DIRITTO PENALE E COSTITUZIONE
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- Leonzio Giannini
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1 DIRITTO PENALE E COSTITUZIONE I principi che regolano l ordinamento penale Dott.ssa Porzia Teresa Persio ricercatrice di Diritto Penale - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Bari Aldo Moro
2 DIRITTO PENALE: ramo dell ordinamento pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. Ad ogni fatto ritenuto lesivo di interessi protetti è ricondotta una PENA. PENA NATURA AFFLITTIVA: priva o diminuisce beni personali (vita, libertà, patrimonio). patrimonio) FUNZIONE: lo Stato punisce per garantire la convivenza e l ordine sociali e salvaguardare i beni giuridici individuali e collettivi considerati meritevoli di tutela. EXTREMA RATIO COSTITUZIONE I principi dell ordinamento penale: - Legalità: art. 25 Cost. - art. 1 C.P.; - Offensività: art. 49, 2 co. C.P.; - Materialità: art. 25 Cost. art. 40 C.P.; - Colpevolezza: art. 27 Cost. Necessità di porre limiti all intervento penale.
3 Il bene giuridico e la Costituzione Italiana Se il diritto penale tutela i beni giuridici: quali sono i beni giuridici degni di tutela? Come individuarli? Legislatore individua di volta in volta beni giuridici degni di tutela. BENE GIURIDICO è anche LIMITE per la legislazione che deve rispettare il criterio della STRETTA NECESSITÀ Dottrina più recente: è UNITÁ di FUNZIONE. I beni giuridici nella realtà esistono se e nella misura in cui sono «in funzione», cioè producono effetti utili nella vita sociale, sono idonei a realizzare uno scopo per il sistema sociale, in un determinato momento Beccaria: STRETTA NECESSITÁ del D.P.: il diritto penale ha un senso pratico, non realizza soltanto un astratto ideale di giustizia; protegge quei beni e quegli interessi utili per convivenza pacifica RUOLO DELLA COSTITUZIONE: è la Costituzione che individua criteri preesistenti alla legislazione particolare dotati di vincolatività per individuare i beni giuridici e caratterizzare l intervento penale. TUTELA FRAMMENTARIA DEL DIRITTO PENALE: i beni giuridici non sono entità intangibili che pretendono una tutela assoluta; in determinati casi può risultare utile sacrificarne qualcuno in vista del perseguimento di altri vantaggi sociali. DIRITTO PENALE HA NATURA AFFLITTIVA, LIMITA LIBERTÁ PERSONALE ; È EXTREMA RATIO NECESSITÁ DI PORRE DEI LIMITI.
4 STRUTTURA E FUNZIONE DELLA REGOLA PENALE NORMA PENALE è composta da : - PRECETTO: obbligo o divieto; - PENA: ha natura afflittiva; incide su beni individuali fino alla privazione della libertà personale Perché lo Stato punisce? - Teoria general-preventiva: la minaccia della pena serve a distogliere la generalità dei consociati dal compiere fatti socialmente dannosi. La minaccia opererebbe dal punto di vista psicologico come controspinta alla spinta criminosa. - Teoria special-preventiva: l inflizione della pena ad un soggetto, serve ad evitare che lo stesso compia in futuro altri reati. - Teoria della retribuzione: la pena serve a compensare la colpa per il male commesso e per questo deve essere proporzionata alla gravità del fatto di reato di qui diverse forme di pena. - Teoria del bene giuridico: il diritto penale assicura le condizioni essenziali della convivenza predisponendo sanzioni più drastiche a difesa dei beni giuridici: tali sono i beni socialmente considerati, in ragione della loro importanza, meritevoli di protezione giuridico-penale.
5 DIRITTO PENALE e PROCESSO Gruppo di norme giuridiche appartenenti al diritto pubblico che disciplinano i fatti costituenti reato Lo Stato proibisce determinati comportamenti umani (azioni od omissioni) che ritiene lesivi di beni giuridici, cioè di interessi meritevoli di tutela giuridica. L accertamento di un reato comporta l applicazione di una PENA che comporta la privazione o diminuzione di un bene individuale (vita, libertà, patrimonio). È irrogata dall autorità statale attraverso quell insieme di atti che si definisce PROCESSO PENALE. Ramo del diritto che si occupa dell organizzazione e del funzionamento dell apparato statale e dei rapporti tra cittadino e Stato. Il diritto privato è invece il ramo dell ordinamento giuridico che regola i rapporti tra privati. Diritto penale e diritto processuale penale sono dunque legati. Il primo riguarda i fatti che costituiscono reati e il tipo di pena. Il secondo identifica il procedimento attraverso cui si accerta la sussistenza del reato e l applicazione di una pena. Si parla per questo anche di DIRITTO CRIMINALE. Infatti il diritto penale tutela beni giuridici anche individuali in vista di un interesse pubblico (l ordine sociale) e pubblica è l azione di repressione dei reati.
