DOSSIER CONSORZIO DEL BERGAMOTTO

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1 DOSSIER CONSORZIO DEL BERGAMOTTO ultimo aggiornamento: 08/05/2013

2 Normativa nazionale Normativa regionale DECRETO MINISTERIALE 29 MAGGIO 1946 pag. 3 Costituzione del Consorzio del bergamotto con sede in Reggio Calabria. LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2002, n. 41 pag. 4 Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto. REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2009 n. 10 pag. 11 Regolamento delle attività del Consorzio del Bergamotto. Ai sensi dell art. 3 della L.R. 41/2002 ed art. 34 Trattato UE del 25/3/ /01/TI Documentazione correlata DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2013 n. 14 pag. 12 Approvazione nuovo Statuto del Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria. STATUTO DEL CONSORZIO DEL BERGAMOTTO pag. 13

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4 LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2002, n. 41 Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto. (BUR n. 19 del 16 ottobre 2002, supplemento straordinario n. 1) Art. 1 (Natura del Consorzio) 1. Il Consorzio del Bergamotto, è organismo di diritto pubblico che riunisce i produttori di bergamotto che ne facciano richiesta, intesi come conduttori agricoli a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a bergamotto rientranti nel territorio delimitato nell' art. 3 del disciplinare approvato dalla Commissione europea all' atto del riconoscimento della DOP "Bergamotto di Reggio Calabria. Olio essenziale". Art. 2 (Finalità del Consorzio) 1. Il Consorzio del Bergamotto, di seguito nominato Consorzio, ha come finalità la promozione, l' incremento e la valorizzazione della produzione dell' essenza e di ogni altro derivato del bergamotto, nell' interesse dei produttori di bergamotto anche attraverso: - la formazione professionale per addetti al settore; - l' assistenza alle aziende appartenenti alla filiera produttiva nell' utilizzo di tutti gli strumenti finanziari messi a disposizione a livello regionale nazionale e comunitario. 2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 il Consorzio, può avvalersi, qualora ritenuto necessario, dei servizi di assistenza tecnica, divulgazione e sperimentazione della Regione, della collaborazione tecnico-scientifica delle strutture di ricerca (Università, Stazione Sperimentale per le Essenze e i Derivati Agrumari, Stazione Sperimentale per l' agrumicoltura di Acireale sez. di RC, Centri regionali di Ricerca, CNR, ecc.) e di esperti del settore. 3. Il Consorzio collabora alla programmazione agricola di settore sia a livello nazionale che regionale attraverso l' elaborazione di piani di sviluppo che trasmette agli organi competenti per l' elaborazione dei programmi regionali. 4. Il Consorzio può attuare e formulare su affidamento della Regione Calabria, organici progetti volti a fornire alla Regione medesima servizi di interesse generale per lo sviluppo del settore, avvalendosi anche delle Organizzazioni Professionali Agricole e Associazioni cooperative. Art. 3 (Attività del Consorzio) 1. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, con proprio atto, regolamenta le attività del Consorzio, nel rispetto dell' articolo 34 del Trattato. Pagina 4 di 33

5 2. Le modalità di sostegno alle attività del Consorzio, sono definite con atto della Giunta regionale, in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/200028/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Serie C 28 del 1 febbraio 2000 e notificate alla Commissione europea conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 659/ Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati d' intesa con la Commissione Consiliare competente. Art. 4 (Requisiti e modalità di adesione al Consorzio) 1. Possono aderire al consorzio tutti i produttori i cui fondi siano collocati all' interno dell' area di cui all' articolo 1 della presente legge ed abbiano prodotto idonea documentazione. 2. I produttori di bergamotto aderiscono al Consorzio e ne divengono soci, previa istanza e con la denuncia delle superfici coltivate. 1. Sono organi del Consorzio del Bergamotto: 1) l' Assemblea dei soci; 2) il Consiglio di Amministrazione; 3) Il Presidente; 4) il Collegio Sindacale. Art. 5 (Organi del Consorzio del Bergamotto) Art. 6 (Assemblea dei Soci) 1. l' Assemblea dei soci è costituita dai soggetti di cui al precedente art. 1, inseriti nel libro dei soci del Consorzio. 2. Hanno diritto all' elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti all' art, 4 che abbiano compiuto 18 anni e godano dei diritti civili. 3. Per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente incaricato dall' organo competente, per i minori e gli interdetti dal tutore, per i falliti ed i sottoposti all' amministrazione giudiziaria dal curatore o dall' amministratore. 4. l' Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di propria competenza, delibera i programmi di attività del Consorzio, approva il Bilancio preventivo e il Rendiconto generale (Conto Consuntivo e Conto del Patrimonio), approva lo Statuto del Consorzio. 5. Le modalità di funzionamento sono fissate dallo Statuto. Pagina 5 di 33

