RAVENNA 25 MARZO PREMESSA

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1 L ODV D.LGS. 231/01 COLLEGIO SINDACALE E ODV: FUNZIONI E RESPONSABILITA RAVENNA 25 MARZO PREMESSA L ART. 6 DEL D. LGS. N. 231/2001 PREVEDE CHE L ENTE POSSA ESSERE ESONERATO DALLA RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA COMMISSIONE DEI REATI INDICATI SE L ORGANO DIRIGENTE HA,FRA L ALTRO: A) ADOTTATO MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IDONEI A PREVENIRE I REATI CONSIDERATI; B) AFFIDATO IL COMPITO DI VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E L OSSERVANZA DEL MODELLO E DI CURARNE L AGGIORNAMENTO AD UN ORGANISMO DELL ENTE DOTATO DI AUTONOMI POTERI DI INIZIATIVA E CONTROLLO 1

2 ESSENZIALITA DELL ORGANISMO E DEL SUO CORRETTO FUNZIONAMENTO RESPONSABILITA DELL ENTE SE, PUR ADOTTATO IL MODELLO : NON SI NOMINA L ORGANISMO ; L ORGANISMO NON SI ATTIVA E NON ESEGUE QUANTO A LUI DEMANDATO PER LEGGE; LE CONSEGUENZE PER L INATTIVITÀ DELL ODV O PER LA SUA NON CORRETTA ATTIVITÀ SONO GRAVISSIME PER L ENTE IN QUANTO EQUIPARABILI ALLA MANCATA ADOZIONE DEL MODELLO LA NOMINA DELL ORGANISMO A CURA DELL ORGANO DIRIGENTE COLLEGIALMENTE INTESO; QUINDI C.D.A. - DUBBI SULLA POSSIBILITA DI NOMINA DA PARTE DI AMMINISTRATORI DELEGATI ; NECESSITA DI ATTO FORMALE ; DUBBI SULLA POSSIBILITA DI ESERCIZIO DI FATTO DELLE FUNZIONI ( COMUNQUE NON OPPORTUNO); QUINDI ATTO DI NOMINA FORMALE - ACCETTAZIONE DA PARTE DELL ORGANISMO CHE È UN ORGANISMO DELL ENTE NON NECESSARIO E NON SOCIETARIO COME INVECE SONO C.D.A., ASSEMBLEA, COLLEGIO SINDACALE; 2

3 LE FUNZIONI : DIFFERENZE ORGANISMO A TUTELA DELL ENTE STESSO RADICALE DIFFERENZA DELLA FUNZIONE SVOLTA DALL ODV RISPETTO AL COLLEGIO SINDACALE LA CUI FUNZIONE È QUELLA DI TUTELARE I SOCI ED IN PARTICOLARE LE MINORANZA DEI SOCI DIFFERENZE RISPETTO AI COMITATI INTERNI CHE SONO FUNZIONALI AL CORRETTO OPERARE DELLA SOCIETÀ (COMITATO DI CONTROLLO INTERNO PER LE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE) COMPOSIZIONE DELL ODV MONOCRATICO O COLLEGIALE ESTERNO / INTERNO / MISTO NECESSITA DI PARAMETRARE LA SUA COMPOSIZIONE IN RELAZIONE A: DIMENSIONE DELL ENTE, ATTIVITÀ SVOLTA DALL ENTE DEVE COMUNQUE ESSERE TALE DA GARANTIRE LA EFFETTIVITA DELL ATTIVITA DI CONTROLLO POSSIBILITÀ NEGLI ENTI DI MINORI DIMENSIONI DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DIRETTAMENTE DALL ORGANISMO DIRIGENTE (C.D.A. /AMMINISTRATORE DELEGATO) 3

