CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA

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1 POLIZZA AUTO NUOVA 4R CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA Cosa assicura Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione e forme di copertura (articolo contenuto nell appendice mod. 8299, Rep. n , Racc. n ) L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Pertanto si impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati ai terzi dalla circolazione, in aree pubbliche e private, del veicolo assicurato. In ordine ad autovetture (uso privato e pubblico) veicoli adibiti ad uso promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture, il contraente può pattuire la forma di garanzia RCA operante sul contratto scegliendola fra le seguenti tipologie: 1. GUIDA CONTROLLATA (per contratti sui quali non operi la personalizzazione tariffaria AZIENDE) la polizza è stipulata nella forma "GUIDA CONTROLLATA". La garanzia è operante se alla guida del veicolo vi è: il proprietario dello stesso il contraente, ovvero l'intestatario del contratto qualsiasi conducente, anche occasionale, purché di età non inferiore ai 26 anni compiuti. Nel caso in cui sia accertato che, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona di caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa nelle modalità e termini previsti dal successivo articolo denominato "Esclusioni e rivalsa". La copertura GUIDA CONTROLLATA è operante se espressamente richiamata sulla polizza; in questo caso, il premio RCA è calcolato applicando il coefficiente previsto dalle Tabelle Premi della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto, o del rinnovo per gli anni successivi al primo. 2. GUIDA ILLIMITATA (per contratti sui quali non operi la personalizzazione tariffaria AZIENDE) 1

2 la polizza è stipulata nella forma "GUIDA ILLIMITATA". La garanzia è operante se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età. La copertura GUIDA ILLIMITATA è operante se espressamente richiamata in polizza. Il premio RCA è calcolato applicando il coefficiente previsto dalle Tabelle Premi della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto, o del rinnovo per gli anni successivi al primo. 3. GUIDA AZIENDE (per contratti sui quali operi la personalizzazione tariffaria AZIENDE) la polizza è stipulata nella forma "GUIDA AZIENDE". La garanzia è operante se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età. La copertura "GUIDA AZIENDE" è operante solo se richiamata in polizza; in questo caso il premio RCA è calcolato applicando il coefficiente previsto dalle Tabelle Premi della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto, o del rinnovo per gli anni successivi al primo. Art. 2 - Situazioni particolari non comprese nell'assicurazione obbligatoria I massimali indicati nel contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie seguenti: veicoli adibiti a scuola guida l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore e l'allievo conducente anche quando è alla guida; danni a cose di terzi trasportati su veicoli dati a noleggio con conducente l'impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento; carico e scarico su veicoli ad uso promiscuo l'impresa copre la responsabilità del contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente causati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi; responsabilità civile trasportati 2

3 l'impresa copre la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente causati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo stesso, e non compresi nelle coperture previste dall'assicurazione obbligatoria. Art. 3 Esclusioni e rivalsa (articolo contenuto nell appendice mod. 8299, Rep. n , Racc. n ) La garanzia non sarà valida e l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che, in caso di sinistro, abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi: veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata; veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo; veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente; assicurazione della responsabilità per danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali. Riguardo a contratti per autovetture (uso privato), veicoli adibiti ad uso promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture per i quali sia operante la forma di copertura denominata "GUIDA CONTROLLATA", l'impresa avrà diritto a una rivalsa pari al 30% del danno liquidato con il limite massimo di euro qualora si accerti che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste dalla predetta forma di garanzia. Nel caso sul contratto sia operante la garanzia "GUIDA CONTROLLATA" l'impresa non attiverà l'azione di rivalsa in caso di guida da parte di conducente minore di 26 anni se: il veicolo sia condotto da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso; il veicolo circoli contro la volontà del proprietario o del contraente; il veicolo sia utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza; non sia espressamente prevista in polizza. 3

