5.1 Generalità La documentazione, per una filatura conto terzi che opera nell ambito di un Sistema qualità, rappresenta l evidenza oggettiva

Dettagli

Focus sulla potenza termica

Focus sulla potenza termica Focus sulla potenza termica La vigente normativa distingue le prescrizioni di sicurezza e di risparmio energetico in funzione della potenza dei generatori di calore o degli impianti termici. A volte, però

Dettagli

SICUREZZA GUIDA PRATICA SULLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

SICUREZZA GUIDA PRATICA SULLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SICUREZZA GUIDA PRATICA SULLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO Il datore di lavoro deve provvedere affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di

Dettagli

CIRCOLARE n.1/2011. b) l autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell unità catastale oggetto dell intervento;

CIRCOLARE n.1/2011. b) l autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell unità catastale oggetto dell intervento; SETTORE AMBIENTE ENERGIA Servizio Pianificazione e Presidenza Gestione dei Rifiuti Osservatorio Provinciale Rifiuti CIRCOLARE n.1/2011 Linee di indirizzo provinciali per la compilazione della modulistica

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 22 MARZO 2012 102/2012/R/EEL DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, PREDISPOSTO DAL GESTORE DEL SISTEMA ENERGETICO

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

PROCEDURA SCR_PG. - 07.2 Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite.

PROCEDURA SCR_PG. - 07.2 Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite. PROCEDURA SCR_PG. - 07.2 Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite. STATO DEL DOCUMENTO REV. PAR. PAG. DESCRIZIONE Data REV. 01 Emissione

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

Scuola Digitale. Manuale utente. Copyright 2014, Axios Italia

Scuola Digitale. Manuale utente. Copyright 2014, Axios Italia Scuola Digitale Manuale utente Copyright 2014, Axios Italia 1 SOMMARIO SOMMARIO... 2 Accesso al pannello di controllo di Scuola Digitale... 3 Amministrazione trasparente... 4 Premessa... 4 Codice HTML

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 2 OTTOBRE 2014 478/2014/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E AL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE CRITERI PER LA RIMODULAZIONE

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto Deliberazione n. 10/2010 B RACCOLTA DATI AI SENSI DELL

Dettagli

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI MODULO S3 Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro Imprese AVVERTENZE GENERALI Finalità del modulo Il modulo va utilizzato per l iscrizione nel Registro Imprese dei seguenti atti: scioglimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative

Dettagli

Norme per l organizzazione - ISO serie 9000

Norme per l organizzazione - ISO serie 9000 Norme per l organizzazione - ISO serie 9000 Le norme cosiddette organizzative definiscono le caratteristiche ed i requisiti che sono stati definiti come necessari e qualificanti per le organizzazioni al

Dettagli

Roma, 29 aprile 2003. Quesito

Roma, 29 aprile 2003. Quesito RISOLUZIONE N. 97/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 aprile 2003 Oggetto: Istanza d interpello. Trattamento Iva da riservare alle forniture di gas metano per uso domestico erogato promiscuamente

Dettagli

STUDIO LEGALE LEPORE. Gent.ma Ing. Elisabetta MAZZI. Attuale conformita delle caldaie a due stelle.

STUDIO LEGALE LEPORE. Gent.ma Ing. Elisabetta MAZZI. Attuale conformita delle caldaie a due stelle. STUDIO LEGALE LEPORE Avv. GAETANO LEPORE Avv. MARIA CLAUDIA LEPORE Avv. CARLO LEPORE Avv. LUCA PARMEGGIANI Gent.ma Ing. Elisabetta MAZZI Attuale conformita delle caldaie a due stelle. All esito dell esame

Dettagli

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005 Delibera n. 277/05 INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 12 DICEMBRE 2003, N.

