TRIBUNALE DI CATANIA
|
|
- Cesarina Castellano
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice Felice Lima ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n /11 R.G., promossa dalla AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, con sede in Catania, via S. Maria La Grande n. 5, p.i , nella persona del commissario straordinario dott. Gaetano Sirna, dom. in Catania, corso Italia n. 226, presso lo studio dell avv. Antonio Vitale, che la rappr. e dif. per procura a margine dell atto introduttivo del giudizio; - Attrice contro ISTITUTO RICERCA MEDICA E AMBIENTALE I.R.M.A. s.r.l., con sede in Acireale, via Paolo Vasta n. 158/C, p.i , nella persona del legale rappr. sig.ra Giuseppa Di Benedetto, dom. in Catania, via Etnea n. 289, presso lo studio dell avv. Davide Di Paola, che insieme all avv. Paolo Starvaggi, la rappr. e dif. per procura a margine della comparsa di risposta; - Convenuta Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
2 Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 2 posta in decisione all esito dell udienza del 7 luglio 2015, sulle conclusioni precisate come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE L opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Catania è inammissibile perché tardiva Diversamente da quanto sostenuto dal procuratore della ASP contro l evidenza documentale, la data in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato all Azienda Sanitaria Provinciale è pienamente leggibile nella relata di notifica ed è «24/10/1011» Altrettanto contraria all evidenza documentale è l affermazione del procuratore della ASP secondo la quale vi sarebbe «incertezza assoluta sulla persona a cui» (le enfasi sono come nell originale) è stata fatta la notifica Emerge, infatti, con chiarezza dalla relata di notifica che l atto è stato consegnato dall ufficiale giudiziario nella sede della Azienda Sanitaria Provinciale di Catania a mani del sig. «S. Rizzo» Peraltro, lo stesso procuratore della ASP riconosce espressamente, nell atto di opposizione al decreto ingiuntivo, che la notifica è stata fatta a personale dell Azienda, pretendendo che l Azienda medesima debba esserne ritenuta informata solo dal giorno in cui l atto notificato «è stato acquisito dall Ufficio deputato all istruzione della causa» E pacifico, invece, che l atto deve ritenersi pervenuto alla ASP il giorno ( ) in cui l ufficiale giudiziario lo ha consegnato al sig. Rizzo, trovato nella sede dell Azienda medesima e incaricato di ricevere
3 Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 3 le notifiche Nessun onere vi era né da parte della società odierna opposta, né da parte dell ufficiale giudiziario di fare pervenire il decreto ingiuntivo «all Ufficio [della ASP] deputato all istruzione della causa» Sarebbe stato onere della ASP allegare e provare che, per qualche ignota ragione, il sig. Rizzo non fosse ciò che ha detto di essere all ufficiale giudiziario, quando ha accettato da lui l atto notificatogli ed effettivamente pervenuto, nei tempi qui del tutto irrilevanti della burocrazia interna dell Azienda, «all Ufficio [della ASP] deputato all istruzione della causa» Le spese processuali, ai sensi dell art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza Visto il D.M , n. 55, tenendo conto della natura e del valore della controversia e dell attività difensiva effettivamente svolta, le spese del giudizio vanno liquidate in complessivi ,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge. Gli avv.ti Davide Di Paola e Paolo Starvaggi hanno chiesto la distrazione in proprio favore, ex art. 93 c.p.c., dei compensi non riscossi. -- Dispone l ultimo comma dell art. 96 c.p.c., nel testo attualmente vigente, che «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell art. 91, il giudice, anche d ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata» La condanna in questione non presuppone alcunché di ulteriore e diverso rispetto a una «pronuncia sulle spese ai sensi dell art. 91»
