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1 Comunità Montana Colline Metallifere Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada e Sassetta Provincia di Grosseto CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO ================= In data presso la sede della Comunità Montana delle Colline Metallifere, in Massa Marittima, Piazza Dante Alighieri 4 si sono riuniti i sotto elencati rappresentanti legali dei seguenti Enti: Comune di Massa Marittima - C.F./P.IVA , rappresentato dal Sindaco, Sig.ra Lidia Bai, nata a Massa Marittima, il 06/06/1957, autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 26/10/2004; Comune di Montieri - C.F./P.IVA , rappresentato dal Sindaco, sig. Ilio Giorgio Russo, nato a Manciano (GR), il 16/11/1945, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25/10/2004; Comune di Monterotondo M.mo - C.F./P.IVA , rappresentato dal Sindaco, Sig. Giorgio Paolo Frequenti, nato a Massa Marittima, il 25/07/1950, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del25/10/2004; Comune di Roccastrada - C.F./P.IVA , rappresentato dal Sindaco, Sig. Leonardo Marras, nato a grosseto, il 12/01/1973, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/10/2004; E la Comunità Montana Colline Metallifere con sede in Massa M.ma p.zza Dante Alighieri, 4 -C.F./P.IVA , rappresentata dal Presidente, Sig. Alidiano Bargelli, nato a Massa Marittima, il 28/02/1956, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione dell Assemblea n. 29 del 26/10/2004; 1

2 i sopra indicati rappresentanti legali regolarmente autorizzati dai rispettivi organi assembleari hanno convenuto e stipulato quanto segue: PREMESSO Che i suddetti Comuni hanno individuato quale livello ottimale per l esercizio dei servizi e delle funzioni in forma associata il territorio della Comunità Montana Colline Metallifere con esclusione del territorio del Comune di Sassetta, che ricade nella Provincia di Livorno; Che il livello ottimale Colline Metallifere è stato così individuato nel Programma di Riordino Territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 225 del 17/12/2003; Che i suddetti Comuni hanno espresso la volontà di gestire in forma associata servizi e funzioni tra i quali il catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, secondo le modalità indicate ai commi 2, 3 e 4 dell art. 70 ter della legge regionale n. 39 del 21/03/2000 Legge Forestale della Toscana ; Che la bozza della presente è stata approvata dai cinque Enti come sopra indicato; Che la Comunità Montana Colline Metallifere organizza sul territorio di competenza un servizio di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, ai sensi dell art. 70 quater e dell art. 71 della legge regionale 39/2000, impiegando il proprio personale operaio e tecnico; VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante disposizioni in materia di ordinamento delle autonomie locali e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare gli artt. 30 e 33 sulle forme associative; la legge-quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale; il testo aggiornato della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, in particolare gli artt. 70 ter e 76 sul catasto degli incendi boschivi e sui vincoli ricadenti nelle aree percorse da incendio; 2

3 il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, Regolamento Forestale della Toscana; la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2003, n. 1351, L.R. 39/00 Approvazione Piano Operativo Antincendi Boschivi ; la Legge Regionale del 28 dicembre 2000 n. 82 recante norme in materia di Comunità Montane; la Legge Regionale del 16 agosto 2001, n. 40, Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni; la deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003 n. 225 che approva il programma di riordino territoriale contenente l indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali; il testo coordinato delle delibere della Giunta Regionale 22 marzo 2004, n. 238 e n. 273, concernenti l incentivazione delle gestione associate di cui al programma di riordino territoriale approvato con D.C.R. n. 225/2003, TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Premesse Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti. Art. 2 Oggetto Il presente accordo disciplina la gestione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco in forma associata, d ora in avanti denominato catasto incendi boschivi (C.I.B.). Le Amministrazioni, come specificate al successivo art.3, affidano alla Comunità Montana Colline Metallifere la progettazione e la gestione del C.I.B. Nello svolgimento delle attività del servizio, cosi come nella predisposizione della struttura organizzativa, devono essere 3