6 La pena nella Costituzione - In quanto afflittiva, incide sulla libertà personale: art. 13 Cost. - Incide sulla dignità sociale e di fatto frustra una piena estrinsecazione della personalità umana: artt. 2 e 3 Cost. Conferma del D. P. come EXTREMA RATIO - FUNZIONE RIEDUCATIVA : art. 27, 3 co. Cost. Intesa come metodo di risocializzazione del criminale: la pena deve essere dunque proporzionata alla gravità del fatto; una pena eccessivamente severa o sproporzionata può suscitare sentimenti di insofferenza nel trasgressore ed alterare nei consociati la percezione di una corretta scala di valori. Solo così il criminale può avvertire come giusta e corretta la pena e dunque, accettandola, può recuperare la capacità di apprezzare i valori tutelati dall ordinamento. - Non è ammessa la pena di morte: art. 27, 4 co. Cost. Abolita nel 1948 con l entrata in vigore della Costituzione Italiana. La pena nel Codice Penale Distingue i reati in delitti e contravvenzioni: artt. 17 e 39 C.P. Per i delitti le pene sono: l ergastolo, la reclusione, la multa. Per le contravvenzioni le pene sono: l arresto e l ammenda.
7 COSTITUZIONE E CODICE PENALE Il Codice Penale (chiamato Codice Rocco dal nome del Ministro della Giustizia Alfredo Rocco) è stato promulgato nel 1930 ed è tutt ora sostanzialmente in vigore. L entrata in vigore della Costituzione Italiana nel 1948 ha determinato però l esigenza di adeguare il Codice Penale ai nuovi dettami costituzionali. RUOLO DELLA COSTITUZIONE: il diritto penale si configura come extrema ratio di intervento repressivo, per la natura essenzialmente afflittiva. La Costituzione pone dunque i principi per regolarne l intervento. PRINCIPI di COORDINAMENTO: - Pr. di LEGALITÁ: art. 25, 2 co. Cost. e artt. 1 C.P.; - Pr. di OFFENSIVITÁ: art. 49, 2 co. C.P. - Pr. di MATERIALITÁ: art. 25 Cost. - Pr. di COLPEVOLEZZA: art. 27 Cost. e art. 42 C.P.
8 Principio di legalità Art. 25, 2 e 3 c., Cost. e art. 1 C.P. Scopo: regolare la materia delle fonti nel diritto penale. Quale atto giuridico può legiferare nel diritto penale? Concezione formale: Divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento della sua commissione, non sia espressamente previsto come reato dalla legge (anche se socialmente pericoloso) e di punire con pene che non siano anch esse espressamente previste dalla legge. Concezione sostanziale: Reato è tutto ciò che risulta socialmente pericoloso anche se non espressamente previsto dalla legge. La pena da applicarsi è quella adeguata alla scopo. REATO È UN FATTO PREVISTO COME TALE SOLO DALLA LEGGE. FUNZIONE DI GARANZIA della LIBERTÁ degli INDIVIDUI UGUAGLIANZA e CERTEZZA nell APPLICAZIONE del DIRITTO. COLPISCE CONDOTTE EFFETTIVAMENTE LESIVE DI INTERESSI SOCIALI FUNZIONE DI ADEGUAMENTO DEL D.P. ALLA REALTÁ. MA CONSENTE ARBITRIO LA FONTE DIVENTA EXTRALEGALE (coscienza sociale, sentimento del popolo ). COSTITUZIONE CONCEZIONE SOSTANZIALE E FORMALE: LEGALITÁ NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE GIUSTIZIA LA LEGGE DEVE POSITIVIZZARE VALORI E FINALITÁ della COSTITUZIONE
9 TRE PRINCIPI COROLLARI AL PRINCIPIO DI LEGALITÁ 1. Pr. di RISERVA DI LEGGE: divieto di punire un fatto umano in assenza di una legge preesistente che lo indichi come reato. Il procedimento legislativo è garanzia contro gli arbitri del potere giudiziario e del potere esecutivo e permette di tutelare i diritti delle minoranze. - NO FONTI NON SCRITTE, NO FONTI DIVERSE DALLA LEGGE (regolamenti, ordinanze..) - Riserva assoluta o relativa? Dottrina prevalente: la riserva è ASSOLUTA: il divieto riguarda qualsiasi atto normativo di rango inferiore alla legge. 2. Pr. di TASSATIVITÁ: due dimensioni : a. dovere del legislatore di TIPIZZARE i fatti penali in modo chiaro e preciso (reato, pena, misure di sicurezza) per rispondere all esigenza di certezza del diritto (conformità del fatto storico al fatto tipico) Pr. di Precisione e Determinatezza; b. obbligo del giudice di applicare la regola penale in modo tassativo, nei casi e modi stabili dalla legge. DIVIETO DI ANALOGIA: divieto di far ricorso a norme che disciplinino casi simili; la legge penale deve essere applicata solo al fatto storico che coincide perfettamente col fatto tipizzato. Mentre il pr. di riserva di legge riguarda la gerarchia delle fonti in materia penale, il pr. di tassatività concerne la tecnica di formulazione della fattispecie penale. 3. Pr. di IRRETROATTIVITÁ: divieto di applicare la legge a fatti commessi prima della sua entrata in vigore NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE PREVIA LEGE. Art 2 C.p. 1 comma - Art. 2 C.P. 2 comma: ABOLITIO CRIMINIS - Art. 2 C.P. 4 comma: Principio del FAVOR REI
