Il collegio sindacale Norme di comportamento e casi pratici

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1 Parma, 29 settembre Il collegio sindacale Norme di comportamento e casi pratici Michele Testa Dottore Commercialista e Revisore Legale

2 2 QUADRO NORMATIVO LE NORME IL CROCEVIA DEI CONTROLLI SOCIETARI - artt / 2409 septies C.C. - artt. 148 / 151 TUF (d.lgs. 24/02/1998 n.58) main.regolamentazione.tuf&resultmethod=tuf&search=1&symblink=/mai n/regolamentazione/tuf/index.html - d.lgs. 231/2001 art d.lgs. 39/2010 art.19

3 3 QUADRO NORMATIVO ALTRE FONTI IL CROCEVIA DEI CONTROLLI SOCIETARI - Norme di comportamento ( ) b af-b79b2c87354a - Codice di autodisciplina (2014) porategovernance.htm - Linee guida OdV (FNC n.18 05/2013)

4 4 CODICE CIVILE e TUF

5 5 Art Doveri del collegio sindacale Il collegio sindacale vigila: - sull'osservanza della legge e dello statuto, - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.

6 6 Art. 149 TUF - Doveri 1. Il collegio sindacale vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

7 7 Art bis - Poteri del collegio sindacale I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).

8 8 Art bis - Poteri del collegio sindacale - segue Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

9 9 Art. 151 Poteri I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri.

10 10 Art. 151 Poteri - segue Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale da tenersi, a cura del collegio, nella sede della società. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

11 11 Art Responsabilità I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

12 12 NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

13 INTRODUZIONE 13 LE TAPPE DELLE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE 15 dicembre 2010 Approvazione definitiva del CNDCEC a seguito di pubblica consultazione 1 gennaio 2011 ENTRATA IN VIGORE 1 gennaio 2012 e 1 gennaio 2013 Aggiornamenti 5 marzo 2015 Pubblica consultazione nuova edizione Entrata in vigore 30 settembre 2015

14 INTRODUZIONE 14 LE TAPPE DELLE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ QUOTATE 25 luglio 2012 Approvazione preliminare del CNDCEC 30 settembre 2012 Termine pubblica consultazione Dicembre 2014 Nuova pubblica consultazione 15 febbraio 2015 Termine pubblica consultazione Entrata in vigore 30 settembre 2015

15 15 INQUADRAMENTO INTERNAZIONALE International Federation of Accountants IFAC (Code of Ethics for professional accountants) Fédération Des Experts Comptables Européens FEE (Statutory Audit Independence and Objectivity Common Core of Principles For the Guidance of the European Profession July 1998) Commissione Europea (Raccomandazione del 16 maggio 2006, L indipendenza dei revisori legali dei conti nell UE: un insieme di principi fondamentali)

16 16 FORMA Le sezioni si articolano in norme che articolano in: PRINCIPI RIFERIMENTI NORMATIVI CRITERI APPLICATIVI COMMENTI

17 17 NORME IN VIGORE DAL 2013

18 18 CONTENUTI Centralità ed efficienza funzione di controllo (concomitante e continuativo) svolto da professionisti con valorizzazione del requisito dell obiettività e dell indipendenza del sindaco Individuazione degli elementi essenziali del dovere di vigilanza mediante l adozione di un metodo basato sull analisi del rischio

19 19 FUNZIONE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE sono una declinazione degli artt. 7, 8 e 9 della deontologia professionale (anche dal punto di vista delle conseguenze delle violazioni)

20 20 FUNZIONE LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE sono un corpo di regole generali che, alla luce dell esperienza professionale del sindaco, devono essere declinate in procedure di vigilanza specifiche, il cui contenuto varia al variare delle dimensioni e delle altre caratteristiche specifiche dell impresa soggetta a controllo sono anche una raccolta di best practices nello svolgimento della funzione di controllo aggiornano e razionalizzano i Principi e le raccomandazioni precedentemente elaborati dalla categoria tenendo conto delle novità e modifiche introdotte dalla legislazione più recente

21 21 AMBITO LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE si applicano ai componenti del Collegio Sindacale di società di capitali salvo che siano applicabili norme di legge o regolamentari che disciplinano specifici settori di attività o mercati regolamentati (ad es. S.p.A. quotate) non disciplinano le attività né i requisiti connessi allo svolgimento della funzione di revisione legale dei conti (per questo: Linee guida c.s. incaricato della revisione legale dei conti febbraio )

22 22 CONTROLLI SULL AMMINISTRAZIONE E REVISIONE LEGALE NELLA S.P.A. E NELLE S.R.L. art / 2477 c.c.

23 NUOVO ASSETTO DEI CONTROLLI 23 EIP ORGANO DI CONTROLLO INTERNO REVISIONE EIP Collegio sindacale Revisore o società di revisione Società controllanti EIP Società controllate da EIP o sottoposte a comune controllo di EIP Collegio sindacale Collegio sindacale Revisore o società di revisione Revisore o società di revisione Collegio sindacale solo se non rivestono significativa rilevanza all interno del gruppo

24 NUOVO ASSETTO DEI CONTROLLI 24 SPA ORGANO DI CONTROLLO INTERNO REVISIONE Tenute alla redazione del bilancio consolidato Collegio sindacale Revisore o società di revisione Non tenute alla redazione del bilancio consolidato Collegio sindacale Revisore o società di revisione Collegio sindacale solo se previsto dallo statuto