4 Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 4 In particolare, fra l altro, non richiede la sussistenza né della mala fede né della colpa grave né della imprudenza della parte soccombente, di cui ai primi due commi del medesimo art. 96: in tal senso depone, fra l altro, l espressione «in ogni caso» contenuta nel 3 comma La condanna in questione è rimessa alla scelta discrezionale del giudice E anche la scelta dell ammontare della somma da porre a carico della parte soccombente è rimessa alla discrezionalità del giudice La ratio della norma è quella di punire la parte che non adempia spontaneamente i propri obblighi, costringendo la controparte a un giudizio, e/o agisca o resista in giudizio infondatamente, introducendo nel sistema un elemento di dissuasione dal comportarsi in tal modo: la consapevolezza di poter subire la condanna di cui al 3 comma dell art. 96 c.p.c. indurrà le parti a ponderare con prudenza le loro condotte stragiudiziali e giudiziali La somma in questione va, quindi, determinata dal giudice in maniera da tale da costituire per la parte condannata a pagarla un afflizione sufficientemente rilevante da fare da deterrente a reiterare le condotte che si intendono punire Il nostro sistema giudiziario è gravato da un elevatissimo numero di cause, nella stragrande maggioranza delle quali almeno una delle parti è pienamente consapevole della infondatezza delle sue difese, ma agisce o resiste in giudizio perché trova vantaggioso impegnare la controparte in un contenzioso che costa a quella tempo e denaro Più dell 85% del contenzioso di questo ufficio ha un esito scontato
5 Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 5 e prevedibile dalle parti fin dall inizio Questo contenzioso, il tempo e il denaro necessari a gestirlo avvantaggiano chi ha consapevolmente torto e assorbono una enorme quantità di risorse dell amministrazione giudiziaria sottraendola al piccolo numero di controversie che davvero hanno bisogno di un giudice per essere risolte: quelle nelle quali vi è oggettiva incertezza e/o controvertibilità del fatto o del diritto Le cause che hanno bisogno di un giudice durano anni, perché i giudici sono impegnati con un elevatissimo numero di controversie che non avrebbero bisogno di loro per essere risolte E proprio l inefficienza del sistema causata dall enorme mole di cause pretestuose rende vantaggioso a chi ha torto impegnare le controparti in processi che durano anni, alla fine dei quali chi ha torto ha comunque sostanzialmente vinto, perché, al più, verrà condannato a pagare ciò che doveva, ma con molti anni di ritardo, spesso costringendo le controparti a transazioni inique pur di sottrarsi al danno derivante dalla mancata disponibilità delle somme dovute e non pagate E necessario, dunque, rendere decisamente sconveniente per chi perde agire o resistere in giudizio nella consapevolezza di avere torto. --- A questo serve la sanzione di cui all art. 96, 3 comma, c.p.c Con riferimento all ammontare della somma da fare oggetto di questa condanna, la Corte Suprema ha statuito che «in tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una somma equitativamente determina-
6 Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 6 ta, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell art. 385 c.p.c., che, prima dell abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo ( ) con l unico limite della ragionevolezza» (Cass. Sez. VI, 30 novembre 2012, n ) Con quella stessa sentenza, la Corte Suprema ha, fra l altro, ritenuto ragionevole la liquidazione della condanna qui in discussione in misura corrispondente al triplo delle spese del giudizio Il caso di specie si caratterizza per il fatto che l Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e il suo procuratore hanno agito in questo giudizio con evidente malafede, sostenendo tesi contrarie all evidenza documentale e con ciò costringendo la controparte e questo ufficio a sostenere gli oneri di un lungo e articolato giudizio Appare, dunque, equo condannare l Azienda attrice/opponente a pagare alla società convenuta, ai sensi dell ultimo comma dell art. 96 c.p.c., la somma di ,00, calcolata equitativamente come corrispondente al doppio delle spese del giudizio al netto del rimborso forfetario delle spese generali e degli oneri previdenziali e fiscali Con separato provvedimento, si trasmetterà copia degli atti del processo alla Procura della Corte dei Conti, per quanto di sua competenza con riferimento al danno erariale conseguente alla gestione e all esito di questa vicenda da parte della ASP di Catania
