di infrazione n. 2012/0368) avviata dalla Commissione Europea

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1 progettare e n e r g i a Marco Casini* Recepita la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici: come cambia il quadro di riferimento normativo nazionale L Attestato di Prestazione Energetica degli edifici Con la pubblicazione del DL 4 giugno 2013, n. 63 in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013, l Italia ha finalmente recepito la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici. Il DL 63/2013 recante Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell edilizia per la definizione delle procedure d infrazione avviate dalla Commissione Europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale recepisce le prescrizioni della direttiva 2010/31/ UE integrando e modificando l articolato del DLgs 19 agosto 2005, n Il provvedimento di urgenza ha consentito di evitare le sanzioni economiche connesse alla procedura di infrazione nei confronti dell Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368) avviata dalla Commissione Europea * Ingegnere, Ricercatore in Tecnologia dell Architettura. Docente di Tecnologie per la progettazione ambientale e di Certificazione ambientale, Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma. in data 24 settembre 2012, per il mancato recepimento della direttiva 2010/31/UE. Il termine di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri era, infatti, fissato al 9 luglio 2012 mentre il termine di applicazione delle relative disposizioni era fissato al 9 gennaio 2013, salvo l eccezione per l applicazione agli edifici che non sono pubblici delle norme sui requisiti minimi, sul calcolo dei livelli ottimali e sull ispezione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento d aria, il cui termine è fissato al 9 luglio Con il DL 63/2013, come indicato nella relazione illustrativa dello stesso decreto, si intendeva porre rimedio anche ad una seconda e meno recente procedura d infrazione (n. 2006/2378) aperta da parte della Commissione Europea nei confronti dell Italia il 18 ottobre 2006 per non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre Tuttavia, poiché la nuova direttiva 2010/31/UE abroga la direttiva 2002/91/CE, fatti salvi, però, gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento n

