DIRITTO PENALE E COSTITUZIONE
|
|
- Leonzio Giannini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 DIRITTO PENALE E COSTITUZIONE I principi che regolano l ordinamento penale Dott.ssa Porzia Teresa Persio ricercatrice di Diritto Penale - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Bari Aldo Moro
2 DIRITTO PENALE: ramo dell ordinamento pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. Ad ogni fatto ritenuto lesivo di interessi protetti è ricondotta una PENA. PENA NATURA AFFLITTIVA: priva o diminuisce beni personali (vita, libertà, patrimonio). patrimonio) FUNZIONE: lo Stato punisce per garantire la convivenza e l ordine sociali e salvaguardare i beni giuridici individuali e collettivi considerati meritevoli di tutela. EXTREMA RATIO COSTITUZIONE I principi dell ordinamento penale: - Legalità: art. 25 Cost. - art. 1 C.P.; - Offensività: art. 49, 2 co. C.P.; - Materialità: art. 25 Cost. art. 40 C.P.; - Colpevolezza: art. 27 Cost. Necessità di porre limiti all intervento penale.
3 Il bene giuridico e la Costituzione Italiana Se il diritto penale tutela i beni giuridici: quali sono i beni giuridici degni di tutela? Come individuarli? Legislatore individua di volta in volta beni giuridici degni di tutela. BENE GIURIDICO è anche LIMITE per la legislazione che deve rispettare il criterio della STRETTA NECESSITÀ Dottrina più recente: è UNITÁ di FUNZIONE. I beni giuridici nella realtà esistono se e nella misura in cui sono «in funzione», cioè producono effetti utili nella vita sociale, sono idonei a realizzare uno scopo per il sistema sociale, in un determinato momento Beccaria: STRETTA NECESSITÁ del D.P.: il diritto penale ha un senso pratico, non realizza soltanto un astratto ideale di giustizia; protegge quei beni e quegli interessi utili per convivenza pacifica RUOLO DELLA COSTITUZIONE: è la Costituzione che individua criteri preesistenti alla legislazione particolare dotati di vincolatività per individuare i beni giuridici e caratterizzare l intervento penale. TUTELA FRAMMENTARIA DEL DIRITTO PENALE: i beni giuridici non sono entità intangibili che pretendono una tutela assoluta; in determinati casi può risultare utile sacrificarne qualcuno in vista del perseguimento di altri vantaggi sociali. DIRITTO PENALE HA NATURA AFFLITTIVA, LIMITA LIBERTÁ PERSONALE ; È EXTREMA RATIO NECESSITÁ DI PORRE DEI LIMITI.
4 STRUTTURA E FUNZIONE DELLA REGOLA PENALE NORMA PENALE è composta da : - PRECETTO: obbligo o divieto; - PENA: ha natura afflittiva; incide su beni individuali fino alla privazione della libertà personale Perché lo Stato punisce? - Teoria general-preventiva: la minaccia della pena serve a distogliere la generalità dei consociati dal compiere fatti socialmente dannosi. La minaccia opererebbe dal punto di vista psicologico come controspinta alla spinta criminosa. - Teoria special-preventiva: l inflizione della pena ad un soggetto, serve ad evitare che lo stesso compia in futuro altri reati. - Teoria della retribuzione: la pena serve a compensare la colpa per il male commesso e per questo deve essere proporzionata alla gravità del fatto di reato di qui diverse forme di pena. - Teoria del bene giuridico: il diritto penale assicura le condizioni essenziali della convivenza predisponendo sanzioni più drastiche a difesa dei beni giuridici: tali sono i beni socialmente considerati, in ragione della loro importanza, meritevoli di protezione giuridico-penale.
5 DIRITTO PENALE e PROCESSO Gruppo di norme giuridiche appartenenti al diritto pubblico che disciplinano i fatti costituenti reato Lo Stato proibisce determinati comportamenti umani (azioni od omissioni) che ritiene lesivi di beni giuridici, cioè di interessi meritevoli di tutela giuridica. L accertamento di un reato comporta l applicazione di una PENA che comporta la privazione o diminuzione di un bene individuale (vita, libertà, patrimonio). È irrogata dall autorità statale attraverso quell insieme di atti che si definisce PROCESSO PENALE. Ramo del diritto che si occupa dell organizzazione e del funzionamento dell apparato statale e dei rapporti tra cittadino e Stato. Il diritto privato è invece il ramo dell ordinamento giuridico che regola i rapporti tra privati. Diritto penale e diritto processuale penale sono dunque legati. Il primo riguarda i fatti che costituiscono reati e il tipo di pena. Il secondo identifica il procedimento attraverso cui si accerta la sussistenza del reato e l applicazione di una pena. Si parla per questo anche di DIRITTO CRIMINALE. Infatti il diritto penale tutela beni giuridici anche individuali in vista di un interesse pubblico (l ordine sociale) e pubblica è l azione di repressione dei reati.