4 previste forme di coordinamento e di raccordo tra l ufficio associato e le Amministrazioni partecipi al servizio. La Comunità Montana, per lo svolgimento delle attività previste, può avvalersi di competenze esterne e può stipulare convenzioni con soggetti terzi. Art. 3 Enti partecipanti alla gestione associata e Ente responsabile della gestione I Comuni di Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo e Roccastrada e la Comunità Montana Colline Metallifere gestiscono in forma associata il servizio C.I.B. I soggetti firmatari concordano sulla individuazione della Comunità Montana Colline Metallifere quale ente preposto alla realizzazione, gestione e coordinamento del servizio oggetto della presente convenzione. Art. 4 Finalità La gestione associata del servizio è finalizzata a garantire la realizzazione e l aggiornamento periodico del catasto degli incendi boschivi, così come previsto dalla normativa regionale specifica (art. 70 ter, commi 2,3 e 4 del Testo coordinato della L.R. 39/00) e al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia e efficienza dell azione amministrativa attraverso lo sviluppo e la crescita professionale del personale, necessarie per far fronte alle sempre maggiori funzioni assegnate agli Enti Locali ed al costante e rapido mutamento degli strumenti tecnologici ed innovativi a disposizione. La gestione associata del C.I.B. permette di raccogliere ed elaborare dati relativi agli incendi boschivi verificatisi nei territori dei Comuni associati e quindi produrre elaborazioni statistiche e cartografie tematiche finalizzati alla perimetrazione delle aree percorse da incendio ai sensi della normativa vigente. Tali informazioni rivestono un ruolo strategico per la pianificazione degli interventi in materia A.I.B. a tutela del territorio nell interesse della collettività locale. Gli Enti associati si impegnano a collaborare e cooperare con il Servizio C.I.B. al fine di garantire lo sviluppo di un sistema informativo territoriale in grado di fornire dati aggiornati sugli incendi boschivi riguardanti il proprio territorio. A tal fine sono ritenuti strumenti indispensabili: incontri periodici con i responsabili dei Servizi comunali, la trasmissione delle informazioni disponibili presso le Amministrazioni per costituire una banca dati di supporto al C.I.B. e agevolare l attività di elaborazione, sintesi e divulgazione delle informazioni stesse. 4

5 Art 5 Funzioni, attività e servizi conferiti alla Comunità Montana 1 Oggetto di delega alla Comunità Montana Colline Metallifere sono le attività e le funzioni di competenza dei Comuni relative all istituzione ed alla gestione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, di cui all art. 70 ter, commi 2-3-4, della L.R. 39/ La Comunità Montana si occuperà dell istituzione del catasto in oggetto, avvalendosi a tal fine anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, secondo quanto indicato dal comma 2 della legge sopracitata. 3 La Comunità Montana curerà i procedimenti relativi all esposizione all albo pretorio dei singoli Comuni dell elenco dei terreni da inserire nel catasto, curando la relativa pubblicità alla cittadinanza. Le eventuali osservazioni presentate saranno raccolte dalla Comunità Montana. I Comuni potranno anche ricevere tali osservazioni ma dovranno trasmetterle entro 3 giorni dal ricevimento alla Comunità Montana. 4 La Comunità Montana valuterà le osservazioni di cui al precedente comma 3 e provvederà ad approvare gli elenchi e le relative perimetrazioni, con le modalità indicate al comma 3 dalla L.R. 39/ Alla Comunità Montana faranno carico i rilievi e le procedure di aggiornamento annuale del catasto e di registrazione delle scadenze delle prescrizioni conseguenti, secondo quanto previsto dal comma 4 della L.R. 39/ La Comunità Montana si impegna a istituire il catasto in oggetto entro il 30/10/2004. Per quanto attiene i relativi aggiornamenti annuali, questi verranno predisposti dalla Comunità Montana entro il 31/12 di ciascun anno, e soggetti alla procedura di cui ai commi 3 e 4. 7 La Comunità Montana si impegna a comunicare ai competenti uffici tecnici comunali i dati relativi alla parte di catasto di loro competenza, ai fini dell applicazione e del rispetto delle prescrizioni di cui all art.76 della L.R. 39/ Fermo restando la delega di funzioni alla Comunità Montana, qualora, a seguito dell entrata in vigore di successive discipline di legge, si renda necessario aggiornare le attività oggetto della presente convenzione, tale atto sarà di competenza della Conferenza dei Sindaci/Presidente di cui al successivo articolo 8. Art. 6 Ruolo dei Comuni 1. I Comuni si impegnano a collaborare con la Comunità Montana, garantendo l accesso e la trasmissione di tutti i dati in loro possesso finalizzati all istituzione ed al relativo aggiornamento del catasto. In tal senso, i comuni si impegnano a trasmettere al 5