2 nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva stessa (4 gennaio 2006 per il recepimento della direttiva e 4 gennaio 2009 per l applicazione degli articoli da 7 a 9), la Corte di Giustizia europea con sentenza n. C-345/12 del 13 giugno 2013 ha comunque condannato l Italia per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/91/Ce nei termini richiesti. In particolare, la Corte di Giustizia europea condanna l Italia per non aver previsto l obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico in caso di vendita o di locazione di un immobile, conformemente agli articoli 7 e 10 della direttiva 2002/91/CE e per aver omesso di notificare alla Commissione Europea le misure di recepimento dell art. 9 della direttiva stessa. Per quanto concerne, in particolare, la sanzione relativa gli articoli 7 e 10 della direttiva, gli elementi contestati all Italia nella sentenza riguardano: il non aver previsto in caso di locazione di edifici o unità immobiliari l obbligo da parte del locatario di produrre l attestato di certificazione energetica e di consegnarlo al conduttore. L art. 6 del DLgs 192/2005, così come modificato dal DLgs 28/2011, prevedeva, infatti, l obbligo di consegna al conduttore solo qualora l edificio fosse già provvisto di detto attestato; l aver previsto un sistema di autodichiarazione da parte del proprietario, contemplato al paragrafo 9 delle Linee Guida nazionali, introducendo un eccezione all obbligo di comunicare un attestato relativo al rendimento energetico per gli edifici aventi un rendimento energetico assai basso (classe G). L introduzione dell autodichiarazione è stata giudicata non conforme a quanto previsto dalla direttiva in quanto detta autodichiarazione non permette al consumatore di raffrontare e di valutare appieno il rendimento energetico dell edificio interessato, dato che le informazioni si limitano alla classe energetica più bassa e ai costi alquanto elevati e non fornisce raccomandazioni al nuovo acquirente o al conduttore per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici. A parere della Corte, tali raccomandazioni costituiscono un elemento fondamentale per la realizzazione dell obiettivo della direttiva, consistente nel miglioramento dell efficienza energetica degli edifici. Da ultimo, il sistema di autodichiarazione da parte del proprietario dell edificio non è conforme all obbligo contemplato dall art. 10 della direttiva 2002/91/ CE, in base al quale la certificazione energetica degli edifici e l elaborazione delle raccomandazioni che la corredano devono essere effettuate L Italia è stata comunque condannata dalla UE per non aver recepito nei tempi previsti la direttiva sulla certificazione energetica degli edifici da esperti qualificati o riconosciuti e indipendenti. Con DM 22 novembre 2012 l Italia ha abrogato il paragrafo 9 dell Allegato A al DM 26 giugno 2009 per cui, a partire dal 13 dicembre 2012, non è più permessa l autodichiarazione da parte del proprietario in merito all appartenenza dell immobile alla classe energetica più bassa (G) (si veda Ponte n /2012). Il DL 63/2013 estende, invece, l obbligo di produrre l attestato anche in caso di locazione così come richiesto dalla normativa comunitaria. Entrambi i provvedimenti tuttavia sono giunti troppo tardi rispetto ai tempi di recepimento previsti dalla direttiva 2002/91/CE non consentendo di evitare, all Italia, la condanna della Corte di Giustizia europea. La Direttiva 2010/31/UE L Unione Europea ha introdotto specifici interventi nel settore dell edilizia fin dal Piano di azione sull efficienza energetica approvato nel dicembre 2000; tali interventi hanno portato all adozione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell edilizia (Energy Performance of Buildings-EPB), recepita in Italia con DLgs 192/2005, in virtù della quale gli edifici di nuova costruzione, e quelli soggetti ad importanti lavori di ristrutturazione, debbono soddisfare i requisiti minimi di rendimento energetico stabiliti da ciascuno Stato membro secondo una metodologia comune. Le disposizioni della direttiva disciplinano la gestione del fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, la produzione di acqua calda, il condizionamento dell aria, la ventilazione e l illuminazione degli edifici nuovi ed esistenti, residenziali e non residenziali e la certificazione delle prestazioni energetiche. La direttiva EPB non fissa livelli comunitari, ma impone agli Stati membri l obbligo di stabilire requisiti concreti e opportuni meccanismi. Questo consente di tenere pienamente conto delle specifiche condizioni nazionali o regionali, come il clima o le tradizioni edilizie. Gli Stati membri possono anche imporre requisiti più rigorosi ed ambiziosi di quelli previsti dalla direttiva. Le misure e gli impegni nel settore dell edilizia sono andati aumentando nei successivi Piani di azione (COM (2006) 545 def. e COM (2011) 109 def.) fino all adozione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che ha sostituito la precedente direttiva 2002/91/CE e che attualmente disciplina la normativa comunitaria in materia di prestazione energetica nell edilizia. La nuova direttiva EPB ha introdotto importanti novità in materia di 6 progettare energia n