6 Art. 7 (Consiglio di Amministrazione) 1. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio ed e composto da: a) sei componenti individuati tra i soci del Consorzio ed eletti dall' Assemblea; b) due componenti nominati dal Consiglio regionale di cui uno espresso dalla minoranza, in rappresentanza della Regione Calabria; c) un componente nominato dal Consiglio provinciale, in rappresentanza della provincia di Reggio Calabria; d) quattro componenti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative con funzioni consultive 2. I poteri sono conferiti dallo Statuto. 3. Ogni socio ha diritto ad un voto col quale può esprimere un massimo di sei preferenze libere. 4. l' elezione dei rappresentanti dei soci dovrà avvenire a scrutinio segreto tra i candidati in regola con l' iscrizione. 5. Saranno eletti i sei candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 6. Non possono essere eletti quali Consiglieri: 1) i funzionari dello Stato o della Regione cui spettano funzioni di vigilanza, tutela e controllo sull' amministrazione del Consorzio; 2) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento; 3) coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell' interdizione; 4) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l' iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza pubblica che non consentano l' iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dalla cessazione degli effetti del provvedimento; 5) i dipendenti del Consorzio; 6) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio; 7) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali. 7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore del Consorzio che svolge anche le funzioni di segretario ed, eventualmente, anche esperti su espresso invito del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo. 8. Il Consiglio di Amministrazione è convalidato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni. 9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri eletti dall' Assemblea dei Soci. 10. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono fissate dallo Statuto. Art. 8 (Presidente) Pagina 6 di 33

7 1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i consiglieri espressi dai soci, nella seduta di insediamento che deve essere convocata, a mezzo, raccomandata entro quindici giorni dalla costituzione dell' organo, dal Presidente uscente o, in mancanza, dal rappresentante legale protempore del Consorzio stesso. 2. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione viene presieduta dal Consigliere anziano. 3. Nella stessa seduta viene eletto un Vice-Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento. 4. Il Presidente ed il Vice-Presidente vengono eletti, separatamente, in prima convocazione a maggioranza assoluta e con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri; in seconda convocazione, sempre a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. 5. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione. Art. 9 (Collegio Sindacale) 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Uno dei membri effettivi è nominato dalla Giunta regionale ed ha la funzione di Presidente, gli altri sono nominati dall' Assemblea dei Soci, la quale ne determina anche gli emolumenti, fra le persone estranee al Consorzio. 2. Tutti i componenti devono essere scelti tra gli iscritti all' albo dei revisori dei conti. 3. Il Collegio Sindacale, esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell' ente e redige la relazione annuale che viene allegata al Rendiconto generale, composto dal Conto Consuntivo e dal Conto del patrimonio, che dopo l' approvazione dell' Assemblea dei consorziati è trasmesso all' Assessorato all' Agricoltura per la ratifica da parte della Giunta regionale. Art. 10 (Statuto) 1. I compiti e le attribuzioni degli organi, ove non contemplati dalla presente legge, sono fissati dallo Statuto e dal Regolamento del Consorzio e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale che provvede alla comunicazione alla Commissione europea, al fine di verificare la coerenza con le regole di concorrenza previste dal Trattato. Art. 11 (Vigilanza) 1. Il Consorzio e sottoposto alla vigilanza della Regione-Assessorato all'agricoltura che, pertanto, ha facoltà di effettuare ispezioni. Pagina 7 di 33

8 2. Quando dalle ispezioni risultino irregolarità nell' amministrazione o si riscontrino violazioni di legge o di Statuto, dietro comunicazione dell' Assessorato all'agricoltura, la Giunta regionale provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina di un Commissario. 3. Il Commissario nel termine di tre mesi deve provvedere alla convocazione dell' Assemblea dei soci per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da essa espressi. 4. Entro lo stesso termine il Consiglio regionale e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative dovranno provvedere alla nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione. Art. 12 (Impianti di trasformazione) 1. Gli impianti di trasformazione dei frutti a produzione dell' essenza di bergamotto di San Gregorio, di proprietà del Consorzio, dovranno essere affidati in gestione, in via prioritaria, a soggetti di diritto privato costituiti da bergamotticoltori, ovvero ad altri soggetti di diritto privato attraverso un apposito bando pubblico che garantisca la massima trasparenza e salvaguardi l'occupazione, nel rispetto della vigente normativa. Art. 13 (Determinazione situazione economico-finanziaria) 1. Alla prima riunione successiva all' elezione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base di specifica relazione del Presidente dell' ente, predisporrà una relazione sulla situazione economico finanziaria del Consorzio, accompagnata dal Rendiconto finanziario patrimoniale del Consorzio stesso. 2. Il Consorzio presenterà alla Giunta regionale, per l'esame e l'eventuale approvazione, un programma di attività finalizzato allo sviluppo del settore, coerente con quanto previsto dal regime di aiuti di cui al comma 2 dell' articolo 3, approvato con decisione dalla Commissione europea. 3. La Regione stabilirà, di concerto con il Consorzio, un piano di riorganizzazione, che sarà preventivamente sottoposto al parere della Commissione europea per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 87 del Trattato, affinché il Consorzio possa svolgere i compiti istituzionali previsti dagli atti della Giunta regionale, di cui all' articolo 3 comma 1. Art. 14 (Mantenimento della coltura) 1. Al fine di incoraggiare il mantenimento della coltura del Bergamotto, specie in relazione alle sue peculiari funzioni paesaggistiche, ambientali, storiche e di salvaguardia del territorio, la Regione riconosce a favore di tutti i produttori di bergamotto, indipendentemente dall' essere associati al Consorzio, un aiuto finanziario proporzionato alla superficie coltivata, nel rispetto di uno specifico disciplinare approvato dalla Giunta regionale entro 4 mesi dall' approvazione della presente legge. 2. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Pagina 8 di 33

