IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: COSA CAMBIA PER LA P.A.
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1 IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: COSA CAMBIA PER LA P.A. MERCATO ELETTRONICO E CENTRALI DI COMMITTENZA Firenze, Auditorium MPS 8 giugno 2016 Silvia Misseri
2 INDICE DEI TEMI DI DISCUSSIONE Aggregazioni e centralizzazione della committenza Qualificazione delle stazioni appaltanti Esecuzione e affidamento di attività di committenza ausiliarie Modalità e obblighi di acquisiti tramite CONSIP, MEPA, START Strumenti telematici per gli acquisti: sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici L affidamento di lavori attraverso le piattaforme telematiche
3 La centralizzazione degli acquisti e loro aggregazione Sono lo stesso processo??
4 La centralizzazione degli acquisti 1999 La legge finanziaria del 2000, Legge n. 488 del 23/12/1999, all art. 26 Acquisto di beni e servizi al comma 1: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell Economia e delle Finanze) stipula convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato 2000 Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana un Decreto in data 24 febbraio 2000 con cui conferisce a CONSIP S.p.a. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato.
5 La centralizzazione degli acquisti 2005 La legge finanziaria del 2006, L. n. 266/2005 Art. 1 co. 157, 158 e 159 La realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica sono raggiungibili attraverso la centralizzazione degli acquisti Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.
6 La centralizzazione degli acquisti 2006 D.lgs. 163/2006 L art. 33 disciplina le centrali di committenza La legge finanziaria del 2007, L. n. 296/2006 Art. 1 co. 449; 450; 455; 456; 457 stabilisce Ogni anno sono individuate le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni quadro. Stabilisce quali amministrazioni sono tenute a far ricorso obbligatoriamente, per gli acquisti di valore inferiore alla soglia comunitaria, al Mercato Elettronico della P.A. Le Regioni possono costituire centrali di committenza, anche unitamente ad altre Regioni (art. 1 c. 455). Le centrali regionali e Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi
7 La centralizzazione degli acquisti 2014 D.L. 66/ art. 9: La nascita dei Soggetti aggregatori La riscrittura dell art. 33 c. 3-bis sulla centralizzazione degli acquisti per i comuni non capoluogo di provincia D.L. 90/2014 art. 23 ter: Rinvio dell obbligo della centralizzazione degli acquisti al 1 gennaio 2015 per B/S e al 1 luglio 2015 per LLPP 2015 Milleproroghe 2015 (legge di conversione del DL 192/2014) Rinvio dell obbligo della centralizzazione degli acquisti al 1 settembre 2015 per B/S e LLPP L. 13/07/2015 (DDL «buona scuola»), n. 107 all art. 1 comma 169 Rinvio al 1 novembre dell entrata in vigore dell art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006.
8 Regione Toscana: L.R. 38/2007: art. 42 «Appalti di interesse generale» secondo cui la Regione può assumere le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 1, comma 455, della L. n. 296/2006 a favore delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori definiti dall articolo 3 dello stesso D.lgs. 163, aventi sede nel territorio regionale. Delibera 1232 del 22 dicembre 2014: RT è il soggetto aggregatore Proposta di legge regionale n. 419 del 17/03/2015: CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38Art. 7 Inserimento dell'articolo 42 bis nella L.R. 38/2007
9 Le decisioni assunte sui territori regionali hanno un riflesso a livello nazionale Delibera n. 58 del 22/07/2015 di ANAC: prima individuazione dei Soggetti Aggregatori DPCM 24 novembre 2015 pubblicato in GURI in 9 febbraio 2016: il Decreto individua le categorie merceologiche e le relative soglie, per gli anni 2016 e 2017, al superamento delle quali è necessario acquistare sulle procedure svolte dai Soggetti Aggregatori. Delibera n. 125 del 10/02/2016 di ANAC: riformula l elenco dei Soggetti Aggregatori. Dal primo elenco del luglio 2015 viene escluso il CEV (Consorzio Energia Veneto perché non in possesso dei requisiti richiesti l ammissione iniziale era avvenuta con riserva).