3 prestazioni energetiche degli edifici derivanti dagli impegni che l Unione Europea ha assunto nel 2008 in materia di cambiamenti climatici, risparmio energetico e promozione delle fonti energetiche rinnovabili, rafforzando ulteriormente le disposizioni introdotte dalla precedente direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell edilizia. In considerazione del forte impatto ambientale del settore delle costruzioni, la nuova direttiva prevede, infatti, che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero (EEQZ) ossia edifici ad altissima prestazione energetica, con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo, coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze (per gli edifici di nuova costruzione occupati da Enti pubblici e di proprietà di questi ultimi il termine è anticipato al 31 dicembre 2018). Per quanto riguarda gli edifici esistenti, la direttiva estende il campo di applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica a tutti gli edifici, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti senza alcun vincolo circa la metratura minima dell immobile (prima fissata in 1000 m 2 ). Le ulteriori novità riguardano: il rafforzamento delle disposizioni in materia di certificazione energetica, ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento, requisiti di rendimento energetico, informazione ed esperti indipendenti; la promozione di una maggiore partecipazione del settore pubblico invitandolo a svolgere un ruolo esemplare. Per quanto concerne la certificazione energetica, la nuova direttiva prevede la sostituzione dell Attestato di Certificazione Energetica (ACE) con il Requisiti più severi sulla prestazione energetica in edilizia con l obiettivo, dal 2020, di realizzare solo edifici ad energia quasi zero (EEQZ) siglio europeo il 5 ottobre 2012 in sostituzione delle precedenti direttive 2004/8/CE (promozione della cogenerazione) e 2006/32/CE (efficienza negli usi finali dell energia), gli Stati membri dovranno garantire che, dal 1 gennaio 2014, il 3% della superficie totale degli immobili riscaldati e/o raffreddati di proprietà delle Amministrazioni centrali, e da esse occupati, sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dallo Stato membro interessato in applicazione dell art. 4 della direttiva 2010/31/UE. La quota del 3% deve essere calcolata sulla superficie totale degli immobili con una superficie calpestabile totale superiore a 500 m 2 (ovvero superiore a 250 m 2 a partire dal 9 luglio 2015) che, al 1 gennaio nuovo e più completo Attestato di Prestazione Energetica (APE) contenente informazioni più chiare e dettagliate sulla prestazione energetica dell edificio, o unità immobiliare, che possano mettere in condizione il proprietario o il conduttore di valutarne a pieno le caratteristiche energetiche e di individuare la convenienza economica nell effettuare eventuali interventi di riqualificazione energetica. L Attestato di Prestazione Energetica diventa, pertanto, uno strumento di orientamento al mercato e di promozione per il miglioramento del rendimento energetico degli edifici in termini di costi-benefici. Per quanto riguarda la partecipazione del settore pubblico, ai sensi della nuova direttiva 2012/27/UE sull efficienza energetica approvata dal Condi ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti ai sensi dell art. 4 della direttiva. Inoltre, la nuova direttiva sull efficienza energetica prevede che gli Stati membri garantiscano che, nella misura in cui sia tecnicamente possibile e finanziariamente ragionevole, i clienti finali di elettricità, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda sanitaria siano dotati di contatori intelligenti che riportino il consumo effettivo di energia e che entro il 1 gennaio 2017, gli appartamenti con riscaldamento centralizzato o serviti da teleriscaldamento, siano dotati di contabilizzatori di calore. Le novità introdotte dal DL 63/2013 Il decreto legge recepisce tutte le prescrizioni della direttiva 2010/31/UE integrando e modificando l articolato del DLgs 192/2005. In particolare, le principali novità riguardano: l estensione del campo di applicazione del DLgs 192/2005 a tutti gli edifici, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti senza alcun vincolo circa la metratura minima dell immobile (prima fissata in 1000 m 2 ). Un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione o risanamento conservativo) insistono su oltre il 25% della superficie dell involucro dell intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono (rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell impermeabilizzazione delle coperture); l adozione a livello nazionale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto di aspetti quali le carat- n progettare energia 7

4 teristiche termiche dell edificio, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda, dei sistemi di cogenerazione dell elettricità, degli impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento urbano o collettivo; la determinazione, in conformità alla nuova metodologia di calcolo, di requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi durante il ciclo di vita economico stimato dell edificio. I requisiti minimi di prestazione energetica, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, saranno riveduti ogni 5 anni; l introduzione della definizione di edifici a energia quasi zero e l individuazione di una strategia per il raggiungimento degli obiettivi attraverso la predisposizione di un Piano nazionale: entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018; la sostituzione dell Attestato di Certificazione Energetica (ACE) con il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE) ora esteso anche ai casi di locazione di un edificio o di un unità immobiliare e agli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione; l obbligo di rendere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell art. 47 di cui al DPR 445/2000 tutti i documenti attestanti le prestazioni energetiche degli edifici; l introduzione di sanzioni severe per la non applicazione delle procedure previste dal decreto. La metodologia di calcolo e i nuovi requisiti minimi saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della Salute e con il Ministro della Difesa, acquisita l intesa con la Conferenza unificata. Alla loro entrata in vigore sarà abrogato il DPR 59/2009. Sempre con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, inoltre, di concerto con i Ministeri competenti, sarà Tabella 1 Quadro di riferimento dei decreti attuativi previsti dal DLgs 192/2005 così come modificato dal DL 63/2013 DLgs 192/2005 Art. 4, comma 1, lettere a) e b) Sostituzione con abrogazione del DPR 59/2009 Art. 4, comma 1 bis Decreti già previsti dal precedente DLgs 192/2005. Entrambi i decreti erano stati già approvati dal CDM nella seduta del 15 febbraio 2013 Art. 4 bis, comma 2 Decreto non previsto dal precedente DLgs 192/2005, introdotto con il recepimento della Direttiva 2010/31/UE Art. 6, comma 12 Adeguamento del DM 26 giugno 2009 Art. 8, comma 1 Sostituzione dello Schema di Relazione di cui all Allegato E del DLgs 192/2005 Decreti attuativi Metodologia di calcolo requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici Da definire con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico Impianti termici, organismi di ispezione e soggetti certificatori Requisiti e criteri definiti con i Regolamenti: DPR 16 aprile 2013, n. 74 (Impianti termici) DPR 16 aprile 2013, n. 75 (Certificatori energetici) in GU, serie generale n. 149 del 27 giugno 2013 Piano d azione edifici a energia quasi zero Da definire entro il 31 dicembre 2014 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Da adeguare il DM 26 giugno 2009 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della Relazione Tecnica di progetto Da definirsi con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica 8 progettare energia n

