controllo da parte degli organi a vario titolo deputati al controllo dell azienda non profit, Lo scopo della raccomandazione

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1 I sistemi e le procedure di controllo negli enti non profit di Giorgio Gentili Sireco srl di Roma e Hepta Consulenza Srl di San Severino Marche (MC) L a Commissione aziende non profit del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha pubblicato da qualche anno la raccomandazione n. 5 riguardante I sistemi e le procedure di controllo nelle aziende non profit. Tale documento assume ancora oggi un particolare interesse vista l attuale importanza che ricopre l attività di revisione e certificazione degli enti non profit. Viene sintetizzato di seguito il contenuto della raccomandazione sopra citata. Alla luce delle caratteristiche gestionali delle aziende non profit e della crescente e sempre più articolata gamma di attività che esse svolgono, risultano di crescente rilievo le problematiche relative alle modalità di sviluppo dei sistemi verifica, valutazione e controllo di prassi, grado di perseguimento dei fini istituzionali e coerenza con i riferimenti e le normative civilistiche. La raccomandazione riguarda i sistemi e le procedure di controllo dell azione e delle attività delle aziende non profit. Si tratta di un documento che fornisce indicazioni che consentono un più efficace, trasparente e affidabile sviluppo delle azioni di controllo da parte degli organi a vario titolo deputati al controllo nelle aziende non profit. Lo scopo della raccomandazione è definire le forme di controllo esterno mediante le quali le aziende non profit realizzano azioni di verifica della regolarità della gestione mediante soggetti indipendenti, non legati da interessi di alcun tipo all azienda stessa (né di legame di parentela o di interesse con gli amministratori, né di lavoro, né di consulenza ecc.). Il soggetto indipendente deve essere dotato dei richiesti requisiti di competenza tecnico-professionale. Tale forma di controllo è particolarmente importante nelle aziende non profit per diverse ragioni. La prima consiste nel fatto che in tali aziende non esistono - o non dovrebbero esistere - interessi proprietari e quindi, a differenza delle imprese commerciali, viene a mancare il primo soggetto che si dà carico, rispondendone in proprio, sia patrimonialmente che a livello di responsabilità amministrativa, del corretto e coerente sviluppo dell azione aziendale nel perseguimento di risultati in linea con le finalità istituzionali. L assenza degli interessi proprietari e di modalità di valutazione del loro perseguimento costituite da parametri reddituali e patrimoniali possono fuorviare i terzi nell espressione di giudizi circa la correttezza e la coerenza della gestione dell azienda. Ciò non solo per eventuali intenzioni fraudolente degli amministratori, ma anche per l eventuale loro scarsa consapevolezza circa la situazione reale ed effettiva in cui si trova l azienda. In secondo luogo il controllo esterno deve svolgere la stessa funzione che svolge nelle imprese, cioè la tutela di tutti gli interessi convergenti nelle aziende non profit. La tutela di tali interessi deve essere svolta da professionisti indipendenti nell interesse: dei donatori sia per i contributi liberi che per quelli vincolati che hanno erogato; della pubblica fede per la raccolta fondi con sollecitazione del pubblico; dello Stato, che consente agevolazioni fiscali; della collettività servita (si pensi all assistenza sociale) laddove le aziende non profit surrogano servizi pubblici. Risulta di particolare utilità che il controllo sia svolto, nell ambito dell azienda non profit, in modo capillare e professionale da parte di revisori indipendenti. La diversità e la specificità delle combinazioni produttive poste in essere dalle aziende non profit rispetto alle imprese richiedono una professionalità specifica per i revisori, i quali possono utilizzare le conoscenze tecniche proprie della professione contabile, ma devono adeguarle alle diverse e specifiche esigenze e caratteristiche delle aziende in oggetto. I revisori si devono pertanto occupare: XXXII NOVEMBRE 2009 CORRIEREDELLEOPERE