6 La pena nella Costituzione - In quanto afflittiva, incide sulla libertà personale: art. 13 Cost. - Incide sulla dignità sociale e di fatto frustra una piena estrinsecazione della personalità umana: artt. 2 e 3 Cost. Conferma del D. P. come EXTREMA RATIO - FUNZIONE RIEDUCATIVA : art. 27, 3 co. Cost. Intesa come metodo di risocializzazione del criminale: la pena deve essere dunque proporzionata alla gravità del fatto; una pena eccessivamente severa o sproporzionata può suscitare sentimenti di insofferenza nel trasgressore ed alterare nei consociati la percezione di una corretta scala di valori. Solo così il criminale può avvertire come giusta e corretta la pena e dunque, accettandola, può recuperare la capacità di apprezzare i valori tutelati dall ordinamento. - Non è ammessa la pena di morte: art. 27, 4 co. Cost. Abolita nel 1948 con l entrata in vigore della Costituzione Italiana. La pena nel Codice Penale Distingue i reati in delitti e contravvenzioni: artt. 17 e 39 C.P. Per i delitti le pene sono: l ergastolo, la reclusione, la multa. Per le contravvenzioni le pene sono: l arresto e l ammenda.
7 COSTITUZIONE E CODICE PENALE Il Codice Penale (chiamato Codice Rocco dal nome del Ministro della Giustizia Alfredo Rocco) è stato promulgato nel 1930 ed è tutt ora sostanzialmente in vigore. L entrata in vigore della Costituzione Italiana nel 1948 ha determinato però l esigenza di adeguare il Codice Penale ai nuovi dettami costituzionali. RUOLO DELLA COSTITUZIONE: il diritto penale si configura come extrema ratio di intervento repressivo, per la natura essenzialmente afflittiva. La Costituzione pone dunque i principi per regolarne l intervento. PRINCIPI di COORDINAMENTO: - Pr. di LEGALITÁ: art. 25, 2 co. Cost. e artt. 1 C.P.; - Pr. di OFFENSIVITÁ: art. 49, 2 co. C.P. - Pr. di MATERIALITÁ: art. 25 Cost. - Pr. di COLPEVOLEZZA: art. 27 Cost. e art. 42 C.P.
8 Principio di legalità Art. 25, 2 e 3 c., Cost. e art. 1 C.P. Scopo: regolare la materia delle fonti nel diritto penale. Quale atto giuridico può legiferare nel diritto penale? Concezione formale: Divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento della sua commissione, non sia espressamente previsto come reato dalla legge (anche se socialmente pericoloso) e di punire con pene che non siano anch esse espressamente previste dalla legge. Concezione sostanziale: Reato è tutto ciò che risulta socialmente pericoloso anche se non espressamente previsto dalla legge. La pena da applicarsi è quella adeguata alla scopo. REATO È UN FATTO PREVISTO COME TALE SOLO DALLA LEGGE. FUNZIONE DI GARANZIA della LIBERTÁ degli INDIVIDUI UGUAGLIANZA e CERTEZZA nell APPLICAZIONE del DIRITTO. COLPISCE CONDOTTE EFFETTIVAMENTE LESIVE DI INTERESSI SOCIALI FUNZIONE DI ADEGUAMENTO DEL D.P. ALLA REALTÁ. MA CONSENTE ARBITRIO LA FONTE DIVENTA EXTRALEGALE (coscienza sociale, sentimento del popolo ). COSTITUZIONE CONCEZIONE SOSTANZIALE E FORMALE: LEGALITÁ NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE GIUSTIZIA LA LEGGE DEVE POSITIVIZZARE VALORI E FINALITÁ della COSTITUZIONE
9 TRE PRINCIPI COROLLARI AL PRINCIPIO DI LEGALITÁ 1. Pr. di RISERVA DI LEGGE: divieto di punire un fatto umano in assenza di una legge preesistente che lo indichi come reato. Il procedimento legislativo è garanzia contro gli arbitri del potere giudiziario e del potere esecutivo e permette di tutelare i diritti delle minoranze. - NO FONTI NON SCRITTE, NO FONTI DIVERSE DALLA LEGGE (regolamenti, ordinanze..) - Riserva assoluta o relativa? Dottrina prevalente: la riserva è ASSOLUTA: il divieto riguarda qualsiasi atto normativo di rango inferiore alla legge. 2. Pr. di TASSATIVITÁ: due dimensioni : a. dovere del legislatore di TIPIZZARE i fatti penali in modo chiaro e preciso (reato, pena, misure di sicurezza) per rispondere all esigenza di certezza del diritto (conformità del fatto storico al fatto tipico) Pr. di Precisione e Determinatezza; b. obbligo del giudice di applicare la regola penale in modo tassativo, nei casi e modi stabili dalla legge. DIVIETO DI ANALOGIA: divieto di far ricorso a norme che disciplinino casi simili; la legge penale deve essere applicata solo al fatto storico che coincide perfettamente col fatto tipizzato. Mentre il pr. di riserva di legge riguarda la gerarchia delle fonti in materia penale, il pr. di tassatività concerne la tecnica di formulazione della fattispecie penale. 3. Pr. di IRRETROATTIVITÁ: divieto di applicare la legge a fatti commessi prima della sua entrata in vigore NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE PREVIA LEGE. Art 2 C.p. 1 comma - Art. 2 C.P. 2 comma: ABOLITIO CRIMINIS - Art. 2 C.P. 4 comma: Principio del FAVOR REI
10 Principio di offensività Non è solo sufficiente che il fatto umano sia conforme al fatto di reato previsto dalla norma, è altresì necessario che sia realmente offensivo del bene giuridico protetto dalla norma stessa. TEORIA DEL BENE GIURIDICO COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA. REATO IMPOSSIBILE Art. 49 comma 2 C.P.: la punibilità è esclusa se per l inidoneità dell azione o l inesistente dell oggetto o dell azione l evento è impossibile. Se il reato è inidoneo o manchevole di taluni elementi, significa che non è offensivo.