9 Stato nel settore agricolo C/200028/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Serie C 28 dell' 1 febbraio La Stazione Sperimentale per le essenze e i derivati agrumari di Reggio Calabria, dopo che saranno espletate le procedure stabilite per il conferimento dell' incarico quale organismo di controllo, di cui all' articolo 10 del regolamento CEE 2081/92, per la DOP "Bergamotto di Reggio Calabria. Olio essenziale" potrà beneficiare di un aiuto decrescente i primi sei anni cosi come previsto dal punto 13.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, relativamente ai costi di certificazione. Art. 15 (Piani Operativi) 1. La Regione può riconoscere al Consorzio aiuti finalizzati al finanziamento di misure da attuare nel quadro di piani operativi pluriennali, in analogia a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 2200/ La Giunta Regionale, con propri atti, individua i soggetti beneficiari e disciplina le modalità attuative per la predisposizione di piani operativi pluriennali, nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/200028/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Serie C 28 dell' 1 febbraio Art. 16 (Normativa nazionale e comunitaria) 1. Le disposizioni contenute nella presente legge dovranno essere applicate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria che disciplina la materia. 2. Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 2, 3, 13, 14, 15 e 17 comma 3, della presente legge, sono sottoposte al parere preventivo della Commissione Europea, cosi come previsto dall' articolo 88 paragrafo 3 del Trattato. La regione si impegna a presentare alla Commissione Europea, in applicazione del punto 23.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, una relazione annuale. Art. 17 (Norma finanziaria) 1. All' onere derivante dalla presente legge, valutato per l' esercizio finanziario 2002 in ,81, si provvede con la quota parte dell' UPB (capitolo ) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all' art. 10 della legge regionale 4/2/ 2002, n L'eventuale risanamento delle passività onerose, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU. C288 del 9/10/1999), sarà inserito all' interno di un Piano di ristrutturazione. Art. 18 Pagina 9 di 33

10 (Norme Transitorie e Finali) 1. Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, e comunque dopo la conclusione delle operazioni di cui al precedente art. 3, il Presidente della Giunta regionale procederà alla convocazione dell' Assemblea dei Soci per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ad essa spettanti, previo avvio di tutte le procedure necessarie per la corretta attuazione della presente legge. 2. La convocazione della prima Assemblea dei Soci dovrà essere effettuata mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, su un quotidiano a diffusione provinciale e mediante avviso da inviare ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza. 3. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1 il Consiglio regionale e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative dovranno provvedere alle nomine di rispettiva competenza. 4. Il Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla sua elezione procederà alla elezione del Presidente e del Vice Presidente. 5. Entro i successivi sei mesi dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione convocherà l' Assemblea straordinaria per l' approvazione del nuovo Statuto. 6. L' Assemblea straordinaria di cui sopra è considerata valida, in prima convocazione, quando sono presenti e rappresentati almeno i due terzi degli associati e, in seconda convocazione, quando è presente e rappresenta la maggioranza dei soci. 7. Per l' espletamento degli adempimenti di cui al presente articolo ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. 8. Lo Statuto dovrà essere sottoposto alla ratifica della competente Commissione Consiliare del Consiglio regionale. E` abrogata la legge regionale n. 1 del 14 febbraio Pagina 10 di 33

11 Consiglio regionale della Calabria - Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14del1agosto Commissione speciale 2009 di vigilanza Art. 3 PARTE PRIMA SEZIONE I Regione Calabria REGOLAMENTI REGIONALI Il Consorzio formula su incarico della Regione Calabria organici progetti mirati a fornire servizi di interesse generale e lo sviluppo del settore, con il necessario coinvolgimento delle O.P., del Consorzio di Tutela del Bergamotto e della Società Cooperative tra bergamotticoltori. Art. 4 Ai sensi dell art. 10 della L.R. 41/2002 i compiti e le attribuzioni degli Organi del Consorzio sono fissati dalla legge 41/ 2002, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Art. 5 REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2009, n. 10 Regolamento delle attività del Consorzio del Bergamotto. Ai sensi dell art. 3 della L.R. 41/2002 ed art. 34 Trattato UE del 25/3/ /01/TI LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE emana Il seguente regolamento: Art. 1 Il Consorzio del Bergamotto istituito con legge del 2002 è organismo di diritto pubblico come definito dall art. 1 della legge 41/2002, atto a perseguire le finalità della Politica Agricola Comune come previsto dagli artt. 33 e ss. del Trattato, sviluppando una attività di incremento della produttività agricola, il progresso tecnico, lo sviluppo razionale ed un impiego migliore dei fattori di produzione nel rispetto delle regole comuni in materia di concorrenza e di stabilizzazione del mercato, entrambi obiettivi previsti dal Trattato dell Unione Europea. Il Consorzio persegue la finalità di incremento e valorizzazione della produzione anche attraverso la formazione professionale degli addetti al settore ed avvalendosi dei servizi di assistenza tecnica, divulgazione e sperimentazione della Regione Calabria. Art. 2 Il Consorzio, di concerto con le Organizzazioni di Produttori riconosciute dalla Regione Calabria e con il Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, collabora alla programmazione agricola di settore sia a livello nazionale che regionale attraverso la elaborazione dei piani di sviluppo che trasmette agli organi competenti per l elaborazione dei programmi regionali. Oltre alle funzioni ed ai compiti indicati dall art. 6 della L.R. 41/2002 all Assemblea dei Soci compete eleggere il Presidente, il Vice Presidente. Alla prima seduta l Assemblea sino all elezione del Presidente e del Vice Presidente, viene presieduta dal socio più anziano, anzianità intesa come età anagrafica, il quale ha l unico potere e fine di convalidare la riunione, previa valutazione della rituale convocazione e procedere, senza indugio, alla nomina del Presidente. I quorum costitutivi e deliberativi per la validità delle delibere assembleari sono fissati dallo Statuto. Il Presidente dell Assemblea provvede, d intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla convocazione dell Assemblea e ne dirige i lavori. Art. 6 Il Consiglio di Amministrazione è disciplinato dall art. 7 L.R. 41/2002, ai sensi del comma 10 della stessa norma le sue modalità di funzionamento sono fissate nello Statuto e nel presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche funzioni e/o il compimento di singoli atti a singoli consiglieri e investito dei più ampi poteri per l Amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni dei consorziati in relazione alla superficie coltivata ed alle richieste di adesioni ai sensi dell art. 4 della L.R. 41/ Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria. Catanzaro, li 4 agosto 2009 Loiero Pagina 11 di 33

