REPUBBLICA ITALIANA. la Corte dei conti. in Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo. e delle Amministrazioni dello Stato
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1 Deliberazione n. 5/2002/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato Collegio II nell adunanza del 20 dicembre 2001 * * * Visto il decreto direttoriale 25 maggio 2001, con il quale il Direttore generale del Servizio per la comunicazione del Ministero della pubblica istruzione ha incaricato la giornalista Luciana Di Mauro di svolgere funzioni di direttore dell Ufficio IV presso il suddetto servizio; visto il rilievo istruttorio n. 236/50, in data 31 ottobre 2001, dell Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali e la risposta del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca pervenuta, a mezzo FAX, in data 27 novembre 2001; vista la relazione prot. n.694/s, presentata in data 28 novembre 2001 dal Magistrato istruttore degli atti relativi al MIUR; vista la relazione n. 833, in data 5 dicembre 2001, del Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali; vista l ordinanza in data 10 dicembre 2001, con la quale il Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle
2 2 Amministrazioni dello Stato ha convocato, per l adunanza odierna, la predetta Sezione ai fini della pronuncia sulla legittimità del suindicato provvedimento; vista la nota della Sezione centrale di controllo in data 11 dicembre 2001, con la quale copia della predetta ordinanza è stata trasmessa al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Gabinetto e Servizio per la comunicazione e al Ministero dell economia e delle finanze Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ; visto il testo unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; udito il relatore Consigliere Franco TURINA; intervenuto il rappresentante del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca; ritenuto in FATTO Con decreto direttoriale 25 maggio 2001, il Direttore generale del Servizio per la comunicazione del Ministero della pubblica istruzione ha conferito alla giornalista Luciana Di Mauro l incarico di svolgere le funzioni di direttore dell Ufficio IV presso il suddetto Servizio. Riguardo a tale provvedimento, il Magistrato istruttore dell Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, con rilievo n. 235/50, in data 31 ottobre 2001, esprimeva l avviso che, con-
3 3 siderato il suo curriculum, l interessata non potesse venire preposta ad una specifica articolazione del Servizio di cui trattasi, atteso anche che la comunicazione trasmessa dall ufficio del RUD sembrava non risultare conforme ai principi di cui alla deliberazione di questa Sezione n. 30/2001, in data 26 luglio Nella risposta al suddetto rilievo, pervenuta in data 28 novembre 2001, il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, confermando anzitutto di intendere di inquadrare il provvedimento nell ambito dell art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, ha precisato di ritenere l attribuzione dell incarico conferibile supportata dalla presenza di comprovate esperienze professionali in considerazione dei precedenti di lavoro maturati dalla signora Di Mauro nel campo delle politiche scolastiche, culminati nella preposizione della stessa all Ufficio stampa del Ministero della pubblica istruzione per circa un quadriennio. Il ricorso alla quota di estranei prevista dal comma 6 dell art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001 è stato, invece, giustificato dalla mancata individuazione, nella rosa dei nominativi messi a disposizione dal Ruolo unico dei dirigenti, di professionalità del genere di quella posseduta dalla giornalista Di Mauro. Il nulla osta del RUD al conferimento dell incarico è conseguito all esito negativo degli accertamenti eseguiti. Il Magistrato istruttore, pur tenuto presente il contributo delle anzidette controdeduzioni, non riteneva tuttavia le stesse idonee a superare le censure sollevate, non considerando l incarico conferito strictu sensu come finalizzato ad attività giornalistiche, bensì a gestire una specifica arti-
4 4 colazione del Servizio nel quale esso doveva trovare svolgimento, e per di più riscontrando la mancata osservanza ai principi di cui alla citata deliberazione n.30/2001. Entrambi tali elementi contribuirebbero a rendere l accordo estraneo all ambito di operatività del più volte richiamato comma 6 dell art. 19 della normativa di cui si discute. Lo stesso Magistrato, con relazione in data 28 novembre 2001 al Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri per i servizi alla persona e dei beni culturali, ha conseguentemente proposto il deferimento della questione per la valutazione dell organo collegiale Convenendo sulla impossibilità di superare l intervenuto dissenso, e ravvisando l opportunità di una necessaria puntualizzazione sugli aspetti posti in evidenza nel rilievo, quest ultimo, a sua volta, con propria relazione n. 833, in data 5 dicembre 2001, ha prospettato al Presidente della Sezione del controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, l esigenza di promuovere una pronuncia collegiale sul decreto in esame. Il Presidente, con propria ordinanza in data 10 dicembre 2001, ha deferito l esame della suindicata questione al secondo collegio della Sezione del controllo. E intervenuto all odierna adunanza il rappresentante del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca cha ha ulteriormente illustrato i motivi cha hanno determinato l adozione del provvedimento. Considerato in DIRITTO Al fine di pervenire alla definizione dell insorto dissenso, ritiene la