25 NUOVO ASSETTO DEI CONTROLLI 25 SRL ORGANO DI CONTROLLO INTERNO REVISIONE Se ricorre una delle seguenti condizioni: Tenute alla redazione del bilancio consolidato Controllanti società obbligate alla revisione legale Che hanno superato, per due esercizi, due dei limiti ex art bis c.c. Sindaco unico Collegio sindacale solo se previsto dallo statuto Sindaco unico Collegio sindacale Revisore o società di revisione

26 NUOVO ASSETTO DEI CONTROLLI 26 AL SINDACO UNICO SI APPLICANO LE NORME APPLICABILI AL COLLEGIO SINDACALE CHE SUPERINO IL VAGLIO DI COMPATIBILITÀ Stessi modalità di nomina e di cessazione Stessi doveri, poteri e responsabilità Continuità della funzione: verbalizzazione dell attività di vigilanza espletata almeno ogni 90 giorni Assenza del sindaco-supplente (parere M.S.E. n )

27 27 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED INDIPENDENZA art c.c.

28 28 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ COLLEGIO SINDACALE CHE SVOLGE IL CONTROLLO SULLA GESTIONE Almeno 1 sindaco eff. e un sindaco suppl. I restanti sindaci Revisori legali Commercialisti iscritti nella sezione A dell albo unico Avvocati Consulenti del lavoro Professori universitari in materie economicogiuridiche D.M. Giustizia n. 320

29 29 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ COLLEGIO SINDACALE CHE SVOLGE IL CONTROLLO SULLA GESTIONE E ANCHE LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI TUTTI I SINDACI Revisori legali

30 30 NOMINA E CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE CUMULO DEGLI INCARICHI artt c.c.

31 31 Norma 1.2. Nomina del collegio sindacale DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA AI SENSI DELL ART C.C. vanno resi noti all assemblea entro il momento della nomina gli incarichi relativi ad amministrazione e controllo ricoperti presso altre società vanno rese note le variazioni rilevanti e gli eventi sopravvenuti di dette informazioni Obiettivo è garantire ai soci una adeguata conoscenza dei candidati

32 32 Norma 1.2. DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA PRINCIPI I candidati sindaci devono fornire all assemblea dei soci adeguate informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, o di società di revisione (2015). Mediante la dichiarazione di trasparenza il professionista fornisce all assemblea notizie ritenute utili ai fini di una corretta, aggiornata e completa informativa finalizzata alla scelta dei futuri sindaci. È opportuno che la dichiarazione sia resa in forma scritta e prima dell assemblea al fine di agevolare lo svolgimento del processo decisionale, pur se la legge consente di utilizzare un lasso di tempo più ampio, vale a dire quello anteriore all accettazione.

33 33 Norma 1.2. DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA - segue PRINCIPI Nella dichiarazione sono elencate tutte le tipologie di incarico inerenti alle funzioni di amministrazione (di qui la indicazione anche degli incarichi assunti in società personali e della funzione di liquidatore) e di controllo (quindi anche gli incarichi svolti quali revisore legale esterno ovvero la posizione ricoperta in una società di revisione legale) svolte in altre società. Qualora le informazioni rese note all assemblea entro il momento della nomina subiscano rilevanti variazioni prima dell accettazione, è opportuno che il sindaco nominato ne dia comunicazione all organo amministrativo della società affinché ne informi i soci e valuti se accettare la carica.

34 34 Norma 1.2. Nomina del collegio sindacale Sono da considerarsi incarichi rilevanti i seguenti incarichi: amministratore; componente del CdA o del CdG; liquidatore; amministratore giudiziario; commissario giudiziale o commissario straordinario sindaco effettivo o supplente; componente del CdS CdCG; componente del comitato di sorveglianza; revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco o dipendente di società di revisione legale; componente dell OdV Nel caso in cui il professionista prima dell accettazione o successivamente accetti un incarico di amministrazione o controllo che possa incidere sulla scelta effettuata dall assemblea, è opportuno che tale informazione venga messa a disposizione della società, nonché degli altri sindaci

35 35 Norma 1.3. CUMULO DEGLI INCARICHI Al momento dell accettazione dell incarico e periodicamente nel corso dello stesso, Il sindaco valuta attentamente l impegno e il tempo richiesto per il diligente svolgimento dell incarico Fattori di valutazione: ampiezza e complessità dell incarico composizione e funzioni del collegio sindacale dimensione, struttura e organizzazione di cui si avvale il sindaco specializzazione del sindaco e dei soggetti dei quali si avvale

36 36 Norma 1.3. CUMULO DEGLI INCARICHI SOGLIA CRITICA > 20 INCARICHI SINDACALI IMPLEMENTAZIONE DI UNA ATTIVITÀ DI AUTO-VALUTAZIONE PERIODICA Il superamento della soglia comporta uno specifico onere di spiegazione e documentazione in applicazione del principio comply or explain

37 37 Norma 1.3. CUMULO DEGLI INCARICHI Degli esiti dell attività di autovalutazione e dello specifico onere di spiegazione e documentazione deve esserne data informazione, all atto della nomina, nell ambito della dichiarazione di trasparenza, e annualmente nella relazione annuale ai soci del collegio sindacale (2015). Ai fini del cumulo degli incarichi, non si computano gli incarichi ricoperti in società dichiarate fallite ovvero ammesse al concordato fallimentare,

38 38 Norma 1.6. Cessazione dall ufficio Scadenza Decadenza Revoca da parte della società Rinuncia Variazione del sistema di governance Decesso In caso di cessazione anticipata di un sindaco, i sindaci in carica ne danno tempestiva comunicazione ai sindaci supplenti