7 Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 7 P. Q. M. Il giudice dichiara inammissibile l opposizione proposta dall Azienda Sanitaria Provinciale di Catania avverso il decreto ingiuntivo n. 1935/11 D.I. emesso da questo ufficio il 24.9/ nel procedimento monitorio iscritto al n. 8018/11 R.G Condanna l Azienda Sanitaria Provinciale di Catania al rimborso, in favore della Istituto Ricerca Medica e Ambientale I.R.M.A. s.r.l., delle spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi ,00 (quindicimila/00), oltre a rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge Dispone che, ai sensi dell art. 93 c.p.c., la somma dovuta per spese del giudizio venga pagate agli Davide DI PAOLA e Paolo STARVAGGI Condanna l Azienda Sanitaria Provinciale di Catania a pagare alla Istituto Ricerca Medica e Ambientale I.R.M.A. s.r.l., ai sensi dell ultimo comma dell art. 96 c.p.c., la somma di ,00 (trentamila/00) Deciso in Catania, il 2 gennaio IL GIUDICE
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliL art. 88 del codice di procedura civile afferma che Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
L art. 88 del codice di procedura civile afferma che Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. L art. 96 dello stesso codice afferma che Se risulta che
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Commissario Straordinario n 483 del 06/04/2017 A seguito di Proposta N 175 del 03/04/2017 U.O.C. SETTORE AFFARI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliAll udienza del 12/01/2010 nel procedimento n. 1073/09, Ruolo Lavoro, tra
TRIBUNALE DI PRATO; sezione lavoro; sentenza 6 novembre 2009 n. 386; Giudice RIZZO; Tessitura nuova Silver s.r.l. (Avv. CARBONI, GRASSO) c. Basha Elton (Avv. BOTTARI). Spese giudiziali civili Responsabilità
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
DettagliAtto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).
L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2,80, illegittimamente richiesta dalla spa POSTE ITALIANE, per la emissione della C.A.N., a seguito di notifica di atto
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliDott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin
DettagliCoop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro
N.12627 /2014 R.G.A.C.C. TRIBUNALE CIVE E PENALE DI VERONA Sezione III Civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 ter c.p.c. Avv. ENRICO in proprio ai
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliCessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata
Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cassazione Civile, Sezione
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliSpese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
DettagliPROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2016-0000463 del 06/12/2016 OGGETTO AREA 2 - RISORSE UMANE - Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. B.D. contro Provincia
DettagliSentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015
N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
Dettagli- il titolo esecutivo risultava notificato come da attestazione dell ufficiale giudiziario di avvenuta consegna alla madre capace e convivente;
Omissis IN FATTO E.P..C. con atto notificato in data 11/3/2010 proponeva opposizione al precetto di pagamento della somma di Euro 2.387,39, notificatogli dal Comune di R. in data 22/2/2010. Il ricorrente
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Commissario Straordinario n 1166 del 01/08/2017 A seguito di Proposta N _437 del _01/08/2017 U.O.C. SETTORE AFFARI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 157/05 REG.DEC. N. 7987 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliLibero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 DELIBERA COMMISSARIALE ORIGINALE Seduta del 26 Aprile 2016 n.
DettagliAvvocato Liquidazione giudiziale del compenso
Aumento del compenso spettante al difensore per manifesta fondatezza della domanda e sua cumulabilità con la condanna ai sensi dell art. 96, terzo comma, c.p.c. Valore medio di liquidazione del rimborso
DettagliLibero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta Codice Fiscale e Partita IVA:
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 DELIBERA COMMISSARIALE ORIGINALE Seduta del 10/09/2019 n. 22
DettagliTRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA
TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA R.G. n. 2166/13 Oggi 21.03.14 sono comparsi: per parte attrice l avv.; per parte convenuta l avv. in sostituzione dell avv. gusta delega che dimette. Si dà atto
DettagliSENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29594 Anno 2017 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 11/12/2017 ORDINANZA sul ricorso 3133-2017 proposto da: VAGLIO Avvocato MAURO, rappresentato
DettagliUna delle novità in tema di contenzioso tributario è il completo rinnovamento dell art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 in materia di spese di giudizio.