5 5 Sezione proprio preliminare compito quello di inquadrare con puntualità, nell ambito delle diverse ipotesi di incarichi dirigenziali conferibili ad estranei ai sensi dell art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, in quale delle categorie ivi previste possa ricomprendersi la posizione della giornalista Luciana Di Mauro. Subordinatamente, una volta individuata tale categoria, occorre verificare se i requisiti di cui la destinataria del provvedimento è in possesso rispondano, in concreto, a quelli delineati dalla anzidetta prescrizione normativa. Quanto al primo punto da esaminare, osserva il Collegio come il dettato della norma da interpretare risulti, nella sua letterale espressione, di portata più ampia di quello richiamato nel rilievo istruttorio, che, per sé solo, non è in grado di consentire di affermare la possibilità di procedere all affidamento dell incarico da conferire. Nella sostanza, il primo quesito da risolvere è se a una giornalista professionista, sulla base del curriculum che la riguarda, del quale evidentemente l Amministrazione competente assume la piena responsabilità del riscontro, possa essere attribuita, nella quota prevista per gli estranei, la titolarità di un ufficio dell Amministrazione del quale, peraltro, è altresì necessario individuare la natura dei compiti devoluti, per valutare se gli stessi possano essere disimpegnati dal soggetto che il responsabile del Servizio ha ritenuto di indicare. A giudizio della Sezione questo duplice riscontro conduce ad un esito positivo. Quanto alla possibilità che un giornalista assuma una funzione dirigenziale, la stessa sembra ora assicurata anche dall alternativa previsione
6 6 delle ipotesi cui fa riferimento, senza ulteriori indicazioni, l ultima parte del primo periodo del comma 6 del citato art. 19, richiamandosi a concrete esperienze di lavoro non ulteriormente qualificate da aggiuntivi requisiti; circostanza che rende comunque possibile prescindere dal possesso di determinate anzianità di servizio e da particolari qualificazioni accademiche, nella specie non previste ove l esperienza di lavoro risulti effettivamente attestabile ed attestata. Riguardo a tale aspetto, nel caso in esame, la giornalista Di Mauro risulta possedere una concreta esperienza di giornalista, culminata nella preposizione, per circa quattro anni, all Ufficio stampa del Ministero della pubblica istruzione. Se pertanto risulta verificato nella Di Mauro il possesso di una specifica esperienza, il richiamo alla necessaria concretezza di tale requisito previsto dalla norma induce la Sezione a commisurare gli elementi che lo attestano ai compiti devoluti alla struttura nella quale tale esperienza deve essere versata, compiti che, per l incarico di destinazione consistono, principalmente, nella gestione dell Ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e nel coordinamento con quelli periferici, oltre che nell assolvimento dei servizi per la comunicazione delle istituzioni scolastiche. Sulla base di tali elementi, tenuto soprattutto conto della prolungata specifica professionalità maturata dalla giornalista Di Mauro nell ambito delle attività scolastiche, ritiene la Sezione che non possano, sul piano della legittimità, rinvenirsi ostacoli alla investitura di essa, sia pure nella posizione di estranea all Amministrazione, a preposta ad un ufficio nel quale la sua originaria posizione professionale potrà tornare a favore dei settoriali
7 7 compiti istituzionali dell Amministrazione nella articolazione in esame. Queste medesime considerazioni valgono, contemporaneamente, a superare la diversa valutazione prospettata dall Ufficio riguardo alla inidoneità del curriculum presentato dalla giornalista per giustificarne la preposizione ad una delle strutture amministrative del Servizio, nel cui ambito interviene il conferimento dell incarico. La particolare configurazione dei compiti di quest ultima consente, a giudizio della Sezione, di convenire sulla determinazione assunta dalla Amministrazione. Quanto, infine, alla conformità del provvedimento ai principi enunciati nella deliberazione di questa Sezione n. 30/2001, sono da ritenere superati, tra le osservazioni formulate, i dubbi sul difetto della richiesta professionalità in relazione all incarico da attribuire, e, per i motivi che qui di seguito si enunciano, sui possibili difetti nel procedimento di acquisizione da parte del RUD del nulla osta al ricorso della professionalità esterna di cui si intende disporre. Appare, infatti, nella fattispecie, che il reperimento delle particolari caratteristiche ricercate si sia realizzato nell ambito di una professionalità comunque specifica al Ministero dell istruzione, cui attiene pronunciatamene la pregressa esperienza della giornalista, da utilizzare nell incarico da ricoprire. P.Q.M. Ammette a visto e registrazione il decreto in epigrafe. Il Presidente (Danilo Delfini) Il Relatore
8 (Franco Turina) 8
9 L art. 19 comma 6 D. L.vo n. 165/2001 nel prevedere diverse ipotesi di incarichi dirigenziali conferibili ad estranei, richiede il possesso di preparazione professionale desumibile da concrete esperienze di lavoro non ulteriormente qualificate, da aggiuntivi requisiti quali anzianità di servizio od altro. Pertanto la preposizione al Servizio di giornalista che possiede una concreta esperienza professionale, culminata nella preposizione per circa quattro anni, all Ufficio stampa dello stesso Ministero, appare aderente a quanto richiesto dalla norma in quanto la pregressa esperienza di giornalista consente di ritenere che il soggetto sia in grado di disimpegnare i compiti oggetto dell incarico conferito.
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