39 39 Norma 1.6. Scadenza Scadenza dell incarico: i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio Prorogatio: la cessazione dei sindaci per scadenza produce effetto dal momento in cui è stato possibile ricostituire l organo I sindaci restano in carica fino all accettazione dei nuovi sindaci

40 40 Norma 1.6. Decadenza Le ipotesi di decadenza sono previste dalla legge: assenza dei requisiti di professionalità e di eleggibilità assenza ingiustificata alle riunioni del collegio o degli organi societari Effetti: la decadenza si produce dal momento in cui viene accertato l evento che l ha provocata

41 41 Norma 1.6. Revoca Fattispecie a formazione progressiva in quanto la legge richiede: esistenza di una giusta causa per validità della delibera approvazione del tribunale audizione dell interessato da parte del tribunale Effetti: la revoca ha effetto dal momento in cui il decreto del tribunale diviene definitivo

42 42 Norma 1.6. Rinuncia Si privilegia la libertà contrattuale delle parti: È opportuno che la rinuncia venga formulata in forma scritta ovvero risulti negli atti della società La comunicazione deve essere indirizzata agli amministratori e ai componenti effettivi e supplenti del collegio La comunicazione può contenere la data di efficacia della rinuncia (2015).

43 43 Norma 1.6. Rinuncia La rinuncia del sindaco ha effetto immediato L integrazione del collegio avviene tramite il subingresso dei supplenti Se il collegio non si completa, deve essere tempestivamente convocata l assemblea affinché provveda Mancata integrazione del collegio (come pure l assenza dello stesso o la perdurante irregolarità della sua composizione) sono causa di scioglimento della società

44 44 Norma 1.6. Rinuncia La rinuncia di un sindaco ha effetto immediato, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell assemblea, non solo quando sia possibile l automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente, ma anche laddove tale sostituzione non sia possibile per la mancanza di sindaci supplenti. (Trib. Milano, 2 agosto 2010)

45 45 Norma 1.6. Efficacia della rinuncia Tesi dell efficacia immediata delle dimissioni: la prorogatio viene ad assumere carattere eccezionale e resta pertanto insuscettibile di estensione a ipotesi diverse da quella contemplata dalla legge Il diritto di porre termine ante tempus al rapporto origina dai criteri generali enunciati a garanzia della libera disponibilità del recesso dall incarico assunto: es. contratto di mandato (art c.c.), di prestazione d opera (art c.c.) ovvero di lavoro autonomo (art c.c.) (cfr. Milano n. 42; Treviso 197/2011, Massima H.E.1. Notariato Triveneto)

46 46 Norma 1.6. Efficacia della rinuncia Tesi della permanenza in carica: applicazione analogica al sindaco rinunziante della disciplina di cui all art c.c. concernente la c.d. prorogatio dei componenti l organo amministrativo Cfr. Cass , n. 941; T.A.R. Lazio Roma , n. 3885; Trib. Roma e Trib. Catania 13,11,2014

47 47 Norma 1.7. Passaggio di consegne (2015) I sindaci chiamati a sostituire il collegio scaduto al fine di scongiurare eventuali pregiudizi alla società e di poter procedere, nel contempo, alla corretta esecuzione dell incarico - devono ricevere piena collaborazione sia a livello informativo, sia attraverso la messa a disposizione di tutta la documentazione atta alla migliore comprensione circa l esistenza dei rischi inerenti, ivi compresa la pronta consegna del libro dei verbali del collegio sindacale. Ai sindaci neonominati spetta il controllo della pregressa gestione solo nel caso di palesi irregolarità rilevabili nel corso della programmata attività di vigilanza.

48 48 Norma 1.7. Passaggio di consegne (2015) In condizioni normali, l attività di vigilanza non si estende a fatti anteriori all assunzione dell incarico, in quanto il principio dell affidamento consente di confidare che il comportamento del collegio sindacale scaduto (specie con riferimento all ultimo bilancio approvato) sia stato conforme alle regole di diligenza, prudenza, perizia e professionalità richieste dalla natura dell incarico. Tuttavia, qualora nell esercizio dell attività di vigilanza emergessero precedenti gravi irregolarità che comportino effetti anche sulla gestione attuale, compete ai sindaci subentranti l obbligo di attivarsi immediatamente, segnalandone l esistenza agli organi competenti, affinché questi assumano i provvedimenti opportuni, ed esercitando, se del caso, tutti i consueti poteri di reazione previsti dalla legge, al fine di evitare che errori pregressi possano creare danni alla società e ai terzi creditori.

49 49 L INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE artt c.c.

50 50 Norma 1.4. INDIPENDENZA CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DEI SINDACI IL CONTESTO NAZIONALE Non può essere eletto sindaco e, se eletto, decade: Interdetto Inabilitato Fallito Condannato a pena che importa interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi (art c.c.)