11 Principio di materialità Art. 25 Cost. : «FATTO» : il reato deve consistere in un fatto umano che si sia materialmente estrinsecato nel mondo esteriore. ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO Art. 40, 2 comma, C.P. AZIONE - OMISSIONE EVENTO DANNOSO O PERICOLOSO NESSO DI CAUSALITÁ - REATI DI AZIONE (o commissivi) : la condotta umana si concretizza in un movimento muscolare del corpo. - REATI DI OMISSIONE (o omissivi): la condotta umana si concretizza in un «non fare» del soggetto. Ma è necessario che il «non fare» si ricolleghi ad un azione che il soggetto per legge aveva l obbligo di eseguire.
12 Principio di colpevolezza Art. 27 Cost. La responsabilità penale è personale: il fatto costituisce reato non solo perché coincide con il fatto tipico previsto dalla norma, ma anche perché è riferibile alla volontà del soggetto agente NESSO PSICHICO TRA AGENTE E FATTO CRIMINOSO. INCOSTITUZIONALITÁ DELLA RESPONSABILITÁ OGGETTIVITA E DELLA RESPONSABILITÁ PER FATTO ALTRUI. DOLO COLPA Presupposti della colpevolezza: -IMPUTABILITÁ, capacità di intendere e volere. - COSCIENZA DEL DISVALORE DEL FATTO (art. 42 C.P. «coscienza e volontà»): si può rimproverare al soggetto di aver causato un fatto solo se il soggetto sappia che quel modo è antidoveroso e riprovevole.
13 La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali Art. 2: Diritto alla vita: nessuno può essere privato intenzionalmente del diritto alla vita salvo in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale art. 27 Cost. : non è ammessa pena di morte. NON COINCIDENZA Art. 3: Proibizione della tortura: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. art. 27 Cost: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. COINCIDENZA Art. 5: Diritto alla libertà ed alla sicurezza: Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge. art. 13 Cost.: la libertà personale è inviolabile. Ogni restrizione non è ammessa se non atto motivato dell autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. COINCIDENZA Art. 6: Diritto ad equo processo: (2 co.) Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. art. 27 Cost: l imputato non è considerato colpevole sino a condanna definitiva. COINCIDENZA Art. 7: Nulla poena sine lege: Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. art. 25 Cost, 2 co.: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. COINCIDENZA Art. 14: Divieto di discriminazione: il godimento dei diritti e delle libertà deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie. art. 3 Cost. COINCIDENZA
14 Art. 1 C.P. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Art. 2 C.P. Successione di leggi penali. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. Art. 40 C.P. Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
15 Art. 42 C.P. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva. Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa. Art. 49 C.P. Reato supposto erroneamente e reato impossibile. Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso. Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
16 Art. 2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Cost. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 13 Cost. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
17 Art. 25 Cost. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Art. 27 Cost. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
Lineamenti di diritto penale. Grosseto, 4 ottobre 2010
Lineamenti di diritto penale Grosseto, 4 ottobre 2010 Grande Bipartizione DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO Diritto costituzionale Diritto amministrativo Diritto penale Diritto civile Diritto commerciale
DettagliIntroduzione. L art. 25 della Costituzione esprime il PRINCIPIO DI LEGALITA in materia penale, che a sua volta si articola in tre sottoprincipi:
Introduzione La Costituzione (entrata in vigore il 1 gennaio 1948) dedica alla materia penale una rilevanza considerevole. Ciò si spiega soprattutto con le funzioni e le caratteristiche proprie del diritto
DettagliUNITA' DIDATTICA I Legalità, elementi oggettivi del reato e materialità
Università degli Studi di Teramo Sede di Avezzano Cattedra Diritto Penale Prof. Giuseppe Montanara ***** Patto con lo studente Unità didattica 1 Autovalutazione UNITA' DIDATTICA I Legalità, elementi oggettivi
DettagliPRINCIPI COSTITUZIONALI E GENERALI DEL DIRITTO PENALE
PRINCIPI COSTITUZIONALI E GENERALI DEL DIRITTO PENALE Circolarità punitiva: quando punire Reo fatto (diritto penale) Carcere processo Principio di legalità Principio di materialità Principio della tutela
DettagliDiritti dei cittadini e dei consumatori
Diritti dei cittadini e dei consumatori Aspetti giuridici della vita quotidiana dal condominio a internet Fondazione Università Popolare di Torino, Torino, 18.04.2013 Avv. Alessia Boario Avv. Daniele Beneventi
Dettagli24/06/2017
Il Reato L omicidio ed il suicidio Seconda Università degli Studi di Napoli Corso dil Laurea in Medicina i e Chirurgia i VI Anno REATO Reato è ogni fatto illecito al quale l ordinamento giuridico collega
DettagliConfronto con le Dichiarazioni dei Diritti dell Unione Europea
Confronto con le Dichiarazioni dei Diritti dell Unione Europea L Articolo 27 della Costituzione Italiana esprime dei principi importantissimi che compaiono ovviamente anche in altri testi costituzionali.
