PO FESR Sicilia : Linee guida per il TRATTAMENTO delle IRREGOLARITA

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1 REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Palermo - agosto 2011 Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento regionale della Programmazione PO FESR Sicilia : Linee guida per il TRATTAMENTO delle IRREGOLARITA 1

2 SOMMARIO PER RIFLETTERE... 4 PRESENTAZIONE... 4 LA NORMATIVA DI BASE... 5 LA LOTTA ALLE IRREGOLARITA... 9 LINEE DIRETTRICI PRINCIPI GENERALI Obblighi di comunicazione delle irregolarità alla Commissione Europea. 13 L importanza del controllo compiuto dalle Amministrazioni GLI ATTORI Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi comunitarie Guardia di Finanza - Il Protocollo d Intesa Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento regionale della Programmazione Centro di Responsabilità - l Unità di Monitoraggio e Controllo LA COMUNICAZIONE ALL OLAF DELLE IRREGOLARITÀ Corretta comunicazione: concetti chiave I FLUSSI DELLA COMUNICAZIONE Soggetti coinvolti nel flusso interno: Soggetti coinvolti nel flusso esterno: MODALITA OPERATIVE

3 Primo caso: L irregolarità viene accertata dal Centro di Responsabilità nell ambito dei controlli ex articolo 60 del regolamento n. 1083/ Secondo caso: L irregolarità viene rilevata dalla Guardia di Finanza Terzo caso: L irregolarità viene rilevata dall AdA o dall AdC IL TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ LA SCHEDA OLAF IL MODELLO ISTRUZIONI GENERALI Principali elementi della scheda Istruzioni per la compilazione del modello da utilizzare in uno al manuale d uso LA REGISTRAZIONE DEL DEBITO I RECUPERI

4 PER RIFLETTERE 1 I dati delle frodi U.E. appaiono il diretto e logico risultato di sistemi giuridici ed organizzativi sostanzialmente diversi e, dunque, di un differente atteggiamento in termini di repressione del fenomeno. Non a caso, tale concetto risulta espresso dal Parlamento europeo che ha affermato, nell ambito delle Risoluzioni sulla tutela degli interessi finanziari dell U.E. e sulla lotta contro la frode del 6 maggio 2010 e del 6 aprile 2011 (rispettivamente, ai paragrafi 13 e 27), che un elevato numero di frodi accertate da un Paese costituisce sintomo di un efficace azione di contrasto, con ciò invitando (rispettivamente, ai paragrafi 42 e 39), su input italiano, la Commissione europea e l Ufficio europeo antifrode (OLAF), a considerare l approccio globale e, ancor più, sostanziale, riservato da ciascuno Stato Membro, al fenomeno delle frodi; Anche la stessa Commissione europea, nel Rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio per il 2009, ha così evidenziato in numerosi passaggi : Il tasso di irregolarità varia considerevolmente tra gli Stati membri. Ciò può essere un indicazione circa la differente effettività dei sistemi di controllo in essere ; Tassi elevati di sospetta frode non prefigurano necessariamente una maggiore attività lesiva degli interessi finanziari dell UE in alcuni Stati. Essi, piuttosto, indicano che i sistemi antifrode in quei Paesi funzionano (sia in termini di capacità di scoperta delle frodi che di segnalazione) e sono in grado di assicurare ottimi risultati. D altro canto, emergono Paesi che, in rapporto alle dimensioni ed al sostegno finanziario ricevuto, mostrano un bassissimo livello di frode tra cui, in particolare, Spagna e Francia. Ciò potrebbe indicare una minore capacità di rilevazione delle frodi o il fatto che una parte di esse non vengono dichiarate ; Potrebbe essere molto inappropriato pervenire a semplici conclusioni circa la distribuzione geografica delle frodi o l efficienza dei sistemi che contribuiscono alla protezione degli interessi finanziari. La scoperta non può essere considerata come una evidenza empirica dei livelli di frode o irregolarità ; Se bassi livelli di frode possono sembrare realistici in capo a piccoli Paesi, quali ad es. Malta o Cipro, lo sono molto meno in relazione a grandi Stati membri quali, in particolare, Francia e Spagna. In realtà, ciò potrebbe essere il risultato di una minore capacità di scoprire le frodi ovvero di una mancata comunicazione dei casi. PRESENTAZIONE 1. Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure: a) garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità con gli articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace; 1 Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri Nucleo Repressione Frodi della Guardia di Finanza Roma, 5 aprile