4 In tutti i predetti casi, l'importo dell'azione di rivalsa va ad aggiungersi a quello eventualmente dovuto a titolo di rimborso franchigia se prevista dalla formula contrattuale. Art. 4 - Estensione territoriale Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'Impresa procederà ai risarcimenti secondo la legge vigente nei paesi in cui si verifica il sinistro. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio e trovi applicazione l'art. 1901, 2 comma, Codice Civile, l'impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente deve restituirla immediatamente all'impresa. In caso contrario l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Cosa può assicurare in più (condizioni particolari valide solo se espressamente richiamate in polizza) Art. 5 - Responsabilità del proprietario del veicolo, per condotta irregolare di altre persone L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 3 (Esclusioni e rivalsa), rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e - se persona diversa - del contraente per i seguenti casi, e a condizione che il veicolo non sia condotto personalmente dagli stessi: conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore; danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. 4

5 Nel caso in cui il danno sia causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, dagli altri parenti o da affini del proprietario o del contraente con loro stabilmente conviventi, purché maggiorenni, nonché da addetti ai servizi domestici, l'impresa rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti del conducente. Qualora il proprietario o il contraente fossero a conoscenza delle suddette circostanze, l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei termini di cui all'art. 3 (Esclusioni e rivalsa). La copertura sarà operante solo se richiamata in polizza. Art. 6 - Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti L Impresa, a parziale deroga dell art. 3 (Esclusioni e rivalsa), limita il proprio diritto di rivalsa al 10% del sinistro liquidato, fino ad un massimo di euro 516, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS n L importo di cui sopra (10% del sinistro liquidato fino ad un massimo di euro 516), va ad aggiungersi a quello eventualmente dovuto dall intestatario della polizza a titolo di rimborso franchigia. La copertura sarà operante solo se richiamata in polizza. La formula tariffaria Art. 7 - Riduzione/maggiorazione del premio e della franchigia (articolo contenuto nell appendice mod. 8300, Rep. n , Racc. n ) Questa formula tariffaria prevede che, a ogni sinistro causato, vi sia il pagamento di una franchigia fissa e assoluta. Il meccanismo tariffario si articola in "classi" di durata annuale. A ogni classe corrisponde un coefficiente di premio e un livello percentuale di franchigia, come indicato nella Tabella 1. Classi di Coefficienti Franchigia merito di premio A7 0,480 0% A6 0,480 0% A5 0,490 0% A4 0,500 25% A3 0,515 25% A2 0,530 25% 5

6 A1 0,550 25% A 0,575 25% B 0,600 25% C 0,630 25% D 0,660 25% E 0,695 25% F 0,730 25% G 0,750 50% H 0,790 50% I 0,830 50% L 0,850 75% M 0,890 75% N 0,935 75% O 0, % P 1, % Q1 1, % Q2 1, % R 1, % S 1, % T 1, % U 1, % V 2, % Z 2, % Z1 3, % Z2 3, % Z3 4, % Tabella 1 La franchigia è sempre espressa in una percentuale da applicarsi al premio netto della responsabilità civile, con un importo massimo stabilito dalla tariffa in vigore. Tale importo massimo viene indicato nel contratto in occasione della stipulazione dello stesso e può variare in quanto soggetto alle stesse regole applicabili nel caso di modificazione della tariffa (articolo delle Condizioni di Assicurazione denominato "Adeguamento del premio"). La classe d'ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni rese dal contraente (riportate in polizza) e dalla sinistrosità risultante dall'attestazione dello stato del rischio (articolo delle Condizioni di Assicurazione denominato "Attestazione dello stato del rischio"). A ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella Tabella 2. CLASSE CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI 6

