COMUNITÀ MONTANA MUGELLO. (Provincia di Firenze) REP. N. 749 ******* CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI

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1 COMUNITÀ MONTANA MUGELLO (Provincia di Firenze) REP. N. 749 ******* CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO ******* L'anno duemilanove il giorno 23 del mese di dicembre, nella sede della Comunità Montana tra i Signori: Tagliaferri Stefano nato a Firenze il 23/01/1961, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Comunità Montana (P.I ); Zanieri Carlo nato a San Piero a Sieve il 08/06/1959 nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Barberino di Mugello (P.I ); Bettarini Giovanni nato a Firenze il 27/08/1969 nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Borgo San Lorenzo (P.I ); Ciucchi Ida nata a Dicomano il nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Dicomano (P.I ); Scarpelli Claudio nato a Firenzuola il 19/04/1961 nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Firenzuola (P.I ); Bassetti Paolo nato a Marradi il 10/03/1950 nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Marradi (P.I ); Pagina 1 di 17

2 Menghetti Cristian nato a Faenza il 25/06/1978 nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Palazzuolo Sul Senio (P.I ); Semplici Marco nato a Montevarchi il 20/08/1949 nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Piero a Sieve (P.I ); Galazzo Sandra nata a Reggello il 05/06/1951 nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Scarperia (P.I ); Pieri Fabio nato a Firenze il 26/06/1970 nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vaglia (P.I ); Izzo Roberto nato a Vicchio il 24/04/1946 nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vicchio di Mugello (P.I ); ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni consiliari di approvazione del presente schema, che ancorché non allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: Comunità Montana Mugello Delib.ne Assemblea, n. 50 del , Comune di Barberino di Mugello Del. C.C., n. 70 del , Comune di Borgo San Lorenzo Del. C.C., n. 127 del , Comune di Dicomano Del. C.C., n. 114 del , Pagina 2 di 17

3 Comune di Firenzuola Del. C.C., n. _96 del , Comune di Marradi Del. C.C., n. 80 del , Comune di Palazzuolo Sul Senio Del. C.C., n. 51 del , Comune di San Piero a Sieve Del. C.C., n. 44 del Comune di Scarperia Del. C.C., n. 85 del Comune di Vaglia Del. C.C., n. 84 del_ Comune di Vicchio di Mugello Del. C.C., n.127 del PREMESSO - CHE, ai sensi dell'art.4 comma 1 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), i Comuni facenti parte della Comunità Montana Mugello hanno individuato quale livello ottimale per la gestione dei servizi in forma associata il territorio della Comunità Montana Mugello; - CHE l art.8 della succitata legge regionale n 40/20 01 stabilisce le condizioni ed i requisiti per l incentivazione dell esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi; - CHE il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio Regionale 17/12/2003, n. 225 così come modificata dalla Pagina 3 di 17

4 deliberazione della Giunta Regionale del 23/07/2007, n. 556) individua i livelli ottimali definiti in accordo con i Comuni e contiene, tra l altro, l indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l incentivazione delle gestioni associate; - CHE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 238/2004 e n. 273/2004, attuative del programma di riordino territoriale come modificate e integrate dalla deliberazione della Giunta Regionale del 23/07/2007, n. 556, hanno definito in dettaglio il contenuto delle gestioni associate ed i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfetario iniziale ed annuale; - CHE il livello ottimale Mugello è stato così individuato nel Programma di Riordino Territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 225 del 17/12/2003; - CHE l art.4 comma 2 della legge regionale Toscana n 37, 26/06/2008 Riordino delle Comunità Montane stabilisce che: 1. L'ambito territoriale della comunità montana è individuato dalla legge regionale ed è costituito dal territorio di tutti i comuni che vi sono compresi. 2. L'ambito territoriale della comunità montana costituisce livello ottimale ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).. - CHE con deliberazione della Giunta Regionale 29/09/2008 n. 749 è stato modificato l ambito territoriale della CM Mugello, ai sensi dell art 13, comma 2, della succitata LR 26/06/2008 n. 37; - CHE con D.P.G.R. n. 10 del 20/01/2009 è stata costituita la CM Mugello Pagina 4 di 17