Dettagli

apparecchi e dei PCB in esso contenuti in attuazione del decreto legislativo 209/1999 e della direttiva 69/59/CE

apparecchi e dei PCB in esso contenuti in attuazione del decreto legislativo 209/1999 e della direttiva 69/59/CE Allegato di Piano 9 - Decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in esso contenuti in attuazione del decreto legislativo 209/1999 e della direttiva 69/59/CE. SOMMARIO PREMESSA : I PCB 3

Dettagli

Milano, 27 maggio 2014

Milano, 27 maggio 2014 Milano, 27 maggio 2014 La Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Calcio Serie A), in relazione alle osservazioni formulate da un Operatore della Comunicazione precisato che - l Invito a Presentare

Dettagli

Il contatore degli oneri delle fonti rinnovabili

Il contatore degli oneri delle fonti rinnovabili Il contatore degli oneri delle fonti rinnovabili Il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici 30 settembre

Dettagli

PROGETTO SOLE La realizzazione di un impianto fotovoltaico

PROGETTO SOLE La realizzazione di un impianto fotovoltaico PROGETTO SOLE La realizzazione di un impianto fotovoltaico Il Governo italiano ha presentato il 19 febbraio scorso il "Nuovo piano sull'efficienza energetica, sulle rinnovabili e sull'eco industria", con

Dettagli

Gestione dei documenti e delle registrazioni Rev. 00 del 11.11.08

Gestione dei documenti e delle registrazioni Rev. 00 del 11.11.08 1. DISTRIBUZIONE A tutti i membri dell organizzazione ING. TOMMASO 2. SCOPO Descrivere la gestione della documentazione e delle registrazioni del sistema di gestione 3. APPLICABILITÀ La presente procedura

Dettagli

MODALITA DI COMPILAZIONE DEL FOGLIO DI RACCOLTA DATI PER LE UTENZE PUBBLICHE

MODALITA DI COMPILAZIONE DEL FOGLIO DI RACCOLTA DATI PER LE UTENZE PUBBLICHE MODALITA DI COMPILAZIONE DEL FOGLIO DI RACCOLTA DATI PER LE UTENZE PUBBLICHE Gennaio 2015 1 Sommario 1 Introduzione...3 2 Edifici Pubblici...3 2.1 Denominazione stabile...3 2.2 Consumi elettrici e lettura

Dettagli

Il decreto è scaricabile in formato PDF. Nell articolo 1 è stato aggiunto:

Il decreto è scaricabile in formato PDF. Nell articolo 1 è stato aggiunto: E uscito il nuovo decreto attuativo per la legge sul risparmio energetico con le modifiche legate alla finanziaria 2008.Cerchiamo di focalizzare sui punti chiave, oggetto del nuovo decreto. Ho evidenziato

Dettagli

Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale.

Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale. Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale. Il presente materiale didattico costituisce parte integrante del percorso formativo

Dettagli

Pneumatici fuori uso i Normativa, contributo e tutto ciò che c è da sapere

Pneumatici fuori uso i Normativa, contributo e tutto ciò che c è da sapere Pneumatici fuori uso i Normativa, contributo e tutto ciò che c è da sapere e Introduzione A partire da aprile 2011 è attivo un nuovo sistema di recupero e smaltimento degli pneumatici fuori uso, che prevede

Dettagli

Emissioni in atmosfera

Emissioni in atmosfera Seminario Il Testo Unico Ambientale D. Lgs n. 152/06 alla luce delle modifiche apportate dai recenti correttivi D. Lgs n. 128/10, D. Lgs n. 205/10, D. Lgs n. 219/10 Emissioni in atmosfera La parte V del

Dettagli

Guida Compilazione Piani di Studio on-line

Guida Compilazione Piani di Studio on-line Guida Compilazione Piani di Studio on-line SIA (Sistemi Informativi d Ateneo) Visualizzazione e presentazione piani di studio ordinamento 509 e 270 Università della Calabria (Unità organizzativa complessa-

Dettagli

Problemi applicativi riscontrati nel computo delle garanzie fideiussorie di cui alla DGR n. 1635 del 7 dicembre 2011