5 b) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari. Le suddette disposizioni di cui all articolo 70 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006 sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso Regolamento unicamente ai programmi del periodo Il presente documento già elaborato e divulgato contestualmente al SI.GE.CO. è stato rivisto a seguito dell adozione del sistema elettronico di trasmissione delle informazioni IMS (Irregularities Management System) reso disponibile dalla Commissione Europea-OLAF e, nel fornire l occasione per ribadire alcune questioni, si ponei seguenti obiettivi: a) agevolare l utilizzo del citato sistema IMS; b) riproporre e, ove del caso, adeguare il flusso di comunicazione tra i diversi soggetti alla luce della nuove procedura informatizzata; c) attualizzare i concetti fondamentali inerenti agli argomenti trattati sia sulla base dell esperienza acquisita nel frattempo che delle intervenute modifiche regolamentari e delle indicazioni fornite dai competenti Uffici nazionali e comunitari; d) ribadire le principali indicazioni per la compilazione della scheda OLAF. LA NORMATIVA DI BASE Il 20 settembre 2007 la Conferenza Unificata, ritenuta l opportunità di definire, d intesa, le modalità di comunicazione delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario alla Commissione Europea, ha stipulato un Accordo che in estrema sintesi stabilisce che il primo verbale di constatazione di una irregolarità redatto da un organismo diverso ad es. GdF - dall'amministrazione che gestisce i fondi, deve essere prima vagliato da quest ultima e solo se questa lo "condivide" deve essere inviata la comunicazione alla Commissione. La circolare 2 del 12 Ottobre 2007 Modalita' di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarita' e frodi a danno del bilancio comunitario (GU n. 240 del ) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base del suddetto Accordo, ha poi specificato quanto di seguito si riporta integralmente: <<Il sistema di comunicazione delle irregolarita' e del recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito dei finanziamenti comunitari e' disciplinato da diversi regolamenti della Commissione europea e del Consiglio, e precisamente: Regolamento (CE) n. 1681/1994 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarita' e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonche' all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato dal Regolamento (CE) n. 2035/2005 della Commissione, del 12 dicembre 2005; 2 Si riporta integralmente il testo 5

6 Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche; Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarita' e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonche' all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore, che ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio; Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca. La normativa comunitaria richiamata impone, in particolare, agli Stati membri di effettuare in via elettronica una comunicazione periodica alla Commissione europea di tutte le "irregolarita' che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario" (si v., ex plurimis, art. 3, Regolamento (CE) n. 1681/1994, art. 28, Regolamento (CE) n. 1828/2006 e art. 3, Regolamento (CE) n. 1848/2006), utilizzando appositi moduli contenenti l'indicazione di specifiche informazioni. Per l'italia, allo stato, le predette comunicazioni sono inoltrate alla Commissione europea dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dall'agenzia delle dogane per quanto riguarda le somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonche' dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dall'agenzia delle dogane, rispettivamente per quello che concerne i fondi strutturali e le risorse proprie. In considerazione dell'alto numero di "soggetti" tra cui il Ministero dello sviluppo economico per il fondo europeo di sviluppo regionale e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il Fondo sociale europeo incaricati della trasmissione alle citate amministrazioni delle informazioni relative alle irregolarita' o frodi rilevate e della conseguente necessita' che siano adottati comportamenti uniformi, risulta necessario delineare esattamente il momento in cui sorge l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea. In proposito, i regolamenti comunitari (art. 1-bis, Regolamento (CE) n. 1681/94; art. 27, Regolamento (CE) n. 1828/2006; art. 2, Regolamento (CE) n. 1848/2006) stabiliscono che tale momento debba essere collegato al primo verbale amministrativo o giudiziario, inteso come la prima valutazione scritta stilata da un'autorita' competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti o specifici, accerta l'esistenza di un'irregolarita', ferma restando la possibilita' di 6

7 rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario. La norma richiede quindi che sia compiuta un'attivita' di valutazione, all'esito della quale possa ritenersi accertata, ancorche' in modo non definitivo e comunque rivedibile, l'esistenza di una irregolarita'. Appare evidente che la trasmissione di informazioni, qualora effettuata in base a rilievi ancora non vagliati dalle rispettive autorita' competenti, potrebbe determinare l'inoltro alla Commissione europea di comunicazioni su presunte irregolarita', che si rivelino ad un successivo e piu' completo esame in tutto o in parte inesistenti, con indubitabile pregiudizio per lo Stato, a carico del quale rimarrebbe intanto iscritta la posizione debitoria. Prima di procedere alla comunicazione e' da ritenere pertanto indispensabile una valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli, che induca a ritenere accertata l'esistenza dell'irregolarita'. Tale valutazione non puo' che essere compiuta dagli organi decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie, i quali, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarita' o frode, verificheranno senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario. L'obbligo di comunicazione sorge solo se la citata valutazione confermi che i fatti dedotti integrano un caso di irregolarita' e se ricorrano i presupposti stabiliti dalla richiamata normativa. Nella predetta ipotesi gli organi decisionali sono tenuti a redigere l'apposito modulo e a disporre, senza ritardo, l'invio del medesimo alle amministrazioni e organi centrali competenti per l'inoltro alla Commissione europea. Gli organi decisionali provvederanno altresi', in presenza dei presupposti di legge, alla emanazione dei conseguenti atti (sospensione, revoca del finanziamento, recupero, ecc.) e alla adozione di ogni altra procedura diretta a rafforzare la tutela delle provvidenze comunitarie secondo le rispettive competenze. Ai fini di quanto evidenziato, gli organismi di controllo esterni alle amministrazioni responsabili degli specifici benefici comunitari sono tenuti a far pervenire tutti gli elementi di informazione necessari alla redazione del previsto "modulo", per i successivi adempimenti di competenza sopraccitati. Gli organi decisionali, a loro volta, sono tenuti a far conoscere agli organismi di controllo esterni, che hanno trasmesso l'atto o la segnalazione, l'esito delle decisioni assunte, per consentire il miglioramento qualitativo dell'attivita' di controllo e l'aggiornamento delle banche dati. La valutazione da parte degli organi decisionali dovra' essere conclusa nel piu' breve tempo possibile e la trasmissione del modulo dovra' avvenire in tempo utile per consentire il rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti comunitari, cosi' da non pregiudicare in alcun modo la tempestivita' delle comunicazioni alla Commissione europea da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministero delle politiche agricole alimentari e 7