DettagliLe principali libertà civili
Le principali libertà civili (art. 13 54 Cost. Diritti e doveri dei cittadini) Art. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,
DettagliINTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE DEL C.P.
INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE DEL C.P. LA PARTE SPECIALE COME «UNICO VERO E PROPRIO DIRITTO PENALE». Parte Speciale: è il settore del diritto penale che contiene le definizioni delle singole fattispecie
DettagliCostituzione della Repubblica italiana. (Stralcio)
(1) La Costituzione fu approvata dall'assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz.
DettagliQUIZ DI AUTOVALUTAZIONE TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE
QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE -------------------------------------------- 1) Nella comunicazione di notizia di reato trasmessa al PM l organo di PG: a) deve limitarsi
DettagliDefinizione. Pre-requisito della colpevolezza. Dolo
Definizione Perché si abbia un reato, occorre la possibilità di muovere un qualche rimprovero al soggetto agente. Quest esigenza discende dal principio di personalità della responsabilità penale espresso
DettagliINDICE PARTE PRIMA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. CAPITOLO I Il principio di legalità
INDICE PARTE PRIMA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ CAPITOLO I Il principio di legalità 1. Inquadramento normativo, concetto e funzione del principio di legalità... 3 2. Legalità formale e legalità sostanziale:
DettagliNOZIONE DI REATO E DISTINZIONE TRA DELITTO E CONTRAVVENZIONE
NOZIONE DI REATO E RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 NOZIONE DI REATO E DISTINZIONE TRA DELITTO E CONTRAVVENZIONE ------------------------- 3 2 DISTINZIONE TRA REATO
DettagliINDICE-SOMMARIO. Parte I IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ (Nullum crimen, nulla poena sine lege)
INDICE-SOMMARIO Presentazione... pag. V INTRODUZIONE 1. I tre aspetti del diritto penale moderno... pag. XVII 2. Il fatto criminoso...» XVIII 3. La personalità dell autore...» XX 4. Le conseguenze penali...»
DettagliLEZIONE 5 TEST A RISPOSTA MULTIPLA. di Vittorio De Chiara. Giugno Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale LEZIONE 5 NOZIONI DI DIRITTO PENALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI REATI CONTRO LA PA; LIMITATAMENTE AL TITOLO II CAP. I DEI DELITTI DEI PUBBLICI
DettagliINDICE. 1 Diritto penale e codice penale. 2 Legge penale
INDICE 1 Diritto penale e codice penale 1. Nozione di diritto penale........................... 1 2. Funzione del diritto penale.......................... 4 3. Codice penale..................................
DettagliCapitolo I: Disciplina Generale dell Illecito Amministrativo Sanzionato, L. 689/1981.
Introduzione La sottoscritta ha svolto un periodo di lavoro all interno del settore Affari Generali della Direzione Generale Bilancio e Finanze, Ufficio Sanzioni Amministrative, della Regione Toscana.
DettagliUnità didattica II Elementi soggettivi del reato e colpevolezza
Università degli Studi di Teramo Sede di Avezzano Cattedra Diritto Penale Prof. Giuseppe Montanara ***** Patto con lo studente Unità didattica 2 Autovalutazione Unità didattica II Elementi soggettivi del
DettagliDIRITTO PENALE I M - Z
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Anno accademico 2016/2017-3 anno DIRITTO PENALE I M - Z 9 CFU - 1 semestre Docente titolare dell'insegnamento ROSARIA SICURELLA
DettagliE il primo provvedimento di tutela nel campo della SSL
L 17 marzo 1898 n. 80 Si cita per la prima volta il concetto di Rischio professionale Si stabilisce un obbligo assicurativo limitatamente a particolari settori produttivi ritenuti più a rischio E il primo
DettagliPARTE QUARTA - le forme del reato
PARTE QUARTA - le forme del reato CAPITOLO XIV LE CIRCOSTANZE 1. Aspetti generali 1.1 Definizione 1.2 Inquadramento dogmatico 1.2.1 Teoria dell autonomia 1.2.2 Teoria dell accessorietà 1.2.3 Teoria della
DettagliPRIMA PARTE I PRINCIPI
INDICE - SOMMARIO V INDICE-SOMMARIO Prefazione... pag. XV Indice delle abbreviazioni....» XIX PRIMA PARTE I PRINCIPI CAPITOLO I LA RESPONSABILITÀ PENALE SEZIONE I TRADIZIONE 1. Il diritto penale.... pag.
