Supplemento n. 2 al B.U. n. 18/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 18/I-II 43

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1 Supplemento n. 2 al B.U. n. 18/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 18/I-II 43 b) il punteggio relativo alla situazione economica è così calcolato. CRITERI PUNTEGGIO Per assegno percepito 15 Abitazione principale in affitto (allegare contratto di locazione) 7 c) il punteggio relativo allo stato occupazionale è così calcolato. CRITERI PUNTEGGIO Per condizione di non occupazione del lavoratore 5 Per appartenenza alla lista di cui alla lettera a) dell art. 5 del presente regolamento o 5 comunque per presenza di un grado di invalidità superiore al 45% (attestato dall ultimo verbale in possesso del lavoratore) nonché per appartenenza alle liste di cui alle lettere b), c), d), e) del medesimo art. 5. (punteggio unico, in caso di appartenenza a più liste speciali) Per i militari volontari congedati senza demerito nell arco dei sei mesi precedenti 5 Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore. A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica del lavoratore. I dati dichiarati dal lavoratore nonché il calcolo del punteggio di graduatoria sono effettuati esclusivamente con riferimento alla situazione alla data di ricevimento (data del protocollo in arrivo) dell avviso di selezione dell Ente da parte dell Agenzia, a prescindere dalla situazione relativa alla data di sottoscrizione del modulo di adesione del lavoratore. [S P029 R050 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 aprile 2004, n. 733 Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento: modifica al Regolamento in materia di disciplina dell'elenco provinciale e delle graduatorie dei lavoratori disabili e delle altre categorie protette di cui all art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di adottare il Regolamento in materia di disciplina dell elenco e della graduatoria di cui all art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, costituente parte integrante della deliberazione della Commissione provinciale per l impiego n. 299 del 18 marzo 2004, che sostituisce il precedente regolamento adottato con proprio provvedimento n. 239 del 7 febbraio 2003; 2. di inviare, per competenza, copia del presente provvedimento all Agenzia del Lavoro; 3. di inviare il presente provvedimento al Bollettino Ufficiale regionale ai fini della pubblicazione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA M. MORESCHINI

2 44 Supplemento n. 2 al B.U. n. 18/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 18/I-II ELENCO E GRADUATORIE DI CUI ALL ART. 8 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 Art. 1 Istituzione dell elenco provinciale dei lavoratori disabili ed altre categorie protette È Istituito l elenco provinciale delle persone disabili di cui all art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. È titolare e responsabile del trattamento dei relativi dati il Dirigente dell Agenzia del lavoro. Le persone di cui al comma 1 dell articolo 1 della L. 68/ 99 che siano: a) in età lavorativa in quanto assolto l obbligo scolastico e di età massima di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini ovvero eventuali diversi limiti d età per l accesso alla pensione di vecchiaia stabiliti dalla normativa in materia; b) prive di occupazione oppure occupate in attività compatibili con il mantenimento dello stato di disoccupazione ordinaria; c) immediatamente disponibili allo svolgimento di un attività lavorativa conforme alle proprie capacità ed abilità; si possono iscrivere all elenco inoltrando apposita domanda tramite il Centro per l impiego competente per domicilio. L elenco è organizzato secondo l ordine di prima iscrizione, tenuto conto della data della domanda presentata dal lavoratore. Per le persone disabili è indicata in forma sintetica anche la tipologia di inserimento lavorativo risultante dal profilo lavorativo eventualmente definito dalla competente Commissione, fermo restando l inserimento nell elenco anche in assenza della medesima. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone appartenenti alle categorie di cui al comma 2 dell art. 18 della L. 68/99, nonché alla L. n. 407/98, le medesime possono essere iscritte nell elenco di cui al presente articolo, alle stesse condizioni e modalità. Art. 2 Graduatorie delle persone disabili ed altre categorie protette Nell ambito dell elenco di cui all art. 1, ai soli fini dell avviamento al lavoro di tipo numerico presso un datore di lavoro pubblico o privato, alle persone soggette al sistema di collocamento obbligatorio, viene attribuito un punteggio. In base ai vari punteggi assegnati, viene compilata la graduatoria provinciale dei lavoratori disabili e la graduatoria provinciale delle altre categorie protette. Le graduatorie vengono stilate ogni anno, al primo gennaio, ed aggiornate il primo maggio e il primo settembre, tenendo conto delle decorrenze individuali di inserimento, reinserimento o trasferimento, come individuate dalla relativa domanda di ammissione; le cancellazioni di cui al successivo art. 6 hanno effetto immediato. Non sono inseriti nelle graduatorie, in quanto soggetti alla sola assunzione nominativa, i disabili psichiciintellettivi. Non sono parimente inseriti nella graduatoria i lavoratori che siano divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, di cui all ultimo periodo del 4 comma dell art. 4 della L. n. 68/1999, nonché i lavoratori disabili di cui al comma 3, dell art. 10 della L. n. 68/1999, che, in seguito all aggravamento delle loro condizioni o di significative variazioni dell organizzazione lavorativa, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione competente, non siano più in grado di reinserirsi all interno dell azienda, in quanto soggetti ad avviamento prioritario in forma nominativa o numerica, in aziende con attività compatibili con le residue capacità lavorative. Le graduatorie ed i relativi aggiornamenti sono approvati con atto del Dirigente dell Agenzia del lavoro. In caso di vacanza, rimangono in vigore le graduatorie e/o i relativi aggiornamenti precedentemente approvati. Art. 3 Modalità di attribuzione del punteggio Ai lavoratori indicati all art. 2 viene attribuito un punteggio in base ai seguenti elementi: a) anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, fino ad un massimo di 60 mesi; b) percentuale di invalidità posseduta, con riferimento alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1997, n. 246; c) particolari condizioni familiari del lavoratore.

3 Supplemento n. 2 al B.U. n. 18/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 18/I-II 45 I criteri ed i punteggi per la compilazione della graduatoria sono specificati nella tabella allegata al presente provvedimento (all. 1). Per i lavoratori non disabili non viene applicato l elemento di cui alla precedente lettera b). In caso di domanda di ammissione alle graduatorie provinciali, a seguito di trasferimento di domicilio da parte di lavoratori già iscritti in altre analoghe graduatorie, il punteggio viene ricalcolato secondo i criteri di cui al presente regolamento, considerando anche l anzianità di iscrizione al collocamento obbligatorio maturata precedentemente, comunque entro i limiti indicati alla precedente lettera a). Art. 4 L inserimento e la permanenza dei lavoratori nell elenco e nelle graduatorie La persona che intende essere iscritta nell elenco di cui all art. 1 ed eventualmente nelle graduatorie di cui all art. 2, deve inoltrare domanda di ammissione al Centro per l impiego competente per domicilio, compilando l apposita modulistica e fornendo tutte le informazioni necessarie a tali fini. All atto della domanda, o anche successivamente, il lavoratore può esprimere la disponibilità ad essere avviato, oltre che nell area comprensoriale di domicilio, in altre aree comprensoriali della provincia. A decorrere dalla data di inserimento nell elenco di cui all art. 1, è riconosciuto d ufficio lo stato di disoccupazione anche ai fini dell attribuzione della relativa condizione nell ambito dell elenco anagrafico dei lavoratori ai fini delle norme generali in materia di collocamento ed avviamento al lavoro; qualora il lavoratore sia già in stato di disoccupazione all atto dell inserimento, esso permane in tale condizione con il riconoscimento dell anzianità di disoccupazione pregressa. Il lavoratore è tenuto a presentarsi personalmente ad ogni eventuale convocazione effettuata dall Agenzia del lavoro nonché a sottoporsi ad ogni eventuale accertamento della permanenza dello stato invalidante o visita da parte della Commissione Sanitaria Integrata dalla stessa disposto. Il lavoratore è convocato dall Agenzia del lavoro, anche ai fini di attivare l adesione a percorsi formativi propedeutici al collocamento mirato, mediante comunicazione postale, di norma con l indicazione della data e dell ora dell appuntamento; qualora esse non siano indicate, la convocazione è da intendersi entro i 15 giorni dalla data della lettera di convocazione, fatta salva la possibilità di certificare, anche successivamente, un ricovero