12 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Commissione Parti I e II - n. 4 speciale di vigilanza 5449 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2013 n. 14 Legge regionale n. 41 del 14/10/2002 Approvazione nuovo Statuto del Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria. LA GIUNTA REGIONALE VISTA la legge regionale n. 41 del 14/10/2002, che disciplina le attività del Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria; CONSIDERATO che la struttura competente ha accertato: che, ai sensi dell art. 10 della succitata legge regionale, il Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 13/04/2012, ha approvato il nuovo Statuto consortile; di approvare, per come previsto dall art. 10 della legge regionale 41/2002, il nuovo Statuto del Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria, parte integrante del presente provvedimento, registrato in Palmi (RC), in data 4/12/2012, racc. n rep. n. 8067; di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione. Il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza F.F. F.to: Bianco Il Vice Presidente F.to: Stasi che, il predetto Statuto è stato registrato in Palmi (RC) il 4/07/2012, al n serie IT, rep. 7477/4533; che, il settore competente del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, esercitando la propria vigilanza sul predetto Consorzio, ha rilevato che l art. 5, comma 2 dello Statuto approvato e registrato, conteneva un riferimento ad orientamenti comunitari superati in quanto non più in vigore; che, conseguentemente, è stato richiesto al Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria di modificare la suddetta previsione nei seguenti termini: «Le modalità di sostegno alle attività del Consorzio sono definite con atto della Giunta Regionale, in conformità con gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (2006/C 319/01), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea C319 del 27 dicembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, e notificate alla Commissione UE conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, e successive modifiche ed integrazioni»; che, con delibera n 8 del 29/10/2012 del Consiglio di Amministrazione, il Consorzio del Bergamotto ha apportato la predetta modifica all art 5, comma 2, dello Statuto consortile precedentemente approvato; che, lo Statuto, per come modificato, è stato registrato in Palmi (RC), in data 4/12/2012, racc. n rep. n. 8067; che, a seguito di quanto predetto, lo Statuto consortile del Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria non è in contrasto con le disposizioni di cui alla legge regionale n. 41/2002; che, ai sensi dell art 10 della legge regionale 41/2002, lo Statuto del Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria, parte integrante del presente provvedimento, può essere sottoposto alla approvazione della Giunta Regionale; che, dall approvazione del presente provvedimento, non derivano oneri finanziari a carico della Regione Calabria; VISTA la legge regionale n. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza; Su proposta dell assessore regionale all Agricoltura, Foreste e Forestazione Michele Trematerra, formulata sulla base dell istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell atto; DELIBERA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: Pagina 12 di 33

13 REPERTORIO N.8067 RACCOLTA N.4944 S T A T U T O Art. 1 (Natura del Consorzio) 1. Il Consorzio del Bergamotto, è organismo di diritto pubblico, istituito con D.M. 29 maggio 1946, che riunisce i produttori di bergamotto che ne facciano richiesta, intesi come conduttori agricoli a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a bergamotto rientranti nel territorio delimitato nell'art. 3 del disciplinare approvato dalla Commissione europea all'atto del riconoscimento della DOP «Bergamotto di Reggio Calabria Olio essenziale». Art. 2 (Sede) 1. Il Consorzio ha sede nel Comune di Reggio Calabria, in Via Nazionale San Gregorio - Reggio Calabria; P.Iva: Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà istituire filiali, agenzie, sedi operative o rappresentanze sul territorio nazionale, nell'ambito della Comunità Europea ed all'estero. Art. 3 (Funzioni - Scopi - Finalità del Consorzio) 1. Il Consorzio del Bergamotto, di seguito nominato Consorzio, ha come finalità la promozione, l'incremento e la valorizzazione della produzione dell'essenza e di ogni altro derivato del bergamotto, nell'interesse dei produttori di bergamotto anche attraverso: la formazione professionale per addetti al settore; l'assistenza alle aziende appartenenti alla filiera produttiva nell'utilizzo di tutti gli strumenti finanziari messi a disposizione a livello regionale nazionale e comunitario. 2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 il Consorzio, può avvalersi, qualora ritenuto necessario, dei servizi di assistenza tecnica, Pagina 13 di 33