5 comprendendo, oltre ai nove Comuni preesistenti, anche il Comune di Dicomano; CHE la Comunità Montana Mugello, ai sensi dell art. 4 del suo vigente Statuto, può svolgere funzioni conferite in forma associata da parte dei Comuni del proprio territorio ; CHE con atto rep. n. 238 del 13/12/2004 i Comuni di cui sopra, fatta eccezione per Dicomano, all epoca facente parte della C.M./Montagna Fiorentina, ritennero opportuno delegare alla Comunità Montana Mugello, per la gestione in forma associata, le funzioni in materia di catasto delle aree boscate percorse dal fuoco di cui all art. 70 ter della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, sia perché tali funzioni venivano a costituire un completamento di quelle già svolte dalla Comunità Montana in materia di Attività Antincendi Boschivi, sia perché il catasto delle aree boscate poteva essere considerato uno dei tematismi e delle banche dati propri del Sistema Informativo Territoriale del Mugello, la cui realizzazione era stata delegata alla Comunità Montana; CHE la forma associativa prescelta era stata individuata nella convenzione, ai sensi dell art.30 del D.Lgs. 267/2000; CHE la suddetta convenzione entrava in vigore a partire dalla data del 13/12/2004 (stipula) e cessava alla data del , con possibilità di essere rinnovata solo con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli Comuni cofirmatari; CHE la Comunità Montana Mugello e gli enti sopra indicati, intendono proseguire l esperienza della gestione associata del catasto sia, alla luce dei positivi risultati finora riscontrati, sia al fine di ottimizzare le risorse umane e finanziarie necessarie per l esercizio di tale funzione, sia per continuare il Pagina 5 di 17

6 processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali nell ambito ritenuto ottimale della Comunità Montana, in attuazione del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R.T 16/08/2001 n. 40 s.m.i.; CHE anche il Comune di Dicomano ha espresso la volontà di delegare alla C.M. Mugello la gestione delle funzioni relative al catasto dei boschi di cui all art. 70 ter, commi 2,3 e 4 della L.R. 39/2000 e s.m.i.; CHE la Comunità Montana è il soggetto deputato all esercizio associato di funzioni proprie dei comuni, ai sensi dell art.28 del D.Lgs. 267/2000; CHE quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art.1 Oggetto della convenzione 1. Con la presente convenzione i Comuni di Barberino M.llo, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio, stabiliscono di gestire in forma associata il catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, di cui all art.70 ter della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 Legge Forestale della Toscana. 2. I Comuni di cui al comma 1, per l esercizio della gestione associata di detto catasto, conferiscono delega alla Comunità Montana Mugello, che accetta di esercitarla e viene conseguentemente individuata quale ente responsabile della gestione associata in oggetto. Art.2 Finalità 1. Con la presente gestione associata i Comuni di Barberino M.llo, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Pagina 6 di 17

7 Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio, e la Comunità Montana Mugello intendono proseguire il cammino intrapreso nell ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie per l espletamento della funzione, ottenendo, nel contempo, una più ampia specializzazione degli addetti al servizio. Ciò continuerà ad essere garantito dal collegamento funzionale, da un lato con il SIT associato, funzione delegata anch essa dai Comuni alla Comunità Montana, e dall altro con le competenze proprie della Comunità Montana in materia di attività antincendi boschivi regionale (AIB). Conseguentemente, la prosecuzione della gestione associata consentirà di realizzare un miglioramento ed una razionalizzazione dell esercizio della funzione. Art.3 Funzioni, attività e servizi conferiti alla Comunità Montana 1. Oggetto di delega alla Comunità Montana Mugello sono le attività e le funzioni di competenza dei comuni relative all istituzione ed alla gestione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, di cui all art.70 ter, commi 2-3-4, della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii., secondo quanto meglio descritto nei commi seguenti. 2. La Comunità Montana si occuperà del catasto in oggetto, già istituito con la precedente convenzione, avvalendosi a tal fine anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, secondo quanto indicato dal comma 2 dell art. 70 ter della legge sopracitata. 3. La Comunità Montana curerà i procedimenti necessari a consentire ai Comuni interessati la pubblicazione, nei propri siti informatici, dell elenco dei terreni da inserire nel catasto, provvedendo, altresì, alla relativa Pagina 7 di 17