ospedaliero od una malattia. Art. 5 Situazioni occupazionali compatibili con l elenco e le graduatorie I lavoratori iscritti all elenco ed, eventualmente, alle graduatorie, possono svolgere attività di lavoro che comportano la sospensione o la compatibilità dello stato di disoccupazione secondo le norme e procedure in vigore per il collocamento ordinario. La conservazione dello stato di disoccupazione può inoltre essere applicata, su richiesta dell interessato ed a prescindere dai limiti di reddito, per attività nell ambito di cooperative sociali di cui alla lettera b), comma 2, art. 20 della LR 15/1993. I lavoratori occupati a tempo parziale ed indeterminato che richiedono la conservazione dello stato di disoccupazione, hanno la facoltà di dichiarare che l attività lavorativa svolta è da essi considerata idonea alle proprie propensioni ed abilità; conseguentemente sono inseriti esclusivamente negli elenchi di cui all art. 1, in un apposita sezione speciale. Analoga disposizione può essere applicata, sia per l istituto della conservazione che per quello della sospensione, per rapporti a tempo determinato, anche instaurati per lo svolgimento di lavori socialmente utili. Nella medesima sezione speciale sono inseriti i lavoratori per i quali la Commissione Sanitaria Integrata, nella relazione conclusiva, ha previsto un percorso formativo propedeutico al collocamento mirato, fino al riesame del profilo stesso da parte della medesima Commissione. Per i lavoratori inseriti nella sezione speciale degli elenchi non vengono attivate iniziative di inserimento lavorativo tramite il sistema di collocamento obbligatorio. Le persone disabili che sono coinvolte dall Agenzia in tirocini formativi e di orientamento, stages e percorsi formativi propedeutici all assunzione, vengono sospesi dalla graduatoria ai fini degli eventuali avviamenti per il periodo di durata degli interventi. Art. 6 Cancellazione dall elenco e dalle graduatorie La persona iscritta nell elenco e eventualmente nelle graduatorie di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione o rifiuti il posto

4 46 Supplemento n. 2 al B.U. n. 18/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 18/I-II di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità professionali dichiarate all atto della iscrizione o reiscrizione, è cancellata dall elenco e dalla graduatoria per un periodo di sei mesi; per il medesimo periodo non è riconosciuto lo stato di disoccupazione, con conseguente perdita dell indennità di disoccupazione ordinaria eventualmente goduta. Successivamente ai sei mesi il lavoratore può presentare domanda di reiscrizione all elenco ed all eventuale graduatoria. Analogo provvedimento viene adottato per le persone disabili il cui profilo lavorativo preveda l inserimento mirato con supporti di mediazione, qualora rifiutino ingiustificatamente di partecipare e di collaborare attivamente alle iniziative proposte dai servizi competenti, ed eventualmente previste nelle convenzioni di cui al 6 comma dell art. 4. o al 5 comma dell art. 11, compresi i tirocini formativi e di orientamento e le iniziative formative. Il lavoratore è inoltre cancellato in caso di: a) perdita dei requisiti previsti dalla L. 68/1999 nonché dall art. 1 del presente regolamento, ai fini dell iscrizione nell elenco di cui all art. 8 della L. 68/1999; b) rifiuto ingiustificato e reiterato di partecipare e di collaborare attivamente alle iniziative proposte dai servizi competenti, finalizzate al suo inserimento lavorativo, a seguito di decisione della Commissione provinciale per l impiego; c) avviamento al lavoro, tenuto conto di quanto previsto al precedente articolo 5; d) pensionamento di anzianità o di vecchiaia; e) mancata presentazione a convocazione o visita di cui al precedente art. 4; f) accertamento di potenzialità abolite, quasi abolite o conservate solo per attività non redditizie, oppure accertamento di invalidità civile pari al 100% e nel cui verbale non siano espresse le potenzialità lavorative; g) individuazione, da parte della Commissione Sanitaria Integrata, di non collocabile al lavoro, nell ambito della relazione conclusiva; h) richiesta di cancellazione volontaria, anche per trasferimento di iscrizione; i) decesso. I lavoratori disabili licenziati per mancato superamento del periodo di prova, vengono reinseriti nell elenco ed eventualmente nella graduatoria con anzianità di iscrizione corrispondente a quella posseduta nelle medesime al momento dell inserimento nell azienda. Art. 7 Avviamento obbligatorio a seguito di richiesta numerica L avviamento