4 COMPITI DELL ODV VIGILA SULL EFFETTIVITÀ DEL MODELLO, E QUINDI VERIFICA LA COERENZA TRA I COMPORTAMENTI CONCRETI ED IL MODELLO ISTITUITO; VALUTA L ADEGUATEZZA DEL MODELLO, OSSIA LA SUA REALE (E NON MERAMENTE FORMALE) CAPACITÀ DI PREVENIRE, IN LINEA DI MASSIMA, I COMPORTAMENTI NON VOLUTI; ANALIZZA IL MANTENIMENTO NEL TEMPO DEI REQUISITI DI SOLIDITÀ E FUNZIONALITÀ DEL MODELLO; CURA IL NECESSARIO AGGIORNAMENTO IN SENSO DINAMICO DEL MODELLO, NELL IPOTESI IN CUI LE ANALISI OPERATE RENDANO NECESSARIO EFFETTUARE CORREZIONI ED ADEGUAMENTI: PRESENTA PROPOSTE DI ADEGUAMENTO DEL MODELLO VERSO GLI ORGANI/FUNZIONI AZIENDALI; ESEGUE IL FOLLOW-UP, E QUINDI VERIFICA L ATTUAZIONE E DELL EFFETTIVA FUNZIONALITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE. DALLE FUNZIONI DERIVA LA ESCLUSIONE DI SOVRAPPOSIZIONI NECESSITÀ DI NON SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI ORGANI STRETTAMENTE LEGATA ALLA FUNZIONE SVOLTA; IN PARTICOLARE NON SOVRAPPOSIZIONE CON COLLEGIO SINDACALE IL QUALE MANTIENE INTATTI I COMPITI E LE FUNZIONI (VEDI INFRA); IN PARTICOLARE MANTENIMENTO DELLA RESPONSABILITA IN CAPO AL C.D.A. ART C.C. SI VEDA IN FINE ; ORGANISMI PREVISTI DAL D.LGS. 81/08 (IN PARTICOLARE RSPP) E CON ALTRI ORGANISMI FINALIZZATI AD ASSICURARE IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA; NON SI VALUTANO I RAPPORTI CON I COMITATI AD ES. PREVISTI PER LE QUOTATE (NOMINE, REMUNERAZIONI ETC.) 4

5 L ODV E IL COLLEGIO SINDACALE 2403 C.C. IL COLLEGIO SINDACALE VIGILA SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE ED IN PARTICOLARE SULL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADOTTATO DALLA SOCIETÀ E SUL SUO CONCRETO FUNZIONAMENTO L ODV ED IL COLLEGIO SINDACALE QUINDI TOTALE DIVERSITÀ DEGLI INTERESSI E BENI GARANTITI TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICHE DIVERSE; COLLEGIO SINDACALE INTERLOCUTORE DELL ODV; COLLEGIO SINDACALE DESTINATARIO DELLA ATTIVITÀ DELL ODV NEI CASI DI PARTICOLARE GRAVITA 5

6 I REQUISITI/DOVERI DELL ODV : INDIPENDENZA INDIPENDENZA IN RELAZIONE ALLA FUNZIONALITÀ DELL ODV INDIPENDENZA SIA DEI SINGOLI COMPONENTI CHE FUNZIONALE COMPLESSIVA DELL ORGANISMO INDIPENDENZA DEI SINGOLI : NON SIGNIFICA INESISTENZA DI RAPPORTI, MA ASSENZA DI COMPITI OPERATIVI CHE COMPORTINO LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE SCELTE CHE ABBIANO EFFETTI ECONOMICI INDIPENDENZA NEL SUO COMPLESSO : DA VALUTARSI IN CONCRETO I REQUISITI/DOVERI DELL ODV : LA PROFESSIONALITÀ DOVERE DI VALUTARE LA PROPRIA COMPETENZA IN RELAZIONE AI COMPITI AFFIDATI LA COMPETENZA DOVRÀ ESSERE VALUTATA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE CONCRETA E COMPORTA IL FATTO CHE I COMPONENTI ABBIANO COMPETENZE DIVERSE NECESSITÀ DI ESPRIMERE VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA ADEGUATEZZA DEL MODELLO PROBLEMI PARTICOLARI DERIVANTI DAL FATTO CHE LA ATTIVITÀ PRIMARIA È EVITARE LA COMMISSIONE DI FATTI REATO CHE COMPORTINO LA RESPONSABILITÀ DELL ENTE (COMPETENZA LEGALE) 6