10 Principio di offensività Non è solo sufficiente che il fatto umano sia conforme al fatto di reato previsto dalla norma, è altresì necessario che sia realmente offensivo del bene giuridico protetto dalla norma stessa. TEORIA DEL BENE GIURIDICO COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA. REATO IMPOSSIBILE Art. 49 comma 2 C.P.: la punibilità è esclusa se per l inidoneità dell azione o l inesistente dell oggetto o dell azione l evento è impossibile. Se il reato è inidoneo o manchevole di taluni elementi, significa che non è offensivo.
11 Principio di materialità Art. 25 Cost. : «FATTO» : il reato deve consistere in un fatto umano che si sia materialmente estrinsecato nel mondo esteriore. ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO Art. 40, 2 comma, C.P. AZIONE - OMISSIONE EVENTO DANNOSO O PERICOLOSO NESSO DI CAUSALITÁ - REATI DI AZIONE (o commissivi) : la condotta umana si concretizza in un movimento muscolare del corpo. - REATI DI OMISSIONE (o omissivi): la condotta umana si concretizza in un «non fare» del soggetto. Ma è necessario che il «non fare» si ricolleghi ad un azione che il soggetto per legge aveva l obbligo di eseguire.
12 Principio di colpevolezza Art. 27 Cost. La responsabilità penale è personale: il fatto costituisce reato non solo perché coincide con il fatto tipico previsto dalla norma, ma anche perché è riferibile alla volontà del soggetto agente NESSO PSICHICO TRA AGENTE E FATTO CRIMINOSO. INCOSTITUZIONALITÁ DELLA RESPONSABILITÁ OGGETTIVITA E DELLA RESPONSABILITÁ PER FATTO ALTRUI. DOLO COLPA Presupposti della colpevolezza: -IMPUTABILITÁ, capacità di intendere e volere. - COSCIENZA DEL DISVALORE DEL FATTO (art. 42 C.P. «coscienza e volontà»): si può rimproverare al soggetto di aver causato un fatto solo se il soggetto sappia che quel modo è antidoveroso e riprovevole.
13 La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali Art. 2: Diritto alla vita: nessuno può essere privato intenzionalmente del diritto alla vita salvo in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale art. 27 Cost. : non è ammessa pena di morte. NON COINCIDENZA Art. 3: Proibizione della tortura: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. art. 27 Cost: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. COINCIDENZA Art. 5: Diritto alla libertà ed alla sicurezza: Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge. art. 13 Cost.: la libertà personale è inviolabile. Ogni restrizione non è ammessa se non atto motivato dell autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. COINCIDENZA Art. 6: Diritto ad equo processo: (2 co.) Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. art. 27 Cost: l imputato non è considerato colpevole sino a condanna definitiva. COINCIDENZA Art. 7: Nulla poena sine lege: Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. art. 25 Cost, 2 co.: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. COINCIDENZA Art. 14: Divieto di discriminazione: il godimento dei diritti e delle libertà deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie. art. 3 Cost. COINCIDENZA
14 Art. 1 C.P. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Art. 2 C.P. Successione di leggi penali. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. Art. 40 C.P. Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
15 Art. 42 C.P. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva. Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa. Art. 49 C.P. Reato supposto erroneamente e reato impossibile. Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso. Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
16 Art. 2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Cost. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 13 Cost. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
17 Art. 25 Cost. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Art. 27 Cost. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
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