14 divulgazione e sperimentazione della Regione, della collaborazione tecnicoscientifica delle strutture di ricerca (Università, Stazione Sperimentale per le Essenze e i Derivati Agrumari, Stazione Sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale sez. di RC, Centri regionali di Ricerca, CNR, ecc.) e di esperti del settore. 3. Il Consorzio collabora alla programmazione agricola di settore attraverso l'elaborazione di piani di sviluppo che trasmette agli organi competenti per l'elaborazione di programmi. 4. Il Consorzio può attuare, e formulare su affidamento della Regione Calabria, organici progetti volti a fornire alla Regione medesima servizi di interesse generale per lo sviluppo del settore e per questo si può avvalere anche delle Organizzazioni Professionali Agricole, delle organizzazioni di produttori, delle associazioni cooperative e delle cooperative bergamotticole. 5. Il Consorzio formula anche su incarico della Regione Calabria organici progetti mirati a fornire servizi di interesse generale e lo sviluppo del settore, con il necessario coinvolgimento delle organizzazioni di produttori, del Consorzio di Tutela del Bergamotto e delle Società Cooperative tra bergamotticoltori. 6. Il Consorzio promuove ed attua lo sviluppo di nuove tecnologie di estrazione degli Oli essenziali e di coltivazione. 7. Il Consorzio promuove ed attua lo sviluppo di ricerche volte alla valorizzazione dell'essenza, del succo, del pastazzo, di sottoprodotti e quant'altro per utilizzi nei diversi settori. 8. Il Consorzio potrà inoltre: - organizzare incontri, convegni, seminari di studio; - istituire Borse di Studio; - promuovere scambi culturali nazionali ed internazionali; - partecipare ad associazioni, consorzi o altre organizzazioni aventi finalità compatibili; - sviluppare rapporti di collaborazione con Università Italiane ed Estere; Pagina 14 di 33

15 - effettuare, commissionare, stampare e diffondere studi, ricerche, pubblicazioni e quant'altro; - collaborare con Amministrazioni Pubbliche e Privati, con altri Consorzi, Fondazioni ed organismi di qualsiasi natura ritenuti idonei ai predetti scopi stipulando con essi se opportuno, accordi e convenzioni; - organizzare e favorire incontri, corsi di preparazione e perfezionamento professionali e post universitari. 9. Il Consorzio istituisce un catasto con relativa banca dati per monitorare il settore. 10. Il Consorzio, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse, può promuovere la realizzazione di un Istituto Superiore Internazionale di profumeria, cosmetica ed aromi alimentari per la valorizzazione dei derivati del bergamotto. 11. Il Consorzio può realizzare un polo scientifico didattico culturale con annesso museo del bergamotto e laboratori pilota in grado di produrre innovative fragranze anche attraverso l'ausilio di know-how nazionali o esteri. 12. Il Consorzio può svolgere attività di assistenza tecnica con analisi approfondite dei terreni oggetti di coltura di bergamotto e di analisi fogliari. 13. Il Consorzio può esplicare tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidati dalle Regioni, dallo Stato e dalla Comunità Europea. 14. Il Consorzio può attivare uno sportello in collaborazione con l'assessorato all'agricoltura della Regione Calabria finalizzato all'istruzione di pratiche di aiuto, benefici e sovvenzioni volti alla coltura del Bergamotto. 15. Il Consorzio può partecipare o aderire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad Enti e ad Istituzioni che si propongono il conseguimento di scopi analoghi a quelli del Consorzio, tra cui, la promozione e la valorizzazione del Bergamotto. 16. Il Consorzio può proporre direttamente iniziative, tendenti al miglioramento della produzione e della sua valorizzazione in ogni fase, fornendo all'occorrenza, la propria collaborazione ad altri Enti ed organismi del settore, attraverso la messa a disposizione di servizi per il raggiungimento di Pagina 15 di 33

16 finalità comuni. 17. Il Consorzio può promuovere la nascita e/o detenere partecipazioni in organismi, società, cooperative, associazioni, società miste, operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione del bergamotto e di tutti i suoi derivati e mediante autofinanziamento non proveniente da risorse pubbliche. Inoltre può effettuare accordi con altri enti pubblici e privati. Art. 4 (Marchi e segni distintivi) 1. Su di uno sfondo verde vi è disegnata una doppia ellisse al cui interno è iscritta una coppia di cerchi rappresentanti due frutti di bergamotto, al cui apice vi sono due foglioline per ciascun frutto. All'interno delle ellissi vi è la dicitura: Consorzio del Bergamotto Reggio Calabria. 2. E' vietato ai Consorziati e a chiunque di valersi del nome del Consorzio, o di fare qualsiasi riproduzione dei marchi e dei segni distintivi del Consorzio stesso, senza autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione. Art. 5 (Attività del Consorzio) 1. L'attività del Consorzio, i compiti e le attribuzioni degli organi, ove non contemplati dalla legge 41/2002 e dal Regolamento Regionale 10/2009, sono fissati dallo Statuto dello stesso Consorzio e da eventuali suoi regolamenti. 2. Le modalità di sostegno alle attività del Consorzio sono definite con atto della Giunta Regionale, in conformità con gli - Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (2006/C 319/01), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea C319 del 27 dicembre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, e notificate alla Commissione UE conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6 (Patrimonio e Fondo Consortile) 1. La dotazione patrimoniale e il fondo sociale del Consorzio è costituito: Pagina 16 di 33