7 FORMALIZZAZIONE DI REQUISITI INERENTI I COMPONENTI POSSIBILITÀ DI INSERIRE REQUISITI MINIMI PROFESSIONALI ; POSSIBILITÀ DI INSERIRE REQUISITI DI ONORABILITÀ ; POSSIBILITÀ DI PREVEDERE CONDIZIONI DI DECADENZA ED ESCLUSIONE ; I REQUISITI / DOVERI DELL ODV: LA CONTINUITÀ DI AZIONE VALUTAZIONE DEL TEMPO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO CHE VIENE RICHIESTO PER LA ATTIVITÀ E DIMENSIONE AZIENDALE IMPOSSIBILITÀ DI FASI VUOTE NECESSITÀ / OPPORTUNITÀ DI ADOTTARE UN REGOLAMENTO DELL ODV CHE DISCIPLINI LE MODALITÀ FUNZIONALI DELLO STESSO (TEMPISTICHE, CAMPIONAMENTI, VERBALIZZAZIONE ETC.), REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI VERSO L ENTE (INFORMATIVA AI DIPENDENTI ETC.) POTERI E CONCRETO ESPLETAMENTO DEGLI STESSI 7

8 I POTERI /DOVERI DELL ODV L ODV DEVE ESSERE DOTATO DI TUTTI I POTERI NECESSARI PER ASSICURARE UNA PUNTUALE ED EFFICIENTE VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO E SULL OSSERVANZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E QUINDI FINALIZZATI A : A) VERIFICA DELL EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL MODELLO; B) VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MODALITÀ E DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL MODELLO ORGANIZZATIVO E RILEVAZIONE DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI COMPORTAMENTALI CHE DOVESSERO EMERGERE DALL ANALISI DEI FLUSSI INFORMATIVI E DALLE SEGNALAZIONI ALLE QUALI SONO TENUTI I RESPONSABILI DELLE VARIE FUNZIONI; C) FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE ALL ORGANO DIRIGENTE PER GLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI ED ADEGUAMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO, IN CONSEGUENZA DI: * SIGNIFICATIVE VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO; * SIGNIFICATIVE MODIFICAZIONI DELL ASSETTO INTERNO DELLA SOCIETÀ E/O DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ D IMPRESA; * MODIFICHE NORMATIVE; SEGUE I POTERI / DOVERI DELL ODV D) SEGNALAZIONE ALL ORGANO DIRIGENTE, PER GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI, DI QUELLE VIOLAZIONI ACCERTATE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO CHE POSSANO COMPORTARE L INSORGERE DI UNA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL ENTE; E) PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE INFORMATIVA, SU BASE ALMENO SEMESTRALE, PER L ORGANO DIRIGENTE; F)TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE AL COLLEGIO SINDACALE; G) DOCUMENTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ SVOLTA; 8

9 SEGUE I POTERI / DOVERI DELL ODV LE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DALL ODV NON POSSONO ESSERE SINDACATE DA ALCUN ALTRO ORGANISMO O STRUTTURA AZIENDALE, L ORGANO DIRIGENTE È IN OGNI CASO CHIAMATO A SVOLGERE UN ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL ADEGUATEZZA DEL SUO INTERVENTO, RIMANENDO IN CAPO ALL ORGANO DIRIGENTE LA RESPONSABILITÀ ULTIMA DEL FUNZIONAMENTO (E DELL EFFICACIA) DEL MODELLO ORGANIZZATIVO; L ORGANO DIRIGENTE DOVRÀ APPROVARE UNA DOTAZIONE ADEGUATA DI RISORSE FINANZIARIE, PROPOSTA DALL ODV, DELLA QUALE L ODV POTRÀ DISPORRE PER OGNI ESIGENZA NECESSARIA AL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI COMPITI; WARNING - IL POSSIBILE REGOLAMENTO PRO E CONTRO? SE INDICO E PONGO UNA REGOLAMENTAZIONE NORMALE DEI REQUISITI, POTERI E DOVERI PONGO CONTESTUALMENTE I PARAMETRI PER VALUTARE LA POSSIBILE AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ 9