7 DI MERITO 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri A7 A7 A6 A E H A6 A7 A1 A E H A5 A6 A1 A E I A4 A5 A C F L A3 A4 B D G M A2 A3 B D G N A1 A2 C F I O A A1 D G L P B A E H M Q1 C B F I N Q2 D C G L O R E D H M P S F E I N Q1 T G F L O Q2 T H G M P R U I H N Q1 S U L I O Q2 S V M L P R T V N M Q1 S U Z O N Q2 T U Z P O R U V Z1 Q1 P S V Z Z1 Q2 Q1 S V Z Z1 R Q2 T Z Z1 Z2 S R U Z1 Z2 Z3 T S V Z2 Z3 Z3 U T Z1 Z3 Z3 Z3 V U Z2 Z3 Z3 Z3 Z V Z3 Z3 Z3 Z3 Z1 Z Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z1 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z3 Z3 Z3 Z3 Tabella 2 Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva: primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione; periodi successivi: durano dodici mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente. Con la sostituzione non si interrompe il periodo di osservazione in corso e si mantiene la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi anche il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Il cambio del veicolo assicurato con un altro, purchè venga ceduta la proprietà del primo, rende possibile la sostituzione del contratto. In ogni altro caso di cambio veicolo si stipula un nuovo contratto. Tuttavia, in caso di furto o demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il proprietario può beneficiare, per un altro veicolo di sua proprietà, della classe maturata, purchè tale veicolo venga assicurato con l'impresa entro sei mesi dalla data di 4 o più sinistri 7

8 risoluzione del contratto per il furto o la demolizione o la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo. Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l'assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata in corso al momento del furto, per il veicolo ritrovato dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe d'ingresso. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. Il contraente può evitare le maggiorazioni o usufruire delle riduzioni di classe conseguenti alla applicazione delle regole illustrate nella Tabella 2, offrendo all'impresa all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. (integrazione contenuta nell appendice mod. 8299, Rep. n , Racc. n ) Il proprietario di un'autovettura già assicurata con l'impresa con polizza regolarmente in corso (polizza di riferimento) che intenda assicurare con un nuovo contratto una diversa autovettura, può usufruire di una classe più favorevole rispetto a quella di ingresso prevista dalla formula tariffaria prescelta. Per beneficiare della predetta classe di merito è necessario: che la nuova autovettura sia intestata allo stesso proprietario dell'autovettura già assicurata con l'impresa; che la nuova autovettura sia di prima immatricolazione o assicurata dopo voltura al P.R.A.; che il nuovo contratto sia stipulato nella forma di copertura "GUIDA CONTROLLATA" o "GUIDA ILLIMITATA" (esclusa la "GUIDA AZIENDE") e in una delle formule previste per le polizze di nuova assunzione; che la polizza di riferimento non sia sospesa nelle garanzie e sia assegnata a una delle classi di merito previste dalla tariffa in vigore per usufruire dell'agevolazione. Lo stesso criterio vale nel caso in cui risulti essere già assicurata con l Impresa più di un autovettura e a fronte di ciascun contratto siano soddisfatti i requisiti più sopra indicati. Cosa succede se... Art. 8 - Trasferimento di proprietà del veicolo 8

9 Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà: a) Sostituzione con altro veicolo di sua proprietà Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, l'alienante può chiedere che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà. In questo caso: - è necessaria la previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato; - se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio. b) Cessione del contratto Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'impresa, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Qualora la tariffa relativa al cessionario comporti un aumento di premio si procede al conguaglio. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. c) Risoluzione del contratto Quando non si verifichino le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b) il contratto si risolve senza restituzione del premio dal giorno in cui vengano restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. Per i contratti con frazionamento di premio l'impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Art. 9 - Risoluzione del contratto per furto o rapina del veicolo In caso di furto o rapina del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il contraente deve darne notizia all'impresa, fornendo copia della denuncia di furto o rapina presentata all'autorità competente. 9

10 Art Demolizione del veicolo Nel caso di cessazione di rischio per demolizione del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa fornendo copia del certificato di demolizione rilasciato esclusivamente da centri di raccolta autorizzati o concessionari o succursali delle case costruttrici. Il contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e l'impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in proporzione al periodo non goduto. L'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno. Art Distruzione o esportazione definitiva del veicolo Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione all'impresa fornendo attestazione del P.R.A. che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. Il contratto si risolve e l'impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in proporzione al periodo non goduto. L'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno. Art Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto a) Sospensione Il contraente può richiedere la sospensione dell assicurazione in corso di contratto restituendo all'impresa il certificato di assicurazione, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. La sospensione decorre dal giorno di ricevimento dei predetti documenti e avviene tramite l'emissione di apposita appendice che deve essere sottoscritta dal contraente. Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata di almeno 3 mesi; qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi deve essere proporzionalmente integrata fino a raggiungere 3 mesi. Per tutta la durata della sospensione, se pari o superiore ai 3 mesi, rimane anche sospeso e non ha effetti: il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive. Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto. Se la sospensione è durata meno di 3 mesi, non si procede né alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l eventuale integrazione versata al momento della richiesta della sospensione. 10