Problemi applicativi riscontrati nel computo delle garanzie fideiussorie di cui alla DGR n. 1635 del 7 dicembre 2011 Problemi applicativi riscontrati nel computo delle garanzie fideiussorie di cui alla DGR n. 1635 del 7 dicembre 2011 In vista della scadenza del 21 febbraio 2012 per la prestazione delle garanzie fideiussorie,

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

Energia. RSA Provincia di Milano. Energia

Energia. RSA Provincia di Milano. Energia RSA Provincia di Milano Energia Fig. 1: consumi elettrici per ciascun settore La produzione e il consumo di energia hanno impatto dal punto di vista ambientale, soprattutto per ciò che riguarda il consumo

Dettagli

RECUPERATORE DI CALORE AD ALTISSIMA EFFICIENZA ENERGETICA

RECUPERATORE DI CALORE AD ALTISSIMA EFFICIENZA ENERGETICA RECUPERATORE DI CALORE AD ALTISSIMA EFFICIENZA ENERGETICA BEAM POWER ENERGY SRL SVILUPPA UNA PARTICOLARE ATTIVITÀ DI SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LE INDUSTRIE O GRANDI STRUTTURE INCENTRATA

Dettagli

Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione

Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Area Rete Unitaria - Sezione Interoperabilità Linee guida del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica

Dettagli

Rischio di atmosfera esplosiva e misuratori elettronici e meccanici di gas G4 in ambiente domestico

Rischio di atmosfera esplosiva e misuratori elettronici e meccanici di gas G4 in ambiente domestico Milano, 2 aprile 2013 Rischio di atmosfera esplosiva e misuratori elettronici e meccanici di gas G4 in ambiente domestico 1. Premessa 2. Norme cogenti e volontarie per l immissione di prodotti sul mercato

Dettagli

Regione Piemonte Portale Rilevazioni Crediti EELL Manuale Utente

Regione Piemonte Portale Rilevazioni Crediti EELL Manuale Utente Pag. 1 di 15 VERS V01 REDAZIONE VERIFICHE E APPROVAZIONI CONTROLLO APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE EMISSIONE NOME DATA NOME DATA NOME DATA A. Marchisio C. Pernumian 29/12/2014 M. Molino 27/02/2015 M. Molino

Dettagli

DISPENSE IN MATERIA DI: GESTIONE RIFIUTI DAL DECRETO RONCHI DEL 1997 AL CODICE AMBIENTALE DEL 2006. Claudio Boldori

DISPENSE IN MATERIA DI: GESTIONE RIFIUTI DAL DECRETO RONCHI DEL 1997 AL CODICE AMBIENTALE DEL 2006. Claudio Boldori DISPENSE IN MATERIA DI: GESTIONE RIFIUTI DAL DECRETO RONCHI DEL 1997 AL CODICE AMBIENTALE DEL 2006 Claudio Boldori CON LA PUBBLICAZIONE DEL RONCHI TER, SEMBRA CONCLUSA LA PRIMA E DOVEROSA FASE DI COMPLETAMENTO

Dettagli

Energia nelle reazioni chimiche. Lezioni d'autore di Giorgio Benedetti

Energia nelle reazioni chimiche. Lezioni d'autore di Giorgio Benedetti Energia nelle reazioni chimiche Lezioni d'autore di Giorgio Benedetti VIDEO Introduzione (I) L energia chimica è dovuta al particolare arrangiamento degli atomi nei composti chimici e le varie forme di

Dettagli

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 Allegato 2 DGU 5/2014 UNIONE BASSA REGGIANA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 1. PREMESSA In data 20.4.2013, è entrato in vigore il D.lgs. 14.3.2013

Dettagli

LA DISTRIBUZIONE ENTRA NEL SISTEMA RAEE

LA DISTRIBUZIONE ENTRA NEL SISTEMA RAEE 1 LA DISTRIBUZIONE ENTRA NEL SISTEMA RAEE Protocollo di intesa ANCI CDC RAEE e DISTRIBUZIONE Ing. Fabrizio Longoni Milano, 23 novembre 2010 IL VECCHIO SISTEMA RAEE 2 Cittadini Enti Locali Produttori (attraverso