10 Le decisioni assunte a livello nazionale hanno poi riflesso all interno del nostro territorio Homepage del sito dei Soggetti Aggregatori Il piano delle iniziative, la ripartizione dei compiti e delle attività fra i Soggetti aggregatori è reperibile al seguente indirizzo:
11 CONSIP CONVENZIONI/MEPA/ AQ/SDA IN MODO AUTONOMO SOGGETTO AGGREGATORE RT START CONVENZIONI REGIONALI ACQUISTI UNIONE / CONVENZIONE SOGGETTO AGGREGATORE CITTA METROPOLITANA CONVENZIONI
12 La normativa introdotta con l adozione del D.lgs. 50/2016
13 Art Le nuove soglie comunitarie euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell allegato VIII; euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici subcentrali; euro per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all allegato IX.
14 Affidamenti di importo inferiore a euro Affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta Affidamenti di importo pari o superiore a euro e inferiore a euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. Per lavori di importo pari o superiore a euro e inferiore a di euro Per lavori di importo pari o superiore a di euro e per F/S sopra le soglie di cui all art. 35 Procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l indicazione anche dei soggetti invitati Procedure ordinarie
15 Chi può acquistare?? Le Stazioni appaltanti autonomamente o attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza solo fino a determinati importi, diversificati per F/S e per LLPP Le centrali di committenza / i soggetti aggregatori / le centrali di committenza qualificate in base alla diversificazione per tipologie di procedure di gara ed importi
16 Chi può acquistare?? Art. 37 D.lgs. 50/2016 Soggetto Sotto F/S Sotto LLPP < F/S< Soglia comunitaria < LLPP < 1 Ml Sopra soglia F/S e manutenzioni ordinarie sopra 1 Ml LLPP e tutte le altre attività di LLPP c. 1 S.A. in autonomia X obbligo Spending Review c. 2 S.A. qualificata X X X X obbligo Spending Review X manutenzioni ordinarie Sistemi telem. Solo SA qualificate c. 3 S.A. NON qualificata X X c. 4 S.A. comune NON capoluogo X X X obbligo Spending Review X manutenzioni ordinarie Sistemi telem. Centrale committenza/soggetti aggregatori qualificati/unione comuni/convenzione/ enti area vasta
17 Criteri e modalità costituzione delle centrali Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l ambito di competenza della centrale di committenza coincide, con l ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.
18 Le differenza fra centrali di committenza e centrali qualificate Le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti.
19 Attività di committenza ausiliarie Le attività di committenza ausiliarie di cui all articolo 3, comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all articolo 38. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attività delle committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice.
20 Le attività di committenza ausiliarie Le «attività di committenza ausiliarie», sono tutte quelle attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata
21 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza Sarà istituito presso l ANAC un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione sarà conseguita in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d importo. Sono iscritte di diritto nell elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e le città metropolitane.
22 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del emanando Codice, saranno definiti i requisiti tecnico organizzativi per l iscrizione. Saranno definiti criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definirà, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca.
23 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante. ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione ed assegna alle stazioni appaltanti un termine congruo per porre in essere effettivi processi di riorganizzazione e professionalizzazione al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione. ANAC stabilisce i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva.
24 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza Il comma 3 dell art. 38 del emanando codice prevede che la qualificazione abbia ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacità di programmazione e progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di esecuzione e controllo.
25 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza I requisiti sono individuati sulla base dei seguenti parametri: a) requisiti di base, quali: strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3; sistema di formazione ed aggiornamento del personale; numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità;
26 Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza I requisiti sono individuati sulla base dei seguenti parametri: b) requisiti premianti, quali: valutazione positiva dell ANAC in ordine all attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità; presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara; livello di soccombenza nel contenzioso; applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell attività di progettazione e affidamento.
27 Il ruolo dei mezzi di comunicazione elettronica nelle Direttive comunitarie Il considerando 52 e l art. 22 della Direttiva 24/2014 prevedono che i mezzi elettronici di informazione e comunicazione possano semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescerne l'efficacia e la trasparenza. Queste modalità di comunicazione fra Stazioni Appaltanti e Operatori economici dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d'appalto nell'ambito del mercato interno.