5 predisposto l adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 recante le Linee Guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici (art. 6, comma 12) e saranno definiti i nuovi schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le Amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti. Ai fini della più estesa applicazione dell art. 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli Enti soggetti all obbligo di cui all art. 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l uso razionale dell energia nominato. Inoltre, in relazione all art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/ UE, in caso di nuova costruzione, nell ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica è previsto, infine, che siano aggiornate, in relazione all art. 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l attestazione della prestazione energetica degli edifici e l ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli Attestati di Prestazione Energetica (art. 4, comma 1 bis). Entrambi i decreti, approvati nel Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 (si veda Ponte n ) sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 con entrata in vigore a far data dal 12 luglio La nuova metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche In relazione ai paragrafi 1 e 2 dell Allegato I della direttiva 2010/31/UE, La nuova metodologia di calcolo delle prestazioni dovrà tener conto anche dell utilizzo delle fonti rinnovabili le nuove modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche, che dovranno tener conto anche dell utilizzo delle fonti rinnovabili, e i requisiti prestazionali minimi degli edifici, entrambi da definirsi con uno o più Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico in sostituzione del DPR 59/2009, dovranno basarsi sui criteri generali di cui all art. 4, comma 1 del DLgs 192/2005. Per quanto riguarda la metodologia di calcolo, la prestazione energetica degli edifici dovrà essere determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione Europea. Il fabbisogno energetico an- nuale globale e l energia rinnovabile prodotta all interno del confine del sistema dovranno essere calcolate per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile, operando una compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l energia rinnovabile prodotta all interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato. Ai fini della compensazione, è consentito utilizzare l energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all interno del confine del sistema ed esportata secondo le modalità che saranno definite nei previsti decreti attuativi. Per quanto concerne le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, questi dovranno rispettare le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici tenendo conto dei costi di investimento legati all energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento. In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti devono essere determinati con l utilizzo di un edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche, identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d uso e situazione al contorno dell edificio oggetto di valutazione, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. Per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di tra- n progettare energia 9

6 smittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile. I requisiti saranno aggiornati ogni 5 anni. Ai sensi dell art. 11 del DLgs 192/2005, nelle more dell aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all art. 3, comma 1, del DPR 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate: a) raccomandazione CTI 14/2013 Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell edificio, o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; b) UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di Informazioni da riportare nel nuovo APE il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE) definito come il documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell efficienza energetica. Il nuovo Attestato sarà definito con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico con il quale dovrà essere adeguato il vigente DM 26 giugno In particolare il nuovo Attestato dovrà riportare: la prestazione energetica globale dell edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; la classe energetica determinata attraverso l indice di prestazione energetica globale dell edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell edificio; i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; le emissioni di anidride carbonica; l energia esportata; le raccomandazioni per il miglioramento dell efficienza energetica dell edificio con le proposte degli interventi più significativi ed econoenergia termica dell edificio per la climatizzazione estiva e invernale; c) UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l illuminazione; d) UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; e) UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria. Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica Per quanto riguarda la certificazione energetica, la novità più importante introdotta dal DL 63/2013 riguarda la sostituzione dell Attestato di Certificazione Energetica (ACE) con 10 progettare energia n