8 forestali e dell'agenzia delle dogane. Inoltre, si segnala che, qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni e' sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria che procede (si v., tra gli altri, art. 3.3, Regolamento (CE) n. 1681/1994 e art. 28.5, Regolamento (CE) n. 1828/2006 e art. 3.4, Regolamento (CE) n. 1848/2006). Le amministrazioni e gli organi decisionali interessati sono tenuti all'applicazione dei criteri indicati nella presente circolare, che per i punti in contrasto annulla e sostituisce ogni precedente disposizione nella medesima materia.>> Tali principi sono stati ulteriormente rafforzati con la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per la lotta contro le Frodi Comunitarie n. 13 del 7 luglio 2008: note esplicative alla Circolare interministeriale del 12 ottobre 2007, recante Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario, pubblicata in Gazz. Uff. n. 240 del 15 ottobre 2007 secondo cui: <<Non si presuppone,., che si attui una valutazione consistente in un vero e proprio accertamento della sussistenza in tutti i suoi elementi della irregolarità o della frode, essendo a tal fine sufficiente che i fatti descritti nel verbale di prima constatazione o nell atto corrispondano ad una fattispecie riconducibile alla violazione di norme comunitarie o nazionali, da cui sia derivato o possa derivare un pregiudizio al bilancio comunitario. La circostanza che la valutazione richiesta è in realtà un primo accertamento degli elementi esposti nel verbale di prima constatazione o nell atto è confermata dal richiamo al dettato comunitario, secondo cui resta sempre ferma la possibilità di rivedere o revocare l accertamento compiuto dagli Organi decisionali in relazione agli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario, nonché dall affermazione che l accertamento si deve considerare non definitivo e comunque rivedibile. >> 8

9 LA LOTTA ALLE IRREGOLARITA Per il puntuale rispetto dell adempimento, tre sono le armi principali: 1) PREVENZIONE 2) INDIVIDUAZIONE 3) CORREZIONE Prevenzione da attuare attraverso: Trasparenza nei processi decisionali. Rafforzamento dei sistemi interni di controllo Regolare uso e diffusione di manuali di procedura e check-list. Analisi del rischio. Il bilancio UE sarà più o meno esposto a rischi di frode in funzione di: - un rischio inerente molto elevato dovuto alla molteplicità di organismi e sistemi, complessità delle regole e gran numero di operazioni; - effettività ed affidabilità dei sistemi di controllo interni degli Stati membri; - intensità e qualità dei controlli effettuati; - onestà ed integrità morale dei beneficiari e persone coinvolte nella gestione dei fondi. Individuazione da perseguire mediante: Adozione ed uso regolare di metodologie e strumenti specifici da utilizzare nei controlli; Maggiore frequenza nei controlli; Adeguata professionalità e numero di personale dedicato. Azioni di informazione per i servizi dislocati sul territorio Scambi periodici di informazioni Banca dati comunemente accessibile. Maggiore integrazione, rafforzamento e strategia comune con altre strutture competenti per la rilevazione di frodi/irregolarità. (Protocollo GdF). Stretti rapporti di collaborazione tra autorità centrali e autorità locali e tra le autorità di pagamento e certificazione e le autorità di comunicazione Riunioni periodiche di coordinamento a livello centrale Conoscenza delle principali tipologie di irregolarità rilevate nell ambito della programmazione : 9

10 - Documenti di supporto falsificati - Azione non realizzata secondo le regole - Documentazione di supporto mancante o incompleta - Spesa non ammissibile Correzione da effettuare con: Monitoraggio costante dell evolversi dei procedimenti e delle procedure afferenti le irregolarità Per le frodi sospette, incentivare l utilizzo del principio del doppio binario tra procedimento penale ed amministrativo La ricerca di nuove forme ed iniziative per ridurre i tempi dei procedimenti di recupero. LINEE DIRETTRICI Allo scopo di migliorare e facilitare il rispetto degli obblighi di segnalazione da parte degli Stati membri, l OLAF ha sviluppato un sistema informatico denominato I.M.S. (Irregularities Management Sistem), prima gestito a livello dello Stato Membro e di recente reso disponibile anche alle Regioni e, in genere, alle amministrazioni che gestiscono fondi comunitari Tale sistema, tramite apposito portale presente sulla rete INTERNET, è utilizzabile sia per il periodo di programmazione che per i casi relativi alle programmazioni precedenti. Al fine di rispecchiare l organizzazione decentrata che la gestione dei fondi strutturali spesso comporta, l architettura informatica dell I.M.S. consente l accesso a diversi livelli organizzativi. Nel caso del PO FESR sono stati previsti i seguenti ruoli: - il creatore :(Centri di Responsabilità): redige la comunicazione di irregolarità e la valida per il successivo passaggio di competenza al sub-manager; - il sub-manager (Autorità di Gestione): verifica le comunicazioni, le finalizza e provvede all inoltro verso il livello superiore; - il manager (Presidenza del Consiglio dei Ministri): verifica le comunicazioni e provvede all inoltro verso la Commissione Europea-OLAF; - l osservatore (Autorità di Audit, Autorità di Certificazione): espleta funzione esclusiva di lettura dei dati. Per quanto riguarda i creatori, dal punto di vista procedurale le principali indicazioni da tenere a mente sono le seguenti: 1) creare le schede immediatamente dopo l accertamento dell irregolarità o aggiornarle tempestivamente a seguito di mutamenti nell ambito della procedura posta in essere per la risoluzione dell irregolarità stessa; 10