51 51 Norma 1.4. INDIPENDENZA CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DEI SINDACI (art. 2399, lett c), c.c.) Non può essere eletto sindaco e, se eletto, decade: Chi è legato alla società o alle controllate o alle controllanti o alle consorelle da: rapporto di lavoro rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d opera retribuita altro rapporto di natura patrimoniale che ne comprometta l indipendenza

52 52 Norma 1.4. INDIPENDENZA CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DEI SINDACI (art. 2399, lett c), c.c.) CLAUSOLA GENERALE L accertamento dell esistenza di situazioni potenzialmente idonee a compromettere l indipendenza deve essere effettuato caso per caso

53 53 Norma 1.4. INDIPENDENZA CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DEI SINDACI (art. 2399, lett c), c.c.) Nel valutare la significatività del rischio per l indipendenza, devono essere considerati i seguenti fattori: la continuatività dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o di prestazione d opera retribuita resi dal sindaco a favore della società e di altre società del gruppo la possibilità di un interferenza dell attività di consulenza con la funzione di controllo (c.d. autoriesame) la compromissione dell indipendenza finanziaria, derivante da un eccessiva esposizione nei confronti di un unico cliente

54 54 Norma 1.4. INDIPENDENZA (art.2399 c.c.) PRINCIPI Condizione indispensabile ai fini di un corretto esercizio della funzione di vigilanza I SINDACI DEVONO SVOLGERE L INCARICO CON OBIETTIVITÀ E INTEGRITÀ E NELL ASSENZA DI QUALSIASI INTERESSE CHE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NE COMPROMETTA L INDIPENDENZA

55 55 Norma 1.4. INDIPENDENZA ELEMENTI DELL INDIPENDENZA c.d. INDIPENDENZA MENTALE corretto approccio professionale all incarico c.d. INDIPENDENZA FORMALE condizione di non essere associato a situazioni tali da porre in dubbio l obiettività di svolgimento dell incarico

56 56 Norma 1.4. INDIPENDENZA PRINCIPI Condizione che NON DEVE ESSERE SODDISFATTA IN MODO ASSOLUTO (mantenendosi liberi da qualsiasi relazione personale, economica e sociale con il clientesocietà) ADOZIONE DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA PROPRIA INDIPENDENZA CON RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO CASO

57 57 Norma 1.4. INDIPENDENZA STEP DELLA PROCEDURA 1. Individuazione delle categorie di rischio per l indipendenza 2. Analisi della sussistenza di tali rischi nel caso concreto 3. Verifica dell esistenza di misure di salvaguardia 4. Adozione di adeguate misure di salvaguardia 5. Verifica periodica dei rischi e dell adeguatezza delle misure adottate

58 58 Norma 1.4. INDIPENDENZA CRITERI APPLICATIVI 1. CATEGORIE DI RISCHIO PER L INDIPENDENZA Rischi derivanti dall'interesse personale Rischi derivanti dall auto-riesame Rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte Rischi derivanti dalla eccessiva confidenzialità Rischi derivanti dalla intimidazione (mancato pagamento del compenso)

59 59 Norma 1.4. INDIPENDENZA 2. VALUTAZIONE DELLA MINACCIA Essa deve essere CONCRETA, ovvero: fondata non eventuale stabile (non temporanea / non occasionale) Essa può essere anche assorbita dal carattere collegiale dell organo che non perde la sua indipendenza se viene insidiata dall eventuale indipendenza di un suo membro

60 60 Norma 1.4. INDIPENDENZA 2. VALUTAZIONE DELLA MINACCIA AMBITO DELL ANALISI DEL RISCHIO Il sindaco deve tener conto dei rapporti (quantitativi e qualitativi) e delle relazioni intrattenuti: a. con la società o con altra società del gruppo direttamente b. con le medesime da altri soggetti della rete alla quale il professionista appartiene

61 61 Norma 1.4. INDIPENDENZA 2. VALUTAZIONE DELLA MINACCIA DEFINIZIONE DI RETE PROFESSIONALE (IFAC) La rete è finalizzata allo svolgimento dell attività in comune Caratteristiche (anche alternative): persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla stessa strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo è caratterizzata dalla condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali

62 62 Norma 1.4. INDIPENDENZA 2. VALUTAZIONE DELLA MINACCIA DEFINIZIONE DI RETE PROFESSIONALE L associazione o la società professionale può essere qualificata come rete solo nei casi in cui ricorrono i predetti requisiti Non rientrano nella definizione di rete i casi in cui si preveda la mera ripartizione dei costi (c.d. associazioni/società di mezzi)

63 63 Norma 1.4. INDIPENDENZA 2. VALUTAZIONE DELLA MINACCIA PARAMETRO DI GIUDIZIO Nell'effettuare la valutazione dei rischi per l indipendenza il sindaco deve: valutare la significatività degli stessi tenere in considerazione se un terzo ragionevole ed informato, dopo aver considerato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del sindaco stesso in quel momento, trarrebbe la conclusione con ogni probabilità che i rischi sono stati eliminati o ridotti ad un livello accettabile mediante l'applicazione di misure di salvaguardia

64 Norma 1.4. INDIPENDENZA MISURE DI SALVAGUARDIA (PROGRESSIVE) Possono includere: acquisizione di informazioni e documentazione di situazioni rilevanti per l indipendenza monitoraggio di dette situazioni periodica valutazione della adeguatezza e della efficacia delle misure di salvaguardia discussione con gli altri componenti dell organo di controllo e con gli amministratori della società (TRASPARENZA) modifica di taluni tipi di relazioni

65 65 Norma 1.4. INDIPENDENZA 3. MISURE DI SALVAGUARDIA (MASSIME) Nel caso in cui il rischio sia eccessivamente significativo, ovvero non siano disponibili adeguate misure di salvaguardia ovvero le stesse non siano applicabili, il sindaco: non può accettare l incarico deve rinunciarvi

66 66 Norma 1.4. INDIPENDENZA ACCERTAMENTO DEL RISCHIO DI PERDITE DI INDIPENZENZA (2015) Quando un componente del collegio sindacale ha notizia di una situazione che possa mettere a rischio l obiettività e l indipendenza propria o di un altro componetene, anche con riferimento a quanto previsto dall art c.c., ne informa tempestivamente l intero collegio. Qualora le informazioni fornite dall interessato, a seguito di richiesta anche da parte di un solo componente, non siano tali da dimostrare l accettabilità del rischio, il collegio sindacale chiede al sindaco la tempestiva adozione di adeguate misure di salvaguardia ovvero la rinuncia all incarico.