7 micamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica (si veda la Tabella 2); le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario. In considerazione degli obiettivi della certificazione energetica nell ambito della riduzione dei consumi energetici degli edifici, particolare importanza viene data nell APE, alle informazioni e raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni. L Attestato di Prestazione Energetica deve infatti comprendere raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell edificio o dell unità immobiliare, a meno che manchino le reali condizioni di fattibilità tecnicoeconomica per un miglioramento. Le raccomandazioni che figurano nell Attestato di Prestazione Energetica riguardano le misure che sarebbe opportuno attuare in occasione di una ristrutturazione importante dell involucro di un edificio o degli impianti o relativamente a singoli elementi edilizi a prescindere da importanti interventi di ristrutturazione complessivi. Le raccomandazioni riportate nell Attestato di Prestazione Energetica devono essere tecnicamente fattibili per l edificio considerato e possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico. L Attestato di Prestazione Energetica dovrà precisare se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate, anche per quanto riguarda l efficacia in termini di costi delle raccomandazioni formulate nell Attestato di Prestazione Energetica. La valutazione dell efficacia in termini di costi si basa su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell energia e una stima preliminare dei costi. Contiene, inoltre, informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni. Al proprietario o locatario possono essere fornite anche altre informazioni su aspetti correlati, quali diagnosi energetiche o incentivi di carattere finanziario o di altro tipo e possibilità di finanziamento. L adeguamento del DM 26 giugno 2009 dovrà inoltre prevedere: l introduzione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; n progettare energia 11

8 Tabella 2 Attestato di prestazione energetica: interventi migliorativi raccomandati A. RACCOMANDAZIONI PER UNA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PARZIALE Codice Tipologia di intervento Priorità EP gl Rid % Classe energetica raggiungibile Cost-effectivness Tempo di ritorno Riduzione CO 2 % R1... R2... Rn... R comb Combinazione degli interventi R1+R2+Rn B. raccomandazioni per una riqualificazione energetica importante (intervento >25% della superficie totale dell involucro edilizio) Codice Tipologia di intervento Priorità EP gl Rid % Classe energetica raggiungibile Cost-effectivness Tempo di ritorno Riduzione CO 2 % R1... R2... Rn.... R comb Combinazione degli interventi R1+R2+Rn INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PRIMA E DOPO L INTERVENTO E RISPARMI STIMATI PER SERVIZIO ENERGETICO IN CONDIZIONI CONVENZIONALI D USO Indice Servizio EP kwh/m 2 a PRIMA EP kwh/m 2 a DOPO A EP kwh/m 2 Limiti di a legge DOPO B Riduzione consumi energetici % Tipo Vettore Quantità Risparmio economico conseguibile EPi Climatizzazione invernale EPe Climatizzazione estiva EPacs Produzione acqua calda EPill Illuminazione EP gl fer Prod. energia da FR EP exp fer Exp. energia da FR 12 progettare energia n