17 a) dai beni immobili e mobili di proprietà del Consorzio; b) da componenti straordinarie non riferibili alla gestione ordinaria ed eventuali lasciti o donazioni; c) dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea generale dei Consorziati. 2. Le Entrate del Consorzio sono costituite: a) dalle quote d'iscrizione; b) dal contributo associativo annuale; c) dai contributi volontari versati da Consorziati; d) dai proventi derivanti da eventuali servizi resi; e) dalle rendite del fondo consortile; f) dal contributo annuale erogato dalla Regione Calabria; g) da eventuali contributi di Enti pubblici e privati. 3. L'ammontare della quota di iscrizione e del contributo associativo annuale sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall'assemblea. Art. 7 (Requisiti e modalità di adesione al Consorzio) 1. Possono aderire al consorzio tutti i produttori i cui fondi siano collocati all'interno dell'area di cui all'articolo 1 del presente Statuto ed abbiano prodotto idonea documentazione. 2. Si intendono produttori tutti coloro che, a qualsiasi titolo, conducano terreni con coltivazioni di bergamotto collocati all'interno dell'area delimitata nell'art. 3 del Disciplinare approvato dalla Commissione europea all'atto del riconoscimento della DOP Bergamotto di Reggio Calabria - Olio Essenziale (Art. 1 presente Statuto). 3. I produttori di bergamotto aderiscono al Consorzio e ne divengono soci, previa istanza e denuncia delle superfici coltivate. 4. Tutti i soggetti in possesso delle caratteristiche di cui al punto 2 possono presentare domanda di iscrizione in forma singola ovvero in forma associata, anche tramite la rappresentanza di una o più organizzazioni di Produttori Agricoli, al Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Bergamotto. Tale Pagina 17 di 33

18 domanda dovrà contenere esplicita richiesta a norma dell'art. 1 del presente statuto. 5. I soggetti interessati ad aderire al Consorzio del Bergamotto dovranno allegare alla domanda di adesione i seguenti documenti: a. Visura catastale aggiornata ed estratto di mappa relativi ai terreni su cui insistono le coltivazioni di bergamotto. b. Documento contrattuale, o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, comprovante la disponibilità dei terreni indicati nel certificato di cui alla lett. a). c. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/2000, relativa alle superfici adibite a coltivazione di Bergamotto. 6. In caso di partecipazione in forma associata, la suddetta documentazione di cui ai punti a., b., c. deve essere presentata con riferimento a ciascun membro. 7. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sulla domanda di ammissione, nel termine di 30 giorni, dandone tempestivamente formale comunicazione all'interessato. L'ammissione diviene operante a tutti gli effetti al momento della comunicazione all'interessato della delibera di ammissione. 8. In caso di subentro, ivi compresa la successione, nella conduzione di un'azienda il cui cessato conduttore era socio del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda presentato dal subentrante. L'accettazione della domanda comporta per il subentrante il mantenimento dei diritti maturati dal precedente titolare. 9. in caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto, provvisti dei requisiti per l'ammissione al Consorzio che ne facciano richiesta entro 60 giorni, previa deliberazione del CdA, subentrano, nella stessa condizione del socio defunto. In tal caso, in presenza di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante comune. Nel caso di divisione dell'eredità gli aventi ancora i requisiti richiesti per essere soci del Consorzio, devono indicare l'erede subentrante al socio defunto, e i restanti eredi dovranno inoltrare le singole domande di ammissione con tutti gli adempimenti Pagina 18 di 33

19 richiesti per i nuovi soci. 10. Contro l'eventuale rifiuto di ammissione, l'interessato può ricorrere al collegio dei probiviri. 11. Tutti i soggetti che avranno presentato la domanda di adesione riceveranno comunicazione dell'esito dell'istanza anche attraverso la pubblicazione degli aventi titolo nella bacheca esposta nei locali del Consorzio e sul sito internet del Consorzio. Art. 8 (Obblighi e Sanzioni) 1. I consorziati sono tenuti a rispettare tutte le norme statutarie e gli eventuali regolamenti approvati dall'assemblea nonché quelle emanate dal Consorzio in applicazione dello Statuto e del regolamento. 2. I consorziati non devono agire in modo da arrecare pregiudizio morale o materiale al Consorzio. 3. I consorziati devono astenersi da ogni comportamento incompatibile con l'esistenza, la disciplina e l'attività del Consorzio. 4. Al consorziato che non adempie alle obbligazioni assunte, sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per danni arrecati al Consorzio, le seguenti sanzioni: a) censura scritta; b) sospensione massima di un anno dall'esercizio di diritti spettanti ai soci; c) esclusione dal Consorzio. 5. Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 6. Il consorziato può ricorrere al Collegio Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della sanzione. Art. 9 (Perdita della qualità di consorziato) 1. La qualità si perde per morte, cessazione dell'attività o per recesso, oppure a seguito di espulsione. 2. Il recesso può essere comunicato al Consorzio mediante lettera raccomandata Pagina 19 di 33