DettagliLa responsabilità dei sindaci: profili penali. Mario Garavoglia Stefania Gianoncelli
La responsabilità dei sindaci: profili penali Mario Garavoglia Stefania Gianoncelli CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE Rimedi posti a presidio del corretto adempimento dei doveri del collegio sindacale : Responsabilità
DettagliIl reato continuato, disciplina giuridica e caratteri
Il reato continuato, disciplina giuridica e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale, Diritto processuale penale L'istituto giuridico del reato continuato è previsto e disciplinato dall'articolo
DettagliLa struttura del reato. Delitti e contravvenzioni. Tipologie di reati
La struttura del reato. Delitti e contravvenzioni. Tipologie di reati Prof. Maria Beatrice Magro Teoria generale del reato La teoria generale si occupa dello studio del reato ad un massimo livello di astrazione
DettagliLa codificazione penale in Italia. Dario Di Cecca 24/11/2011
La codificazione penale in Italia Dario Di Cecca 24/11/2011 Il diritto penale Il diritto penale è quel gruppo di norme giuridiche con le quali lo Stato proibisce, mediante la minaccia di una pena, determinati
DettagliL'arresto in flagranza di reato, disciplina giuridica e caratteri
L'arresto in flagranza di reato, disciplina giuridica e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale L'arresto in flagranza di reato è, nel diritto processuale penale italiano, un provvedimento
DettagliMEDIAZIONE E RELAZIONE DIDATTICA DUE PAROLE CHIAVE NELLA SCUOLA
MEDIAZIONE E RELAZIONE DIDATTICA DUE PAROLE CHIAVE NELLA SCUOLA 1 SCUOLA Mediazione e relazione didattica 1 2 3 ŏ σχολή 4 ĭ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mediazione e relazione didattica 1 16 Art. 33. L'arte
DettagliIl diritto penale in tasca
Il diritto penale in tasca COMPENDIO DI DIRITTO PENALE 2014 SOMMARIO DIRITTO PENALE PARTE GENERALE INTRODUZIONE LA SCIENZA DEL DIRITTO PENALE E I CARATTERI DEL DIRITTO PENALE MODERNO 2 1. La nozione di
DettagliLEGGE REGIONALE N. (102)
approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell 1 luglio 2015 -----
DettagliL'Italia è una Repubblica democratica, La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
DettagliPROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITÀ e sulle professioni di MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO. Scuola secondaria di secondo grado
PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITÀ e sulle professioni di MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO Scuola secondaria di secondo grado www.progettoscuolalegalita.it Le LEGGI: la legge è uguale per tutti tutte le persone
DettagliDiritto oggettivo: insieme di norme giuridiche
Diritto oggettivo: insieme di norme giuridiche Cos è giusto fare o non fare? Tranne quando siamo soli, è fondamentale stabilire quale sia la forma giusta dei nostri rapporti reciproci Le norme, come un
DettagliLa legge sul processo lungo
La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli
DettagliSeth Gecko. Diritto Penale Italiano. -Un introduzione- Università Imperiale l Osservatore Imperiale Editore
Seth Gecko Diritto Penale Italiano -Un introduzione- Università Imperiale l Osservatore Imperiale Editore La legittimità della pena La domanda che ci si pone parlando di pena è: che cosa legittima il ricorso
DettagliINDICE SOMMARIO. Prefazione... Elenco delle principali abbreviazioni... Capitolo 1 INTRODUZIONE
INDICE SOMMARIO Prefazione.... Elenco delle principali abbreviazioni... VII XV Capitolo 1 INTRODUZIONE 1.1. Il diritto penale dell immigrazione... 1 1.2. Diritto penale dell immigrazione e scelte politiche...
DettagliIL VOLTO COSTITUZIONALE DELLA PENA (E I SUOI SFREGI)
Università degli studi di Padova Scuola di cultura costituzionale IL VOLTO COSTITUZIONALE DELLA PENA (E I SUOI SFREGI) Prof. Andrea Pugiotto Ordinario di Diritto costituzionale Università di Ferrara La
DettagliDIRITTO PENALE I A - L
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Anno accademico 2016/2017-3 anno DIRITTO PENALE I A - L 9 CFU - 1 semestre Docente titolare dell'insegnamento ANNA MARIA MAUGERI
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 165 08.09.2016 Depenalizzazione & lavoro: il limite ante e post-modifica Il MLPS chiarisce il limite massimo della sanzione amministrativa
DettagliSUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE
SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza Pubblicazione ai sensi dell'articolo
DettagliCapitolo I INTRODUZIONE
Capitolo I INTRODUZIONE 1. Sanzione e norma penale... 1 1.1. Materia penale e tipo di sanzione... 1 1.2. Autonomia, frammentarietà e sussidiarietà del diritto penale... 2 1.3. Il contenuto della sanzione
DettagliLEGISLAZIONE DEL TURISMO: DIRITTO COSTITUZIONALE
LEGISLAZIONE DEL TURISMO: DIRITTO COSTITUZIONALE Diritto = insieme di norme giuridiche fornite di sanzione. Diritto: 1) soggettivo = pretesa. Diritto di libertà negativa; diritto di libertà positiva (diritto
DettagliIl principio costituzionale della personalità della responsabilità penale personalmente punizioni collettive personale soggettivo
Il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale è un principio di grande civiltà, che consente di responsabilizzare personalmente solo sulla base di ciò che si è fatto personalmente,
DettagliCost Costituzione della Repubblica Italiana (1) Art. 2
Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
Dettagli(L'Italia è una Repubblica in cui il popolo sceglie i suoi rappresentanti attraverso le elezioni. Il potere appartiene al popolo.)