9 la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le Regioni e le Province Autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. Campo di applicazione dell APE L Attestato di Prestazione Energetica degli edifici dovrà essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche Amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m 2 (a partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m 2 è abbassata a 250 m 2 ). Inoltre, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell Attestato di Prestazione Energetica dell edificio o dell unità immobiliare interessati. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti devono essere dotati di un Attestato di Prestazione Energetica al termine dei lavori. Nel caso di nuovo edificio, l Attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal decreto, l Attestato è prodotto a cura del proprietario dell immobile. L attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d uso e siano servite dai medesimi impianti di climatizzazione estiva ed invernale (qualora presenti). Nei casi di edifici utilizzati da pubbliche Amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m 2 (250 m 2 dal 9 luglio 2015) o edifici aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m 2 è, inoltre, fatto l obbligo di affiggere l Attestato di Prestazione Energetica con evidenza all ingresso dell edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. L obbligo di dotare l edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ovviamente ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. Così come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico Nel caso di vendita o locazione, il proprietario deve rendere disponibile l APE all avvio delle trattative e consegnarlo alla firma dell atto con propria Circolare 25/06/2013 n , nelle more dell adeguamento del DM 26 giugno 2009 l Attestato di Prestazione Energetica coincide con il precedente ACE e continua ad essere redatto secondo gli schemi e le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009 e al DM 26 giugno 2009 (fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell art. 17 del DLgs 192/2005, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia). Disposizioni in caso di vendita e locazione Nel caso di vendita, o di nuova locazione, di edifici o unità immobiliari, ove l edificio o l unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l attestato di prestazione energetica. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l Attestato di Prestazione Energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore, o il locatario, deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell edificio e produrre l Attestato di Prestazione Energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell Attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali debbono riportare l indice di prestazione energetica dell involucro edilizio e globale dell edificio o dell unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Le sanzioni per gli operatori Ai sensi dell art. 15 del DLgs 192/2005, così come modificato dal DL 63/2013, l Attestato di Prestazione Energetica (art. 6), il rapporto di controllo tecnico degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva (art. 7, comma 2), la relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici (art. 8, comma 1), l asseverazione di conformità delle opere presentata dal Direttore n progettare energia 13

10 Tabella 3 Sanzioni per la violazione dell obbligo di produrre l Attestato di Prestazione Energetica Caso previsto dal decreto Destinatario Sanzione amministrativa Nuova costruzione Costruttore Ristrutturazioni importanti Proprietario Vendita Proprietario Nuovo contratto di locazione Proprietario Annuncio di offerta di vendita o locazione Responsabile dell annuncio dei lavori (art. 8, comma 2) e l attestato di qualificazione energetica (art. 6, comma 11) sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell art. 47 di cui al DPR 445/2000 (tali dichiarazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale). Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui all art. 71 del DPR 445/2000, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all art. 76 del DPR 445/2000 si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all art. 8 compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all art. 8, comma 1 e 1 bis, o un Attestato di Prestazione Energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all art. 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 e non superiore a L Ente locale e la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Il Direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l asseverazione di conformità delle opere e l attestato di qualificazione energetica, di cui all art. 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a e non superiore a Il Comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Nella Tabella 3 sono, invece, riportate le sanzioni previste in caso di violazione dell obbligo di dotare, nei casi previsti dal decreto, gli edifici o le unità immobiliari di un Attestato di Prestazione Energetica Progettare l efficienza degli edifici Marco Casini e 22,00 Una guida ai nuovi requisiti imposti dalla normativa comunitaria e nazionale sia per gli interventi di nuova costruzione che per quelli di ristrutturazione, che consentono l ottenimento di incentivi ed agevolazioni anche economici. Sostenibilità energetica e ambientale degli edifici e sistemi per la valutazione e certificazione, il Protocollo Itaca e LEED, insieme a procedure amministrative da seguire e determinazione delle prestazioni, classificazione energetica sono i temi affrontati, un supporto indispensabile per i Professionisti Edifici sostenibili Consuelo Nava e 48,00 Il testo definisce un nuovo metodo per la progettazione ambientale e la realizzazione di edifici sostenibili secondo l attuale accezione di efficace ed efficiente, offrendo un repertorio di processi realizzativi ed esperienze operative di progetto, coniugando, nella progettazione di particolari costruttivi, l informazione tecnica, la gestione delle risorse e l esecutività dei sistemi a basso impatto ambientale, con riferimento all efficienza energetica dell involucro, all impiego di materiali ecologici e da riciclo, alla costruzione e integrazione delle tecnologie solari, anche secondo le vigenti normative tecniche di settore. 120 schede di particolari costruttivi corredano il volume 14 progettare energia n

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