28 Strumenti elettronici COM È STATA TRASPOSTA LA NORMA NEL D.lgs. 50/2016? Se CUC Obbligo dal 19/04/2016 Art. 40 Le comunicazioni Tutti gli altri Obbligo dal 18/10/2018 Art. 52 Le regole da applicare alle comunicazioni Documenti di gara Art. 74 Fruibili per via elettronica Obbligo dal 19/04/2016 Le procedure Art. 44 Art. 58 Tempistiche per il Decreto è una disposizione «generale» applicabile a TUTTE le procedure Le caratteristiche che deve avere il S.T.A. che supporta il processo di dematerializzazione
29 Il ruolo dei mezzi di comunicazione elettronica nel Codice L Art. 40 norma l obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione. A far data dall entrata in vigore del nuovo Codice le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell ambito delle procedure gara svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell amministrazione digitale. Dal 18 ottobre 2018 tale obbligo sarà operativo per lo scambio di tutte le comunicazioni relative a procedure di gara svolte da tutte le stazioni appaltanti.
30 Il ruolo dei mezzi di comunicazione elettronica nel Codice L articolo 52, che recepisce l articolo 22 della direttiva 2014/24/UE e attua il criterio di delega di cui alla lettera c) della legge n. 11 del 2016, introduce - quale disposizione innovativa e strumento di semplificazione e accelerazione delle procedure - l obbligo di eseguire tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal codice utilizzando mezzi di comunicazione elettronici
31 Il ruolo dei mezzi di comunicazione elettronica nel Codice Entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.
32 Il ruolo dei mezzi di comunicazione elettronica nel Codice Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 del Codice e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al codice.
33 Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art. 58 L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica Il sistema telematico deve supportare lo svolgimento del sorteggio per l individuazione dei soggetti da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti speciali L OE si deve identificare in modo univoco per poter operare sul sistema In caso di partecipazione ad una procedura di affidamento, ciascun concorrente deve ricevere la notifica del corretto recepimento dell'offerta
34 Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art. 58 Il sistema telematico deve consentire l apertura delle buste presentate rispettando l ordine previsto dalla normativa vigente (busta amministrativa, tecnica e poi economica) Il sistema telematico deve produrre in automatico la graduatoria Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei AGID emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negoziazione
35 Una schematizzazione delle riflessioni fatte sino ad ora Art. 52 c.8 Comunicazioni Art. 52 e 40 Domande e offerte Art. 58 START/ MEPA Art. 74 Documenti di gara Procedure telematiche
36 Procedure di scelta del contraente e Tecniche e strumenti per appalti elettronici e aggregati
37 Una PROCEDURA descrive un processo, articolato per fasi, per l individuazione del prestatore di dare o di fare a favore di una Stazione Appaltante La TECNICA si riferisce all insieme delle regole da applicare nello svolgimento di una determinata attività Lo STRUMENTO è il mezzo attraverso cui ottenere un determinato obiettivo, o si pone in essere una determinata azione La combinazione fra i tre elementi, uniti alle attività di centralizzazione delle committenze definisce il quadro all interno del quale condurremo le nostre riflessioni
38 Tipologie di procedure di gara: tabella di confronto fra la «vecchia» e la «nuova» norma Tipologia di procedura D.lgs. 163/2006 D.lgs. 50/2016 Aperta Art. 55 Art. 60 Ristretta Art. 55 Art. 61 Competitiva con negoziazione / Art. 62 Previa pubblicazione di un bando di gara Art. 56 Art. 62 e 64 Negoziata Senza previa pubblicazione di un bando di gara Art. 57 Art. 63 Di valore inferiore ad 1 Ml di per LLPP Art. 122 c.7 / Cottimo fiduciario Art. 125 / Sotto-soglia F/S e di valore inferiore a 1 Ml di LLPP / Art. 36 Dialogo competitivo Art. 58 Art. 64 Partenariato per l innovazione / Art. 65
39 Tecniche e strumenti per appalti elettronici e aggregati: tabella di confronto fra la «vecchia» e la «nuova» norma Tecniche e strumenti per appalti elettronici D.lgs. 163/2006 D.lgs. 50/2016 Accordi Quadro Art DPR 207/2010 Art. 54 Sistemi Dinamici di Acquisizione Art DPR 207/2010 Art. 55 Aste Elettroniche Art DPR 207/2010 Art. 56 Cataloghi Elettronici / Art. 57 Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art. 77 c. 6 e 7 Art. 58
40 Accordo Quadro Art. 54 Durata diversificata se settori ordinari (fino a 4 anni) o settori speciali (fino a 8 anni): diversamente dal passato la durata è diversificata Si può utilizzare per bandire procedure di gara aventi ad oggetto F/S/LLPP: diversamente dal passato si può utilizzare anche sui LLPP (prima solo manutenzioni). Cambia la modalità di aggiudicazione degli appalti specifici: vedi commi 3) e 4 lett. a); b) e c). Scompare il meccanismo della rotazione.