6 competente ufficio della Comunità Montana, entro 15 giorni dal ricevimento, i moduli AIB/FN e gli eventuali allegati prodotti dal Corpo Forestale dello Stato. 2. I Comuni collaboreranno, inoltre, con la Comunità Montana ai fini della pubblicità di cui al comma 3 del precedente articolo 3, ovvero garantiranno la disponibilità ad affiggere nei rispettivi albi ed a pubblicare sui relativi siti Internet comunicazioni inerenti l esposizione all albo pretorio dell elenco dei terreni da inserire nel catasto. Art.7 Struttura organizzativa Tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti (incarichi, contratti.) necessari per garantire il funzionamento della gestione in forma associata sono adottati dalla Comunità Montana Colline Metallifere secondo la sua disciplina interna, in quanto l ufficio associato costituisce articolazione della struttura organizzativa della Comunità Montana. Presso la Comunità Montana, su richiesta dell Ufficio Associato, possono essere comandate o distaccate dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa. I dipendenti interessati dai provvedimenti, di cui al comma precedente, conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza, con tutte le prerogative che questo comporta, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro del comparto. Art. 8 Organo di indirizzo e di consultazione Il coordinamento istituzionale al fine di definire gli indirizzi politicoamministrativi del Servizio associato è garantito dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Comunità Montana, che svolge la propria attività secondo le modalità previste dall art. 26 dello Statuto della Comunità Montana. La Conferenza dei Sindaci e del Presidente stabilisce annualmente gli indirizzi, gli obiettivi e le risorse della gestione associata, effettua controlli periodici sul suo andamento, al fine di verificarne l efficienza, l efficacia e l economicità. Ai fini dell espletamento delle funzioni oggetto della presente convenzione può essere costituito un comitato tecnico composto da un referente per ciascuno degli Enti firmatari. Il comitato è convocato e presieduto dal responsabile della gestione associata e costituisce l organo di consultazione tecnica nell ambito dell esercizio delle funzioni oggetto di delega. Esso collabora con il Segretario generale della Comunità Montana per fornire il supporto 6

7 tecnico alla Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Comunità Montana e costituisce la sede ove vengono esaminate le problematiche di rilievo relative alla gestione associata. Art. 9 Responsabile della gestione associata Il responsabile della gestione associata ha il compito di: svolgere le attività previste al precedente art. 5, svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, adottare tutti gli atti gestionali relativi alla gestione associata, predisporre annualmente il programma delle attività ed il relativo piano economico-finanziario di esercizio della gestione associata. predisporre il consuntivo economico finanziario presiedere il comitato tecnico Art.10 Programma annuale delle attività del C.I.B. Il responsabile del Servizio predispone, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente, il programma annuale delle attività del C.I.B. Il programma suddetto deve essere sottoposto all approvazione dell organo competente della Comunità Montana entro 30 giorni dall approvazione del bilancio di previsione ed inviato alle Amministrazioni coinvolte per la verifica del rispetto delle direttive impartite e delle esigenze di ogni Ente. Il programma deve contenere: la definizione degli obiettivi generali delle amministrazioni coinvolte e individuazione delle modalità organizzative con cui effettuare le varie attività; il piano economico-finanziario di esercizio della gestione associata e il relativo rendiconto; la descrizione delle singole attività con l indicazione dei tempi di realizzazione e dei presumibili costi diretti; Art Ripartizione degli oneri 7

