RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI (OP)
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- Sabrina Casati
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1 RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI (OP) Si riportano gli elementi di maggiore rilevanza riguardanti la costituzione di una OP, alla luce di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1308/2013, Regolamento di esecuzione UE n. 543/2011 e dal DM n. 9084/2014. In particolare sono sviluppati i seguenti punti: OBIETTIVI DELL OP CHE COS E UNA OP REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DI UNA OP TEMPISTICA ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER IL RICONOSCIMENTO DELL OP OBBLIGHI A CARICO DI UNA OP E DEI SOCI DELL OP; BENEFICI FINANZIARI A FAVORE DI UNA OP 1- OBIETTIVI DELL OP L OP ha il compito di organizzare e commercializzare alle migliori condizioni del mercato la produzione dei produttori associati. L OP è l unico soggetto riconosciuto dall UE in grado di confrontarsi con un mercato sempre più aggregato. Anche nel secondo pilastro della PAC (Sviluppo Rurale) sono state previste delle novità importanti finalizzate al rafforzamento del ruolo delle OP alla luce dei risultati ottenuti dal sistema aggregato in OP nell ambito dell OCM. Nell ambito delle proprie attività previste dalla normativa comunitaria e con il supporto finanziario previsto dagli strumenti della PAC (OCM e SR) l OP deve commercializzare un prodotto di elevata qualità ed alto contenuto di servizi in grado di soddisfare le esigenze del consumatore, il tutto nel rispetto dell ambiente. 2- CHE COS E UNA ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI L Organizzazione di produttori è una società partecipata da produttori, sia esse persone fisiche che giuridiche, che conferiscono il prodotto che proviene dai propri fondi condotti a vario titolo (es. proprietà, affitto, compartecipazione, ecc ). Nell ambito delle OP possono essere presenti anche soci non produttori che non possono detenere più del 10% dei diritti di voto dell OP. I soggetti in questione non possono partecipare alle decisioni dell OP riguardanti: (1) il funzionamento istituzionale di una OP e (2) il programma operativo. L Organizzazione di produttori è: 1. un impresa a gestione democratica con forma societaria: 2. un impresa che si confronta con il mercato globale; 3. una struttura operativa che assicura il collocamento del prodotto dei soci; 4. una struttura che valorizza le produzioni degli associati; 5. l unico soggetto riconosciuto dall OCM (Organizzazione Comune dei Mercati); 6. un impresa che beneficia di risorse finanziarie pubbliche per lo sviluppo delle proprie attività;
2 7. una struttura in grado di realizzare economie di scala e di ridurre i costi di gestione degli associati 3- REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DI UNA OP La società che vuole acquisire lo status di OP, deve inoltrare la domanda di riconoscimento alla regione ove ha la sede legale e consegue il maggiore valore in termine di valore della produzione commercializzata (VPC). I requisiti che l OP deve dimostrare al momento della presentazione della domanda di riconoscimento, ed essere mantenuti nel tempo, a riconoscimento avvenuto: A) Personalità giuridica e forma societaria rispondente alle disposizioni nazionali (società di capitali, società cooperative agricole e loro consorzi, società consortili di cui all articolo 2615 ter del CC); B) Presenza, nello statuto sociale, degli obblighi e delle disposizioni previste dagli artt. 153 e 160 del Regolamento UE n. 1308/2013; C) Obbligo di perseguimento di pratiche ecocompatibili; D) Numero minimo di aderenti e VPC minimo stabilito dalla normativa nazionale o, se del caso, dalla regione a cui la società interessata presenta la domanda di riconoscimento OP; E) Capacità di fornire l assistenza tecnica agli aderenti per la realizzazione di pratiche ecocompatibili; F) Disponibilità di sufficienti strutture e mezzi tecnici per la raccolta, magazzinaggio, condizionamento e commercializzazione della produzione dei soci; G) Organizzazione e strutture per la corretta gestione economica e contabile delle attività; H) Criteri di democraticità nel controllo dell Organizzazione. I requisiti minimi per il riconoscimento delle OP previsti a livello nazionale sono i seguenti: - n. 10 produttori; - VPC (valore produzione commercializzata) dell ultima annualità, differenziato come segue: a) per alcuni prodotti quali zafferano, timo, basilico, melissa, menta, origano, rosmarino, salvia; b) per alcuni prodotti quali altri agrumi (es. cedro e bergamotto) e carrube; c) per alcuni prodotti quali funghi e tartufi, frutta in guscio, fichi freschi, meloni e cocomeri, papaie, melograno, fico d India; d) 2.5 Meuro (riconoscimento OP per singolo prodotto); e) 3 Meuro per più prodotti che afferiscono ad una sola categoria (es. ortaggi o frutta); f) 4 Meuro per più prodotti che riguardano diverse categorie (es. frutta ed ortaggi). Inoltre, sono previste deroghe in ordine al numero di produttori (5 invece di 10) nel caso di particolari prodotti (es. noci, funghi, piante aromatiche, fichi freschi, fichi d India, noci e piante aromatiche) Attualmente il VPC per il riconoscimento di OP è stata elevato da alcune regioni (Regione Sicilia, Lombardia, Veneto, Lazio, Provincia Autonoma di Trento e Bolzano). Le restanti regioni hanno adottato i parametri nazionali previsti dal DM n. 9084/2014 di cui sopra.