67 67 Norma 1.4. INDIPENDENZA ACCERTAMENTO DEL RISCHIO DI PERDITE DI INDIPENZENZA (2015) - segue Nel caso in cui il sindaco non fornisca le informazioni richieste o la misura di salvaguardia non sia efficacemente attuata, è opportuno che il collegio sindacale o ciascun sindaco, anche individualmente, comunichi, in forma scritta, la situazione riscontrata all organo amministrativo, affinché quest ultimo adotti i provvedimenti necessari per la sostituzione del sindaco decaduto. In caso di inerzia dell organo amministrativo, il collegio sindacale convoca l assemblea ai sensi dell art. 2406, co. 2, c.c.

68 68 FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

69 69 Norma 2.1. Funzionamento Il collegio sindacale: ha piena autonomia di organizzazione e di funzionamento: è opportuno prefissare un calendario annuale delle riunioni si riunisce con cadenza regolare: almeno ogni 90 giorni (termine non perentorio): se lo circostanze lo richiedono anche con riunioni più ravvicinate opera, in via primaria, collegialmente (es. preferenza per l azione collegiale negli atti di ispezione e controllo, inammissibilità di un autonoma relazione all assemblea dei soci del sindaco dissenziente)

70 70 Norma 2.1. Funzionamento I RAPPORTI FRA SINDACI Il NUOVO COLLEGIO SINDACALE PRENDE CONTATTO CON IL VECCHIO COLLEGIO AL FINE DI OTTENERE LE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELL INCARICO I SINDACI USCENTI SONO TENUTI AD AGEVOLARE LA ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI rispondendo alle richieste e fornendo la documentazione di supporto

71 Rapporti fra Revisori 71 RAPPORTI CON IL REVISORE (COLLEGIO SINDACALE) PRECEDENTE EX ART. 9 D.LGS. 39/2010 IL COLLEGIO SINDACALE, INCARICATO DELLA REVISIONE, PRENDE CONTATTI CON IL REVISORE USCENTE PER OTTENERE INFORMAZIONI UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE IL REVISORE (COLLEGIO) USCENTE PRESTA LA MASSIMA COLLABORAZIONE E CONSENTE L ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RICHIESTE E LA VISIONE DELLE CARTE DI LAVORO

72 72 Norma 2.2. Utilizzo dipendenti e ausiliari Il sindaco può avvalersi, nell espletamento di specifiche operazioni di ispezioni e controllo, di dipendenti e ausiliari: che abbiano i requisiti tecnicoprofessionali idonei allo svolgimento del compito loro affidato in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza previsti per i sindaci

73 73 Norma 2.2. Utilizzo dipendenti e ausiliari Il sindaco può avvalersi di: dipendenti e collaboratori del suo studio, compresi i praticanti, che non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all art c.c. soggetti esterni che possono essere persone fisiche o soggetti giuridici collettivi (comprese le persone giuridiche), a condizione che i loro rappresentanti e le persone che opereranno direttamente presso l ente non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all art c.c. In caso di collegio sindacale incaricato della revisione legale, i sindaci possono rivolgersi anche ad altri revisori per lo svolgimento delle procedure di revisione

74 74 Norma 2.3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni Il collegio sindacale deve tenere a sua cura il libro delle adunanze e delle deliberazioni sul quale trascrivere i verbali delle riunioni e le risultanze degli accertamenti eseguiti Qualora il libro venga prelevato dal presidente del collegio sindacale o da altro componente a ciò delegato per l aggiornamento, è opportuno che quest ultimo rilasci alla società una apposita dichiarazione scritta attestante la conservazione del libro presso il proprio studio per il suo aggiornamento

75 75 Norma 2.3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni Qualora il verbale contenente le risultanze degli accertamenti eseguiti esponga rilievi, fatti o circostanze significative, è opportuno che una sua copia sia tempestivamente portata a conoscenza all organo amministrativo È opportuno che il sindaco conservi copia dei verbali trascritti sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale

76 76 Norma 2.3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni L EX SINDACO HA DIRITTO DI ACCEDERE AL LIBRO DEL COLLEGIO SINDACALE? IL COLLEGIO IN CARICA METTE A DISPOSIZIONE I VERBALI RICHIESTI LIMITATAMENTE A QUELLI RELATIVI AL PERIODO DELL INCARICO L ex sindaco è tenuto al rispetto della buona fede e del dovere di riservatezza OGNI SINDACO CONSERVA COPIA DEI VERBALI TRASCRITTI SUL LIBRO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO Si consiglia al sindaco di assumere un comportamento prudente durante l incarico

77 77 DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

78 78 IL MODELLO DI APPROCCIO AL RISCHIO UN INQUADRAMENTO

79 79 APPROCCIO AL RISCHIO COS E E un approccio sistematico alla funzione di controllo che ricerca un equilibrio costante e dinamico tra le necessità del controllo e la quantità di risorse disponibili A COSA SI APPLICA Si applica sia alla definizione della caratteristiche soggettive del controllore (ad es. l indipendenza) sia a quella de perimetro del controllo