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3 di verificare il rispetto delle norme e delle disposizioni statutarie dell azienda, con particolare riferimento al perseguimento del fine istituzionale; di verificare la consistenza del patrimonio aziendale e il regolare svolgimento delle operazioni di gestione; di effettuare i controlli previsti dalla normativa fiscale; di individuare procedure e sistemi gestionali in grado di consentire un adeguata verifica dell efficienza ed efficacia dell azienda non profit. IL CONTROLLO LEGALE Occorre stabilire cosa si debba intendere per controllo legale (rispetto a quello amministrativo e fiscale), ovvero bisogna definire se ci si vuole riferire: alla previsione obbligatoria, prevista dalla legge, di un organo di revisione contabile (collegio dei revisori per gli enti del primo libro del codice civile); alla previsione normativa di controlli esterni da parte di organi dell amministrazione pubblica. In relazione al primo punto bisogna distinguere gli enti previsti dal primo libro del codice civile (associazioni, fondazioni e comitati), dalle cooperative, regolate dal libro quinto del codice civile. La previsione di un controllo legale è inoltre prevista dal D.lgs. 460/97 relativamente alle onlus; in particolare il decreto contiene la previsione obbligatoria di uno o più revisori per le onlus solo allorquando conseguono per due anni proventi superiori a ,80 euro. In merito alla sua composizione, si ritiene che i componenti del collegio debbano essere iscritti nel registro dei revisori contabili. IL CONTROLLO DEL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI Il controllo del perseguimento degli obiettivi istituzionali si esplica necessariamente su più livelli. L analisi della coerenza tra attività svolta e perseguimento degli obiettivi istituzionali (missione aziendale) rappresenta il punto di partenza concernente il controllo sulla concreta attività aziendale. Dall analisi dello Statuto, il revisore deve evincere i fini sottostanti la costituzione dell azienda e conseguentemente l utilità sociale che deve essere perseguita. Il revisore dovrà, quindi, svolgere una verifica sulle azioni programmatiche poste in essere al fine di poter controllare la coerenza delle stesse con i suddetti fini. Il controllo del revisore deve essere incentrato sia sulla verifica del perseguimento della produzione di utilità sociale globalmente intesa, sia su un periodico controllo delle singole azioni svolte da parte dell organizzazione. IL CONTROLLO CONTABILE AMMINISTRATIVO Nell effettuazione dei controlli di carattere amministrativo e contabile l organo di controllo dovrà verificare la legittimità dell operato dell ente sia in ordine alle norme cogenti di ordine generale, alle quali tutti gli enti collettivi sono soggetti, sia alle cogenti disposizioni di ordine particolare alle quali può essere soggetta l azienda oggetto di revisione, nonché alle norme statutarie e, infine, a quelle di normale diligenza alle quali deve comunque farsi riferimento. I controlli di carattere amministrativo si esplicano mediante la verifica della corretta e puntuale osservanza delle norme che disciplinano i rapporti interni all ente nonché delle norme che disciplinano i rapporti tra l azienda ed enti o autorità terze in genere. IL CONTROLLO FISCALE Il legislatore tributario concede agevolazioni fiscali agli enti non profit a patto che questi abbiano adeguato i propri statuti a precisi vincoli e a patto che l attività fiscalmente agevolata risulti coerente con gli scopi istituzionali. L attività del revisore deve, in prima analisi, essere rivolta al controllo che detti vincoli statutari siano stati recepiti e, in seconda analisi, alla verifica della corretta applicazione delle norme fiscali vigenti. Tale verifica si riflette, in buona sostanza, in un risparmio di imposte per l ente (si pensi al ruolo fondamentale delle raccolte pubbliche di fondi) e per coloro i quali (nella fattispecie privati cittadini e operatori economici) hanno contribuito, attraverso erogazioni liberali, allo sviluppo dell ente medesimo. Le norme fiscali in vigore raggruppano una serie di interventi parziali e settoriali che comportano al revisore il controllo, da una parte, di tutte le entità economiche e, dall altra, delle disposizioni specifiche riguardanti ogni singola fattispecie di ente che opera nell ambito del terzo settore. Per le aziende non commerciali in generale, le principali attività di competenza del revisore constano in controlli e monitoraggi periodici della corretta applicazione delle disposizioni contenute nelle specifiche normative di riferimento. XXXIV NOVEMBRE 2009 CORRIEREDELLEOPERE