11 2) astenersi dall invio, salvo esplicita richiesta della Commissione, delle comunicazioni relative ad irregolarità la cui quota comunitaria è inferiore ai Euro; 3) inoltrare al Dipartimento regionale della Programmazione una nota contenente l elenco delle schede OLAF create ex novo e/o degli aggiornamenti, inseriti avendo cura di mantenere ed archiviare presso la propria sede copia degli elaborati inviati. La già citata circolare del 12 Ottobre 2007 Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario (GU n. 240 del ) della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha specificato che la trasmissione di informazioni, qualora effettuata in base a rilievi ancora non vagliati dalle rispettive autorità competenti, potrebbe determinare l'inoltro alla Commissione Europea di comunicazioni su presunte irregolarità, che si rivelino, ad un successivo e più completo esame in tutto o in parte inesistenti. Tale valutazione non può che essere compiuta dagli organi decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie, i quali, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarità o frode, verificheranno senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario. Gli organismi di controllo esterni alle amministrazioni responsabili (Guardia di Finanza, Corte dei Conti, Organi di Polizia Giudiziaria, Ministero dell Economia e Finanze - IGRUE -, ecc.) ed anche l Autorità di Audit e l Autorità di Certificazione, nel caso in cui dovessero rilevare presunte irregolarità/frodi nel corso delle verifiche di propria competenza sono tenuti a far pervenire tutti gli elementi di informazione necessari alla redazione del previsto "modulo" (scheda OLAF) per i successivi adempimenti di competenza sopraccitati. In particolare, la Guardia di Finanza (Protocollo d Intesa) qualora, nel corso delle proprie indagini d iniziativa dovesse rilevare un irregolarità, non è più tenuta ad elaborare e trasmettere direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la prevista comunicazione OLAF, bensì a segnalare (fornendo tutte le informazioni necessarie) l irregolarità al Centro di Responsabilità che gestisce i fondi il quale effettuati i necessari approfondimenti ed acquisiti ulteriori elementi dai propri fascicoli è tenuto esso stesso ad effettuare la necessaria comunicazione OLAF. Una volta effettuate le valutazioni di competenza e definiti i provvedimenti conseguenti, i Centri di Responsabilità sono, infine, tenuti a far conoscere agli organismi di controllo esterni gli esiti delle decisioni assunte. Per agevolare tale feedback, il Nucleo repressione frodi della GdF presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha diffuso con nota prot del 18 luglio 2011 un apposito format di comunicazione che di seguito si ripropone. 11

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13 PRINCIPI GENERALI Obblighi di comunicazione delle irregolarità alla Commissione Europea L art. 280 del Trattato dell Unione Europea recita gli stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità e [ ] organizzano assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti. Il Consiglio adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità. In forza del dettato di quest articolo gli Stati membri sono tenuti ad attuare misure idonee a garantire non solo la prevenzione di comportamenti che possono ledere l interesse economico dell Unione, ma anche ad organizzare controlli successivi sulla regolarità delle richieste di finanziamento che pervengono all Unione Europea. Questa attività dà attuazione concreta al principio di leale e mutua collaborazione sancito dall art. 10 del Trattato. L importanza del controllo compiuto dalle Amministrazioni Le Amministrazioni devono approntare un sistema di controllo interno efficace ed efficiente che garantisca il controllo di conformità del procedimento rispetto alla legge e ai regolamenti. In sostanza, si chiede a tutti gli operatori nel settore delle attività finanziate e sponsorizzate dell UE di gestire in modo consapevole i rischi connessi alla stessa attività di finanziamento e di garantirne dunque soprattutto la trasparenza. GLI ATTORI Commissione Europea, Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF); Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche comunitarie nella veste di referente nazionale nei confronti dell OLAF; la Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento regionale della Programmazione, Area Controlli, Legalità e Sicurezza (AdG) per quanto riguarda il coordinamento, l indirizzo e l inoltro verso il livello superiore delle comunicazioni create o aggiornate nel trimestre dai CdR; la Guardia di Finanza (GdF) per quanto riguarda la rilevazione di irregolarità nell ambito del Protocollo d Intesa stipulato con la Regione Siciliana e la segnalazione al CdR prevista dalla circolare della PCM del 12 ottobre 2007; l Autorità di Audit (AdA) per quanto riguarda la rilevazione delle irregolarità e la segnalazione al CdR prevista dalla circolare della PCM del 12 ottobre 2007; 13