8 1. I comuni si impegnano a trasferire alla Comunità Montana le risorse necessarie per l esercizio da parte della Comunità Montana delle funzioni oggetto di delega. 2. Per quanto attiene le spese ordinarie di funzionamento (personale, incarichi esterni, spese per i locali e le utenze, ecc.) relative al periodo compreso tra la data di decorrenza della presente convenzione ed il 31 dicembre 2004 e per tutto l esercizio 2005, la Comunità Montana si impegna a coprire interamente i costi relativi. 3. Per quanto attiene le spese ordinarie di funzionamento relative agli esercizi successivi, il 50% rimane a carico della Comunità Montana e l altro 50% delle spese verrà ripartito fra i Comuni aderenti alla presente convenzione sulla base dei seguenti criteri: - Per il 50% sulla base della superficie comunale percorsa dal fuoco inserita nel catasto; - Per il 50% sulla base del numero di eventi (incendi boschivi) ricadenti nel territorio comunale. 4. Eventuali contributi concessi alla Comunità Montana in base alla legge regionale 40/2001 a titolo di incentivazione della presente gestione associata verranno destinati alla copertura finanziaria dei costi afferenti alla gestione associata e/o di altre funzioni e servizi comunque associati tra gli Enti che partecipano alla gestione associata. 5. La Comunità Montana, quale soggetto responsabile della presente gestione associata e beneficiario di eventuali contributi concessi ai sensi della L.R. 40/2001, sarà responsabile dell eventuale revoca del contributo concesso. I Comuni si impegnano a versare parte della quota di loro spettanza entro il 30 aprile di ogni anno. L'anno successivo si procederà a eventuali conguagli rispetto alle effettive spese sostenute. La Conferenza dei Sindaci/Presidente individua annualmente l entità e le scadenze dei trasferimenti alla Comunità Montana. A tal fine il responsabile, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, tenendo conto di eventuali contributi attivati che possono essere portati a scomputo delle quote a carico degli Enti partecipanti e lo trasmette ai Comuni entro il 31 gennaio dell anno successivo. Qualora i Comuni, sebbene diffidati, e in assenza di contestazioni, non provvedano al pagamento di quanto dovuto nei successivi trenta giorni, autorizzano fin da ora la Comunità Montana a rivalersi su qualsiasi somma da trasferire o pagare al Comune stesso. 8

9 Art. 12 Durata della convenzione La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque, decorrenti dalla relativa sottoscrizione, ed è rinnovabile con apposito atto. Ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla Convenzione solamente a decorrere dal terzo anno dalla sua stipulazione. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale e comunicato alla Comunità Montana con preavviso di almeno sei mesi. L Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per le restanti Amministrazioni. Per ogni controversia che dovesse sorgere dall esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Grosseto. Potranno essere esperite le procedure extragiudiziarie ritenute opportune dalla Conferenza dei Sindaci/Presidente, previa adesione degli Enti interessati. Art. 13 Disposizioni di rinvio Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione possono essere apportate dai Consigli Comunali e dall Assemblea della Comunità Montana con atti aventi medesima forma. 9

10 Letto, approvato e sottoscritto. Massa Marittima, COMUNE DI MASSA MARITTIMA COMUNE DI MONTIERI COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO COMUNE DI ROCCASTRADA COMUNITA' MONTANA COLLINE METALLIFERE 10

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