41 Un AQ si caratterizza per le seguenti fasi: 1. Qualificazione dei fornitori: pubblicazione del bando e presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in base alla tipologia di procedura che la S.A. ha deciso di svolgere. Valutazione della documentazione presentata e sottoscrizione dell Accordo Quadro con il/i fornitore/i così come disciplinato dagli atti di gara. 2. Se sottoscritto AQ con 1 OE applico il comma 3): Oppure Possibilità di invio degli ordinativi per i singoli appalti specifici SENZA rinegoziazione Necessità di RINEGOZIAZIONE con presentazione della documentazione a completamento dell offerta per i singoli appalti specifici 2. Se sottoscritto AQ con più OE applico il comma 4): Possibilità di invio degli ordinativi per i singoli appalti specifici SENZA rinegoziazione scegliendo il fornitore sulla base di specifica esigenze dell amministrazione adeguatamente motivata (lettera a) Necessità di rinegoziazione PARZIALE con presentazione, per i singoli appalti specifici, della documentazione necessaria coerentemente con quanto indicato nei documenti di gara dell AQ (lettera b) Necessità di RINEGOZIAZIONE con presentazione, per i singoli appalti specifici, della documentazione necessaria coerentemente con quanto indicato nei documenti di gara dell AQ (lettera c)
42 Sistema dinamico di Acquisizione Il Sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico Può essere usato solo per acquisti di uso corrente le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti Le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta I termini per la ricezione delle domande e delle offerte sono differenziate in base al fatto che si tratti di appalto aggiudicato nei settori ordinari o speciali Per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, gli operatori economici hanno la possibilità di chiedere di essere ammessi allo stesso Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione
43 Un SdA è caratterizzato dalle seguenti fasi: 1. Qualificazione dei fornitori: pubblicazione del bando e presentazione delle domande di partecipazione. Valutazione della documentazione presentata e ammissione dei fornitori. 2. Invito dei fornitori qualificati a presentare la propria OFFERTA e successiva valutazione per ciascun appalto specifico 2. Invito dei fornitori qualificati a presentare la propria OFFERTA e successiva valutazione per ciascun appalto specifico n... CHI SONO?? Tutti i fornitori che hanno presentato la propria richiesta di qualificazione entro il termine ultimo previsto dal bando + tutti i fornitori che si sono qualificati durante il periodo di validità del Sistema.
44 Aste elettroniche È un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico Il ricorso ad un asta è legittimo quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa dalla S.A. Può essere utilizzato nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione, nonché per la fase di confronto competitivo fra le parti in un accordo quadro o per l indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione È possibile usarla sia con il criterio del prezzo più basso, sia con quello dell offerta economicamente più vantaggiosa
45 Aste elettroniche Le procedure di gara che vedono l utilizzo delle aste elettroniche si caratterizzano per le seguenti macro fasi: 1. Indizione della procedura di gara e creazione della classifica dei fornitori sulla base della valutazione delle offerte dato il criterio di aggiudicazione scelto 2. Invito simultaneo di tutti i fornitori ammessi all asta (quelli presenti nella classifica). 3. Svolgimento dell asta: in una o più fasi sulla base del criterio di valutazione e degli elementi oggetto di rinegoziazione. Conclusione dell asta e aggiudicazione. N.B. rispetto al passato gli elementi di differenza fondamentali si riscontrano: -Nella fase di svolgimento dell asta: c. 13 -Nella fase di conclusione dell asta: c. 14
46 Catalogo elettronico Il catalogo elettronico è una FORMA attraverso cui è possibile presentare la propria offerta Può essere utilizzato anche per la presentazione delle offerte in caso di svolgimento di un Accordo quadro (c. 5) o di Sistema dinamico di acquisizione (c. 6) I cataloghi elettronici devono soddisfare i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti conformemente all'articolo 52 del Codice Le S.A. indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per la sua presentazione
47 Grazie per l attenzione Silvia Misseri silvia.misseri@pamercato.it Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l.
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