Sono un'anestesista dipendente di un policlinico universitario.

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1 OGGETTO PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI MEDICINA TROPICALE QUESITO (quesito posto in data 19 maggio 2010) Sono un'anestesista dipendente di un policlinico universitario. Mi occupo da anni di attività umanitaria, tra mille difficoltà vista la totale assenza di opportunità per assenze prolungate in questo settore nel contratto di lavoro corrente. Il mio Responsabile di Struttura è apertamente contrario e non ha mai lesinato critiche aperte alla mia partecipazione a queste iniziative, che purtroppo è stata finora possibile solo con l'uso del congedo ordinario. Recentemente ho deciso di partecipare ad un corso di Medicina Tropicale e Cooperazione Sanitaria tenuto presso l'istituto di Malattie Tropicali dell'università di Firenze, corso riconosciuto per l'accredito di 40 ECM. Ho presentato la regolare domanda per l'aggiornamento professionale che mi sono vista negare con la motivazione che la materia non è attinente al mio campo di attività. Sono stata quindi invitata a partecipare al suddetto corso (strutturato in 4 moduli mensili di 4 giorni ciascuno) usufruendo del congedo ordinario, visto che, da un punto di vista organizzativo, i periodi erano già stati programmati ed approvati dal responsabile del blocco operatorio dove svolgo servizio e non comportavano quindi alcun danno all'attività assistenziale. Come nota di colore, tale comunicazione è stata effettuata verbalmente tramite il suddetto responsabile, seguito da chiamata della segretaria del servizio per le formalità burocratiche. Aggiungo che durante l'anno corrente non ho usufruito di nessun periodo di aggiornamento e che l'azienda non fornisce alcuna opportunità di aggiornamento attinente alla specialità. Mi chiedo se questo comportamento è conforme alla vigente normativa e qualora non lo fosse, di quali istituti mi posso avvalere per vedere riconosciuto l'espletamento dell'aggiornamento medico secondo legge. 1

2 RISPOSTA (inviata in data 2 giugno 2010) Per quanto concerne la partecipazione al corso di medicina tropicale e cooperazione sanitaria la posizione aziendale è legittima, perché gli istituti che la normativa contrattuale vigente mette a disposizione per partecipare a corsi di formazione facoltativa (parte delle quattro ore settimanali destinate ad attività non assistenziali e gli otto giorni anno di permessi retribuiti per attività di aggiornamento professionale) prevedono comunque, esplicitamente o implicitamente, che gli eventi formativi siano connessi con le attività istituzionali. Questa condizione è chiaramente esplicitata dall articolo 23 del CCNL 1994_1997, che indica tra le cause che possono motivare la fruizione degli otto giorni l anno di permesso retribuito la partecipazione a corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi connessi all'attività di servizio. Un ambito nel quale l azienda appare invece assolutamente inadempiente è l organizzazione, con oneri a carico dell azienda, di eventi formativi che diano da un lato al dirigente la possibilità di conseguire il numero minimo di crediti formativi stabiliti dalla commissione nazionale, dall altro di valorizzarne la professionalità, secondo quanto disposto esplicitamente dalla normativa contrattuale, in particolare dall articolo 33 del CCNL 1994_1997, e dall articolo 23 del CCNL 2002_2005, che stabilendo precisi obblighi per l azienda ribadiscono la valenza strategica della formazione. A questo riguardo l articolo 33 del CCNL 1994_1997 dispone che La formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario. (CCNL 1994_1997, articolo 33, comma 1). L azienda deve in particolare: riservare alla formazione continua un fondo specifico, che secondo quanto indicato nella circolare del 24 aprile 1995 del Ministero della Finzione pubblica, dovrebbe essere pari ad almeno l 1% del monte salari; 2

3 assicurare al dirigente la possibilità di raggiungere i crediti formativi previsti dalla commissione nazionale per la formazione continua organizzando al proprio interno eventi formativi specifici; adottare un piano annuale per la formazione e l aggiornamento professionale del personale, in coerenza con gli indirizzi regionali e nazionali in materia di formazione continua. Le organizzazioni sindacali aziendali devono esercitare le prerogative che in questo ambito la normativa contrattuale loro riserva (per ora, visto l indirizzo politico che permea il riordino delle amministrazioni pubbliche che costituisce oggetto della legge delega 4 marzo 2009 n. 15 e del decreto legislativo attuativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevedono un drastico ridimensionamento delle materie nelle quali è previsto un confronto negoziale con le organizzazioni sindacali). Purtroppo il recentissimo decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nell ambito dei tagli previsti alla spesa pubblica impone alle aziende una riduzione anche delle spese per la formazione, e questo ridurrà ulteriormente gli spazi di crescita professionale già oggi in molte aziende confinati in una mortificante marginalità. 3

4 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 Orario di lavoro 4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ecm, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'articolo 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate. ARTICOLO 23 Formazione ed ECM 1. Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dall'articolo 33 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'articolo 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, che disciplinano la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui all'articolo 16 bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 per favorire la quale sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati. 4

5 2. La formazione continua si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda. Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare in particolare il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione sull'organizzazione del lavoro. 3. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ed accantonate in un apposito fondo ivi comprese quelle eventualmente stanziate dall'unione Europea. I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 3 e 4 dell'articolo 33 del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale. 4. Dato il carattere tuttora almeno in parte sperimentale della formazione continua, le parti concordano che nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'articolo 16 quater del decreto legislativo 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo 229 del Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione dei dirigenti nel conferimento degli incarichi dirigenziali. 5. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali 5