10 PROBLEMA : EVITARE LE ASIMMETRIE INFORMATIVE AD INIZIATIVA DELL ODV - L ODV DEVE AVERE LIBERO ACCESSO PRESSO TUTTE LE FUNZIONI DELLA SOCIETÀ - SENZA NECESSITÀ DI ALCUN CONSENSO PREVENTIVO - ONDE OTTENERE OGNI INFORMAZIONE O DATO RITENUTO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PREVISTI DAL D. LGS. N. 231/2001; - L ODV PUÒ - SOTTO LA SUA DIRETTA SORVEGLIANZA E RESPONSABILITÀ AVERE ACCESSO A TUTTE LE STRUTTURE DELLA SOCIETÀ OVVERO DI CONSULENTI ESTERNI SEGUE PROBLEMA: EVITARE LE ASIMMETRIE INFORMATIVE AD INIZIATIVA DELL ENTE OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELL ODV QUINDI OBBLIGO DA PARTE DELLE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE DI COMUNICARE: A) LE RISULTANZE PERIODICHE DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO DALLE STESSE POSTA IN ESSERE PER DARE ATTUAZIONE AI MODELLI (REPORT RIEPILOGATIVI DELL ATTIVITÀ SVOLTA, ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, INDICI CONSUNTIVI, ECC.); B) LE ANOMALIE O ATIPICITÀ RISCONTRATE NELL AMBITO DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI NON SUFFICIENZA PER L ODV DI ATTENDERE LE INFORMAZIONI NECESSITÀ DI UN SUO RUOLO ATTIVO OBBLIGO PER I DIPENDENTI DI ENUNCIARE I FATTI RILEVANTI DEI QUALI VENGANO A CONOSCENZA N.B. LA EVENTUALE INFORMAZIONE DEL DIPENDENTE NON PUÒ COSITUIRE VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E CORRETTTEZZA ARTT E 2105 C.C. 10

11 D.LGS. 231/01 NEI GRUPPI DI SOCIETÀ PARTICOLARITÀ DEI GRUPPI DI SOCIETÀ ; ART. 5 D.LGS. 231/01: SUSSISTE RESPONSABILITÀ DELL ENTE SE ESSO HA TRATTO UN INTERESSE O VANTAGGIO ; INTERESSE ANCHE SE ESISTA UN SOGGETTO MEDIATO ; TEORIA DEI VANTAGGI COMPENSATIVI QUALE FONDAMENTO DELL ESISTENZA DEL GRUPPO DI SOCIETÀ; CONSEGUENZE A) IN OGNI SOCIETÀ CONTROLLATA DEVE ESSERE ISTITUITO L ODV EX ART. 6, CO. 1, LETT. B), CON TUTTE LE RELATIVE ATTRIBUZIONI DI COMPETENZE E RESPONSABILITÀ; B) L ORGANISMO DELLA CONTROLLATA POTRÀ AVVALERSI, NELL ESPLETAMENTO DEL COMPITO DI VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E L OSSERVANZA DEL MODELLO, DELLE RISORSE ALLOCATE PRESSO L ANALOGO ORGANISMO DELLA CAPOGRUPPO, SULLA BASE DI UN PREDEFINITO RAPPORTO CONTRATTUALE CON LA STESSA; C) I DIPENDENTI DELL ORGANISMO DELLA CAPOGRUPPO, NELLA EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI PRESSO LE SOCIETÀ DEL GRUPPO, ASSUMONO LA VESTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI; 11

12 PROFILI PENALI DELLA RESPONSABILITÀ DELL ODV PUÒ ESISTERE UN PROBLEMA DI RESPONABILITÀ PENALE IN CAPO ALL ORGANISMO IN CASO DI COMMISSIONE DI ILLECITI DA PARTE DELL ENTE A SEGUITO DEL MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DI VIGILANZA SULL ATTUAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO? SEGUE I PROFILI PENALI POTREBBE ESISTERE U NPROFILO DI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL ART. 40, CO. 2, COD. PEN. E, DUNQUE, NEL PRINCIPIO IN BASE AL QUALE NON IMPEDIRE UN EVENTO, CHE SI HA L OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE, EQUIVALE A CAGIONARLO ; L OBBLIGO DI VIGILANZA NON COMPORTA DI PER SÉ L OBBLIGO DI IMPEDIRE L AZIONE ILLECITA: ESSO, E LA RESPONSABILITÀ PENALE CHE NE DERIVA AI SENSI DEL CITATO ART. 40, CO. 2, COD. PEN., SUSSISTE SOLO QUANDO IL DESTINATARIO È POSTO NELLA POSIZIONE DI GARANTE DEL BENE GIURIDICO PROTETTO 12