20 con ricevuta di ritorno ed acquisterà comunque efficacia dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione ne avrà conoscenza. Il consorziato è tenuto a regolarizzare le eventuali pendenze in tutti i casi di recesso o di espulsione ed ha l'obbligo di versare i contributi associativi e quant'altro deliberato dal Consiglio o comunque dovuto al Consorzio, fino alla chiusura del bilancio sociale dell'anno in corso. 3. E' escluso dal Consorzio il consorziato: a) che arrechi danni morali o materiali al Consorzio; b) che abbia interessi o svolga attività in contrasto con quelli del Consorzio, e comunque non conformi sotto il profilo soggettivo ed oggettivo a quanto stabilito nel presente statuto e regolamento e dalle leggi vigenti. Art. 10 (Quota di iscrizione) 1. L'ammontare della quota di iscrizione è uguale per ogni singolo conduttore agricolo sia che esso abbia fatto domanda singola sia che esso abbia fatto domanda attraverso forme associative. 2. L'ammontare della quota di iscrizione viene determinato annualmente dal Consiglio d'amministrazione. Il neo-consorziato è tenuto a versare la quota d'iscrizione, nella misura stabilita, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta di ammissione. 3. Coloro che subentrano ad un consorziato nella conduzione della stessa azienda sono esonerati dal pagamento della quota d'iscrizione. Art. 11 (Contributo associativo annuale) 1. L'ammontare del contributo associativo annuale viene determinato annualmente dal Consiglio d'amministrazione. 2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire eventuali contributi straordinari, finalizzati al perseguimento di obiettivi ritenuti indispensabili per le attività del Consorzio. Tali eventuali contributi saranno soggetti a ratifica da parte dell'assemblea dei soci. Art. 12 Pagina 20 di 33

21 (Organi del Consorzio del Bergamotto) 1. Sono organi del Consorzio del Bergamotto: 1) l'assemblea dei soci; 2) il Consiglio di Amministrazione; 3) Il Presidente; 4) il Collegio Sindacale 5) il Collegio probiviri. Art. 13 (Assemblea dei Soci) 1. L'Assemblea dei soci è costituita dai soggetti di cui al precedente artt. 1 e 7, inseriti nel libro dei soci del Consorzio. 2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti agli artt., 7, 10 e 11 che abbiano compiuto 18 anni e godano dei diritti civili. Art. 14 (Assemblea Ordinaria e Straordinaria) 1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consorzio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio annuale, ovvero entro il termine massimo di 180 giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano. - L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consorzio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta quest'ultimo ne ravvisi l'esigenza oppure nel caso in cui venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione della materia da trattare, da parte di almeno un quinto dei consorziati. 2. L'avviso di convocazione ai soci, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno, sarà effettuato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea in almeno uno dei modi consueti: (lettera raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica, sms, pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione locale, Pagina 21 di 33

22 manifesti murari). 3. Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea, tutti i consorziati che si trovano in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi e che abbiano almeno 60 giorni di anzianità di iscrizione. 4. Per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente incaricato dall'organo competente, per i minori e gli interdetti dal tutore, per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria dal curatore o dall'amministratore. 5. L'Assemblea ordinaria di cui sopra è considerata valida, in prima convocazione, quando è presente e rappresentata la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei presenti. 6. L'Assemblea straordinaria di cui sopra è considerata valida, in prima convocazione, quando sono presenti e rappresentati almeno i due terzi degli associati e, in seconda convocazione, quando è presente e/o rappresentata la maggioranza dei soci. 7. Alla prima seduta per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'assemblea viene presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consorzio o, in caso di assenza o impedimento di entrambi da un socio scelto durante l'assemblea stessa con voto palese, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Lo stesso Presidente dell'assemblea è poi l'unico che ha il potere ed il fine di convalidare la riunione previa valutazione della rituale convocazione, istituire previa approvazione della Assemblea stessa il seggio elettorale (formato da un presidente e un numero di scrutatori compresi fra un minimo di 2 ed un massimo di 4 componenti) per far procedere, senza indugio, alla elezione e proclamazione dei Componenti il Consiglio di Amministrazione. Spetta al Presidente dell'assemblea attestare la validità dell'assemblea stessa, regolare le modalità di intervento e di voto, nonché nominare un segretario anche non consorziato. Il Presidente dell'assemblea può anche essere Presidente del seggio elettorale. Pagina 22 di 33