14 l Autorità di Certificazione (AdC) quale soggetto interessato e potenziale rilevatore di irregolarità; i Centri di Responsabilità (il Dirigente generale per il tramite di UCO ed UMC) per quanto riguarda la rilevazione e l accertamento dell irregolarità e la creazione o l aggiornamento della comunicazione prevista dall articolo 28 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 Altri Soggetti o fonti. Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) L Ufficio europeo per la lotta antifrode esercita le competenze della Commissione in materia di indagini amministrative esterne al fine di intensificare la lotta contro la frode, la corruzione e qualsivoglia attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, nonché ai fini della lotta contro le frodi inerenti a qualsiasi fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni comunitarie (Decisione della Commissione, 28 aprile 1999). In particolare, le indagini amministrative dell Ufficio si articolano su due fronti: a) lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità; b) ricerca di fatti gravi connessi con l esercizio di attività professionali che possano costituire un inadempimento agli obblighi dei funzionari e agenti delle Comunità, perseguibile in sede disciplinare o penale o un inadempimento agli obblighi analoghi dei membri delle Istituzioni e degli Organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto (ovvero non interni a istituzioni comunitarie). La competenza in materia di indagini amministrative dell OLAF non pregiudica in alcun modo la competenza degli Stati membri in materia penale. Infatti, la collaborazione richiesta agli Stati non determina un passaggio di sovranità in merito a determinate materie, ma solo un ulteriore elemento di controllo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli stati membri, sono tenuti alla trasmissione senza indugio di ogni documento in loro possesso attinente ad attività illecite oggetto di indagine dell Ufficio. Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi comunitarie Il Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi comunitarie opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie. Il Nucleo: svolge, attraverso la Segreteria tecnica, funzioni di supporto al Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie e a tale scopo compie tutte le attività 14

15 necessarie all esercizio delle funzioni di indirizzo e consultive assegnate al Comitato dall art. 3 del D.P.R. n. 91/2007; provvede all inoltro all OLAF delle comunicazioni relative alle irregolarità e alle frodi in materia di fondi strutturali accertate dalle diverse Amministrazioni nazionali, in aderenza agli obblighi previsti dal Reg.(CE) 1681/94 e successive modifiche e dal Reg.(CE) 1828/06 al fine di consentire i successivi aggiornamenti e le rilevazioni necessarie a soddisfare le richieste dello stesso OLAF e della Corte dei Conti per l elaborazione delle Relazioni annuali sull utilizzo dei fondi strutturali predispone, su richiesta della Commissione Europea, la relazione sullo stato di attuazione dell art. 280 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, attraverso la quale vengono riferite notizie relative alla situazione degli illeciti in materia di gestioni di fondi comunitari, all eventuale evoluzione normativa interna nel settore, all organizzazione delle strutture preposte ai controlli specifici. A tale fine vengono elaborate le risposte fornite da tutte Amministrazioni interessate preventivamente attivate in tal senso; effettua il riscontro delle dichiarazioni degli importi in attesa di recupero redatte ai sensi dell art.8 del Reg.(CE) 438/01, pervenute dalle singole Autorità di gestione e pagamento nazionali, con i dati contenuti nelle corrispondenti comunicazioni relative alle irregolarità accertate e comunicate alla Commissione Europea; partecipa ai follow-up della Commissione Europea presso le amministrazioni nazionali, nonché ai convegni e seminari organizzati dalle diverse Amministrazioni nel comparto delle frodi comunitarie. Il Comandante del Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi comunitarie è componente in Italia, del Comitato per lotta contro le frodi comunitarie, e ricopre, in Europa, l'incarico di membro permanente del Comitato consultivo lotta antifrode (COCOLAF), istituito presso la Commissione. Guardia di Finanza - Il Protocollo d Intesa Il 27 febbraio 2008 è stato siglato, ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio d informazioni in materia di finanziamenti dei fondi strutturali comunitari, un nuovo 3 : <<PROTOCOLLO D INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA ED IL COMANDO REGIONALE SICILIA DELLA GUARDIA DI FINANZA AI FINI DEL COORDINAMENTO DEI CONTROLLI E DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI DEI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI Al fine di migliorare l efficacia complessiva dei controlli in materia di finanziamenti delle politiche strutturali e di coesione dell Unione Europea, agevolando il recupero delle somme per qualsiasi motivo indebitamente incassate da soggetti richiedenti nell ambito di programmi cofinanziati, nonché di assolvere l obbligo in capo ad ogni Stato membro dell Unione d immediata comunicazione alla Commissione delle 3 Si riporta integralmente il testo 15

16 irregolarità accertate (Regolamento CE N. 1681/94) e di favorire ogni opportuna sinergia nell espletamento delle attività di controllo di rispettiva competenza, la Regione Siciliana - rappresentata dall Onorevole Vice Presidente Dr. Leanza e Nicola la Guardia di Finanza - Comando Regionale Sicilia - rappresentata dal Comandante Generale di Corpo d Armata Marcello Gentili, Visto il Regolamento (CE) n. 1681/94 dell 11 luglio 1994 relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all organizzazione di un sistema d informazione in questo settore; Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo; Visto il Regolamento (EURATOM/CE) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità; Visto il Regolamento (EURATOM/CE) n. 2185/96 dell 11 novembre 1996 relativo ai controlli ed alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità; Visto il Regolamento (CE) n. 438/2001 del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell ambito dei Fondi Strutturali nei periodi di programmazione 2000/2006 e 2007/2013; Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee, che attribuisce, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, alla Guardia di Finanza poteri di indagine per l accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell Unione Europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime; Visto il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che attribuisce alla Guardia di Finanza funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela anche del bilancio dell Unione Europea; Vista la Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la Circolare del 12 ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che stabilisce le modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario (GU n. 240 del 15/10/ 2007); Considerati, in particolare, gli artt. 2, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, del Regolamento (EURATOM/CE) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995, che dispongono che i controlli 16