11 La sospensione non è prevista nel caso di furto o rapina del veicolo, in quanto l Impresa continua ad essere esposta ai rischi derivanti dalla circolazione del veicolo stesso. Non è inoltre prevista per i contratti di durata inferiore all'anno. Nel caso di demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in proporzione al periodo non goduto. L'Impresa non procede alla restituzione dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. b) Riattivazione La riattivazione del contratto avviene a richiesta del contraente per lo stesso o altro veicolo, purchè del medesimo tipo, e prevede: l'emissione di nuovi documenti contrattuali; la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione eccetto il caso in cui quest'ultima abbia avuto una durata inferiore a 3 mesi. Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto: dell applicazione della tariffa vigente alla data dell ultima sospensione; del conteggio, a favore del contraente, del rateo di premio pagato e non goduto compresa l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Decorsi 12 mesi dalla data di sospensione senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione dell'assicurazione il contratto si estingue e il premio pagato non viene restituito. In caso di sinistro Art Denuncia di sinistro La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di constatazione amichevole di incidente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e le copie degli atti giudiziari relativi al sinistro. Nel caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, o di mancato invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, ai sensi degli artt e 1915 del Codice Civile. Art Gestione delle vertenze L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati. 11

12 L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali. Attestazione dello stato del rischio Art Attestazione dello stato del rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'impresa rilascia al contraente una attestazione che contenga: - la denominazione dell'impresa; - il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente; - il numero del contratto di assicurazione; - la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva; - la classe di assegnazione del contratto per l annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993; - il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, sia stato assicurato presso impresa diversa. Per sinistri verificatisi devono intendersi i sinistri pagati o posti a riserva; in quest'ultimo caso suddividendoli in sinistri riservati a persone e sinistri riservati a cose; - i dati della targa di riconoscimento del veicolo o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la firma dell'assicuratore. L'Impresa rilascia l'attestazione anche nel caso di tacito rinnovo del contratto, mentre non la rilascia nel caso di: - sospensione della garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; - furto del veicolo senza ritrovamento. Il contraente deve consegnare all assicuratore l Attestazione dello stato del rischio all atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l ha rilasciata. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 (Riduzione/maggiorazione del premio e della franchigia). 12

13 Norme generali Art Rinnovo del contratto Salvo quanto previsto dall'art. 17 (Adeguamento del premio), in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è tacitamente rinnovato di anno in anno per una durata pari a 12 mesi. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua durata residua, esso non si considera di durata inferiore all'anno, pertanto, alla sua scadenza, si applica quanto previsto dal primo comma. Art Adeguamento del premio Al momento del rinnovo del contratto l'impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio. Le indicazioni riguardo il nuovo premio sono messe a disposizione presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il contraente comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui il contraente non dia alcuna comunicazione e non proceda al pagamento del nuovo premio nel termine di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto di diritto. Al fine di consentire al contraente di stipulare un contratto con altra compagnia, l Impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Art Pagamento del premio Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dall'impresa, che indichi la data del pagamento e rechi la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento di tutte le somme dovute dal contraente in forza del presente contratto deve essere eseguito nella sede legale dell'impresa, salva al contraente stesso la facoltà di liberarsi, purché entro il termine di scadenza dell'obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell'art. 1901, 2 comma, Codice Civile, con pagamento eseguito presso l'agente per il tramite del quale il contratto stesso é stato concluso. 13

14 Art Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge. Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio aggravamento del rischio Qualora il contraente, al momento della stipulazione del contratto, renda dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell indennizzo fatti salvi i diritti dei terzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente. 14

