Disturbi specifici dell apprendimento. Elena Bortolotti
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1 Disturbi specifici dell apprendimento Elena Bortolotti
2 I DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) NORMATIVA ITALIANA la Consensus Conference La legge 170/2010 Il DM 12 luglio 2011 e Linee Guida non solo DSA I BES (Bisogni Educativi Speciali)
3 in età diverse il dislessico esprime bisogni diversi. I problemi principali: - La prevenzione - L individuazione del problema - La diagnosi - L abilitazione e la riabilitazione - La didattica in classe - L autonomia del b/r dislessico Un aspetto del complesso processo cognitivo umano in rapporto alle metodologie per insegnare ad imparare ed imparare ad imparare, è rappresentata dalla difficoltà dell imparare
4 La Consensus Conference sui DSA è un evento promosso dall Associazione Italiana Dislessia (AID), in linea con uno dei suoi principali fini istituzionali, quello di definire standard clinici condivisi per la diagnosi e la riabilitazione della Dislessia Evolutiva e dei disturbi ad essa correlati. A tale scopo sono state coinvolte in questo evento tutte le principali Associazioni clinicoscientifiche che si interessano di queste problematiche.
5 La Consensus Conference sui DSA Promossa con l intento di chiarire: Definizione, criteri diagnostici ed eziologia Procedure e strumenti dell indagine diagnostica Segni precoci, corso evolutivo e prognosi Epidemiologia e comorbilità Trattamento riabilitativo e strumenti compensativi
6 La Consensus Conference sui DSA Definizione dei DSA (Disturbi Specifici dell Apprendimento) DISLESSIA: disturbo specifico di lettura DISORTOGRAFIA: disturbo specifico che riguarda i processi di cifratura (di natura linguistica) DISGRAFIA: disturbo specifico che riguarda i processi di realizzazione grafica (di natura motoria) DISCALCULIA: disturbo che riguarda i processi di cognizione numerica e delle procedure esecutive e di calcolo.
7 La Consensus Conference sui DSA La principale caratteristica di definizione di questa categoria nosografia è quella della specificità intesa come un disturbo che interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.
8 Di conseguenza La Consensus Conference sui DSA il principale criterio necessario per stabilire la diagnosi di DSA è quello della discrepanza tra abilità nel dominio specifico interessato (deficitaria in rapporto alle attese per l età e/o la classe frequentata) e l intelligenza generale (adeguata per l età cronologica).
9 La Consensus Conference sui DSA Dal concetto di discrepanza derivano alcune fondamentali implicazioni sul piano diagnostico: 1)necessità di usare test standardizzati, sia per misurare l intelligenza generale, che l abilità specifica; 2) necessità di escludere la presenza di altre condizioni che potrebbero influenzare i risultati dei test
10 La Consensus Conference sui DSA A. menomazioni sensoriali e neurologiche gravi, disturbi significativi della sfera emotiva; B. situazioni ambientali di svantaggio socioculturale che possono interferire con un adeguata istruzione. Particolare attenzione deve essere posta in presenza di situazioni etnico culturali particolari derivanti da immigrazione o adozione (rischio di falsi positivi e negativi)
11 La Consensus Conference sui DSA Inoltre 1.La compromissione dell abilità specifica deve essere significativa, cioè inferiore a -2ds dai valori normativi attesi per l età o la classe frequentata (qualora non coincida con l età del bambino) 2. il livello intellettivo deve essere nei limiti di norma, che significa un QI non inferiore a -1ds (equivalente a un valore di 85) rispetto ai valori medi attesi per l età.
12 La Consensus Conference sui DSA Altri criteri utili per la definizione dei DSA sono: A) il carattere evolutivo di questi disturbi; B) la diversa espressività del disturbo nelle diverse fasi evolutive dell abilità in questione; C) la quasi costante associazione ad altri disturbi (comorbilità);
13 La Consensus Conference sui DSA Questo determina la marcata eterogeneità dei profili funzionali e di espressività con cui i DSA si manifestano, e che comporta significative ricadute sul versante dell indagine diagnostica; D) il carattere neurobiologico delle anomalie processuali che caratterizzano i DSA (importante sottolineare che i fattori biologici interagiscono attivamente nella determinazione della comparsa del disturbo, con i fattori ambientali)
14 La Consensus Conference sui DSA E) il disturbo specifico deve comportare un impatto significativo e negativo per l adattamento scolastico e/o per le attività della vita quotidiana.
15 La Diagnosi La Consensus Conference sui DSA Riguardo all età minima in cui è possibile effettuare la diagnosi, essa dovrebbe teoricamente coincidere con il completamento del 2 anno della scuola primaria (2^ elementare), dal momento che questa età coincide con il completamento del ciclo dell istruzione formale del codice scritto
16 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (GU n.244 del ) Art. 1. (Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacita` cognitive deguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
17 LEGGE 8 ottobre 2010, n Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. 3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica. 4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica. 5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell elaborazione dei numeri.
18 Art. 2. (Finalita`) LEGGE 8 ottobre 2010, n La presente legge persegue le seguenti finalità: a) garantire il diritto all istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
19 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Art. 3. (Diagnosi) 1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.eventualmente servizi accreditati 3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all articolo 7, comma 1. L esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
20 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Art (Formazione nella scuola) Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; 4. Agli studenti con DSA sono garantite, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.
21 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione DM n luglio 2011 e Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento 2011
22 Linee guida
23 Linee guida
24 Linee guida 3. LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA. STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE. Si evidenzia la centralità delle metodologie didattiche per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA Si auspica una sinergia tra didattica individualizzata e personalizzata i termini individualizzata e personalizzata Didattica individualizzata garantire il raggiungimento degli obiettivi per tutti, utilizza attività di recupero e strategie diversificate Didattica personalizzata considerare le differenze individuali in termini qualitativi, garantire il potenziamento dei punti di forza di ogni alunno
25 Si vuole quindi garantire L opportunità di portare l alunno/allievo dislessico alla migliore prestazione possibile Una flessibilità didattica che preveda percorsi alternativi che permettano al b/r dislessico di raggiungere gli stessi risultati della classe
26 Linee guida 6. CHI FA CHE COSA 6.1 Gli Uffici Scolastici Regionali assumere impegni ed attivare specifiche iniziative per garantire il diritto allo studio agli alunni con DSA 6.2 Il Dirigente scolastico garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglie
27 Linee guida 6. CHI FA CHE COSA
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