LA COSTITUZIONE ITALIANA Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. (L'Italia è una
DettagliI PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA PENALE
I PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA PENALE La Costituzione Italiana presenta in modo più o meno esplicito diversi principi in materia penale, non tutti però contenuti nell art. 27. Inoltre, gli stessi
DettagliINDICE. Introduzione...XIII PARTE I CENNI DI TEORIA GENERALE DEL REATO. CAPITOLO I La struttura del reato
INDICE Introduzione...XIII PARTE I CENNI DI TEORIA GENERALE DEL REATO La struttura del reato 1. Il reato tra fattispecie astratta e fattispecie concreta...3 2. La sussunzione della fattispecie concreta
DettagliProcura della Repubblica presso il Tribunale di T I V O L I
Procura della Repubblica presso il Tribunale di T I V O L I Il Procuratore della Repubblica N Prot. 1457/2016 Tivoli 27 settembre 2016 Al Sig. Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di T I V O
DettagliSOMMARIO. PARTE PRIMA Nozioni introduttive. CAPITOLO 1 Introduzione. Brevi nozioni sul diritto penale in generale...3
SOMMARIO PARTE PRIMA Nozioni introduttive CAPITOLO 1 Introduzione. Brevi nozioni sul diritto penale in generale...3 1. La funzione del diritto penale...3 2. Rapporti tra il diritto penale e gli altri rami
DettagliELIMINARE LA CONTENZIONE NELLE RESIDENZE SANITARIE: UN PROCESSO POSSIBILE: ASPETTI PROFESSIONALI, ETICI E
ELIMINARE LA CONTENZIONE NELLE RESIDENZE SANITARIE: UN PROCESSO POSSIBILE: ASPETTI PROFESSIONALI, ETICI E GIURIDICI LA RESPONSABILITA DELL INFERMIERE Collegio Ipasvi di CUNEO Via Bassignano, 65 1 edizione:
DettagliEVENTO ECM SECONDA PARTE : SANZIONI
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia Ordinedei dei Farmacisti di Reggio Emilia EVENTO ECM La dispensazione dei medicinali stupefacenti e psicotropi iin farmacia: aggiornamenti normativi e casi
DettagliNUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;
WORLD S VEHICLE DOCUMENTS MODIFICA AL C.P. Dl 92/ CODICE PENALE Gli articoli modificati dal Dl 92/: Articolo 61 - Circostanze aggravanti comuni Articolo 235 - Espulsione od allontanamento dello straniero
DettagliCorso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell Ambiente e nei Luoghi di Lavoro PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO SCIENZE GIURIDICHE (7 CFU)
PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO SCIENZE GIURIDICHE (7 CFU) AREA DI APPRENDIMENTO PREVENZIONE: VIGILANZA E CONTROLLO e INDAGINE Lo studente al termine del corso deve possedere le conoscenze necessarie a ridurre
DettagliElemen( di diri,o penale Simone Marzola
1 NOZIONE DI DIRITTO PENALE Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una specifica sanzione penale, previene e reprime determinati comportamenti
DettagliLe norme penali in bianco
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di Diritto penale 1 LMG A/L a.a. 2016/2017 Corso di Diritto penale SSG A/L a.a. 2016/2017 Lezioni del 6-8 marzo 2016 Le norme penali in bianco Prof. Filippo Bottalico,
DettagliAnalisi e sistematica del reato
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di Diritto penale 1 LMG A/L a.a. 2015/2016 Corso di Diritto penale SSG A/L a.a. 2015/2016 Lezione del 19 aprile 2016 Analisi e sistematica del reato Prof. Filippo Bottalico,
DettagliINDICE SOMMARIO INTRODUZIONE
INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE I - Nozione ed ambito del diritto penale vigente........................ p. 1 II - Funzione e caratteri del diritto penale..............................» 5 1. Il diritto penale
DettagliLaboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino Avv. Neva Monari Studio avvocati Monari e Vinai Avvocati per l impresa
Tavola Rotonda Tavola Rotonda Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino Avv. Neva Monari Studio avvocati Monari e Vinai Avvocati per l impresa NORME PRESCRITTIVE NORME SANZIONATORIE Generali:
DettagliPARTE PRIMA PARTE GENERALE. Capitolo Primo Concetti introduttivi
PARTE PRIMA PARTE GENERALE Capitolo Primo Concetti introduttivi 1. IL DIRITTO PENALE, NOZIONE E CARATTERI Il diritto penale costituisce quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la
DettagliMedicina Legale Penalistica.
Medicina Legale Penalistica www.slidetube.it Medicina Legale Penalistica Il Diritto Penale costituisce quella branca dell ordinamento giuridico che racchiude il complesso delle norme che lo Stato, come
DettagliINDICE SOMMARIO INTRODUZIONE. 1. Il diritto penale come sistema di tutela dei beni giuridici... p Diritto penale e norme morali...
INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE I - Nozione ed ambito del diritto penale vigente. II - Funzione e caratteri del diritto penale. 1. Il diritto penale come sistema di tutela dei beni giuridici.... p. 5 2. Diritto
DettagliINDICE SOMMARIO INTRODUZIONE CULTURA GIURIDICA E FORMAZIONE DEL. GIURISTA... 1 CAPITOLO I CENNI SUL CONCETTO E LA STRUTTURA DEL REATO
INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE CULTURA GIURIDICA E FORMAZIONE DEL. GIURISTA..... 1 CAPITOLO I CENNI SUL CONCETTO E LA STRUTTURA DEL REATO 1. Le ragioni di un anticipazione metodologica......... 7 2. Il reato
DettagliParte Prima LA LEGGE PENALE
Abbreviazioni... Bibliografia... pag. XVII XIX Parte Prima LA LEGGE PENALE Capitolo Primo LA LOTTA CONTRO IL DELITTO 1. Prevenzione dei fatti socialmente dannosi o pericolosi... 3 2. Prevenzione generale...
DettagliCon questo vocabolo, tradizionalmente s intende il rispetto e la stima dei quali ognuno gode presso la società e l idea che si ha di se stessi.
Il reato di ingiuria Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale L ingiuria è un reato contro la persona e tutela l onore. Con questo vocabolo, tradizionalmente s intende il rispetto e la stima dei quali
DettagliDIRITTO PENALE - PARTE GENERALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI Corso di laurea in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione Anno accademico 2016/2017-3 anno DIRITTO PENALE - PARTE GENERALE 9 CFU - 1 semestre Docenti
DettagliCapitolo Primo VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE NOTITIAE CRIMINIS (Elisabetta Calcagno)
INDICE Capitolo Primo VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE NOTITIAE CRIMINIS L OMISSIONE DI DENUNCIA DI SOGGETTI QUALIFICATI E PRIVATI 1. Il contenuto offensivo dei reati di omessa denuncia....
DettagliDOMANDE SU NOZIONI DI DIRITTO PENALE
DOMANDE SU NOZIONI DI DIRITTO PENALE 1. Le misure di sicurezza sono detentive, non detentive e patrimoniali. È detentiva personale: A) La libertà vigilata; B) L assegnazione a colonia agricola o a casa
DettagliSommario. Introduzione Origine ed evoluzione del diritto penale moderno PARTE PRIMA DIRITTO PENALE E LEGGE PENALE XIII
Sommario XIII Introduzione Origine ed evoluzione del diritto penale moderno XIII 1. Il diritto penale pre-moderno: cenni XIV 2. L illuminismo penale XIX 3. La nascita della moderna scienza penalistica
DettagliRelatore: Laura Riccio
Relatore: Laura Riccio La responsabilità penale dell assistente sociale nell ambito del mandato istituzionale I confini argomentativi: - I profili penali del segreto professionale degli assistenti sociali
DettagliIL CONCORSO APPARENTE DI NORME.
CONCORSO DI REATI E CONCORSO APPARENTE DI NORME PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 IL CONCORSO APPARENTE DI NORME. ----------------------------------------------------------------------------- 3 2 UNICITÀ
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 20. Concessione di amnistia e indulto. d iniziativa dei senatori MANCONI, COMPAGNA, CORSINI e TRONTI
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 20 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori MANCONI, COMPAGNA, CORSINI e TRONTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013 Concessione di amnistia e indulto
DettagliResponsabilità penale in materia di siti contaminati
Responsabilità penale in materia di siti contaminati Avv. Angelo Merlin Vice Presidente ASSORECA NCTM Studio Legale Associato - MILANO - ROMA - VERONA - BRUXELLES Indice dell intervento La precedente norma
DettagliCompendio di DIRITTO PENALE
Roberto GAROFOLI Compendio di DIRITTO PENALE PARTE GENERALE Aggiornato a: - L. 28 luglio 2016, n. 153 (Norme per il contrasto al terrorismo) - L. 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 559-A PROPOSTA DI LEGGE n. 559, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI Introduzione dell articolo
DettagliLA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE Art. 6 l. 283/1962 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e
DettagliResponsabilità giuridica dei soccorritori volontari
Responsabilità giuridica dei soccorritori volontari La Responsabilità Giuridica La responsabilità è l obbligo di rispondere delle conseguenze negative causate da un proprio comportamento, eventualmente
DettagliLA SICUREZZA LA SICUREZZA. note giuridiche. LICEO SCIENTIFICO Leonardo da Vinci JESI NOTE GIURIDICHE
note giuridiche LICEO SCIENTIFICO Leonardo da Vinci JESI 2 NOTE GIURIDICHE note giuridiche Art.2 D.lgs. 626/94 IL LAVORATORE la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro
DettagliCorretta tenuta della documentazione clinica dei Servizi Salute nelle Carceri LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE CARCERI. Dott.ssa Alessandra De Palma
Corretta tenuta della documentazione clinica dei Servizi Salute nelle Carceri LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE CARCERI Dott.ssa Alessandra De Palma Bologna, 17 ottobre 2014 Art. 32 Costituzione La Repubblica
DettagliINDICE-SOMMARIO. CAPITOLO I L ESECUZIONE DELLA PENA E DELLA MISURA DI SICUREZZA di LAPO GRAMIGNI. Sez. I - Le attività di esecuzione formale
Gli autori... Abbreviazioni... pag. XI XIII CAPITOLO I L ESECUZIONE DELLA PENA E DELLA MISURA DI SICUREZZA di LAPO GRAMIGNI Sez. I - Le attività di esecuzione formale 1. Il giudicato ed i suoi effetti...