80 80 RICERCA COSTANTE DI EQUILIBRIO RISCHIO CONCRETO ED INDIVIDUATO MISURE DI SALVAGUARDIA

81 81 Norma 3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione dei controlli DOVERI DI VIGILANZA (art c.c.) VIGILANZA SULL OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO VIGILANZA SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE Vigilanza sull adeguatezza e sul concreto funzionamento dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società

82 82 Norma 3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione dei controlli NECESSITÀ DI INDIVIDUARE IL PERIMETRO DELL ATTIVITA DI VIGILANZA ADOZIONE DI UNA MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONTROLLI BASATA SULLA PREVENTIVA IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI VALUTAZIONE CONTINUA DEI RISCHI CON RIFERIMENTO: - ALLA NATURA DELL ATTIVITA - ALLE DIMENSIONI, ALLA COMPLESSITA, ALLE CARATTERISTICHE ANCHE ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETÀ

83 83 Norma 3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione dei controlli STEP DELLA PROCEDURA 1. Individuazione dei rischi di inosservanza della legge e dello statuto e di mancato rispetto dei criteri di corretta amministrazione 2. Analisi delle significatività di tali rischi 3. Verifica dell applicazione ovvero della disponibilità di adeguate misure di salvaguardia che consentono di eliminare o ridurre tali rischi

84 84 Norma 3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione dei controlli STEP DELLA PROCEDURA 3. Verifica dell applicazione ovvero della disponibilità di adeguate misure di salvaguardia che consentono di eliminare o ridurre tali rischi MISURE NON ADEGUATE MISURE ADEGUATE Richiesta al CdA di attuazione di azioni di miglioramento Verifica della adeguatezza delle misure adottate e, in caso di violazioni, adozione di iniziative per la loro rimozione

85 85 Norma 3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione dei controlli NORME SUI DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE Devono essere MODULATI in funzione delle specifiche caratteristiche della società oggetto di controllo Successivamente, saranno elaborate le apposite procedure e la modulistica in attuazione delle norme di comportamento emanate

86 86 Norma 3.2 Vigilanza sull osservanza della legge e dello statuto

87 87 Norma 3.2. Vigilanza sull osservanza della legge e dello statuto Il collegio sindacale verifica la conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle disposizioni statutarie e alla normativa legislativa (Codice Civile, leggi speciali) e regolamentari (es. regolamento Consob per le società quotate) Adozione di approccio basato sull analisi dei rischi secondo le descritte modalità L attività di vigilanza si focalizza sul controllo dell osservanza delle norme che concretamente sono ritenute critiche in ragione del rischio che il loro mancato rispetto comporta per la società

88 88 Norma 3.2. Vigilanza sull osservanza della legge e dello statuto ALL INIZIO DELL INCARICO Il collegio sindacale anche attraverso il colloquio con gli amministratori e con i lavoratori i) verifica che la struttura organizzativa e le procedure interne siano idonee a garantire che la società operi in conformità alle norme di legge e di statuto e ii) definisce la documentazione ritenuta rilevante per l esercizio dell attività di vigilanza Statuto Precedenti bilanci Normativa di settore Autorizzazioni Modello di prevenzione dei reati Organigramma Regolamenti interni Manuali delle procedure, ecc.

89 89 Norma 3.2. Vigilanza sull osservanza della legge e dello statuto NEL CORSO DELL INCARICO 1. Il collegio sindacale acquisisce le informazioni ritenute rilevanti partecipazione alle riunioni degli organi sociali scambio di informazioni con gli amministratori della società e con gli organi di controllo delle società controllate acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori delegati acquisizione di informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale, se presente, relativamente alle funzioni di competenza dello stesso espletamento di operazioni di ispezione e controllo

90 90 Norma 3.2. Vigilanza sull osservanza della legge e dello statuto NEL CORSO DELL INCARICO Il collegio sindacale: 2. verbalizza lo svolgimento e le conclusioni del lavoro svolto 3. riassume gli elementi descrittivi dell attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all assemblea in occasione dell approvazione del bilancio di esercizio

91 91 Norma 3.3 Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

92 92 Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione Il collegio sindacale verifica la conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica posti dalla scienza dell economia aziendale e sulla corretta ed appropriata formazione del processo decisionale Occorre verificare, sulla base delle informazioni ricevute, che gli amministratori abbiano: acquisito le opportune informazioni posto in essere le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per la scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ NON DI MERITO

93 93 Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ANALISI DEL PROCEDIMENTO DECISIONALE Il collegio sindacale verifica che: le operazioni compiute dagli amministratori non siano in contrasto con l oggetto sociale e con le delibere assunte gli atti e le deliberazioni non siano palesemente pregiudizievoli per l integrità del patrimonio le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, ossia siano congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute

94 94 Norma 3.4 Vigilanza sull assetto organizzativo

95 95 Norma 3.4. Vigilanza sull assetto organizzativo ASSETTO ORGANIZZATIVO: Complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità E ADEGUATO Quando presenta una struttura compatibile alle dimensioni e alla natura della società, alle modalità di perseguimento dell oggetto sociale

96 96 Norma 3.4. Vigilanza sull assetto organizzativo Elementi essenziali di un adeguato assetto organizzativo redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità esercizio dell attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate presenza di direttive e di procedure aziendali e loro effettiva diffusione