6 6. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in materia. 7. La formazione deve essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani di cui al comma 2. Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione anche quella continua rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente. CCNL 1994_1997 ARTICOLO 23 Assenze retribuite 1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi connessi all'attività di servizio: giorni otto all'anno; 6

7 CCNL 1994_1997 ARTICOLO 33 Aggiornamento professionale 1. La formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario. 2. L'Azienda o l'ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione ed aggiornamento dei dirigenti ai sensi della circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del , che indicava nella percentuale dell 1% del monte salari l entità minima di un apposito fondo, nel quale confluiscono anche le risorse che si rendono disponibili per il mancato pagamento della retribuzione individuale di anzianità a seguito della cessazione dal servizio nonché le quote che devono essere accantonate per la formazione e l aggiornamento professionale dai proventi dell attività libero professionale intramoenia secondo una proporzione percentuale concordata in contrattazione integrativa, e che non può in ogni caso essere inferiore al 5% della tariffa. 3. L'azienda o l'ente, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale in materia di linee di indirizzo generale per attività di formazione e aggiornamento professionale, realizza iniziative di formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare le strutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo, competitività e qualità dei servizi erogati. 7

8 4. La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'azienda o ente con i dirigenti interessati ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti. Essa può comprendere la ricerca finalizzata, in base a programmi approvati, sulla base della normativa vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la partecipazione alle iniziative di formazione deve essere prioritariamente garantita ai dirigenti dichiarati in esubero al fine di favorirne la ricollocazione nell'ambito degli incarichi dirigenziali ad essi conferibili. 5. È confermato l'istituto del comando finalizzato previsto dalla previgente normativa contrattuale, con la precisazione che esso è disposto dall'azienda o ente, cui spetta di stabilire se ed in quale misura e per quale durata al dirigente compete la retribuzione fondamentale e di posizione, con esclusione delle indennità correlate ad effettiva presenza in servizio o alla retribuzione di risultato. 6. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso alle ore quattro ore dell orario settimanale di lavoro riservate ad attività non assistenziali ed ai permessi retribuiti per partecipare ad iniziative formative senza oneri per l'azienda o ente. L'eventuale concorso alle spese da parte dell'azienda o ente è, in tal caso, strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con l'attività di servizio. 7. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra anche l'istituto del comando finalizzato previsto dalla previgente normativa contrattuale, con le precisazioni indicate al precedente comma 5. 8

9 Legge 8 marzo 2000, n. 53 Articolo 5. (Congedi per la formazione). 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 dello statuto dei lavoratori, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. 2. Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non é computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. 4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni. 5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 9

10 CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 CAPO IV Formazione Articolo 18 Formazione 1. In materia di formazione è tuttora vigente l articolo 33 del CCNL 5 dicembre 1996, che prevede la formazione obbligatoria e facoltativa. In tale ambito rientra la formazione continua, comprendente l aggiornamento professionale e la formazione permanente, di cui all articolo 16 bis. e segg. del d.lgs. 502/1992, sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali concordati ai sensi dell articolo 4, comma 2, lett. C) del CCNL 8 giugno Nelle linee di indirizzo saranno privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale previste dall articolo 16 bis e seguenti del d.lgs. 502 del 1992, anche favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il più ampio possibile coinvolgimento di destinatari. 3. Al fine di favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e all aggiornamento professionale del dirigente, sono in particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli istituti di cui agli articoli 19 e 20, per i quali è possibile la fruizione di speciali congedi. 4. Alla formazione continua sono destinate annualmente le risorse previste dalla circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile % del monte salari), integrate da eventuali altri fondi stanziati allo scopo sulla base delle vigenti disposizioni nonché le altre risorse di cui all articolo 33 citato al comma 1, qualora confermate dalla contrattazione integrativa sulla base dei criteri fissati nel regolamento aziendale sulla libera professione intramuraria. 10

11 Articolo 19 Congedi per la formazione 1. Al fine di consentire la sua partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso la stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuità presso altre aziende ed enti del comparto, può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi o frazionati, nell arco dell intera vita lavorativa. 2. Durante il periodo di congedo per la formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. I congedi per la formazione sono concessi nella misura complessiva del 10% del personale della presente area dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno. 3. Per la concessione dei congedi di cui al presente articolo, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità devono presentare all azienda o ente una specifica domanda, contenente l indicazione dell attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell inizio delle attività formative. 4. La contrattazione integrativa individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto al limite percentuale del 10% di cui al comma Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l interesse formativo dei dirigenti, qualora la concessione del progetto possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l azienda può differire motivatamente, comunicandolo per iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Su richiesta del dirigente, tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione all attività formativa richiesta. 11

12 6. Al dirigente, durante il periodo di congedo si applica l articolo 5, comma 3 della legge 53/2000, che stabilisce che durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico e alle modalità di comunicazione all azienda, si applicano le disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico in caso di assenza per malattia o infortunio. 7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità. 8. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all articolo 5 della legge 53/2000. Articolo 20 Comando finalizzato 1. Oltre ai congedi dell articolo precedente, il dirigente può chiedere il comando finalizzato per periodi di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori ed altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il loro assenso, e si ritiene fruibile entro trenta giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 2. Il periodo di comando non può comunque superare i due anni nel quinquennio e non può essere cumulato con i congedi cui all articolo precedente e con le aspettative per motivi personali di cui all articolo In relazione all interesse dell azienda che il dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche particolari, indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi, alla stessa spetta stabilire se, in quale misura e per quale durata al dirigente possa competere il trattamento economico in godimento. 4. Il periodo trascorso in comando è comunque valido ad ogni effetto ai fini dell anzianità di servizio. 12

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