DettagliIl procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione
Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione LA LEGGE 689/81 CAPO I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE SEZIONE I PRINCIPI GENERALI (ART. 1-12) SEZIONE II APPLICAZIONE (ART.13-31) SEZIONE III DEPENALIZZAZIONE
DettagliI principi di legalità e di irretroattività nel sistema sanzionatorio tributario
I principi di legalità e di irretroattività nel sistema sanzionatorio tributario Autore: Ilaria Leccese In: Diritto tributario Nel sistema sanzionatorio tributario, riformato con la pubblicazione in Gazzetta
DettagliCORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97
CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale
Dettagli673 C.P.P E AGGRAVANTI" - Mirijam CONZUTTI P%D.IT
673 C.P.P E AGGRAVANTI" - Mirijam CONZUTTI P%D.IT Le circostanze aggravanti sono elementi di fatto o situazioni che possono accompagnare l azione o l omissione illecita prevista come reato e che il Legislatore
DettagliINDICE. Prefazione pag. XIII CAPITOLO I LE RISPOSTE DELL ORDINAMENTO GIURIDICO AL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
INDICE Prefazione pag. XIII CAPITOLO I LE RISPOSTE DELL ORDINAMENTO GIURIDICO AL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 1. Premessa pag. 1 2. Il quadro delle risposte ordinamentali al fenomeno della criminalità
Dettaglid iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2457 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE COMUNICATO
DettagliINDICE SOMMARIO. Sezione I INTRODUZIONE CAPITOLO I LEGITTIMAZIONE E COMPITI DEL DIRITTO PENALE
Premessa alla seconda edizione... Premessa... pag. V VII Sezione I INTRODUZIONE CAPITOLO I LEGITTIMAZIONE E COMPITI DEL DIRITTO PENALE 1. Teorie della pena e tipo di Stato... 3 2. La legittimazione del
DettagliLa prescrizione dei reati
La prescrizione dei reati Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale La prescrizione dei reati è una causa estintiva determinata dal decorso del tempo senza che la commissione degli stessi sia seguita
DettagliSintesi dell ordinanza n. 24 del 2107
Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107 Con l ordinanza n. 24 del 2017 la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell Unione europea tre quesiti, due dei quali riguardano l interpretazione
DettagliIntroduzione al diritto penale I delitti contro la persona
Introduzione al diritto penale I delitti contro la persona Schede elaborate dagli studenti della classe IV H: De Gasperis Raoul, Esposito Giulia, Fruscio Edoardo, Moschini Ludovica, Pizzaleo Walter, Rossi
DettagliLa responsabilità giuridica 23/05/2017 1
La responsabilità giuridica 23/05/2017 1 Argomenti La nozione di responsabilità giuridica La responsabilità civile (culpa in vigilando e culpa in educando) La responsabilità penale (i principi di tipicità
DettagliNORME SOCIALI Norme GIURIDICHE
NORME SOCIALI Norme religiose Norme di costume Norme di educazione Norme GIURIDICHE Norme morali NORME SOCIALI L insieme delle regole che assicurano l ordine e la giustizia alla collettività La maggior
DettagliResponsabilità giuridica dei soccorritori volontari
Responsabilità giuridica dei soccorritori volontari La Responsabilità Giuridica La responsabilità è l obbligo di rispondere delle conseguenze negative causate da un proprio comportamento, eventualmente
DettagliLa responsabilità infermieristica nelle lesioni Dott. A. Zagari. Dr A. Zagari -
La responsabilità infermieristica nelle lesioni Dott. A. Zagari L infermiere Decreto 14 settembre 1994, n. 739 G.U. 9 gennaio 1995, n. 6 L infermiere è l operatore sanitario che, in possesso del diploma
DettagliDIRITTI FONDAMENTALI (CORSO JEAN MONNET)
DIRITTI FONDAMENTALI (CORSO JEAN MONNET) Prof. Davide Galliani 9 aprile 19 giugno 2015 (40 ore, 6 cfu) Anno Accademico 2014/2015 IL DIRITTO COSTITUZIONALE PENALE Oggetto: le disposizioni della Costituzione
DettagliIl principio di colpevolezza
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di Diritto penale 1 LMG A/L a.a. 2015/2016 Corso di Diritto penale SSG A/L a.a. 2015/2016 Lezione del 20 aprile 2016 Il principio di colpevolezza Prof. Filippo Bottalico,
DettagliLe norme civili e penali in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro
Le norme civili e penali in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro Le norme cardine del Sistema Salute e Sicurezza art. 32: Costituzione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell
DettagliCosa sono I diritti umani?
Cosa sono I diritti umani? Che cosa vedi? «... il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della società umana è la base di libertà, giustizia e pace
Dettagli