8 pubblicità alla cittadinanza. Le eventuali osservazioni presentate saranno raccolte dalla Comunità Montana. I Comuni potranno ricevere tali osservazioni, ma dovranno trasmetterle entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento alla Comunità Montana. In via provvisoria, ai fini di un graduale assorbimento a regime delle novità di pubblicazione introdotte dall art. 32 della L. n. 69/2009, i Comuni interessati possono continuare, ferma restando la pubblicazione telematica sul proprio sito, l esposizione all albo pretorio dell elenco dei terreni da inserire nel catasto. 4. La Comunità Montana valuterà le osservazioni di cui al precedente comma 3 e provvederà ad approvare gli elenchi e le relative perimetrazioni, con le modalità indicate al comma 3 dell art. 70 ter della L.R. 39/ Alla Comunità Montana faranno carico i rilievi e le procedure di aggiornamento annuale del catasto e di registrazione delle scadenze delle prescrizioni conseguenti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell art. 70 ter della L.R. 39/ La Comunità Montana si impegna a predisporre gli aggiornamenti annuali del catasto entro il 30 aprile dell anno successivo secondo la procedura di cui ai precedenti commi 3 e La Comunità Montana si impegna a comunicare ai competenti uffici tecnici comunali i dati relativi alla parte di catasto di loro competenza, ai fini dell applicazione e del rispetto delle prescrizioni di cui all art.76 della L.R. 39/ Fermo restando la delega di funzioni alla Comunità Montana, qualora, a Pagina 8 di 17

9 seguito dell entrata in vigore di successive discipline di legge, si renda necessario aggiornare le attività oggetto della presente convenzione, tale atto sarà di competenza dell Assemblea della C.M. e dei Consigli Comunali. Art. 4 Ruolo dei Comuni 1. I Comuni si impegnano: a) a collaborare con la Comunità Montana, garantendo l accesso e la trasmissione di tutti i dati in loro possesso finalizzati all istituzione ed al relativo aggiornamento del catasto. In tal senso, i Comuni si impegnano a trasmettere al competente ufficio della Comunità Montana, entro 15 giorni dal ricevimento, i moduli FN e gli eventuali allegati prodotti dal Corpo Forestale dello Stato. b) i Comuni collaboreranno, inoltre, con la Comunità Montana ai fini della pubblicità di cui al comma 3 del precedente articolo 3, ovvero garantiranno la disponibilità ad affiggere nei rispettivi albi ed a pubblicare sui relativi siti Internet comunicazioni inerenti l esposizione all albo pretorio dell elenco dei terreni da inserire nel catasto. c) compartecipare ai costi del servizio e dell esercizio associato della funzione trasferendo le risorse necessarie all Ente Capofila secondo quanto previsto al successivo art. 10; d) a nominare un Referente Tecnico per gestire i contatti tra il Comune e l Ufficio di gestione del Catasto istituito presso la Comunità Montana. Art. 5 Decorrenza, durata e recesso 1. La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal 1 Pagina 9 di 17

10 gennaio 2010 e si intende tacitamente rinnovata se non interviene disdetta entro sei mesi dalla scadenza, o salvo verifica in base all'attuazione delle disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative dei Comuni di cui alla L.R. 40 del 16/08/2001 o a nuove disposizioni legislative che dovessero intervenire. 2. Ciascun ente associato può recedere dalla presente convenzione, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri Comuni, solamente a decorrere dal 1 gennaio 2013 e comunque con un preavviso di almeno sei mesi dalla fine dell esercizio finanziario. 3. Il recesso è operativo a decorrere dal 1 gennai o dell anno successivo alla comunicazione di cui al comma 2. Restano a carico del Comune recedente le spese di gestione relative alla gestione associata fino alla data di operatività del recesso. L Ente che recede rimane inoltre obbligato per gli impegni assunti relativamente all anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale. 4. Il recesso dalla presente convenzione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della gestione associata che rimane in vita finché gli enti componenti la medesima risultano in numero di almeno tre (compreso l ente capofila) salvo diversa disposizione di legge. 5. La presente convenzione cessa a seguito di deliberazione di scioglimento, approvata da tutti i consigli comunali e dall Assemblea della Comunità Montana. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal 1 gennaio dell anno successivo. Pagina 10 di 17