Massa e Cozzile, li 18 novembre 2015 Circolare n 42 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Spese processuali: nuove regole Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla sulle
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliRegolamento degli Uffici e dei Servizi
Allegato alla deliberazione n. 203 del 29/12/2015 COMUNE DI CATANIA Regolamento degli Uffici e dei Servizi REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI DA RICONOSCERE E LIQUIDARE IN FAVORE
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
DettagliAccoglimento totale del 23/05/2017 RG n. 3988/2016
R.G. n. 3988/16 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi decidendo sull opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 proposta da REHMAN HABIB UR - rappresentato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 21789 Anno 2016 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 28/10/2016 SENTENZA sul ricorso 7976-2013 proposto da: VERNA TOMMASO 01775440694,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Commissario Straordinario n 340 del 22/12/2016 A seguito di Proposta N 203 del 22/12/2016 U.O.C. SETTORE AFFARI
DettagliC O M U N E D I L E O N F O R T E PROVINCIA DI ENNA
REGIONE SICILIANA C O M U N E D I L E O N F O R T E PROVINCIA DI ENNA Prot. N.... del... Copia di deliberazione del Commissario ad Acta N 184 del Reg. Data 10/12/2013. OGGETTO: Esecuzione sentenza del
DettagliCONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia c.p.c., dandone lettura in udienza,
DettagliEsame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri
Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri Autore: Vanacore Giorgio In: Diritto processuale civile A) Se è pacifico, presso gli operatori, che
DettagliSuccessivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n
Successivamente oggi, 6.10.2014, alle ore 12.00, nella causa d appello iscritta al n 1154/2014 R.A.C.C., promossa da - (A), con l avvocato, contro - (B), con l avvocato, avente ad oggetto: mediazione;
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A
N. 9860/2015 R.G. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O -Sezione Undicesima Civile- Il Tribunale, in composizione monocratica,
DettagliCass /2012: Compensi avvocato. Minimi e massimi: potere discrezionale del giudice
In tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice,
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Commissario Straordinario n 578 del 28/04/2017 A seguito di Proposta N _222_ del _21/04/2017_ U.O.C. SETTORE AFFARI
DettagliSentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliCorte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n Presidente Chiarini. Relatore Tatangelo
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n. 9557 Presidente Chiarini Relatore Tatangelo Fatti di causa A.F. e C.G. ottennero un decreto ingiuntivo nei confronti di V.M.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes
Cass. 26964/2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in tema di violazione
DettagliTRIBUNALE DI VERONA SENTENZA. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano
N.8381/2016 R.G.A.C.C. TRIBUNALE DI VERONA Successivamente oggi 29/01/2019 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari sono comparsi per PROGETTO SRL l avv. Indelicato in sostituzione dell avv. e per POPOLARE
DettagliPROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2017-0000091 del 05/04/2017 OGGETTO AREA 1 - RISORSE UMANE - Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. B.L. contro Provincia
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliAliquota ICI deliberata dalla Giunta anziché dal Consiglio Comunale
Aliquota ICI deliberata dalla Giunta anziché dal Consiglio Comunale di Danilo Sciuto Pubblicato il 24 ottobre 2008 E illegittima l aliquota Ici superiore al 4 per mille se deliberata dalla Giunta e non
DettagliSent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA
1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere
DettagliParametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale
Parametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale Tribunale di Verona, 17 novembre 2015. Relatore Vaccari.