13 SEGUE I PROFILI PENALI GLI OBBLIGHI DELL ODV SONO COMPITI DI CONTROLLO NON IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI, MA AL FUNZIONAMENTO ED ALL OSSERVANZA DEL MODELLO, CURANDONE, ALTRESÌ, L AGGIORNAMENTO E L EVENTUALE ADEGUAMENTO OVE VI SIANO MODIFICAZIONI DEGLI ASSETTI AZIENDALI DI RIFERIMENTO ; L ODV NON HA IL POTERE IMPEDITIVI MA DI SOLO CONTROLLO DELLA ATTUALITÀ E RISPETTO DEL MODELLO E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO STESSO; IDENTICA CONCLUSIONE SI RAGGIUNGE NEL CASO DI DELITTI COLPOSI (SICUREZZA SUL LAVORO) ; LA CONSEGUENZA NON ESISTENZA DI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL ART. 40, II COMMA C.P.; POSSIBILITÀ DI CONCORSO MATERIALE SE L ODV O SUOI SINGOLI COMPONENTI CONCORRANO NELLA COMMISSIONE DEL REATO 13

14 LA RESPONSABILITÀ CIVILE MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PROPRI DELL ODV SIANO ESSI DETERMINATI DAL D.LGS. 231/01 CHE DALL EVENTUALE REGOLAMENTO; SANZIONE A CARICO DELL ENTE ; RESPONSABILITÀ DELL ODV; CONCORRENZA DI RESPONSABILITÀ DELL ORGANO DIRIGENTE PER CULPA IN ELIGENDO O IN VIGILANDO 14

15 LE RESPONSABILITA DEL COLLEGIO SINDACALE Ravenna, 25 marzo 2009 DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE Vigilare su: - Osservanza della legge e dello statuto; - Rispetto dei principi di corretta amministrazione; - Adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento. Controllo contabile solo se società non quotata e non tenuta al consolidato e purché previsto in statuto (eccezione alla regola generale della separazione del controllo di legalità dal controllo contabile) Ampliamento della funzione di controllo in capo al Collegio Sindacale, su tutta l attività sociale (non solo controllo sull operato degli amministratori, ma anche sugli atti degli altri organi sociali e dei dirigenti della società) allo scopo di tutelare i soci (soprattutto le minoranze) ed i creditori sociali.

16 ALTRE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE (1/2) - convocare l assemblea (omissione o ingiustificato ritardo degli amministratori; fatti censurabili di rilevante gravità; cessazione di tutti gli amministratori); - compiti di amministrazione attiva in via residuale ed eccezionale (ordinaria amministrazione in caso di cessazione degli amministratori; accertamento cause di scioglimento ed adempimenti conseguenti); - funzione consultiva (sostituzione per cooptazione degli amministratori; compensi degli amministratori delegati; incarico del revisore contabile; pareri in ambito contabile o relativi al complessivo assetto economico della società) ALTRE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE (2/2) - verifiche in relazione ad operazioni straordinarie; - ricezione delle denunce dei soci su fatti ritenuti censurabili; - denuncia al Tribunale in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione tali da poter arrecare danno alla società

17 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL D. LGS. N. 6/03 Sia per i soggetti incaricati del controllo contabile sia per i sindaci la responsabilità è come per gli amministratori - illimitata. La responsabilità ha infatti anche, e soprattutto, una funzione di deterrente, di spinta ad evitare violazioni dei rispettivi doveri. Si è peraltro stabilito che la responsabilità consegue solo alla violazione colpevole di specifici e ben individuati doveri, diversi a seconda dei ruoli svolti, e che essa deve valutarsi in relazione a ciascuno dei vari soggetti solidalmente responsabili, in modo da evitare in radice un indebita estensione della responsabilità solidale a soggetti che abbiano svolto con diligenza i loro specifici compiti. DILIGENZA SPECIFICA (1/3) I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell incarico È richiesta una diligenza di tipo professionale (prudenza, perizia e capacità professionale richieste dall incarico)