Dettagli

RegioneLombardia GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILIT A' E SVILUPPO

RegioneLombardia GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILIT A' E SVILUPPO DECRETO N 14006 Identificativo Atto n. 474 DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILIT A' E SVILUPPO Oggetto PRECISAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE

Dettagli

OSSERVAZIONI il settore industriale

OSSERVAZIONI il settore industriale OSSERVAZIONI Lo stabilimento siderurgico di Taranto costituisce un enorme patrimonio nazionale, perché é in grado di competere ai massimi livelli internazionali, e un suo sottoutilizzo non comporta solo

Dettagli

MACCHINE DA VERIFICARE (verifiche successive alla prima che è di competenza dell INAIL)

MACCHINE DA VERIFICARE (verifiche successive alla prima che è di competenza dell INAIL) Network 0828 346474 info@networkgtc.it www.networkgtc.it 12358991003 C.F. MACCHINE DA VERIFICARE (verifiche successive alla prima che è di competenza dell INAIL) ATTERZZATURE DI LAVORO APPARTENENTI AL

Dettagli

SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER ESPERTI IN MARKETING & COMUNICAZIONE

SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER ESPERTI IN MARKETING & COMUNICAZIONE Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: corsi@cepas.it Sito internet: www.cepas.it Pag. 1 di 5 SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL 1 22.03.2002 Rev. Generale

Dettagli

MODALITA DI COMPILAZIONE DEL FOGLIO DI RACCOLTA DATI PER LE UTENZE PUBBLICHE

MODALITA DI COMPILAZIONE DEL FOGLIO DI RACCOLTA DATI PER LE UTENZE PUBBLICHE MODALITA DI COMPILAZIONE DEL FOGLIO DI RACCOLTA DATI PER LE UTENZE PUBBLICHE Giugno 2011 1 Introduzione Il presente documento fornisce istruzioni alla compilazione del foglio di richiesta dati sui consumi

Dettagli

La quantificazione dei benefici di BIOCASA sui consumi energetici ed emissioni di CO 2

La quantificazione dei benefici di BIOCASA sui consumi energetici ed emissioni di CO 2 La quantificazione dei benefici di BIOCASA sui energetici ed emissioni di CO 2 Rapporto di Sostenibilità 2011 I benefici di BIOCASA su energetici e emissioni di CO 2 Il Progetto BIOCASA è la risposta di

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 19.5.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 126/43 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2005 che istituisce il questionario per la relazione sull applicazione della direttiva 2003/87/CE del

Dettagli

http://www.assind.vi.it/notiziario/guideschede.nsf/p/guida_260

http://www.assind.vi.it/notiziario/guideschede.nsf/p/guida_260 Page 1 of 5 Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 03/10/2005. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea

Dettagli

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Nota 9 maggio 2014, n. 3266 Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Modulo di domanda Come noto (NOTA

Dettagli

PER INSERTI, STUFE, MONOBLOCCHI E FOCOLARI ALIMENTATI A LEGNA E PELLET

PER INSERTI, STUFE, MONOBLOCCHI E FOCOLARI ALIMENTATI A LEGNA E PELLET NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO 2014 PER INSERTI, STUFE, MONOBLOCCHI E FOCOLARI ALIMENTATI A LEGNA E PELLET SECONDO IL D.M. DEL 10/02/2014 1 www.zetalinea.it 1. Cos è il libretto di impianto? E la carta di

Dettagli

Carta da Riciclare. Guida alle Migliori Pratiche nella redazione dei bandi pubblici per la raccolta della Carta da Riciclare

Carta da Riciclare. Guida alle Migliori Pratiche nella redazione dei bandi pubblici per la raccolta della Carta da Riciclare Carta da Riciclare Guida alle Migliori Pratiche nella redazione dei bandi pubblici per la raccolta della Carta da Riciclare Premessa Le nuove direttive UE sugli appalti e sulle concessioni pubbliche sono

Dettagli