obbligatorio a seguito di richiesta numerica è effettuato presso il datore di lavoro privato e pubblico (per quest ultimo limitatamente alle qualifiche e ai profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell obbligo), subordinatamente al possesso dei requisiti generali previsti per tali impieghi, con riguardo ai lavoratori domiciliati nell ambito comprensoriale di riferimento nonché a coloro che hanno espresso disponibilità ad essere avviati nell area comprensoriale indicata dal lavoratore ai sensi dell art. 4 del presente regolamento; successivamente si procede in base alla graduatoria provinciale, ferma restando la facoltà del lavoratore di rinunciare motivatamente all avviamento. L avviamento è effettuato tenuto conto della qualifica richiesta, ovvero altra successivamente concordata oppure simili, e/o del titolo di studio posseduto dal lavoratore, secondo l ordine di graduatoria in vigore alla data del provvedimento. Qualora l Agenzia del lavoro, anche sulla base della relazione conclusiva della Commissione competente, valuti che le caratteristiche di un determinato posto di lavoro non siano adeguate alle condizioni psico-fisiche e al profilo funzionale e professionale del disabile avente titolo all avviamento, o comunque valuti necessario ricorrere a strumenti di collocamento mirato al fine di attuare una collocazione lavorativa ottimale del disabile, ha la facoltà di procedere all avviamento del disabile successivamente posizionato in graduatoria, attivando contestualmente, se del caso, il collocamento mirato del disabile non avviato, anche attraverso le convenzioni di cui agli artt. 11 e 12 della L. 68/1999. Nel caso di avviamento a selezione per le qualifiche ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell obbligo di lavoratori appartenenti a categorie protette presso le Pubbliche amministrazioni od Enti pubblici non economici, prima di procedere all assunzione è riservata al datore di lavoro la facoltà di sottoporre il candidato a prova, non comportante valutazione comparativa, tendente ad accertare l idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo per il quale avviene l assunzione. Le prove selettive devono essere espletate, dall amministrazione o ente interessati, entro 45 gg. dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche all Agenzia del lavoro entro 5 gg. dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di 50 gg., anche se la precedente selezione non è stata ancora

5 Supplemento n. 2 al B.U. n. 18/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 18/I-II 47 espletata. I datori di lavoro hanno l onere di provvedere all accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti del lavoratore per l accesso all impiego pubblico e per il profilo per il quale avviene l assunzione. Gli avviamenti presso le pubbliche Amministrazioni od Enti pubblici non economici possono avvenire in misura doppia rispetto al numero di posti di lavoro da ricoprire. I criteri di cui al presente regolamento sono applicati, quando compatibili, nell avviamento di lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all art. 1, comma 1, lett. c) e comma 3, e all art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999, nonché alla L. n. 407/1998. L Agenzia del lavoro può adottare, per i datori di lavoro privati, le pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici, la modalità di avviamento mediante chiamata per avviso pubblico, ai sensi dell art. 9, comma 5 della L. 68/99, secondo le seguenti procedure. Il Centro per l impiego competente provvede a pubblicizzare la proposta di avviamento per almeno dieci giorni, indicando il potenziale datore di lavoro, il numero di lavoratori da assumere, i titoli di studio ed i requisiti professionali eventualmente richiesti, mediante affissione di apposito avviso nell ambito dei locali del Centro per l impiego nonché inviando analogo avviso agli altri Centri per l impiego dell Agenzia del Lavoro, i quali provvedono ad analoga pubblicizzazione entro la medesima scadenza fissata per il Centro per l Impiego competente. L Agenzia del lavoro può inoltre svolgere ogni ulteriore attività di pubblicizzazione in merito all avviso. I lavoratori interessati in possesso dei requisiti richiesti possono, entro il termine fissato, proporre la loro adesione alla formulazione della graduatoria, compilando e consegnando personalmente un apposito modulo presso un Centro per l impiego dell Agenzia del lavoro di Trento. Il Centro per l impiego competente compila una graduatoria riferita alle adesioni pervenute per ciascuna qualifica di assegnazione, adottando i criteri ed i punteggi della graduatoria provinciale dei lavoratori disabili in vigore. La graduatoria specifica viene pubblicizzata mediante apposito avviso di pubblicazione atti nell ambito dei locali del Centro per l impiego competente per 15 giorni di calendario, e viene trasmessa successivamente al datore di lavoro. Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, possono successivamente convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l ordine di graduatoria specifica. Le autocandidature di lavoratori inseriti negli elenchi, ma non nelle graduatorie, sono comunque trasmesse al datore di lavoro in un elenco a parte nel caso di avviamento prioritario oppure per una loro eventuale valutazione, qualora siano attivabili assunzioni nominative. Art. 8 Disposizioni transitorie e finali È titolare e responsabile del trattamento dei dati relativi all elenco ed alle graduatorie, di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Dirigente dell Agenzia del lavoro. Per quanto non espressamente previsto dalla normativa in materia di inserimento al lavoro dei soggetti disabili e dai regolamenti provinciali attuativi della stessa, valgono, qualora compatibili, i principi e le regole generali vigenti in materia di collocamento ed avviamento al lavoro. I lavoratori che, già riconosciuti come appartenenti alle categorie protette, sono occupati con diritto alla sospensione o al mantenimento dello stato di disoccupazione ordinaria, hanno la facoltà di essere iscritti al primo elenco ed eventualmente alle prime graduatorie redatte in base al presente regolamento. I dati dei lavoratori iscritti nell elenco ed eventualmente nelle graduatorie di cui agli art 1 e 2 del presente regolamento, sono inseriti d ufficio nelle liste ordinarie di disoccupazione e/o nell elenco anagrafico provinciale dei lavoratori, all interno del quale è evidenziata la loro particolare appartenenza, nonché evidenziata la eventuale modifica delle relativa situazione a seguito della gestione del sistema di collocamento obbligatorio. L elenco e le graduatorie di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento possono essere gestite tecnicamente anche mediante elenchi articolati su base comprensoriale, che tengano conto delle preferenze territoriali indicate al precedente articolo 4. In attesa della definizione delle prime graduatorie utili previste dal presente regolamento, vengono utilizzate le ultime graduatorie utili esistenti, come elaborate al 31 marzo 2000, anche a livello comprensoriale qualora sia determinata la sede di lavoro prevalente. Da tali graduatorie sono escluse le persone in relazione alle quali si siano verificate le cause di cancellazione di cui all art. 6 del presente regolamento. Per i lavoratori disabili il riferimento utilizzato è quello relativo al punteggio risultante dalle graduatorie, a prescindere dalla relativa categoria di appartenenza.

6 48 Supplemento n. 2 al B.U. n. 18/I-II del Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom Nr. 18/I-II Allegato 1 CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA EX ART. 8 DELLA L. 12 MARZO 1999, N. 68 Sulla base degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria indicati all art. 3 del regolamento concernente Elenco e graduatoria di cui all art. 8 della L. 12 marzo 1999, n. 68, sono adottati i seguenti criteri. A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a 1 riferito alla data convenzionale del 31 dicembre 2002; su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l avvertenza che il punteggio da attribuire per l anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese calcolato secondo il metodo commerciale: 1. per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data punti alla data di aggiornamento della graduatoria si dovranno aggiungere punti +1 per ogni mese di anzianità maturata, fermo restando il limite massimo di 60 mesi di anzianità; per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente al 31 dicembre, si dovrà attribuire punti +1 per ogni mese di anzianità maturata. 3. per la percentuale di invalidità, viene attribuito un punteggio positivo pari al valore della medesima indicato nelle tabelle allegate al DPR 246/ per lavoratore quale unico componente della famiglia punti +10. Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre ovvero 30 aprile e 31 agosto di ciascun anno. Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore percentuale di invalidità e, in caso di ulteriore parità, precede il più anziano di età.

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