17 devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo e debbono essere adeguati alle specificità di ciascun settore, tenendo conto delle prassi e delle strutture esistenti negli Stati membri; Tenuto conto della ristrutturazione dei Nuclei di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e delle rinovellate competenze operative, CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 1 Il presente protocollo d intesa regola le attività di collaborazione tra la Guardia di Finanza e la Regione Siciliana, nel rispetto delle autonome competenze istituzionali assegnate dall ordinamento vigente, al fine di migliorare l efficacia complessiva dei controlli in materia di finanziamenti delle politiche strutturali e di coesione dell Unione Europea. Art. 2 La Regione Siciliana s impegna a fornire alla Guardia di Finanza Comando Regionale Sicilia annualmente, con riferimento alle erogazioni disposte nel corso dell annualità precedente, la banca-dati dei percettori dei cofinanziamenti comunitari, ricavata dal Sistema di monitoraggio, ripartita per Province, unitamente alla relativa normativa di riferimento per i periodi di programmazione 2000/2006 e 2007/2013, comprensiva di leggi regionali, decreti assessoriali e circolari applicative. La Guardia di Finanza si impegna a sua volta a divulgare ai vari Comandi Provinciali interessati le informazioni acquisite dalla Regione al fine di evitare duplicazioni delle richieste ed appesantimenti nell attività dell Amministrazione Regionale. La Regione Siciliana s impegna, su richiesta del Comando Regionale o Provinciale interessato, a trasmettere l elenco riportante, su base regionale o provinciale, i beneficiari dei cofinanziamenti soggetti ai controlli previsti a seguito del campionamento effettuato ai sensi dell articolo 10 del Regolamento (CE), n. 438/2001 dall Ufficio Speciale per i controlli di secondo livello. Art. 3 La Regione Siciliana provvede sistematicamente a segnalare i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, rilevate a causa o nell esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, al competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza, fornendo l eventuale documentazione atta a comprovare tali fatti, ai sensi dell art. 36, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell art. 2 ultimo comma, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68. La Regione Siciliana, inoltre, s impegna a trasmettere anche al competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza la comunicazione prevista dai regolamenti comunitari in caso di irregolarità rilevate nel corso delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, ove sono comprese le generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, ed il successivo aggiornamento previsto dai regolamenti stessi. Art. 4 La Guardia di Finanza, a cura del Comando Provinciale interessato, per evitare la sovrapposizione di controlli presso gli stessi soggetti, s impegna a comunicare 17

18 tempestivamente l avvio di accessi, ispezioni e verifiche nei confronti di soggetti beneficiari di cofinanziamenti gestiti dalla Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell art. 30 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nonché a ridurre al minimo possibile la turbativa che l azione ispettiva determina all esercizio dell attività svolta dal soggetto verificato. La Guardia di Finanza, a cura del Comando Provinciale, nel caso in cui si rilevino fattispecie penalmente rilevanti d interesse ai fini del presente protocollo, s impegna - previo nulla osta dell Autorità Giudiziaria - a darne segnalazione alla Regione Siciliana, indicando anche le disposizioni violate, la natura e l entità della spesa, il momento o il periodo in cui è stata commessa l irregolarità, le modalità di esecuzione dell infrazione, le possibilità di recupero, la data in cui è stata accertata la violazione, l identità delle persone fisiche e giuridiche implicate, ai fini dell avvio delle procedure di recupero dei finanziamenti indebitamente erogati. La Regione Siciliana si impegna, a sua volta, a trasmettere anche al Comando Provinciale interessato la comunicazione prevista dai regolamenti comunitari in caso di irregolarità ed i successivi aggiornamenti previsti dai regolamenti stessi. La Guardia di Finanza, a cura del Comando Provinciale, qualora Reparti dipendenti accertino violazioni di natura amministrativa, d interesse ai fini del presente Protocollo, s impegna a darne segnalazione alla Regione Siciliana, indicando anche le disposizioni violate, la natura e l entità della spesa, il momento o il periodo in cui è stata commessa l irregolarità, le modalità di esecuzione dell infrazione, le possibilità di recupero, la data in cui è stata accertata la violazione, l identità delle persone fisiche e giuridiche implicate. La Regione Siciliana si impegna, a sua volta effettuati i necessari approfondimenti di competenza a trasmettere anche al Comando Provinciale interessato la comunicazione prevista dai regolamenti comunitari in caso di irregolarità ed i successivi aggiornamenti. Art. 5 Le parti si impegnano, nel rispetto delle reciproche attribuzioni, ad intrattenere un rapporto paritario, di puntuale e fattiva collaborazione e tale da evitare duplicazioni ed appesantimenti nell attività di controllo. In particolare, la Regione Siciliana può segnalare alla Guardia di Finanza di sviluppare gli accertamenti e le investigazioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell Unione Europea, nei casi in cui dai controlli finanziari emergano profili indicativi e qualificati di fenomeni aventi possibile rilevanza penale, fornendo sollecitamente, nel caso di avvio delle attività ispettive, i dati, le notizie e le documentazioni richieste. Art. 6 la Guardia di Finanza e la Regione Siciliana sviluppano utili iniziative volte a favorire lo scambio di esperienze maturate nei vari settori dei fondi strutturali, da parte del personale rispettivamente impiegato nell attività ispettiva. Art. 7 Nell ambito della cooperazione prevista dal presente Protocollo, la Regione Siciliana, di intesa con il Comando Regionale, si impegna a sviluppare ogni utile e concreta iniziativa per l assistenza e la protezione sociale degli appartenenti al 18