18 DILIGENZA SPECIFICA (2/3) Facile desumere comportamento negligente e non professionale in caso di violazione di specifici obblighi previsti dalla legge dai quali sia derivato un danno alla società Difficile desumere comportamento negligente e non professionale nel caso in cui la mancanza di professionalità e diligenza non si esprima (o non si esprima solo) nella violazione di obblighi specifici DILIGENZA SPECIFICA (3/3) Si è affermato che i sindaci devono assumere ogni iniziativa che, se pure non rispondente ad un determinato obbligo di legge, sia necessaria per l assolvimento del controllo sull amministrazione della società I sindaci, per evitare la propria responsabilità, devono provare di non essere stati in grado di impedire un danno alla società, per ragioni a loro non imputabili né a titolo di dolo né a titolo di colpa la diligenza professionale deve essere commisurata: 1) alle principali caratteristiche della società (dimensioni, oggetto sociale, struttura organizzativa e proprietaria); 2) all ampiezza delle funzioni del collegio sindacale N.B.: non esiste un comportamento che possa definirsi corretto in generale, ma un importante contributo è stato fornito dai principi di comportamento elaborati dagli ordini professionali

19 RESPONSABILITA DEI SINDACI - Responsabilità di natura civile (artt e 2409-sexies C.c.) per l inadempimento dei doveri di vigilanza e controllo - Responsabilità di natura penale (artt e ss. C.c.) nel caso in cui le violazioni/omissioni dei sindaci siano riconducibili a determinate figure di reato LA RESPONSABILITA CIVILE I sindaci sono responsabili per violazione : 1) del dovere di verità delle loro attestazioni; 2) del dovere di segretezza sui fatti e documenti esaminati; 3) di ogni altro obbligo imposto dalla legge (indipendentemente da un connesso adempimento degli amministratori); 4) del dovere di vigilanza sugli amministratori

20 RESPONSABILITA ESCLUSIVA DEI SINDACI (1/2) La responsabilità dei sindaci può derivare da atti dannosi compiuti direttamente dagli stessi sindaci. Due sono le ipotesi di responsabilità esclusiva previste dall art C.c.: 1) attestare fatti non veri; 2) violare il segreto d ufficio. La responsabilità esclusiva sussiste anche in tutti i casi in cui si configuri un danno non collegato ad un inadempimento degli amministratori (es. mancata convocazione assemblea in caso di cessazione di tutti gli amministratori, mancata iscrizione nel Registro imprese della cessazione degli amministratori, mancata richiesta al Tribunale di riduzione del capitale per perdite se non vi ha provveduto l assemblea) RESPONSABILITA ESCLUSIVA DEI SINDACI (2/2) La responsabilità di tipo esclusivo può essere riferita solidalmente a tutti i membri del collegio sindacale (di norma, è solidale la responsabilità per danno da omissione di obblighi propri e specifici del collegio sindacale) oppure ad un solo sindaco, se riguarda fatti attribuibili individualmente al singolo sindaco (es. responsabilità per violazione del segreto d ufficio)

21 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA SOLIDALE Il singolo sindaco, per escludere la sua responsabilità in relazione a determinati comportamenti/decisioni del collegio sindacale, può annotare il proprio dissenso nel verbale da trascrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (come per gli amministratori ex art C.c.)? La dottrina maggioritaria ha dato risposta affermativa posto che: - non vi è altro modo di dimostrare l assenza di colpa del sindaco dissenziente; - il collegio sindacale delibera con il metodo maggioritario RESPONSABILITA CONCORRENTE DEI SINDACI (1/2) La responsabilità dei sindaci deriva da un comportamento doloso/colposo degli amministratori, che i sindaci avrebbero dovuto prevenire o impedire nello svolgimento diligente della loro funzione di vigilanza. I sindaci rispondono solidalmente con gli amministratori per fatti/omissioni degli stessi amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (art. 2407, comma 2, C.c.)