DettagliSENTENZA. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano
Aumento del compenso spettante al difensore per manifesta fondatezza della domanda e sua cumulabilità con la condanna ai sensi dell art. 96, terzo comma, c.p.c. Valore medio di liquidazione del rimborso
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
DettagliCITTÀ DI CASTELVETRANO Libero Consorzio Comunale di Trapani
CITTÀ DI CASTELVETRANO Libero Consorzio Comunale di Trapani Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 17/11/2016 OGGETTO: Sentenza n. 1197/2016 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione
DettagliLibero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta Codice Fiscale e Partita IVA:
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 DELIBERA COMMISSARIALE ORIGINALE Seduta del 04/04/2019 n. 8 del
DettagliREGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.2000 MODIFICHE E ADEGUAMENTO AI SENSI DELL ART. 9 DL 90/2014 CONV. CON
DettagliCOMUNE DI BELPASSO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
COMUNE DI BELPASSO Città Metropolitana di Catania REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Articolo 2 Oggetto della definizione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE così composto: dott. ENRICO BORRELLI dott. MICHELE SESSA dott. FILIPPO FAVALE Presidente Giudice est. Giudice ha pronunciato
DettagliREGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE
REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 81 del 30.11.2015 INDICE
DettagliCOOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti Presidente
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Commissario n 425 del 14/11/2017 A seguito di Proposta N _612 del _13/11/2017 U.O.C. SETTORE AFFARI GENERALI Il
DettagliNATURA SANZIONATORIA D UFFICIO. Relatore Avv. Michelina Suriano Foro di Bologna
RESPONSABILITA AGGRAVATA EX ART. 96 c.p.c. E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI EX ART. 709ter c.p.c. FATTISPECIE DI DANNI PUNITIVI? NATURA SANZIONATORIA D UFFICIO Relatore Avv. Michelina Suriano Foro di Bologna
DettagliIl TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Commissario Straordinario n 261 del 21/02/2017 A seguito di Proposta N 98 del 21/02/2017 U.O.C. SETTORE AFFARI
DettagliPreventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale
Preventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale Tribunale di Reggio Emilia; ordinanza 10 settembre 2014. Estensore Gianluigi Morlini Possibilità del creditore sociale
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA. Sezione Specializzata in Materia di Impresa
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Specializzata in Materia di Impresa Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia
DettagliIL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA GABRIELE NUNZIATA. PREMESSO che:
AREA FINANZIARIA - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO COPIA DETERMINA N. 433 ANNO 2018 DEL 06-06-2018 NUMERO DETERMINA DI AREA: 139 OGGETTO: TRAPANI IACP - ACCERTAMENTO E INCASSO, PER ACCONTO SU SPESE LEGALI,
DettagliSosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima
La sospensione della patente di guida, ex art. 223, 2 comma, C.d.S., ha natura cautelare e deve intervenire in tempi ragionevoli. Il Giudice di Pace di Gallarate annulla il provvedimento di sospensione
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Commissario Straordinario n 163 del 02/10/2017 A seguito di Proposta N _522_ del _02/10/2017_ U.O.C. SETTORE AFFARI
DettagliL'anno duemilasedici (2016), addì 5 del mese di settembre, in Apice e nella Residenza Comunale
Rep. N. 28 SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE L'anno duemilasedici (2016), addì 5 del mese di settembre, in Apice e nella Residenza Comunale Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO
26608/17 Ptk ft LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA Presidente dott. Lina RUBINO dott. Francesco Maria CIRILLO dott. Marco DELL'UTRI
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all odierna udienza la seguente SENTENZA
DettagliGiustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 6 19.01.2017 Professionisti: la difesa in proprio non esclude il diritto al compenso Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Varie A cura di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita
DettagliSentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,
DettagliCOND. DI MILANO VIA...
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliINCARICHI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL ASL
INCARICHI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL ASL (e incarichi di consulente tecnico di parte) ANNO 2015 (Pubblicazione effettuata ai sensi dell art. 15 del D.Lgs.
DettagliDeliberazione N. 400 del 16/05/2019
Deliberazione N. 400 del 16/05/2019 PROPONENTE: S.C. Avvocatura Ed Affari Legali OGGETTO: SIFRA SUD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C/ ISTITUTO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 10002/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano - ha pronunciato la SENTENZA
DATA 05/06/2012 ENTE GIUDICANTE TRIBUNALE DI TARANTO, GIUDICE UNICO DOTT. CLAUDIO CASARANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Direttore Generale n 1346 del 24.11.2015 A seguito di Proposta N 1140 del 24.11.2015 U.O.C. SETTORE AFFARI GENERALI
DettagliSentenza n. 1625/2016 pubbl. il 25/05/2016 RG n. 9455/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI SENTENZA nel procedimento civile r.g.n. 9455/2014 promosso da AMV SRL, in persone del legale rappresentante in carica, rappresentato
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI
Dettagli