19 Corpo della Guardia di Finanza, per i loro familiari nonché per le strutture occupate dai Reparti del Corpo. Art. 8 Per la Guardia di Finanza il referente istituzionale è da individuare nel Comandante Regionale. Con riferimento alla programmazione e precedenti, per la Regione Siciliana i referenti istituzionali sono da individuare nei Dirigenti generali del Dipartimento della Programmazione e dell Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea. Con riferimento alla programmazione , per la Regione Siciliana i referenti istituzionali sono da individuare nel Dirigente generale dell Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, nonché: - per quanto riguarda il PO FESR, nel Dirigente generale del Dipartimento Programmazione; - per quanto riguarda il PO FSE, nel Dirigente generale del Dipartimento Formazione Professionale. Per la Guardia di Finanza il referente operativo viene individuato nel Comandante Provinciale interessato. Con riferimento alla programmazione e precedenti, per la Regione Siciliana i referenti operativi vengono individuati nella Segreteria dell Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea e nell ambito dell Area Controlli, Legalità e Sicurezza del Dipartimento regionale della Programmazione che coordinerà altresì i rapporti della Guardia di Finanza con gli altri rami dell Amministrazione regionale. Con riferimento alla programmazione , per la Regione Siciliana i referenti operativi vengono individuati nella Segreteria dell Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea nonché: - nell ambito dell Area Controlli, Legalità e Sicurezza del Dipartimento regionale della Programmazione per quanto riguarda il PO FESR; - nell ambito del Servizio Contenzioso del Dipartimento Formazione Professionale per quanto concerne il PO FSE. Art. 9 La risoluzione di eventuali criticità scaturenti dall applicazione del presente protocollo, la verifica della funzionalità e l esame di eventuali proposte modificative od integrative dello stesso, è demandata al Comitato per l attuazione del Protocollo d Intesa, istituito con il D.P.Reg. n. 200/SVII DPR del 28 novembre 2002, della Regione Siciliana. Alle riunioni, convocate da ciascuna delle parti, partecipano, oltre ai membri permanenti, previsti, anche i Dirigenti e/o Funzionari della Regione, nonché il Comandante Provinciale e del Reparto interessati. Gli argomenti trattati e le decisioni adottate saranno sommariamente annotati in apposito verbale che sarà trasmesso ai referenti Istituzionali.>> 19

20 Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento regionale della Programmazione Il Dipartimento regionale della Programmazione (nella propria funzione di rappresentante dell Autorità di Gestione) è il canale di comunicazione tra l insieme dei Centri di Responsabilità del PO FESR ed i Soggetti coinvolti nel flusso esterno. Nell ambito dei compiti di coordinamento provvede a fornire ai Centri di Responsabilità le necessarie indicazioni e a divulgare i documenti d interesse sulla materia in questione. In qualità di sub-manager del Fondo verifica la corretta compilazione delle schede. In caso negativo provvede a richiedere le necessarie correzioni. Ne effettua, infine, la finalizzazione su IMS per il successivo inoltro all OLAF da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Acquisisce ufficialmente gli elenchi delle nuove schede OLAF e/o degli aggiornamenti caricati dal Centro di Responsabilità competente su IMS nel corso del trimestre. Con nota a firma del Dirigente generale li trasmette formalmente - volta per volta - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Guardia di Finanza (Comando regionale e Comando provinciale interessato), all AdA ed all AdC. Centro di Responsabilità - l Unità di Monitoraggio e Controllo Il Regolamento (CE) n. 1083/2006, all art. 70, lett. b), attribuisce agli Stati membri la responsabilità di prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati. La responsabilità della procedura di gestione delle irregolarità spetta, quindi, all Autorità di Gestione (Centro di Responsabilità) in quanto soggetto deputato alla raccolta dei dati riferiti alle verifiche e ai relativi esiti ai sensi dell art. 60, lett. c) del Regolamento (CE) 1083/2006 ma soprattutto nella qualità di esclusivo responsabile per ciò che riguarda la gestione ed il controllo delle operazioni che ricadono sotto la propria competenza. La procedura di gestione delle irregolarità appare complessa e articolata e richiede, quindi, l individuazione di precise responsabilità e compiti all interno del Centro di Responsabilità. Da ciò deriva la necessità di prevedere soprattutto per quanto riguarda l Unità di Monitoraggio e Controllo un adeguato numero di risorse umane da impegnare nei controlli di primo livello ed eventuale rilevazione di irregolarità, nella raccolta dei dati necessari alla gestione delle irregolarità stesse nonché nella registrazione sul sistema informativo gestionale CARONTE e su IMS di tutte le relative informazioni inerenti alle operazioni di competenza del Centro di Responsabilità stesso. 20