97 97 Norma 3.4. Vigilanza sull assetto organizzativo ALL INIZIO DELL INCARICO Il Collegio sindacale: acquisisce la conoscenza dell assetto organizzativo aziendale valuta l adeguatezza di tale assetto segnala agli amministratori, informandone il soggetto incaricato della revisione legale, se presente, eventuali profili di rischio riscontrati nell assetto organizzativo aziendale richiede all organo amministrativo l attuazione delle opportune misure di salvaguardia

98 98 Norma 3.4. Vigilanza sull assetto organizzativo NEL CORSO DELL INCARICO Il Collegio sindacale: pianifica e svolge interventi di vigilanza sulla adeguatezza dell assetto organizzativo segnala agli amministratori eventuali nuovi rischi riscontrati e richiede l attuazione delle opportune azioni di miglioramento verifica l'efficacia delle misure di salvaguardia adottate

99 99 Norma 3.4. Vigilanza sull assetto organizzativo NEL CORSO DELL INCARICO Il Collegio sindacale: riassume gli elementi descrittivi dell attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all assemblea in occasione dell approvazione del bilancio di esercizio

100 100 Norma 3.4 Vigilanza sull assetto amministrativo-contabile

101 101 Norma 3.4. Vigilanza sull assetto amministrativo-contabile ASSETTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE: Complesso delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile ed in accordo con i principi contabili adottati dall impresa

102 102 Norma 3.4. Vigilanza sull assetto amministrativo-contabile ADEGUATO: Quando permette: completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d esercizio

103 103 Norma 3.4. Vigilanza sull assetto amministrativo-contabile ALL INIZIO E NEL CORSO DELL INCARICO Il Collegio sindacale: esprimere un proprio giudizio professionale sull adeguatezza dell assetto tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche della società esegue a campione dei test di conformità acquisisce informazione dal revisore legale, ove presente richiede al CdA l attuazione di opportune azioni di miglioramento laddove l analisi degli elementi costitutivi del sistema amministrativo-contabile dovesse evidenziare dei rischi

104 104 Norma 3.4. Vigilanza sull assetto amministrativo-contabile ALL INIZIO E NEL CORSO DELL INCARICO Il Collegio sindacale: verifica l efficacia delle misure di salvaguardia dei rischi adottate riassume gli elementi descrittivi dell attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all assemblea in occasione dell approvazione del bilancio di esercizio

105 105 IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE Artt c.c.

106 106 Norma 4. Partecipazione alle riunioni degli organi sociali I sindaci devono partecipare alle assemblee dei soci, alle riunioni del CdA e del comitato esecutivo PARTECIPAZIONE INFORMATA i sindaci partecipano alle riunioni adeguatamente informati e documentati sui temi che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione se del caso, i sindaci fanno annotare nel verbale dell adunanza il difetto di preventiva informazione che ha impedito il formarsi di un meditato convincimento sull argomento

107 107 Norma 4. Partecipazione alle riunioni degli organi sociali PARTECIPAZIONE PROATTIVA Il collegio sindacale deve: accertare che siano osservate le formalità e le norme per la regolare convocazione e costituzione degli organi sociali e, nel corso delle riunioni, deve verificarne il regolare svolgimento intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisi violazioni della legge o dello statuto ovvero dei principi di corretta amministrazione manifestare il proprio motivato dissenso o le proprie riserve, chiedendone la relativa verbalizzazione

108 108 Norma 4. Partecipazione alle riunioni degli organi sociali PARTECIPAZIONE PROATTIVA I sindaci possono impugnare le deliberazioni: se, nonostante il loro intervento dei sindaci, siano assunte deliberazioni ritenute in contrasto con la legge o con lo statuto se le deliberazioni assunte non siano tempestivamente sostituite con altre conformi alla legge e allo statuto

109 109 POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE Art.2403 bis. c.c.

110 110 Poteri - doveri del collegio sindacale DOVERE DI VIGILANZA (art c.c.) POTERI - DOVERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE POTERI STRUMENTALI POTERI PROPOSITIVI POTERI REATTIVI

111 111 Flussi informativi Il collegio sindacale può: richiedere agli amministratori notizie sull assetto organizzativo e amministrativo-contabile della società; sull andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riferimento a società controllate (art bis c.c.) acquisire e scambiare informazioni con il revisore della società, se presente, nonché con i collegi sindacali e i revisori delle società controllate (artt bis e 2409-septies c.c.) Potere attinente alla conoscenza dei procedimenti decisionali

112 112 Flussi informativi Parallelamente, gli amministratori delegati devono informare periodicamente il collegio sindacale: sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate (art c.c.) Dovere di informazione a carico degli amministratori delegati

113 113 Norma 5. Poteri del collegio sindacale I sindaci esercitano i poteri loro attribuiti dalla legge in concomitanza con la gestione sociale svolta dagli amministratori assicurandosi un costante flusso di informazioni concernenti le operazioni sociali attuate e quelle in corso, nonché l andamento della società

114 114 POTERI STRUMENTALI: poteri per l espletamento della funzione di vigilanza SISTEMA DI FLUSSI INFORMATIVI Sez. 4 - Partecipazione alle riunioni degli organi sociali Norma 5.1 Poteri ispettivi Norme Acquisizione di informazioni

115 115 Norma 5.1. Atti di ispezione e controllo I sindaci - anche individualmente - possono: compiere ogni atto di ispezione e controllo che ritengano utile ai fini di un diligente esercizio della funzione di vigilanza avere accesso ad ogni informazione concernente la gestione della società avvalersi - sotto la propria responsabilità e a proprie spese - di propri ausiliari e dipendenti in relazione a specifiche operazioni di ispezioni e controllo