3 4- TEMPISTICA ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE OP La tempistica e la procedura operativa da attivare dal soggetto interessato per il riconoscimento dell OP, è la seguente 4.1 Tempistica: La Regione di competenza ha 4 mesi di tempo per istruire la domanda di riconoscimento dell OP. La normativa nazionale, per casi particolari, prevede che tale periodo possa essere esteso a 6 mesi. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di riconoscimento e relativa documentazione è il 1 settembre di ciascuna annualità. Il tutto al fine di beneficiare delle opportunità previste dal programma operativo (a valere dall anno successivo a quella di presentazione della domanda di riconoscimento). 4.2 Procedura amministrativa: I documenti da presentare, salvo ulteriori specifiche richieste della regione di riferimento, sono quelli riportati al paragrafo 2 Procedure per il riconoscimento delle OP e per la verifica dei requisiti della Parte A allegato al DM n. 9084/2014. Alla richiesta di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione: - Atto costitutivo e statuto sociale conformi al Regolamento di base UE n. 1308/2013; - Composizione degli organi sociali in carica e delibera di conferimento incarico al legale rappresentante di presentare l istanza di riconoscimento con l indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento; - Elenco produttori aderenti direttamente o tramite altro organismo associativo, presenti alla data di presentazione dell istanza di riconoscimento; - Relazione, accompagnata da apposita documentazione, sulla propria organizzazione tecnico amministrativa commerciale e sulle strutture tecniche dell OP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata, con l indicazione del personale amministrativo, tecnico e commerciale; - Prospetto del valore della produzione commercializzata relativa al periodo di riferimento scelto, calcolata conformemente alle indicazioni contenute all articolo 24 del Regolamento di esecuzione n. 543/2011, distinta per Regione di provenienza e distinto per specie e con l indicazione della superficie relativa ad ogni prodotto; - Giustificazione del criterio di scelta del periodo di riferimento individuato; - Se del caso, bilancio dell esercizio (o degli esercizi), relativo al periodo di riferimento, depositato presso la Camera di Commercio competente; - Titolo di possesso o disponibilità tramite propri associati e/o filiali, delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Regolamento di base UE n. 1308/2013; - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, che le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente costituiti ed aggiornati. 5. OBBLIGHI A CARICO DI UNA OP E DEI SOCI DELL OP 5.1 La normativa comunitaria e nazionale di riferimento dispone che l OP deve La normativa comunitaria e nazionale di riferimento dispone che l OP deve: dotarsi di una struttura tecnico organizzativa in grado di fornire servizi ai propri soci (es. assistenza tecnica, commercializzazione, amministrazione, ecc ); fornire mezzi tecnici ai propri associati mezzi tecnici per la lavorazione/valorizzazione del prodotto oggetto di transazione commerciale. Nel caso in cui l OP non sia provvista di proprie strutture/mezzi di lavorazione, si rende necessario individuare una modalità operativa affinché sia soddisfatto tale adempimento comunitario anche mediante il ricorso ai propri soci o attraverso filiali o mediante l utilizzo dell istituto
4 dell esternalizzazione; commercializzare direttamente il prodotto dei propri soci, fatte salve le deroghe previste a livello comunitario e nazionale; rispettare il vincolo della prevalenza 5.2 OBBLIGHI A CARICO DEI SOCI DELL OP In sintesi, gli obblighi a carico dei soci dell OP sono: conferire tutta la produzione per la quale aderiscono all OP salvo le deroghe previste a livello comunitario e nazionale. L adesione può essere per singolo o più prodotti ortofrutticoli; corrispondere i contributi associativi per il finanziamento dell OP e per il funzionamento del Fondo di esercizio per l attuazione del programma operativo; assicurare un comportamento che sia in linea con quanto previsto dallo statuto sociale dell OP; aderire all OP per almeno un anno. Tuttavia in caso di presentazione di un programma operativo, nessuno produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l intero periodo della su attuazione, salvo autorizzazione da parte dell OP. 6. LE RISORSE DELL OP (IL PROGRAMMA OPERATIVO) 6.1 Il PROGRAMMA OPERATIVO Le Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo possono presentare il programma operativo poliennale (min 3 anni/ max 5 anni) con il quale attivare iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria a carico delle medesime OP. Le OP devono costituire un Fondo di esercizio (art. 33 del Reg. UE n. 1308/2013) per l attuazione del programma operativo il cui importo massimo è pari al 9,2% della rappresentatività dell OP dimostrata in un dato momento. Il programma Operativo viene alimentato: - con i soli contributi finanziari degli aderenti dell OP e/o della stessa OP (autofinanziamento al 100%); - con una partecipazione dei soci dell OP e/o della stessa OP e un aiuto finanziario comunitario che può essere concesso alle OP nella misura massima dell 80% della parte UE (50%) previa presentazione di apposita polizza fidejussoria pari al 110% dell anticipo richiesto. Le domande di anticipo possono essere presentate ogni tre mesi (gennaio, aprile, luglio e settembre) oppure ogni quattro mesi (gennaio, maggio e settembre). 6.2 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA FINANZIARE CON IL PROGRAMMA OPERATIVO Nell ambito dei programmi operativi sono finanziabili i seguenti investimenti: 1. Investimenti o interventi pluriennali (investimenti arborei o per le colture perenni quali albicocco, susino, ciliegio, kiwi, kaki, uva da tavola, agrumi, melo, pero, pesco, fico, asparago verde e bianco, carciofo,
5 fragola, nocciolo, noce, piccoli frutti); 2. Impianti, macchinari ed attrezzature (impianti antigrandine ed antipioggia, strutture di protezione serre ed assimilate, mezzi di trasporto); 3. Spese generali di produzione (doppia raccolta, potatura verde, diradamento, spese per il miglioramento ed innovazione nella tecnica colturale, ricerca e produzione sperimentale, miglioramento qualitativo del prodotto di IV gamma); 4. Mezzi tecnici (materiale agro tesile, tunnel di breve durata, ali gocciolanti per microirrigazione, teli per pacciamatura); 5. Personale per assistenza tecnica (protezione dell ambiente e per elevare il livello di qualità dei prodotti); 6. Azioni ambientali.
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