15 GLOSSARIO Aggravamento del rischio: Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto. Alienazione: Trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte. Assicurato: Soggetto destinatario delle prestazioni assicurative. Assicurazione: Insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza. Attestazione dello stato del rischio: Certificato emesso dall Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall assicurato. Cedente: Persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione. Certificato (di assicurazione): Tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto. Cessionario: Soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione. Circolazione: Movimento, fermata e sosta del veicolo. Concorrenza (fino alla concorrenza): Raggiungimento. Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Contrassegno: Tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo. Danno: 15

16 Modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose. Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione. Disdetta: Atto con cui il contraente o l Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto. Distruzione: Danni al veicolo tali da ridurlo a relitto. Esclusioni (di garanzia): Situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative. Franchigia fissa e assoluta: Quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica. Furto: Impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto. Impresa o Compagnia: Lloyd Adriatico S.p.A. Massimale: Limite economico massimo entro il quale l Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Polizza: Documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Premio: Prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza. Quietanza: Ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall Impresa. R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): Responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano 16

17 derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri. Rischio: Eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone. Risoluzione: Scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge. Rivalsa (azione di rivalsa): Diritto dell Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni. Sinistro: Verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Terzi: Persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione. 17

18 NORME DI LEGGE CODICE CIVILE Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e Aggravamento del rischio Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. 18

19 L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso Mancato pagamento del premio Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita Avviso all'assicuratore in caso di sinistro L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 19

20 CODICE DELLA STRADA 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro 262 a euro All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da euro 262 a euro Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 12 luglio 1990, n. 186, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e psichica sarà accertato con le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'art. 119, e può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento. 20

21 Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da euro 262 a euro Comportamento in caso di incidente L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinchè non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente. In ogni caso i conducenti devono altresì fornire le proprie generalità, nonchè le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 413. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la reclusione fino a dodici mesi, e con la multa fino a euro Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51 a euro Sanzioni amministrative accessorie all accertamento di reati Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni 21

22 amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi a un anno. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione. LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990 Articolo 4 Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. Ferma restando la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile; b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). Articolo 18 Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. D.L. 23 DICEMBRE 1976, N. 857 Articolo 5 22

23 Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. Condizioni di polizza depositate in originale presso lo studio del notaio dott. Luciano Pellegrini in Trieste in data 05/03/2001, Rep. n , Racc. n

24 APPENDICE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE AUTO DELLA POLIZZA AUTO NUOVA 4R CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA RCA E POLIZZA 4R Le Condizioni di Assicurazione i cui estremi identificativi sono richiamati sullo stampato di polizza del contratto a fronte del quale operano, sono modificate e integrate in ordine agli articoli: CGA Responsabilità Civile Auto Rep dd. 25/5/1998 e Rep dd. 5/3/2001 CGA Polizza Auto Nuova 4R Rep dd. 25/5/1998 e Rep dd. 5/3/2001 CGA Polizza Auto Nuova 4R Rep dd. 20/12/1995 Polizza RCA condizioni speciali Rep dd. 22/2/1995 e Rep dd. 17/6/1994 CGA Polizza 4R Rep dd. 17/6/1994 CGA Polizza 4R Rep dd. 22/2/1995 articolo 8 Formule Tariffarie articolo 7 Riduzione/Maggiorazione del premio e della franchigia articolo 6 Riduzione/Maggiorazione del premio e della franchigia lettera F Bonus/Malus e lettera G Maggiorazione del premio per sinistrosità peius articolo 10 Franchigia Fissa riduzione maggiorazione articolo 7 Franchigia Fissa riduzione maggiorazione con le previsioni dei seguenti commi fatte salve, per quanto non espressamente previsto dalla presente appendice, le disposizioni contenute nei corrispondenti articoli delle predette Condizioni di Assicurazione. La modifica/integrazione, così come sopra regolamentato, si estende anche alle appendici Mod. 6264, Mod. 6285/1, Mod. 6286/1, Mod. 6300, Mod. 6301, Mod. 6319, Mod. 6320, Mod. 8298, Mod. 8299, Mod e Mod. 8304, se operanti in luogo dei predetti articoli. Con la sostituzione non si interrompe il periodo di osservazione in corso e si mantiene la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o locatario nel caso di contratti di leasing). La vendita o la consegna in conto vendita del veicolo assicurato, rende possibile la sostituzione del contratto. 24

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