22 RESPONSABILITA CONCORRENTE DEI SINDACI (2/2) Presupposti per la responsabilità solidale dei sindaci : 1) inadempimento da parte degli amministratori (fatti illeciti/omissioni); 2) verificarsi di un danno; 3) omessa vigilanza da parte dei sindaci; 4) nesso di causalità tra mancata vigilanza dei sindaci (o loro comportamento negligente) e danno N.B.: La responsabilità dei sindaci, anche quando è concorrente con quella degli amministratori, è sempre responsabilità per fatto proprio per violazione del dovere di vigilare diligentemente sull operato degli amministratori, di denunciare le irregolarità riscontrate, di assumere le iniziative sostitutive LIMITI ALLA RESPONSABILITA SOLIDALE La responsabilità solidale è limitata ai danni derivanti dagli illeciti degli amministratori che i sindaci avrebbero potuto o dovuto impedire esercitando con diligenza il loro controllo La responsabilità solidale deve, invece, ritenersi esclusa per i danni, derivanti da comportamenti degli amministratori, che i sindaci non hanno potuto evitare, pur vigilando con diligenza e professionalità (difficile onere della prova) Il diverso grado di responsabilità tra amministratori e sindaci ha rilievo solo nei rapporti interni (azione di regresso), mentre è irrilevante nei confronti del soggetto danneggiato, che potrà chiedere l intero risarcimento anche ad un solo sindaco.

23 IL CONTROLLO CONTABILE Le società non quotate e non obbligate al bilancio consolidato possono, se previsto dallo statuto, affidare al collegio sindacale anche il controllo contabile (art bis, comma 3, C.c.). In tale caso, la responsabilità del collegio sindacale si estende anche al corretto esercizio di tale funzione (la responsabilità va graduata in relazione all ampiezza dell incarico) L art sexies C.c. (responsabilità degli incaricati del controllo contabile) rinvia all art C.c. (responsabilità del collegio sindacale) Chi effettua il controllo contabile è responsabile nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall inadempimento dei propri doveri AZIONE DI RESPONSABILITA VERSO I SINDACI All azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 C.c. - introdotte per i sindaci, come per gli amministratori, l azione di responsabilità esercitata dai soci e nelle procedure concorsuali; - estesa l applicabilità ai sindaci dell azione individuale del socio e del terzo; - applicazione ai sindaci delle norme sull azione di responsabilità degli amministratori, in quanto compatibili (es. si ritiene che l art C.c. vada coordinato con l art C.c. in tema di revoca dei sindaci la deliberazione dell azione di responsabilità comporta la revoca d ufficio dei sindaci solo in presenza di approvazione del Tribunale)

24 RESPONSABILITA PENALE DEI SINDACI (1/4) Il Collegio Sindacale, oltre all obbligo di vigilare sulla legalità dell attività gestoria, ha anche l obbligo di impedire i fatti posti in essere dagli amministratori che siano lesivi degli interessi della società, dei soci e dei terzi se i fatti degli amministratori assumono rilevanza penale, può configurarsi la responsabilità dei sindaci per non averne impedito la commissione. Secondo la Corte di Cassazione, i sindaci hanno il dovere di intervenire tutte le volte in cui gli amministratori violino la legge (anche quella penale) e, nel caso in cui essi abbiano conoscenza di attività illecite poste in essere dagli amministratori, hanno il dovere di intervenire per impedire la realizzazione di reati in caso contrario, i sindaci dovranno essere ritenuti responsabili con gli amministratori (ai sensi dell art. 40, comma 2, C.p. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo ) RESPONSABILITA PENALE DEI SINDACI (2/4) Tra gli obblighi di attivazione in capo al Collegio Sindacale non rientra quello di denuncia all Autorità giudiziaria. Ai sindaci sono state attribuite ampie funzioni di controllo dirette non a soddisfare esigenze di natura pubblicistica, ma a tutelare interessi di natura privatistica (propri della società, dei soci, dei terzi), tali da assicurare la regolarità amministrativa nell ambito della gestione dell impresa Non si applica l art. 361 C.p. (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

25 RESPONSABILITA PENALE DEI SINDACI (3/4) Le violazioni/omissioni dei sindaci possono dare luogo a responsabilità penale se integrano figure di reato aventi come soggetti attivi i sindaci. - False comunicazioni sociali (art C.c.); - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art C.c.); - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art C.c.); - omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (art C.c.); - omessa convocazione dell assemblea (art C.c.); RESPONSABILITA PENALE DEI SINDACI (4/4) - infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art C.c.); - illecita influenza sull assemblea (art C.c.); - aggiotaggio (art C.c.); - ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art C.c.); - rivelazione di segreto professionale (art. 622 C.p.)

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