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5 IL CONTROLLO DEI RISULTATI DELLE AZIENDE NON PROFIT Il controllo dei risultati in un azienda non profit costituisce l impegno primario degli amministratori e dei manager dell organizzazione (consiglio direttivo e/o di amministrazione, presidente, assemblea, direzione generale ecc.). Si fa riferimento ai risultati delle aziende non profit essenzialmente sotto un triplice profilo: quello dell efficacia istituzionale, da intendersi come propensione a ottenere risultati in diretto adempimento degli scopi statutari; quello dell efficienza, quale condizione della funzione gestionale che presiede alla sopravvivenza, vita e sviluppo dell organizzazione e quello dell economicità, intesa come capacità di perseguire un equilibrio economico nel lungo periodo. Affrontando questo campo, dunque, il revisore dovrà sollecitare l attenzione degli amministratori a questo tipo di controllo. In particolare dovrà verificare: dal punto di vista dell efficacia istituzionale, che siano istituiti adeguati strumenti di controllo sulla quantità e sulla qualità degli interventi poste in essere. A tal proposito, costituisce segnale premonitore la quantità delle risorse (umane e/o finanziare) poste in essere per ottenere i risultati prospettati; dal punto di vista dell efficienza che siano attivati sistemi di controllo atti a verificare la relazione tra le risorse impiegate per la sopravvivenza e lo sviluppo dell organizzazione (area della raccolta fondi, dell amministrazione ecc.) e le risorse impiegate nelle aree istituzionali tipiche; dal punto di vista dell economicità, il problema del revisore è l adozione per valutare l esistenza e il permanere dell equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, che consente all azienda non profit di porre in essere le condizioni operative necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. Il revisore sarà tenuto ad accertare e segnalare l esistenza e/o la carenza di sistemi di rilevazione di efficacia, efficienza, ed economicità affinché gli amministratori e il pubblico siano positivamente stimolati. NOTIZIE IN BREVE 5XMILLE: AGENZIA ENTRATE, IN ARRIVO 355 MILIONI PER RICERCA E VOLONTARIATO Il ministro dell Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, ha sbloccato i fondi del 5 per mille 2007 in favore degli enti del volontariato, della ricerca scientifica e sanitaria, e l Agenzia delle Entrate ha completato la ripartizione dei fondi. La suddivisione tiene conto delle diverse modifiche normative che, tra l altro, hanno riaperto i termini per l invio delle dichiarazioni sostitutive per gli enti del volontariato fino al 2 febbraio 2009 e hanno fissato i requisiti di ammissione per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno potuto presentare le domande fino al 16 maggio La somma complessiva, messa a disposizione dai contribuenti con le dichiarazioni dei redditi, è stata pari a 373,5 milioni, di cui 355,2 milioni sono stati suddivisi tra gli aventi diritto. I restanti 18,3 milioni non sono stati ripartiti perché relativi a scelte espresse in favore di soggetti esclusi dal beneficio (16,5 milioni) e alla quota dello 0,5 per cento del 5 per mille (1,8 milioni) destinato, come previsto dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 1235 della legge n. 296/2006), ad altre finalità. Nella ripartizione delle somme spettanti per il 2007, il volontariato si conferma come settore con maggior richiamo e riceverà 234,5 milioni di euro, seguito dalla ricerca sanitaria (62,9 milioni) e scientifica (57,8 milioni). I contribuenti che hanno operato la scelta sono stati 15,6 milioni, ma soltanto 13,5 milioni hanno destinato effettivamente una quota dell Irpef, in quanto 2,1 milioni hanno presentato una dichiarazione con imposta pari a zero, quindi irrilevante ai fini del calcolo del beneficio. XXXVI NOVEMBRE 2009 CORRIEREDELLEOPERE

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