11 Art. 6 Struttura organizzativa 1. Tutte le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione sono adottati dall Ente delegato secondo la sua disciplina organizzativa interna. 2. Fermo restando gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione associata, per lo svolgimento delle attività previste, la Comunità Montana potrà avvalersi di: - personale interno, in propria dotazione; - personale dagli altri enti partecipanti da considerare distaccato presso l ufficio comune in via temporanea e per il tempo necessario a partecipare alle attività concordate; - competenze esterne; Art. 7 Organismi associativi 1. Ai fini dell esercizio della delega oggetto della presente convenzione sono individuati i seguenti organismi, quali forme di consultazione tra gli enti contraenti: - Conferenza dei Sindaci (degli enti aderenti); - Comitato Tecnico (referenti degli enti aderenti). Art. 8 Conferenza dei Sindaci 1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione e dal Presidente della Comunità Montana. Essi possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un assessore, delegato per iscritto. 2. La Conferenza dei Sindaci costituisce l organo di consultazione e Pagina 11 di 17

12 coordinamento politico nell ambito dell'esercizio delle funzioni oggetto di delega. 3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni: a) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata; b) esamina le proposte di organizzazione del servizio; c) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano economico-finanziario di esercizio della gestione associata, proposto e predisposto dalla Comunità Montana ed esaminato dal Comitato Tecnico; d) decide sulle variazioni da apportare, in corso d anno, al piano economicofinanziario; e) approva, entro il 15 febbraio di ogni anno, il consuntivo economicofinanziario di esercizio della gestione associata, proposto e predisposto dalla Comunità Montana ed esaminato dal Comitato Tecnico; f) esamina, in riferimento al servizio in oggetto, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti. Art. 9 Comitato Tecnico 1. Il Comitato Tecnico è composto da un referente tecnico per ciascuno degli enti firmatari della presente convenzione. 2. Il Comitato è convocato e presieduto dal responsabile della gestione associata, così come individuato con atto organizzativo proprio della Comunità Montana. 3. Esso costituisce l organo di consultazione tecnica nell ambito dell esercizio delle funzioni oggetto di delega. Esso fornisce il supporto tecnico alla Conferenza dei Sindaci ed in particolare: Pagina 12 di 17

13 a) costituisce la sede ove vengono esaminate le problematiche di rilievo relative alla gestione delle funzioni oggetto della presente convenzione nonché, ove necessario, propone soluzioni operative, al fine di dare seguito alla svolgimento delle stesse. b) esamina il piano economico-finanziario di esercizio predisposto dall'ente delegato, nella fase di elaborazione del bilancio di previsione, fornendo un parere in merito; c) esamina il consuntivo economico-finanziario di esercizio predisposto dall'ente delegato, fornendo un parere in merito. Art. 10 Risorse e rapporti finanziari 1. I Comuni si impegnano a trasferire alla Comunità Montana le risorse necessarie per l esercizio da parte della Comunità Montana delle funzioni oggetto di delega, nei limiti del piano finanziario approvato. 2. Le spese ordinarie di funzionamento vengono stabilite in modo forfetario sulla base del precedente quinquennio di attività nella misura di 5.700,00 annue, di cui il 50% a carico della Comunità Montana Mugello e il 50% da ripartire fra i comuni aderenti alla presente convenzione sulla base dei seguenti criteri: - per il 25% sulla base della superficie comunale; - per il 25% sulla base del numero di eventi (incendi boschivi) ricadenti nel territorio comunale, nel quinquennio 2004/2009; - per il 50% in base al numero degli abitanti residenti al I Comuni erogheranno alla Comunità Montana Mugello le quote loro spettanti entro il 30 giugno dell anno di attività della gestione. Qualora il pagamento delle suddette quote non venga effettuato nel termine Pagina 13 di 17