21 LA COMUNICAZIONE ALL OLAF DELLE IRREGOLARITÀ Nell ottica della collaborazione amministrativa e della garanzia della legalità, gli Stati Membri sono chiamati a denunciare all Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) le eventuali irregolarità riscontrate nel procedimento di richiesta, attuazione e rendicontazione dei finanziamenti ottenuti. Al fine di un coordinamento e di un monitoraggio efficiente è indispensabile che le comunicazioni che poi devono essere vagliate dalla Commissione siano omogenee e valide. La responsabilizzazione delle Amministrazioni e la corretta comunicazione con le Autorità comunitarie passano per l uso consapevole delle modalità di comunicazione che si hanno a disposizione, ovvero per la difesa di quella qualità ed omogeneità delle informazioni che devono essere assunte come valore nell espletamento dei compiti di controllo. Per questo motivo è indispensabile che l accesso alle modalità pratiche di comunicazione ed al tipo di dati che deve essere comunicato sia chiaro. Corretta comunicazione: concetti chiave Alla base di una corretta comunicazione con le autorità nazionali e comunitarie vi è l acquisizione dell assoluta padronanza di alcuni concetti chiave che, seppur già riportati nei documenti già prodotti sull argomento dal Dipartimento regionale della Programmazione, ad ogni buon fine si ripropongono alla luce di quanto riportato nel Regolamento (CE) n. 1828/2006 in relazione alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all organizzazione di un sistema d informazione in questo settore. Che cosa si intende per irregolarità? L articolo 2, comma 7 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 così definsce il concetto di irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un azione o un omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l imputazione di spese indebite al bilancio generale Costituiscono irregolarità tutti i comportamenti materiali posti in essere dall operatore economico anche non intenzionali che arrecano o potrebbero arrecare un danno agli interessi comunitari. La violazione di quali norme costituisce irregolarità? È irregolarità la violazione di una norma comunitaria, ma costituisce irregolarità anche la violazione di una norma nazionale che sia necessaria affinché la norma comunitaria possa dispiegare la sua piena efficacia. Tali norme vanno a loro volta assimilate alle norme comunitarie che tutelano direttamente gli interessi finanziari della Comunità. L interesse protetto dal sistema di rilevazione delle irregolarità è l integrità finanziaria dell Unione Europea: le azioni (od omissioni) integranti i comportamenti sanzionati da norme di natura penale che nel nostro ordinamento interno mirano a tutelare la 21

22 regolarità amministrativa, la corretta tenuta delle scritture contabili, il rispetto dei principi di legge in materia di gestione del bilancio, gli interessi economici dello Stato e a sanzionare comportamenti fraudolenti volti ad ottenere ingiusti vantaggi (nel caso concreto economici) costituiscono irregolarità. Che cos è un operatore economico? Per operatore economico 4 s intende ogni persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto che partecipi alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell esercizio delle loro prerogative di diritto. Può essere ritenuto operatore economico anche un Ente pubblico se la sua azione non è riconducibile all esercizio di pubblici poteri. In sostanza, ciò che è rilevante non è la qualifica formale dell operatore come pubblico o privato ma che nel concreto l operatore svolga un attività nell esercizio di pubblici poteri o di potestà privatistiche. Infatti, il soggetto pubblico (es. un Comune) quando non opera nel concreto esercizio di prerogative pubbliche è del tutto equiparato ai nostri fini ad un soggetto privato. Quando sorge l obbligo di comunicazione? È fatto obbligo agli stati membri di comunicare alla Commissione Europea i casi di irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. Per primo verbale amministrativo o giudiziario si intende 5 <<una prima valutazione scritta stilata da un autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l esistenza di una irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario>>. Si intende per valutazione, secondo quanto disposto dalla Delibera n. 13 del 07/07/ della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato per la lotta contro le Frodi Comunitarie, un attività svolta dagli organi decisionali preposti alle provvidenze comunitarie CdR - finalizzate a verificare che gli elementi individuati nel primo verbale di accertamento corrispondano ad una fattispecie riconducibile alla violazione di una norma comunitaria/nazionale e siano di consistenza tale da ritenere fondata l ipotesi di violazione di una norma comunitaria/nazionale tesa a provocare pregiudizio al bilancio comunitario. Perché sorga l obbligo di comunicazione delle irregolarità non è indispensabile che si sia giunti all accertamento delle eventuali responsabilità o che si sia concluso un qualsiasi procedimento interno o giudiziario. La segnalazione dell irregolarità è indipendente dalla valutazione del comportamento concreto formulata dall autorità amministrativa o giudiziaria. 4 Articolo 27, paragrafo a) del Regolamento (CE) n. 1828/ Art. 27, paragrafo b) del regolamento (CE) n. 1828/ Note esplicative alla Circolare interministeriale del 12 Ottobre 2007, recante Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario, pubblicata in Gazz. Uff. n. 240 del 15 ottobre

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