116 116 Norma 5.1. Atti di ispezione e controllo Dovrebbero essere esercitati, in via primaria, collegialmente Se un sindaco ritiene doveroso o opportuno procedere ad atti di ispezione e di controllo è opportuno che di essi (come dei riscontri effettuati e dei risultati ottenuti) ne sia data tempestiva comunicazione - scritta - agli altri componenti Natura sussidiaria del potere ispettivo del singolo sindaco

117 117 Norma 5.2. Acquisizioni delle informazioni dagli amministratori Le informazioni richieste possono essere rilasciate: per iscritto con un apposito rapporto degli amministratori verbalmente dagli amministratori In questo ultimo caso è opportuno che il collegio sindacale comunichi il proprio verbale agli amministratori medesimi, chiedendo conferma del suo contenuto In ogni caso non sarà necessaria un apposita verbalizzazione del collegio quando le informazioni siano fornite in occasione di un adunanza di consiglio di amministrazione

118 118 POTERI REATTIVI: poteri da esercitarsi in caso di riscontro di fatti censurabili Sez. 4 - Impugnazione dellee deliberazioni Norma Denuncia al Tribunale Norma Convocazione dell assemblea Norma Indagini su fatti denunciati da soci Norma Esercizio dell azione di responsabilità

119 119 Norma 5.7. Convocazione dell assemblea Il collegio sindacale può convocare l assemblea quando nell espletamento dell incarico: ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità (anche a seguito della denuncia da parte dei soci) vi sia urgente necessità di provvedere - OBBLIGO PROPRIO -

120 120 Norma 5.7. Convocazione dell assemblea Il collegio sindacale deve convocare l assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori se la legge o la statuto non prevede un termine per la convocazione si considera omessa quando sono trascorsi 30 giorni dal momento in cui gli amministratori (ovvero i sindaci) sono venuti a conoscenza del presupposto che rende obbligatoria la convocazione dell assemblea

121 121 Norma 6.2. Indagini su fatti denunciati dai soci Nel caso in cui la denunzia di fatti censurabili provenga da tanti soci che rappresentano il 5 per cento del capitale sociale (il 2 per cento nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o la minor percentuale prevista dallo statuto), il collegio sindacale deve: valutare la fondatezza della denunzia indagare senza ritardo sui fatti denunziati presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte alla prima assemblea utile se ricorrono i presupposti dell urgenza e gravità, convocare l assemblea

122 122 Norma 6.2. Indagini su fatti denunciati dai soci Nel caso in cui la denunzia di fatti censurabili provenga da uno solo socio o da un numero di soci che non raggiunga la prevista minoranza qualificata, il collegio sindacale deve: valutare la fondatezza della denunzia (comunicando al socio la propria conclusione) svolgere la necessaria attività di accertamento, se fondata darne conto nella relazione annuale all assemblea

123 123 Norma 6.3. Denunzia al tribunale Nelle S.p.a., i sindaci possono promuovere il controllo giudiziario nei confronti degli amministratori se ricorrono le seguenti condizioni: fondato sospetto compimento di gravi irregolarità gestionali da parte degli amministratori violazione dei loro doveri (violazione della legge e dello statuto, non censure in ordine alla convenienza e all opportunità) danno alla società o altra società del gruppo

124 124 Norma 6.3. Denunzia al tribunale Secondo l opinione prevalente, nelle S.r.l. il potere del collegio sindacale di richiedere il controllo giudiziario deve ritenersi soppresso (NORME 2015 RITENGONO DI NO) Tuttavia si registrano opinioni non univoche della giurisprudenza: 1. considerata l assenza di uno specifico richiamo normativo e più penetranti poteri dei soci, ai sindaci non spetta il potere di richiedere il controllo giudiziario (Trib. Bologna 21 ottobre 2004, Trib. Bari 27 settembre 2004, Trib. Lecce 16 luglio 2004, Cass. 13 gennaio 2010, n. 403, Trib. Piacenza 27 giugno 2012) 2. considerato il rinvio generale alla disciplina della s.p.a. di cui all art c. 4, c.c., ai sindaci spetta tale potere (Trib. Roma 6 luglio 2004, Trib. Udine 28 giugno 2004) 3. in caso di collegio sindacale c.d. obbligatorio ex art. 2477, co. 2, c.c., ai sindaci spetta tale potere (Trib. Napoli, 14 maggio 2008, Trib. Milano 26 marzo 2010)

125 125 POTERI PROPOSITIVI Norma 8.1 Il Collegio Sindacale svolge, nei casi previsti dalla legge, funzioni di natura consultiva ESPRESSIONE DI PARERI NEI SEGUENTI CASI: Nomina per cooptazione di Amministratori (art c.c.) Determinazione compenso agli Amministratori investiti di particolari cariche (art c.c.)

126 126 POTERI PROPOSITIVI Iscrizione nell attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento, ricerca, sviluppo e avviamento (art. 2426, punti 5 e 6, c.c.) Congruità del prezzo di emissione azioni in caso di aumento di capitale con esclusione/limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.) Congruità del valore delle azioni da liquidare al socio receduto (art ter c.c.) Proposta di acquisto/cessione azioni proprie (art c.c.) Relazione predisposta dagli amministratori per la perdita del capitale sociale di oltre un terzo (art c.c.)

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