14 sopra citato, la Comunità Montana provvederà ad inviare formale diffida, mediante raccomandata A/R al Comune inadempiente invitandolo al pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine la Comunità Montana ne darà comunicazione alla Conferenza dei Sindaci. Qualora il ritardo nel pagamento si protragga oltre il 31 dicembre dell anno di riferimento, si potranno determinare gli effetti del recesso di cui all art.5 comma 3 della presente convenzione, fermo restando l obbligo di saldare quanto dovuto alla Comunità Montana per l espletamento del servizio associato come risultante dal consuntivo economico-finanziario approvato. 3. I costi di investimento dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza dei Sindaci, la quale deciderà circa la suddivisione tra gli enti aderenti. 4. In corrispondenza con l elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, la Conferenza dei Sindaci, previo parere del Comitato Tecnico, approva il piano economico-finanziario del servizio associato per l esercizio successivo, così come predisposto dal responsabile della gestione associata, individuato con atto organizzativo della Comunità Montana. 5. Il piano, una volta approvato, viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, nonché il limite di spesa per l ente delegato. 6. Eventuali variazioni del piano economico finanziario devono essere sottoposte all approvazione della Conferenza dei Sindaci e dei Comuni aderenti, con le stesse modalità della sua approvazione. Pagina 14 di 17

15 7. Eventuali finanziamenti ed incentivi economici ricevuti ai sensi della L.R. 40/2001 e ss.mm.ii. sono introitati nel bilancio della Comunità Montana senza specifico vincolo di destinazione e saranno utilizzati per la copertura delle spese relative a tutte le gestioni associate nel loro complesso. 8. In caso di revoca, totale o parziale, dei contributi previsti al precendente comma 7, la Comunità Montana potrà rivalersi nei confronti del Comune che ha determinato la revoca dei contributi medesimi. 9. Per eventuali ulteriori contributi ricevuti dalla Comunità Montana per la presente gestione associata da parte di soggetti terzi si applica quanto stabilito al precedente comma 7. Art. 11 Rendiconto di gestione 1. Il responsabile della gestione associata predispone il rendiconto annuale del servizio associato, costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo delle entrate e delle spese afferenti alla gestione nonché di una relazione illustrativa dell attività svolta e dei risultati raggiunti. 2. Il rendiconto viene sottoposto al parere del Comitato Tecnico e all approvazione della Conferenza dei Sindaci, entro il 15 febbraio dell anno successivo all esercizio di riferimento e trasmesso agli enti aderenti per la necessaria presa d atto. Art. 12 Beni e strutture 1. Eventuali acquisti di beni e/o strutture in conto capitale che si rendano necessari ai fini del funzionamento dell ufficio responsabile della gestione associata verranno effettuati dalla Comunità Montana, previo espletamento della procedura di cui all art.10, comma 4, e resteranno di Pagina 15 di 17

16 proprietà della Comunità Montana anche in seguito alla scadenza della gestione associata ovvero a seguito di recesso. Art Controversie relative alla convenzione 1.- Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci di cui all art. 8 alla quale è conferito il potere di redimere, in via extragiudiziale, tali controversie. Art.14 - Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione. 2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere approvate, su proposta della Conferenza dei Sindaci, con deliberazione di tutti i Consigli Comunali e dell Assemblea della Comunità Montana. 3. La presente convezione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n 642 s.m.i. Allegato B art.16, e non è altresì soggetta a registrazione, ai sensi del comma 1 della Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al DP.R. 26 aprile 1986 n 131. Atto composto da n. 14 articoli, letto, approvato e sottoscritto dalle parti p. LA COMUNITA' MONTANA IL PRESIDENTE (Stefano Tagliaferri) p. I COMUNI, I SINDACI: 1. Comune di Barberino di Mugello (Carlo Zanieri) 2. Comune di Borgo San Lorenzo (Giovanni Bettarini) Pagina 16 di 17

17 3. Comune di Dicomano ( Ida Ciucchi) 4. Comune di Firenzuola (Claudio Scarpelli) 5. Comune di Marradi (Paolo Bassetti) 6. Comune di Palazzuolo Sul Senio (Cristian Menghetti) 7. Comune di San Piero a Sieve (Marco Semplici) 8. Comune di Scarperia (Sandra Galazzo) 9. Comune di Vaglia (Fabio Pieri) 10. Comune di Vicchio (Roberto Izzo) Pagina 17 di 17

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