23 8. Per tutte le altre sedute, l'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente del Consorzio o in caso di assenza o impedimento di entrambi da un componente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di tutti i soggetti precedentemente enunciati, da un socio scelto durante l'assemblea stessa con voto palese, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Spetta al Presidente dell'assemblea attestare la validità dell'assemblea stessa, regolare le modalità di intervento e di voto, nonché nominare un segretario anche non consorziato. 9. Per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente articolo ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le stesse devono essere depositate almeno 48 ore prima nella sede del Consorzio, verificate dal Consiglio di Amministrazione o da una commissione istituita all'uopo dallo stesso CdA e poi consegnate alla Presidenza dell'assemblea. 10. In caso di gestione commissariale, il Commissario deve provvedere a convocare l'assemblea per l'elezione delle cariche sociali entro due mesi dalla sua nomina e procedere per come descritto al comma 7 del presente art.. Art. 15 (Attribuzione del Voto) 1. Ogni socio consorziato ha diritto ad un voto indipendentemente dalla superficie coltivata a bergamotteto e denunziata a norma ed in ossequio all'art. 7 del presente Statuto - Regolamento. Art. 16 (Poteri dell'assemblea) 1. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza: a) sei componenti individuati tra i soci del Consorzio; 2. In riferimento al comma 1 lett. a): a) ogni socio ha diritto ad un voto col quale può esprimere un massimo di sei preferenze libere. b) L'elezione dei rappresentanti dei soci dovrà avvenire a scrutinio segreto Pagina 23 di 33

24 tra i candidati in regola con l'iscrizione. c) Saranno eletti i sei candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 3. Non possono essere eletti quali Consiglieri: - i funzionari dello Stato o della Regione cui spettano funzioni di vigilanza, tutela e controllo sull'amministrazione del Consorzio; - i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento; - coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione; - coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza pubblica che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dalla cessazionedegli effetti del provvedimento; - i dipendenti del Consorzio; - coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio; - coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali. 4. L'Assemblea elegge i componenti del Collegio Sindacale di propria competenza. 5. L'Assemblea delibera le linee di indirizzo dell'attività del Consorzio. 6. L'Assemblea approva il bilancio consuntivo. 7. L'Assemblea approva e modifica lo Statuto ed i regolamenti del Consorzio. 8. L'Assemblea ratifica l'ammontare della quota di iscrizione, il contributo associativo annuale ed eventuali contributi straordinari. 9. L'Assemblea ratifica i compensi dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e degli altri organi, già deliberati dal C.d.A. Art. 17 (Consiglio di Amministrazione) 1. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio ed è composto da: a) sei componenti individuati tra i soci del Consorzio ed eletti dall'assemblea; Pagina 24 di 33

25 b) due componenti nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza, in rappresentanza della Regione Calabria; c) un componente nominato dal Consiglio Provinciale, in rappresentanza della provincia di Reggio Calabria; d) quattro componenti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative con funzioni consultive. 2. Il Consiglio di Amministrazione è convalidato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni. 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. 4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta, motivata con specifica dei punti all'o.d.g. da trattare, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri componenti il consiglio di amministrazione che hanno voto deliberativo. 5. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione viene presieduta dal Consigliere anziano. Art. 18 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. In particolare il Consiglio: 1. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso, tra i consiglieri espressi dai soci, nella seduta di insediamento che deve essere convocata, a mezzo, raccomandata entro quindici giorni dalla costituzione dell'organo, dal Presidente uscente o, in mancanza, dal rappresentante legale protempore del Consorzio stesso; 2. Il Consiglio di Amministrazione nomina eventuali commissioni e collegi aventi specifici incarichi tecnici ed operativi, determinando compiti e durata; 3. Il Consiglio di Amministrazione predispone le relazioni ed il Bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea; Pagina 25 di 33

26 4. Il Consiglio di Amministrazione esamina, modifica, approva il programma annuale di gestione ordinaria del Consorzio predisposto dal Presidente del Consorzio; 5. Il Consiglio di Amministrazione cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea ed attua gli indirizzi della stessa per l'attività del Consorzio; 6. Il Consiglio di Amministrazione determina e delibera i compensi dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale, delle Commissioni, del Collegio Probiviri, dei consulenti, ed il rimborso spese per i componenti non residenti nel Comune di Reggio Calabria; 7. Il Consiglio di Amministrazione delibera e successivamente propone all'assemblea eventuali regolamenti; 8. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione dei soci, sui subentri, sulla loro decadenza, sul recesso, sull'esclusione e sull'espulsione; 9. Il Consiglio di Amministrazione delibera le sanzioni da applicare in ossequio all'art. 8 e delibera in relazione alla perdita di qualità di consorziato; 10. Il Consiglio di Amministrazione stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale; 11. Il Consiglio di Amministrazione conferisce procure sia generali che speciali; 12. Il Consiglio di Amministrazione assume e licenzia il personale, finanziandone le mansioni e le retribuzioni; delibera in riferimento ad eventuali incarichi o consulenze e ne stabilisce i compensi; 13. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammontare della quota di iscrizione, il contributo associativo annuale ed eventuali contributi straordinari che l'assemblea ratifica. 14. Il Consiglio di Amministrazione delibera eventuali contributi straordinari previsti dal comma 3 dell'art. 11 dello Statuto; 15. Il Consiglio di Amministrazione delibera in riferimento all'autorizzazione o al divieto del marchio e/o dei segni distintivi del Consorzio verso chiunque; 16. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla decadenza del mandato dei Consiglieri stessi; Pagina 26 di 33

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